02019R0777 — IT — 28.09.2023 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/777 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 139I del 27.5.2019, pag. 312)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1694 DELLA COMMISSIONE  del 10 agosto 2023

  L 222

88

8.9.2023




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/777 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura

1.  
Le specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797 sono definite nell'allegato del presente regolamento.

▼M1

2.  
Ciascuno Stato membro incarica i gestori dell'infrastruttura di inserire i valori dei parametri della propria rete ferroviaria in un'applicazione elettronica conforme alle specifiche comuni del presente regolamento.

▼B

Articolo 2

Applicazione RINF

1.  
L'Agenzia realizza e mantiene un'applicazione web («applicazione RINF») che funga da punto di accesso unico per la pubblicazione delle informazioni relative alle infrastrutture degli Stati membri ai sensi dell'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797.
2.  
L'applicazione RINF è realizzata conformemente all'allegato del presente regolamento.
3.  
L'Agenzia provvede affinché l'applicazione RINF sia operativa al più tardi entro il 16 giugno 2019.
4.  
►M1  Ciascun gestore dell'infrastruttura ◄ provvede affinché i dati necessari per la propria rete siano raccolti e inseriti nell'applicazione RINF entro i termini previsti dalla tabella 1 dell'allegato.
5.  
►M1  Ciascun gestore dell'infrastruttura ◄ provvede affinché i dati nell'applicazione RINF siano mantenuti aggiornati conformemente all'articolo 5.

▼M1

6.  
L'Agenzia istituisce un gruppo composto di rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura incaricato di coordinare, monitorare e sostenere l'attuazione del presente regolamento nell'applicazione RINF. Tale gruppo sostiene inoltre l'evoluzione futura del presente regolamento. Gli organismi nazionali di registrazione designati a norma dell'articolo 5 hanno il diritto di partecipare in linea con i loro compiti e con l'ambito di applicazione delle loro attività. L'Agenzia invita, secondo opportunità, esperti e organismi rappresentativi.

▼B

Articolo 3

Transizione

1.  
Rimangono applicabili i termini per il popolamento del registro dell'infrastruttura previsti dalla decisione di esecuzione 2014/880/UE e indicati nell'allegato del presente regolamento.
2.  
Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono affinché i dati raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente alla decisione di esecuzione 2014/880/UE restino disponibili e siano accessibili attraverso l'applicazione RINF.

▼M1

Articolo 4

Trasmissione e aggiornamento dei dati

1.  
I gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati direttamente all'applicazione RINF non appena tali dati sono disponibili. I gestori dell'infrastruttura sono garanti dell'accuratezza, della completezza, della coerenza e della tempestività dei dati trasmessi.
2.  
I gestori dell'infrastruttura rendono disponibili nel RINF tutte le informazioni relative alle infrastrutture nuove che devono essere messe in servizio, ristrutturate o rinnovate prima della loro messa in servizio.

Articolo 5

Organismo di registrazione nazionale

Ciascuno Stato membro può designare un organismo nazionale di registrazione che agisca da punto di contatto tra l'Agenzia e i gestori dell'infrastruttura nell'ottica di assistere e coordinare i gestori dell'infrastruttura del proprio territorio, a condizione che ciò non metta a rischio la disponibilità dei dati a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Sviluppi futuri

1.  

L'Agenzia aggiorna l'applicazione RINF entro il 15 dicembre 2024 al fine di:

(a) 

consentire un aggiornamento parziale dei dati corrispondenti al parametro o ai parametri modificati, affinché i gestori dell'infrastruttura possano aggiornare le pertinenti informazioni modificate non appena sono disponibili;

(b) 

adeguare ulteriormente il calcolo dell'itinerario sulla rete con una descrizione a livello micro;

(c) 

segnalare alle imprese ferroviarie con apposite notifiche le modifiche dell'applicazione RINF in relazione alla rete o alle reti per le quali hanno richiesto di essere informate e trasmettere al gestore dell'infrastruttura un messaggio di conferma del sistema;

(d) 

fornire la definizione, la modellizzazione e l'implementazione delle date di validità al fine di soddisfare i casi d'uso;

(e) 

allineare le località impiegate ai fini della descrizione dell'infrastruttura a quelle utilizzate nell'Unione per lo scambio di informazioni nelle applicazioni telematiche;

(f) 

integrare la descrizione dell'infrastruttura relativa alla natura dell'infrastruttura che è a disposizione delle imprese ferroviarie (parte del prospetto informativo della rete) ( 1 ) e alle caratteristiche tecniche degli impianti di servizio ferroviario ( 2 ).

2.  
Ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF possono creare un sistema di dati che alimenta tutti i flussi di informazioni elettroniche relativamente alla rete ferroviaria dell'Unione.

▼B

Articolo 7

Guida all'applicazione delle specifiche comuni

Al più tardi entro il 16 giugno 2019 l'Agenzia pubblica una guida all'applicazione delle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura (guida applicativa). L'Agenzia mantiene aggiornata tale guida applicativa. La guida applicativa fornisce un riferimento alle disposizioni pertinenti delle specifiche tecniche di interoperabilità per ciascun parametro.

▼M1

Articolo 7 bis

ERA Vocabulary

Per «ERA Vocabulary» si intende un documento tecnico pubblicato dall'Agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, che stabilisce le definizioni e le presentazioni dei dati leggibili da persone e meccanicamente e i requisiti di qualità e accuratezza connessi per ciascun elemento di dati (ontologia) del sistema ferroviario.

L'Agenzia provvede alla manutenzione dell'ERA Vocabulary affinché quest'ultimo rifletta gli sviluppi normativi e tecnici che interessano il sistema ferroviario.

▼B

Articolo 8

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/880/UE è abrogata.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE TECNICO

Le presenti specifiche riguardano dati relativi ai seguenti sottosistemi strutturali del sistema ferroviario dell'Unione:

a) 

sottosistema «infrastruttura»,

b) 

sottosistema «energia»,

c) 

sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

2.   FINALITÀ

Il registro dell'infrastruttura ha come obiettivo principale definire caratteristiche della rete trasparenti e deve essere utilizzato come banca dati di riferimento.

2.1.    Processi sostenuti dal registro dell'infrastruttura

Il registro dell'infrastruttura deve sostenere i seguenti processi:

a) 

controllo prima dell'utilizzo di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2016/797;

b) 

progettazione di sottosistemi mobili;

c) 

verifica di fattibilità dei servizi ferroviari;

d) 

pubblicazione di norme e restrizioni di natura strettamente locale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797;

e) 

verifica della compatibilità tecnica fra gli impianti fissi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797;

f) 

monitoraggio dei progressi in termini di interoperabilità della rete ferroviaria dell'Unione;

g) 

elaborazione del prospetto informativo della rete per quanto riguarda la natura dell'infrastruttura;

h) 

compilazione del fascicolo percorso treno di cui all'appendice D2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2;

i) 

riutilizzo dei dati del registro dell'infrastruttura in altri strumenti informatici.

2.2.    Requisiti specifici per il registro dell'infrastruttura

Il registro dell'infrastruttura deve:

a) 

indicare il valore dei parametri da utilizzare per controllare la compatibilità tecnica tra veicolo e tratta;

b) 

fornire dati pertinenti per identificare le caratteristiche dell'infrastruttura per l'area d'uso prevista e facilitare la progettazione del materiale rotabile e la verifica di fattibilità dei servizi ferroviari;

c) 

consentire agli Stati membri di inserire nel registro dell'infrastruttura norme e restrizioni di natura strettamente locale;

d) 

fornire dati pertinenti per facilitare la verifica della compatibilità tecnica tra un sottosistema fisso e la rete in cui è integrato e monitorare i progressi dell'interoperabilità degli impianti fissi ferroviari;

e) 

fornire le informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno;

f) 

consentire l'utilizzo del registro dell'infrastruttura come banca dati di riferimento per il prospetto informativo della rete o per altri strumenti informatici.

▼M1

3.   CARATTERISTICHE COMUNI

Le caratteristiche di cui al presente allegato si applicano a tutto il sistema ferroviario dell'Unione e specificano un lessico comune che consente:

1) 

ai gestori dell'infrastruttura di pubblicare i dati della loro rete ferroviaria;

2) 

alle imprese ferroviarie e a qualsiasi altro utente dei dati dell'infrastruttura di accedere a tali dati e utilizzarli.

▼B

3.1.    Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1)

«sezione di linea» (SoL — Section of Line) : la parte di linea situata tra punti operativi adiacenti che può essere composta da più binari;

2)

«punto operativo» (OP — Operational Point) : qualsiasi località per l'esercizio di servizi ferroviari, in cui detti servizi possono iniziare e terminare oppure cambiare itinerario, e dove possono essere forniti servizi di trasporto passeggeri o di trasporto merci; comprende qualsiasi località di confine tra Stati membri o tra gestori dell'infrastruttura;

3)

«punto di localizzazione» (LP — Location Point) : qualsiasi punto specifico sul binario di una sezione di linea in cui cambia il valore di un parametro;

4)

«binario di circolazione» : qualsiasi binario utilizzabile per l'effettuazione del servizio commerciale; non comprende i binari di incrocio, di precedenza e dei posti di comunicazione, utilizzati solo per la movimentazione dei treni;

5)

«binario di raccordo» : qualsiasi binario all'interno di un punto operativo che non è utilizzato per gli itinerari operativi di un treno;

▼M1

6)

«sottoinsieme di caratteristiche comuni» : un sottoinsieme di oggetti condivisi da sezioni di linea e/o punti operativi.

▼B

3.2.    Struttura della rete ferroviaria del registro dell'infrastruttura

▼M1

3.2.1.

Ai fini del registro dell'infrastruttura ciascun gestore dell'infrastruttura deve descrivere la propria rete ferroviaria almeno in sezioni di linea e punti operativi e facoltativamente mediante sottoinsiemi di caratteristiche comuni.

▼B

3.2.2.

Gli oggetti che devono essere pubblicati per la «sezione di linea», in relazione ai sottosistemi «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento a terra», sono attribuiti all'elemento infrastrutturale «binario di circolazione».

3.2.3.

Gli oggetti che devono essere pubblicati per il «punto operativo», in relazione al sottosistema «infrastruttura», sono attribuiti agli elementi infrastrutturali «binario di circolazione» e «binario di raccordo».

