Numero
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Titolo
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Definizione
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Termine per l'indicazione del parametro
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1
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STATO MEMBRO
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1.1
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SEZIONE DI LINEA
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1.1.0.0.0
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Informazioni generali
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1.1.0.0.0.1
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Codice del gestore dell'infrastruttura (GI)
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Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.0.0.0.2
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Identificazione nazionale della linea
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Identificazione unica della linea o numero unico attribuito alla linea nello Stato membro.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.0.0.0.3
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Punto operativo all'inizio della sezione di linea
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Identificazione unica del punto operativo all'inizio della sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.0.0.0.4
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Punto operativo alla fine della sezione di linea
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Identificazione unica del punto operativo alla fine della sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.0.0.0.5
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Lunghezza della sezione di linea
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Lunghezza tra punti operativi all'inizio e alla fine della sezione di linea
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.0.0.0.6
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Carattere della sezione di linea
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Tipo di sezione di linea che esprime la dimensione dei dati presentati dipendente dal fatto che connetta oppure no punti operativi generati dalla divisione di un grande nodo in diversi punti operativi.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.0.0.1
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Parametri specifici del fascicolo percorso treno (caratteristiche tecniche specifiche)
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1.1.0.0.1.1
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Rischi industriali – luogo in cui è pericoloso per il macchinista uscire dalla cabina
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Forma poligonale in Well Known Text
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.1.0.0.1.2
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Lingua operativa
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Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell'infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi, riguardanti l'esercizio e la sicurezza, tra il personale del gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria.
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.1.0.0.1.3
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Regime operativo
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Tipo di doppio binario
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.1.1
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BINARIO DI CIRCOLAZIONE
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1.1.1.0.0
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Informazioni generali
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1.1.1.0.0.1
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Identificazione del binario
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Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nella sezione di linea
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.0.0.2
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Direzione di marcia normale
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La direzione di marcia normale è:
— la stessa direzione di quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (N)
— la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (O)
— entrambe le direzioni: (B)
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.0.0.3
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Indicazioni di distanza lungo la linea (frequenza, aspetto e collocazione)
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[NNNN] frequenza in metri
Aspetto – elenco selezionabile
[S/D] – il lato lungo il binario in cui è collocata l'indicazione: a sinistra (S) o a destra (D)
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.1.1.0.1
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Informazioni sulla topologia
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1.1.1.0.1.1
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Descrizione geografica precisa
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Polilinea in Well Known Text che rappresenta la forma geografica del binario
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.1.1.0.1.2
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Connettività dei binari ai punti operativi
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La prima stringa di caratteri identifica in modo univoco il binario all'interno del punto operativo iniziale collegato a tale binario
La seconda stringa di caratteri identifica in modo univoco il binario all'interno del punto operativo finale collegato a tale binario
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.1.1.1
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Sottosistema «infrastruttura»
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1.1.1.1.1
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Dichiarazioni di verifica del binario
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1.1.1.1.1.1
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Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) applicabili al sottosistema «infrastruttura»
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Numero unico per le dichiarazioni CE conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione (1).
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.1.2
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Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione (2)) per il binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»
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Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.2
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Parametro di prestazione
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1.1.1.1.2.1
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Classificazione TEN (rete transeuropea) del binario
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Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte la linea
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.2.1.2
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Identità del sistema informativo geografico (GIS ID) TEN
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Indicazione della GIS ID della sezione della banca dati TEN-T a cui appartiene il binario
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1o gennaio 2021
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1.1.1.1.2.2
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Categoria della linea
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Classificazione di una linea sulla base della STI INF
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.2.3
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Parte di un corridoio ferroviario merci (RFC - Rail Freight Corridor)
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Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.2.4
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Capacità di carico
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Una combinazione di categoria di linea e velocità nel punto più debole del binario
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.2.4.1
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Classificazione nazionale della capacità di carico
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Classificazione nazionale della capacità di carico
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16 gennaio 2020
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1.1.1.1.2.4.2
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Conformità delle strutture al modello di carico ad alta velocità (HSLM - High Speed Load Model)
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Per sezioni di linea con velocità massima consentita di 200 km/h o superiore.
Informazioni relative alla procedura da seguire per effettuare il controllo di compatibilità dinamica
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16 gennaio 2020
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1.1.1.1.2.4.3
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Localizzazione ferroviaria di strutture che richiedono verifiche specifiche
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Localizzazione di strutture che richiedono verifiche specifiche
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16 gennaio 2020
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1.1.1.1.2.4.4
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Documento riportante la/le procedura/e per le verifiche di compatibilità statica e dinamica con la tratta
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Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante:
— le procedure esatte per le verifiche di compatibilità statica e dinamica con la tratta;
— o
— informazioni pertinenti per lo svolgimento di verifiche su strutture specifiche.
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16 gennaio 2020
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1.1.1.1.2.5
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Velocità massima consentita
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Velocità operativa nominale massima sulla linea risultante dalle caratteristiche dei sottosistemi «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento», espressa in km/ora.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.2.6
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Campo di temperatura
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Campo di temperatura per un accesso illimitato alla linea sulla base della norma europea
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.2.7
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Altitudine massima
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Punto più elevato della sezione di linea al di sopra del livello del mare in riferimento al NAP (Normal Amsterdam's Peil — livello normale di Amsterdam).
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.2.8
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Esistenza di condizioni climatiche estreme
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Le condizioni climatiche sulla linea sono estreme conformemente alla norma europea.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.3
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Tracciato della linea
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1.1.1.1.3.1.1
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Sagoma
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Sagome definite dalla norma europea o altre sagome locali, compresa parte inferiore o superiore.
Conformemente al punto 7.3.2.2 della STI LOC&PAS, le sezioni di linea della rete del Regno Unito (Gran Bretagna) possono non avere un profilo di riferimento per la sagoma.
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16 gennaio 2020
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1.1.1.1.3.1.2
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Localizzazione ferroviaria di punti particolari che richiedono verifiche specifiche
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Localizzazione di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.1.1.1.3.1.1.
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16 gennaio 2020
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1.1.1.1.3.1.3
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Documento che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche
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Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.1.1.1.3.1.1. Se del caso, al documento che riporta la sezione trasversale possono essere allegate guide per la verifica dei punti particolari.
