02018R1805 — IT — 01.05.2025 — 001.002
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L 2844 |
1 |
27.12.2023 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2018
relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«provvedimento di congelamento» : una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca; |
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2) |
«provvedimento di confisca» : una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica; |
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3) |
«bene» : un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è:
a)
il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;
b)
un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;
c)
passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE; oppure
d)
passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato; |
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4) |
«provento» : ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile; |
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5) |
«beni strumentali» : qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato; |
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6) |
«Stato di emissione» : lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca; |
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7) |
«Stato di esecuzione» : lo Stato membro al quale è trasmesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca a fini di riconoscimento ed esecuzione; |
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8) |
«autorità di emissione» :
a)
in relazione a un provvedimento di congelamento:
i)
un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero competente nel caso interessato; oppure
ii)
un'altra autorità competente designata come tale dallo Stato di emissione e che ha competenza in ambito penale a disporre il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero nello Stato di emissione previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da un siffatto giudice, tribunale o pubblico ministero, tale autorità competente può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento;
b)
in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità designata come tale dallo Stato di emissione e che è competente in ambito penale a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale; |
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9) |
«autorità di esecuzione» : un'autorità competente a riconoscere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente regolamento e alle procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale per il congelamento e la confisca di beni; qualora tali procedure prevedano che un organo giurisdizionale registri il provvedimento e ne autorizzi l'esecuzione, l'autorità di esecuzione comprende l'autorità competente a chiedere tale registrazione e autorizzazione; |
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10) |
«soggetto colpito» : la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, o la persona fisica o giuridica che possiede i beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento secondo il diritto dello Stato di esecuzione. |
Articolo 3
Figure di reato
I provvedimenti di congelamento o i provvedimenti di confisca sono eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei seguenti reati secondo la legge dello Stato di emissione:
partecipazione a un'organizzazione criminale,
terrorismo,
tratta di esseri umani,
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
corruzione,
frode, compresi la frode e gli altri reati che ledano gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio,
riciclaggio di proventi da reato,
falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,
criminalità informatica,
criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
omicidio volontario o lesioni personali gravi,
traffico illecito di organi e tessuti umani,
rapimento, sequestro o presa di ostaggi,
razzismo e xenofobia,
rapina organizzata o a mano armata,
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
truffa,
racket ed estorsioni,
contraffazione e pirateria di prodotti,
falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,
falsificazione di mezzi di pagamento,
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
traffico di veicoli rubati,
stupro,
incendio doloso,
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
dirottamento di aereo/nave,
sabotaggio.
CAPO II
TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO
Articolo 4
Trasmissione del provvedimento di congelamento
Il certificato di congelamento:
è accompagnato da un certificato di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14, o
contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca a norma dell'articolo 14, nel qual caso l'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione nel certificato di congelamento.
Articolo 5
Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione
In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:
l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, oppure
il congelamento di un bene specifico oggetto del provvedimento di congelamento richieda azioni in più di uno Stato di esecuzione.
Articolo 6
Certificato di congelamento standard
Articolo 7
Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento
Articolo 8
Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento
L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di congelamento solo se:
l'esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del ne bis in idem;
vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di congelamento;
il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;
il provvedimento di congelamento si riferisce a un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;
nei casi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;
in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
Articolo 9
Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento
Articolo 10
Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento
L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 qualora:
l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;
il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento esistente, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando tale provvedimento esistente non sia ritirato; oppure
il bene sia già oggetto di un provvedimento esistente emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando il provvedimento esistente non sia ritirato. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento esistente abbia la precedenza, ai sensi del diritto interno, su altri successivi provvedimenti di congelamento emessi a livello nazionale in materia penale.
Articolo 11
Riservatezza
Articolo 12
Durata del provvedimento di congelamento
Articolo 13
Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento
La mancata esecuzione di un provvedimento di congelamento ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:
è già stato confiscato;
è scomparso;
è stato distrutto;
non si trova nel luogo indicato nel certificato di congelamento; oppure
non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.
