02019R0833 — IT — 17.10.2023 — 005.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/833 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1231 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 luglio 2021 |
L 274 |
32 |
30.7.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1281 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2022 |
L 195 |
21 |
22.7.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 |
L 275 |
11 |
25.10.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1090 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2023 |
L 146 |
3 |
6.6.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 |
L 238 |
1 |
27.9.2023 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/833 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Articolo 2
Oggetto
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«convenzione», la convenzione del 1979 sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, e relative modifiche periodiche;
«zona della convenzione», la zona alla quale si applica la convenzione, quale definita all'articolo IV, paragrafo 1, della stessa. La zona della convenzione è divisa in sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche, di cui all'allegato I della convenzione;
«zona di regolamentazione», la parte della zona della convenzione che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale;
«risorse della pesca», tutti i pesci, i molluschi e i crostacei presenti nella zona della convenzione, ad esclusione:
delle specie sedentarie, sulle quali gli Stati costieri possono esercitare diritti sovrani conformemente all'articolo 77 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; e
degli stock delle specie anadrome e catadrome e delle specie altamente migratorie di cui all'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella misura in cui sono gestiti nell'ambito di altri trattati internazionali;
«attività di pesca», la raccolta o la trasformazione di risorse della pesca, lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca o di prodotti derivati dalle risorse della pesca o qualsiasi altra attività preparatoria, di supporto o correlata alla raccolta di risorse della pesca nella zona di regolamentazione, ivi incluse:
l'azione o il tentativo di ricerca o di cattura di risorse della pesca;
qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità; e
ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;
«peschereccio», qualsiasi nave dell’Unione attrezzata per svolgere attività di pesca, destinata a svolgere attività di pesca o impegnata in attività di pesca, tra cui la trasformazione del pesce, il trasbordo o ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, incluse le attività di pesca sperimentale o esplorativa;
«nave da ricerca», una nave permanentemente adibita ad attività di ricerca o una nave dedita abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca utilizzata temporaneamente per attività di ricerca sulla pesca;
«CEM», le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione della NAFO;
«possibilità di pesca», i contingenti di pesca assegnati a uno Stato membro in forza di un atto dell'Unione in vigore per la zona di regolamentazione;
«EFCA», l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
«giorno di pesca», ogni giorno di calendario o frazione di giorno di calendario in cui un peschereccio è presente in una qualsiasi divisione della zona di regolamentazione;
«porto», comprende, tra l'altro, i terminali off-shore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio, la trasformazione, il rifornimento di carburante o l'approvvigionamento;
«nave di una parte non contraente», una nave battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della NAFO o uno Stato membro, o una nave sospettata di essere priva di nazionalità;
«trasbordo», il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro sulla fiancata dell'imbarcazione, di risorse o prodotti della pesca;
«reti da traino pelagiche», reti da traino progettate per la pesca di specie pelagiche, nessuna porzione delle quali è utilizzata, o è progettata per essere utilizzata, in alcuna fase, sul fondo del mare o a contatto con esso. Tali reti sono prive di dischi, diavoloni o pattini lungo la cima o di qualsiasi altro elemento accessorio progettato per entrare in contatto con il fondale, ma possono essere munite di foderone;
«ecosistemi marini vulnerabili o EMV», gli EMV di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la gestione delle attività di pesca d'altura;
«footprint» (impronta), altrimenti nota come «zone esistenti di pesca di fondo», la porzione della zona di regolamentazione in cui, storicamente, è stata praticata la pesca di fondo, definita dalle coordinate di cui alla tabella 4 e illustrata nella figura 2 delle CEM di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente regolamento;
«attività di pesca di fondo», qualsiasi attività di pesca in cui gli attrezzi da pesca sono a contatto o possono essere a contatto con il fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca;
«pesce trasformato», qualsiasi organismo marino che è stato materialmente modificato dopo la cattura, compreso il pesce sfilettato, eviscerato, confezionato, inscatolato, congelato, affumicato, salato, cotto, in salamoia, essiccato o preparato per il mercato in qualsiasi altro modo;
«attività di pesca di fondo esplorative», attività di pesca di fondo condotte al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo o al loro interno ma con cambiamenti significativi nell'esecuzione o nella tecnologia utilizzata per la pesca;
«specie indicatrici di EMV», le specie che segnalano la presenza di EMV, di cui all'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento;
«numero IMO», il numero di 7 cifre assegnato ad un peschereccio sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale;
«ispettore», salvo se altrimenti specificato, un ispettore dei servizi di controllo della pesca di una parte contraente della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza di cui al capo VII;
«pesca INN», le attività descritte nel Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO;
«bordata di pesca», per un peschereccio comprende il tempo trascorso dall'ingresso fino alla partenza dalla zona di regolamentazione che ha termine quando tutte le catture a bordo provenienti dalla zona di regolamentazione sono state sbarcate o trasbordate;
«CCP», un centro di controllo della pesca ubicato sulla terraferma nello Stato membro di bandiera;
«elenco delle navi INN», l'elenco redatto in conformità degli articoli 52 e 53 delle CEM;
«impatti negativi significativi», gli impatti negativi significativi di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura;
«elemento indicatore di EMV», l'elemento indicatore di EMV menzionato nelle caratteristiche topografiche, idrofisiche o geologiche che potenzialmente sostengono gli EMV, come specificato all'allegato I.E, parte VII, delle CEM di cui al punto 4) dell'allegato del presente regolamento;
«osservatore», una persona autorizzata e abilitata da uno Stato membro o da una parte contraente a osservare, monitorare e raccogliere informazioni a bordo dei pescherecci;
«sito web MCS», il sito di monitoraggio, controllo e sorveglianza (Monitor, Control and Surveillance) della NAFO che contiene informazioni pertinenti riguardanti le ispezioni in mare e in porto.
CAPO II
MISURE DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE
Articolo 4
Navi da ricerca
Una nave da ricerca non deve:
effettuare attività di pesca in contrasto con il proprio piano di ricerca; o
catturare gamberetto boreale nella divisione 3L in quantità superiori al contingente assegnato allo Stato membro di bandiera della nave;
catturare merluzzo bianco nella divisione 3M in quantità superiori a 15 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Qualora le catture di una nave da ricerca superino tale quantitativo, l’eccedenza è imputata al contingente assegnato allo Stato membro di bandiera della nave. Inoltre, se il contingente di merluzzo bianco nella divisione 3M assegnato allo Stato membro è esaurito, lo Stato membro non autorizza le proprie navi a effettuare ulteriori attività di ricerca. Le attività di ricerca in corso sono interrotte dallo Stato membro di bandiera non appena raggiunte le 15 tonnellate di catture da parte dell’Unione; o
catturare gamberetti nella divisione 3M in quantità superiori a 10 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Lo Stato membro interessato interrompe le attività di ricerca sui gamberetti nella divisione 3M una volta raggiunte le 10 tonnellate di catture da parte dell’Unione.
▼M4 —————
Almeno dieci giorni prima dell'inizio di un periodo di ricerca ittica lo Stato membro di bandiera:
comunica alla Commissione, per via elettronica nel formato previsto all'allegato II.C delle CEM di cui al punto 5) dell'allegato del presente regolamento, tutte le navi da ricerca battenti la propria bandiera e da esso autorizzate a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione; e
fornisce alla Commissione un piano di ricerca per tutte le navi battenti la propria bandiera e da esso autorizzate a effettuare attività di ricerca, indicandone l'obiettivo, l'ubicazione e, per le navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca, le date in cui la nave sarà utilizzata come nave da ricerca.
Articolo 5
Limiti di cattura e di sforzo
Per gli stock indicati nelle possibilità di pesca in vigore catturati all'interno della zona di regolamentazione da navi battenti la sua bandiera, ogni Stato membro di bandiera:
provvede affinché tutte le catture di specie provenienti da stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore effettuate da navi battenti la propria bandiera siano imputate al contingente ad esso assegnato, comprese le catture accessorie di scorfano effettuate nella zona 3M tra la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 50 % del totale ammissibile di catture (TAC) per lo scorfano della zona 3M e il 1o luglio;
provvede affinché a bordo delle navi battenti la propria bandiera non sia presente altro scorfano catturato nella zona 3M dopo la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 100 % del TAC per lo scorfano della divisione 3M, ad eccezione dello scorfano catturato nella zona 3M prima della chiusura;
comunica alla Commissione e all’EFCA i nomi delle navi dell’Unione che intendono pescare il contingente «altri» almeno 48 ore prima di ogni ingresso e dopo un minimo di 48 ore di assenza dalla zona di regolamentazione. Se possibile, tale notifica è corredata di una stima delle catture previste. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM, la Commissione ne informa il segretario esecutivo della NAFO.
Articolo 6
Chiusura delle attività di pesca
Ciascuno Stato membro:
chiude le attività di pesca degli stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore nella zona di regolamentazione alla data in cui le informazioni disponibili indicano che il contingente totale ad esso assegnato per gli stock in questione sarà stato catturato, compresi il quantitativo che si prevede sarà catturato prima della chiusura dell'attività di pesca, i rigetti e la stima delle catture non dichiarate da tutte le navi battenti la bandiera di tale Stato membro;
provvede affinché le navi battenti la propria bandiera cessino immediatamente le attività di pesca che possono comportare catture quando la Commissione gli notifica, a norma del paragrafo 3, che il contingente ad esso assegnato è stato integralmente catturato. Se lo Stato membro può dimostrare che dispone ancora di contingenti per lo stock in questione conformemente al paragrafo 2, le sue navi possono riprendere la pesca di tale stock;
chiude la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M quando è raggiunto il numero di giorni di pesca ad esso assegnati. Il numero di giorni di pesca per ogni nave è determinato utilizzando i dati di posizione VMS nella divisione 3M; a tal fine una qualsiasi parte di un giorno è considerata un giorno intero;
chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M tra le ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 50 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3, e il 1o luglio;
chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;
comunica immediatamente alla Commissione la data di chiusura di cui alle lettere da a) a e);
vieta alle navi battenti la propria bandiera di continuare, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un particolare stock che figura nel contingente «altri» per più di cinque giorni dalla notifica da parte del segretario esecutivo della NAFO, quale trasmessa dalla Commissione, del previsto esaurimento di tale contingente «altri», conformemente al paragrafo 3;
provvede affinché nessuna nave battente la propria bandiera inizi, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un particolare stock che figura nel contingente «altri» a seguito della notifica da parte del segretario esecutivo della NAFO del previsto esaurimento di tale contingente «altri», conformemente al paragrafo 3;
dopo la chiusura della pesca ai sensi del presente paragrafo, si assicura che a bordo delle navi battenti la propria bandiera non siano più presenti pesci del contingente in questione, salvo diversa autorizzazione a norma del presente regolamento.