3.3.    Oggetti del registro dell'infrastruttura

3.3.1.

Gli oggetti devono essere pubblicati conformemente alla tabella 1.

3.3.2.

La guida applicativa per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 7 definisce il formato specifico e il processo di gestione dei dati elencati nella tabella 1, presentati in una delle seguenti modalità:

a) 

una scelta unica o multipla da un elenco predefinito;

b) 

una stringa di caratteri o la stringa di caratteri predefinita;

c) 

un numero indicato all'interno di due parentesi quadre.

3.3.3.

▼M1

Il valore di un parametro deve essere fornito, nel rispetto dei termini di cui alla tabella 1, quando l'oggetto corrispondente esiste sulla rete descritta.

La presentazione dei dati dei parametri di cui alla tabella 1 deve essere conforme all'ERA Vocabulary di cui all'articolo 7 bis e all'appendice A-1, indice [A].

Tutte le informazioni pertinenti relative ai parametri sono specificate nella tabella 1. Quando nella tabella 1 si fa riferimento a un documento del gestore dell'infrastruttura, quest'ultimo, in conformità all'articolo 5, deve trasmettere tale documento all'Agenzia in formato elettronico. I documenti di cui ai parametri 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 e 1.1.1.3.11.3 devono essere presentati in due lingue dell'UE.



Tabella 1

Oggetti del registro dell'infrastruttura (RINF)

Numero

Titolo

Definizione

Termine per l'indicazione del parametro

1

STATO MEMBRO

1.1

SEZIONE DI LINEA

1.1.0.0.0

Informazioni generali

1.1.0.0.0.1

Codice del gestore dell'infrastruttura (GI)

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.2

Identificazione nazionale della linea

Identificazione unica della linea o numero unico attribuito alla linea nello Stato membro.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.3

Punto operativo all'inizio della sezione di linea

Identificazione unica del punto operativo all'inizio della sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.4

Punto operativo alla fine della sezione di linea

Identificazione unica del punto operativo alla fine della sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.5

Lunghezza della sezione di linea

Lunghezza tra punti operativi all'inizio e alla fine della sezione di linea

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.6

Carattere della sezione di linea

Tipo di sezione di linea che esprime la dimensione dei dati presentati dipendente dal fatto che connetta oppure no punti operativi generati dalla divisione di un grande nodo in diversi punti operativi.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.1

Parametri specifici del fascicolo percorso treno (caratteristiche tecniche specifiche)

1.1.0.0.1.1

Rischi industriali – luogo in cui è pericoloso per il macchinista uscire dalla cabina

Forma poligonale in Well Known Text

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.0.0.1.2

Lingua operativa

Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell'infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi, riguardanti l'esercizio e la sicurezza, tra il personale del gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.0.0.1.3

Regime operativo

Tipo di doppio binario

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1

BINARIO DI CIRCOLAZIONE

1.1.1.0.0

Informazioni generali

1.1.1.0.0.1

Identificazione del binario

Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nella sezione di linea

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.0.0.2

Direzione di marcia normale

La direzione di marcia normale è:

— la stessa direzione di quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (N)

— la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (O)

— entrambe le direzioni: (B)

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.0.0.3

Indicazioni di distanza lungo la linea (frequenza, aspetto e collocazione)

[NNNN] frequenza in metri

Aspetto – elenco selezionabile

[S/D] – il lato lungo il binario in cui è collocata l'indicazione: a sinistra (S) o a destra (D)

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.0.1

Informazioni sulla topologia

1.1.1.0.1.1

Descrizione geografica precisa

Polilinea in Well Known Text che rappresenta la forma geografica del binario

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.0.1.2

Connettività dei binari ai punti operativi

La prima stringa di caratteri identifica in modo univoco il binario all'interno del punto operativo iniziale collegato a tale binario

La seconda stringa di caratteri identifica in modo univoco il binario all'interno del punto operativo finale collegato a tale binario

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.1

Sottosistema «infrastruttura»

1.1.1.1.1

Dichiarazioni di verifica del binario

1.1.1.1.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Numero unico per le dichiarazioni CE conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione (1).

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione (2)) per il binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2

Parametro di prestazione

1.1.1.1.2.1

Classificazione TEN (rete transeuropea) del binario

Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte la linea

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.1.2

Identità del sistema informativo geografico (GIS ID) TEN

Indicazione della GIS ID della sezione della banca dati TEN-T a cui appartiene il binario

1o gennaio 2021

1.1.1.1.2.2

Categoria della linea

Classificazione di una linea sulla base della STI INF

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.3

Parte di un corridoio ferroviario merci (RFC - Rail Freight Corridor)

Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.4

Capacità di carico

Una combinazione di categoria di linea e velocità nel punto più debole del binario

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.4.1

Classificazione nazionale della capacità di carico

Classificazione nazionale della capacità di carico

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.2

Conformità delle strutture al modello di carico ad alta velocità (HSLM - High Speed Load Model)

Per sezioni di linea con velocità massima consentita di 200 km/h o superiore.

Informazioni relative alla procedura da seguire per effettuare il controllo di compatibilità dinamica

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.3

Localizzazione ferroviaria di strutture che richiedono verifiche specifiche

Localizzazione di strutture che richiedono verifiche specifiche

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.4

Documento riportante la/le procedura/e per le verifiche di compatibilità statica e dinamica con la tratta

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante:

— le procedure esatte per le verifiche di compatibilità statica e dinamica con la tratta;

— o

— informazioni pertinenti per lo svolgimento di verifiche su strutture specifiche.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.5

Velocità massima consentita

Velocità operativa nominale massima sulla linea risultante dalle caratteristiche dei sottosistemi «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento», espressa in km/ora.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.6

Campo di temperatura

Campo di temperatura per un accesso illimitato alla linea sulla base della norma europea

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.7

Altitudine massima

Punto più elevato della sezione di linea al di sopra del livello del mare in riferimento al NAP (Normal Amsterdam's Peil — livello normale di Amsterdam).

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.8

Esistenza di condizioni climatiche estreme

Le condizioni climatiche sulla linea sono estreme conformemente alla norma europea.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3

Tracciato della linea

1.1.1.1.3.1.1

Sagoma

Sagome definite dalla norma europea o altre sagome locali, compresa parte inferiore o superiore.

Conformemente al punto 7.3.2.2 della STI LOC&PAS, le sezioni di linea della rete del Regno Unito (Gran Bretagna) possono non avere un profilo di riferimento per la sagoma.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.1.2

Localizzazione ferroviaria di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Localizzazione di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.1.1.1.3.1.1.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.1.3

Documento che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.1.1.1.3.1.1. Se del caso, al documento che riporta la sezione trasversale possono essere allegate guide per la verifica dei punti particolari.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.4

Numero standard del profilo di trasporto combinato per le casse mobili

Codifica del trasporto combinato con casse mobili (per tutte le linee merci e le linee a traffico misto) conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [B]

Entro e non oltre il 16 marzo 2019 per le linee appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1)

Per le linee non appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1), se i dati non sono ancora stati forniti, su richiesta motivata:

- se i dati sono disponibili, pubblicazione della codifica un mese dopo la richiesta

- se i dati non sono disponibili e sono necessarie misurazioni sul campo, pubblicazione della codifica un anno dopo la richiesta

1.1.1.1.3.5

Numero standard del profilo di trasporto combinato per i semirimorchi

Codifica del trasporto combinato per i semirimorchi (per tutte le linee merci e le linee a traffico misto) conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [B]

Entro e non oltre il 16 marzo 2019 per le linee appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1)

Per le linee non appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1), se i dati non sono ancora stati forniti, su richiesta motivata:

— se i dati sono disponibili, pubblicazione della codifica un mese dopo la richiesta

— se i dati non sono disponibili e sono necessarie misurazioni sul campo, pubblicazione della codifica un anno dopo la richiesta

1.1.1.1.3.5.1

Informazioni specifiche

Ogni informazione pertinente messa a disposizione dal GI relativa al tracciato della linea

1o gennaio 2021

1.1.1.1.3.6

Profilo del gradiente

Sequenza dei valori di gradiente e punti in cui il gradiente cambia

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3.7

Raggio minimo di curvatura orizzontale

Raggio della curva orizzontale più piccola del binario espresso in metri

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3.8

Numero standard del profilo di trasporto combinato per i container

Codifica del trasporto combinato per i container (per tutte le linee merci e le linee a traffico misto) conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [B]

12 mesi dopo l'adozione della guida di cui all'articolo 7 per le linee appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1)

Per le linee non appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1), se i dati non sono ancora stati forniti, su richiesta motivata:

— se i dati sono disponibili, pubblicazione della codifica un mese dopo la richiesta

— se i dati non sono disponibili e sono necessarie misurazioni sul campo, pubblicazione della codifica un anno dopo la richiesta

1.1.1.1.3.9

Numero standard del profilo di trasporto combinato per le casse amovibili

Codifica del trasporto combinato per le casse amovibili (per tutte le linee merci e le linee a traffico misto) conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [B]

12 mesi dopo l'adozione della guida di cui all'articolo 7 per le linee appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1)

Per le linee non appartenenti alla TEN (1.1.1.1.2.1), se i dati non sono ancora stati forniti, su richiesta motivata:

— se i dati sono disponibili, pubblicazione della codifica un mese dopo la richiesta

— se i dati non sono disponibili e sono necessarie misurazioni sul campo, pubblicazione della codifica un anno dopo la richiesta

1.1.1.1.4

Parametri del binario

1.1.1.1.4.1

Scartamento nominale

Valore espresso in millimetri che individua lo scartamento.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.2

Insufficienza di sopraelevazione

Insufficienza di sopraelevazione massima espressa in millimetri e definita come la differenza fra la sopraelevazione applicata e una sopraelevazione di equilibrio più elevata per la quale la linea è stata progettata

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.3

Inclinazione della rotaia

Un angolo che definisce l'inclinazione del fungo della rotaia rispetto alla superficie di rotolamento

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.4

Esistenza di ballast

Specifica se il binario è costruito con traverse posate nella massicciata oppure no

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.5

Dispositivi di armamento

1.1.1.1.5.1

Rispetto da parte dei dispositivi di armamento dei valori di utilizzazione previsti dalla STI