CAPO III
TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA
Articolo 14
Trasmissione dei provvedimenti di confisca
Articolo 15
Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione
In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:
l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi; oppure
la confisca di un bene specifico oggetto del provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione.
In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando:
i beni interessati non sono stati congelati ai sensi del presente regolamento; oppure
il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento di confisca.
Articolo 16
Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca
►M1 L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione qualora: ◄
ritenga che possa esservi il rischio di una confisca superiore all'importo massimo, in particolare in base alle informazioni ricevute dall'autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b);
il provvedimento di confisca sia stato eseguito in tutto o in parte nello Stato di emissione o in un diverso Stato di esecuzione, nel qual caso precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito; oppure
dopo la trasmissione del certificato di confisca conformemente all'articolo 14, un'autorità dello Stato di emissione riceva una somma di denaro pagata in relazione al provvedimento di confisca.
Qualora si applichi la lettera a) del primo comma, l'autorità di emissione comunica il più presto possibile all'autorità di esecuzione quando il rischio indicato in tale lettera è venuto meno.
Articolo 17
Certificato di confisca standard
Articolo 18
Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca
Articolo 19
Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca
L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca solo se:
l'esecuzione del provvedimento di confisca è contraria al principio del ne bis in idem;
vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero la confisca nazionale dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di confisca;
il certificato di confisca è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;
il provvedimento di confisca si riferisce un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;
i diritti dei soggetti colpiti renderebbero impossibile, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, l'esecuzione del provvedimento di confisca, anche qualora tale impossibilità sia conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione ai sensi dell'articolo 33;
nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contempla lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;
in base al certificato di confisca, il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca non è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva, a meno che il certificato di confisca attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato:
è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio;
essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure
dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell'ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti;
in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
Articolo 20
Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca
Articolo 21
Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca
L'autorità di esecuzione può rinviare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14:
qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di confisca può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;
qualora ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l'importo totale risultante dall'esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l'importo ivi specificato a causa dell'esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;
nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure
nei casi in cui sia stato invocato un mezzo di impugnazione di cui all'articolo 33.
Articolo 22
Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca
La mancata esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:
è già stato confiscato;
è scomparso;
è stato distrutto;
non si trova nel luogo indicato nel certificato di confisca; oppure
non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 23
Legge applicabile all'esecuzione
Articolo 24
Notifiche in merito alle autorità competenti
Articolo 25
Mezzi di comunicazione
Articolo 26
Concorso di provvedimenti
Nel prendere la sua decisione, l'autorità di esecuzione, ove possibile, dà priorità agli interessi delle vittime. Essa tiene altresì conto di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui:
l'eventuale presenza di beni già sottoposti a congelamento;
le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione degli stessi;
la gravità del reato interessato; e
il luogo in cui è stato commesso il reato.
Articolo 27
Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca
Articolo 28
Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca
Articolo 29
Restituzione alla vittima dei beni congelati
Qualora sia stata informata in merito a una decisione di restituzione dei beni congelati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano congelati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima conformemente alle norme procedurali dello Stato di esecuzione, se necessario tramite lo Stato di emissione, a condizione che:
il titolo della vittima sui beni non sia contestato;
i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; e
non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.
L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima.
Articolo 30
Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, la destinazione di un bene diverso da una somma di denaro ottenuto in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca è stabilita conformemente alle regole seguenti:
il bene può essere venduto, nel qual caso la destinazione dei proventi della vendita è stabilita conformemente al paragrafo 7;
il bene può essere trasferito allo Stato di emissione, a condizione che, se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, l'autorità di emissione abbia acconsentito al trasferimento del bene allo Stato di emissione;
fatta salva la lettera d), qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente al diritto dello Stato di esecuzione; oppure
il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o sociali nello Stato di esecuzione conformemente al proprio diritto, previo accordo dello Stato di emissione.
Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di restituzione di beni alla vittima o di risarcimento di quest'ultima in conformità dei paragrafi da 1 a 5, o salvo se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, lo Stato di esecuzione stabilisce la destinazione della somma di denaro ottenuta in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca come segue:
se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso spetta allo Stato di esecuzione; oppure
se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50 % di tale importo deve essere trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.