Un'attività di pesca chiusa a norma del paragrafo 1 può essere riaperta entro 15 giorni dalla notifica da parte della Commissione, previa comunicazione con il segretario esecutivo della NAFO:
se il segretario esecutivo della NAFO conferma che la Commissione ha dimostrato che un contingente dell'assegnazione originale è ancora disponibile; o
se un trasferimento di contingente da un'altra parte contraente della NAFO, in conformità delle possibilità di pesca, si traduce in un contingente supplementare dello stock in questione oggetto di chiusura.
Articolo 7
Catture accessorie detenute a bordo
Le specie elencate nelle possibilità di pesca in vigore sono classificate come catture accessorie quando sono prelevate in una divisione in cui esiste una delle situazioni seguenti:
all’Unione non è stato assegnato un contingente per tale stock in tale divisione conformemente alle possibilità di pesca in vigore;
è in vigore un divieto di pesca per tale stock (moratoria); o
il contingente «altri» per un determinato stock è stato integralmente utilizzato a seguito della notifica da parte della Commissione a norma dell'articolo 6.
Il comandante del peschereccio, compreso di una nave noleggiata in conformità dell'articolo 23, si assicura che la nave limiti i quantitativi di specie classificate come catture accessorie detenute a bordo ai massimali indicati di seguito:
per il merluzzo bianco nella divisione 3M, lo scorfano nelle divisioni 3LN e la passera pianuzza nelle divisioni 3NO: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;
per il merluzzo bianco nelle divisioni 3NO: 1 000 kg o il 4 %, a seconda di quale valore sia superiore;
per tutti gli altri stock elencati nelle possibilità di pesca, per i quali non sono stati assegnati contingenti specifici allo Stato membro: 2 500 kg o il 10 %, a seconda di quale valore sia superiore;
quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria) o quando il contingente «altri» aperto per tale stock è stato pienamente utilizzato: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore, per le parti contraenti che abbiano notificato l’utilizzo del contingente «altri» in conformità all’articolo 6;
quando la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M viene chiusa in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d): 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;
mentre è praticata la pesca diretta della limanda nelle divisioni 3LNO: il 15 % della passera canadese; in caso contrario si applicano le disposizioni per le catture accessorie di cui alla lettera d).
Articolo 8
Superamento dei limiti di catture accessorie in una cala
Il comandante di un peschereccio si assicura che la nave:
non pratichi la pesca diretta di specie di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
rispetti i requisiti elencati di seguito nei casi in cui, fatta eccezione per la pesca diretta del gamberetto boreale, il peso di qualsiasi specie soggetta ai limiti per le catture accessorie sia superiore al limite più elevato tra quelli specificati all'articolo 7, paragrafo 3, in una qualsiasi cala:
si sposti immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente retata/cala e rimanga a tale distanza per tutto il corso della retata/cala successiva;
esca dalla divisione e non vi faccia ritorno per almeno 60 ore se i limiti delle catture accessorie di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono stati di nuovo superati a seguito della prima retata/cala dopo che la nave si era spostata in conformità del punto i);
effettui una cala di prova per una durata massima di 3 ore prima di iniziare una nuova attività di pesca dopo un'assenza di almeno 60 ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non va considerata pesca diretta di tali stock e la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente ai punti i) e ii); e
individui ogni cala di prova eseguita conformemente alla lettera b) e annoti nel giornale di pesca le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.
Articolo 9
Gamberetto boreale
Articolo 9 bis
Merluzzo bianco nella divisione 3M
Alle navi con più di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo si applicano le seguenti misure di controllo:
le navi sbarcano o trasbordano le loro catture di merluzzo bianco della divisione 3M unicamente nei porti designati conformemente all’articolo 39;
almeno 48 ore prima dell’orario previsto di arrivo in porto, una nave, o il rappresentante della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali l’orario previsto di arrivo, una stima del quantitativo di catture di merluzzo bianco della divisione 3M detenute a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui sono state effettuate altre catture di merluzzo bianco detenute a bordo;
gli Stati membri procedono, nei loro porti, all’ispezione di almeno il 50 % degli sbarchi o dei trasbordi delle catture di merluzzo bianco nella divisione 3M e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Tale rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.
Le ispezioni degli sbarchi o dei trasbordi sono effettuate in misura pari:
almeno al 50 % se il contingente NAFO totale per il merluzzo bianco nella divisione 3M previsto dalle possibilità di pesca è inferiore a 6 000 tonnellate; e
almeno al 25 % se il contingente NAFO totale per il merluzzo bianco nella divisione 3M previsto dalle possibilità di pesca è compreso tra 6 000 e 12 000 tonnellate.
Articolo 10
Ippoglosso nero
Le misure indicate di seguito si applicano alle navi di 24 metri o più di lunghezza fuori tutto che praticano la pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO:
ciascuno Stato membro ripartisce il rispettivo contingente di ippoglosso nero tra le loro navi autorizzate;
una nave autorizzata sbarca le sue catture di ippoglosso nero esclusivamente in un porto designato di una parte contraente della NAFO. A tal fine gli Stati membri designano nel loro territorio uno o più porti in cui le navi autorizzate possono sbarcare le catture di ippoglosso nero;
ciascuno Stato membro comunica il nome di ogni porto a tal fine designato alla Commissione, che lo trasmetterà al segretario esecutivo della NAFO. Ogni successiva modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno 20 giorni prima della sua entrata in vigore;
almeno 48 ore prima dell'orario previsto di arrivo in porto, una nave autorizzata, o il rappresentante della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali di controllo della pesca l'orario previsto di arrivo, una stima del quantitativo totale di ippoglosso nero detenuto a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui sono state effettuate le catture;
gli Stati membri procedono all’ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti se la quantità di tale stock a bordo rappresenta alternativamente più del 5 % del totale delle catture o più di 2 500 kg e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 14 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.
Le procedure seguenti si applicano alle navi autorizzate con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale effettuate al di fuori della zona di regolamentazione che entrano nella zona regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglosso nero:
il comandante del peschereccio comunica al segretario esecutivo della NAFO e al CCP del proprio Stato di bandiera per e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’ingresso della nave nella zona di regolamentazione, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione (latitudine e longitudine) in cui il comandante del peschereccio intende iniziare la pesca, l’orario previsto di arrivo in tale posizione e le informazioni necessarie per contattare la nave (ad esempio, radio, telefono satellitare o e-mail);
una nave di ispezione, che intenda ispezionare un peschereccio prima che inizi le attività di pesca dell'ippoglosso nero, comunica al peschereccio e al segretario esecutivo della NAFO le coordinate del punto di ispezione designato, che non dista più di 60 miglia nautiche dalla posizione in cui il comandante del peschereccio prevede che la nave comincerà le attività di pesca, e ne informa opportunamente le altre navi di ispezione che operano nella zona di regolamentazione;
un peschereccio cui è pervenuta una notifica ai sensi della lettera b):
si porta nel punto designato per l'ispezione; e
si assicura che il piano di stivaggio delle catture a bordo all'ingresso della zona di regolamentazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 5, e sia messo a disposizione degli ispettori su richiesta;
un peschereccio non può avviare le attività di pesca prima di essere ispezionato a norma del presente articolo, a meno che:
non riceva alcuna conferma entro 72 ore dalla notifica che ha inviato a norma della lettera a); o
entro 3 ore dall'arrivo nel punto di ispezione designato, la nave di ispezione non abbia ancora iniziato l'ispezione prevista.
Articolo 11
Calamari
È vietata la pesca del calamaro tra le ore 00:01 UTC del 1o gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno nelle sottozone 3 e 4.
Articolo 12
Misure di conservazione e di gestione degli squali
È vietato:
asportare le pinne di squalo a bordo delle navi;
detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo completamente staccate dalla carcassa.
Laddove possibile, gli Stati membri:
avviano ricerche finalizzate a rendere gli attrezzi da pesca più selettivi per la protezione degli squali;
conducono ricerche sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, sui modelli di migrazione, come pure sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita delle principali specie di squali.
Articolo 13
Dimensione delle maglie
Nessuna nave può praticare attività di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle previste per ciascuna delle specie seguenti:
40 mm per i gamberetti, compreso il gamberetto boreale (PRA);
60 mm per il totano (SQI);
280 mm nel sacco e 220 mm in tutte le altre parti della rete da traino per la razza (SKA);
130 mm per tutti gli altri pesci demersali, elencati nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento;
100 mm per lo scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella - REB) nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K; e
90 mm per lo scorfano (RED) nella pesca che utilizza reti da traino pelagiche nelle divisioni 3O, 3M e 3LN.
Articolo 14
Uso di dispositivi e marcatura degli attrezzi
Nessun peschereccio è autorizzato a:
utilizzare attrezzi non marcati conformemente alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione 1967 sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord; o
posizionare boe segnaletiche o oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare l'ubicazione di attrezzi da pesca fissi senza che sia visibile il numero di registrazione della nave.
