02019R0103 — IT — 02.07.2020 — 001.001


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/103 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione, nonché il rafforzamento, di determinate misure specifiche di sicurezza area

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 021 del 24.1.2019, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/910 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2020

  L 208

43

1.7.2020




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/103 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione, nonché il rafforzamento, di determinate misure specifiche di sicurezza area

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2019. Tuttavia i punti 2, 20, 25, 26, da 28 a 38, 44 e 45 dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal ►M1  31 dicembre 2021 ◄ .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1) 

il testo del punto 1.1.3.4 è sostituito dal seguente:

«1.1.3.4. Occorre realizzare al più presto un'ispezione di sicurezza delle parti critiche che potrebbero essere state contaminate, in modo da poter garantire con ragionevole sicurezza che esse non contengano articoli proibiti, qualora possano aver avuto accesso alle parti critiche soggetti quali:

a) 

persone non sottoposte a screening;

b) 

passeggeri e membri dell'equipaggio provenienti da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B;

c) 

passeggeri e membri dell'equipaggio provenienti da aeroporti dell'Unione, qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione ( *1 ), a meno che non vengano accolti all'arrivo e scortati fuori da tali aree, in conformità al punto 1.2.7.3.

Questo punto si considera soddisfatto nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad un'ispezione di sicurezza, e non si applica quando le persone di cui ai punti 1.3.2 e 4.1.1.7 hanno avuto accesso alle parti critiche.

Per quanto riguarda le lettere b) e c), questa disposizione si applica esclusivamente alle parti critiche utilizzate per il bagaglio da stiva già sottoposto a screening e/o i passeggeri in partenza già sottoposti a screening, che non partono sullo stesso aeromobile dei suddetti passeggeri e membri dell'equipaggio.

2) 

il punto 1.2.3 è sostituito dal seguente:

«1.2.3.    Requisiti relativi ai tesserini identificativi di membro dell'equipaggio dell'Unione e ai tesserini di ingresso in aeroporto

1.2.3.1.

Il tesserino identificativo di membro dell'equipaggio dipendente di un vettore aereo dell'Unione e il tesserino di ingresso in aeroporto possono essere rilasciati solo a persone che abbiano esigenze operative e abbiano superato il controllo rafforzato dei precedenti personali conformemente al punto 11.1.3.

1.2.3.2.

I tesserini identificativi di membro dell'equipaggio e di ingresso in aeroporto vengono rilasciati per un periodo non superiore a cinque anni.

1.2.3.3.

Il tesserino identificativo di una persona che non supera il controllo rafforzato dei precedenti personali viene immediatamente disattivato o ritirato, secondo i casi, e restituito all'autorità competente, all'operatore o al soggetto che lo ha rilasciato, secondo i casi.

1.2.3.4.

Il tesserino deve essere indossato in modo visibile almeno quando il titolare si trova nelle aree sterili.

La persona che non indossi in modo visibile il proprio tesserino identificativo nelle aree sterili diverse da quelle dove si trovano i passeggeri deve essere fermata dai soggetti responsabili dell'applicazione del punto 1.5.1, lettera c) e, laddove opportuno, segnalata.

1.2.3.5.

Il tesserino identificativo viene immediatamente restituito nei seguenti casi:

a) 

su richiesta dell'autorità competente, dell'operatore o del soggetto che lo ha rilasciato, a seconda dei casi;

b) 

in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;

c) 

in seguito al cambiamento del datore di lavoro;

d) 

in seguito alla modifica della necessità di accedere alle aree per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

e) 

in seguito alla scadenza del tesserino;

f) 

in seguito al ritiro del tesserino.

1.2.3.6.

Lo smarrimento, il furto o la mancata restituzione del tesserino vengono immediatamente comunicati al soggetto che lo ha rilasciato.

1.2.3.7.

Un tesserino elettronico viene immediatamente disattivato in seguito a restituzione, scadenza, ritiro o notifica dello smarrimento, del furto o della mancata restituzione dello stesso.»;

3) 

al punto 1.2.6.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) essere collegato alla società o al singolo utente del veicolo registrato tramite una banca dati sicura di registrazione dei veicoli.»;

4) 

al punto 1.2.6.3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«I lasciapassare elettronici per veicoli devono poter essere letti elettronicamente anche nelle aree lato volo.»;

5) 

al punto 1.3.1.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (dispositivi HHMD);»;

6) 

al punto 1.3.1.1 sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

«g) 

dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature (dispositivi SMD);

h) 

dispositivi per il rilevamento di esplosivi nelle calzature (dispositivi SED).»;