Articolo 31
Spese
Tale proposta è accompagnata da una distinta delle spese sostenute da parte dell'autorità di esecuzione. A seguito di tale proposta l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano reciprocamente. Se del caso, Eurojust può facilitare tali consultazioni.
Le consultazioni, o almeno i relativi risultati, sono registrati.
Articolo 32
Obbligo di informare i soggetti colpiti
Articolo 33
Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca
Articolo 34
Rimborso
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Statistiche
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
il numero di casi in cui la vittima ha ottenuto il risarcimento o la restituzione dei beni ottenuti con l'esecuzione del provvedimento di confisca a norma del presente regolamento; e
la durata media dell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca a norma del presente regolamento.
Articolo 36
Modifiche del certificato e del modello
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a qualsiasi modifica dei certificati di cui agli allegati I e II. Tali modifiche sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non lo pregiudicano.
Articolo 37
Esercizio della delega
Articolo 38
Relazioni e riesame
Entro il 20 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda:
la possibilità per gli Stati membri di effettuare e ritirare dichiarazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2;
l'interazione tra il rispetto dei diritti fondamentali e il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca;
l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 con riferimento alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, alla restituzione dei beni alle vittime e al risarcimento delle vittime.
Articolo 39
Sostituzione
Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2003/577/GAI per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020.
Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020.
Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento i riferimenti alla decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento di beni, e alla decisione quadro 2006/783/GAI si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 40
Disposizioni transitorie
Articolo 41
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 2020.
Tuttavia, l'articolo 24 si applica a decorrere dal 18 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
CERTIFICATO DI CONGELAMENTO
SEZIONE A:
Stato di emissione: …
Autorità di emissione: …
Autorità che ha effettuato la convalida (se del caso): …
Stato di esecuzione: …
Autorità di esecuzione (se nota): …
SEZIONE B: Urgenza e/o data di esecuzione richiesta
|
1. |
Indicare il particolare motivo di urgenza:
□
sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve trasferiti, o distrutti, vale a dire: … …
□
esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, vale a dire: … … |
|
2. |
Data di esecuzione:
□
È richiesta una data specifica, vale a dire il:
□
È necessario un coordinamento tra gli Stati membri interessati Motivi della richiesta: … … |
SEZIONE C: Soggetti colpiti
Identità del soggetto, o dei soggetti, contro i quali è stato emesso il provvedimento di congelamento, o del soggetto, o dei soggetti i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento (qualora siano colpiti più soggetti, fornire le informazioni per ciascuno di essi):
1. Dati identificativi
i) In caso di persona/e fisica/fisiche
Cognome: …
Nome/i: …
Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: …
Eventuali pseudonimi: …
Sesso: …
Cittadinanza: …
Numero di identità o di sicurezza sociale, se disponibile: …
Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità o passaporto), se disponibili:
…
Data di nascita: …
Luogo di nascita: …
Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):
…
Lingua/e che il soggetto colpito comprende …
Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:
soggetto contro il quale il provvedimento di congelamento è diretto
soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento
ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche
Nome: …
Forma giuridica: …
Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: …
Sede statutaria: …
Numero di registrazione: …
Indirizzo: …
Nome del rappresentante: …
Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:
soggetto contro il quale il provvedimento di congelamento è diretto
soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento
|
2. |
Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra: … |
|
3. |
Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto del provvedimento di congelamento sono direttamente pregiudicati dal provvedimento (identità e motivi): … … |
|
4. |
Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di congelamento: … |
SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento
|
1. |
Indicare se il provvedimento concerne:
□
una somma di denaro
□
uno o più beni specifici (materiali o immateriali, mobili o immobili)
□
un bene di valore equivalente (nell'ambito di una confisca basata sul valore) |
|
2. |
Se il provvedimento concerne una somma di denaro o un bene di valore equivalente ad una somma di denaro: …
—
Importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in cifre e lettere (indicare la valuta): …
…
—
Importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):
…
Informazioni supplementari:
—
Motivi per ritenere che il soggetto colpito disponga di beni/reddito nello Stato di esecuzione:
…
—
Descrizione dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se possibile):
…
—
Ubicazione esatta dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):
…
—
Coordinate bancarie del soggetto colpito (se note):
…
|
|
3. |
Se il provvedimento concerne uno o più beni specifici o un bene di valore equivalente: Motivi per la trasmissione del provvedimento allo Stato di esecuzione:
□
il bene o i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione
□
il bene o i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione
□
l'autorità di emissione ha fondati motivi per ritenere che il bene o i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Informazioni supplementari:
—
Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:
…
—
Descrizione del bene:
…
—
Ubicazione del bene (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):
…
—
Altre informazioni pertinenti (ad esempio nomina di un amministratore giudiziario):
…
|
SEZIONE E: Motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento
1. Sintesi dei fatti
Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento, compresa:
|
2. |
Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati connessi al provvedimento di congelamento emesso e disposizione/i di legge applicabile/i: … … |
|
3. |
Il reato cui è connesso il provvedimento di congelamento è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente) Se il provvedimento di congelamento è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati descritti ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto.