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16 gennaio 2020
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1.1.1.1.3.4
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Numero standard del profilo di trasporto combinato per le casse mobili
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Codifica del trasporto combinato con casse mobili (per tutte le linee merci e le linee a traffico misto) conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [B]
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Entro e non oltre il 16 marzo 2019 per le linee appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1)
Per le linee non appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1), se i dati non sono ancora stati forniti, su richiesta motivata:
- se i dati sono disponibili, pubblicazione della codifica un mese dopo la richiesta
- se i dati non sono disponibili e sono necessarie misurazioni sul campo, pubblicazione della codifica un anno dopo la richiesta
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1.1.1.1.3.5
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Numero standard del profilo di trasporto combinato per i semirimorchi
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Codifica del trasporto combinato per i semirimorchi (per tutte le linee merci e le linee a traffico misto) conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [B]
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Entro e non oltre il 16 marzo 2019 per le linee appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1)
Per le linee non appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1), se i dati non sono ancora stati forniti, su richiesta motivata:
— se i dati sono disponibili, pubblicazione della codifica un mese dopo la richiesta
— se i dati non sono disponibili e sono necessarie misurazioni sul campo, pubblicazione della codifica un anno dopo la richiesta
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1.1.1.1.3.5.1
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Informazioni specifiche
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Ogni informazione pertinente messa a disposizione dal GI relativa al tracciato della linea
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1o gennaio 2021
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1.1.1.1.3.6
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Profilo del gradiente
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Sequenza dei valori di gradiente e punti in cui il gradiente cambia
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.3.7
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Raggio minimo di curvatura orizzontale
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Raggio della curva orizzontale più piccola del binario espresso in metri
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.3.8
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Numero standard del profilo di trasporto combinato per i container
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Codifica del trasporto combinato per i container (per tutte le linee merci e le linee a traffico misto) conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [B]
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12 mesi dopo l'adozione della guida di cui all'articolo 7 per le linee appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1)
Per le linee non appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1), se i dati non sono ancora stati forniti, su richiesta motivata:
— se i dati sono disponibili, pubblicazione della codifica un mese dopo la richiesta
— se i dati non sono disponibili e sono necessarie misurazioni sul campo, pubblicazione della codifica un anno dopo la richiesta
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1.1.1.1.3.9
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Numero standard del profilo di trasporto combinato per le casse amovibili
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Codifica del trasporto combinato per le casse amovibili (per tutte le linee merci e le linee a traffico misto) conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [B]
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12 mesi dopo l'adozione della guida di cui all'articolo 7 per le linee appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1)
Per le linee non appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1), se i dati non sono ancora stati forniti, su richiesta motivata:
— se i dati sono disponibili, pubblicazione della codifica un mese dopo la richiesta
— se i dati non sono disponibili e sono necessarie misurazioni sul campo, pubblicazione della codifica un anno dopo la richiesta
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1.1.1.1.4
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Parametri del binario
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1.1.1.1.4.1
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Scartamento nominale
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Valore espresso in millimetri che individua lo scartamento.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.4.2
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Insufficienza di sopraelevazione
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Insufficienza di sopraelevazione massima espressa in millimetri e definita come la differenza fra la sopraelevazione applicata e una sopraelevazione di equilibrio più elevata per la quale la linea è stata progettata
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.4.3
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Inclinazione della rotaia
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Un angolo che definisce l'inclinazione del fungo della rotaia rispetto alla superficie di rotolamento
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.4.4
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Esistenza di ballast
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Specifica se il binario è costruito con traverse posate nella massicciata oppure no
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.5
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Dispositivi di armamento
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1.1.1.1.5.1
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Rispetto da parte dei dispositivi di armamento dei valori di utilizzazione previsti dalla STI
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I dispositivi di armamento sono mantenuti nei valori limite di esercizio come specificati dalla STI.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.5.2
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Diametro minimo delle ruote per il deviatoio fisso ad angolo ottuso
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La massima lunghezza dello spazio non guidato del deviatoio ad angolo ottuso fisso è riferita al diametro minimo delle ruote in esercizio espresso in millimetri
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.6
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Resistenza del binario ai carichi applicati
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1.1.1.1.6.1
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Decelerazione massima del treno
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Limite di resistenza longitudinale del binario, indicato come massima decelerazione del treno consentita ed espressa in metri al secondo quadrato
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.6.2
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Utilizzo di freni a correnti parassite
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Indicazione dei limiti relativi all'utilizzo di freni a correnti parassite
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.6.3
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Utilizzo di freni magnetici
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Indicazione dei limiti relativi all'utilizzo di freni magnetici
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.6.4
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Documento riportante le condizioni per l'utilizzo di freni a correnti parassite
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Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le condizioni per l'utilizzo di freni a correnti parassite di cui al punto 1.1.1.1.6.2.
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16 gennaio 2020
|
1.1.1.1.6.5
|
Documento riportante le condizioni per l'utilizzo di freni magnetici
|
Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le condizioni per l'utilizzo di freni magnetici di cui al punto 1.1.1.1.6.3.
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16 gennaio 2020
|
1.1.1.1.7
|
Salute, sicurezza e ambiente
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1.1.1.1.7.1
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Divieto di utilizzo della lubrificazione del bordino
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Indicazione se sia vietato l'uso di un dispositivo di bordo per la lubrificazione del bordino
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.7.2
|
Esistenza di passaggi a livello
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Indicazione dell'esistenza di passaggi a livello (compresi attraversamenti binari per i pedoni) sulla sezione di linea
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.7.3
|
Accelerazione consentita in prossimità dei passaggi a livello
|
Esistenza di un limite all'accelerazione del treno se il treno si ferma o recupera velocità in prossimità di un passaggio a livello, espresso come curva di accelerazione di riferimento specifica.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.1.1.1.7.4
|
Esistenza di un sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole (RTB) a terra
|
Esistenza di sistema RTB a terra
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16 gennaio 2020
|
1.1.1.1.7.5
|
Sistema RTB a terra conforme a STI
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Specifico per le reti francese, italiana e svedese.
Sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra conforme a STI.
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16 gennaio 2020
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1.1.1.1.7.6
|
Individuazione di sistema RTB a terra
|
Specifico per le reti francese, italiana e svedese.
Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, individuazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.
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16 gennaio 2020
|
1.1.1.1.7.7
|
Generazione di sistema RTB a terra
|
Specifico per le reti francese, italiana e svedese.
Generazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.1.7.8
|
Localizzazione ferroviaria di sistema RTB a terra
|
Specifico per le reti francese, italiana e svedese.
Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, localizzazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.
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16 gennaio 2020
|
1.1.1.1.7.9
|
Direzione della misurazione di sistema RTB a terra
|
Specifico per le reti francese, italiana e svedese.
Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, direzione della misurazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.
Se la direzione della misurazione è:
— la stessa direzione di quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (N)
— la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (O)
— entrambe le direzioni: (B)
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.1.7.10
|
Luci rosse fisse richieste
|
Sezioni in cui sono richieste due luci rosse fisse conformemente alla STI OPE
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.1.7.11
|
Appartenente a una tratta meno rumorosa
|
Appartenente a una «tratta meno rumorosa» in conformità all'articolo 5 ter della STI NOI
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1o gennaio 2021
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1.1.1.1.7.12
|
Autorizzazione all'uso di targhe riflettenti
|
Sezioni in cui è consentito l'uso delle targhe riflettenti sui corridoi ferroviari merci, dando priorità agli attuali colli di bottiglia. Caso specifico per Belgio, Francia, Italia, Portogallo e Spagna fino all'1.1.2026
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.1.1.1.7.12.1
|
Condizioni per l'uso di targhe riflettenti
|
Informazioni dettagliate sulle condizioni per l'uso di targhe riflettenti sui corridoi merci Caso specifico per Portogallo e Spagna fino all'1.1.2025 e Belgio e Francia fino all'1.1.2026
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.1.1.1.8
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Galleria
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1.1.1.1.8.1
|
Codice del GI
|
Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.2
|
Identificazione della galleria
|
Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.3
|
Inizio della galleria
|
Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea all'inizio della galleria
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.4
|
Fine della galleria
|
Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea alla fine della galleria
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.5
|
Dichiarazione CE di verifica relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie
|
Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.6
|
Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie
|
Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.7
|
Lunghezza della galleria
|
Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.8
|
Area della sezione trasversale
|
Area della sezione trasversale più piccola in metri quadrati della galleria
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.8.1
|
Conformità della galleria alla STI INF
|
Conformità della galleria alla STI INF alla velocità massima consentita
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.1.8.8.2
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Documento messo a disposizione dal GI contenente la descrizione esatta della galleria
|
Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente la descrizione esatta della sagoma libera e della geometria della galleria
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.1.8.9
|
Esistenza del piano di emergenza
|
Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.10
|
Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile
|
Categoria antincendio treni passeggeri conformemente al punto 4.1.4 della STI LOC&PAS
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.11
|
Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile
|
Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.1.8.12
|
Esistenza di banchine pedonabili
|
Indicazione dell'esistenza di banchine pedonabili
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.1.8.12.1
|
Localizzazione delle banchine pedonabili
|
Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio della banchina pedonabile e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.1.8.13
|
Esistenza di punti di evacuazione e soccorso
|
Indicazione dell'esistenza di punti di evacuazione e soccorso
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.1.8.13.1
|
Localizzazione dei punti di evacuazione e soccorso
|
Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio del punto di evacuazione e soccorso e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.2
|
Sottosistema «energia»
|
1.1.1.2.1
|
Dichiarazioni di verifica del binario
|
1.1.1.2.1.1
|
Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «energia»
|
Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.1.2
|
Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per il binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «energia»
|
Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.2
|
Sistema di linea di contatto
|
1.1.1.2.2.1.1
|
Tipo di sistema di linea di contatto
|
Indicazione del tipo di sistema di linea di contatto
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.2.1.2
|
Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)
|
Indicazione del sistema di alimentazione della trazione (tensione nominale e frequenza)
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.2.1.3
|
Umax2 per la rete francese
|
Tensione massima non permanente (Umax2) per la Francia su linee non conformi ai valori definiti nella specifica di cui all'appendice A-2, indice [1]
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.2.2.2
|
Corrente massima del treno
|
Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno espressa in ampere
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.2.3
|
Corrente massima a treno fermo per pantografo
|
Indicazione della corrente massima autorizzata a treno fermo espressa in ampere
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019 per i sistemi CC
30 giugno 2024 per i sistemi CA
|
1.1.1.2.2.4
|
Autorizzazione della frenatura a recupero
|
Indicazione se la frenatura a recupero sia autorizzata, non autorizzata o autorizzata a condizioni specifiche.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.2.4.1
|
Condizioni relative alla frenatura a recupero
|
Nome e/o riferimento del documento che specifica le condizioni relative alla frenatura a recupero
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.2.2.5
|
Altezza massima del filo di contatto
|
Indicazione dell'altezza massima del filo di contatto, espressa in metri
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.2.6
|
Altezza minima del filo di contatto
|
Indicazione dell'altezza minima del filo di contatto, espressa in metri
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.3
|
Pantografo
|
1.1.1.2.3.1
|
Archetti del pantografo accettati conformi alla STI
|
Indicazione degli archetti del pantografo conformi alla STI il cui uso è autorizzato
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.3.2
|
Altri archetti del pantografo accettati
|
Indicazione degli archetti del pantografo il cui uso è autorizzato
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.3.3
|
Requisiti in materia di numero di pantografi alzati e distanza tra loro, a una data velocità
|
Indicazione del numero massimo di pantografi alzati autorizzato per treno e della distanza minima tra archetti adiacenti, da asse mediano ad asse mediano, espressa in metri, a una data velocità
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.3.4
|
Materiali degli striscianti autorizzati
|
Indicazione dei materiali degli striscianti il cui uso è autorizzato
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.4
|
Tratti a separazione della catenaria
|
1.1.1.2.4.1.1
|
Separazione di fase
|
Indicazione dell'esistenza di separazione di fase e informazioni necessarie
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.4.1.2
|
Informazioni sulla separazione di fase
|
Indicazione delle diverse informazioni necessarie in materia di separazione di fase
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.4.2.1
|
Separazione di sistema
|
Indicazione dell'esistenza di separazione di sistema
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.4.2.2
|
Informazioni sulla separazione di sistema
|
Indicazione delle diverse informazioni necessarie in materia di separazione di sistema
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.4.3
|
Distanza tra il pannello e la fine della separazione di fase
|
Specifico per il controllo della compatibilità con la tratta sulla rete francese.
Distanza tra il pannello che autorizza il macchinista ad «alzare il pantografo» o «chiudere l'interruttore di protezione del circuito di alimentazione» dopo aver superato la separazione di fase e la fine della sezione a separazione di fase.
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.2.5
|
Requisiti per il materiale rotabile
|
1.1.1.2.5.1
|
Limitazione di corrente o di potenza a bordo richiesta
|
Indicazione se sia necessaria una funzione per la limitazione di corrente o di potenza a bordo sui veicoli
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.5.2
|
Forza di contatto autorizzata
|
Indicazione della forza di contatto autorizzata espressa in newton.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.5.3
|
Dispositivo di abbassamento automatico richiesto
|
Indicazione se sia richiesto sul veicolo un dispositivo di abbassamento automatico (ADD — Automatic Dropping Device)
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.2.5.4
|
Documento indicante le restrizioni legate al consumo di energia di unità di trazione elettriche specifiche
|
Nome e/o riferimento del documento che specifica le restrizioni legate al consumo di energia di specifiche unità di trazione elettriche
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.2.5.5
|
Documento indicante le restrizioni legate alla posizione delle unità di trazione multiple per rispettare la separazione dalla linea di contatto
|
Nome e/o riferimento del documento che specifica le restrizioni legate alla posizione delle unità di trazione multiple per rispettare la separazione dalla linea di contatto
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3
|
Sottosistema «controllo-comando e segnalamento»
|
1.1.1.3.1
|
Dichiarazioni di verifica del binario
|
1.1.1.3.1.1
|
Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»
|
Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.1.2
|
Correzioni degli errori ERTMS richieste per il sistema di bordo
|
Elenco degli errori inaccettabili che incidono sulla rete del GI e che devono essere risolti nel sistema di bordo conformemente al punto 7.2.10.3 della STI CCS relativo alla manutenzione delle specifiche
|
12 mesi dopo l'entrata in vigore della STI CCS e almeno 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2
|
Sistema di protezione del treno (ETCS) conforme alla STI
|
1.1.1.3.2.1
|
Livello del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS)
|
Livello di applicazione ETCS associato alle apparecchiature di terra
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.2.2
|
Baseline ETCS
|
Baseline dell'ETCS installata a terra
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.2.3
|
Funzione infill dell'ETCS necessaria per accedere alla linea
|
Indicazione se la funzione infill sia richiesta per accedere alla linea per motivi di sicurezza
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.2.4
|
Funzione infill dell'ETCS installata a terra
|
Informazioni relative alle apparecchiature a terra in grado di trasmettere informazioni di infill mediante loop o sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R - Global System for Mobile communications for Railways) per installazioni di livello 1
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.2.5
|
Implementazione del pacchetto 44 dell'applicazione nazionale dell'ETCS
|
Indicazione se i dati per le applicazioni nazionali siano trasmessi tra terra e treno
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.2.6
|
Esistenza di restrizioni o condizioni operative
|
Indicazione se siano presenti restrizioni o condizioni associate a un rispetto parziale della STI CCS
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.2.8
|
Conferma dell'integrità del treno trasmessa da bordo (non dal macchinista) necessaria per accedere alla linea
|
Indicazione se sia richiesta la conferma dell'integrità del treno trasmessa da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.2.9
|
Compatibilità del sistema ETCS
|
Requisiti ETCS usati per dimostrare la compatibilità tecnica
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.2.10
|
M_version ETCS
|
M_version ETCS conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.3.2.11
|
Informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo necessarie per accedere alla linea e SIL
|
Indicazione se siano richieste informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza e sul livello di integrità della sicurezza richiesto
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.12
|
L'ETCS a terra è progettato per trasmettere Track Conditions
|
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
Se l'ETCS a terra non fornisce informazioni su Track Conditions, il macchinista dovrà ricevere informazioni su tali condizioni tramite metodi alternativi.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.12.1
|
Track Conditions che possono essere trasmesse
|
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.13
|
L'ETCS a terra implementa una procedura per il passaggio a livello o una soluzione equivalente
|
Se l'ETCS a terra non implementa alcuna soluzione per gestire i passaggi a livello in degrado (che sono normalmente protetti mediante un sistema tecnico), i macchinisti saranno tenuti a rispettare le istruzioni ricevute da altre fonti.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.14
|
Insufficienza di sopraelevazione utilizzata per SSP di base
|
Informazione essenziale per i macchinisti dei treni che hanno un'insufficienza di sopraelevazione tollerata peggiore (inferiore) rispetto a quelle per le quali l'ETCS a terra fornisce profili di velocità statica (SSP - Static Speed Profiles) in combinazione con 1.1.1.3.2.14.1
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.14.1
|
Altre categorie treno per insufficienza di sopraelevazione per le quali l'ETCS a terra è configurato per fornire SSP
|
Informazioni essenziali per i macchinisti dei treni che hanno un'insufficienza di sopraelevazione tollerata peggiore (inferiore) rispetto a quelle per le quali l'ETCS a terra fornisce profili di velocità statica (SSP - Static Speed Profiles) in combinazione con 1.1.1.3.2.14
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.15
|
Motivi per i quali un Radio Block Centre ETCS può rifiutare un treno
|
Elenco dei casi soggetti alle scelte di progettazione del sistema effettuate dal gestore dell'infrastruttura conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16
|
Valori nazionali ETCS
|
1.1.1.3.2.16.1
|
D_NVROLL
|
Parametro utilizzato dall'ETCS di bordo per controllare la distanza che è consentito percorrere nell'ambito della protezione da movimenti indebiti e della protezione dal movimento di retrocessione, in metri
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.2
|
Q_NVEMRRLS -
|
Qualificatore che definisce se l'azionamento del freno di emergenza per motivi diversi da un train trip può essere revocato non appena le condizioni per tale azionamento non sono più presenti o dopo che il treno si è fermato completamente
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.3
|
V_NVALLOWOVTRP -
|
Limite di velocità che consente al macchinista di selezionare la funzione override in km/h
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.4
|
V_NVSUPOVTRP -
|
Limite di velocità di override controllato quando la funzione override è attiva, in km/h
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.5
|
D_NVOVTRP
|
Distanza massima di disattivazione del train trip, in metri
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.6
|
T_NVOVTRP -
|
Tempo massimo di disattivazione del train trip, in secondi
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.7
|
D_NVPOTRP -
|
Distanza massima di retrocessione in modalità Post Trip, in metri.
