02019L0997 — IT — 09.12.2025 — 001.001


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DIRETTIVA (UE) 2019/997 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2019

che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC

(GU L 163 del 20.6.2019, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1986 DELLA COMMISSIONE  del 6 maggio 2024

  L 1986

1

16.7.2024




▼B

DIRETTIVA (UE) 2019/997 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2019

che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«cittadino non rappresentato» : qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637;

2)

«richiedente» : la persona che presenta domanda di ETD UE;

3)

«beneficiario» : la persona cui è rilasciato l'ETD UE;

4)

«Stato membro che presta assistenza» : lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE;

5)

«Stato membro di cittadinanza» : lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino;

6)

«giorni lavorativi» : tutti i giorni eccetto i giorni festivi o i fine settimana osservati dall'autorità tenuta ad agire.

CAPO II

DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE

Articolo 3

Documento di viaggio provvisorio dell'UE

1.  
Il documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») è un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro a un cittadino non rappresentato in un paese terzo per un viaggio di sola andata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest'ultimo, o eccezionalmente verso altra destinazione. Gli Stati membri possono altresì decidere di rilasciare un ETD UE ad altri beneficiari a norma dell'articolo 7.
2.  
Gli Stati membri rilasciano un ETD UE ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, secondo la procedura descritta all'articolo 4.

Articolo 4

Procedura

1.  
Quando uno Stato membro riceve una domanda di ETD UE, esso consulta quanto prima, e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, lo Stato membro di cittadinanza conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/637 per verificare la cittadinanza e l'identità del richiedente.
2.  

Lo Stato membro che presta assistenza fornisce allo Stato membro di cittadinanza tutte le informazioni pertinenti, tra cui:

a) 

cognome e nome/i del richiedente, cittadinanza, data di nascita e sesso;

b) 

un'immagine del volto del richiedente rilevata dalle autorità dello Stato membro che presta assistenza al momento della domanda o, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica (Settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»);

c) 

una copia o una scansione di tutti i mezzi di identificazione disponibili, quali la carta d'identità o la patente di guida, e, se disponibile, il tipo e numero del documento sostituito e il numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale.

3.  
Quanto prima e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Se non è in grado di rispondere entro tre giorni lavorativi, lo Stato membro di cittadinanza ne informa, entro tale termine, lo Stato membro che presta assistenza e fornisce una stima del momento in cui dovrebbe pervenire la risposta. Lo Stato membro che presta assistenza ne informa opportunamente il richiedente. In caso di conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE quanto prima e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma.
4.  
Se lo Stato membro di cittadinanza si oppone al rilascio di un ETD UE a uno dei suoi cittadini, ne informa lo Stato membro che presta assistenza. In tal caso, l'ETD UE non è rilasciato e lo Stato membro di cittadinanza si assume la responsabilità di offrire tutela consolare al proprio cittadino conformemente ai suoi obblighi giuridici e alla prassi nazionale. Lo Stato membro che presta assistenza, in stretta consultazione con lo Stato membro di cittadinanza, ne informa opportunamente il richiedente.
5.  
In casi giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.
6.  
In casi di estrema urgenza lo Stato membro che presta assistenza può rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, lo Stato membro che presta assistenza deve aver esaurito i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Lo Stato membro che presta assistenza comunica quanto prima allo Stato membro di cittadinanza l'effettivo rilascio di un ETD UE e l'identità della persona cui è stato rilasciato. Tale comunicazione ricomprende tutti i dati figuranti nell'ETD UE.
7.  
L'autorità dello Stato membro che rilascia l'ETD UE conserva una copia o una scansione di ciascun documento rilasciato e ne invia una seconda copia o scansione allo Stato membro di cittadinanza del richiedente.
8.  
È fatto obbligo al beneficiario di un ETD UE di restituire il documento, che sia o meno scaduto, all'arrivo a destinazione.
9.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione per istituire un modulo standard di domanda di ETD UE contenente informazioni sull'obbligo di restituire l'ETD UE all'arrivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1.  
Lo Stato membro che presta assistenza riscuote dal richiedente i diritti applicati ai propri cittadini per il rilascio dei documenti provvisori nazionali.
2.  
Lo Stato membro che presta assistenza può rinunciare alla riscossione di diritti in generale o in situazioni specifiche da esso stabilite.
3.  
Qualora non siano in grado di versare allo Stato membro che presta assistenza i diritti applicabili al momento della presentazione della domanda, i richiedenti si impegnano a rimborsare lo Stato membro di cittadinanza utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/637. In tali casi si applicano l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/637.