Articolo 15
Attrezzi da pesca perduti o abbandonati, recupero di attrezzi da pesca
Il comandante del peschereccio operante nella zona di regolamentazione:
dispone a bordo di apparecchiature per il recupero degli attrezzi perduti;
compie ogni ragionevole sforzo per recuperare il prima possibile attrezzi o parti di essi eventualmente perduti; e
non abbandona deliberatamente attrezzi da pesca, salvo che per ragioni di sicurezza.
Qualora sia impossibile recuperare gli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di bandiera le informazioni seguenti:
il nome e l'indicativo di chiamata della nave;
il tipo di attrezzi perduti;
la quantità di attrezzi perduti;
l'ora della perdita;
il luogo della perdita; e
le misure messe in atto dalla nave per recuperare gli attrezzi perduti.
Dopo il recupero degli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di bandiera le informazioni seguenti:
il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha recuperato gli attrezzi;
il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha perso gli attrezzi (se noti);
il tipo di attrezzi recuperati;
la quantità di attrezzi recuperati;
l'ora del recupero; e
il luogo in cui è avvenuto il recupero.
Articolo 16
Requisiti sulla taglia minima dei pesci
CAPO III
PROTEZIONE DEGLI EMV NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEL CASO DI ATTIVITÀ DI PESCA DI FONDO
Articolo 17
Mappa del footprint (impronta) (zone esistenti di pesca di fondo)
La mappa delle zone di pesca di fondo esistenti nella zona di regolamentazione, illustrate nella figura 2 delle CEM di cui al punto 2) dell'allegato del presente regolamento, è delimitata a ovest dal confine della zona economica esclusiva del Canada e a est dalle coordinate di cui alla tabella 4 delle CEM di cui al punto 1) dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 18
Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo
Articolo 19
Attività di pesca di fondo esplorative
Gli Stati membri le cui navi intendano praticare attività di pesca di fondo esplorative sono tenuti, ai fini della valutazione:
a comunicare alla Commissione la «Notifica dell'intenzione di praticare la pesca di fondo esplorativa» in conformità dell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 21) dell'allegato del presente regolamento, unitamente alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1;
a trasmettere alla Commissione un «Rapporto sulla bordata di pesca di fondo esplorativa» in conformità dell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 22) dell'allegato del presente regolamento entro due mesi dal completamento delle attività di pesca di fondo esplorative.
Il comandante di un peschereccio:
avvia le attività di pesca di fondo esplorative soltanto dopo essere stato autorizzato a norma delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione NAFO finalizzate a prevenire significativi effetti negativi delle attività di pesca esplorative sugli EMV;
invia a bordo un osservatore scientifico per tutta la durata delle attività di pesca di fondo esplorative.
Articolo 20
Valutazione preliminare delle proposte attività di pesca di fondo esplorative
La valutazione preliminare di cui al paragrafo 1:
è trasmessa alla Commissione almeno una settimana prima dell'inizio della riunione di giugno del Consiglio scientifico della NAFO;
analizza i diversi elementi ai fini della valutazione delle attività di pesca di fondo esplorative proposte conformemente all'allegato I.E delle CEM di cui al punto 23) dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 21
Rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)
Se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca di cui al paragrafo 2 (quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1, il comandante della nave:
comunica sollecitamente il rinvenimento all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, compresa la posizione segnalata dalla nave, che può essere la posizione finale della retata/cala o un'altra posizione il più vicino possibile al punto esatto del rinvenimento, le specie indicatrici di EMV rinvenute e la quantità (kg) di specie indicatrici di EMV rinvenute; e
sospende l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella direzione in cui sono meno probabili ulteriori rinvenimenti. Il comandante della nave sceglie la direzione a suo giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili.
Ciascuno Stato membro dispone che un osservatore con sufficienti competenze scientifiche sia inviato a bordo delle navi conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), per le zone al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo (« footprint ») e:
identifichi coralli, spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile, utilizzando il «Modulo per la raccolta dei dati della pesca esplorativa», conformemente all'allegato I.E delle CEM di cui al punto 24) dell'allegato del presente regolamento; e
trasmetta i risultati così raccolti al comandante della nave per agevolare la quantificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Ciascuno Stato membro:
trasmette sollecitamente le informazioni sui rinvenimenti comunicate dal comandante della nave alla Commissione se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca (quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1;
invia immediatamente una segnalazione del rinvenimento a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera; e
chiude in via temporanea, laddove possibile, una zona di due miglia di raggio attorno ad ogni punto in cui sono state rinvenute specie indicatrici di EMV al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo, previa notifica da parte della Commissione.
La Commissione può riaprire le zone temporaneamente chiuse previa notifica da parte della NAFO.
CAPO IV
REQUISITI RELATIVI ALLE NAVI E NOLEGGIO
Articolo 22
Requisiti relativi alle navi
Ogni Stato membro notifica alla Commissione per via elettronica le informazioni seguenti:
un elenco delle navi battenti la propria bandiera che può autorizzare a effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione («nave notificata»), nel formato previsto all'allegato II.C.1 delle CEM di cui al punto 25) dell'allegato del presente regolamento;
sollecitamente, eventuali cancellazioni dall'elenco delle navi notificate nel formato previsto nell'allegato II.C.2 delle CEM di cui al punto 26) dell'allegato del presente regolamento.
Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, a meno che:
sia elencato quale nave notificata;
gli sia stato rilasciato un numero IMO; e
gli sia stata rilasciata un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera per condurre tali attività di pesca («nave autorizzata»).
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione in formato elettronico:
l'autorizzazione individuale per ogni nave che figura sull'elenco delle navi notificate e da esso autorizzata a effettuare attività di pesca nella zona di regolamentazione, nel formato previsto all'allegato II.C.3 delle CEM di cui al punto 27) dell'allegato del presente regolamento, entro 40 giorni dall'inizio delle attività di pesca per l'anno civile;
Ogni autorizzazione indica in particolare le date di inizio e di fine della validità e le specie per le quali è autorizzata la pesca diretta, salvo esenzioni previste nell'allegato II.C.3 delle CEM di cui al punto 27) dell'allegato del presente regolamento. Se la nave intende pescare specie regolamentate indicate nelle possibilità di pesca in vigore, è identificato lo stock in cui la specie regolamentata è associata alla zona interessata;
in tempi rapidi, la sospensione dell'autorizzazione, nel formato previsto nell'allegato II.C.4 delle CEM di cui al punto 28) dell'allegato del presente regolamento, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui trattasi o di qualsiasi modifica del suo contenuto, se la revoca o la modifica intervengono durante il periodo di validità;
la riassegnazione di un'autorizzazione che era stata sospesa, trasmessa secondo la procedura di cui alla lettera a).
Nessun peschereccio può operare nella zona di regolamentazione senza avere a bordo documenti validi rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, nei quali figurino come minimo le seguenti informazioni relative alla nave:
l'eventuale nome;
l'eventuale lettera (o lettere) del porto o del distretto in cui è immatricolata;
il numero (i numeri) di immatricolazione;
il numero IMO;
l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;
il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);
la lunghezza fuori tutto;
la potenza del motore;
il piano di capacità di cui al paragrafo 10; e
una stima della capacità di congelamento o la certificazione del sistema di refrigerazione.
Il piano di capacità:
è in forma di schema o descrizione della stiva del pesce, compresa la capacità di stoccaggio di ciascun deposito destinato allo stoccaggio del pesce in metri cubi; lo schema consiste in una sezione longitudinale della nave e comprende la piantina di ciascun ponte in cui è presente un deposito per lo stoccaggio del pesce, nonché l'ubicazione dei congelatori;
indica in particolare l'ubicazione di ogni porta, portello e qualsiasi altro accesso ai depositi per lo stoccaggio del pesce, con riferimento alle paratie;
indica le dimensioni principali delle cisterne di deposito del pesce (cisterne con acqua di mare refrigerata) e, per ciascuna di esse, indica la capacità in metri cubi a intervalli di 10 cm; e
riporta chiaramente sullo schema la scala per il calcolo delle dimensioni.
Articolo 23
Contratti di nolo
Il totale, o una parte, dell’assegnazione delle possibilità di pesca di una parte contraente noleggiatrice può essere utilizzato avvalendosi di una nave autorizzata noleggiata («nave noleggiata») battente la bandiera di un’altra parte contraente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
la parte contraente che è Stato di bandiera abbia acconsentito per iscritto al contratto di nolo;
il contratto di nolo sia limitato a un peschereccio per parte contraente che è Stato di bandiera e anno civile;
la durata delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo non sia superiore, cumulativamente, a sei mesi per anno civile; e
la nave noleggiata non sia stata precedentemente identificata per aver svolto attività di pesca INN.
Prima della data di entrata in vigore del contratto di nolo, la parte contraente noleggiatrice fornisce per iscritto le seguenti informazioni al segretario esecutivo della NAFO e alla nave noleggiata, che ne conserva sempre una copia a bordo:
il nome, l’immatricolazione dello Stato di bandiera, il numero IMO e lo Stato di bandiera della nave;
gli eventuali nomi e Stati di bandiera precedenti della nave;
il nome e l’indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente dell’operatore (degli operatori) della nave;
una copia del contratto di nolo e le eventuali autorizzazioni o licenze di pesca che la parte contraente noleggiatrice ha rilasciato alla nave noleggiata; e
il contingente assegnato alla nave.
Se la nave noleggiata è un peschereccio dell’Unione, gli eventi di seguito indicati sono comunicati immediatamente dallo Stato membro di bandiera alla Commissione:
l’inizio delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo;
la sospensione delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo;
la ripresa delle operazioni di pesca nell’ambito di un contratto di nolo che era stato sospeso;
la fine delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo.