□
partecipazione a un'organizzazione criminale
□
terrorismo
□
tratta di esseri umani
□
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
□
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
□
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
□
corruzione
□
frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371
□
riciclaggio di proventi da reato
□
falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro
□
criminalità informatica
□
criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
□
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
□
omicidio volontario o lesioni personali gravi
□
traffico illecito di organi e tessuti umani
□
rapimento sequestro o presa di ostaggi
□
razzismo e xenofobia
□
rapina organizzata o a mano armata
□
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
□
truffa
□
racket ed estorsione
□
contraffazione e pirateria di prodotti
□
falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati
□
falsificazione di mezzi di pagamento
□
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
□
traffico illecito di materie nucleari e radioattive
□
traffico di veicoli rubati
□
stupro
□
incendio doloso
□
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
□
dirottamento di aereo o nave
□
sabotaggio |
|
4. |
Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato): … |
SEZIONE F: Riservatezza del provvedimento e/o richiesta di formalità specifiche
Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nel provvedimento dopo l'esecuzione:
…
Necessità di formalità specifiche al momento dell'esecuzione:
…
SEZIONE G: In caso di trasmissione di un certificato di congelamento a più di uno Stato di esecuzione, fornire le seguenti informazioni:
|
1. |
Un certificato di congelamento è stato trasmesso al/ai seguente/i altro/i Stato/i di esecuzione (Stato e autorità): … … |
|
2. |
Un certificato di congelamento è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi: In caso il provvedimento di congelamento riguardi specifici beni:
□
si ritiene che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi
□
il congelamento di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione In caso il provvedimento di congelamento riguardi una somma di denaro:
□
il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento
□
altre esigenze specifiche: … |
|
3. |
Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato membro di esecuzione: … … |
|
4. |
Se il congelamento di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato di esecuzione: … … |
SEZIONE H: Rapporto con un provvedimento di congelamento e/o uno o più altri provvedimenti o una o più altre richieste precedenti
Indicare se esiste un rapporto tra il provvedimento di congelamento e un provvedimento o una richiesta precedente (p.e. provvedimento di congelamento, ordine europeo d'indagine, mandato d'arresto europeo o assistenza giudiziaria). Se del caso, fornire le seguenti informazioni utili a individuare il provvedimento o la richiesta precedente:
SEZIONE I: Confisca
Indicare se:
il presente certificato di congelamento è accompagnato da un certificato di confisca emesso nello Stato di emissione (numero di riferimento del certificato di confisca):
…
i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (data prevista per la presentazione del certificato di confisca, se possibile):
…
SEZIONE J: Misure alternative
|
1. |
Indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di congelamento:
□
Sì
□
No |
|
2. |
In caso affermativo, indicare quali sanzioni possono essere applicate: … |
SEZIONE K: RESTITUZIONE DEI BENI CONGELATI
|
1. |
Indicare se è stata emessa una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:
□
Sì
□
No In caso affermativo, precisare quanto segue in merito alla decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati: Autorità che ha emesso la decisione (denominazione ufficiale): … … Data della decisione: … Numero di riferimento della decisione (ove disponibile): … Descrizione dei beni da restituire: … Nome della vittima: … Indirizzo della vittima: … Se il titolo della vittima sui beni è contestato, fornire i dettagli (persone che contestano il titolo, motivi ecc.): … … Se in seguito alla restituzione possono essere pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti, fornire i dettagli (soggetti colpiti, diritti che possono essere pregiudicati, motivi ecc.): … … |
