02019L0878 — IT — 28.12.2020 — 001.001


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►B

DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021

  L 68

14

26.2.2021


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 212, 3.7.2020, pag.  20 (2019/878)




▼B

DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

1) 

all'articolo 2, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.  

La presente direttiva non si applica:

1) 

all'accesso all'attività delle imprese di investimento nella misura in cui tale accesso è disciplinato dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 );

2) 

alle banche centrali;

3) 

agli uffici dei conti correnti postali;

4) 

in Danimarca all'“Eksport Kredit Fonden”, all'“Eksport Kredit Fonden A/S”, al “Danmarks Skibskredit A/S” e al “KommuneKredit”;

5) 

in Germania alla “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, alla “Landwirtschaftliche Rentenbank”, alla “Bremer Aufbau-Bank GmbH”, alla “Hamburgische Investitions- und Förderbank”, alla “Investitionsbank Berlin”, alla “Investitionsbank des Landes Brandenburg”, alla “Investitionsbank Schleswig-Holstein”, alla “Investitions — und Förderbank Niedersachsen — NBank”, alla “Investitions — und Strukturbank Rheinland-Pfalz”, alla “Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank”, alla “LfA Förderbank Bayern”, alla “NRW.BANK”, alla “Saarländische Investitionskreditbank AG”, alla “Sächsische Aufbaubank — Förderbank”, alla “Thüringer Aufbaubank”, alle imprese riconosciute in virtù della “Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz” quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

6) 

in Estonia alle “hoiu-laenuühistud”, in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della “hoiu-laenuühistu seadus”;

7) 

in Irlanda alla “Strategic Banking Corporation of Ireland”, alle “credit unions” e alle “friendly societies;

8) 

in Grecia al “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion);

9) 

in Spagna all'“Instituto de Crédito Oficial”;

10) 

in Francia alla “Caisse des dépôts et consignations”;

11) 

in Croazia alle “kreditne unije” e alla “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”;

12) 

in Italia alla “Cassa depositi e prestiti”;

13) 

in Lettonia alle “krājaizdevu sabiedrības”, imprese riconosciute ai sensi della “krājaizdevu sabiedrību likums” quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;

14) 

in Lituania alle “kredito unijos” diverse dalle “centrinės kredito unijos”;

15) 

in Ungheria alla “MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság” e alla “Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság”;

16) 

a Malta, alla “Malta Development Bank”;

17) 

nei Paesi Bassi alla “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV”, alla “NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, alla “NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, alla “Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV” e alle “kredietunies”;

18) 

in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla “Österreichische Kontrollbank AG”;

19) 

in Polonia alla “Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe” e alla “Bank Gospodarstwa Krajowego”;

20) 

in Portogallo alle “Caixas Ecónomicas” esistenti al 1o gennaio 1986, a eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della “Caixa Económica Montepio Geral”;

21) 

in Slovenia alla “SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana”;

22) 

in Finlandia alla “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e alla “Finnvera Oyi/Finnvera Abp”;

23) 

in Svezia alla “Svenska Skeppshypotekskassan”;

24) 

nel Regno Unito alla “National Savings and Investments (NS&I)”, alla “CDC Group plc”, alla “Agricultural Mortgage Corporation Ltd”, ai “Crown Agents for overseas governments and administrations”, alle “credit unions” e alle “municipal banks”.

6.  
Le entità di cui al paragrafo 5, punto 1 e punti da 3 a 24, del presente articolo si considerano enti finanziari ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.
2) 

l'articolo 3 è modificato come segue:

a) 

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti:

«60) 

“autorità di risoluzione”, un'autorità di risoluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 );

61) 

“ente a rilevanza sistemica a livello globale” o “G-SII”, un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;

62) 

“ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE” o “G-SII non UE”, un G-SII non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134, del regolamento (UE) n. 575/2013;

63) 

“gruppo”, un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013;

64) 

“gruppo di paese terzo”, un gruppo la cui impresa madre è stabilita in un paese terzo.”;

65) 

“politica retributiva neutrale rispetto al genere”, una politica retributiva basata sulla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  

Al fine di garantire che i requisiti o i poteri di vigilanza di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 si applichino su una base consolidata o subconsolidata conformemente alla presente direttiva e a tale regolamento, i termini “ente”, “ente impresa madre in uno Stato membro”, “ente impresa madre nell'UE” e “impresa madre” includono anche:

a) 

le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis della presente direttiva;

b) 

gli enti designati controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre dell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro se l'impresa madre in questione non è soggetta all'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente direttiva; e

c) 

le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista o gli enti designati a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della presente direttiva.»;

3) 

all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.  
Gli Stati membri assicurano che, qualora autorità diverse dalle autorità competenti abbiano il potere di risoluzione, tali altre autorità cooperino strettamente e si consultino con le autorità competenti riguardo alla preparazione dei piani di risoluzione e in tutti gli altri casi in cui tale cooperazione e consultazione sia richiesta dalla presente direttiva, dalla direttiva 2014/59/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013.»;
4) 

l'articolo 8 è così modificato:

a) 

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 

le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compreso il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e i dispositivi di governance di cui all'articolo 10;

b) 

i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14 o, in mancanza di partecipazioni qualificate, ai 20 maggiori azionisti o soci, e»;

b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.  
L'ABE pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, rivolti alle autorità competenti, per precisare una metodologia di valutazione comune per la concessione delle autorizzazioni a norma della presente direttiva.»;
5) 

all'articolo 9, sono aggiunti i commi seguenti:

«3.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE le leggi nazionali che consentono esplicitamente alle imprese diverse dagli enti creditizi di svolgere attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili presso il pubblico.
4.  
A norma del presente articolo gli Stati membri non possono esentare gli enti creditizi dall'applicazione della presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.»;
6) 

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Programma di attività, struttura dell'organizzazione e dispositivi di governance

1.  
Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio, comprese le imprese madri, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo. Gli Stati membri stabiliscono altresì che le domande di autorizzazione debba essere corredata della descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1.
2.  
Le autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio salvo che abbiano accertato che i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, consentono una gestione sana ed efficace del rischio da parte di tale ente.»;
7) 

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Le autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli azionisti o soci conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 1. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 24.»;
8) 

all'articolo 18, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013, a eccezione dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter dello stesso regolamento, o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività a esso affidate dai depositanti.»;

9) 

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 21 bis

Approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista

«1.  
Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri dell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri dell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo. Le altre società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su base subconsolidata.
2.  

Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ivi contemplate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:

a) 

la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, indicando chiaramente le filiazioni e, ove pertinente, le imprese madri, nonché l'ubicazione e il tipo di attività svolta da ciascuna delle entità del gruppo;

b) 

informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone che amministrano di fatto la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo 121 sulla qualifica degli amministratori;

c) 

informazioni riguardanti la conformità ai criteri di cui all'articolo 14 relativo agli azionisti e ai soci qualora la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista abbia un ente creditizio come filiazione;

d) 

l'organizzazione interna e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo;

e) 

ogni altra informazione eventualmente necessaria per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 22, l'autorità competente ai fini di tale articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. ►C1  In tal caso, il periodo di valutazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo. ◄

3.  