7) 

alla fine del punto 1.3.1.1 è aggiunta la frase seguente:

«I dispositivi SMD e i dispositivi SED possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening.»;

8) 

il testo del punto 1.3.1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.3. I cani antiesplosivo, i dispositivi ETD e i dispositivi ETD in combinazione con dispositivi SED possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening delle persone diverse dai passeggeri o in alternanza imprevedibile con ispezioni manuali, ispezioni manuali in combinazione con dispositivi SMD, WTMD o scanner di sicurezza.»;

9) 

alla fine del punto 3.1.3 è aggiunta la frase seguente:

«La registrazione delle informazioni di cui sopra può essere conservata in formato elettronico.»;

10) 

il punto 4.0.3 è sostituito dal seguente:

«4.0.3. I passeggeri e il bagaglio a mano in arrivo da uno Stato membro dove l'aeromobile era in transito diretto dopo essere arrivato da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 4-B o da un aeroporto dell'Unione qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 vengono considerati passeggeri e bagaglio a mano in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che i suddetti passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano siano già stati sottoposti a screening a norma delle disposizioni del presente capitolo.»;

11) 

è aggiunto il seguente punto 4.0.6:

«4.0.6. I passeggeri e il bagaglio a mano in arrivo da un aeroporto dell'Unione qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 vengono considerati passeggeri e bagaglio a mano in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che i suddetti passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano siano già stati sottoposti a screening a norma delle disposizioni del presente capitolo.»;

12) 

al punto 4.1.1.2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (dispositivi HHMD);»;

13) 

al punto 4.1.1.2 sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

«g) 

dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature (dispositivi SMD);

h) 

dispositivi per il rilevamento di esplosivi nelle calzature (dispositivi SED).»;

14) 

il testo del punto 4.1.1.9 è sostituito dal seguente:

«4.1.1.9. I cani antiesplosivo, i dispositivi ETD, i dispositivi SMD e i dispositivi SED possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening.»;

15) 

il testo del punto 4.1.3.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.3.1. Ai LAG trasportati da passeggeri può essere applicata un'esenzione dallo screening con sistemi LEDS all'ingresso nell'area sterile qualora i LAG si trovino in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, in cui il contenuto entri comodamente e che sia completamente chiuso.»;

16) 

il punto 4.1.3.2 è soppresso;

17) 

il punto 5.0.3 è così modificato:

«5.0.3. Il bagaglio da stiva in arrivo da uno Stato membro dove l'aeromobile era in transito diretto dopo essere arrivato da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 5-A o da un aeroporto dell'Unione qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 viene considerato bagaglio da stiva in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che il suddetto bagaglio da stiva sia già stato sottoposto a screening a norma delle disposizioni del presente capitolo.»;

18) 

è aggiunto il seguente punto 5.0.6:

«5.0.6. Il bagaglio da stiva in arrivo da un aeroporto dell'Unione qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 viene considerato bagaglio da stiva in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che il suddetto bagaglio da stiva sia già stato sottoposto a screening a norma delle disposizioni del presente capitolo.»;

19) 

al capitolo 5, l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente:




«APPENDICE 5-A

BAGAGLIO DA STIVA

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda il bagaglio da stiva i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile:

Canada
Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar
Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq
Guernsey
Isola di Man
Jersey
Montenegro
Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi
Stato d'Israele, per quanto riguarda l'aeroporto internazionale Ben Gurion
Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

20) 

il punto 6.1.3 è soppresso;

21) 

al punto 6.8.3.6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il contenuto della spedizione, o l'indicazione della spedizione consolidata, se del caso; nonché»;

22) 

alla fine del punto 6.8.3.6 è aggiunta la frase seguente:

«Nel caso di spedizioni consolidate, l'ACC3 o l'agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3) che ha effettuato la spedizione consolidata conserva le informazioni di cui sopra per ogni singola spedizione almeno fino all'orario previsto di arrivo delle spedizioni nel primo aeroporto dell'Unione europea o per 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo).»;

23) 

è aggiunto il seguente punto 6.8.3.8:

«6.8.3.8. Le spedizioni in transito diretto o indiretto che arrivano da un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'appendice 6-I e i cui documenti di accompagnamento non sono conformi alle disposizioni del punto 6.8.3.6 sono trattate conformemente alle disposizioni del capitolo 6.7 prima del volo successivo.»;

24) 

è aggiunto il seguente punto 6.8.3.9:

«6.8.3.9. Le spedizioni in transito diretto o indiretto che arrivano da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 6-I e i cui documenti di accompagnamento non sono conformi alle disposizioni del punto 6.8.3.6 sono trattate conformemente alle disposizioni del capitolo 6.2 prima del volo successivo. I documenti di accompagnamento delle spedizioni che arrivano da un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'appendice 6-F sono almeno conformi allo schema di Dichiarazione di sicurezza della spedizione dell'ICAO.»;

25) 

sono aggiunti i seguenti punti 11.0.8 e 11.0.9:

«11.0.8.