CAPO V
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
Articolo 24
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
Una volta trasformate, tutte le specie catturate nella zona di regolamentazione sono etichettate in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. Tutte le specie devono essere etichettate utilizzando i dati seguenti:
il nome della nave che ha effettuato le catture;
il codice alfa-3 per ciascuna specie elencata nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento;
nel caso dei gamberetti boreali, la data di cattura;
la zona di regolamentazione e la divisione in cui si sono svolte le attività di pesca; e
il codice della forma di presentazione dei prodotti quale riportato nell'allegato II.K delle CEM di cui al punto 29) dell'allegato del presente regolamento.
Ogni imballaggio contiene soltanto:
una categoria di forma di prodotto;
una divisione di cattura;
una data di cattura (nel caso dei gamberetti boreali); e
una specie.
Articolo 25
Monitoraggio delle catture
Ogni peschereccio compila un giornale di pesca che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che, conformemente all'allegato II.A delle CEM di cui al punto 30) dell'allegato del presente regolamento, e che:
riporta con precisione le catture di ogni retata/cala per divisione;
indica la destinazione delle catture di ogni retata/cala, inclusa la quantità (in kg di peso vivo) di ogni stock detenuto a bordo, rigettato in mare, scaricato o trasbordato durante la bordata di pesca in corso.
Ogni peschereccio compila un registro di produzione che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che:
tiene traccia della produzione complessiva giornaliera per ciascuna specie e tipo di prodotto, in kg, relativa al giorno precedente dalle ore 00:01 UTC alle ore 24:00 UTC;
riporta la produzione di ciascuna specie e tipo di prodotto per divisione;
elenca i fattori di conversione utilizzati per convertire il peso di produzione di ciascun tipo di prodotto in peso vivo quando viene annotato nel giornale di pesca;
riporta ogni voce conformemente all’articolo 24; e
quando la produzione ha avuto luogo il giorno di un’ispezione, mette a disposizione degli ispettori, su richiesta, le informazioni relative alle catture trasformate in tale giorno.
Ciascun peschereccio dispone di un piano di stivaggio che:
indica chiaramente:
l'ubicazione e la quantità, in peso del prodotto in kg, di ciascuna specie all'interno di ogni stiva;
l'ubicazione in ciascuna stiva dei gamberetti catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, compresa la quantità di gamberetti in kg per divisione;
la vista dall'alto del prodotto all'interno di ogni stiva;
è aggiornato quotidianamente per il giorno precedente dalle ore 00:01 alle ore 24:00 UTC; e
è tenuto a bordo fino al completamento dello sbarco di tutte le catture dal peschereccio.
Ogni peschereccio trasmette per via elettronica in conformità del formato e del contenuto previsti per ciascun tipo di rapporto negli allegati II.D e II.F delle CEM di cui ai punti 31 e 32 dell'allegato del presente regolamento, al su CCP rapporti relativi a quanto segue:
catture in entrata (COE): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'ingresso nella zona di regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'ingresso della nave;
catture in uscita (COX): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita dalla zona di regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'uscita della nave;
rapporto sulle catture (CAT): quantità di catture detenute a bordo e quantità rigettate in mare per ogni specie in relazione al giorno che precede il rapporto, per divisione, anche in caso di catture zero, da inviare giornalmente prima delle ore 12:00 UTC, salvo se già trasmesso in un rapporto COX; per comunicare catture zero e rigetti zero di tutte le specie si utilizza il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), indicando come quantità 0, sulla base degli esempi che seguono: (//CA/MZZ 0//e//RJ/MZZ 0//);
catture a bordo (COB): per tutti i pescherecci che pescano gamberetti boreali nella divisione 3L, prima dell'entrata o uscita dalla divisione 3L, da inviare un'ora prima di attraversare il confine della divisione 3L;
trasbordo (TRA):
trasmesso dalla nave cedente almeno 24 ore prima del trasbordo; e
trasmesso dalla nave ricevente entro un'ora dal trasbordo;
porto di sbarco (POR): da parte di una nave che ha ricevuto un trasbordo almeno 24 ore prima di ogni sbarco.
Le catture sono indicate a livello di specie con il corrispondente codice alfa-3 figurante nell’allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell’allegato del presente regolamento oppure, qualora non presente nell’allegato I.C delle CEM, viene usato l’elenco delle specie del Sistema d’informazione sulle scienze acquatiche e la pesca della FAO utilizzato a fini statistici. È inoltre annotato il peso stimato degli squali catturati per retata o cala.
Il CCP dello Stato di bandiera comunica sollecitamente alla Commissione di aver accettato l'annullamento del rapporto inviato dalla nave battente la propria bandiera.
Ciascuno Stato membro:
comunica le rispettive catture mensili provvisorie per specie e zona dello stock e i giorni di pesca mensili provvisori per la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M, a prescindere dal fatto che abbiano o no contingenti o assegnazioni di sforzo di pesca per gli stock interessati; trasmette tali rapporti alla Commissione entro 20 giorni dalla fine del mese civile in cui sono state effettuate le catture;
provvede affinché le informazioni del giornale di pesca siano trasmesse alla Commissione in formato XML (Extensible Markup Language) o in un file in formato Microsoft Excel contenente come minimo le informazioni che figurano nell'allegato II.N delle CEM di cui al punto 33) dell'allegato del presente regolamento entro 60 giorni dal termine di ciascuna bordata.
La lettera a) del primo comma del presente paragrafo non si applica se tutte le catture sono state comunicate conformemente al paragrafo 6.
Articolo 26
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)
Ogni peschereccio che opera nella zona di regolamentazione è dotato di un dispositivo di controllo via satellite in grado di trasmettere la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all'ora, al proprio CCP ubicato sulla terraferma, inviando i dati VMS seguenti:
l'identificazione della nave;
l'ultima posizione della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore non superiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
data e ora (UTC) in cui è stata rilevata la posizione della nave; e
la rotta/prora e la velocità della nave.
Gli Stati membri si assicurano che i propri CCP:
ricevano i dati sulla posizione di cui al paragrafo 1 e li registrino utilizzando i codici a 3 lettere seguenti:
«ENT», prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che entra nella zona di regolamentazione;
«POS», ogni successiva posizione VMS trasmessa da ciascuna nave dall'interno della zona di regolamentazione; e
«EXI», prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che esce dalla zona di regolamentazione;
siano dotati di hardware e software per l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati, applichino procedure di back-up e di ripristino e registrino i dati ricevuti dai pescherecci su un supporto informatico che conserveranno per almeno tre anni; e
comunichino sollecitamente alla Commissione e all'EFCA il nome, l'indirizzo, il telefono, il telex, l'e-mail o il fax del CCP ed eventuali modifiche successive di tali informazioni.
Lo Stato membro di bandiera si assicura:
che il suo CCP trasmetta i dati di posizione VMS al segretario esecutivo della NAFO, mettendo in copia la Commissione e l'EFCA, il prima possibile e comunque non oltre 24 ore dopo averli ricevuti, e può consentire che i pescherecci battenti la propria bandiera trasmettano i dati di posizione VMS via satellite, e-mail, radio, fax o telex direttamente al segretario esecutivo della NAFO; e
che i dati di posizione VMS trasmessi al segretario esecutivo della NAFO siano conformi al formato per lo scambio di dati che figura nell'allegato II.E delle CEM di cui al punto 34) dell'allegato del presente regolamento e all'ulteriore descrizione che figura nell'allegato II.D delle CEM di cui al punto 31) dell'allegato del presente regolamento.
CAPO VI
REGIME DI OSSERVAZIONE
Articolo 27
Programma di osservazione
In deroga al paragrafo 2, e a condizione che la NAFO non abbia richiesto una presenza maggiore di osservatori, uno Stato membro può consentire ai pescherecci battenti la propria bandiera di avere a bordo un osservatore per meno del 100 %, ma non meno del 25 %, delle bordate effettuate dalla propria flotta o dei giorni di presenza dei pescherecci nella zona di regolamentazione nel corso dell'anno, purché lo Stato membro di bandiera, per quanto attiene alle navi che non hanno un osservatore a bordo:
provvede affinché le navi in questione si concentrino su specie in zone in cui ci si attende che catture accessorie di altre specie avvengano in quantità trascurabili;
provvede affinché la nave rispetti tutti i requisiti in materia di dichiarazioni in tempo reale;
a seguito della valutazione del rischio, proceda all'ispezione fisica — o alla valutazione, secondo necessità — di ciascuno sbarco nei propri porti da parte della nave in questione, in base alle procedure nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Qualora siano constatate e confermate infrazioni al regolamento, elabora un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo trasmette alla Commissione non appena è confermata l'infrazione;
trasmette alla Commissione il più presto possibile prima della bordata le informazioni seguenti:
il nome, il numero IMO e il segnale radio internazionale di chiamata della nave;
gli elementi a sostegno della decisione di concedere la deroga alla presenza del 100 %;
presenta alla Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente, un rapporto contenente un raffronto di tutte le pertinenti attività di pesca che mostri la differenza tra le bordate in cui la nave aveva a bordo un osservatore e quelle in cui l'osservatore era assente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO entro il 1o marzo di ogni anno.