L'approvazione può essere concessa a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo sono adeguati ai fini della conformità ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata e, in particolare, sono efficaci per:

i) 

coordinare tutte le filiazioni della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra gli enti filiazioni;

ii) 

prevenire o gestire i conflitti infragruppo; e

iii) 

far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre;

b) 

la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista fa parte non ostacola o altrimenti impedisce l'efficace vigilanza degli enti filiazioni o degli enti imprese madri per quanto riguarda gli obblighi individuali, consolidati e, se del caso, subconsolidati cui sono soggetti. La valutazione di tale criterio tiene conto, in particolare:

i) 

della posizione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli;

ii) 

della struttura azionaria; e

iii) 

del ruolo della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo;

c) 

sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.

4.  

L'approvazione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista di cui al presente articolo non è necessaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

l'attività principale della società di partecipazione finanziaria è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni o, nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, l'attività principale in relazione a enti o a enti finanziari è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni;

b) 

la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come entità di risoluzione in nessuno dei gruppi di risoluzione del gruppo conformemente alla strategia di risoluzione definita dalla pertinente autorità di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE;

c) 

un ente creditizio filiazione è designato come responsabile per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per assolvere tale obbligo in modo efficace;

d) 

la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non prende decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle sue filiazioni che sono enti o enti finanziari;

e) 

non vi sono ostacoli all'efficace vigilanza del gruppo su base consolidata.

Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione a norma del presente paragrafo non sono escluse dal perimetro di consolidamento stabilito dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

5.  
L'autorità di vigilanza su base consolidata controlla su base continuativa il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata le informazioni di cui necessita per monitorare su base continuativa la struttura dell'organizzazione del gruppo e il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. L'autorità di vigilanza su base consolidata condivide tali informazioni con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
6.  
Se l'autorità di vigilanza su base consolidata ha stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza appropriate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza su base consolidata e il rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza, in particolare, tengono conto degli effetti sul conglomerato finanziario.

Le misure di vigilanza di cui al primo comma possono comprendere:

a) 

nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni degli enti filiazioni detenute dalla società di partecipazione finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista;

b) 

nell'emissione di ingiunzioni o sanzioni nei confronti della società di partecipazione finanziaria, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, fatti salvi gli articoli da 65 a 72;

c) 

nel fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nei suoi enti filiazioni;

d) 

nel designare temporaneamente un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o ente del gruppo come responsabile del rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata;

e) 

nel limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi agli azionisti;

f) 

nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in enti o altre entità del settore finanziario;

g) 

nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per ritorno immediato alla conformità.

7.  
Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'approvazione a norma del presente articolo.
8.  
Nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, le due autorità collaborano e si consultano pienamente per decidere in merito all'approvazione e all'esenzione dall'approvazione di cui ai paragrafi 3 e 4 rispettivamente, nonché in merito alle misure di vigilanza di cui ai paragrafi 6 e 7. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una valutazione sulle questioni di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7, a seconda del caso, e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Le due autorità fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dal ricevimento di tale valutazione.

La decisione congiunta è debitamente documentata e motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione congiunta alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista.

In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista si astiene dal prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Le autorità competenti interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

9.  
Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata determinata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria siano diverse dal coordinatore determinato a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, è richiesto l'accordo del coordinatore per le decisioni o le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, a seconda dei casi. Nei casi in cui è richiesto l'accordo del coordinatore, le controversie sono deferite alla competente autorità europea di vigilanza, vale a dire l'ABE o l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), che adotta la propria decisione entro un mese dal ricevimento del deferimento. La decisione adottata a norma del presente paragrafo lascia impregiudicati gli obblighi ai sensi delle direttive 2002/87/CE o 2009/138/CE.
10.  
Quando l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo è negata, l'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione e le relative motivazioni al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.

In ogni caso, la decisione di concedere o negare l'approvazione è adottata entro sei mesi dal ricevimento della domanda. Il rifiuto può essere accompagnato, se necessario, da una delle misure di cui al paragrafo 6.

Articolo 21 ter

Impresa madre nell'UE intermedia

1.  
Due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo hanno un'unica impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.
2.  

Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere due imprese madri nell'UE intermedie nel caso in cui esse accertino che l'istituzione di un'unica impresa madre nell'UE intermedia:

a) 

sarebbe incompatibile con un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività imposto dalle norme o dalle autorità di vigilanza del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo; o

b) 

renderebbe meno efficace la possibilità di risoluzione rispetto al caso di due imprese madri nell'UE intermedie in base a una valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre nell'UE intermedia.

3.  
L'impresa madre nell'UE intermedia è un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 8 o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, se nessuno degli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un ente creditizio o la seconda impresa madre nell'UE intermedia deve essere istituita in relazione alle attività di investimento per soddisfare il requisito obbligatorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa madre nell'UE intermedia o la seconda impresa madre nell'UE intermedia possono essere un'impresa di investimento autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, e soggetta alla direttiva 2014/59/UE.

4.  
I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a 40 miliardi di EUR.
5.  

Ai fini del presente articolo, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:

a) 

il valore totale delle attività nell'Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dal singolo bilancio nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia consolidato; e

b) 

il valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell'Unione conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ).

6.  

Le autorità competenti notificano all'ABE le seguenti informazioni in relazione a ciascun gruppo di paese terzo che opera nella loro giurisdizione:

a) 

le denominazioni e il valore totale delle attività degli enti oggetto di vigilanza appartenenti a un gruppo di paese terzo;

b) 

le denominazioni il valore totale delle attività corrispondenti alle succursali autorizzate in detto Stato membro conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014, e le tipologie di attività che sono autorizzati a svolgere;

c) 

la denominazione e il tipo di cui al paragrafo 3 di ogni impresa madre nell'UE intermedia istituita in detto Stato membro e la denominazione del gruppo di paese terzo di cui fa parte.

7.  
L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutti i gruppi di paesi terzi che operano nell'Unione e, se del caso, della loro impresa madre nell'UE intermedia o delle loro imprese madri nell'UE intermedie.

Le autorità competenti assicurano che ciascun ente che opera nella loro giurisdizione appartenente a un gruppo di paese terzo soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) 

abbia un'impresa madre nell'UE intermedia;

b) 

sia un'impresa madre nell'UE intermedia;

c) 

sia l'unico ente nell'Unione del gruppo di paese terzo; o

d) 

appartenga a un gruppo di paese terzo le cui attività totali nell'Unione sono inferiori a 40 miliardi di EUR.

▼C1

8.  
In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell’Unione e il cui valore totale delle attività nell’Unione è pari o superiore a 40 miliardi di EUR al 27 giugno 2019 sono tenuti ad avere un'impresa madre nell'UE intermedia o, se si applica il paragrafo 2, due imprese madri nell'UE intermedie entro il 30 dicembre 2023.

▼B

9.  

Entro il 30 dicembre 2026, la Commissione procede, dopo aver consultato l'ABE, al riesame dei requisiti imposti agli enti dal presente articolo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione valuta quanto meno:

a) 

se i requisiti di cui al presente articolo sono applicabili, necessari e proporzionati e se altre misure sarebbero più adeguate;

b) 

se i requisiti imposti agli enti dal presente articolo debbano essere rivisti per riflettere le migliori pratiche internazionali;

10.  

