02018R2019 — IT — 30.07.2022 — 009.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2018 (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 |
L 319 |
1 |
10.12.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1214 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2020 |
L 275 |
12 |
24.8.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1361 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2020 |
L 317 |
1 |
1.10.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/419 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2021 |
L 83 |
6 |
10.3.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1936 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2021 |
L 396 |
27 |
10.11.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/230 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2022 |
L 39 |
11 |
21.2.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/490 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2022 |
L 100 |
10 |
28.3.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/853 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 |
L 150 |
62 |
1.6.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1309 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2022 |
L 198 |
4 |
27.7.2022 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2018
che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento
Articolo 1
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato I sono considerati piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi.
▼M1 —————
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
1. Piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie di tutti i paesi terzi e appartenenti ai seguenti generi o specie:
Codice NC |
Descrizione |
ex 06 02 |
Acacia Mill. |
ex 06 02 |
►M3 Acer L., diverse da piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda ◄ |
ex 06 02 |
►M2 Albizia Durazz., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini originarie di Israele ◄ |
ex 06 02 |
Alnus Mill. |
ex 06 02 |
Annona L. |
ex 06 02 |
Bauhinia L. |
ex 06 02 |
Berberis L. |
ex 06 02 |
Betula L. |
ex 06 02 |
Caesalpinia L. |
ex 06 02 |
Cassia L. |
ex 06 02 |
Castanea Mill. |
ex 06 02 |
Cornus L. |
ex 06 02 |
►M6 Corylus L., escluse le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia ◄ |
ex 06 02 |
Crataegus L. |
ex 06 02 |
Diospyros L. |
ex 06 02 |
Fagus L. |
ex 06 02 |
►M5 Ficus carica L., escluse le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., originarie di Israele ◄ |
ex 06 02 |
Fraxinus L. |
ex 06 02 |
Hamamelis L. |
ex 06 02 |
►M4 Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele; ◄ |
ex 06 02 |
►M7 Juglans L., escluse le piante da impianto, fino a due anni, di Juglans regia L., a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, originarie della Turchia ◄ |
ex 06 02 |
Ligustrum L. |
ex 06 02 |
Lonicera L. |
ex 06 02 |
►M9
Malus Mill., diverse da: — piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia; — portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originari dell’Ucraina; e — piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina |
ex 06 02 |
►M7 Nerium L., escluse le piante da impianto, fino a quattro anni, di Nerium oleander L., originarie della Turchia ◄ |
ex 06 02 |
►M5 Persea Mill., escluse le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americana Mill., e le talee senza radici di piante da impianto con un diametro massimo di 2 cm, di Persea americana Mill., originarie di Israele ◄ |
ex 06 02 |
Populus L. |
ex 06 02 |
Prunus L. |
ex 06 02 |
Quercus L. |
ex 06 02 |
►M7 Robinia L., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele ed escluse le piante da impianto, fino a sette anni, di Robinia pseudoacacia L., con un diametro massimo di 25 cm originarie della Turchia ◄ |
ex 06 02 |
Salix L. |
ex 06 02 |
Sorbus L. |
ex 06 02 |
Taxus L. |
ex 06 02 |
Tilia L. |
ex 06 02 |
Ulmus L. |
2. Piante di Ullucus tuberosus originarie di tutti i paesi terzi
Codice NC |
Descrizione |
ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0604 20 90 ex 0714 90 20 ex 1209 91 80 ex 1404 90 00 |
Ullucus tuberosus Loz. |
3. Frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Thrips palmi Karny e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo
Codice NC |
Descrizione |
ex 0709 99 90 |
►M8 Momordica L., eccetto i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia ◄ |
▼M2 —————
▼M1 —————