02019R0667 — IT — 29.04.2019 — 000.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018 ►C1 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 per prorogare le date di applicazione differita dell’obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 per prorogare le date di applicazione differita dell’obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, il primo comma è sostituito dal seguente:
In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»
Articolo 2
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/592, il primo comma è sostituito dal seguente:
In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»
Articolo 3
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, il primo comma è sostituito dal seguente:
In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.