Entro il 28 giugno 2021, l'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sul trattamento delle succursali di paesi terzi ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri. Detta relazione valuta quanto meno:

a) 

se, e in quale misura, le pratiche di vigilanza a norma del diritto nazionale concernenti le succursali di paesi terzi differiscono tra gli Stati membri;

b) 

se un diverso trattamento delle succursali di paesi terzi a norma del diritto nazionale possa dare luogo a un arbitraggio normativo;

c) 

se l'ulteriore armonizzazione dei regimi nazionali relativi alle succursali di paesi è necessaria e opportuna, in particolare per quanto riguarda le succursali di paesi terzi significative.

La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base delle raccomandazioni formulate dall'ABE.

10) 

all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio;»

11) 

l'articolo 47 è così modificato:

a) 

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.  

Uno Stato membro esige che le succursali degli enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo comunichino almeno una volta all'anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a) 

le attività totali corrispondenti alle attività della succursale autorizzata in tale Stato membro;

b) 

informazioni sulle attività liquide a disposizione della succursale, in particolare sulla disponibilità di attività liquide in valute dello Stato membro;

c) 

i fondi propri di cui la succursale dispone;

d) 

le misure di garanzia dei depositi a disposizione dei depositanti della succursale;

e) 

i dispositivi di gestione del rischio;

f) 

i dispositivi di governance, compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;

g) 

i piani di risanamento riguardanti la succursale; e

h) 

ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.»;

b) 

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  

Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:

a) 

tutte le autorizzazioni per succursali concesse a enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;

b) 

attività e passività totali delle succursali autorizzate di enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo, comunicate periodicamente.

c) 

la denominazione del gruppo di paese terzo al quale una succursale autorizzata appartiene.

L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare nell'Unione, indicando lo Stato membro nel quale sono autorizzate a operare.»;

c) 

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.  
Le autorità competenti responsabili della vigilanza delle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo e le autorità competenti per gli enti appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo cooperano strettamente al fine di garantire che tutte le attività del gruppo di tale paese terzo nell'Unione siano soggette a una vigilanza globale, per evitare che le disposizioni applicabili ai gruppi di paesi terzi ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 siano eluse ed evitare eventuali ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

L'ABE agevola la collaborazione tra autorità competenti ai fini dell'applicazione del primo comma del presente paragrafo, tra l'altro nel verificare il rispetto della soglia di cui all'articolo 21 ter, paragrafo 4.»;

12) 

l'articolo 56 è così modificato:

a) 

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ) ai fini della conformità a detta direttiva e le unità di informazione finanziaria;

b) 

è aggiunta la lettera seguente:

«h) le autorità competenti o gli organismi responsabili dell'applicazione delle norme in materia di separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario.»;

13) 

all'articolo 57, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.  
In deroga agli articoli 53, 54 e 55, gli Stati membri assicurano che possa avere luogo uno scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione:»;
14) 

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 58 bis

Trasmissione di informazioni a organismi internazionali

1.  

In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, le autorità competenti possono, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, trasmettere o condividere determinate informazioni con i seguenti organismi:

a) 

Fondo monetario internazionale e Banca mondiale ai fini delle valutazioni per il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program);

b) 

Banca dei regolamenti internazionali ai fini degli studi di impatto quantitativo;

c) 

Consiglio per la stabilità finanziaria ai fini della sua funzione di vigilanza.

2.  

Le autorità competenti possono condividere informazioni riservate solo a seguito di una richiesta esplicita da parte dell'organismo competente e qualora siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) 

la richiesta è debitamente giustificata alla luce dei compiti specifici svolti dall'organismo richiedente conformemente al suo mandato ufficiale;

b) 

la richiesta è sufficientemente precisa con riferimento alla natura, alla portata e al formato delle informazioni richieste, nonché ai mezzi di pubblicazione o trasmissione delle stesse;

c) 

le informazioni richieste sono strettamente necessarie ai fini dell'assolvimento dei compiti specifici dell'organismo richiedente e non vanno oltre i compiti ufficiali conferiti a quest'ultimo;

d) 

le informazioni sono trasmesse o pubblicate esclusivamente alle persone direttamente coinvolte nell'esecuzione del compito specifico;

e) 

le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

3.  
Se la domanda è presentata da uno degli enti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono trasmettere unicamente informazioni aggregate o anonimizzate e possono condividere altre informazioni soltanto presso i locali dell'autorità competente.
4.  
Nella misura in cui la pubblicazione di informazioni comporta il trattamento di dati personali, il trattamento di dati personali da parte dell'organismo richiedente è conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *6 ).
15) 

all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere la sostituzione della persona di cui al primo comma se quest'ultima agisce in violazione degli obblighi di cui al primo comma.»;

16) 

l'articolo 64 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza che permettono loro di intervenire nell'attività degli enti, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista e che sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui in particolare il diritto di revoca di un'autorizzazione conformemente all'articolo 18, i poteri di cui agli articoli 18, 102, 104 e 105, e i poteri necessari per adottare le misure di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 6.»;
b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
Le decisioni adottate dalle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza e dei loro poteri di irrogare sanzioni sono motivate.»;
17) 

all'articolo 66, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) non sia stata richiesta l'approvazione in violazione dell'articolo 21 bis o in caso di qualsiasi altra violazione degli obblighi stabiliti in tale articolo.»;

18) 

all'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«q) un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione finanziaria mista madre non adotta le misure che potrebbero essere necessarie per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro, sei o sette del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva su base consolidata o subconsolidata.»;

19) 

l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Articolo 74

Governance interna e piani di risanamento e risoluzione

1.  
Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.

Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma sono neutrali rispetto al genere.

2.  
I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.
3.  
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito ai dispositivi, ai processi e ai meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto del paragrafo 2 del presente articolo.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulla politica di remunerazione neutrale rispetto al genere per gli enti.

Entro due anni dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al secondo comma e sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, l'ABE pubblica una relazione sull'applicazione delle politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere da parte degli enti.»;

20) 

all'articolo 75, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Le autorità competenti raccolgono le informazioni pubblicate in base ai criteri di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le informazioni fornite dagli enti sul divario retributivo di genere e usano tali informazioni per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE.»;
21) 

l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Articolo 84

Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

1.  
Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi interni o utilizzino la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione.
2.  
Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per valutare e monitorare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.
3.  
Un'autorità competente può chiedere a un ente di utilizzare la metodologia standardizzata di cui al paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi interni applicati da tale ente per valutare i rischi di cui a tale paragrafo non siano soddisfacenti.
4.  
Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, di utilizzare la metodologia standardizzata nel caso in cui ritenga che la metodologia standardizzata semplificata non sia adeguata a rilevare il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione di tale ente.
5.  
L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del presente articolo, una metodologia standardizzata che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sia prudente almeno quanto la metodologia standardizzata.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  

L'ABE emana orientamenti per specificare i criteri:

a) 

per la valutazione, da parte del sistema interno dell'ente, dei rischi di cui al paragrafo 1;

b) 

per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 1;

c) 

per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 2;

d) 

per stabilire quali dei sistemi interni applicati dagli enti ai fini del paragrafo 1 non siano soddisfacenti, come indicato al paragrafo 3.