Articolo 6

Validità

L'ETD UE ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato. Rientrano nel calcolo di tale durata le soste notturne necessarie e il tempo richiesto per le coincidenze di trasporto. Il periodo di validità comprende una «franchigia» aggiuntiva di due giorni. Salvo circostanze eccezionali la validità di un ETD UE non può superare i 15 giorni di calendario.

Articolo 7

Rilascio facoltativo di un ETD UE

1.  

Se il passaporto o il documento di viaggio del richiedente è stato smarrito, rubato o distrutto, o non può essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, uno Stato membro può rilasciare un ETD UE:

a) 

ai suoi stessi cittadini;

b) 

ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri, inclusi i paesi e i territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE;

c) 

ai cittadini di un altro Stato membro che è rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE e in cui esistono a tal fine accordi tra gli Stati membri interessati;

d) 

ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini dell'Unione non rappresentati in un paese terzo o cittadini dell'Unione di cui alle lettere a), b) o c), qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, fatti salvi eventuali obblighi di visto applicabili;

e) 

ad altre persone alle quali detto Stato membro o un altro Stato membro sono tenuti a fornire tutela a norma del diritto internazionale o nazionale e che sono residenti legali in uno Stato membro.

2.  

Qualora uno Stato membro rilasci un ETD UE in conformità:

a) 

del paragrafo 1, lettere b) o c), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza dei cittadini dell'Unione;

b) 

del paragrafo 1, lettera d), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, lo Stato membro di residenza del familiare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 6, nessun ETD UE è rilasciato senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, dello Stato membro di residenza del familiare;

c) 

del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro tenuto a fornire tutela al richiedente a norma del diritto internazionale o nazionale, che sarà il paese di destinazione indicato nell'ETD UE.

CAPITOLO III

MODELLO UNIFORME DI ETD UE

Articolo 8

Modello uniforme di ETD UE

1.  
L'ETD UE è costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. Tale modulo e tale adesivo sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II e alle prescrizioni tecniche complementari definite ai sensi dell'articolo 9.
2.  
Al momento della compilazione dell'adesivo uniforme ETD UE, le sezioni di cui all'allegato II e la zona a lettura ottica sono completate in conformità del documento ICAO 9303.
3.  
Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire l'esercizio del diritto alla tutela consolare sulla base di un modello di ETD UE moderno e sicuro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 11, per modificare gli allegati I e II e i riferimenti alle norme stabilite dall'ICAO di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in seguito ai progressi tecnici.
4.  
Gli Stati membri possono aggiungere le necessarie menzioni nazionali nella sezione «annotazioni» dell'adesivo uniforme ETD UE di cui al punto 9 dell'allegato II. Tali menzioni nazionali non duplicano le sezioni di cui all'allegato II.
5.  
Tutte le menzioni sull'adesivo uniforme ETD UE, compresa l'immagine del volto, sono stampate. Non sono ammesse modifiche manuali dell'adesivo uniforme ETD UE.

In via eccezionale, in caso di forza maggiore tecnica, è consentito compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE e apporre una fotografia. In tali casi la fotografia reca una protezione supplementare contro la sostituzione. Non può essere apportata nessuna modifica all'adesivo uniforme ETD UE compilato manualmente.

6.  
Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che non sia stato ancora apposto sul modulo uniforme ETD UE, l'adesivo uniforme ETD UE è invalidato e distrutto. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che sia stato già apposto sul modulo uniforme ETD UE, entrambi sono invalidati e distrutti, ed è realizzato un nuovo adesivo uniforme ETD UE.
7.  
L'adesivo uniforme ETD UE stampato e compilato in tutte le sue sezioni è apposto sul modulo uniforme ETD UE conformemente all'allegato I.
8.  
Gli Stati membri garantiscono lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE vergini.

Articolo 9

Prescrizioni tecniche complementari

1.  