Ciascuno Stato membro:
prima che le navi battenti la propria bandiera comincino le attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO, invia ogni anno alla Commissione un elenco aggiornato di osservatori (nome e numero di documento di identità, se del caso) che intende inviare a bordo delle navi battenti la propria bandiera operanti nella zona di regolamentazione;
impone alle navi battenti la propria bandiera di avere a bordo uno degli osservatori nell'elenco di cui alla lettera a), in conformità del programma di osservazione;
nella misura del possibile, provvede affinché i singoli osservatori non prendano parte a bordate consecutive sulla stessa nave;
provvede affinché gli osservatori siano provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente;
adotta opportuni provvedimenti riguardo alle navi battenti la propria bandiera per garantire condizioni di lavoro sicure, come pure la tutela, la sicurezza e il benessere degli osservatori nello svolgimento dei loro compiti, conformemente alle norme o agli orientamenti internazionali;
provvede affinché gli osservatori trattino tutte le informazioni e tutti i dati relativi alle operazioni di pesca raccolti durante la loro permanenza a bordo, compresi filmati e immagini, conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili;
trasmette al segretario esecutivo della NAFO il rapporto di osservazione giornaliero di cui al paragrafo 11, lettera e), per via elettronica e senza ritardo dopo il suo ricevimento.
In seguito al ricevimento di un rapporto di osservazione da parte di un osservatore in cui si segnalano discrepanze rispetto alle CEM o un incidente, compresi eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l'osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l'esercizio dei suoi compiti riguardanti una nave battente la bandiera di uno Stato membro, quest'ultimo:
tratta il rapporto con la massima sensibilità e discrezione, conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili;
valuta le discrepanze individuate nel rapporto di osservazione e procede alle opportune azioni di follow-up;
elabora una relazione sulle azioni di follow-up e la sottopone alla Commissione.
Ciascuno Stato membro fornisce:
▼M4 —————
entro 20 giorni dall’arrivo della nave in porto, il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca di cui al paragrafo 11;
entro il 15 febbraio di ogni anno, per l’anno civile precedente, un rapporto relativo al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
L'osservatore inviato a bordo di una nave esercita come minimo i compiti seguenti:
annotare per ogni retata/cala, nel formato indicato nell'allegato II.M delle CEM di cui al punto 35) dell'allegato del presente regolamento («rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca»):
la quantità di tutte le catture per ogni specie, compresi i rigetti e le specie indicatrici di EMV, come previsto all'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento:
eventuali discrepanze individuate tra le diverse fonti di dati sulle catture;
il tipo di attrezzo, i relativi dispositivi e la dimensione di maglia;
i dati relativi allo sforzo;
la longitudine e latitudine e la profondità di pesca;
nel caso della pesca al traino, l'intervallo di tempo tra la fine della cala e l'inizio del recupero degli attrezzi. In ogni altro caso, l'inizio della cala e la fine del recupero;
monitorare il piano di stivaggio di cui all'articolo 25 e annotare nel rapporto dell'osservatore le eventuali discrepanze individuate;
annotare ogni interruzione o interferenza riscontrata con il VMS;
regolare gli strumenti del peschereccio solo con l'accordo del comandante della nave;
trasmettere giornalmente il rapporto di osservazione per divisione, anche se la nave non è impegnata in attività di pesca, prima delle ore 12:00 UTC, al CCP dello Stato membro di bandiera, in conformità dell'allegato II.G delle CEM di cui al punto 36) dell'allegato del presente regolamento;
svolgere le attività eventualmente richieste dalla NAFO, anche a scopi scientifici;
trasmettere il rapporto dell'osservatore, su supporto informatico, se possibile allegando le relative immagini catturate dall'osservatore:
prima possibile dopo aver lasciato la zona di regolamentazione e, al più tardi, all'arrivo della nave in porto, allo Stato membro di bandiera;
immediatamente all'arrivo in porto, alla locale autorità portuale, in caso di ispezione in porto;
mettersi a disposizione degli ispettori in mare, o in porto all'arrivo della nave, per consentire l'indagine delle attività di pesca della nave;
in riferimento a eventuali incidenti o inosservanze del regolamento:
comunica sollecitamente all'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ogni discrepanza con il regolamento, compresi eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l'osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l'esercizio dei suoi compiti, utilizzando il dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente, e
tenere una registrazione dettagliata, compresi le immagini e i filmati, di tutte le circostanze e informazioni relative a eventuali casi di discrepanze con il regolamento, da trasmettere al CCP dello Stato membro di bandiera il prima possibile, e al più tardi al momento dell'arrivo della nave in porto.
I comandanti dei pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro:
offrono all'osservatore la cooperazione e l'assistenza necessarie all'esercizio dei suoi compiti. In tale contesto, all'osservatore è garantita la possibilità di accedere alle catture, comprese quelle che la nave può avere intenzione di rigettare in mare;
garantiscono all'osservatore condizioni di vitto e alloggio di livello non inferiore a quello previsto per gli ufficiali della nave. Se non sono disponibili alloggi per ufficiali, all'osservatore è garantito un alloggio di livello quanto più vicino possibile a quello degli ufficiali ma non inferiore a quello previsto per i membri dell'equipaggio;
consentono l'accesso a tutte le aree operative della nave necessarie per svolgere i suoi compiti, tra cui le stive della nave, le zone di produzione, il ponte, le attrezzature per il trattamento dei rifiuti e le apparecchiature di navigazione e comunicazione;
non ostacolano, intimidiscono, influenzano, corrompono o tentano di corrompere un osservatore nell'esercizio dei suoi compiti né interferiscono con il suo operato;
coinvolgono l'osservatore in tutte le esercitazioni di emergenza effettuate a bordo; e
avvertono l'osservatore quando una squadra di ispezione ha comunicato l'intenzione di salire a bordo della nave.
CAPO VII
PROGRAMMA DI ISPEZIONI E DI SORVEGLIANZA COMUNI
Articolo 28
Disposizioni generali
Se sono presenti contemporaneamente nella zona di regolamentazione più di 15 pescherecci degli Stati membri, l'EFCA e gli Stati membri si assicurano che in tale fase:
sia presente nella zona di regolamentazione un ispettore o un'altra autorità competente; oppure
un'autorità competente sia presente nel territorio di una parte contraente della NAFO adiacente alla zona della convenzione;
gli Stati membri rispondano senza ritardo ad ogni notifica di infrazioni commesse nella zona di regolamentazione da un peschereccio battente la loro bandiera.
Gli Stati membri che partecipano al programma garantiscono che, ad eccezione di quando procedono all'ispezione di un peschereccio battente la loro bandiera e in conformità della loro legislazione nazionale, gli ispettori e gli ispettori tirocinanti assegnati a tale programma:
restino soggetti al loro controllo operativo;
attuino le disposizioni del programma;
non portino con sé armi quando salgono a bordo della nave;
si astengano dal far applicare leggi e regolamenti relativi alle acque dell'Unione;
in generale si attengano a regolamentazioni, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate per quanto riguarda la sicurezza della nave sottoposta a ispezione e del relativo equipaggio;
non interferiscano con le attività di pesca o lo stivaggio di prodotti della pesca e, nella misura del possibile, rifuggano da azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo; e
aprano i container in modo tale che possano essere nuovamente e rapidamente sigillati, imballati e immagazzinati.
Articolo 29
Obblighi di comunicazione
Entro il 1o novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro invia le informazioni seguenti all’EFCA (con la Commissione in copia), che provvede affinché al segretario esecutivo della NAFO siano trasmessi:
i recapiti dell’autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell’immediata notifica di infrazioni nella zona di regolamentazione e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore;
i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l’indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo.
Articolo 30
Procedure di sorveglianza
Qualora un ispettore avvisti nella zona di regolamentazione un peschereccio battente la bandiera di una parte contraente della NAFO per il quale vi siano motivi di sospettare una violazione del presente regolamento ma un'ispezione immediata non sia praticabile, l'ispettore:
compila il modulo del rapporto di sorveglianza conformemente all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento. Se l'ispettore ha effettuato una valutazione volumetrica o una valutazione della composizione delle catture di una retata, il rapporto di sorveglianza contiene tutte le informazioni pertinenti sulla composizione della cala e indica il metodo utilizzato per la valutazione volumetrica;
registra le immagini della nave, indicando la posizione, la data e ora di registrazione; e
trasmette sollecitamente per via elettronica il rapporto di sorveglianza e le immagini alla sua autorità competente.
L'autorità competente di uno Stato membro che riceve tale rapporto di sorveglianza provvede sollecitamente a:
inviare il rapporto di sorveglianza all’EFCA che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO, che a sua volta lo trasmette alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave;
trasmettere una copia delle immagini registrate all'EFCA, che a sua volta le invia alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione;
garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova per successive ispezioni.
Articolo 31
Procedure di imbarco e di ispezione per le parti contraenti
Gli Stati membri provvedono affinché, per le ispezioni effettuate nell'ambito del programma, i loro ispettori:
prima dell'imbarco comunichino per radio al peschereccio, utilizzando il codice internazionale dei segnali, il nome della piattaforma di ispezione;
inalberino sulla nave di ispezione e sull'imbarcazione di servizio che effettua l'abbordaggio il guidone riportato nell'allegato IV.E delle CEM di cui al punto 39) dell'allegato del presente regolamento;
si assicurino che durante l'abbordaggio la nave di ispezione rimanga a distanza di sicurezza dai pescherecci;
non chiedano al peschereccio di fermarsi o di fare manovra mentre è in fase di cala, traino o recupero;
limitino ciascuna squadra di ispezione a un massimo di quattro ispettori, compresi eventuali tirocinanti associati alla squadra per esclusivi fini di formazione. Quando un ispettore tirocinante accompagna gli ispettori, questi ultimi devono presentarlo al comandante della nave non appena saliti a bordo. L'ispettore tirocinante si limita a osservare le operazioni di ispezione condotte dagli ispettori autorizzati, senza interferire in alcun modo con le attività del peschereccio;
appena saliti a bordo presentino al comandante della nave i loro documenti d'identità NAFO rilasciati dal segretario esecutivo della NAFO, in conformità dell'articolo 32.3, lettera b), delle CEM;
limitino la durata dell'ispezione a quattro ore o al tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, a seconda di quale operazione duri più a lungo, salvo:
in caso di infrazioni; oppure
se gli ispettori ritengono che la quantità di catture a bordo differisca da quella registrata nel giornale di pesca, nel qual caso gli ispettori proseguono l'ispezione per un'ulteriore ora al fine di verificare i calcoli e le procedure e riesaminare la documentazione pertinente utilizzata per calcolare le catture prelevate nella zona di regolamentazione e le catture a bordo della nave;
raccolgano tutte le informazioni pertinenti fornite dall'osservatore intese a determinare la conformità al regolamento.