|
2. |
Indicare se nello Stato di emissione è in corso una richiesta di restituzione alla vittima dei beni congelati
□
No
□
Sì, l'esito sarà comunicato all'autorità di esecuzione L'autorità di emissione è informata in caso di trasferimento diretto alla vittima. |
SEZIONE L: Mezzi di impugnazione
Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale, del servizio di interpretazione e traduzione:
l'autorità di emissione (v. sezione M)
l'autorità che ha effettuato la convalida (v. sezione N)
altro:…
…
SEZIONE M: Estremi dell'autorità emittente
Tipo di autorità emittente:
organo giurisdizionale, pubblico ministero
altra autorità competente designata dallo Stato di emissione
Nome dell'autorità: …
Nome della persona di contatto: …
Posizione occupata (titolo/grado): …
Numero di fascicolo: …
Indirizzo: …
Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Indirizzo di posta elettronica: …
Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: …
Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento:
Nome/Titolo/Organizzazione: …
Indirizzo: …
Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: …
Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel certificato di congelamento: …
Nome: …
Funzione (titolo/grado): …
Data: …
Timbro ufficiale (se disponibile): …
SEZIONE N: Estremi dell'autorità che ha convalidato il provvedimento di congelamento
Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il presente provvedimento di congelamento, se del caso:
organo giurisdizionale
pubblico ministero
Denominazione dell'autorità che ha effettuato la convalida: …
Nome della persona di contatto: …
Funzione (titolo/grado): …
Numero di fascicolo: …
Indirizzo: …
Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Indirizzo di posta elettronica: …
Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida: …
Indicare il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione:
autorità di emissione
autorità che ha effettuato la convalida
Firma ed estremi dell'autorità che ha effettuato la convalida e/o del suo rappresentante:
…
Nome: …
Funzione (titolo/grado): …
Data: …
Timbro ufficiale (se disponibile): …
SEZIONE O: Autorità centrale
In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei certificati di congelamento nello Stato di emissione, indicare:
Nome dell'autorità centrale: …
Nome della persona di contatto: …
Posizione occupata (titolo/grado): …
Numero di fascicolo.: …
Indirizzo: …
Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Indirizzo di posta elettronica: …
SEZIONE P: Allegati
Indicare gli eventuali allegati del certificato: …
ALLEGATO II
CERTIFICATO DI CONFISCA
SEZIONE A:
Stato di emissione: …
Autorità di emissione: …
Stato di esecuzione: …
Autorità di esecuzione (se nota): …
SEZIONE B: Provvedimento di confisca
|
1. |
Organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di confisca (nome ufficiale): … |
|
2. |
Numero di riferimento del provvedimento di confisca (se disponibile): … |
|
3. |
Il provvedimento di confisca è stato emesso il (data): … |
|
4. |
Il provvedimento di confisca è diventato definitivo il (data): … |
SEZIONE C: Soggetto/i colpito/i
Identità del soggetto o dei soggetti, contro i quali è stato emesso il provvedimento di confisca, o del soggetto, o dei soggetti, i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca (qualora siano colpiti più soggetti, fornire le informazioni per ciascuno di essi):
1. Dati identificativi
i) In caso di persona/e fisica/fisiche
Cognome: …
Nome/i: …
Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: …
Eventuali pseudonimi: …
Sesso: …
Cittadinanza: …
Numero di identità o di sicurezza sociale, se disponibile: …
Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:
…
Data di nascita: …
Luogo di nascita: …
Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):
…
Lingua/e che il soggetto colpito comprende: …
Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:
soggetto contro il quale il provvedimento di confisca è diretto
soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca
ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche
Nome: …
Forma giuridica: …
Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: …
Sede statutaria: …