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.8
|
T_NVCONTACT -
|
Tempo massimo senza un messaggio sicuro dal Radio Block Centre prima che il treno reagisca, in secondi.
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.9
|
M_NVCONTACT -
|
Reazione del sistema di bordo alla scadenza di T_NVCONTACT
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.10
|
M_NVDERUN -
|
Inserimento dell'ID del macchinista consentito con treno in movimento Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.11
|
Q_NVDRIVER_ADHES -
|
Qualificatore che determina se il macchinista è autorizzato a modificare il fattore di aderenza utilizzato dall'ETCS di bordo per calcolare le curve di frenatura
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.12
|
Q_NVSBTSMPERM
|
Autorizzazione a utilizzare il freno di servizio nel controllo della velocità obiettivo
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.16.13
|
Valori nazionali utilizzati per il modello di frenatura
|
Serie di parametri per l'adeguamento delle curve di frenatura calcolate dal sistema ETCS di bordo affinché rispettino l'accuratezza, le prestazioni e i margini di sicurezza imposti dal gestore dell'infrastruttura.
Copia il contenuto del pacchetto 3 o del pacchetto 203 come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.17
|
ID e numero di telefono del Radio Block Centre ERTMS/ETCS
|
Identificativo univoco del Radio Block Centre (NID_C + NID_RBC) e numero da chiamare (NID_RADIO) come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.18
|
Grande massa metallica
|
Indicazione dell'esistenza di una massa metallica nelle vicinanze, in grado di perturbare la lettura delle balise da parte del sistema di bordo.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.2.19
|
Funzionalità del sistema ETCS versione 2.2 o 3.0 che saranno richieste nei prossimi 5 anni
|
Elenco delle funzionalità del sistema ETCS versione 2.2 o 3.0 che saranno richieste nei prossimi 5 anni conformemente al punto 6.1.1.2 della STI CCS e all'appendice G
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.3
|
Radio (RMR) conforme alla STI
|
1.1.1.3.3.1
|
Versione GSM-R
|
Specifica dei requisiti funzionali (FRS - Functional requirements specification) e della specifica dei requisiti di sistema (SRS - System requirements specification) GSM-R in conformità alla specifica di cui rispettivamente all'appendice A-1, indice [E] e indice [F], numero della versione installata a terra.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.3.2
|
Numero di dispositivi mobili GSM-R attivi (EDOR) o di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 necessario per il trasferimento di RBC (Radio Block Centre) senza interruzioni operative
|
Numero di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 richiesto per un regolare esercizio del treno. Si riferisce alla gestione delle sessioni di comunicazione da parte degli RBC. Non critico dal punto di vista della sicurezza e nessun problema di interoperabilità
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.3.3
|
Funzioni GSM-R facoltative
|
Utilizzo di funzioni GSM-R facoltative che potrebbe migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate puramente a titolo informativo e non come criteri per l'accesso alla rete
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.3.3.1
|
Informazioni supplementari sulle caratteristiche di rete
|
Qualsiasi informazione supplementare sulle caratteristiche di rete o documento corrispondente messo a disposizione dal GI e conservato dall'Agenzia, ad esempio: livello di interferenza, con conseguente raccomandazione di una protezione supplementare a bordo
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.3.3.3.2
|
GPRS per ETCS
|
Indicazione se il GPRS possa essere utilizzato per l'ETCS
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.3.3.3.3
|
Zona di implementazione del GPRS
|
Indicazione della zona in cui il GPRS può essere utilizzato per l'ETCS
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.3.3.4
|
Utilizzo del gruppo 555 da parte del GSM-R
|
Indicazione se sia utilizzato il gruppo 555
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.3.5
|
Reti GSM-R coperte da accordo di roaming
|
Elenco reti GSM-R coperte da accordo di roaming
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.3.6
|
Esistenza di roaming GSM-R su reti pubbliche
|
Esistenza di roaming su una rete pubblica
In caso di risposta affermativa, indicare il nome della rete pubblica nel parametro 1.1.1.3.3.7
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.3.3.7
|
Informazioni dettagliate sul roaming GSM-R su reti pubbliche
|
Se il roaming su reti pubbliche è configurato, indicare per quali reti, quali utenti e quali zone.
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.3.3.8
|
Assenza di copertura GSMR
|
Indicazione di assenza di copertura GSMR
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.3.3.9
|
Compatibilità del sistema radio - voce
|
Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica della voce
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.3.10
|
Compatibilità del sistema radio - dati
|
Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica dei dati
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.3.11
|
La rete GSM-R è configurata per consentire la cancellazione forzata di un numero funzionale da parte di un altro macchinista
|
Questa funzionalità condizionerà le norme di esercizio applicabili ai macchinisti e ai regolatori della circolazione in caso di cab radio registrate con numeri errati.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.3.12
|
ID rete radio
|
Identificazione unica della rete GSM-R sulla quale la stazione mobile chiamante deve registrarsi, come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.4
|
Sistemi di rilevamento dei treni definiti in base alle bande di frequenza
|
1.1.1.3.4.1
|
Esistenza di un sistema di rilevamento dei treni pienamente conforme alla STI:
|
Indicazione dell'eventuale installazione di un sistema di rilevamento dei treni pienamente conforme alla STI CCS
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.7.1.1
|
Tipo di sistema di rilevamento dei treni
|
Indicazione dei tipi di sistema di rilevamento dei treni installati
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.4.2
|
Bande di frequenza per la rilevazione
|
Bande di gestione delle frequenze dei sistemi di rilevamento dei treni quali definite nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [D], e nei casi specifici o nei documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS, se disponibili
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.4.2.1
|
Disturbo di corrente massimo
|
Disturbo di corrente massimo consentito per i circuiti di binario per una determinata banda di frequenza.
|
Per il sistema di rilevamento dei treni conforme alle STI: 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7.
Per il sistema di rilevamento dei treni non conforme alle STI: in relazione all'articolo 13 della STI CCS
|
1.1.1.3.4.2.2
|
Impedenza del veicolo
|
Impedenza come definita nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [D]
|
Per il sistema di rilevamento dei treni conforme alle STI, 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7.
Per il sistema di rilevamento dei treni non conforme alle STI: in relazione all'articolo 13 della STI CCS
|
1.1.1.3.4.2.3
|
Campo magnetico massimo
|
I limiti massimi del campo magnetico consentiti per i contatori assi (in dBμA/m) per una banda di frequenza definita.
Devono essere forniti in 3 direzioni
|
Per il sistema di rilevamento dei treni conforme alle STI, 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7.
Per il sistema di rilevamento dei treni non conforme alle STI: in relazione all'articolo 13 della STI CCS
|
1.1.1.3.5
|
Sistemi preesistenti di protezione del treno
|
1.1.1.3.5.3
|
Sistema preesistente di protezione del treno
|
Indicazione del sistema classe B installato
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.6
|
Sistemi radio preesistenti
|
1.1.1.3.6.1
|
Altri sistemi radio installati (sistemi radio preesistenti)
|
Indicazione dei sistemi radio preesistenti installati.