Articolo 32
Obblighi del comandante della nave durante le ispezioni
Il comandante della nave adotta tutte le misure necessarie per facilitare l'ispezione:
provvedendo affinché, quando una nave di ispezione ha segnalato che è in procinto di avviare un'ispezione, ogni rete che sta per essere salpata non sia issata a bordo per almeno 30 minuti dopo il segnale ricevuto dalla nave di ispezione;
su richiesta di una piattaforma di ispezione e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme di navigazione, facilitando l'imbarco degli ispettori;
fornendo una scaletta d'imbarco conforme alle disposizioni dell'allegato IV.G delle CEM di cui al punto 40) dell'allegato del presente regolamento;
assicurandosi che tutti i congegni meccanici per l'imbarco possano essere utilizzati in sicurezza e che vi sia un accesso sicuro tra tali congegni e il ponte;
garantendo agli ispettori l'accesso a tutte le zone di interesse, i ponti e i locali, le catture (trasformate o no), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti che essi ritengano necessari per verificare la conformità al presente regolamento;
registrando e fornendo agli ispettori, su richiesta, le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iii);
producendo, su richiesta degli ispettori, documenti d'immatricolazione, schemi grafici o descrizioni delle stive in cui è tenuto il pesce, registri di produzione, piani di stivaggio e prestando agli ispettori l'assistenza ragionevolmente necessaria per verificare che l'effettivo stivaggio delle catture sia conforme al piano di stivaggio;
astenendosi dall'interferire con gli eventuali contatti tra gli ispettori e l'osservatore, tra l'altro garantendo la riservatezza necessaria all'esercizio dei loro compiti;
agevolare il prelievo di campioni di pesci trasformati da parte degli ispettori, ai fini dell'identificazione delle specie attraverso l'analisi del DNA;
intraprendendo le azioni necessarie per preservare l'integrità dei sigilli apposti dagli ispettori e di qualsiasi elemento di prova che resta a bordo, salvo se altrimenti disposto dallo Stato di bandiera;
per garantire la conservazione degli elementi di prova, laddove siano stati apposti sigilli e/o raccolte prove, firmando la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli;
interrompendo le attività di pesca su richiesta degli ispettori in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera b);
consentendo, su richiesta, l'uso delle apparecchiature di comunicazione e la collaborazione dell'operatore radio per i messaggi che gli ispettori devono inviare e ricevere;
rimuovendo, su richiesta degli ispettori, ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma del regolamento;
se gli ispettori hanno effettuato annotazioni nei giornali e registri, fornendo agli ispettori copia di tutte le pagine in cui figurano tali annotazioni e, su richiesta degli ispettori, firmando tali pagine per confermare che si tratta di copie conformi; e
in caso di richiesta di sospendere le attività di pesca, non riprendendo tali attività fino a quando:
gli ispettori abbiano completato l'ispezione e messo al sicuro gli elementi di prova; e
il comandante della nave abbia firmato la sezione corrispondente del rapporto di ispezione di cui alla lettera k).
Articolo 33
Rapporto di ispezione e seguito
Ai fini del rapporto di ispezione:
una bordata di pesca si considera in corso quando la nave ispezionata abbia a bordo catture prelevate nella zona di regolamentazione durante la bordata;
nel confrontare le annotazioni del registro di produzione con quelle del giornale di pesca, gli ispettori convertono in peso vivo il peso di produzione applicando i fattori di conversione di cui agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ( 5 ) per i pescherecci dell'Unione in relazione alle specie e alle presentazioni non contemplate da tali allegati e i fattori di conversione utilizzati dal comandante della nave in altri casi;
l'ispettore:
sintetizza, a partire dalle annotazioni del giornale di bordo, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione durante la bordata in corso, ripartendoli per specie e per divisione;
registra tali dati sintetici e le differenze tra le catture registrate e le proprie stime delle catture a bordo nelle sezioni pertinenti del rapporto di ispezione;
al termine dell'ispezione firma il rapporto di ispezione e lo sottopone, per firma e osservazioni, al comandante della nave e a ogni altro testimone che desideri presentare una dichiarazione;
informa immediatamente la propria autorità competente e le trasmette le informazioni e le immagini entro 24 ore o quanto prima possibile; e
fornisce al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione, annotando debitamente nella sezione pertinente l'eventuale rifiuto del comandante della nave di confermarne il ricevimento.
Lo Stato membro di ispezione:
invia il rapporto di ispezione in mare, se possibile entro 20 giorni dall’ispezione, all’EFCA, che lo inoltra al segretario esecutivo della NAFO;
si attiene alla procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, dopo la notifica di un'infrazione da parte degli ispettori.
Articolo 34
Procedure relative alle infrazioni
Ogni Stato membro di ispezione si assicura che, quando constatano un'infrazione del presente regolamento, i suoi ispettori:
registrino l'infrazione nel rapporto d'ispezione;
inseriscano, firmandola, un'annotazione nel giornale di pesca o in altro documento pertinente della nave ispezionata, indicando la data, le coordinate geografiche e la natura dell'infrazione, predispongano una copia di ogni annotazione pertinente e chiedano al comandante della nave di firmare ciascuna pagina per verificare che si tratta di una copia conforme all'originale;
registrino immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova che essi ritengano necessari in relazione all'infrazione;
appongano in modo sicuro il sigillo di ispezione riportato nei «Sigilli di ispezione NAFO» previsto all'allegato IV.F delle CEM di cui al punto 42) dell'allegato del presente regolamento e annotino debitamente le azioni adottate e il numero di serie di ciascun sigillo nel rapporto di ispezione;
chiedano al comandante della nave:
di firmare la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli, al fine di garantire la conservazione della di prova; e
di inserire una dichiarazione scritta nella sezione corrispondente del rapporto di ispezione;
chiedano al comandante della nave di rimuovere ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma del presente regolamento; e
notifichino l’infrazione agli osservatori eventualmente presenti a bordo.
Lo Stato membro di ispezione:
entro 24 ore dall’accertamento dell’infrazione trasmette una notifica scritta dell’infrazione accertata dai suoi ispettori alla Commissione e all’EFCA, che la inviano a loro volta all’autorità competente della parte contraente che è Stato di bandiera o dello Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, e al segretario esecutivo della NAFO. La notifica scritta contiene le informazioni riportate nella sezione relativa alle infrazioni del rapporto di ispezione previsto all’allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell’allegato del presente regolamento, indica le misure pertinenti e descrive in dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una notifica di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale notifica e, laddove possibile, è corredata di immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova connessi all’infrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
entro cinque giorni dal rientro in porto della nave di ispezione invia il rapporto di ispezione alla Commissione e all'EFCA;
L’EFCA trasmette il rapporto di ispezione al segretario esecutivo della NAFO.
Articolo 35
Ulteriori procedure per le infrazioni gravi
Ciascuna delle violazioni indicate di seguito costituisce un'infrazione grave, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009:
la pesca nell’ambito di un contingente «altri» praticata senza averne dato notifica preventiva alla Commissione e all’EFCA, in violazione dell’articolo 5;
la pesca nell'ambito di un contingente «altri» per più di cinque giorni lavorativi dopo la chiusura dell'attività di pesca in violazione dell'articolo 5;
la pesca diretta di uno stock per il quale le attività di pesca sono state sospese o altrimenti vietate, in violazione dell'articolo 6;
la pesca diretta di stock o di specie dopo la data di chiusura delle attività di pesca da parte dello Stato membro di bandiera notificata alla Commissione, in violazione dell'articolo 6;
la pesca in una zona chiusa, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 5, o dell’articolo 18;
la pesca con attrezzi per la pesca di fondo in una zona chiusa alla pesca di fondo, in violazione del capo III;
la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie con distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l’uso alcuno di griglie di selezione, in violazione dell’articolo 13 o dell’articolo 14;
la pesca senza un'autorizzazione valida;
inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'articolo 25;
non avere a bordo il sistema di monitoraggio via satellite, o interferire con il suo funzionamento, in violazione dell'articolo 26;
la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, o dell’articolo 25;
il fatto di ostacolare o intimidire gli ispettori o gli osservatori, di interferire con il loro operato o di impedire in altro modo l'esercizio dei loro compiti, o di esercitare altri tipi di pressione indiretta;
il fatto di commettere un'infrazione quando non vi è alcun osservatore a bordo;
il fatto di celare, manomettere o eliminare le prove relative a un'indagine, inclusa la rottura o manomissione dei sigilli o l'ingresso in zone sigillate;
la presentazione di documenti falsificati o la comunicazione di informazioni false a un ispettore, che impedirebbero l'accertamento di un'infrazione grave;
lo sbarco, il trasbordo o l'uso di altri servizi portuali:
in un porto non designato in conformità delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1; oppure
in assenza dell'autorizzazione dello Stato di approdo di cui all'articolo 39, paragrafo 6;
il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1;
mancata presenza a bordo di un osservatore, laddove tale presenza sia richiesta.
Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso un'infrazione grave:
adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa se necessario l'apposizione di sigilli alla stiva della nave e/o agli attrezzi da pesca ai fini di un'ulteriore ispezione;
invitano il comandante della nave a sospendere tutte le attività di pesca che secondo loro costituiscono un'infrazione grave; e
informano immediatamente la propria autorità competente, alla quale trasmettono le informazioni e, se possibile, le immagini, entro 24 ore. L'autorità competente destinataria di tali informazioni le notifica alla parte contraente che è Stato di bandiera o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente all'articolo 34.