I dispositivi di armamento sono mantenuti nei valori limite di esercizio come specificati dalla STI.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.5.2

Diametro minimo delle ruote per il deviatoio fisso ad angolo ottuso

La massima lunghezza dello spazio non guidato del deviatoio ad angolo ottuso fisso è riferita al diametro minimo delle ruote in esercizio espresso in millimetri

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6

Resistenza del binario ai carichi applicati

1.1.1.1.6.1

Decelerazione massima del treno

Limite di resistenza longitudinale del binario, indicato come massima decelerazione del treno consentita ed espressa in metri al secondo quadrato

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.2

Utilizzo di freni a correnti parassite

Indicazione dei limiti relativi all'utilizzo di freni a correnti parassite

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.3

Utilizzo di freni magnetici

Indicazione dei limiti relativi all'utilizzo di freni magnetici

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.4

Documento riportante le condizioni per l'utilizzo di freni a correnti parassite

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le condizioni per l'utilizzo di freni a correnti parassite di cui al punto 1.1.1.1.6.2.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.6.5

Documento riportante le condizioni per l'utilizzo di freni magnetici

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le condizioni per l'utilizzo di freni magnetici di cui al punto 1.1.1.1.6.3.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7

Salute, sicurezza e ambiente

1.1.1.1.7.1

Divieto di utilizzo della lubrificazione del bordino

Indicazione se sia vietato l'uso di un dispositivo di bordo per la lubrificazione del bordino

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.2

Esistenza di passaggi a livello

Indicazione dell'esistenza di passaggi a livello (compresi attraversamenti binari per i pedoni) sulla sezione di linea

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.3

Accelerazione consentita in prossimità dei passaggi a livello

Esistenza di un limite all'accelerazione del treno se il treno si ferma o recupera velocità in prossimità di un passaggio a livello, espresso come curva di accelerazione di riferimento specifica.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.4

Esistenza di un sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole (RTB) a terra

Esistenza di sistema RTB a terra

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.5

Sistema RTB a terra conforme a STI

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra conforme a STI.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.6

Individuazione di sistema RTB a terra

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, individuazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.7

Generazione di sistema RTB a terra

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Generazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.8

Localizzazione ferroviaria di sistema RTB a terra

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, localizzazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.9

Direzione della misurazione di sistema RTB a terra

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, direzione della misurazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

Se la direzione della misurazione è:

— la stessa direzione di quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (N)

— la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (O)

— entrambe le direzioni: (B)

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.10

Luci rosse fisse richieste

Sezioni in cui sono richieste due luci rosse fisse conformemente alla STI OPE

1o gennaio 2021

1.1.1.1.7.11

Appartenente a una tratta meno rumorosa

Appartenente a una «tratta meno rumorosa» in conformità all'articolo 5 ter della STI NOI

1o gennaio 2021

1.1.1.1.7.12

Autorizzazione all'uso di targhe riflettenti

Sezioni in cui è consentito l'uso delle targhe riflettenti sui corridoi ferroviari merci, dando priorità agli attuali colli di bottiglia. Caso specifico per Belgio, Francia, Italia, Portogallo e Spagna fino all'1.1.2026

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.1.7.12.1

Condizioni per l'uso di targhe riflettenti

Informazioni dettagliate sulle condizioni per l'uso di targhe riflettenti sui corridoi merci Caso specifico per Portogallo e Spagna fino all'1.1.2025 e Belgio e Francia fino all'1.1.2026

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.1.8

Galleria

1.1.1.1.8.1

Codice del GI

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.2

Identificazione della galleria

Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.3

Inizio della galleria

Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea all'inizio della galleria

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.4

Fine della galleria

Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea alla fine della galleria

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.5

Dichiarazione CE di verifica relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.6

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.7

Lunghezza della galleria

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.8

Area della sezione trasversale

Area della sezione trasversale più piccola in metri quadrati della galleria

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.8.1

Conformità della galleria alla STI INF

Conformità della galleria alla STI INF alla velocità massima consentita

1o gennaio 2021

1.1.1.1.8.8.2

Documento messo a disposizione dal GI contenente la descrizione esatta della galleria

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente la descrizione esatta della sagoma libera e della geometria della galleria

1o gennaio 2021

1.1.1.1.8.9

Esistenza del piano di emergenza

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.10

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Categoria antincendio treni passeggeri conformemente al punto 4.1.4 della STI LOC&PAS

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.11

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.12

Esistenza di banchine pedonabili

Indicazione dell'esistenza di banchine pedonabili

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.1.8.12.1

Localizzazione delle banchine pedonabili

Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio della banchina pedonabile e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.1.8.13

Esistenza di punti di evacuazione e soccorso

Indicazione dell'esistenza di punti di evacuazione e soccorso

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.1.8.13.1

Localizzazione dei punti di evacuazione e soccorso

Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio del punto di evacuazione e soccorso e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.2

Sottosistema «energia»

1.1.1.2.1

Dichiarazioni di verifica del binario

1.1.1.2.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «energia»

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per il binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «energia»

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2

Sistema di linea di contatto

1.1.1.2.2.1.1

Tipo di sistema di linea di contatto

Indicazione del tipo di sistema di linea di contatto

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.1.2

Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)

Indicazione del sistema di alimentazione della trazione (tensione nominale e frequenza)

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 per la rete francese

Tensione massima non permanente (Umax2) per la Francia su linee non conformi ai valori definiti nella specifica di cui all'appendice A-2, indice [1]

16 gennaio 2020

1.1.1.2.2.2

Corrente massima del treno

Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno espressa in ampere

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.3

Corrente massima a treno fermo per pantografo

Indicazione della corrente massima autorizzata a treno fermo espressa in ampere

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019 per i sistemi CC

30 giugno 2024 per i sistemi CA

1.1.1.2.2.4

Autorizzazione della frenatura a recupero

Indicazione se la frenatura a recupero sia autorizzata, non autorizzata o autorizzata a condizioni specifiche.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.4.1

Condizioni relative alla frenatura a recupero

Nome e/o riferimento del documento che specifica le condizioni relative alla frenatura a recupero

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.2.2.5

Altezza massima del filo di contatto

Indicazione dell'altezza massima del filo di contatto, espressa in metri

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.6

Altezza minima del filo di contatto

Indicazione dell'altezza minima del filo di contatto, espressa in metri

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3

Pantografo

1.1.1.2.3.1

Archetti del pantografo accettati conformi alla STI

Indicazione degli archetti del pantografo conformi alla STI il cui uso è autorizzato

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.2

Altri archetti del pantografo accettati

Indicazione degli archetti del pantografo il cui uso è autorizzato

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.3

Requisiti in materia di numero di pantografi alzati e distanza tra loro, a una data velocità

Indicazione del numero massimo di pantografi alzati autorizzato per treno e della distanza minima tra archetti adiacenti, da asse mediano ad asse mediano, espressa in metri, a una data velocità

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.4

Materiali degli striscianti autorizzati

Indicazione dei materiali degli striscianti il cui uso è autorizzato

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4

Tratti a separazione della catenaria

1.1.1.2.4.1.1

Separazione di fase

Indicazione dell'esistenza di separazione di fase e informazioni necessarie

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.1.2

Informazioni sulla separazione di fase

Indicazione delle diverse informazioni necessarie in materia di separazione di fase

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.2.1

Separazione di sistema

Indicazione dell'esistenza di separazione di sistema

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.2.2

Informazioni sulla separazione di sistema

Indicazione delle diverse informazioni necessarie in materia di separazione di sistema

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.3

Distanza tra il pannello e la fine della separazione di fase

Specifico per il controllo della compatibilità con la tratta sulla rete francese.

Distanza tra il pannello che autorizza il macchinista ad «alzare il pantografo» o «chiudere l'interruttore di protezione del circuito di alimentazione» dopo aver superato la separazione di fase e la fine della sezione a separazione di fase.

16 gennaio 2020

1.1.1.2.5

Requisiti per il materiale rotabile

1.1.1.2.5.1

Limitazione di corrente o di potenza a bordo richiesta

Indicazione se sia necessaria una funzione per la limitazione di corrente o di potenza a bordo sui veicoli

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.5.2

Forza di contatto autorizzata

Indicazione della forza di contatto autorizzata espressa in newton.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.5.3

Dispositivo di abbassamento automatico richiesto

Indicazione se sia richiesto sul veicolo un dispositivo di abbassamento automatico (ADD — Automatic Dropping Device)

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.5.4

Documento indicante le restrizioni legate al consumo di energia di unità di trazione elettriche specifiche

Nome e/o riferimento del documento che specifica le restrizioni legate al consumo di energia di specifiche unità di trazione elettriche

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.2.5.5

Documento indicante le restrizioni legate alla posizione delle unità di trazione multiple per rispettare la separazione dalla linea di contatto

Nome e/o riferimento del documento che specifica le restrizioni legate alla posizione delle unità di trazione multiple per rispettare la separazione dalla linea di contatto

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3

Sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

1.1.1.3.1

Dichiarazioni di verifica del binario

1.1.1.3.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.1.2

Correzioni degli errori ERTMS richieste per il sistema di bordo

Elenco degli errori inaccettabili che incidono sulla rete del GI e che devono essere risolti nel sistema di bordo conformemente al punto 7.2.10.3 della STI CCS relativo alla manutenzione delle specifiche

12 mesi dopo l'entrata in vigore della STI CCS e almeno 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2

Sistema di protezione del treno (ETCS) conforme alla STI

1.1.1.3.2.1

Livello del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS)

Livello di applicazione ETCS associato alle apparecchiature di terra

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.2

Baseline ETCS

Baseline dell'ETCS installata a terra

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.3

Funzione infill dell'ETCS necessaria per accedere alla linea

Indicazione se la funzione infill sia richiesta per accedere alla linea per motivi di sicurezza

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.4

Funzione infill dell'ETCS installata a terra

Informazioni relative alle apparecchiature a terra in grado di trasmettere informazioni di infill mediante loop o sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R - Global System for Mobile communications for Railways) per installazioni di livello 1

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.5

Implementazione del pacchetto 44 dell'applicazione nazionale dell'ETCS

Indicazione se i dati per le applicazioni nazionali siano trasmessi tra terra e treno

