02018R2019 — IT — 21.07.2024 — 023.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento

(GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE  del 28 novembre 2019

  L 319

1

10.12.2019

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1214 DELLA COMMISSIONE  del 21 agosto 2020

  L 275

12

24.8.2020

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1361 DELLA COMMISSIONE  del 30 settembre 2020

  L 317

1

1.10.2020

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/419 DELLA COMMISSIONE  del 9 marzo 2021

  L 83

6

10.3.2021

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1936 DELLA COMMISSIONE  del 9 novembre 2021

  L 396

27

10.11.2021

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/230 DELLA COMMISSIONE  del 18 febbraio 2022

  L 39

11

21.2.2022

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/490 DELLA COMMISSIONE  del 25 marzo 2022

  L 100

10

28.3.2022

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/853 DELLA COMMISSIONE  del 31 maggio 2022

  L 150

62

1.6.2022

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1309 DELLA COMMISSIONE  del 26 luglio 2022

  L 198

4

27.7.2022

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1404 DELLA COMMISSIONE  del 16 agosto 2022

  L 214

3

17.8.2022

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1916 DELLA COMMISSIONE  del 7 ottobre 2022

  L 263

3

10.10.2022

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1942 DELLA COMMISSIONE  del 13 ottobre 2022

  L 268

16

14.10.2022

 M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/158 DELLA COMMISSIONE  del 23 gennaio 2023

  L 22

15

24.1.2023

 M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/446 DELLA COMMISSIONE  del 27 febbraio 2023

  L 65

11

2.3.2023

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1174 DELLA COMMISSIONE  del 15 giugno 2023

  L 155

33

16.6.2023

 M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1203 DELLA COMMISSIONE  del 21 giugno 2023

  L 159

65

22.6.2023

 M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1511 DELLA COMMISSIONE  del 20 luglio 2023

  L 184

25

21.7.2023

►M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1535 DELLA COMMISSIONE  del 24 luglio 2023

  L 187

1

26.7.2023

►M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2458 DELLA COMMISSIONE  del 31 ottobre 2023

  L 2458

1

3.11.2023

►M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2743 DELLA COMMISSIONE  dell'8 dicembre 2023

  L 2743

1

11.12.2023

 M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/377 DELLA COMMISSIONE  del 25 gennaio 2024

  L 377

1

26.1.2024

►M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/879 DELLA COMMISSIONE  del 21 marzo 2024

  L 879

1

22.3.2024

►M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1162 DELLA COMMISSIONE  del 22 aprile 2024

  L 1162

1

23.4.2024

►M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1436 DELLA COMMISSIONE  del 24 maggio 2024

  L 1436

1

27.5.2024

 M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1437 DELLA COMMISSIONE  del 24 maggio 2024

  L 1437

1

27.5.2024

►M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1457 DELLA COMMISSIONE  del 27 maggio 2024

  L 1457

1

29.5.2024

►M27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1958 DELLA COMMISSIONE  del 17 luglio 2024

  L 1958

1

18.7.2024




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento



Articolo 1

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato I sono considerati piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi.

▼M1 —————

▼B

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




▼M2

ALLEGATO

▼B

Elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031

1. Piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie di tutti i paesi terzi e appartenenti ai seguenti generi o specie:



Codice NC

Descrizione

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M18

 

Acer L., diverse da

— piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda;

— piante da impianto di massimo quindici anni, appartenenti alla specie Acer campestre, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;

— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer palmatum, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;

— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer platanoides, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito; e

— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer pseudoplatanus, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.

 ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini originarie di Israele ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

►M23  Berberis L., escluse le piante da impianto di massimo tre anni, appartenenti alla specie Berberis thunbergii, in substrato colturale, di un’altezza massima di 40 cm, originarie della Turchia. ◄

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

►M22

 

Corylus L., escluse:

— le piante da impianto di Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia; e

— le piante da impianto di massimo 15 anni di Corylus avellana con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito

 ◄

ex  06 02

►M15  Crataegus L., escluse le piante da impianto di Crataegus monogyna fino a 15 anni, con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito ◄

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

►M19  Fagus L., escluse le piante da impianto di massimo quindici anni, appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito ◄

ex  06 02

►M5  Ficus carica L., escluse le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., originarie di Israele ◄

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

►M12  Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele e dell’Uganda ◄

ex  06 02

►M11

 

Juglans L., escluse:

— le piante da impianto, fino a due anni, di Juglans regia L., a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, originarie della Turchia; e

— le piante da impianto, fino a due anni, innestate, e i portainnesti, di Juglans regia L., a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, originari della Moldova

 ◄

ex  06 02

►M24

 

Ligustrum L., escluse:

— le piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito; e

— le piante da impianto di Ligustrum ovalifolium e Ligustrum vulgare di massimo sette anni, non innestate e con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito

 ◄

ex  06 02

►M10  Lonicera L. diverse da piante da impianto, di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, appartenenti alle specie Lonicera x bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera ligustrina, Lonicera sempervirens e Lonicera tatarica originarie della Turchia ◄

ex  06 02

►M23

 

Malus Mill., esclusi:

— piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Serbia;

— piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Moldova;

— portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originari dell’Ucraina;

— piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie dell’Ucraina;

— talee di massimo un anno, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie del Regno Unito;

— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie del Regno Unito;

— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Malus sylvestris, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;

— piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Bosnia-Erzegovina;

— occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originari della Turchia;

— piante da impianto a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, con un diametro massimo del fusto di 3 cm, originarie della Turchia.

 ◄

ex  06 02

►M7  Nerium L., escluse le piante da impianto, fino a quattro anni, di Nerium oleander L., originarie della Turchia ◄

ex  06 02

►M5  Persea Mill., escluse le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americana Mill., e le talee senza radici di piante da impianto con un diametro massimo di 2 cm, di Persea americana Mill., originarie di Israele ◄

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

►M26

 

Prunus L., escluse:

— le piante da impianto di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus cerasifera e originarie dell’Ucraina;

— le talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia; e

— le piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia

 ◄

ex  06 02

►M20

 

Quercus L., diverse da:

— piante da impianto di massimo quindici anni, appartenenti alla specie Quercus petraea, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito; e

— piante da impianto di massimo quindici anni, appartenenti alla specie Quercus robur, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito

 ◄

ex  06 02

►M7  Robinia L., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele ed escluse le piante da impianto, fino a sette anni, di Robinia pseudoacacia L., con un diametro massimo di 25 cm originarie della Turchia ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

►M27  Tilia L., escluse le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito ◄

ex  06 02

Ulmus L.

2. Piante di Ullucus tuberosus originarie di tutti i paesi terzi

▼M4



Codice NC

Descrizione

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.

▼B

3. Frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Thrips palmi Karny e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo



Codice NC

Descrizione

ex 0709 99 90

►M8  Momordica L., eccetto i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia ◄

▼M2 —————

▼M1 —————