Ai fini del presente capitolo, per “radicalizzazione” si intende il fenomeno della “socializzazione all'estremismo” che vede persone abbracciare opinioni, punti di vista e idee che potrebbero condurre ad atti terroristici.

11.0.9.

Ai fini del presente capitolo e fatte salve le norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, nel determinare l'affidabilità di una persona oggetto della procedura di cui ai punti 11.1.3 e 11.1.4 gli Stati membri considerano come minimo:

a) 

i reati di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 );

e

b) 

i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ).

I reati elencati alla lettera b) si considerano reati che comportano l'interdizione.;

26) 

il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.1.   SELEZIONE

11.1.1.

Le persone che vengono selezionate per effettuare - o essere responsabili dell'attuazione di - screening, controlli dell'accesso o altri controlli di sicurezza in un'area sterile devono aver superato il controllo rafforzato dei precedenti personali.

11.1.2.

Le persone che vengono selezionate per effettuare - o essere responsabili dell'attuazione di - screening, controlli dell'accesso o altri controlli di sicurezza in una zona diversa da un'area sterile o che hanno accesso senza scorta alla merce e alla posta aerea, alla posta e al materiale del vettore aereo, alle provviste di bordo e alle forniture per l'aeroporto che sono stati oggetto dei controlli di sicurezza prescritti devono aver superato un controllo rafforzato o standard dei precedenti personali. Salvo diversa indicazione specificata nel presente regolamento, l'autorità competente, conformemente alle norme nazionali applicabili, stabilisce se debba essere effettuato il controllo rafforzato o standard dei precedenti personali.

11.1.3.

Conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, il controllo rafforzato dei precedenti personali deve come minimo:

a) 

stabilire l'identità della persona sulla base delle prove documentali;

b) 

verificare eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi 5 anni;

c) 

verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni come minimo durante gli ultimi 5 anni;

d) 

verificare dati di intelligence e ogni altra informazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti che possono, a loro avviso, essere rilevanti ai fini dell'idoneità di una persona a svolgere mansioni che richiedono un controllo rafforzato dei precedenti personali.

11.1.4.

Conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, un controllo standard dei precedenti personali deve come minimo:

a) 

stabilire l'identità della persona sulla base delle prove documentali;

b) 

verificare eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi 5 anni;

c) 

verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni come minimo durante gli ultimi 5 anni.

11.1.5.

Il controllo standard dei precedenti personali o gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) relative al controllo rafforzato dei precedenti personali devono essere completati prima che la persona interessata intraprenda il corso di formazione iniziale sulla sicurezza che comporta l'accesso a informazioni non disponibili al pubblico perché sensibili sotto il profilo della sicurezza. Ove necessario, gli elementi di cui alla lettera d) relativa al controllo rafforzato dei precedenti personali devono essere completati prima che una persona sia autorizzata a effettuare - o sia responsabile dell'attuazione di - screening, controlli dell'accesso o altri controlli di sicurezza.

11.1.6.

Il controllo standard o rafforzato dei precedenti personali è considerato non superato se non sono completati in modo soddisfacente tutti gli elementi di cui rispettivamente ai punti 11.1.3 e 11.1.4 o se in un qualsiasi momento tali elementi non forniscono il necessario livello di garanzia dell'affidabilità della persona.

Gli Stati membri si impegnano a stabilire meccanismi idonei ed efficaci volti a garantire la condivisione delle informazioni a livello nazionale e con gli altri Stati membri ai fini dell'elaborazione e della valutazione delle informazioni pertinenti per il controllo dei precedenti personali.

11.1.7.

I controlli dei precedenti personali sono:

a) 

soggetti a un meccanismo per la revisione continua degli elementi di cui ai punti 11.1.3 e 11.1.4 mediante una tempestiva notifica all'autorità competente, all'operatore o al soggetto che rilascia i tesserini, secondo i casi, di qualsiasi evento che possa pregiudicare l'affidabilità dell'individuo; le modalità della notifica e dello scambio di informazioni e del contenuto di tale comunicazione tra le autorità competenti, gli operatori e i soggetti sono stabilite e monitorate conformemente alla legislazione nazionale; oppure

b) 

ripetuti a intervalli regolari non superiori a dodici mesi per i controlli rafforzati dei precedenti personali o a tre anni per i controlli standard dei precedenti personali.