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.6

Esistenza di restrizioni o condizioni operative

Indicazione se siano presenti restrizioni o condizioni associate a un rispetto parziale della STI CCS

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.8

Conferma dell'integrità del treno trasmessa da bordo (non dal macchinista) necessaria per accedere alla linea

Indicazione se sia richiesta la conferma dell'integrità del treno trasmessa da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza

16 gennaio 2020

1.1.1.3.2.9

Compatibilità del sistema ETCS

Requisiti ETCS usati per dimostrare la compatibilità tecnica

16 gennaio 2020

1.1.1.3.2.10

M_version ETCS

M_version ETCS conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

1o gennaio 2021

1.1.1.3.2.11

Informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo necessarie per accedere alla linea e SIL

Indicazione se siano richieste informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza e sul livello di integrità della sicurezza richiesto

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.12

L'ETCS a terra è progettato per trasmettere Track Conditions

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

Se l'ETCS a terra non fornisce informazioni su Track Conditions, il macchinista dovrà ricevere informazioni su tali condizioni tramite metodi alternativi.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.12.1

Track Conditions che possono essere trasmesse

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.13

L'ETCS a terra implementa una procedura per il passaggio a livello o una soluzione equivalente

Se l'ETCS a terra non implementa alcuna soluzione per gestire i passaggi a livello in degrado (che sono normalmente protetti mediante un sistema tecnico), i macchinisti saranno tenuti a rispettare le istruzioni ricevute da altre fonti.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.14

Insufficienza di sopraelevazione utilizzata per SSP di base

Informazione essenziale per i macchinisti dei treni che hanno un'insufficienza di sopraelevazione tollerata peggiore (inferiore) rispetto a quelle per le quali l'ETCS a terra fornisce profili di velocità statica (SSP - Static Speed Profiles) in combinazione con 1.1.1.3.2.14.1

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.14.1

Altre categorie treno per insufficienza di sopraelevazione per le quali l'ETCS a terra è configurato per fornire SSP

Informazioni essenziali per i macchinisti dei treni che hanno un'insufficienza di sopraelevazione tollerata peggiore (inferiore) rispetto a quelle per le quali l'ETCS a terra fornisce profili di velocità statica (SSP - Static Speed Profiles) in combinazione con 1.1.1.3.2.14

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.15

Motivi per i quali un Radio Block Centre ETCS può rifiutare un treno

Elenco dei casi soggetti alle scelte di progettazione del sistema effettuate dal gestore dell'infrastruttura conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16

Valori nazionali ETCS

1.1.1.3.2.16.1

D_NVROLL

Parametro utilizzato dall'ETCS di bordo per controllare la distanza che è consentito percorrere nell'ambito della protezione da movimenti indebiti e della protezione dal movimento di retrocessione, in metri

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.2

Q_NVEMRRLS -

Qualificatore che definisce se l'azionamento del freno di emergenza per motivi diversi da un train trip può essere revocato non appena le condizioni per tale azionamento non sono più presenti o dopo che il treno si è fermato completamente

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.3

V_NVALLOWOVTRP -

Limite di velocità che consente al macchinista di selezionare la funzione override in km/h

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.4

V_NVSUPOVTRP -

Limite di velocità di override controllato quando la funzione override è attiva, in km/h

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.5

D_NVOVTRP

Distanza massima di disattivazione del train trip, in metri

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.6

T_NVOVTRP -

Tempo massimo di disattivazione del train trip, in secondi

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.7

D_NVPOTRP -

Distanza massima di retrocessione in modalità Post Trip, in metri.

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.8

T_NVCONTACT -

Tempo massimo senza un messaggio sicuro dal Radio Block Centre prima che il treno reagisca, in secondi.

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.9

M_NVCONTACT -

Reazione del sistema di bordo alla scadenza di T_NVCONTACT

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.10

M_NVDERUN -

Inserimento dell'ID del macchinista consentito con treno in movimento Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.11

Q_NVDRIVER_ADHES -

Qualificatore che determina se il macchinista è autorizzato a modificare il fattore di aderenza utilizzato dall'ETCS di bordo per calcolare le curve di frenatura

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.12

Q_NVSBTSMPERM

Autorizzazione a utilizzare il freno di servizio nel controllo della velocità obiettivo

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.16.13

Valori nazionali utilizzati per il modello di frenatura

Serie di parametri per l'adeguamento delle curve di frenatura calcolate dal sistema ETCS di bordo affinché rispettino l'accuratezza, le prestazioni e i margini di sicurezza imposti dal gestore dell'infrastruttura.

Copia il contenuto del pacchetto 3 o del pacchetto 203 come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.17

ID e numero di telefono del Radio Block Centre ERTMS/ETCS

Identificativo univoco del Radio Block Centre (NID_C + NID_RBC) e numero da chiamare (NID_RADIO) come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.18

Grande massa metallica

Indicazione dell'esistenza di una massa metallica nelle vicinanze, in grado di perturbare la lettura delle balise da parte del sistema di bordo.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.2.19

Funzionalità del sistema ETCS versione 2.2 o 3.0 che saranno richieste nei prossimi 5 anni

Elenco delle funzionalità del sistema ETCS versione 2.2 o 3.0 che saranno richieste nei prossimi 5 anni conformemente al punto 6.1.1.2 della STI CCS e all'appendice G

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.3

Radio (RMR) conforme alla STI

1.1.1.3.3.1

Versione GSM-R

Specifica dei requisiti funzionali (FRS - Functional requirements specification) e della specifica dei requisiti di sistema (SRS - System requirements specification) GSM-R in conformità alla specifica di cui rispettivamente all'appendice A-1, indice [E] e indice [F], numero della versione installata a terra.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.2

Numero di dispositivi mobili GSM-R attivi (EDOR) o di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 necessario per il trasferimento di RBC (Radio Block Centre) senza interruzioni operative

Numero di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 richiesto per un regolare esercizio del treno. Si riferisce alla gestione delle sessioni di comunicazione da parte degli RBC. Non critico dal punto di vista della sicurezza e nessun problema di interoperabilità

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.3

Funzioni GSM-R facoltative

Utilizzo di funzioni GSM-R facoltative che potrebbe migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate puramente a titolo informativo e non come criteri per l'accesso alla rete

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.3.1

Informazioni supplementari sulle caratteristiche di rete

Qualsiasi informazione supplementare sulle caratteristiche di rete o documento corrispondente messo a disposizione dal GI e conservato dall'Agenzia, ad esempio: livello di interferenza, con conseguente raccomandazione di una protezione supplementare a bordo

1o gennaio 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS per ETCS

Indicazione se il GPRS possa essere utilizzato per l'ETCS

1o gennaio 2021

1.1.1.3.3.3.3

Zona di implementazione del GPRS

Indicazione della zona in cui il GPRS può essere utilizzato per l'ETCS

1o gennaio 2021

1.1.1.3.3.4

Utilizzo del gruppo 555 da parte del GSM-R

Indicazione se sia utilizzato il gruppo 555

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.5

Reti GSM-R coperte da accordo di roaming

Elenco reti GSM-R coperte da accordo di roaming

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.6

Esistenza di roaming GSM-R su reti pubbliche

Esistenza di roaming su una rete pubblica

In caso di risposta affermativa, indicare il nome della rete pubblica nel parametro 1.1.1.3.3.7

1o gennaio 2021

1.1.1.3.3.7

Informazioni dettagliate sul roaming GSM-R su reti pubbliche

Se il roaming su reti pubbliche è configurato, indicare per quali reti, quali utenti e quali zone.

1o gennaio 2021

1.1.1.3.3.8

Assenza di copertura GSMR

Indicazione di assenza di copertura GSMR

1o gennaio 2021

1.1.1.3.3.9

Compatibilità del sistema radio - voce

Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica della voce

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.10

Compatibilità del sistema radio - dati

Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica dei dati

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.11

La rete GSM-R è configurata per consentire la cancellazione forzata di un numero funzionale da parte di un altro macchinista

Questa funzionalità condizionerà le norme di esercizio applicabili ai macchinisti e ai regolatori della circolazione in caso di cab radio registrate con numeri errati.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.3.12

ID rete radio

Identificazione unica della rete GSM-R sulla quale la stazione mobile chiamante deve registrarsi, come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.4

Sistemi di rilevamento dei treni definiti in base alle bande di frequenza

1.1.1.3.4.1

Esistenza di un sistema di rilevamento dei treni pienamente conforme alla STI:

Indicazione dell'eventuale installazione di un sistema di rilevamento dei treni pienamente conforme alla STI CCS

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.1.1

Tipo di sistema di rilevamento dei treni

Indicazione dei tipi di sistema di rilevamento dei treni installati

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.4.2

Bande di frequenza per la rilevazione

Bande di gestione delle frequenze dei sistemi di rilevamento dei treni quali definite nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [D], e nei casi specifici o nei documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS, se disponibili

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.4.2.1

Disturbo di corrente massimo

Disturbo di corrente massimo consentito per i circuiti di binario per una determinata banda di frequenza.

Per il sistema di rilevamento dei treni conforme alle STI: 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7.

Per il sistema di rilevamento dei treni non conforme alle STI: in relazione all'articolo 13 della STI CCS

1.1.1.3.4.2.2

Impedenza del veicolo

Impedenza come definita nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [D]

Per il sistema di rilevamento dei treni conforme alle STI, 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7.

Per il sistema di rilevamento dei treni non conforme alle STI: in relazione all'articolo 13 della STI CCS

1.1.1.3.4.2.3

Campo magnetico massimo

I limiti massimi del campo magnetico consentiti per i contatori assi (in dBμA/m) per una banda di frequenza definita.

Devono essere forniti in 3 direzioni

Per il sistema di rilevamento dei treni conforme alle STI, 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7.

Per il sistema di rilevamento dei treni non conforme alle STI: in relazione all'articolo 13 della STI CCS

1.1.1.3.5

Sistemi preesistenti di protezione del treno

1.1.1.3.5.3

Sistema preesistente di protezione del treno

Indicazione del sistema classe B installato

16 gennaio 2020

1.1.1.3.6

Sistemi radio preesistenti

1.1.1.3.6.1

Altri sistemi radio installati (sistemi radio preesistenti)

Indicazione dei sistemi radio preesistenti installati.

