02018R1806 — IT — 01.01.2021 — 003.001


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REGOLAMENTO (UE) 2018/1806 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(codificazione)

(GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/592 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 aprile 2019

  L 103I

1

12.4.2019




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/1806 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(codificazione)



Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Articolo 3

1.  
I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2.  
Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

1.  
I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2.  

Inoltre, sono esentate dall'obbligo di visto le persone seguenti:

a) 

i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006, allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale;

b) 

gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio ( 2 ), e che partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

c) 

i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

Articolo 5

Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi terzi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente gli articoli 3 e 4 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del TFUE.

Articolo 6

1.  

Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 3 o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 4, per le seguenti categorie di persone:

a) 

i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;

b) 

i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;

c) 

i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 oppure n. 185 del 19 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale;

d) 

gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;

e) 

gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;

f) 

i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità.

2.  

Uno Stato membro può dispensare dall'obbligo del visto di cui all'articolo 3:

a) 

gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

b) 

i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell'allegato II;

c) 

i membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951;

▼M1

d) 

fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.

▼B

3.  
Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4, per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

Articolo 7

L'applicazione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) 

entro trenta giorni dall'applicazione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Tale notifica:

i) 

precisa la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione;

ii) 

contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.

Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comprendono la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate;

b) 

la Commissione, immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio;

c) 

se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio;

d) 

la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

e) 

se il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell'atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto:

i) 

adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la Commissione può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l'esenzione dall'obbligo del visto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all'atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; oppure

ii) 

presenta al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione;

f) 

se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10, un atto delegato che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L'atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri, e modifica di conseguenza l'allegato II. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Dalla data di decorrenza della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un'obiezione all'atto delegato a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) del presente articolo concernente tale paese terzo. Qualora la Commissione presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto delegato devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

g) 

qualsiasi notifica successiva effettuata da un altro Stato membro a norma della lettera a) concernente il medesimo paese terzo durante il periodo di applicazione delle misure adottate a norma delle lettere e) o f) in relazione a detto paese terzo è inglobata nelle procedure in corso senza prorogare i termini o i periodi stabiliti in tali lettere;

h) 

se entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall'allegato II all'allegato I;

i) 

le procedure di cui alle lettere e), f) e h) non pregiudicano il diritto della Commissione di presentare in qualsiasi momento una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I;

j) 

qualora il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato ne dà immediata notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato a norma della lettera e) o f) concernente il paese terzo in questione cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione di cui al primo comma della presente lettera. Nel caso in cui il paese terzo in questione abbia introdotto un obbligo di visto per i cittadini di due o più Stati membri, l'atto di esecuzione o l'atto delegato concernente detto paese terzo cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione della notifica relativa all'ultimo Stato membro i cui cittadini erano sottoposti all'obbligo del visto da parte di tale paese terzo. La nota in calce di cui al primo comma, lettera f), è soppressa nel momento in cui l'atto delegato interessato cessa di produrre effetti. Le informazioni su tale cessazione degli effetti sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel caso in cui il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto senza che lo Stato membro interessato ne dia notifica a norma del primo comma della presente lettera, la Commissione procede senza indugio, di propria iniziativa, alla pubblicazione di cui allo stesso comma e si applica il secondo comma della presente lettera.

Articolo 8

1.  
In deroga all'articolo 4, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente al presente articolo.
2.  

Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più delle circostanze seguenti:

a) 

un aumento sostanziale del numero di cittadini di tale paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;

b) 

un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso;

c) 

una diminuzione nella cooperazione con il paese terzo in materia di riammissione, suffragata da dati adeguati, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini o per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in tale paese terzo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo;

d) 

un rischio accresciuto o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti.

La notifica di cui al primo comma del presente paragrafo precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma del paragrafo 6, lettera a), fornendo motivazioni dettagliate. La Commissione informa immediatamente di tale notifica il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.  
Se la Commissione, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), presenti in uno o più Stati membri, o al fatto che il paese terzo non sta cooperando in materia di riammissione, in particolare qualora tra tale paese terzo e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano le disposizioni del paragrafo 6.