11.1.8.

Il processo di selezione per quanti vengono assunti per le attività di cui ai punti 11.1.1 e 11.1.2 deve comprendere almeno la compilazione di un modulo di richiesta ed un colloquio allo scopo di fornire una valutazione iniziale delle capacità e delle attitudini.

11.1.9.

Le persone che vengono selezionate per effettuare controlli di sicurezza devono avere le capacità e attitudini mentali e fisiche necessarie per svolgere in modo efficace i compiti loro assegnati e devono essere coscienti della natura di questi requisiti fin dall'inizio della procedura di selezione.

Le suddette capacità e attitudini devono essere valutate durante la procedura di selezione e prima del completamento dell'eventuale periodo di prova.

11.1.10.

La documentazione relativa alla selezione, inclusi i risultati di ogni test di valutazione, viene conservata per tutte le persone selezionate nell'ambito delle attività di cui ai punti 11.1.1 e 11.1.2 almeno per la durata del loro contratto.

11.1.11.

Al fine di affrontare la minaccia interna e fatti salvi le rispettive competenze e i contenuti della formazione del personale di cui al punto 11.2, il programma di sicurezza degli operatori e dei soggetti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 300/2008 comprende un'adeguata strategia interna e misure correlate volte a migliorare la sensibilizzazione del personale e a promuovere una cultura della sicurezza.

11.1.12.

I controlli dei precedenti personali completati con successo entro il ►M1  31 dicembre 2021 ◄ rimangono validi fino alla loro scadenza o in ogni caso non oltre il ►M1  30 giugno 2024 ◄ .»;

27) 

alla fine del punto 11.1.2 è aggiunta la frase seguente:

«I controlli preliminari all'assunzione sono soppressi entro il 31 luglio 2019. Le persone che hanno completato un controllo preliminare all'assunzione sono sottoposte ad un controllo dei precedenti personali al più tardi entro il 30 giugno 2020.»;

28) 

al punto 11.2.2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) capacità di comunicare in modo chiaro e sicuro; e»;

29) 

al punto 11.2.2, è aggiunta la seguente lettera l):

«l) conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;

30) 

al punto 11.2.3.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

31) 

al punto 11.2.3.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

32) 

al punto 11.2.3.6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) conoscenza degli obblighi legali relativi alle ispezioni di sicurezza dell'aeromobile e degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

33) 

al punto 11.2.3.7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) conoscenza delle modalità atte a proteggere e a impedire l'accesso non autorizzato all'aeromobile e degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

34) 

al punto 11.2.3.8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

35) 

al punto 11.2.3.9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

36) 

al punto 11.2.3.10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

37) 

al punto 11.2.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

38) 

al punto 11.2.7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione;»;

39) 

al punto 11.3.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per chi utilizza apparecchiature a raggi X o sistemi EDS, una nuova certificazione almeno ogni 3 anni; nonché»;

40) 

il punto 11.3.2 è sostituito dal seguente:

«11.3.2. Coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS devono, nell'ambito della procedura di certificazione o di approvazione iniziale, superare un test standard di interpretazione di immagini.»;

41) 

il punto 11.3.3 è sostituito dal seguente:

«11.3.3. La procedura di nuova certificazione o di nuova approvazione per coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS comprende un test standard di interpretazione di immagini e una valutazione delle prestazioni operative.»;

42) 

al punto 11.4.1, il paragrafo seguente è soppresso:

«I risultati della prova vengono trasmessi all'interessato e registrati e possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di nuova certificazione o nuova approvazione.»;

43) 

il punto 11.4.2 è sostituito dal seguente:

«11.4.2. La valutazione delle prestazioni di singoli addetti allo screening è effettuata alla fine di ogni periodo di 6 mesi. I risultati di tale valutazione:

a) 

vengono trasmessi all'interessato e registrati,

b) 

sono utilizzati per individuare i punti deboli e per ispirare future formazioni e prove adeguate per ovviare a tali carenze, e

c) 

possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di nuova certificazione o nuova approvazione.»;

44) 

al punto 11.5.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il completamento con successo di un controllo rafforzato dei precedenti personali a norma del punto 11.1.3;»;

45) 

al punto 11.6.3.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) aver superato un controllo rafforzato dei precedenti personali a norma del punto 11.1.3;»;

46) 

al punto 11.6.5.5 è aggiunta la seguente frase:

«L'apposizione manuale della sigla su ogni pagina può essere sostituita da una firma elettronica dell'intero documento.»;

47) 

sono aggiunti i seguenti punti 12.0.4 e 12.0.5:

«12.0.4.