La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l'ETD UE in relazione a quanto segue:

a) 

formato, modello e colori del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE;

b) 

requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE;

c) 

caratteristiche e requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

d) 

altre norme da osservare ai fini della compilazione e del rilascio dell'ETD UE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2.  
Può essere deciso che le prescrizioni tecniche complementari di cui al paragrafo 1 siano segrete e non pubblicabili. In questo caso sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la realizzazione dell'ETD UE e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Articolo 10

Realizzazione dell'ETD UE

1.  
Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE. Lo stesso organismo può essere designato da più o tutti gli Stati membri.
2.  
Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome dell'organismo che realizza i propri moduli e adesivi uniformi ETD UE. Se uno Stato membro cambia l'organismo designato, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 10 luglio 2019.
3.  
La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3, e d13, paragrafo 1, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7.  
Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Notifica ai paesi terzi

1.  
Entro 21 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del TUE, fornisce alla Commissione e al SEAE dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il primo comma del presente paragrafo designando un altro Stato membro quale Stato responsabile della fornitura dei facsimile di cui al suddetto comma, sulla base di criteri oggettivi, quali la presenza sul suo territorio dell'organismo designato per la realizzazione di ETD UE da parte di più o tutti gli Stati membri.

2.  
Il SEAE trasmette i facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi.
3.  
Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi notificano alle competenti autorità dei rispettivi paesi terzi l'uso dell'ETD UE, nonché il suo modello uniforme e le sue principali caratteristiche di sicurezza, anche fornendo dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD a titolo di riferimento. La notifica a un singolo paese terzo è ripetuta su richiesta di tale paese terzo. La notifica non include le prescrizioni che devono essere tenute segrete conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
4.  
Ogniqualvolta sia apportata una modifica al modulo o all'adesivo uniformi ETD UE, si ripete la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3. Il termine di cui al paragrafo 1 è di 21 mesi dall'adozione del modello modificato di modulo o di adesivo uniformi ETD UE.
5.  
Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente in un paese terzo, gli Stati membri rappresentati decidono, attraverso la cooperazione consolare locale, quale Stato membro notifica alle autorità pertinenti di tale paese terzo il modello uniforme di ETD UE, nonché le sue principali caratteristiche di sicurezza. Il SEAE coordina con lo Stato membro interessato la trasmissione dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE a tal fine.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Trattamento più favorevole

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.

Articolo 15

Protezione dei dati personali

1.  
I dati personali trattati ai fini della presente direttiva, inclusa l'immagine del volto o la fotografia del richiedente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono utilizzati al solo scopo di verificarne l'identità secondo la procedura descritta all'articolo 4, stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio di detto richiedente. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza assicurano un adeguato livello di sicurezza dei dati personali.
2.  
Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il richiedente cui è rilasciato un ETD UE ha il diritto di verificare i dati personali contenuti nel documento e, ove opportuno, di chiederne la rettifica mediante il rilascio di un nuovo documento.
3.  
L'ETD UE non contiene informazioni a lettura ottica che non figurino anche nelle sezioni di cui all'allegato II, punto 6.
4.  
Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente solo per il tempo necessario, anche ai fini della riscossione dei diritti di cui all'articolo 5. In nessun caso i dati personali sono conservati per più di 180 giorni dallo Stato membro che presta assistenza o per più di due anni dallo Stato membro di cittadinanza. Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.
5.  
In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono la distruzione tempestiva e sicura degli ETD UE restituiti e di tutte le relative copie.

Articolo 16

Monitoraggio

1.  

Gli Stati membri monitorano periodicamente l'applicazione della presente direttiva in base ai seguenti indicatori:

a) 

numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 3 e cittadinanza del ricevente;

b) 

numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 7 e cittadinanza del ricevente; e

c) 

numero di casi di frode e contraffazione di ETD UE.

2.  
Gli Stati membri organizzano la raccolta e la produzione dei dati necessari per misurare le variazioni degli indicatori descritti al paragrafo 1 e comunicano tali informazioni alla Commissione con cadenza annuale.
3.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire indicatori complementari a quelli di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 17

Valutazione

1.  
Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione comprende una valutazione dell'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali, dell'impatto sui diritti fondamentali e dell'eventuale introduzione di un diritto uniforme per gli ETD UE.
2.  
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Abrogazione

1.  
La decisione 96/409/PESC è abrogata a decorrere da 36 mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.
2.  
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
3.  
Gli Stati membri provvedono all'annullamento e alla distruzione dei moduli ETD realizzati conformemente alla decisione 96/409/PESC entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Recepimento

1.  
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 24 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali misure a decorrere da 36 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

MODULO UNIFORME ETD UE

Il modulo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:

1.   Formato e dimensioni

Il modulo uniforme ETD UE è un pieghevole a tre ante (foglio singolo stampato su entrambi i lati e piegato in tre). Il pieghevole ha dimensioni conformi allo standard ISO/IEC 7810 ID-3.