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7

Altri sistemi di rilevamento dei treni

1.1.1.3.7.1.2

Tipo di circuiti di binario o contatori assi per i quali sono richieste verifiche specifiche

Riferimento alla specifica tecnica del sistema di rilevamento dei treni, in conformità alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [D]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.7.1.3

Documento riportante la/le procedura/e relativa/e ai tipi di sistema di rilevamento dei treni di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2

Documento elettronico del GI conservato dall'Agenzia con valori precisi in conformità alla STI CCS, articolo 13, e alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [D], per il controllo specifico da effettuare per i sistemi di rilevamento dei treni di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2.

Conformemente all'articolo 13 della STI CCS e 12 mesi dopo la pubblicazione della guida all'articolo 7.

1.1.1.3.7.1.4

Sezione con limitazione di rilevamento dei treni

Specifico per il controllo della compatibilità con la tratta sulla rete francese.

16 gennaio 2020

1.1.1.3.8

Transizioni tra sistemi

1.1.1.3.8.1

Esistenza di commutazione tra diversi sistemi di protezione, controllo e allerta con treno in movimento

Indicazione dell'esistenza di una commutazione tra differenti sistemi con treno in movimento

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.8.1.1

Condizioni speciali per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B

Condizioni per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.8.2

Esistenza di commutazione tra sistemi radio diversi

Indicazione dell'esistenza di commutazione tra differenti sistemi radio e di assenza di sistema di comunicazione con treno in movimento

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.8.2.1

Istruzioni speciali per la commutazione tra sistemi radio diversi

Nome e/o riferimento del documento che specifica le istruzioni speciali per la commutazione tra sistemi radio diversi

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.8.3

Condizioni tecniche speciali richieste per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B

Nome e/o riferimento del documento che specifica le condizioni tecniche speciali per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.9

Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche

1.1.1.3.9.1

Esistenza e conformità alla STI di norme relative ai campi magnetici emessi da un veicolo

Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.9.2

Esistenza e conformità alla STI di limiti nelle armoniche nella corrente di trazione dei veicoli

Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.10

Sistema a terra per situazioni degradate

1.1.1.3.10.1

Livello ETCS per situazioni degradate

Livello di applicazione ERTMS/ETCS per situazioni degradate associato alle apparecchiature a terra

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.10.2

Altri sistemi di protezione, controllo e allerta in caso di situazioni degradate

Indicazione dell'esistenza di un sistema diverso dall'ETCS per situazioni degradate

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.11

Parametri relativi ai freni

1.1.1.3.11.1

Distanza massima di frenatura richiesta

Deve essere indicato il valore massimo della distanza di frenatura [in metri] di un treno per la velocità massima della linea

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.11.2

Disponibilità di informazioni supplementari da parte del GI

Disponibilità di informazioni supplementari da parte del GI, come definite al punto 4.2.2.6.2(2) della STI OPE

16 gennaio 2020

1.1.1.3.11.3

Documenti sulle prestazioni di frenata messi a disposizione dal GI

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari, come definite al punto 4.2.2.6.2(2) della STI OPE

16 gennaio 2020

1.1.1.3.12

Intenzionalmente in bianco

1.1.1.3.13

Condotta automatica del treno (Automated Train Operation – ATO)

1.1.1.3.13.1

Grado di automazione ATO

Grado di automazione ATO installato a terra.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.13.2

Versioni del sistema ATO

Versione del sistema ATO conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.13.3

Sistema di comunicazione ATO

Sistemi di comunicazione ATO supportati da terra

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.14

Segnale

1.1.1.3.14.1

Nome del segnale

Identificatore del segnale

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.14.2

Tipo di segnale

Informazioni di segnalamento per la compilazione del fascicolo percorso treno.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.14.3

Localizzazione e orientamento

Posizione relativa alla linea identificata dal parametro nazionale 1.1.0.0.0.2, espressa in km e indicazione se il segnale si riferisce alla direzione dei binari normale (N) o opposta (O)

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.14.4

Distanza relativa del punto pericoloso

Distanza in metri dal punto pericoloso

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.14.5

Lunghezza della zona di divieto di arresto

Lunghezza della zona nella quale è vietato fermare il veicolo, valore espresso in metri

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.3.14.6

Localizzazione geografica del segnale

Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per la posizione del segnale

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.4

Norme e restrizioni

1.1.1.4.1

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

1o gennaio 2021

1.1.1.4.2

Documenti relativi a norme e restrizioni di natura strettamente locale messi a disposizione dal GI

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari

1o gennaio 2021

1.1.1.5

Veicoli per i quali è verificata la compatibilità con la tratta

1.1.1.5.1

Elenco dei tipi di veicoli già identificati come compatibili con il carico di traffico e la capacità di carico dell'infrastruttura e i sistemi di rilevamento dei treni

I gestori dell'infrastruttura devono fornire all'impresa ferroviaria, tramite il RINF, le informazioni relative all'elenco dei tipi di veicoli compatibili con la tratta per i quali hanno già verificato la compatibilità per il parametro relativo a carico di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura e sistemi di rilevamento dei treni, ove tali informazioni siano disponibili.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.1.1.5.2

Elenco dei veicoli già identificati come compatibili con il carico di traffico e la capacità di carico dell'infrastruttura e i sistemi di rilevamento dei treni

I gestori dell'infrastruttura devono fornire all'impresa ferroviaria, tramite il RINF, un documento o le informazioni riguardanti l'elenco dei veicoli compatibili con la tratta per i quali hanno già verificato la compatibilità per il parametro relativo a carico di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura e sistemi di rilevamento dei treni, ove tali informazioni siano disponibili.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2

PUNTO OPERATIVO

1.2.0.0.0

Informazioni generali

1.2.0.0.0.1

Nome del punto operativo

Nome normalmente legato alla città o paese o utilizzato a fini di controllo del traffico

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.2

ID unico del punto operativo

Codice composto dal codice del paese e dal codice alfanumerico del punto operativo

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.3

Codice di localizzazione primaria del punto operativo

Codice di localizzazione primaria elaborato per lo scambio di informazioni conformemente alle STI relative al sottosistema «applicazioni telematiche»

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.4

Tipo di punto operativo

Tipo di struttura in relazione alle funzioni operative predominanti

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.4.1

Tipo di dispositivo per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi

Tipo di dispositivo per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi

16 gennaio 2020

1.2.0.0.0.5

Localizzazione geografica del punto operativo

Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per il centro del punto operativo

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.6

Localizzazione ferroviaria del punto operativo

Punto chilometrico associato all'identificazione della linea che definisce la localizzazione del punto operativo. Di norma si situa al centro del punto operativo

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.7

Layout schematico del punto operativo in formato digitale

Esistenza di un layout schematico del punto operativo in formato digitale

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.0.0.0.7.1

Layout schematico del punto operativo

Documento che fornisce un layout schematico del punto operativo

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.0.0.0.7.2

Layout schematico digitale

Rappresentazione schematica del punto operativo mediante una polilinea in Well Known Text

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.0.0.0.8

Lingua operativa

Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell'infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi, riguardanti l'esercizio e la sicurezza, tra il personale del gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1

BINARIO DI CIRCOLAZIONE

1.2.1.0.0

Informazioni generali

1.2.1.0.0.1

Codice del GI

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.0.2

Identificazione del binario

Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nell'ambito del punto operativo

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.1

Dichiarazioni di verifica del binario

1.2.1.0.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2

Parametri di prestazione

1.2.1.0.2.1

Classificazione TEN del binario

Indicazione della parte di rete transeuropea a cui appartiene il binario

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2.2

Categoria della linea:

Classificazione di una linea sulla base della STI INF

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2.3

Parte di un corridoio ferroviario merci (RFC - Rail Freight Corridor)

Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.3

Tracciato della linea

1.2.1.0.3.4

Sagoma

Sagome definite dalla norma europea o altre sagome locali, compresa parte inferiore o superiore.

16 gennaio 2020

1.2.1.0.3.5

Localizzazione ferroviaria di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Localizzazione di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.2.1.0.3.4.

16 gennaio 2020

1.2.1.0.3.6

Documento che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.2.1.0.3.4. Se del caso, al documento che riporta la sezione trasversale possono essere allegate guide per la verifica dei punti particolari.

16 gennaio 2020

1.2.1.0.4

Parametri del binario

1.2.1.0.4.1

Scartamento nominale

Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.4.2

Utilizzo di freni a correnti parassite

Indicazione dei limiti relativi all'utilizzo di freni a correnti parassite

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.4.3

Utilizzo di freni magnetici

Indicazione dei limiti relativi all'utilizzo di freni magnetici

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.5

Galleria

1.2.1.0.5.1

Codice del GI

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.2

Identificazione della galleria

Identificazione unica della galleria o numero unico attribuito alla galleria nello Stato membro

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.3

Dichiarazione CE di verifica della galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.4

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per la galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.5

Lunghezza della galleria

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.6

Esistenza del piano di emergenza

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.7

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.8

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.9

Trazione diesel o altri sistemi di trazione termica consentiti

Indicazione se sia consentito utilizzare la trazione diesel o altri sistemi di trazione termica in galleria

1o gennaio 2021

1.2.1.0.5.10

Esistenza di banchine pedonabili

Indicazione dell'esistenza di banchine pedonabili

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.5.10.1

Localizzazione delle banchine pedonabili

Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio della banchina pedonabile e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.5.11

Esistenza di punti di evacuazione e soccorso

Indicazione dell'esistenza di punti di evacuazione e soccorso

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.5.11.1

Localizzazione dei punti di evacuazione e soccorso

Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio del punto di evacuazione e soccorso e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.6

Marciapiede

1.2.1.0.6.1

Codice del GI

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.2

Identificazione del marciapiede

Identificazione unica del marciapiede o numero unico attribuito al marciapiede nell'ambito del punto operativo

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.3

Classificazione TEN del marciapiede

Indicazione della parte della rete transeuropea a cui appartiene il marciapiede

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.4

Lunghezza utile del marciapiede

La lunghezza massima continua (espressa in metri) della parte del marciapiede di fronte alla quale un treno deve restare in sosta in normali condizioni di esercizio per consentire ai passeggeri di salire e scendere dal treno, prevedendo le opportune tolleranze per la sosta.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.5

Altezza del marciapiede

Distanza tra la superficie superiore del marciapiede e la superficie di rotolamento del binario adiacente. Si tratta del valore nominale, espresso in millimetri.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.6

Esistenza di assistenza sul marciapiede per la partenza del treno

Indicazione dell'esistenza di apparecchiature o personale a sostegno del personale di bordo nella fase di partenza del treno

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.7

Campo di utilizzo del dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo

Informazioni sul livello di accesso al treno per il quale può essere utilizzato il dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.8

Curvatura del marciapiede

Indicazione dell'esistenza della curvatura del marciapiede

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.7

Sistema di linea di contatto

1.2.1.0.7.1

Autorizzazione a caricare a treno fermo un sistema di accumulo di energia elettrica utilizzato per la trazione

Punto in cui il GI autorizza a caricare a treno fermo un sistema di accumulo di energia elettrica utilizzato per la trazione

Entro il 30 giugno 2024

1.2.1.0.7.2

Condizioni per l'autorizzazione a caricare a treno fermo un sistema di accumulo di energia elettrica utilizzato per la trazione

Condizioni stabilite dai GI in base a un documento standardizzato

Entro il 30 giugno 2024

1.2.1.0.8

Segnale

1.2.1.0.8.1

Nome del segnale

Identificatore del segnale

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.8.2

Tipo di segnale

Informazioni di segnalamento per la compilazione del fascicolo percorso treno. L'elenco deve comprendere «segnali fissi a protezione di punti pericolosi».