Se sono combinati dispositivi di sicurezza di tipo diverso, ciascuno di essi deve ottemperare alle specifiche stabilite e soddisfare gli standard di cui al presente capitolo, sia separatamente sia in combinazione.

12.0.5.

I dispositivi devono essere posizionati, installati e mantenuti conformemente alle prescrizioni dei rispettivi fabbricanti.»;

48) 

il punto 12.1.1.8 è soppresso;

49) 

al punto 12.5.1.1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Se si impiega la proiezione delle immagini CTI con sistemi EDS utilizzati esclusivamente per lo screening del bagaglio da stiva, il requisito di cui alla lettera b) si applica solo a decorrere dal 1o settembre 2020.»;

50) 

è aggiunto il seguente punto 12.11.2.3:

«12.11.2.3. Lo standard 2.1 si applica agli scanner di sicurezza installati a decorrere dal 1o gennaio 2021.»;

51) 

il punto 12.12 è sostituito dal seguente:

«12.12.   DISPOSITIVI DI SCANSIONE DELLE CALZATURE

12.12.1.    Principi generali

12.12.1.1.

I dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature [Shoe metal detection (SMD) equipment - dispositivi SMD] devono essere in grado di rilevare e segnalare, mediante un allarme, la presenza almeno di oggetti metallici specificati, sia individualmente che in combinazione tra di loro.

12.12.1.2.

I dispositivi per il rilevamento di esplosivi nelle calzature [Shoe explosive detection (SED) equipment - dispositivi SED] devono essere in grado di rilevare e segnalare, mediante un allarme, la presenza almeno di esplosivi specificati.

12.12.1.3.

La capacità di rilevamento dei dispositivi SMD e SED deve essere indipendente dalla posizione e dall'orientamento dell'oggetto metallico o dell'esplosivo.

12.12.1.4.

I dispositivi SMD e SED devono essere collocati su una base solida.

12.12.1.5.

I dispositivi SMD e SED devono essere provvisti di un indicatore visivo segnalante che il dispositivo è in funzione.

12.12.1.6.

Le modalità di regolazione dei parametri di rilevazione dei dispositivi SMD e SED devono essere protette e accessibili esclusivamente alle persone autorizzate.

12.12.1.7.

I dispositivi SMD devono fornire almeno un segnale d'allarme visivo e acustico quando rilevano gli oggetti metallici di cui al punto 12.12.1.1. Entrambi gli allarmi devono essere percepibili entro un raggio di 1 metro.

12.12.1.8.

I dispositivi SED devono fornire almeno un segnale d'allarme visivo e acustico quando rilevano gli esplosivi di cui al punto 12.12.1.2. Entrambi gli allarmi devono essere percepibili entro un raggio di 1 metro.

12.12.2.    Standard per i dispositivi SMD

12.12.2.1.

Sono previsti due standard per i dispositivi SMD. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.

12.12.2.2.

Tutti i dispositivi SMD utilizzati esclusivamente per lo screening delle persone diverse dai passeggeri devono soddisfare almeno lo standard 1.

12.12.2.3.

Tutti i dispositivi SMD utilizzati per lo screening dei passeggeri devono soddisfare lo standard 2.

12.12.2.4.

Tutti i dispositivi SMD devono essere in grado di determinare la causa degli allarmi generati da un WTMD, nella zona compresa tra la superficie di sostegno della calzatura e un'altezza al di sopra di essa di almeno 35 cm.

12.12.3.    Standard per i dispositivi SED

12.12.3.1.

I requisiti dettagliati inerenti a tale standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»;

52) 

è aggiunto il seguente punto 12.14:

«12.14.   DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DI VAPORI ESPLOSIVI [EXPLOSIVE VAPOUR DETECTION (EVD) EQUIPMENT — DISPOSITIVI EVD]

12.14.1.    Standard per i dispositivi EVD

12.14.1.1.

Tutti i dispositivi EVD utilizzati per lo screening del bagaglio da stiva o delle merci devono soddisfare almeno lo standard 1.

12.14.1.2.

Tutti i dispositivi EVD utilizzati per lo screening delle persone o del bagaglio a mano devono soddisfare almeno lo standard 3.

12.14.1.3.

I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.».



( *1 ) Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17).»;

( *2 ) Direttiva (UE) 2016/681 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

( *3 ) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).».