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.7
|
Altri sistemi di rilevamento dei treni
|
1.1.1.3.7.1.2
|
Tipo di circuiti di binario o contatori assi per i quali sono richieste verifiche specifiche
|
Riferimento alla specifica tecnica del sistema di rilevamento dei treni, in conformità alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [D]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.7.1.3
|
Documento riportante la/le procedura/e relativa/e ai tipi di sistema di rilevamento dei treni di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2
|
Documento elettronico del GI conservato dall'Agenzia con valori precisi in conformità alla STI CCS, articolo 13, e alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [D], per il controllo specifico da effettuare per i sistemi di rilevamento dei treni di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2.
|
Conformemente all'articolo 13 della STI CCS e 12 mesi dopo la pubblicazione della guida all'articolo 7.
|
1.1.1.3.7.1.4
|
Sezione con limitazione di rilevamento dei treni
|
Specifico per il controllo della compatibilità con la tratta sulla rete francese.
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.8
|
Transizioni tra sistemi
|
1.1.1.3.8.1
|
Esistenza di commutazione tra diversi sistemi di protezione, controllo e allerta con treno in movimento
|
Indicazione dell'esistenza di una commutazione tra differenti sistemi con treno in movimento
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.8.1.1
|
Condizioni speciali per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B
|
Condizioni per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.8.2
|
Esistenza di commutazione tra sistemi radio diversi
|
Indicazione dell'esistenza di commutazione tra differenti sistemi radio e di assenza di sistema di comunicazione con treno in movimento
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.8.2.1
|
Istruzioni speciali per la commutazione tra sistemi radio diversi
|
Nome e/o riferimento del documento che specifica le istruzioni speciali per la commutazione tra sistemi radio diversi
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.8.3
|
Condizioni tecniche speciali richieste per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B
|
Nome e/o riferimento del documento che specifica le condizioni tecniche speciali per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.9
|
Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche
|
1.1.1.3.9.1
|
Esistenza e conformità alla STI di norme relative ai campi magnetici emessi da un veicolo
|
Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.9.2
|
Esistenza e conformità alla STI di limiti nelle armoniche nella corrente di trazione dei veicoli
|
Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.10
|
Sistema a terra per situazioni degradate
|
1.1.1.3.10.1
|
Livello ETCS per situazioni degradate
|
Livello di applicazione ERTMS/ETCS per situazioni degradate associato alle apparecchiature a terra
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.10.2
|
Altri sistemi di protezione, controllo e allerta in caso di situazioni degradate
|
Indicazione dell'esistenza di un sistema diverso dall'ETCS per situazioni degradate
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.11
|
Parametri relativi ai freni
|
1.1.1.3.11.1
|
Distanza massima di frenatura richiesta
|
Deve essere indicato il valore massimo della distanza di frenatura [in metri] di un treno per la velocità massima della linea
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.1.1.3.11.2
|
Disponibilità di informazioni supplementari da parte del GI
|
Disponibilità di informazioni supplementari da parte del GI, come definite al punto 4.2.2.6.2(2) della STI OPE
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.11.3
|
Documenti sulle prestazioni di frenata messi a disposizione dal GI
|
Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari, come definite al punto 4.2.2.6.2(2) della STI OPE
|
16 gennaio 2020
|
1.1.1.3.12
|
Intenzionalmente in bianco
|
1.1.1.3.13
|
Condotta automatica del treno (Automated Train Operation – ATO)
|
1.1.1.3.13.1
|
Grado di automazione ATO
|
Grado di automazione ATO installato a terra.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.13.2
|
Versioni del sistema ATO
|
Versione del sistema ATO conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.13.3
|
Sistema di comunicazione ATO
|
Sistemi di comunicazione ATO supportati da terra
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.14
|
Segnale
|
1.1.1.3.14.1
|
Nome del segnale
|
Identificatore del segnale
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.14.2
|
Tipo di segnale
|
Informazioni di segnalamento per la compilazione del fascicolo percorso treno.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.14.3
|
Localizzazione e orientamento
|
Posizione relativa alla linea identificata dal parametro nazionale 1.1.0.0.0.2, espressa in km e indicazione se il segnale si riferisce alla direzione dei binari normale (N) o opposta (O)
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.14.4
|
Distanza relativa del punto pericoloso
|
Distanza in metri dal punto pericoloso
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.14.5
|
Lunghezza della zona di divieto di arresto
|
Lunghezza della zona nella quale è vietato fermare il veicolo, valore espresso in metri
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.3.14.6
|
Localizzazione geografica del segnale
|
Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per la posizione del segnale
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.4
|
Norme e restrizioni
|
1.1.1.4.1
|
Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale
|
Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.4.2
|
Documenti relativi a norme e restrizioni di natura strettamente locale messi a disposizione dal GI
|
Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari
|
1o gennaio 2021
|
1.1.1.5
|
Veicoli per i quali è verificata la compatibilità con la tratta
|
1.1.1.5.1
|
Elenco dei tipi di veicoli già identificati come compatibili con il carico di traffico e la capacità di carico dell'infrastruttura e i sistemi di rilevamento dei treni
|
I gestori dell'infrastruttura devono fornire all'impresa ferroviaria, tramite il RINF, le informazioni relative all'elenco dei tipi di veicoli compatibili con la tratta per i quali hanno già verificato la compatibilità per il parametro relativo a carico di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura e sistemi di rilevamento dei treni, ove tali informazioni siano disponibili.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.1.1.5.2
|
Elenco dei veicoli già identificati come compatibili con il carico di traffico e la capacità di carico dell'infrastruttura e i sistemi di rilevamento dei treni
|
I gestori dell'infrastruttura devono fornire all'impresa ferroviaria, tramite il RINF, un documento o le informazioni riguardanti l'elenco dei veicoli compatibili con la tratta per i quali hanno già verificato la compatibilità per il parametro relativo a carico di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura e sistemi di rilevamento dei treni, ove tali informazioni siano disponibili.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2
|
PUNTO OPERATIVO
|
1.2.0.0.0
|
Informazioni generali
|
1.2.0.0.0.1
|
Nome del punto operativo
|
Nome normalmente legato alla città o paese o utilizzato a fini di controllo del traffico
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.0.0.0.2
|
ID unico del punto operativo
|
Codice composto dal codice del paese e dal codice alfanumerico del punto operativo
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.0.0.0.3
|
Codice di localizzazione primaria del punto operativo
|
Codice di localizzazione primaria elaborato per lo scambio di informazioni conformemente alle STI relative al sottosistema «applicazioni telematiche»
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.0.0.0.4
|
Tipo di punto operativo
|
Tipo di struttura in relazione alle funzioni operative predominanti
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.0.0.0.4.1
|
Tipo di dispositivo per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi
|
Tipo di dispositivo per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi
|
16 gennaio 2020
|
1.2.0.0.0.5
|
Localizzazione geografica del punto operativo
|
Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per il centro del punto operativo
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.0.0.0.6
|
Localizzazione ferroviaria del punto operativo
|
Punto chilometrico associato all'identificazione della linea che definisce la localizzazione del punto operativo. Di norma si situa al centro del punto operativo
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.0.0.0.7
|
Layout schematico del punto operativo in formato digitale
|
Esistenza di un layout schematico del punto operativo in formato digitale
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.0.0.0.7.1
|
Layout schematico del punto operativo
|
Documento che fornisce un layout schematico del punto operativo
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.0.0.0.7.2
|
Layout schematico digitale
|
Rappresentazione schematica del punto operativo mediante una polilinea in Well Known Text
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.0.0.0.8
|
Lingua operativa
|
Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell'infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi, riguardanti l'esercizio e la sicurezza, tra il personale del gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1
|
BINARIO DI CIRCOLAZIONE
|
1.2.1.0.0
|
Informazioni generali
|
1.2.1.0.0.1
|
Codice del GI
|
Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.0.2
|
Identificazione del binario
|
Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nell'ambito del punto operativo
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.1
|
Dichiarazioni di verifica del binario
|
1.2.1.0.1.1
|
Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»
|
Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.1.2
|
Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»
|
Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.2
|
Parametri di prestazione
|
1.2.1.0.2.1
|
Classificazione TEN del binario
|
Indicazione della parte di rete transeuropea a cui appartiene il binario
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.2.2
|
Categoria della linea:
|
Classificazione di una linea sulla base della STI INF
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.2.3
|
Parte di un corridoio ferroviario merci (RFC - Rail Freight Corridor)
|
Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.3
|
Tracciato della linea
|
1.2.1.0.3.4
|
Sagoma
|
Sagome definite dalla norma europea o altre sagome locali, compresa parte inferiore o superiore.