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.8.3

Localizzazione e orientamento

Posizione relativa alla linea nazionale, espressa in km e indicazione se il segnale si riferisce alla direzione dei binari normale (N) o opposta (O)

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.8.4

Distanza relativa del punto pericoloso

Distanza in metri dal punto pericoloso

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.0.8.5

Localizzazione geografica del segnale

Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per la posizione del segnale

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1

Sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

1.2.1.1.1

Sistema di protezione del treno (ETCS) conforme alla STI

1.2.1.1.1.1

Livello del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS)

Livello di applicazione ETCS associato alle apparecchiature di terra

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.2

Baseline ETCS

Baseline dell'ETCS installata a terra

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.3

Funzione infill dell'ETCS necessaria per accedere alla linea

Indicazione se la funzione infill sia richiesta per accedere alla linea per motivi di sicurezza

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.4

Funzione infill dell'ETCS installata a terra

Informazioni relative alle apparecchiature a terra in grado di trasmettere informazioni di infill mediante loop o sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R - Global System for Mobile communications for Railways) per installazioni di livello 1

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.5

Implementazione del pacchetto 44 dell'applicazione nazionale dell'ETCS

Indicazione se i dati per le applicazioni nazionali siano trasmessi tra terra e treno

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.6

Esistenza di restrizioni o condizioni operative

Indicazione se siano presenti restrizioni o condizioni associate a un rispetto parziale della STI CCS

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.8

Conferma dell'integrità del treno trasmessa da bordo (non dal macchinista) necessaria per accedere alla linea

Indicazione se sia richiesta la conferma dell'integrità del treno trasmessa da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.9

Compatibilità del sistema ETCS

Requisiti ETCS usati per dimostrare la compatibilità tecnica

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.10

M_version ETCS

M_version ETCS conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.11

Informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo necessarie per accedere alla linea e SIL

Indicazione se siano richieste informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza e sul livello di integrità della sicurezza richiesto

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.12

L'ETCS a terra è progettato per trasmettere Track Conditions

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

Se l'ETCS a terra non fornisce informazioni su Track Conditions, il macchinista dovrà ricevere informazioni su tali condizioni tramite metodi alternativi.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.12.1

Track Conditions che possono essere trasmesse

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.13

L'ETCS a terra implementa una procedura per il passaggio a livello o una soluzione equivalente

Se l'ETCS a terra non implementa alcuna soluzione per gestire i passaggi a livello in degrado (che sono normalmente protetti mediante un sistema tecnico), i macchinisti saranno tenuti a rispettare le istruzioni ricevute da altre fonti.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.14

Insufficienza di sopraelevazione utilizzata per SSP di base

Informazione essenziale per i macchinisti dei treni che hanno un'insufficienza di sopraelevazione tollerata peggiore (inferiore) rispetto a quelle per le quali l'ETCS a terra fornisce profili di velocità statica (SSP - Static Speed Profiles) in combinazione con 1.2.1.1.1.14.1

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.14.1

Altre categorie treno per insufficienza di sopraelevazione per le quali l'ETCS a terra è configurato per fornire SSP

Informazioni essenziali per i macchinisti dei treni che hanno un'insufficienza di sopraelevazione tollerata peggiore (inferiore) rispetto a quelle per le quali l'ETCS a terra fornisce profili di velocità statica (SSP - Static Speed Profiles) in combinazione con 1.2.1.1.1.14.

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.15

Motivi per i quali un Radio Block Centre ETCS può rifiutare un treno

Elenco dei casi soggetti alle scelte di progettazione del sistema effettuate dal gestore dell'infrastruttura conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16

Valori nazionali ETCS

1.2.1.1.1.16.1

D_NVROLL

Parametro utilizzato dall'ETCS di bordo per controllare la distanza che è consentito percorrere nell'ambito della protezione da indebiti movimenti e della protezione dal movimento di retrocessione, in metri

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.2

Q_NVEMRRLS

Qualificatore che definisce se l'azionamento del freno di emergenza per motivi diversi da un train trip può essere revocato non appena le condizioni per tale azionamento non sono più presenti o dopo che il treno si è fermato completamente

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.3

V_NVALLOWOVTRP

Limite di velocità che consente al macchinista di selezionare la funzione override in km/h

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.4

V_NVSUPOVTRP

Limite di velocità di override controllato quando la funzione override è attiva, in km/h

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.5

D_NVOVTRP

Distanza massima di disattivazione del train trip, in metri

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.6

T_NVOVTRP

Tempo massimo di disattivazione del train trip, in secondi

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.7

D_NVPOTRP

Distanza massima di retrocessione in modalità Post Trip, in metri.

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.8

T_NVCONTACT

Tempo massimo senza un messaggio sicuro dal Radio Block Centre prima che il treno reagisca, in secondi.

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.9

M_NVCONTACT

Reazione del sistema di bordo alla scadenza di T_NVCONTACT

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.10

M_NVDERUN

Inserimento dell'ID del macchinista consentito con treno in movimento Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.11

Q_NVDRIVER_ADHES

Qualificatore che determina se il macchinista è autorizzato a modificare il fattore di aderenza utilizzato dall'ETCS di bordo per calcolare le curve di frenatura

Conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.12

Q_NVSBTSMPERM

Autorizzazione a utilizzare il freno di servizio nel controllo della velocità obiettivo

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.16.13

Valori nazionali utilizzati per il modello di frenatura

Serie di parametri per l'adeguamento delle curve di frenatura calcolate dal sistema ETCS di bordo affinché rispettino l'accuratezza, le prestazioni e i margini di sicurezza imposti dal gestore dell'infrastruttura.

Copia il contenuto del pacchetto 3 o del pacchetto 203 come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.17

ID e numero di telefono del Radio Block Centre ERTMS/ETCS

Identificativo univoco del Radio Block Centre (NID_C + NID_RBC) e numero da chiamare (NID_RADIO) come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.18

Grande massa metallica

Indicazione dell'esistenza di una massa metallica nelle vicinanze, in grado di perturbare la lettura delle balise da parte del sistema di bordo.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.19

Correzioni degli errori ETCS richiesta per il sistema di bordo

Elenco degli errori inaccettabili che incidono sulla rete del GI e che devono essere risolti nel sistema di bordo conformemente al punto 7.2.10.3 della STI CCS relativo alla manutenzione delle specifiche

12 mesi dopo l'entrata in vigore della STI CCS e almeno 12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.1.20

Funzionalità del sistema ETCS versione 2.2 o 3.0 che saranno richieste nei prossimi 5 anni

Elenco delle funzionalità del sistema ETCS versione 2.2 o 3.0 che saranno richieste nei prossimi 5 anni conformemente al punto 6.1.1.2 della STI CCS e all'appendice G

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2

Radio (RMR) conforme alla STI

1.2.1.1.2.1

Versione GSM-R

Specifica dei requisiti funzionali (FRS - Functional requirements specification) e della specifica dei requisiti di sistema (SRS - System requirements specification) GSM-R in conformità alla specifica di cui rispettivamente all'appendice A-1, indice [E] e indice [F], numero della versione installata a terra.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.2

Numero di dispositivi mobili GSM-R attivi (EDOR) o di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 necessario per il trasferimento di RBC (Radio Block Centre) senza interruzioni operative

Numero di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 richiesto per un regolare esercizio del treno. Si riferisce alla gestione delle sessioni di comunicazione da parte degli RBC. Non critico dal punto di vista della sicurezza e nessun problema di interoperabilità

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.3

Funzioni GSM-R facoltative

Utilizzo di funzioni GSM-R facoltative che potrebbe migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate puramente a titolo informativo e non come criteri per l'accesso alla rete

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.3.1

Informazioni supplementari sulle caratteristiche di rete

Qualsiasi informazione supplementare sulle caratteristiche di rete o documento corrispondente messo a disposizione dal GI e conservato dall'Agenzia, ad esempio: livello di interferenza, con conseguente raccomandazione di una protezione supplementare a bordo

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.3.2

GPRS per ETCS

Indicazione se il GPRS possa essere utilizzato per l'ETCS

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.3.3

Zona di implementazione del GPRS

Indicazione della zona in cui il GPRS può essere utilizzato per l'ETCS

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.4

Utilizzo del gruppo 555 da parte del GSM-R

Indicazione se sia utilizzato il gruppo 555

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.5

Reti GSM-R coperte da accordo di roaming

Elenco reti GSM-R coperte da accordo di roaming

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.6

Esistenza di roaming GSM-R su reti pubbliche

Esistenza di roaming su una rete pubblica

In caso di risposta affermativa, indicare il nome della rete pubblica nel punto 1.2.1.1.2.7:

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.7

Informazioni dettagliate sul roaming GSM-R su reti pubbliche

Se il roaming su reti pubbliche è configurato, indicare per quali reti, quali utenti e quali zone.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.8

Assenza di copertura GSMR

Indicazione di assenza di copertura GSMR

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.9

Compatibilità del sistema radio - voce

Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica della voce

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.10

Compatibilità del sistema radio - dati

Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica dei dati

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.11

La rete GSM-R è configurata per consentire la cancellazione forzata di un numero funzionale da parte di un altro macchinista

Questa funzionalità condizionerà le norme di esercizio applicabili ai macchinisti e ai regolatori della circolazione in caso di cab radio registrate con numeri errati.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.12

Vincoli specifici imposti dall'operatore della rete GSM-R alle unità ETCS di bordo che funzionano solamente in commutazione di circuito.