L'ABE emana i suddetti orientamenti entro il 28 giugno 2020.»;

22) 

all'articolo 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire le esposizioni al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello e i rischi derivanti dall'esternalizzazione, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.»;
23) 

all'articolo 88, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Ai fini del presente articolo, per “parte correlata” si intende:

a) 

il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;

b) 

un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.»;

24) 

all'articolo 89 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.  
Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione, dopo aver consultato l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, verifica se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), sono ancora adeguate, tenendo conto nel contempo delle precedenti valutazioni d'impatto, degli accordi internazionali e degli sviluppi legislativi nell'Unione, e se al paragrafo 1 possono essere aggiunti ulteriori obblighi di informazione pertinenti.

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione, sulla base della consultazione con l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al presente paragrafo e, ove opportuno, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

25) 

l'articolo 91 è modificato come segue:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista hanno la responsabilità primaria di garantire che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.

Se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, le autorità competenti hanno la facoltà di rimuovere tali membri dall'ente di gestione. Le autorità competenti verificano in particolare se i requisiti di cui al presente paragrafo continuano a essere soddisfatti qualora abbiano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale ente.»;

b) 

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.  
L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi. La composizione complessiva dell'organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze.
8.  
Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter valutare e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione. Il fatto di essere membro di società o entità affiliate non costituisce di per sé un ostacolo all'indipendenza di spirito.»;
c) 

al paragrafo 12 è aggiunta la lettera seguente:

«f) l'applicazione coerente della facoltà di cui al paragrafo 1, secondo comma.»;

26) 

l'articolo 92 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è soppresso;

b) 

il paragrafo 2 è così modificato:

i) 

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, rispettino i seguenti requisiti, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività:»;

ii) 

è inserita la lettera seguente:

«a bis) la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;»

c) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  

Ai fini del paragrafo 2, le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente comprendono almeno:

a) 

tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza;

b) 

i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo o sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;

c) 

i membri del personale che hanno avuto diritto a una remunerazione significativa nell'esercizio precedente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

i) 

la remunerazione del membro del personale è pari o superiore a 500 000  EUR e pari o superiore alla remunerazione media corrisposta ai membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente di cui alla lettera a);

ii) 

il membro del personale svolge l'attività professionale all'interno di un'unità operativa/aziendale rilevante e l'attività è tale da avere un impatto significativo sul profilo di rischio della pertinente unità operativa/aziendale.»;

27) 

l'articolo 94 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è così modificato:

i) 

la lettera l), punto i), è sostituita dalla seguente:

«i) azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, ovvero strumenti legati alle azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, strumenti non monetari equivalenti;»

ii) 

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione è differita su un periodo non inferiore a quattro-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato. Per i membri dell'ente di gestione e dell'alta dirigenza degli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, il periodo di differimento non dovrebbe essere inferiore a cinque anni.

La remunerazione corrisposta secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita conformemente al ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato;»

b) 

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
«L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera l), punto ii).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2014.

Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:

a) 

le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo;

b) 

l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione; e

c) 

le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

c) 

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.  

In deroga al paragrafo 1, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, di tale paragrafo non si applicano a:

a) 

un ente che non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

b) 

un membro del personale la cui remunerazione variabile annua non superi 50 000  EUR e non rappresenti più di un terzo della sua remunerazione totale annua.

4.  

In deroga al paragrafo 3, lettera a), uno Stato membro può abbassare o aumentare tale soglia a condizione che:

a) 

l'ente nei confronti del quale lo Stato membro si serve della presente disposizione non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in caso di aumento della soglia:

i) 

l'ente soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettere c), d) e e), del regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii) 

la soglia non sia superiore a 15 miliardi di EUR;

b) 

sia opportuno modificare la soglia in conformità del presente paragrafo tenuto conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.

5.  
In deroga al paragrafo 3, lettera b), uno Stato membro può decidere che ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia e alla quota di cui a tale lettera, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.
6.  
Entro il 28 giugno 2023, la Commissione procede, in stretta collaborazione con l'ABE, al riesame dell'applicazione dei paragrafi da 3 a 5 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.
7.  
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per facilitare l'attuazione dei paragrafi 3, 4 e 5 e garantirne l'applicazione uniforme.»;
28) 

l'articolo 97 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

b) 

al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano il principio di proporzionalità in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c).»;

c) 

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.  
Le autorità competenti possono adattare le metodologie di applicazione della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tener conto degli enti con profili di rischio simili, per esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni. Tali metodologie adattate possono prevedere parametri di riferimento basati sul rischio e indicatori quantitativi, consentono di tenere in debita considerazione i rischi specifici cui ciascun ente può essere esposto, e non pregiudicano la specificità a livello di singolo ente delle misure imposte a norma dell'articolo 104.

Qualora le autorità competenti utilizzino metodologie adattate ai sensi del presente paragrafo, ne informano l'ABE. L'ABE controlla le prassi di vigilanza ed emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare le modalità di valutazione di profili di rischio simili ai fini del presente paragrafo e per garantire l'applicazione coerente e proporzionata, all'interno dell'Unione, di metodologie che sono adattate a enti simili.»;

d) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.  
Qualora a seguito di una revisione, in particolare della valutazione dei dispositivi di governance, del modello imprenditoriale o delle attività di un ente, le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione a tale ente, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente ne informa immediatamente l'ABE e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente, in conformità della direttiva (UE) 2015/849, e che è competente a garantire la conformità a tale direttiva. In caso di potenziale aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e che è competente a garantire la conformità a tale direttiva collaborano e trasmettono immediatamente la loro valutazione comune all'ABE. L'autorità competente adotta, se del caso, misure in conformità della presente direttiva.»;
29) 

l'articolo 98 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera j) è soppressa;

b) 

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.  
La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

I poteri di vigilanza sono esercitati almeno nei casi seguenti:

a) 

nel caso in cui il valore economico del capitale proprio di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di più del 15 % del suo capitale di classe 1 a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei sei scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse;

b) 

nel caso in cui proventi da interessi netti di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, subiscano una forte diminuzione a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei due scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.

Nonostante il secondo comma, le autorità competenti non sono tenute a esercitare poteri di vigilanza almeno qualora ritengano, sulla base della revisione e della valutazione di cui al presente paragrafo, che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguata e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

Ai fini del presente paragrafo, per “poteri di vigilanza” si intendono i poteri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, o il potere di specificare ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle individuate dall'ABE a norma del paragrafo 5 bis, lettera b), del presente articolo, riprodotte dagli enti nel loro calcolo del valore economico del capitale proprio ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.»;

c) 

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.  

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del paragrafo 5:

a) 

i sei scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), e i due scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), da applicare ai tassi di interesse per ciascuna valuta;

b) 

alla luce delle norme prudenziali convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), limitatamente a:

i) 

il trattamento del capitale proprio dell'ente;

ii) 

l'inclusione, la composizione e l'attualizzazione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;

iii) 

l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza.

c) 

alla luce delle norme convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nel loro calcolo dei proventi da interessi netti di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), limitatamente a:

i) 

l'inclusione e la composizione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;

ii) 

l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza;

iii) 

il periodo su cui sono misurati i futuri proventi da interessi netti;

d) 

che cosa si intende per forte diminuzione ai sensi del paragrafo 5, secondo comma, lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

d) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.  
L'ABE valuta la potenziale inclusione nella revisione e nella valutazione effettuate dalle autorità competenti dei rischi ambientali, sociali e di governance.