|
16 gennaio 2020
|
1.2.1.0.3.5
|
Localizzazione ferroviaria di punti particolari che richiedono verifiche specifiche
|
Localizzazione di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.2.1.0.3.4.
|
16 gennaio 2020
|
1.2.1.0.3.6
|
Documento che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche
|
Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.2.1.0.3.4. Se del caso, al documento che riporta la sezione trasversale possono essere allegate guide per la verifica dei punti particolari.
|
16 gennaio 2020
|
1.2.1.0.4
|
Parametri del binario
|
1.2.1.0.4.1
|
Scartamento nominale
|
Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.4.2
|
Utilizzo di freni a correnti parassite
|
Indicazione dei limiti relativi all'utilizzo di freni a correnti parassite
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.4.3
|
Utilizzo di freni magnetici
|
Indicazione dei limiti relativi all'utilizzo di freni magnetici
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.5
|
Galleria
|
1.2.1.0.5.1
|
Codice del GI
|
Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.5.2
|
Identificazione della galleria
|
Identificazione unica della galleria o numero unico attribuito alla galleria nello Stato membro
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.5.3
|
Dichiarazione CE di verifica della galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie
|
Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.5.4
|
Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per la galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie
|
Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.5.5
|
Lunghezza della galleria
|
Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.5.6
|
Esistenza del piano di emergenza
|
Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.5.7
|
Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile
|
Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.5.8
|
Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile
|
Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.5.9
|
Trazione diesel o altri sistemi di trazione termica consentiti
|
Indicazione se sia consentito utilizzare la trazione diesel o altri sistemi di trazione termica in galleria
|
1o gennaio 2021
|
1.2.1.0.5.10
|
Esistenza di banchine pedonabili
|
Indicazione dell'esistenza di banchine pedonabili
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.5.10.1
|
Localizzazione delle banchine pedonabili
|
Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio della banchina pedonabile e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.5.11
|
Esistenza di punti di evacuazione e soccorso
|
Indicazione dell'esistenza di punti di evacuazione e soccorso
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.5.11.1
|
Localizzazione dei punti di evacuazione e soccorso
|
Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio del punto di evacuazione e soccorso e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.6
|
Marciapiede
|
1.2.1.0.6.1
|
Codice del GI
|
Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.6.2
|
Identificazione del marciapiede
|
Identificazione unica del marciapiede o numero unico attribuito al marciapiede nell'ambito del punto operativo
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.6.3
|
Classificazione TEN del marciapiede
|
Indicazione della parte della rete transeuropea a cui appartiene il marciapiede
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.6.4
|
Lunghezza utile del marciapiede
|
La lunghezza massima continua (espressa in metri) della parte del marciapiede di fronte alla quale un treno deve restare in sosta in normali condizioni di esercizio per consentire ai passeggeri di salire e scendere dal treno, prevedendo le opportune tolleranze per la sosta.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.6.5
|
Altezza del marciapiede
|
Distanza tra la superficie superiore del marciapiede e la superficie di rotolamento del binario adiacente. Si tratta del valore nominale, espresso in millimetri.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.6.6
|
Esistenza di assistenza sul marciapiede per la partenza del treno
|
Indicazione dell'esistenza di apparecchiature o personale a sostegno del personale di bordo nella fase di partenza del treno
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.6.7
|
Campo di utilizzo del dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo
|
Informazioni sul livello di accesso al treno per il quale può essere utilizzato il dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.1.0.6.8
|
Curvatura del marciapiede
|
Indicazione dell'esistenza della curvatura del marciapiede
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.7
|
Sistema di linea di contatto
|
1.2.1.0.7.1
|
Autorizzazione a caricare a treno fermo un sistema di accumulo di energia elettrica utilizzato per la trazione
|
Punto in cui il GI autorizza a caricare a treno fermo un sistema di accumulo di energia elettrica utilizzato per la trazione
|
Entro il 30 giugno 2024
|
1.2.1.0.7.2
|
Condizioni per l'autorizzazione a caricare a treno fermo un sistema di accumulo di energia elettrica utilizzato per la trazione
|
Condizioni stabilite dai GI in base a un documento standardizzato
|
Entro il 30 giugno 2024
|
1.2.1.0.8
|
Segnale
|
1.2.1.0.8.1
|
Nome del segnale
|
Identificatore del segnale
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.8.2
|
Tipo di segnale
|
Informazioni di segnalamento per la compilazione del fascicolo percorso treno. L'elenco deve comprendere «segnali fissi a protezione di punti pericolosi».
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.8.3
|
Localizzazione e orientamento
|
Posizione relativa alla linea nazionale, espressa in km e indicazione se il segnale si riferisce alla direzione dei binari normale (N) o opposta (O)
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.8.4
|
Distanza relativa del punto pericoloso
|
Distanza in metri dal punto pericoloso
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.0.8.5
|
Localizzazione geografica del segnale
|
Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per la posizione del segnale
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1
|
Sottosistema «controllo-comando e segnalamento»
|
1.2.1.1.1
|
Sistema di protezione del treno (ETCS) conforme alla STI
|
1.2.1.1.1.1
|
Livello del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS)
|
Livello di applicazione ETCS associato alle apparecchiature di terra
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.2
|
Baseline ETCS
|
Baseline dell'ETCS installata a terra
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.3
|
Funzione infill dell'ETCS necessaria per accedere alla linea
|
Indicazione se la funzione infill sia richiesta per accedere alla linea per motivi di sicurezza
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.4
|
Funzione infill dell'ETCS installata a terra
|
Informazioni relative alle apparecchiature a terra in grado di trasmettere informazioni di infill mediante loop o sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R - Global System for Mobile communications for Railways) per installazioni di livello 1
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.5
|
Implementazione del pacchetto 44 dell'applicazione nazionale dell'ETCS
|
Indicazione se i dati per le applicazioni nazionali siano trasmessi tra terra e treno
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.6
|
Esistenza di restrizioni o condizioni operative
|
Indicazione se siano presenti restrizioni o condizioni associate a un rispetto parziale della STI CCS
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.8
|
Conferma dell'integrità del treno trasmessa da bordo (non dal macchinista) necessaria per accedere alla linea
|
Indicazione se sia richiesta la conferma dell'integrità del treno trasmessa da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.9
|
Compatibilità del sistema ETCS
|
Requisiti ETCS usati per dimostrare la compatibilità tecnica
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.10
|
M_version ETCS
|
M_version ETCS conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.11
|
Informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo necessarie per accedere alla linea e SIL
|
Indicazione se siano richieste informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza e sul livello di integrità della sicurezza richiesto
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.12
|
L'ETCS a terra è progettato per trasmettere Track Conditions
|
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
Se l'ETCS a terra non fornisce informazioni su Track Conditions, il macchinista dovrà ricevere informazioni su tali condizioni tramite metodi alternativi.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.12.1
|
Track Conditions che possono essere trasmesse
|
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.13
|
L'ETCS a terra implementa una procedura per il passaggio a livello o una soluzione equivalente
|
Se l'ETCS a terra non implementa alcuna soluzione per gestire i passaggi a livello in degrado (che sono normalmente protetti mediante un sistema tecnico), i macchinisti saranno tenuti a rispettare le istruzioni ricevute da altre fonti.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.14
|
Insufficienza di sopraelevazione utilizzata per SSP di base
|
Informazione essenziale per i macchinisti dei treni che hanno un'insufficienza di sopraelevazione tollerata peggiore (inferiore) rispetto a quelle per le quali l'ETCS a terra fornisce profili di velocità statica (SSP - Static Speed Profiles) in combinazione con 1.2.1.1.1.14.1
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.14.1
|
Altre categorie treno per insufficienza di sopraelevazione per le quali l'ETCS a terra è configurato per fornire SSP
|
Informazioni essenziali per i macchinisti dei treni che hanno un'insufficienza di sopraelevazione tollerata peggiore (inferiore) rispetto a quelle per le quali l'ETCS a terra fornisce profili di velocità statica (SSP - Static Speed Profiles) in combinazione con 1.2.1.1.1.14.
