02019L0997 — IT — 09.12.2025 — 001.001
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DIRETTIVA (UE) 2019/997 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 1) |
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Gazzetta ufficiale |
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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1986 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2024 |
L 1986 |
1 |
16.7.2024 |
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DIRETTIVA (UE) 2019/997 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2019
che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«cittadino non rappresentato» : qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637; |
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2) |
«richiedente» : la persona che presenta domanda di ETD UE; |
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3) |
«beneficiario» : la persona cui è rilasciato l'ETD UE; |
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4) |
«Stato membro che presta assistenza» : lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE; |
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5) |
«Stato membro di cittadinanza» : lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino; |
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6) |
«giorni lavorativi» : tutti i giorni eccetto i giorni festivi o i fine settimana osservati dall'autorità tenuta ad agire. |
CAPO II
DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE
Articolo 3
Documento di viaggio provvisorio dell'UE
Articolo 4
Procedura
Lo Stato membro che presta assistenza fornisce allo Stato membro di cittadinanza tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
cognome e nome/i del richiedente, cittadinanza, data di nascita e sesso;
un'immagine del volto del richiedente rilevata dalle autorità dello Stato membro che presta assistenza al momento della domanda o, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica (Settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»);
una copia o una scansione di tutti i mezzi di identificazione disponibili, quali la carta d'identità o la patente di guida, e, se disponibile, il tipo e numero del documento sostituito e il numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale.
Articolo 5
Disposizioni finanziarie
Articolo 6
Validità
L'ETD UE ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato. Rientrano nel calcolo di tale durata le soste notturne necessarie e il tempo richiesto per le coincidenze di trasporto. Il periodo di validità comprende una «franchigia» aggiuntiva di due giorni. Salvo circostanze eccezionali la validità di un ETD UE non può superare i 15 giorni di calendario.
Articolo 7
Rilascio facoltativo di un ETD UE
Se il passaporto o il documento di viaggio del richiedente è stato smarrito, rubato o distrutto, o non può essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, uno Stato membro può rilasciare un ETD UE:
ai suoi stessi cittadini;
ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri, inclusi i paesi e i territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE;
ai cittadini di un altro Stato membro che è rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE e in cui esistono a tal fine accordi tra gli Stati membri interessati;
ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini dell'Unione non rappresentati in un paese terzo o cittadini dell'Unione di cui alle lettere a), b) o c), qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, fatti salvi eventuali obblighi di visto applicabili;
ad altre persone alle quali detto Stato membro o un altro Stato membro sono tenuti a fornire tutela a norma del diritto internazionale o nazionale e che sono residenti legali in uno Stato membro.
Qualora uno Stato membro rilasci un ETD UE in conformità:
del paragrafo 1, lettere b) o c), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza dei cittadini dell'Unione;
del paragrafo 1, lettera d), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, lo Stato membro di residenza del familiare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 6, nessun ETD UE è rilasciato senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, dello Stato membro di residenza del familiare;
del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro tenuto a fornire tutela al richiedente a norma del diritto internazionale o nazionale, che sarà il paese di destinazione indicato nell'ETD UE.
CAPITOLO III
MODELLO UNIFORME DI ETD UE
Articolo 8
Modello uniforme di ETD UE
In via eccezionale, in caso di forza maggiore tecnica, è consentito compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE e apporre una fotografia. In tali casi la fotografia reca una protezione supplementare contro la sostituzione. Non può essere apportata nessuna modifica all'adesivo uniforme ETD UE compilato manualmente.
Articolo 9
Prescrizioni tecniche complementari
La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l'ETD UE in relazione a quanto segue:
formato, modello e colori del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE;
requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE;
caratteristiche e requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
altre norme da osservare ai fini della compilazione e del rilascio dell'ETD UE.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 10
Realizzazione dell'ETD UE
Articolo 11
Esercizio della delega
Articolo 12
Procedura di comitato
Articolo 13
Notifica ai paesi terzi
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il primo comma del presente paragrafo designando un altro Stato membro quale Stato responsabile della fornitura dei facsimile di cui al suddetto comma, sulla base di criteri oggettivi, quali la presenza sul suo territorio dell'organismo designato per la realizzazione di ETD UE da parte di più o tutti gli Stati membri.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Trattamento più favorevole
Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.
Articolo 15
Protezione dei dati personali
Articolo 16
Monitoraggio
Gli Stati membri monitorano periodicamente l'applicazione della presente direttiva in base ai seguenti indicatori:
numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 3 e cittadinanza del ricevente;
numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 7 e cittadinanza del ricevente; e
numero di casi di frode e contraffazione di ETD UE.