Ai fini del primo comma, la valutazione dell'ABE comprende almeno:

a) 

lo sviluppo di una definizione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance, inclusi i rischi fisici e i rischi di transizione; questi ultimi comprendono i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;

b) 

lo sviluppo di criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per valutare l'impatto di tali rischi sulla stabilità finanziaria degli enti a breve, medio e lungo termine; tali criteri includono processi per le prove di stress e l'elaborazione di analisi di scenari per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro di scenari con gravità variabile;

c) 

i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie che gli enti devono mettere in atto per identificare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance;

d) 

i metodi e gli strumenti di analisi per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla concessione di crediti e sulle attività di intermediazione finanziaria degli enti.

L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 giugno 2021.

Sulla base delle conclusioni della sua relazione, l'ABE può, se del caso, emanare orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in materia di inclusione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale eseguito dalle autorità competenti.»;

30) 

all'articolo 99, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

31) 

l'articolo 103 è soppresso;

32) 

l'articolo 104 è così modificato:

a) 

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.  

Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:

a) 

esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva;

b) 

chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74;

c) 

esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;

d) 

esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;

e) 

restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;

f) 

esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività esternalizzate;

g) 

esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;

h) 

esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;

i) 

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

j) 

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche in relazione a fondi propri, liquidità e leva finanziaria;

k) 

imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;

l) 

richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.

2.  
Ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo, le autorità competenti possono imporre agli enti obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se il pertinente requisito è adeguato e proporzionato in relazione alla finalità per cui le informazioni sono richieste e tali informazioni non costituiscono una duplicazione.

Ai fini degli articoli da 97 a 102, le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere richieste agli enti sono considerate una duplicazione se informazioni identiche o sostanzialmente identiche sono già state comunicate in altro modo all'autorità competente o possono essere prodotte dall'autorità competente.

L'autorità competente non chiede a un ente di comunicare informazioni aggiuntive se le ha precedentemente ricevute in un formato o con un grado di dettaglio diversi e tale differenza di formato o di grado di dettaglio non impedisce all'autorità competente di produrre informazioni della stessa qualità e affidabilità rispetto a quelle prodotte sulla base delle informazioni aggiuntive che sarebbero comunicate in altro modo.»;

b) 

il paragrafo 3 è soppresso;

33) 

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 104 bis

Requisito di fondi propri aggiuntivi

«1.  

Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 97 e 101, accertano una delle seguenti situazioni per un singolo ente:

a) 

l'ente è esposto a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo, dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 );

b) 

l'ente non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è improbabile che altre misure di vigilanza siano sufficienti a garantire il rispetto di tali requisiti entro un periodo di tempo adeguato;

c) 

le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 4, sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;

d) 

dalla valutazione eseguita a norma dell'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione del metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;

e) 

l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi per contemplare gli orientamenti comunicati ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3;

f) 

altre situazioni specifiche per ente che secondo l'autorità competente destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

Le autorità competenti impongono solo il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.

2.  
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si considera che i rischi o gli elementi di rischio non siano coperti o non siano sufficientemente coperti dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, solo se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuto adeguato dall'autorità competente, tenendo conto della revisione prudenziale della valutazione eseguita dagli enti a norma dell'articolo 73, primo comma, della presente direttiva sono superiori ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Ai fini del primo comma, le autorità competenti valutano, tenuto conto del profilo di rischio di ogni singolo ente, i rischi cui l'ente è esposto, tra cui:

a) 

i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente esplicitamente esclusi o non esplicitamente affrontati dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402;

b) 

i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o a clausole grandfathering di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013, questi non sono considerati rischi o elementi di tali rischi suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato copre tutti i rischi o gli elementi di rischio individuati come rilevanti secondo la valutazione di cui al secondo comma del presente paragrafo e non coperti, o non coperti in misura sufficiente, dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione può essere considerato rilevante almeno nei casi di cui all'articolo 98, paragrafo 5, a meno che nello svolgere la revisione e la valutazione le autorità competenti giungano alla conclusione che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguato e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

3.  
Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a),come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a), come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

▼C1

4.  

L’ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:

a) 

almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;

b) 

almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.

L’ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva mediante il capitale di classe 1.

In deroga al primo e al secondo comma, l’autorità competente può chiedere all’ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell’ente.

▼B

I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:

a) 

i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

il requisito combinato di riserva di capitale;

c) 

gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.

I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:

a) 

il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi di leva finanziaria eccessiva.

5.  
L'autorità competente fornisce debitamente per iscritto a ogni ente la giustificazione della decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), includendo almeno un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Tale giustificazione, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include una indicazione specifica dei motivi per i quali l'imposizione di orientamenti sui fondi propri aggiuntivi non è più considerata sufficiente.

Articolo 104 ter

Orientamenti sui fondi propri aggiuntivi

1.  
Conformemente alle strategie e ai processi di cui all'articolo 73, gli enti fissano il loro capitale interno a un livello adeguato di fondi propri sufficiente per coprire tutti i rischi cui è esposto un ente e per garantire che i fondi propri dell'ente possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, incluse quelle individuate mediante le prove di stress prudenziali di cui all'articolo 100.
2.  
Le autorità competenti riesaminano periodicamente il livello di capitale interno fissato da ciascun ente a norma del paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito dei riesami e delle valutazioni eseguiti a norma degli articoli 97 e 101, compreso il risultato delle prove di stress di cui all'articolo 100.

In base a tale riesame le autorità competenti determinano per ciascun ente il livello complessivo dei fondi propri che ritengono appropriato.

3.  
Le autorità competenti comunicano agli enti i loro orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.

Gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi constano dei fondi propri che superano il pertinente importo dei fondi propri richiesto a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 128, punto 6, della presente direttiva, o dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, che sono necessari per raggiungere il livello complessivo di fondi propri ritenuto appropriato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4.  
Gli orientamenti delle autorità competenti sui fondi propri aggiuntivi a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono specifici per ente. Gli orientamenti possono coprire i rischi affrontati dal requisito di fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), unicamente nella misura in cui detti orientamenti contemplino gli aspetti di quei rischi che non sono già coperti a titolo di tale requisito.
5.  

I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:

a) 

i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito combinato di riserva di capitale.

I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.  
Il mancato rispetto degli orientamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo qualora un ente soddisfi i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, il pertinente requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva e, a seconda dei casi, il requisito combinato di riserva di capitale o il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 non attiva i limiti di cui all'articolo 141 o all'articolo 141 ter della presente direttiva.

Articolo 104 quater

Collaborazione con le autorità di risoluzione

Le autorità competenti notificano alle autorità di risoluzione pertinenti il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto agli enti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3.