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.15
|
Motivi per i quali un Radio Block Centre ETCS può rifiutare un treno
|
Elenco dei casi soggetti alle scelte di progettazione del sistema effettuate dal gestore dell'infrastruttura conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16
|
Valori nazionali ETCS
|
1.2.1.1.1.16.1
|
D_NVROLL
|
Parametro utilizzato dall'ETCS di bordo per controllare la distanza che è consentito percorrere nell'ambito della protezione da indebiti movimenti e della protezione dal movimento di retrocessione, in metri
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.2
|
Q_NVEMRRLS
|
Qualificatore che definisce se l'azionamento del freno di emergenza per motivi diversi da un train trip può essere revocato non appena le condizioni per tale azionamento non sono più presenti o dopo che il treno si è fermato completamente
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.3
|
V_NVALLOWOVTRP
|
Limite di velocità che consente al macchinista di selezionare la funzione override in km/h
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.4
|
V_NVSUPOVTRP
|
Limite di velocità di override controllato quando la funzione override è attiva, in km/h
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.5
|
D_NVOVTRP
|
Distanza massima di disattivazione del train trip, in metri
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.6
|
T_NVOVTRP
|
Tempo massimo di disattivazione del train trip, in secondi
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.7
|
D_NVPOTRP
|
Distanza massima di retrocessione in modalità Post Trip, in metri.
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.8
|
T_NVCONTACT
|
Tempo massimo senza un messaggio sicuro dal Radio Block Centre prima che il treno reagisca, in secondi.
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.9
|
M_NVCONTACT
|
Reazione del sistema di bordo alla scadenza di T_NVCONTACT
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.10
|
M_NVDERUN
|
Inserimento dell'ID del macchinista consentito con treno in movimento Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.11
|
Q_NVDRIVER_ADHES
|
Qualificatore che determina se il macchinista è autorizzato a modificare il fattore di aderenza utilizzato dall'ETCS di bordo per calcolare le curve di frenatura
Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.12
|
Q_NVSBTSMPERM
|
Autorizzazione a utilizzare il freno di servizio nel controllo della velocità obiettivo
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.16.13
|
Valori nazionali utilizzati per il modello di frenatura
|
Serie di parametri per l'adeguamento delle curve di frenatura calcolate dal sistema ETCS di bordo affinché rispettino l'accuratezza, le prestazioni e i margini di sicurezza imposti dal gestore dell'infrastruttura.
Copia il contenuto del pacchetto 3 o del pacchetto 203 come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.17
|
ID e numero di telefono del Radio Block Centre ERTMS/ETCS
|
Identificativo univoco del Radio Block Centre (NID_C + NID_RBC) e numero da chiamare (NID_RADIO) come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.18
|
Grande massa metallica
|
Indicazione dell'esistenza di una massa metallica nelle vicinanze, in grado di perturbare la lettura delle balise da parte del sistema di bordo.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.19
|
Correzioni degli errori ETCS richiesta per il sistema di bordo
|
Elenco degli errori inaccettabili che incidono sulla rete del GI e che devono essere risolti nel sistema di bordo conformemente al punto 7.2.10.3 della STI CCS relativo alla manutenzione delle specifiche
|
12 mesi dopo l'entrata in vigore della STI CCS e almeno 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.1.20
|
Funzionalità del sistema ETCS versione 2.2 o 3.0 che saranno richieste nei prossimi 5 anni
|
Elenco delle funzionalità del sistema ETCS versione 2.2 o 3.0 che saranno richieste nei prossimi 5 anni conformemente al punto 6.1.1.2 della STI CCS e all'appendice G
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2
|
Radio (RMR) conforme alla STI
|
1.2.1.1.2.1
|
Versione GSM-R
|
Specifica dei requisiti funzionali (FRS - Functional requirements specification) e della specifica dei requisiti di sistema (SRS - System requirements specification) GSM-R in conformità alla specifica di cui rispettivamente all'appendice A-1, indice [E] e indice [F], numero della versione installata a terra.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.2
|
Numero di dispositivi mobili GSM-R attivi (EDOR) o di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 necessario per il trasferimento di RBC (Radio Block Centre) senza interruzioni operative
|
Numero di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 richiesto per un regolare esercizio del treno. Si riferisce alla gestione delle sessioni di comunicazione da parte degli RBC. Non critico dal punto di vista della sicurezza e nessun problema di interoperabilità
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.3
|
Funzioni GSM-R facoltative
|
Utilizzo di funzioni GSM-R facoltative che potrebbe migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate puramente a titolo informativo e non come criteri per l'accesso alla rete
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.3.1
|
Informazioni supplementari sulle caratteristiche di rete
|
Qualsiasi informazione supplementare sulle caratteristiche di rete o documento corrispondente messo a disposizione dal GI e conservato dall'Agenzia, ad esempio: livello di interferenza, con conseguente raccomandazione di una protezione supplementare a bordo
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.3.2
|
GPRS per ETCS
|
Indicazione se il GPRS possa essere utilizzato per l'ETCS
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.3.3
|
Zona di implementazione del GPRS
|
Indicazione della zona in cui il GPRS può essere utilizzato per l'ETCS
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.4
|
Utilizzo del gruppo 555 da parte del GSM-R
|
Indicazione se sia utilizzato il gruppo 555
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.5
|
Reti GSM-R coperte da accordo di roaming
|
Elenco reti GSM-R coperte da accordo di roaming
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.6
|
Esistenza di roaming GSM-R su reti pubbliche
|
Esistenza di roaming su una rete pubblica
In caso di risposta affermativa, indicare il nome della rete pubblica nel punto 1.2.1.1.2.7:
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.7
|
Informazioni dettagliate sul roaming GSM-R su reti pubbliche
|
Se il roaming su reti pubbliche è configurato, indicare per quali reti, quali utenti e quali zone.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.8
|
Assenza di copertura GSMR
|
Indicazione di assenza di copertura GSMR
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.9
|
Compatibilità del sistema radio - voce
|
Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica della voce
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.10
|
Compatibilità del sistema radio - dati
|
Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica dei dati
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.11
|
La rete GSM-R è configurata per consentire la cancellazione forzata di un numero funzionale da parte di un altro macchinista
|
Questa funzionalità condizionerà le norme di esercizio applicabili ai macchinisti e ai regolatori della circolazione in caso di cab radio registrate con numeri errati.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.12
|
Vincoli specifici imposti dall'operatore della rete GSM-R alle unità ETCS di bordo che funzionano solamente in commutazione di circuito.
|
Tali vincoli, se del caso, sono intesi a controllare il numero limitato di connessioni radio a commutazione di circuito che possono essere gestite simultaneamente da un Radio Block Centre.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.2.13
|
ID rete radio
|
Identificazione unica della rete GSM-R sulla quale la stazione mobile chiamante deve registrarsi, come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.3
|
Sistemi di rilevamento dei treni definiti in base alle bande di frequenza
|
1.2.1.1.3.1
|
Esistenza di un sistema di rilevamento dei treni pienamente conforme alla STI:
|
Indicazione dell'eventuale installazione di un sistema di rilevamento dei treni pienamente conforme alla STI CCS
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.3.1.1
|
Tipo di sistema di rilevamento dei treni
|
Indicazione dei tipi di sistema di rilevamento dei treni installati
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.3.2
|
Bande di frequenza per la rilevazione
|
Bande di gestione delle frequenze dei sistemi di rilevamento dei treni quali definite nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [D], e nei casi specifici o nei documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS, se disponibili
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.3.2.1
|
Disturbo di corrente massimo
|
Disturbo di corrente massimo consentito per i circuiti di binario per una determinata banda di frequenza.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.3.2.2
|
Impedenza del veicolo
|
Impedenza come definita nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [D]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.3.2.3
|
Campo magnetico massimo
|
I limiti massimi del campo magnetico consentiti per i contatori assi (in dBμA/m) per una banda di frequenza definita.