2.   Pagina 1: copertina

La copertina del modulo uniforme ETD UE contiene nell'ordine i termini «UNIONE EUROPEA» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e i termini «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» e «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Essa contiene inoltre dodici stelle dorate che formano un cerchio.

3.   Pagina 2: apposizione dell'adesivo uniforme ETD UE

L'adesivo uniforme ETD UE è saldamente apposto sulla seconda pagina del modulo uniforme ETD UE in modo da prevenirne la facile rimozione. L'adesivo uniforme ETD UE viene applicato e allineato al bordo della pagina. La zona dell'adesivo uniforme ETD UE a lettura ottica è allineata col bordo esterno della pagina. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto sull'adesivo uniforme ETD UE in modo da oltrepassarlo e sporgere sulla pagina.

4.   Pagine 3 e 4: informazioni

La terza e la quarta pagina contengono traduzioni dei termini «documento di viaggio provvisorio» nonché delle didascalie dell'adesivo uniforme ETD UE in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, fatta eccezione per l'inglese e il francese. È riportato inoltre il seguente testo:

«This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.

Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.».

5.   Pagine 5 e 6: visti e timbri di ingresso/uscita

La quinta e sesta pagina recano l'intestazione «VISA/VISA» e sono altrimenti lasciate in bianco.

Tali pagine sono riservate ai visti e ai timbri di ingresso/uscita.

6.   Numero del modulo uniforme ETD UE

Un numero di sette cifre è prestampato sul modulo uniforme EU ETD.




ALLEGATO II

ADESIVO UNIFORME ETD UE

L'adesivo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:

Caratteristiche dell'adesivo uniforme ETD UE

1. L'adesivo uniforme EU ETD contiene un'immagine del volto del titolare, stampata conformemente a elevati requisiti di sicurezza, a meno che non sia utilizzata una fotografia a norma dell'articolo 8, paragrafo 5. L'immagine del volto o la fotografia è quella usata ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. L'adesivo uniforme EU ETD contiene caratteristiche di sicurezza che garantiscono una protezione sufficiente contro la falsificazione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche di sicurezza utilizzate per il modello uniforme per i visti.

3. Le medesime caratteristiche di sicurezza sono utilizzate per tutti gli Stati membri.

4. Sull'adesivo uniforme ETD UE figurano le seguenti diciture:

a) 

l'abbreviazione «EU ETD/TVP UE»;

b) 

i termini «European Union/Union européenne»;

c) 

il codice di tre lettere «EUE», come indicato nel documento ICAO 9303.

5. L'adesivo uniforme EU ETD riporta il numero dell'adesivo uniforme ETD UE di sette cifre prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale. Questo numero è preceduto dal codice del paese a due lettere dello Stato membro di rilascio, come indicato nel documento ICAO 9303, che può essere prestampato o aggiunto all'atto della compilazione dell'adesivo uniforme EU ETD. A fini di sicurezza, lo stesso numero a sette cifre può essere prestampato più volte sull'adesivo uniforme ETD UE.

Sezioni da completare

6. L'adesivo uniforme ETD UE contiene sezioni per le seguenti informazioni:

a) 

il paese di destinazione ed eventuali paesi di transito per i quali viene rilasciato l'ETD UE;

b) 

lo Stato membro di rilascio e l'ubicazione dell'autorità di rilascio;

c) 

la data di rilascio e la data di scadenza;

d) 

il cognome e nome/i, la cittadinanza, la data di nascita e il sesso del richiedente dell'ETD UE;

e) 

il numero del modulo uniforme ETD UE cui sarà apposto l'adesivo uniforme ETD UE, di cui all'allegato I, punto 6.

7. Le didascalie delle sezioni da compilare sono in inglese e francese e sono numerate.

8. Le date sono indicate con: due cifre per il giorno (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al giorno si compone di unità); due cifre per il mese (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità); quattro cifre per l'anno. Giorno e mese sono seguiti da uno spazio vuoto. Per esempio: 20 01 2018 = 20 gennaio 2018.

9. L'adesivo uniforme ETD UE contiene una sezione «annotazioni» che servirà all'autorità di rilascio per indicare eventuali informazioni necessarie, per esempio il tipo e il numero del documento sostituito.

Informazioni a lettura ottica

▼M1

10. L’adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «PU» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell’UE. Nella zona a lettura ottica dovrà figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.

▼B

11. È riservato uno spazio per l'eventuale aggiunta di un codice a barre bidimensionale comune.