Ai fini del primo comma, la mancata cooperazione in materia di riammissione può includere, ad esempio:

— 
il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione,
— 
il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione; oppure
— 
la denuncia o la sospensione dell'accordo di riammissione.
4.  
La Commissione monitora il rispetto costante dei requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi i cui cittadini sono stati esentati dall'obbligo del visto quando si recano nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l'Unione e quel paese terzo.

La Commissione, inoltre, riferisce periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritiene necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che alcuni requisiti non siano più soddisfatti.

Ove una relazione della Commissione indichi che uno o più dei requisiti specifici non siano più soddisfatti da parte di uno specifico paese terzo, si applica il paragrafo 6.

5.  

La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a) 

se sussistono alcune delle circostanze di cui al paragrafo 2;

b) 

il numero di Stati membri interessati da alcune delle circostanze di cui al paragrafo 2;

c) 

le ripercussioni generali delle circostanze di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;

d) 

le relazioni elaborate dalla Guardia di frontiera e costiera europea, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) o da qualsiasi altra istituzione, organo, organismo, o servizio dell'Unione o da qualsiasi altra organizzazione internazionale, che siano competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;

e) 

le indicazioni eventualmente fornite nella notifica dallo Stato membro interessato in relazione a possibili misure a norma del paragrafo 6, lettera a).

f) 

la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.

6.  

Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 3, della relazione di cui al paragrafo 4, o dell'esame di cui al paragrafo 5, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b) c) o d), si applicano le disposizioni seguenti:

a) 

la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di nove mesi. La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, considera categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 in ogni specifico caso, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. La Commissione adotta l'atto di esecuzione entro il termine di un mese da quando:

i) 

ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2;

ii) 

è venuta in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 3;

iii) 

ha presentato la relazione di cui al paragrafo 4; o

iv) 

ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c) o d).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Esso stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione;

b) 

se le circostanze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di nove mesi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un atto delegato a norma dell'articolo 10 che sospende temporaneamente, per un periodo di 18 mesi, l'applicazione dell'allegato II per tutti i cittadini del paese terzo interessato. L'atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell'atto di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo e modifica l'allegato II di conseguenza. Tale modifica consiste nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa a norma del paragrafo 7, il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto previsto dall'atto delegato è prorogato di sei mesi. La nota in calce è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Uno Stato membro che, ai sensi dell'articolo 6, disponga nuove esenzioni dall'obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo riguardato dall'atto che sospende l'esenzione dall'obbligo del visto comunica tali misure conformemente all'articolo 12.

7.  
Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo.
8.  
Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può prorogare la validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6, lettera a) del presente articolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell'atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

1.  
Entro il 10 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 7 e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.
2.  
Entro il 29 marzo 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 8 e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

Articolo 10

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, lettera f), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4.  
La delega di potere di cui all'articolo 7, lettera f), e all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
6.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
7.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, lettera f), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
8.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Articolo 11

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

1.  
Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 6, entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di dette misure.
2.  
La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

1.   STATI

Afghanistan

Armenia

Angola

Azerbaigian

Bangladesh

Burkina Faso

Bahrein

Burundi

Benin

Bolivia

Bhutan

Botswana

Bielorussia

Belize

Repubblica democratica del Congo

Repubblica centrafricana

Congo

Costa d'Avorio

Camerun

Cina

Cuba

Capo Verde

Gibuti

Repubblica dominicana

Algeria

Ecuador

Egitto

Eritrea

Eswatini

Etiopia

Figi

Gabon

Ghana

Gambia

Guinea

Guinea equatoriale

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Indonesia

India

Iran

Iraq

Giamaica

Giordania

Kenya

Kirghizistan

Cambogia

Comore

Corea del Nord

Kuwait

Kazakstan

Laos

Libano

Sri Lanka

Liberia

Lesotho

Libia

Marocco

Madagascar

Mali

Myanmar/Birmania

Mongolia

Mauritania

Maldive

Malawi

Mozambico

Namibia

Niger

Nigeria

Nepal

Oman

Paua Nuova Guinea

Filippine

Pakistan

Qatar

Russia

Ruanda

Arabia Saudita

Sudan

Sierra Leone

Senegal

Somalia

Suriname

Sud Sudan

São Tomé e Príncipe

Siria

Chad

Togo

Thailandia

Tagikistan

Turkmenistan

Tunisia

Turchia

Tanzania

Uganda

Uzbekistan

Vietnam

Yemen

Sudafrica

Zambia

Zimbabwe

2.   ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

— 
Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999
— 
L'Autorità palestinese




ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI PER SOGGIORNI LA CUI DURATA GLOBALE NON SIA SUPERIORE A 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI

1.   STATI

ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 3 )

Andorra

Emirati arabi uniti ( 4 )

Antigua e Barbuda

Albania (3) 

Argentina

Australia

Bosnia-Erzegovina (3) 

Barbados

Brunei

Brasile

Bahama

Canada

Cile

Colombia

Costa Rica

Dominica (4) 

Micronesia (4) 

Grenada (4) 

Georgia ( 5 )

Guatemala

Honduras

Israele

Giappone

Kiribati (4) 

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Corea del Sud

Santa Lucia (4) 

Monaco

Moldova ( 6 )

Montenegro ( 7 )

Isole Marshall ( 8 )

Maurizio

Messico

Malesia

Nicaragua

Nauru (8) 

Nuova Zelanda

Panama

Perù (8) 

Palau (8) 

Paraguay

Serbia (esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)) (7) 

Isole Salomone

Seicelle

Singapore

San Marino

El Salvador

Timor Leste (8) 

Tonga (8) 

Trinidad e Tobago

Tuvalu (8) 

Ucraina ( 9 )

▼M1

Regno Unito (esclusi i cittadini britannici di cui alla parte 3)

▼B

Stati Uniti

Uruguay

Santa Sede

Saint Vincent e Grenadine (8) 

Venezuela

Vanuatu (8) 

Samoa

2.   REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong ( 10 )

RAS di Macao ( 11 )

3.    ►M1  CITTADINI BRITANNICI CHE NON SONO «CITIZENS» BRITANNICI ◄

British nationals (Overseas)

British overseas territories citizens (BOTC) ►M1  Tali territori comprendono: Anguilla, Bermuda, Gibilterra ( 12 ), Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Georgia del sud e Sandwich australi, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, Isole Turks e Caicos e Isole Vergini britanniche, Territorio Antartico britannico e Territorio britannico dell'Oceano Indiano. ◄

British overseas citizens (BOC)

British protected persons (BPP)

British subjects (BS).

4.   ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan ( 13 )




ALLEGATO III

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE



Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio

(GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio

(GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio

(GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)

 

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 18, lettera B

 

Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio

(GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, undicesimo trattino, con riferimento al regolamento (CE) n. 539/2001 e al punto 11(B)(3) dell'allegato

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio

(GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23)

 

Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio

(GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 1211/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6)

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera k), quarto trattino e al punto 13(B)(2) dell'allegato

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 4

Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74)

 

Regolamento (UE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 105 del 8.4.2014, pag. 9)

 

Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67)

 

Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1)

 

Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 7)

 

Regolamento (UE) 2017/850 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 133 del 22.5.2017, pag. 1)

 




ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CE) n. 539/2001

Presente regolamento

Articolo -1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive

Articolo 4, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 1 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo1 bis, paragrafo 2 bis

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo1 bis, paragrafo 2 ter

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo1 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo1 bis, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo1 bis, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo1 bis, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 1 ter

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 1 quater

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 4 bis

Articolo 11

Articolo 4ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 4ter, paragrafo 2 bis

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4ter, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 4ter, paragrafo 3 bis

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 4ter, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 4ter, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 4ter, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 5

Articolo 12

Articolo 6

Articolo 13

Articolo 7

Articolo 14

Articolo 8

Articolo 15

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV



( 1 ) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

( 2 ) Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1).

( 3 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

( 4 ) Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

( 5 ) L'esenzione dall'obbligo del visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

( 6 ) L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Moldova conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

( 7 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

( 8 ) Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

( 9 ) L'esenzione dall'obbligo del visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

( 10 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

( 11 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

►M1  ( 12 ) Gibilterra è una colonia della Corona britannica. La sovranità su Gibilterra è oggetto di una controversia tra la Spagna e il Regno Unito; è necessario trovare una soluzione in merito a questo territorio alla luce delle pertinenti risoluzioni e decisioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. ◄

( 13 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d'identità.