34) 

all'articolo 105, la lettera d) è soppressa;

35) 

all'articolo 108, il paragrafo 3 è soppresso;

36) 

l'articolo 109 è così modificato:

a) 

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.  
Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi stabiliti al presente capo, sezione II, su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi richiesti dal presente capo, sezione II, e in modo da consentire la produzione di tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, esse assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva mettano in atto tali dispositivi, processi e meccanismi nelle loro filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, comprese quelle stabilite nei centri finanziari offshore. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono inoltre coerenti e ben integrati e tali filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. Le filiazioni che non sono soggette alla presente direttiva devono rispettare i requisiti settoriali loro pertinenti su base individuale.
3.  
Gli obblighi derivanti dal presente capo, sezione II, riguardanti filiazioni non soggette alla presente direttiva non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE può dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della sezione II è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui è stabilita la filiazione.»;
b) 

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.  

I requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 non si applicano su una base consolidata nei casi seguenti:

a) 

filiazioni stabilite nell'Unione, laddove esse sono soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione;

b) 

filiazioni stabilite in un paese terzo, laddove esse sarebbero soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione se fossero stabilite nell'Unione.

5.  

In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, e al fine di evitare l'elusione delle norme stabilite a norma degli articoli 92, 94 e 95, gli Stati membri assicurano che i requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95 si applichino ai membri del personale delle filiazioni non soggette alla presente direttiva su base individuale se:

a) 

la filiazione è una società di gestione del risparmio o un'impresa che fornisce i servizi e le attività di investimento elencate all'allegato I, sezione A, punti 2, 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE; e

b) 

tali membri del personale sono stati incaricati dello svolgimento di attività professionali aventi un impatto diretto e significativo sul profilo di rischio o sull'attività degli enti del gruppo.

6.  
In deroga ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale.»;
37) 

l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata

1.  
Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'ente creditizio nello Stato membro o sull'impresa madre nell'UE su base individuale.

Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata all'autorità competente che vigila sull'impresa d'investimento madre nello Stato membro o sull'impresa madre nell'UE su base individuale.

Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio, o qualora vi siano diversi enti creditizi, dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2.  
Se l'impresa madre di un ente è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'ente su base individuale.
3.  

Se due o più enti autorizzati nell'Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:

a) 

dall'autorità competente dell'ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all'interno del gruppo;

b) 

dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all'interno del gruppo; o

c) 

dall'autorità competente dell'impresa d'investimento con il totale di bilancio più elevato, qualora il gruppo non includa alcun ente creditizio.

4.  
Se il consolidamento è richiesto a norma dell'articolo 18, paragrafi 3 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato o, qualora il gruppo non includa alcun ente creditizio, dall'autorità competente dell'impresa d'investimento con il totale di bilancio più elevato.
5.  
In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b) e al paragrafo 4, qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi sottoposti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente.

In deroga al paragrafo 3, lettera c), qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un'impresa d'investimento del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese d'investimento del gruppo con il totale di bilancio aggregato più elevato.

6.  
In casi particolari, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare ai criteri di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 e nominare una diversa autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, qualora l'applicazione dei criteri ivi contenuti fosse inadeguata tenuto conto degli enti interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri, o della necessità di garantire la continuità della vigilanza su base consolidata da parte della stessa autorità competente. In tali casi, l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente con il totale di bilancio più elevato, hanno diritto, se del caso, a essere ascoltati prima che le autorità competenti decidano in merito.
7.  
Le autorità competenti notificano senza indugio alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 6.»;
38) 

l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Articolo 113

Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici per ente

1.  

L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta:

a) 

sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata;

b) 

sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105;

c) 

su eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3.

2.  

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:

a) 

ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 bis;

b) 

ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente agli articoli 86 e 105;

c) 

ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 ter.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73, 97, 104 bis e 104 ter.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), figurano in documenti contenenti una motivazione esaustiva, che sono trasmessi dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

3.  
Qualora le autorità competenti non pervengano a una decisione congiunta entro i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 della presente direttiva dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 della presente direttiva è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al predetto regolamento. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

Le decisioni figurano in un documento contenente una motivazione esaustiva e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.

Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.

4.  
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando l'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105. In tali circostanze eccezionali, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.

5.  
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione degli articoli 73, 86, 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105 al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

39) 

all'articolo 115 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis, gli accordi di coordinamento e cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conclusi anche con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre.»;
40) 

l'articolo 116 è così modificato:

a) 

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.  
Al fine di agevolare i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 114, paragrafo 1, e all'articolo 115, paragrafo 1, della presente direttiva, l'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce altresì collegi delle autorità di vigilanza anche quando tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE hanno sede in paesi terzi, a condizione che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti agli obblighi di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e, se del caso, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.»;
b) 

al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

«L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis può partecipare al pertinente collegio delle autorità di vigilanza.»;

41) 

all'articolo 117 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.  
Le autorità competenti, le unità di informazione finanziaria e le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sui soggetti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 a fini di conformità a detta direttiva collaborano strettamente tra loro nell'ambito delle rispettive competenze e si scambiano le informazioni pertinenti per i rispettivi compiti a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che tale collaborazione e scambio di informazioni non interferiscano con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità competente, l'unità di informazione finanziaria o l'autorità investita della funzione pubblica di vigilanza sui soggetti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849.

In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  
Entro il 1o gennaio 2020 l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che precisano le modalità di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in particolare in relazione ai gruppi transfrontalieri e all'individuazione di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio.»;
42) 

all'articolo 119, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Fatto salvo l'articolo 21 bis, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.»;
43) 

all'articolo 120, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.»;
44) 

all'articolo 125, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora a norma dell'articolo 111 della presente direttiva l'autorità di vigilanza su base consolidata di un gruppo con una società di partecipazione finanziaria mista madre sia diversa dal coordinatore di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza e il coordinatore collaborano ai fini dell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Al fine di agevolare e di rendere efficace la cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il coordinatore concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.»;

45) 

all'articolo 128, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo uno dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, per soddisfare i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104 bis della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.

Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare uno degli elementi del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale per rispettare altri elementi applicabili del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale.

Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo per rispettare le componenti basate sul rischio dei requisiti stabiliti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE.»;

46) 

gli articoli 129 e 130 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 129

Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

1.  
Gli Stati membri impongono agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare uno dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di conservazione del capitale costituita da capitale primario di classe 1 pari al 2,5 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dall'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione dell'esenzione di cui al primo comma è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare l'esenzione di cui al primo comma lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.

3.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole o medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( *8 ).
5.  
Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Articolo 130

Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

1.  
Gli Stati membri impongono agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica equivalente all'importo complessivo della loro esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici, calcolati conformemente all'articolo 140 della presente direttiva su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.
2.  
In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dall'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione dell'esenzione di cui al primo comma è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare l'esenzione di cui al primo comma lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.

3.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole e medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.
5.  
Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.
47) 

l'articolo 131 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'individuazione, su base consolidata, dei G-SII e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (O-SII), che sono stati autorizzati nell'ambito della rispettiva giurisdizione. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una autorità.

I G-SII possono essere:

a) 

un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE; o

b) 

un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Gli O-SII possono essere un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, da un ente impresa madre in uno Stato membro, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione mista madre in uno Stato membro.»;

b) 

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.  