Tali vincoli, se del caso, sono intesi a controllare il numero limitato di connessioni radio a commutazione di circuito che possono essere gestite simultaneamente da un Radio Block Centre.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.2.13

ID rete radio

Identificazione unica della rete GSM-R sulla quale la stazione mobile chiamante deve registrarsi, come definito nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.3

Sistemi di rilevamento dei treni definiti in base alle bande di frequenza

1.2.1.1.3.1

Esistenza di un sistema di rilevamento dei treni pienamente conforme alla STI:

Indicazione dell'eventuale installazione di un sistema di rilevamento dei treni pienamente conforme alla STI CCS

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.3.1.1

Tipo di sistema di rilevamento dei treni

Indicazione dei tipi di sistema di rilevamento dei treni installati

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.3.2

Bande di frequenza per la rilevazione

Bande di gestione delle frequenze dei sistemi di rilevamento dei treni quali definite nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [D], e nei casi specifici o nei documenti tecnici di cui all'articolo 13 della STI CCS, se disponibili

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.3.2.1

Disturbo di corrente massimo

Disturbo di corrente massimo consentito per i circuiti di binario per una determinata banda di frequenza.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.3.2.2

Impedenza del veicolo

Impedenza come definita nella specifica di cui all'appendice A-1, indice [D]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.3.2.3

Campo magnetico massimo

I limiti massimi del campo magnetico consentiti per i contatori assi (in dBμA/m) per una banda di frequenza definita.

Devono essere forniti in 3 direzioni

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.4

Sistemi preesistenti di protezione del treno

1.2.1.1.4.1

Sistema preesistente di protezione del treno

Indicazione del sistema classe B installato

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.5

Sistemi radio preesistenti

1.2.1.1.5.1

Altri sistemi radio installati (sistemi radio preesistenti)

Indicazione dei sistemi radio preesistenti installati.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.6

Altri sistemi di rilevamento dei treni

1.2.1.1.6.1

Tipo di circuiti di binario o contatori assi per i quali sono richieste verifiche specifiche

Riferimento alla specifica tecnica del sistema di rilevamento dei treni, in conformità alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [D]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.6.2

Documento riportante la/le procedura/e relativa/e ai tipi di sistemi di rilevamento dei treni di cui al punto 1.2.1.1.6.1

Documento elettronico del GI conservato dall'Agenzia con valori precisi in conformità alla STI CCS, articolo 13, e alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [D], per il controllo specifico da effettuare per i sistemi di rilevamento dei treni di cui al punto 1.2.1.1.6.1

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.6.3

Sezione con limitazione di rilevamento dei treni

Specifico per il controllo della compatibilità con la tratta sulla rete francese.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.7

Transizioni tra sistemi

1.2.1.1.7.1

Esistenza di commutazione tra diversi sistemi di protezione, controllo e allerta con treno in movimento

Indicazione dell'esistenza di una commutazione tra differenti sistemi con treno in movimento

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.7.1.1

Condizioni speciali per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B

Condizioni per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.7.2

Esistenza di commutazione tra sistemi radio diversi

Indicazione dell'esistenza di commutazione tra differenti sistemi radio e di assenza di sistema di comunicazione con treno in movimento

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.7.2.1

Istruzioni speciali per la commutazione tra sistemi radio diversi

Nome e/o riferimento del documento che specifica le istruzioni speciali per la commutazione tra sistemi radio diversi

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.7.3

Condizioni tecniche speciali richieste per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B

Nome e/o riferimento del documento che specifica le condizioni tecniche speciali per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.8

Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche

1.2.1.1.8.1

Esistenza e conformità alla STI di norme relative ai campi magnetici emessi da un veicolo

Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.8.2

Esistenza e conformità alla STI di limiti nelle armoniche nella corrente di trazione dei veicoli

Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.9

Sistema a terra per situazioni degradate

1.2.1.1.9.1

Livello ETCS per situazioni degradate

Livello di applicazione ERTMS/ETCS per situazioni degradate associato alle apparecchiature a terra

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.9.2

Altri sistemi di protezione, controllo e allerta in caso di situazioni degradate

Indicazione dell'esistenza di un sistema diverso dall'ETCS per situazioni degradate

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.10

Condotta automatica del treno (Automated Train Operation – ATO)

1.2.1.1.10.1

Grado di automazione ATO

Grado di automazione ATO installato a terra.

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.10.2

Versioni del sistema ATO

Versione del sistema ATO conformemente alla specifica di cui all'appendice A-1, indice [C]

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.1.1.10.3

Sistema di comunicazione ATO

Sistemi di comunicazione ATO supportati da terra

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.2

BINARIO DI RACCORDO

1.2.2.0.0

Informazioni generali

1.2.2.0.0.1

Codice del GI

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.0.2

Identificazione del binario di raccordo

Identificazione unica del binario di raccordo o numero unico attribuito al binario di raccordo nell'ambito del punto operativo

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.0.3

Classificazione TEN del binario di raccordo

Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte il binario di raccordo

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.1

Dichiarazione di verifica del binario di raccordo

1.2.2.0.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario di raccordo relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per il binario di raccordo relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.2

Parametro di prestazione

1.2.2.0.2.1

Lunghezza utile del binario di raccordo

Lunghezza totale del binario di raccordo/di deposito, espressa in metri, dove i treni possono essere ricoverati in sicurezza

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3

Tracciato della linea

1.2.2.0.3.1

Pendenza per i binari di deposito

Valore massimo della pendenza, espresso in millimetri per metro

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3.2

Raggio minimo di curvatura orizzontale

Raggio della curva orizzontale più piccola, espresso in metri

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3.3

Raggio minimo di curvatura verticale

Raggio della curva verticale più piccola, espresso in metri

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4

Impianti fissi per la manutenzione dei treni

1.2.2.0.4.1

Esistenza di sistemi di scarico dei servizi igienici

Indicazione dell'esistenza di un impianto per lo scarico dei servizi igienici (impianto fisso per la manutenzione dei treni) come definito nella STI INF

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.2

Esistenza di impianti di pulizia esterna

Indicazione dell'esistenza di un impianto di pulizia esterna (impianto fisso per la manutenzione dei treni) come definito nella STI INF

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.3

Esistenza di impianti di rifornimento di acqua

Indicazione dell'esistenza di un impianto per il rifornimento di acqua (impianto fisso per la manutenzione dei treni) come definito nella STI INF

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.4

Esistenza di impianti di rifornimento di carburante

Indicazione dell'esistenza di un impianto per il rifornimento di carburante (impianto fisso per la manutenzione dei treni) come definito nelle STI INF

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.5

Esistenza di impianti di rifornimento di sabbia

Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento di sabbia (impianto fisso per la manutenzione dei treni)

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.6

Esistenza di alimentazione elettrica a terra

Indicazione dell'esistenza di un impianto per l'alimentazione elettrica a terra (impianto fisso per la manutenzione dei treni)

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5

Galleria

1.2.2.0.5.1

Codice del GI

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.2

Identificazione della galleria

Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.3

Dichiarazione CE di verifica della galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.4

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per la galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.5

Lunghezza della galleria

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.6

Esistenza del piano di emergenza

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.7

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.8

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.9

Esistenza di banchine pedonabili

Indicazione dell'esistenza di banchine pedonabili

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.2.0.5.9.1

Localizzazione delle banchine pedonabili

Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio della banchina pedonabile e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.2.0.5.10

Esistenza di punti di evacuazione e soccorso

Indicazione dell'esistenza di punti di evacuazione e soccorso

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.2.0.5.10.1

Localizzazione dei punti di evacuazione e soccorso

Valore espresso come punto chilometrico dell'inizio del punto di evacuazione e soccorso e lunghezza in m. Valori ripetibili per ciascuna localizzazione

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

1.2.2.0.6

Sistema di linea di contatto

1.2.2.0.6.1

Corrente massima a treno fermo per pantografo

Indicazione della corrente massima autorizzata a treno fermo espressa in ampere

16 gennaio 2020 per i sistemi CC

30 giugno 2024 per i sistemi CA

1.2.3

Norme e restrizioni

1.2.3.1

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

1o gennaio 2021

1.2.3.2

Documenti relativi a norme e restrizioni di natura strettamente locale messi a disposizione dal GI

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari

1o gennaio 2021

1.2.4

Navigabilità

1.2.4.1

Connessione interna

Descrive la connettività interna tra i binari del punto operativo ed è presentata come una relazione di rete da-a, dove «da» e «a» sono i nomi dei binari collegati tra loro

12 mesi dopo la pubblicazione della guida di cui all'articolo 7

▼B

4.   DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ALTO LIVELLO

4.1.   Sistema del registro dell'infrastruttura

▼M1

Il sistema del registro dell'infrastruttura presenta la seguente architettura:

▼B

Figura1

Sistema RINF

image

▼B

4.2.    Amministrazione dell'applicazione RINF

▼M1

L'applicazione RINF è un'applicazione web creata, gestita, manutenuta e amministrata dall'Agenzia.

L'Agenzia deve mettere a disposizione dei gestori dell'infrastruttura i seguenti file e documenti che devono essere utilizzati per la trasmissione dei dati all'applicazione RINF:

(a) 

manuale utente;

(b) 

specifica della struttura dei file per la trasmissione dei dati;

(c) 

descrizione dei codici per la preparazione dei file - Guida descrittiva del processo di convalida dei file trasmessi;

(d) 

ERA Vocabulary.