Articolo 17
Valutazione
Articolo 18
Abrogazione
Articolo 19
Recepimento
Essi applicano tali misure a decorrere da 36 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
MODULO UNIFORME ETD UE
Il modulo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:
1. Formato e dimensioni
Il modulo uniforme ETD UE è un pieghevole a tre ante (foglio singolo stampato su entrambi i lati e piegato in tre). Il pieghevole ha dimensioni conformi allo standard ISO/IEC 7810 ID-3.
2. Pagina 1: copertina
La copertina del modulo uniforme ETD UE contiene nell'ordine i termini «UNIONE EUROPEA» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e i termini «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» e «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Essa contiene inoltre dodici stelle dorate che formano un cerchio.
3. Pagina 2: apposizione dell'adesivo uniforme ETD UE
L'adesivo uniforme ETD UE è saldamente apposto sulla seconda pagina del modulo uniforme ETD UE in modo da prevenirne la facile rimozione. L'adesivo uniforme ETD UE viene applicato e allineato al bordo della pagina. La zona dell'adesivo uniforme ETD UE a lettura ottica è allineata col bordo esterno della pagina. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto sull'adesivo uniforme ETD UE in modo da oltrepassarlo e sporgere sulla pagina.
4. Pagine 3 e 4: informazioni
La terza e la quarta pagina contengono traduzioni dei termini «documento di viaggio provvisorio» nonché delle didascalie dell'adesivo uniforme ETD UE in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, fatta eccezione per l'inglese e il francese. È riportato inoltre il seguente testo:
«This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.
Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.».
5. Pagine 5 e 6: visti e timbri di ingresso/uscita
La quinta e sesta pagina recano l'intestazione «VISA/VISA» e sono altrimenti lasciate in bianco.
Tali pagine sono riservate ai visti e ai timbri di ingresso/uscita.
6. Numero del modulo uniforme ETD UE
Un numero di sette cifre è prestampato sul modulo uniforme EU ETD.
ALLEGATO II
ADESIVO UNIFORME ETD UE
L'adesivo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:
Caratteristiche dell'adesivo uniforme ETD UE
1. L'adesivo uniforme EU ETD contiene un'immagine del volto del titolare, stampata conformemente a elevati requisiti di sicurezza, a meno che non sia utilizzata una fotografia a norma dell'articolo 8, paragrafo 5. L'immagine del volto o la fotografia è quella usata ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. L'adesivo uniforme EU ETD contiene caratteristiche di sicurezza che garantiscono una protezione sufficiente contro la falsificazione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche di sicurezza utilizzate per il modello uniforme per i visti.
3. Le medesime caratteristiche di sicurezza sono utilizzate per tutti gli Stati membri.
4. Sull'adesivo uniforme ETD UE figurano le seguenti diciture:
l'abbreviazione «EU ETD/TVP UE»;
i termini «European Union/Union européenne»;
il codice di tre lettere «EUE», come indicato nel documento ICAO 9303.
5. L'adesivo uniforme EU ETD riporta il numero dell'adesivo uniforme ETD UE di sette cifre prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale. Questo numero è preceduto dal codice del paese a due lettere dello Stato membro di rilascio, come indicato nel documento ICAO 9303, che può essere prestampato o aggiunto all'atto della compilazione dell'adesivo uniforme EU ETD. A fini di sicurezza, lo stesso numero a sette cifre può essere prestampato più volte sull'adesivo uniforme ETD UE.
Sezioni da completare
6. L'adesivo uniforme ETD UE contiene sezioni per le seguenti informazioni:
il paese di destinazione ed eventuali paesi di transito per i quali viene rilasciato l'ETD UE;
lo Stato membro di rilascio e l'ubicazione dell'autorità di rilascio;
la data di rilascio e la data di scadenza;
il cognome e nome/i, la cittadinanza, la data di nascita e il sesso del richiedente dell'ETD UE;
il numero del modulo uniforme ETD UE cui sarà apposto l'adesivo uniforme ETD UE, di cui all'allegato I, punto 6.
7. Le didascalie delle sezioni da compilare sono in inglese e francese e sono numerate.
8. Le date sono indicate con: due cifre per il giorno (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al giorno si compone di unità); due cifre per il mese (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità); quattro cifre per l'anno. Giorno e mese sono seguiti da uno spazio vuoto. Per esempio: 20 01 2018 = 20 gennaio 2018.
9. L'adesivo uniforme ETD UE contiene una sezione «annotazioni» che servirà all'autorità di rilascio per indicare eventuali informazioni necessarie, per esempio il tipo e il numero del documento sostituito.
Informazioni a lettura ottica
10. L’adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «PU» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell’UE. Nella zona a lettura ottica dovrà figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.
11. È riservato uno spazio per l'eventuale aggiunta di un codice a barre bidimensionale comune.