Un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:

a) 

le categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente articolo;

b) 

attività transfrontaliere del gruppo, escluse le attività del gruppo negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *9 ).

Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili. Per le categorie di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli indicatori sono gli stessi degli indicatori corrispondenti determinati a norma del paragrafo 2.

Il metodo aggiuntivo di individuazione produce un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, sulla base del quale le autorità competenti o le autorità designate possono adottare una delle misure di cui al paragrafo 10, lettera c).

c) 

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto dei quadri internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.

Dopo aver consultato il CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 in merito alla metodologia appropriata per la progettazione e la calibrazione dei coefficienti della riserva per gli O-SII.»;

d) 

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.  
L'autorità competente o l'autorità designata può chiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di detenere una riserva per gli O-SII fino al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.»;
e) 

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.  
Fatta salva l'autorizzazione della Commissione di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII superiore al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.

Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro tre mesi dalla trasmissione da parte del CERS della notifica di cui al paragrafo 7 alla Commissione, quest'ultima, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di capitale dell'O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso che formino o creino un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, adotta un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata ad adottare la misura proposta.»;

f) 

al paragrafo 7, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«7.  
Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata informa il CERS un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5 e informa il CERS tre mesi prima della pubblicazione della decisione dell'autorità competente o dell'autorità designata di cui al paragrafo 5 bis. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:»;
g) 

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.  

Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE e soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica su base individuale o subconsolidata per l'O-SII non supera l'importo inferiore tra:

a) 

la somma del coefficiente più elevato della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo su base consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b) 

il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o il coefficiente che la Commissione ha autorizzato ad applicare al gruppo su base consolidata a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo.»;

h) 

i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9.  
I G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie. Il limite più basso e i limiti tra le diverse sottocategorie sono determinati mediante i punteggi ricavati conformemente alla metodologia di individuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. I punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, con l'eccezione della sottocategoria cinque e di eventuali sottocategorie supplementari più elevate. Ai fini del presente paragrafo, per rilevanza sistemica si intende l'impatto previsto esercitato da una situazione di difficoltà del G-SII sul mercato finanziario globale. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per i G-SII pari all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli di almeno lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento.
10.  

Fatti salvi i paragrafi 1 e 9 e sulla base delle sottocategorie e dei punteggi soglia di cui al paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:

a) 

riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;

b) 

assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo di cui al paragrafo 2 inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII;

c) 

tenendo conto del meccanismo di risoluzione unico, sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 2 bis, riassegnare un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa.»;

i) 

il paragrafo 11 è soppresso;

j) 

il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.  
L'autorità competente o l'autorità designata comunica al CERS le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato. La notifica motiva in modo esauriente l'esercizio o meno del giudizio di vigilanza in conformità del paragrafo 10, lettere a), b) e c). Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione e all'ABE e pubblica le loro denominazioni. Le autorità competenti o le autorità designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.

L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato e al CERS, che trasmette senza indugio i risultati alla Commissione e all'ABE. L'autorità competente o l'autorità designata pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.»;

k) 

il paragrafo 13 è soppresso;

l) 

i paragrafi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«14.  
Qualora un gruppo sia soggetto, su base consolidata, a una riserva per i G-SII e una riserva per gli O-SII, si applica la riserva più elevata.
15.  
Qualora un ente sia soggetto a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente all'articolo 133, tale riserva si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente al presente articolo.

Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafi 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.»;

m) 

i paragrafi 16 e 17 sono soppressi;

n) 

il paragrafo 18 è sostituito dal seguente:

«18.  
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare, ai fini del presente articolo, le metodologie secondo la quale l'autorità competente o l'autorità designata individua un ente o un gruppo di enti guidati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in quanto G-SII, nonché per precisare la metodologia per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica, tenendo conto di tutte le norme convenute a livello internazionale.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

48) 

l'articolo 132 è soppresso;

49) 

gli articoli 133 e 134 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 133

Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1.  
Ogni Stato membro può introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.
2.  

Gli enti calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (BSR) come segue:

image

in cui:

BSR = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

rT = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente;

ET = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5;

ri = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio di un sottoinsieme di esposizioni i; e

Ei = l'importo dell'esposizione al rischio di un ente per il sottoinsieme di esposizioni i calcolate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.  
Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano un'autorità responsabile della fissazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della definizione delle esposizioni e sottoinsiemi di enti a cui essa si applichi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
4.  
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente o designata pertinente, a seconda dei casi, può chiedere agli enti di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico di capitale primario di classe 1 calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, su base individuale, consolidata o subconsolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5.  

La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento a:

a) 

tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva;

b) 

le seguenti esposizioni settoriali situate nello Stato membro che fissa tale riserva:

i) 

tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;

ii) 

tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;

iii) 

tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii);

iv) 

tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i);

c) 

tutte le esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 12 e 15;

d) 

le esposizioni settoriali di cui alla lettera b) del presente paragrafo situate in altri Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134;

e) 

le esposizioni situate in paesi terzi;

f) 

i sottoinsiemi di una delle categorie di esposizione di cui alla lettera b).

6.  
Entro il 30 giugno 2020 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui pertinenti sottoinsiemi di esposizione a cui l'autorità competente o l'autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità del paragrafo 5, lettera f), del presente articolo.
7.  
La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le esposizioni, o a un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, di tutti gli enti o a uno o più sottoinsiemi di detti enti rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è fissata secondo intervalli di adeguamento singoli o multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi sottoinsiemi di enti e di esposizioni possono essere introdotti obblighi differenti. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non riguarda rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.
8.  

Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:

a) 

la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;

b) 

la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata;

c) 

la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.

9.  
L'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, comunica la decisione al CERS prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 13. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.

Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata trasmette la notifica anche alle autorità di tale Stato membro.

Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa anche il CERS che, a sua volta, trasmette senza indugio tale notifica alle autorità di vigilanza di tali paesi terzi.

Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:

a) 

il rischio macroprudenziale o sistemico nello Stato membro;

b) 

le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c) 

i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

d) 

una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;

e) 

il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, intende imporre e le esposizioni cui si applicano tali coefficienti nonché gli enti soggetti a tali coefficienti;

f) 

laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui l'autorità ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva per gli O-SII di cui all'articolo 131.

Se la decisione di fissare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dà luogo a una diminuzione o non comporta alcuna modifica del coefficiente di riserva fissato in precedenza, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, si conforma solo al presente paragrafo.

10.  
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico non dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa il CERS conformemente al paragrafo 9 un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 13.

Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia del 3 %.

11.  
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % e fino al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 il parere della Commissione. La Commissione fornisce il suo parere entro un mese dal ricevimento della notifica.

In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.

Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata richiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 una raccomandazione da parte della Commissione e del CERS.

La Commissione e il CERS forniscono la rispettiva raccomandazione entro sei settimane dal ricevimento della notifica.

Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di raccomandazione negativa della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, possono deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.

12.  
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.

13.  

Ogni autorità competente o autorità designata, a seconda dei casi, comunica la fissazione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) 

il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

b) 

gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c) 

le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

d) 

le ragioni della fissazione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

e) 

la data a decorrere dalla quale gli enti applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e

f) 

i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Ove la pubblicazione dell'informazione di cui alla lettera d) del primo comma potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, tale informazione non è inserita nella pubblicazione.