Numero di registrazione: …
Indirizzo: …
Nome del rappresentante: …
Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:
soggetto contro il quale il provvedimento di confisca è diretto
soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca
|
2. |
Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di confisca, se diverso dall'indirizzo indicato sopra: … |
|
3. |
Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto del provvedimento di confisca sono direttamente pregiudicati dal provvedimento (identità e motivi): … … |
|
4. |
Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di confisca: … |
SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento
|
1. |
L'organo giurisdizionale ha deciso che il bene in questione:
□
è il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento
□
è un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale
□
è passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE (compresa la confisca estesa)
□
è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato |
|
2. |
Indicare se il provvedimento concerne:
□
una somma di denaro
□
uno o più beni specifici (materiali o immateriali, mobili o immobili)
□
un bene di valore equivalente (nell'ambito di una confisca basata sul valore) |
|
3. |
Se il provvedimento concerne una somma di denaro o un bene di valore equivalente a tale somma di denaro:
—
importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in cifre e lettere (indicare la valuta):
…
—
importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):
…
Informazioni supplementari:
—
Motivi per ritenere che il soggetto colpito disponga di beni/reddito nello Stato di esecuzione:
…
—
Descrizione dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se possibile):
…
—
Ubicazione esatta dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): …
—
Coordinate bancarie del soggetto colpito (se note):
…
|
|
4. |
Se il provvedimento concerne uno o più beni specifici o un bene di valore equivalente: Motivi a fondamento della trasmissione del provvedimento allo Stato di esecuzione:
□
il bene o i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione
□
il bene o i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione
□
l'autorità di emissione ha fondati motivi per ritenere che il bene o i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Informazioni supplementari:
—
Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:
…
—
Descrizione del bene
…
—
Ubicazione del bene (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):
…
—
Altre informazioni pertinenti (p.e. nomina di un amministratore giudiziario):
…
|
|
5. |
Informazioni sulla conversione e sul trasferimento di beni Se il provvedimento concerne un bene specifico, indicare se a norma del diritto dello Stato di emissione la confisca nello Stato di esecuzione può essere effettuata mediante confisca di una somma di denaro del valore corrispondente a quello del bene da confiscare:
□
Sì
□
No |
SEZIONE E: Provvedimento di congelamento
Indicare se:
il provvedimento di confisca è accompagnato da un provvedimento di congelamento emesso nello Stato di emissione (numero di riferimento del certificato di congelamento):
…
il bene è stato sottoposto a congelamento in conformità di un precedente provvedimento di congelamento trasmesso allo Stato di esecuzione
data di emissione del provvedimento di congelamento: …
data di trasmissione del provvedimento di congelamento: …
autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento di congelamento: …
numero di riferimento assegnato dall'autorità di emissione: …
numero di riferimento assegnato dall'autorità di esecuzione: …
SEZIONE F: Motivi che hanno dato luogo al provvedimento di confisca
|
1. |
Fornire una sintesi dei fatti e indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, comprese una descrizione del reato o dei reati e altre informazioni pertinenti: … |
|
2. |
Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di confisca e disposizione/i di legge applicabile/i: … |
|
3. |
Il reato cui il provvedimento di confisca è connesso è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente). Se il provvedimento di confisca è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati descritti ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto.