Devono essere forniti in 3 direzioni
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.4
|
Sistemi preesistenti di protezione del treno
|
1.2.1.1.4.1
|
Sistema preesistente di protezione del treno
|
Indicazione del sistema classe B installato
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.5
|
Sistemi radio preesistenti
|
1.2.1.1.5.1
|
Altri sistemi radio installati (sistemi radio preesistenti)
|
Indicazione dei sistemi radio preesistenti installati.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.6
|
Altri sistemi di rilevamento dei treni
|
1.2.1.1.6.1
|
Tipo di circuiti di binario o contatori assi per i quali sono richieste verifiche specifiche
|
Riferimento alla specifica tecnica del sistema di rilevamento dei treni, in conformità alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [D]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.6.2
|
Documento riportante la/le procedura/e relativa/e ai tipi di sistemi di rilevamento dei treni di cui al punto 1.2.1.1.6.1
|
Documento elettronico del GI conservato dall'Agenzia con valori precisi in conformità alla STI CCS, articolo 13, e alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [D], per il controllo specifico da effettuare per i sistemi di rilevamento dei treni di cui al punto 1.2.1.1.6.1
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.6.3
|
Sezione con limitazione di rilevamento dei treni
|
Specifico per il controllo della compatibilità con la tratta sulla rete francese.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.7
|
Transizioni tra sistemi
|
1.2.1.1.7.1
|
Esistenza di commutazione tra diversi sistemi di protezione, controllo e allerta con treno in movimento
|
Indicazione dell'esistenza di una commutazione tra differenti sistemi con treno in movimento
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.7.1.1
|
Condizioni speciali per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B
|
Condizioni per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.7.2
|
Esistenza di commutazione tra sistemi radio diversi
|
Indicazione dell'esistenza di commutazione tra differenti sistemi radio e di assenza di sistema di comunicazione con treno in movimento
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.7.2.1
|
Istruzioni speciali per la commutazione tra sistemi radio diversi
|
Nome e/o riferimento del documento che specifica le istruzioni speciali per la commutazione tra sistemi radio diversi
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.7.3
|
Condizioni tecniche speciali richieste per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B
|
Nome e/o riferimento del documento che specifica le condizioni tecniche speciali per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.8
|
Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche
|
1.2.1.1.8.1
|
Esistenza e conformità alla STI di norme relative ai campi magnetici emessi da un veicolo
|
Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.8.2
|
Esistenza e conformità alla STI di limiti nelle armoniche nella corrente di trazione dei veicoli
|
Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.9
|
Sistema a terra per situazioni degradate
|
1.2.1.1.9.1
|
Livello ETCS per situazioni degradate
|
Livello di applicazione ERTMS/ETCS per situazioni degradate associato alle apparecchiature a terra
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.9.2
|
Altri sistemi di protezione, controllo e allerta in caso di situazioni degradate
|
Indicazione dell'esistenza di un sistema diverso dall'ETCS per situazioni degradate
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.10
|
Condotta automatica del treno (Automated Train Operation – ATO)
|
1.2.1.1.10.1
|
Grado di automazione ATO
|
Grado di automazione ATO installato a terra.
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.10.2
|
Versioni del sistema ATO
|
Versione del sistema ATO conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.1.1.10.3
|
Sistema di comunicazione ATO
|
Sistemi di comunicazione ATO supportati da terra
|
12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
|
1.2.2
|
BINARIO DI RACCORDO
|
1.2.2.0.0
|
Informazioni generali
|
1.2.2.0.0.1
|
Codice del GI
|
Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.
|
In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
|
1.2.2.0.0.2
|
Identificazione del binario di raccordo
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Identificazione unica del binario di raccordo o numero unico attribuito al binario di raccordo nell'ambito del punto operativo
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.0.3
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Classificazione TEN del binario di raccordo
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Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte il binario di raccordo
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.1
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Dichiarazione di verifica del binario di raccordo
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1.2.2.0.1.1
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Dichiarazione CE di verifica del binario di raccordo relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»
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Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.1.2
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Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per il binario di raccordo relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»
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Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.2
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Parametro di prestazione
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1.2.2.0.2.1
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Lunghezza utile del binario di raccordo
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Lunghezza totale del binario di raccordo/di deposito, espressa in metri, dove i treni possono essere ricoverati in sicurezza
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.3
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Tracciato della linea
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1.2.2.0.3.1
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Pendenza per i binari di deposito
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Valore massimo della pendenza, espresso in millimetri per metro
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.3.2
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Raggio minimo di curvatura orizzontale
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Raggio della curva orizzontale più piccola, espresso in metri
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.3.3
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Raggio minimo di curvatura verticale
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Raggio della curva verticale più piccola, espresso in metri
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.4
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Impianti fissi per la manutenzione dei treni
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1.2.2.0.4.1
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Esistenza di sistemi di scarico dei servizi igienici
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Indicazione dell'esistenza di un impianto per lo scarico dei servizi igienici (impianto fisso per la manutenzione dei treni) come definito nella STI INF
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.4.2
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Esistenza di impianti di pulizia esterna
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Indicazione dell'esistenza di un impianto di pulizia esterna (impianto fisso per la manutenzione dei treni) come definito nella STI INF
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.4.3
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Esistenza di impianti di rifornimento di acqua
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Indicazione dell'esistenza di un impianto per il rifornimento di acqua (impianto fisso per la manutenzione dei treni) come definito nella STI INF
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.4.4
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Esistenza di impianti di rifornimento di carburante
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Indicazione dell'esistenza di un impianto per il rifornimento di carburante (impianto fisso per la manutenzione dei treni) come definito nelle STI INF
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.4.5
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Esistenza di impianti di rifornimento di sabbia
|
Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento di sabbia (impianto fisso per la manutenzione dei treni)
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.4.6
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Esistenza di alimentazione elettrica a terra
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Indicazione dell'esistenza di un impianto per l'alimentazione elettrica a terra (impianto fisso per la manutenzione dei treni)
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5
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Galleria
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1.2.2.0.5.1
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Codice del GI
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Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5.2
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Identificazione della galleria
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Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5.3
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Dichiarazione CE di verifica della galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie
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Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5.4
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Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per la galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie
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Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5.5
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Lunghezza della galleria
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Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5.6
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Esistenza del piano di emergenza
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Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5.7
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Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile
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Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5.8
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Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile
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Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.
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In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019
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1.2.2.0.5.9
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Esistenza di banchine pedonabili
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Indicazione dell'esistenza di banchine pedonabili
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.2.2.0.5.9.1
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Localizzazione delle banchine pedonabili
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Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio della banchina pedonabile e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.2.2.0.5.10
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Esistenza di punti di evacuazione e soccorso
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Indicazione dell'esistenza di punti di evacuazione e soccorso
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.2.2.0.5.10.1
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Localizzazione dei punti di evacuazione e soccorso
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Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio del punto di evacuazione e soccorso e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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1.2.2.0.6
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Sistema di linea di contatto
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1.2.2.0.6.1
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Corrente massima a treno fermo per pantografo
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Indicazione della corrente massima autorizzata a treno fermo espressa in ampere
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16 gennaio 2020 per i sistemi CC
30 giugno 2024 per i sistemi CA
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1.2.3
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Norme e restrizioni
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1.2.3.1
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Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale
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Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale
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1o gennaio 2021
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1.2.3.2
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Documenti relativi a norme e restrizioni di natura strettamente locale messi a disposizione dal GI
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Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari
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1o gennaio 2021
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1.2.4
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Navigabilità
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1.2.4.1
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Connessione interna
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Descrive la connettività interna tra i binari del punto operativo ed è presentata come una relazione di rete da-a, dove «da» e «a» sono i nomi dei binari collegati tra loro
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12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7
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