▼B

4.3.    Funzionalità minima richiesta dell'applicazione RINF

L'applicazione RINF deve garantire quantomeno le seguenti funzionalità:

▼M1

a) 

gestione utenti: l'Agenzia deve essere in grado di gestire i diritti di accesso degli utenti;

b) 

revisione delle informazioni: l'applicazione RINF deve consentire la visualizzazione dei log delle attività degli utenti registrati, la connettività e l'autenticazione;

▼B

c) 

connettività e autenticazione: gli utenti dell'applicazione RINF registrati devono essere in grado di collegarsi all'applicazione RINF via Internet e di utilizzarne le funzionalità in conformità ai rispettivi diritti;

▼M1

d) 

ricerca di dati del registro dell'infrastruttura su punti operativi e/o sezioni di linea, inclusi i dati relativi alle date di validità;

e) 

rappresentazione visiva dei dati del registro dell'infrastruttura che consentono la pubblicazione di mappe tematiche:

f) 

elenco dei binari, delle sezioni di linea e dei punti operativi che fanno parte di una tratta definita dall'utente ed esportazione delle caratteristiche corrispondenti;

g) 

produzione di un file di esportazione con marcatura temporale ogni volta in cui l'esportazione delle caratteristiche a seguito di una ricerca debba essere utilizzata da un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;

h) 

interfaccia per programmi applicativi (API) e/o endpoint di interrogazione aperto;

i) 

convalida, caricamento e ricezione delle serie di dati fornite dal gestore dell'infrastruttura.

4.4.    Modalità operativa

Il sistema del registro dell'infrastruttura deve fornire tre interfacce principali attraverso l'applicazione RINF:

(a) 

un'interfaccia che deve essere utilizzata dai gestori dell'infrastruttura per trasmettere le loro serie di dati;

(b) 

un'interfaccia che deve essere utilizzata dagli utenti dell'applicazione RINF per collegarsi al sistema e ottenere informazioni;

(c) 

un'interfaccia che deve essere utilizzata dalle imprese ferroviarie per ricevere le notifiche delle modifiche dell'infrastruttura su cui operano.

La banca dati centrale dell'applicazione RINF deve rendere pubblicamente disponibili, senza alcuna modifica, i dati forniti dai gestori dell'infrastruttura.

La funzionalità di base dell'applicazione RINF deve consentire agli utenti di ricercare e ottenere dati dal registro dell'infrastruttura.

L'applicazione RINF deve mantenere la serie storica completa dei dati messi a disposizione dai gestori dell'infrastruttura. Tali dati sono conservati per due anni a decorrere dalla data di ritiro dei dati stessi.

L'Agenzia, in quanto amministratore dell'applicazione RINF, garantisce l'accesso agli utenti su richiesta di questi ultimi. Le risposte alle ricerche avviate dagli utenti dell'applicazione RINF devono essere fornite entro 24 ore dal momento della richiesta. In particolare, i gestori dell'infrastruttura devono poter mantenere i loro dati aggiornati direttamente nell'applicazione RINF sulla base delle specifiche della tabella 1 e trasmetterli all'applicazione RINF conformemente all'articolo 5.

I gestori dell'infrastruttura devono caricare i file nell'applicazione RINF mediante un'interfaccia apposita fornita per tale operazione. Un modulo specifico deve facilitare la convalida e il caricamento dei dati.

▼B

4.5.    Disponibilità

L'applicazione RINF deve essere disponibile sette giorni a settimana. L'indisponibilità del sistema è ridotta al minimo durante la manutenzione.

In caso di mancato funzionamento al di fuori del normale orario di lavoro dell'Agenzia, gli interventi per ripristinare il servizio hanno luogo il successivo giorno lavorativo dell'Agenzia.

5.   GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE COMUNI

▼M1

La guida all'applicazione delle specifiche comuni di cui all'articolo 7 è messa a disposizione del pubblico dall'Agenzia sul suo sito web e, se del caso, aggiornata conformemente all'ERA Vocabulary di cui all'articolo 7 bis e all'appendice A-1, indice [A].

▼B

Essa fornisce le definizioni complete di tutti gli oggetti e i parametri del registro dell'infrastruttura e una guida sulle situazioni più frequenti e sulle soluzioni per la modellizzazione della rete ferroviaria.

In particolare, contiene:

▼M1 —————

▼B

b) 

oggetti e descrizioni corrispondenti, quali specificati al punto 3.3 e nella tabella 1. Per ciascun campo si deve specificare almeno il formato, il valore limite, le condizioni in cui il parametro è applicabile e obbligatorio, le norme tecniche ferroviarie per i valori dei parametri, il riferimento alle STI e ad altri documenti tecnici relativi agli oggetti del registro dell'infrastruttura;

c) 

definizioni e specifiche dettagliate per i parametri;

d) 

presentazione delle disposizioni per la modellizzazione della rete e per la raccolta di dati con esempi e spiegazioni pertinenti;

e) 

procedure di convalida e trasmissione dei dati dai registri dell'infrastruttura degli Stati membri all'applicazione RINF.

La guida applicativa fornisce spiegazioni sulle specifiche di cui al presente allegato che sono necessarie per uno sviluppo adeguato del sistema del registro dell'infrastruttura.

▼M1




Appendice A

Specifiche tecniche a cui si fa riferimento nel presente regolamento

A-1    Documenti tecnici (disponibili sul sito dell'ERA)



Indice

Caratteristiche da valutare

Punto del RINF

Punto del documento tecnico obbligatorio

[A]

ERA Vocabulary

ERA/TD/Vocabulary versione 3.0.0 (rilasciata il 29.3.2023)

[B]

Documento tecnico dell'ERA sulla codifica del trasporto combinato

ERA/TD/2023-01/CCT versione 1.1 (rilasciata il 21.3.2023)

[B.1]

Codifica delle linee

Tabella 1,

1.1.1.1.3.4

1.1.1.1.3.5

1.1.1.1.3.8

1.1.1.1.3.9

2.1

[C]

SUBSET-026

Specifiche dei requisiti di sistema

STI CCS, appendice A, indice [4]

[C.1]

M_version ETCS

Tabella 1,

1.1.1.3.2.10

1.2.1.1.1.10

Capitolo 7, sezione 7.5.1.79

[C.2]

ETCS a terra progettato per trasmettere Track Conditions

Tabella 1,

1.1.1.3.2.12

1.1.1.3.2.12.1

1.2.1.1.1.12

1.2.1.1.1.12.1

Capitolo 5, sezione 5.18.1.1

[C.3]

Insufficienza di sopraelevazione utilizzata per SSP di base

Tabella 1,

1.1.1.3.2.14

1.1.1.3.2.14.1

1.2.1.1.1.14

1.2.1.1.1.14.1

Capitolo 7, sezione 7.5.1.82.1

[C.4]

Respingimento di un treno da parte di un Radio Block Centre ETCS

Tabella 1,

1.1.1.3.2.15

1.2.1.1.1.15

Capitolo 5, sezione 5.4

[C.5]

Valori nazionali ETCS

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.1

1.2.1.1.1.16.1

Capitolo 7, sezione 7.5.1.17

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.2

1.2.1.1.1.16.2

Capitolo 7, sezione 7.5.1.123

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.3

1.2.1.1.1.16.3

Capitolo 7, sezione 7.5.1.161

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.4

1.2.1.1.1.16.4

Capitolo 7, sezione 7.5.1.163

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.5

1.2.1.1.1.16.5

Capitolo 7, sezione 7.5.1.15

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.6

1.2.1.1.1.16.6

Capitolo 7, sezione 7.5.1.149

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.7

1.2.1.1.1.16.7

Capitolo 7, sezione 7.5.1.16

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.8

1.2.1.1.1.16.8

Capitolo 7, sezione 7.5.1.148

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.9

1.2.1.1.1.16.9

Capitolo 7, sezione 7.5.1.74

 

 

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.10

1.2.1.1.1.16.10

Capitolo 7, sezione 7.5.1.75

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.11

1.2.1.1.1.16.11

Capitolo 7, sezione 7.5.1.122

Tabella 1,

1.1.1.3.2.16.13

1.2.1.1.1.16.13

— Pacchetto 3 (per M_VERSION superiore a 2.0): Capitolo 7, 7.4.2.1.1

— Pacchetto 203 (per M_VERSION superiore a 1.1): SRS capitolo 6, 6.5.1.5.22

[C.6]

ID e numero di telefono del Radio Block Centre ERTMS/ETCS

Tabella 1,

1.1.1.3.2.17

1.2.1.1.1.17

Capitolo 7, 7.5.1.86, 7.5.1.95 e 7.5.1.96

[C.7]

Versione GSM-R

Tabella 1,

1.1.1.3.3.1

1.2.1.1.2.1

Punti pertinenti

[C.8]

ID rete radio

Tabella 1,

1.1.1.3.3.13

1.2.1.1.2.13

Capitolo 7, 7.5.1.91.1

[C.9]

Versioni del sistema ATO

Tabella 1,

1.1.1.3.13.2

1.2.1.1.10.2

Capitolo 1, 1.0.0

[D]

ERA/ERTMS/033281 - V 5.0

Interfaccia tra il sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» e altri sottosistemi

STI CCS, appendice A, indice [77]

[D.1]

Bande di frequenza per la rilevazione

Tabella 1,

1.1.1.3.4.2

1.2.1.1.3.2

Punti pertinenti

[D.2]

Impedenza del veicolo

Tabella 1,

1.1.1.3.4.2.2

1.2.1.1.3.2.2

3.2.2.1

[D.3]

Tipo di circuiti di binario

Tabella 1,

1.1.1.3.7.1.2

1.2.1.1.6.1

Punti pertinenti

[D.4]

Tipo di contatori assi

Tabella 1,

1.1.1.3.7.1.2

1.2.1.1.6.1

Punti pertinenti

[E]

EIRENE FRS

Specifica dei requisiti funzionali GSM-R

STI CCS, appendice A, indice [32]

[E.1]

Versione GSM-R

1.1.1.3.3.1

1.2.1.1.2.1

Punti pertinenti

[F]

EIRENE SRS

Specifica dei requisiti di sistema GSM-R

STI CCS, appendice A, indice [33]

[F.1]

Versione GSM-R

1.1.1.3.3.1

1.2.1.1.2.1

Punti pertinenti

A-2    Norme



Indice

Caratteristiche da valutare

Punto del RINF

Punto del documento tecnico obbligatorio

[1]

EN50163:2004

Tensioni di alimentazione dei sistemi di trazione

[1.1]

Umax2

Tabella 1,

1.1.1.2.2.1.3

Tabella 1



( 1 ) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1).