In caso di infrazione grave da parte di una nave battente la propria bandiera, lo Stato membro di bandiera:
conferma sollecitamente il ricevimento delle relative informazioni e immagini;
si assicura che la nave ispezionata non ricominci le attività di pesca fino a nuova notifica;
utilizzando tutte le informazioni e il materiale disponibili riesamina il caso e, entro 72 ore, ordina alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione completa sotto la sua autorità, se vi sono motivi di sospettare una delle infrazioni gravi seguenti:
la pesca diretta di uno stock soggetto a moratoria;
la pesca diretta di uno stock la cui pesca è vietata a norma dell'articolo 6;
inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'articolo 25; oppure
la reiterazione della stessa infrazione grave durante un periodo di 6 mesi.
Se il paragrafo 3, lettera c), punto i), non si applica, lo Stato membro di bandiera:
consente alla nave di riprendere le attività di pesca. In tal caso, lo Stato membro di bandiera, entro 2 giorni dalla notifica dell'infrazione, fornisce alla Commissione una giustificazione scritta dei motivi per i quali non è stato imposto alla nave di fare rientro in porto. La Commissione trasmette tale giustificazione al segretario esecutivo della NAFO; oppure
ordina alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione fisica completa sotto la sua autorità.
Articolo 36
Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni
In caso di infrazione da parte di una nave che batte la propria bandiera, lo Stato membro di bandiera:
effettua un'indagine accurata, comprendente, se necessario, l'ispezione fisica del peschereccio quanto prima possibile;
collabora con la parte contraente della NAFO di ispezione, o con lo Stato membro di ispezione, se diverso dallo Stato membro di bandiera, al fine di preservare le prove o la catena di custodia in una forma tale da facilitare l'espletamento delle procedure previste dalle sue leggi;
agisce senza ritardo a livello amministrativo o giudiziario, secondo la propria legislazione nazionale, nei confronti dei responsabili della nave; e
si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni e, nella misura del possibile, nel quadro della legislazione nazionale per le infrazioni gravi reiterate, in particolare quelle individuate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera c), punti iii) e iv), siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni o reiterazioni e privare chi le ha commesse dei benefici da esse derivanti.
I provvedimenti giudiziari o amministrativi e le sanzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), possono comprendere quelli inclusi nel seguente elenco non esaustivo, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente al diritto nazionale:
ammende;
il sequestro della nave e di attrezzi da pesca e catture illegali;
la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca; e
la riduzione o l'abolizione di eventuali contingenti di pesca;
rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di dichiarazioni, come la maggior frequenza delle dichiarazioni o l’aggiunta di dati da segnalare; e
rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di monitoraggio, come l’invio di un osservatore o di un ispettore a bordo o l’installazione di un sistema di controllo elettronico a distanza attuato conformemente alle specifiche tecniche applicabili ai pescherecci operanti nella zona di regolamentazione.
Lo Stato membro di bandiera e lo Stato membro di approdo comunicano immediatamente alla Commissione:
i provvedimenti giudiziari o amministrativi e le sanzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d);
prima possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro mesi dopo il verificarsi di un'infrazione grave, un rapporto che delinei l'andamento dell'indagine, compresi i dettagli delle eventuali azioni adottate o avviate in relazione all'infrazione; e
al completamento dell'indagine, un rapporto sui relativi risultati.
Articolo 37
Rapporti degli Stati membri sulle ispezioni, la sorveglianza e le infrazioni
Entro il 1o febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e all'EFCA, in conformità del programma, le informazioni seguenti:
il numero di ispezioni di pescherecci battenti la propria bandiera e dei pescherecci battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO che ha effettuato nell'anno civile precedente;
il nome di ogni peschereccio per il quale i suoi ispettori hanno emesso una notifica di infrazione, indicando la data e il luogo dell'ispezione e il tipo di infrazione;
il numero di ore di volo di pattugliamento effettuate dai suoi aeromobili di sorveglianza, il numero di avvistamenti effettuati da tali aeromobili, il numero di rapporti di sorveglianza trasmessi e, per ciascuno di questi rapporti, la data, l'ora e il luogo dell'avvistamento;
le misure adottate durante l'anno precedente, compresa una descrizione dei termini specifici di eventuali provvedimenti giudiziari o amministrativi o delle sanzioni imposte (ad esempio importo delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, avvertimenti scritti), in riferimento a:
ogni infrazione constatata da un ispettore in relazione a navi battenti la propria bandiera; e
ogni rapporto di sorveglianza ricevuto.
Entro il primo marzo di ogni anno, la Commissione trasmette le informazioni di cui al primo comma al segretariato esecutivo della NAFO.
CAPO VIII
CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN'ALTRA PARTE CONTRAENTE
Articolo 38
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica agli sbarchi, ai trasbordi o all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO che effettuano attività di pesca nella zona di regolamentazione. Il presente capo si applica alle navi che trasportano catture nella zona di regolamentazione o ai prodotti ittici ottenuti da tali catture che non siano stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
Articolo 39
Obblighi dello Stato membro di approdo
In deroga al paragrafo 6, lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale in assenza della conferma di cui al citato paragrafo alle condizioni indicate di seguito:
il pesce è mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti;
il pesce è posto in vendita, preso in consegna, prodotto o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 6;
qualora la conferma non sia pervenuta entro 14 giorni dal completamento delle operazioni di sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.
Salvo diversamente disposto da un piano di ricostituzione, lo Stato membro di approdo effettua ispezioni su almeno il 15 % di tutti gli sbarchi o i trasbordi realizzati per ogni anno di dichiarazione. Nella scelta delle navi da sottoporre a ispezione lo Stato membro di approdo dà priorità:
alle navi alle quali in precedenza era stato negato l'ingresso in porto o l'uso dei servizi portuali in conformità del presente capo o di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento; e
alle richieste presentate da altre parti contraenti della NAFO, Stati o organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP») di sottoporre a ispezione una particolare nave.
Un'ispezione in porto comporta il monitoraggio dell'intero sbarco o trasbordo delle risorse ittiche in tale porto. Durante l'ispezione, l'ispettore dello Stato membro di approdo svolge almeno le seguenti operazioni:
opera un raffronto tra i quantitativi di ogni specie sbarcati o trasbordati:
i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo;
i rapporti sulle catture e le attività; e
tutte le informazioni sulle catture riportate nella notifica preventiva prevista all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento (moduli di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo);
verifica e registra i quantitativi di ogni specie rimasti a bordo dopo il completamento delle operazioni di sbarco o trasbordo;
verifica tutte le informazioni provenienti da ispezioni effettuate in conformità del capo VII;
verifica tutte le reti presenti a bordo e registra la misura delle dimensioni di maglia;
verifica la conformità delle catture alle disposizioni in materia di taglia minima;
ove opportuno, verifica le specie per garantire la precisione della dichiarazione di cattura.
Ogni ispezione è documentata compilando il modulo PSC 3 (modulo per l'ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo) previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento. Il processo di compilazione e trattamento del rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo comprende quanto segue:
gli ispettori segnalano eventuali infrazioni al presente regolamento rilevate durante l'ispezione in porto, fornendo informazioni sulle stesse. La segnalazione contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato;
gli ispettori possono inserire eventuali osservazioni che ritengano pertinenti;
il comandante della nave può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto;
gli ispettori firmano il rapporto e invitano il comandante della nave a fare altrettanto. La firma del comandante della nave sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso;
al comandante della nave è fornita una copia del rapporto con i risultati dell'ispezione e le eventuali misure che potrebbero essere adottate.
Articolo 40
Obblighi dello Stato membro di bandiera
Lo Stato membro di un peschereccio che intende effettuare operazioni di sbarco o trasbordo o usare altri servizi portuali, o qualora il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, rinvia per conferma una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, trasmesso conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, con la parte B debitamente compilata, in cui dichiara che:
il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;
i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente dichiarati per specie e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;
il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; e
la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.
Articolo 41
Obblighi del comandante della nave
Il comandante o l'agente di un peschereccio che intenda entrare in porto invia una domanda in tal senso alle autorità competenti dello Stato membro di approdo entro i termini di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La domanda è corredata del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L, parte A, delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, debitamente compilato come segue:
il modulo PSC 1 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.A delle CEM è utilizzato quando la nave trasporta, sbarca o trasborda le proprie catture; e
il modulo PSC 2 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.B delle CEM è utilizzato quando la nave è impegnata in operazioni di trasbordo. Per ogni nave cedente va utilizzato un modulo distinto;
entrambi i moduli (PSC 1 e PSC 2) sono compilati nei casi in cui una nave trasporti, sbarchi o trasbordi le proprie catture e catture ricevute a seguito di un trasbordo.
Il comandante della nave:
collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio, eseguita secondo le presenti procedure, e non ostacola o intimidisce gli ispettori dello Stato di approdo nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato;
consente l'accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture, alle reti e agli altri attrezzi o attrezzature e fornisce qualsiasi informazione utile richiesta dagli ispettori dello Stato di approdo, comprese copie dei pertinenti documenti.
Articolo 42
Infrazioni rilevate durante le ispezioni in porto
Quando un'infrazione è rilevata nel corso di un'ispezione di una nave in porto, si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli da 34 a 37.
Articolo 43
Riservatezza
Tutti i rapporti di ispezione e di indagine, e le relative immagini e prove, nonché i moduli di cui al presente capo, sono trattati come documenti riservati dagli Stati membri, dalle autorità competenti, dagli operatori, dai comandanti delle navi e dal personale, conformemente alle norme sulla riservatezza di cui all'allegato II.B delle CEM di cui al punto 37) dell'allegato del presente regolamento.