14.  
Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'articolo 64.

15.  
Qualora l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, decida di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in base alle esposizioni situate in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni situate all'interno dell'Unione, a meno che essa non sia fissata per riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134.

Articolo 134

Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1.  
Altri Stati membri possono riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.
2.  
Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale a norma del paragrafo 1, essi informano il CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e allo Stato membro che fissa tale coefficiente.
3.  
Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma del paragrafo 1, uno Stato membro tiene conto delle informazioni presentate dallo Stato membro che fissa tale coefficiente conformemente all'articolo 133, paragrafi 9 e 13.
4.  
Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può cumularsi con la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicata conformemente all'articolo 133, a condizione che le riserve facciano fronte a rischi diversi. Se le riserve fanno fronte ai medesimi rischi, si applica esclusivamente la riserva più elevata.
5.  
Uno Stato membro che fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133 della presente direttiva può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.»;
50) 

l'articolo 136 è così modificato:

a) 

al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.  
Le autorità designate valutano trimestralmente l'intensità del rischio sistemico ciclico e l'adeguatezza del coefficiente anticiclico per il proprio Stato membro e, ove necessario, fissano o adeguano il coefficiente anticiclico. Nel fare ciò, ogni autorità designata tiene conto:»;
b) 

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.  

Ogni autorità designata pubblica trimestralmente sul suo sito web almeno le seguenti informazioni:

a) 

il coefficiente anticiclico applicabile;

b) 

il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;

c) 

dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;

d) 

la motivazione di tale coefficiente;

e) 

in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti applicano tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;

f) 

se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;

g) 

in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo.

Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della pubblicazione.

Le autorità designate notificano al CERS ogni variazione del coefficiente anticiclico e le informazioni necessarie di cui alle lettere da a) a g) del primo comma. Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.»;

51) 

all'articolo 141, i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1.  
L'ente che soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale non effettua una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 tale da diminuire il capitale primario di classe 1 a un livello che non consenta più di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.
2.  
L'ente che non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale calcola l'ammontare massimo distribuibile conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità competente.

Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile:

a) 

effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;

▼C1

b) 

assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l’obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l’ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o

▼B

c) 

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

3.  
Se l'ente non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto o lo supera, non distribuisce, mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4.
4.  
Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile è ridotto dell'importo derivante da ciascuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).
5.  

La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a) 

da tutti gli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

più

b) 

da tutti gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

meno

c) 

gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.

6.  

Il fattore è determinato come segue:

a) 

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b) 

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c) 

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

▼C1

d) 

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall’ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

▼B

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

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in cui:

Qn = il numero del rispettivo quartile.»;

52) 

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 141 bis

Mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale

Si considera che l'ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 se non dispone di fondi propri sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito combinato di riserva di capitale e ciascuno dei seguenti requisiti di cui:

a) 

all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;

b) 

all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;

c) 

all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.

Articolo 141 ter

Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria

1.  
L'ente che soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 non effettua una distribuzione in relazione al capitale di classe 1 tale da diminuire il capitale di classe 1 a un livello che non consenta più di soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria.
2.  
L'ente che non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria calcola l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità competente.

Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria:

a) 

effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;

▼C1

b) 

assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l’obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l’ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o

▼B

c) 

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

3.  
Se l'ente non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria cui è soggetto o lo supera, non distribuisce, mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente al paragrafo 4.
4.  
Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria è ridotto dell'importo derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).
5.  

La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a) 

dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

più

b) 

gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

meno

c) 

gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.

6.  

Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a) 

quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0;

b) 

quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,2;

c) 

quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,4;

d) 

quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria sono calcolati come segue:

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in cui:

Qn = il numero del rispettivo quartile.

7.  
I limiti imposti dal presente articolo si applicano esclusivamente ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale di classe 1 o una riduzione degli utili, e se la sospensione del pagamento o il mancato pagamento non costituisce un caso di default o la condizione per l'avvio del procedimento nell'ambito del regime di insolvenza applicabile all'ente.
8.  
Quando un ente non rispetta il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e intende distribuire una parte dei suoi utili distribuibili o intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, esso lo notifica all'autorità competente e fornisce le informazioni di cui all'articolo 141, paragrafo 8, a eccezione della lettera a), punto iii), e l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
9.  
Gli enti si dotano di dispositivi volti a garantire che l'ammontare degli utili distribuibili e l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria siano calcolati accuratamente e tale accuratezza sia dimostrabile ove richiesto dall'autorità competente.
10.  
Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una distribuzione in relazione al capitale di classe 1 comprende uno degli elementi elencati all'articolo 141, paragrafo 10.

▼C1

Articolo 141 quater

Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria

▼B

Si considera che l'ente non rispetti il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria ai fini dell'articolo 141 ter della presente direttiva se non dispone di capitale di classe 1 sufficiente in termini quantitativi per rispettare al tempo stesso il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

53) 

all'articolo 142, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.  
Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, a meno che l'autorità competente non autorizzi un termine più lungo fino a dieci giorni.»;
54) 

all'articolo 143, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all'articolo 97, compresi i criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 97, paragrafo 4;»

55) 

l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

«Articolo 146

Atti di esecuzione

Secondo la procedura di esame di cui all'articolo 147, paragrafo 2, mediante un atto di esecuzione è adottata una modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 12 e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.»;

56) 

dopo l'articolo 159 è inserito il capo seguente:

«CAPO 1 bis

Disposizioni transitorie sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista

Articolo 159 bis

Disposizioni transitorie sull'approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista

Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri già esistenti al 27 giugno 2019 chiedono l'approvazione in conformità dell'articolo 21 bis entro il 28 giugno 2021. Se una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista non chiede l'approvazione entro il 28 giugno 2021, sono adottate misure adeguate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6.

Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti dispongono dei necessari poteri di vigilanza conferiti loro dalla presente direttiva in relazione alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista soggette all'approvazione di cui all'articolo 21 bis ai fini della vigilanza su base consolidata.»;

57) 

all'articolo 161 è aggiunto il seguente paragrafo:

«10.  
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede a un riesame e riferisce in merito all'uso e all'applicazione dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettere j) e l), e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.».

Articolo 2

Attuazione

▼M1

1.  

Entro il 28 dicembre 2020, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

a) 

alle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui riguardano gli istituti di credito;

b) 

all’articolo 1, punti 1 e 9, della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, nella misura in cui concernono gli istituti di credito e le imprese di investimento.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 29 dicembre 2020. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punto 21 e all’articolo 1, punto 29, lettere a), b) e c), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 84 e l’articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 e le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punti 52 e 53, della presente direttiva per quanto riguarda gli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro il 26 giugno 2021, le misure necessarie per osservare le disposizioni di cui alla presente direttiva nella misura in cui riguardano le imprese di investimento, ad eccezione delle misure di cui al primo comma, lettera b).

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

▼B

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( *1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;

( *2 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;

( *3 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

( *4 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;

( *5 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

( *6 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;

( *7 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;

( *8 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;

( *9 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;