□
partecipazione a un'organizzazione criminale
□
terrorismo
□
tratta di esseri umani
□
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
□
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
□
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
□
corruzione
□
frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371
□
riciclaggio di proventi da reato
□
falsificazione di valute, compreso l'euro
□
criminalità informatica
□
criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
□
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
□
omicidio volontario o lesioni personali gravi
□
traffico illecito di organi e tessuti umani
□
rapimento, sequestro o presa di ostaggi
□
razzismo e xenofobia
□
rapina organizzata o a mano armata
□
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
□
truffa
□
racket ed estorsione
□
contraffazione e pirateria di prodotti
□
falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati
□
falsificazione di mezzi di pagamento
□
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
□
traffico illecito di materie nucleari e radioattive
□
traffico di veicoli rubati
□
stupro
□
incendio doloso
□
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
□
dirottamento di aereo/nave
□
sabotaggio |
|
4. |
Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato): … |
SEZIONE G: In caso di trasmissione del certificato di confisca a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti:
|
1. |
Il certificato di confisca è stato trasmesso al/ai seguente/i altro/i Stato/i di esecuzione (Stato e autorità): … … |
|
2. |
Il certificato di confisca è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per il seguente motivo: In caso il provvedimento di confisca riguardi specifici beni:
□
si ritiene che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi
□
la confisca di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione In caso il provvedimento di confisca riguardi somme:
□
il bene interessato non è stato sottoposto a congelamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1805
□
il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento
□
altre esigenze specifiche: … |
|
3. |
Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato di esecuzione: … … |
|
4. |
Se la confisca di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato di esecuzione: … |
SEZIONE H: Procedimento che ha dato luogo al provvedimento di confisca
Indicare se il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva:
Sì, il soggetto è comparso personalmente al processo.
No, il soggetto non è comparso personalmente al processo
No, non si sono tenute udienze in conformità delle norme procedurali nazionali.
Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:
il soggetto è stato citato personalmente il (giorno/mese/anno) .. ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca ed è stato informato del fatto che un provvedimento di confisca potrebbe essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio
OPPURE
il soggetto non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che poteva essere emesso un provvedimento di confisca in caso di sua mancata comparizione in giudizio
OPPURE
essendo al corrente del processo fissato, il soggetto aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore
OPPURE
il soggetto ha ricevuto la notifica del provvedimento di confisca il (giorno/mese/anno) .. ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui il soggetto ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma del provvedimento di confisca, e
il soggetto ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione
OPPURE
il soggetto non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito
Qualora siano state contrassegnate le caselle 4.1b, 4.2 o 4.3, specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:
SEZIONE I: Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà
|
1. |
Indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di confisca:
□
Sì
□
No |
|
2. |
In caso affermativo, indicare quali misure possono essere applicate:
□
detenzione (periodo massimo): …
□
lavori di pubblica utilità (o equivalenti) (periodo massimo): …
□
altre misure (descrizione): … |
SEZIONE J: Decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima
|
1. |
Indicare se:
□
un'autorità emittente o un'altra autorità competente dello Stato di emissione ha emesso una decisione di risarcimento o di restituzione alla vittima della seguente somma di denaro: …
□
un'autorità emittente o un'altra autorità competente dello Stato di emissione ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro: …
□
nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima il cui esito deve essere comunicato all'autorità di esecuzione |
|
2. |
Dettagli della decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima: Autorità che ha emesso la decisione (nome ufficiale): … Data della decisione: … Data in cui la decisione è diventata definitiva: … Numero di riferimento della decisione (se disponibile): … Descrizione dei beni da restituire: … Generalità della vittima: … Indirizzo della vittima: … L'autorità di emissione è informata in caso di trasferimento diretto alla vittima. |
SEZIONE K: Estremi dell'autorità di emissione
Nome dell'autorità: …
Nome della persona di contatto: …
Posizione occupata (titolo/grado): …
Numero di fascicolo: …
Indirizzo: …
Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Indirizzo di posta elettronica: …
Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: …
Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento o per il trasferimento dei beni: …
…
Nome/Titolo/Organizzazione: …
Indirizzo: …
Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: …
Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel certificato di confisca: …
Nome: …
Funzione (titolo/grado): …
Data: …
Timbro ufficiale (se disponibile): …
SEZIONE L: Autorità centrale
In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei certificati di confisca nello Stato di emissione, indicare:
Nome dell'autorità centrale: …
Nome della persona di contatto: …
Posizione occupata (titolo/grado): …
Numero di fascicolo: …
Indirizzo: …
Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …
Indirizzo di posta elettronica: …
SEZIONE M: Coordinate di pagamento dello Stato di emissione
IBAN: …
BIC: …
Nome del titolare del conto bancario: …
SEZIONE N: Allegati
Indicare gli eventuali allegati del certificato:
( 1 ) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
( 2 ) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).
( 3 ) Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).