CAPO IX
PARTI NON CONTRAENTI
Articolo 44
Presunte attività di pesca INN
Si presume che la nave di una parte non contraente abbia compromesso l'efficacia del presente regolamento e abbia praticato attività di pesca INN, se:
è stata avvistata o in altro modo identificata mentre praticava attività di pesca nella zona di regolamentazione;
ha effettuato operazioni di trasbordo con un'altra nave di una parte non contraente avvistata o identificata mentre praticava attività di pesca nella zona di regolamentazione o al suo esterno; e/o
è inserita nell'elenco INN della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («NEAFC») ( 6 ).
Articolo 45
Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione
Ciascuno Stato membro o, se del caso, l’EFCA che, svolgendo un’attività di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione autorizzata nell’ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, avvisti o identifichi una nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:
trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione utilizzando il formato del rapporto di sorveglianza figurante nell’allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell’allegato del presente regolamento;
cerca di informare il comandante della nave che la nave sta presumibilmente praticando attività di pesca INN e che queste informazioni saranno inviate a tutte le parti contraenti, alle ORGP pertinenti e allo Stato di bandiera della nave;
se opportuno chiede al comandante della nave l’autorizzazione a salire a bordo della nave per effettuare un’ispezione; e
se il comandante della nave accetta l’ispezione:
trasmette sollecitamente alla Commissione le conclusioni dell’ispettore, utilizzando il modulo del rapporto di ispezione figurante nell’allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell’allegato del presente regolamento; e
consegna al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione.
Articolo 46
Ingresso in porto e ispezione delle navi di parti non contraenti
Gli Stati membri di approdo:
trasmettono sollecitamente allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 41;
negano l'ingresso in porto di qualsiasi nave di una parte non contraente se:
il comandante della nave non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1; oppure
lo Stato di bandiera non ha confermato le attività di pesca della nave conformemente all'articolo 40, paragrafo 2;
comunicano al comandante della nave o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria decisione di negare l'ingresso in porto, lo sbarco o il trasbordo o altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte non contraente;
revocano il diniego di ingresso in porto unicamente se lo Stato di approdo ha stabilito che vi sono prove sufficienti del fatto che le ragioni alla base di tale diniego erano inadeguate o erronee o che tali ragioni non sussistono più;
comunicano al comandante della nave o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria decisione di revocare il diniego di ingresso in porto, di sbarco o trasbordo o di altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte non contraente;
qualora autorizzino l'ingresso, si accertano che la nave sia ispezionata da funzionari debitamente autorizzati che conoscono il presente regolamento e che l'ispezione sia effettuata in conformità dell'articolo 39, paragrafi da 11 a 17; e
trasmettono sollecitamente alla Commissione una copia del rapporto di ispezione e i dettagli di eventuali azioni successive da loro intraprese.
Articolo 47
Elenco provvisorio di navi INN
Articolo 48
Azioni contro le navi che figurano nell'elenco INN
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare, prevenire ed eliminare la pesca INN in relazione alle navi figuranti nell'elenco delle navi INN, tra l'altro:
vietando, salvo nei casi di forza maggiore, a tutte le navi battenti la loro bandiera di partecipare ad attività di pesca con le navi che figurano in tali elenchi, comprese, ma non solo, le attività di pesca congiunte;
vietando la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a tali navi;
vietando a tali navi l'ingresso nei loro porti e, qualora una nave si trovi già in porto, vietandole l'uso del porto, salvo nei casi di forza maggiore, o di difficoltà, per fini di ispezione o per intraprendere appropriate azioni esecutive;
vietando a tali navi di cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore;
rifiutando a tali navi il permesso di praticare attività di pesca nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale;
vietando il noleggio di tali navi;
rifiutando a tali navi l'abilitazione a battere la loro bandiera;
vietando lo sbarco e l'importazione di pesce proveniente da tali navi o riconducibile alle stesse;
incoraggiando gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi il trasbordo di pesce; e
raccogliendo e scambiando adeguate informazioni su tali navi con le altre parti contraenti, con le parti non contraenti e con le ORGP al fine di rilevare, scoraggiare e prevenire l'uso di falsi titoli di importazione ed esportazione in relazione al pesce o a prodotti della pesca provenienti da tali navi.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
Riservatezza
Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi alla NAFO e ricevuti dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6, dell'articolo 23, paragrafo 6, dell'articolo 25, paragrafo 8, dell'articolo 26, paragrafo 9, dell'articolo 27, paragrafi 3, 5, 6, 7 e 15, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 39, paragrafo 8.
Articolo 50
Procedure di modifica
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 51, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dalla NAFO che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri, in relazione a quanto segue:
l'elenco delle attività delle navi da ricerca, di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
le misure di cui all'articolo 9 relative alle zone di pesca del gamberetto boreale; le pertinenti comunicazioni, le modifiche delle attività e delle profondità di pesca e i riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca;
le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell’ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), le condizioni per l’avvio delle attività di pesca di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e le disposizioni in materia di sbarco e ispezione relative all’ippoglosso nero di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
il contenuto delle trasmissioni elettroniche di cui all'articolo 22, paragrafo 5, l'elenco dei documenti validi da tenere a bordo delle navi conformemente all'articolo 22, paragrafo 8, e il contenuto del piano di capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 10;
i documenti da tenere a bordo della nave noleggiata conformemente all'articolo 23, paragrafo 9;
i dati VMS da trasmettere con trasmissione automatica continua a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, nonché gli obblighi del CCP a norma dell'articolo 26, paragrafi 2 e 9;
le percentuali di presenza di osservatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, i rapporti degli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, gli obblighi degli osservatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 11, e gli obblighi del comandante della nave, a norma dell'articolo 27, paragrafo 12;
gli obblighi del comandante della nave durante le ispezioni a norma dell'articolo 32;
la dimensione delle maglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2;
le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione e alle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale di cui all’articolo 14, paragrafo 2, nonché le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione o ai dispositivi di cui all’articolo 14, paragrafo 3 o 3 bis;
le restrizioni di zona o periodo per le attività di pesca di fondo di cui all’articolo 18;
le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M di cui all’articolo 9 bis.
Articolo 51
Esercizio della delega
Articolo 52
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 sono abrogati.
▼M5 —————
Articolo 54
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 53 si applica a decorrere dal 21 giugno 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Tabella 4 delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 17) e all'articolo 17;
Figura 2 delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 17) e all'articolo 17;
Parte VI dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 21), all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a);
Parte VII dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 29);
Formato prescritto all'allegato II.C delle CEM, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
Tabella 1 e figura 1(1) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
Tabella 2 e figura 1(2) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
Tabella 3 e figura 1(3) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 5;
Formato prescritto all'allegato IV.C delle CEM, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 39, paragrafo 16;
Allegato III.A delle CEM, di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
Allegato I.C delle CEM, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 25, paragrafo 6, lettera g);
Allegato III.B delle CEM, di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3;
Allegato I.D delle CEM, di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2;
Figura 3 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
Tabella 5 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
Figura 4 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
Tabella 6 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
Figura 5 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafi 3 e 4;
Tabella 7 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafi 3 e 4;
Protocollo di pesca esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
Notifica dell'intenzione di praticare la pesca di fondo esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a);
Rapporto sulla bordata di pesca di fondo esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b);
Elementi per la valutazione delle proposte attività di pesca di fondo esplorative dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b);
Modulo per la raccolta dei dati della pesca esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera a);
Formato prescritto per l'elenco delle navi dell'allegato II.C.1 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a);
Formato prescritto per la cancellazione dall'elenco delle navi dell'allegato II.C.2 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b);
Formato specificato per le singole autorizzazioni per ciascuna nave dell'allegato II.C.3 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);
Formato prescritto per la sospensione dell'autorizzazione dell'allegato II.C.4 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);
Elenco dei codici della forma di presentazione dei prodotti dell'allegato II.K delle CEM, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e);
Modello di giornale di pesca dell'allegato II.A delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
Formato per il rapporto delle catture dell'allegato II.D delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 26, paragrafo 9, lettera b);
Formato per la cancellazione del rapporto delle catture dell'allegato II.F delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 7;
Allegato II.N delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafo 9, lettera b);
Formato per lo scambio di dati dell'allegato II.E delle CEM, di cui all'articolo 26, paragrafo 9, lettera b);
Rapporto di osservazione dell'allegato II.M delle CEM, di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a);
Rapporto dell'allegato II.G delle CEM, trasmesso quotidianamente dall'osservatore di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera e);
Norme in materia di riservatezza dell'allegato II.B delle CEM, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, e all'articolo 43;
Modulo del rapporto di sorveglianza dell'allegato IV.A delle CEM, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 45, lettera a);
Immagine del guidone dell'allegato IV.E delle CEM, di cui all'articolo 31, lettera b);
Norme riguardo alla fornitura di scaletta d'imbarco dell'allegato IV.G delle CEM, di cui all'articolo 32, lettera c);
Rapporto d'ispezione dell'allegato IV.B delle CEM, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 45, lettera d);
Sigilli di ispezione NAFO dell'allegato IV.F delle CEM, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d);
Modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo dell'allegato II.L delle CEM, di cui all'articolo 39, paragrafo 8, e all'articolo 39, paragrafo 13, lettera a), punto iii), all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
Allegato IV.H delle CEM sulle ispezioni, di cui all’articolo 39, paragrafo 11;
Allegato II.H delle CEM, sulla procedura per la concessione dell’accesso alle persone all’interno delle parti contraenti al sito web MCS.
( 1 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).
( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
( 6 ) Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed entrata in vigore il 17 marzo 1982, cui la Comunità europea ha aderito il 13 luglio 1981 (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22).