02018R2019 — IT — 30.07.2022 — 009.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento

(GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019

  L 319

1

10.12.2019

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1214 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2020

  L 275

12

24.8.2020

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1361 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2020

  L 317

1

1.10.2020

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/419 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2021

  L 83

6

10.3.2021

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1936 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2021

  L 396

27

10.11.2021

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/230 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2022

  L 39

11

21.2.2022

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/490 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2022

  L 100

10

28.3.2022

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/853 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022

  L 150

62

1.6.2022

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1309 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2022

  L 198

4

27.7.2022




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento



Articolo 1

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato I sono considerati piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi.

▼M1 —————

▼B

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




▼M2

ALLEGATO

▼B

Elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031

1. Piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie di tutti i paesi terzi e appartenenti ai seguenti generi o specie:



Codice NC

Descrizione

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M3  Acer L., diverse da piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini originarie di Israele ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

Berberis L.

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

►M6  Corylus L., escluse le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia ◄

ex  06 02

Crataegus L.

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

Fagus L.

ex  06 02

►M5  Ficus carica L., escluse le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., originarie di Israele ◄

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

►M4  Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele; ◄

ex  06 02

►M7  Juglans L., escluse le piante da impianto, fino a due anni, di Juglans regia L., a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, originarie della Turchia ◄

ex  06 02

Ligustrum L.

ex  06 02

Lonicera L.

ex  06 02

►M9

 

Malus Mill., diverse da:

— piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia;

— portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originari dell’Ucraina; e

— piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina

 ◄

ex  06 02

►M7  Nerium L., escluse le piante da impianto, fino a quattro anni, di Nerium oleander L., originarie della Turchia ◄

ex  06 02

►M5  Persea Mill., escluse le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americana Mill., e le talee senza radici di piante da impianto con un diametro massimo di 2 cm, di Persea americana Mill., originarie di Israele ◄

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

Prunus L.

ex  06 02

Quercus L.

ex  06 02

►M7  Robinia L., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele ed escluse le piante da impianto, fino a sette anni, di Robinia pseudoacacia L., con un diametro massimo di 25 cm originarie della Turchia ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

Tilia L.

ex  06 02

Ulmus L.

2. Piante di Ullucus tuberosus originarie di tutti i paesi terzi

▼M4



Codice NC

Descrizione

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.

▼B

3. Frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Thrips palmi Karny e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo



Codice NC

Descrizione

ex 0709 99 90

►M8  Momordica L., eccetto i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia ◄

▼M2 —————

▼M1 —————