02018R1805 — IT — 01.05.2025 — 001.002


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

(GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2023/2844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

  L 2844

1

27.12.2023


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 90629, 1.8.2025, pag.  1 (2023/2844)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca



CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

1.  
Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.
2.  
Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 TUE.
3.  
Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.
4.  
Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«provvedimento di congelamento» : una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca;

2)

«provvedimento di confisca» : una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica;

3)

«bene» :

un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è:

a) 

il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;

b) 

un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;

c) 

passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE; oppure

d) 

passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato;

4)

«provento» : ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

5)

«beni strumentali» : qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;

6)

«Stato di emissione» : lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca;

7)

«Stato di esecuzione» : lo Stato membro al quale è trasmesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca a fini di riconoscimento ed esecuzione;

8)

«autorità di emissione» :

a) 

in relazione a un provvedimento di congelamento:

i) 

un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero competente nel caso interessato; oppure

ii) 

un'altra autorità competente designata come tale dallo Stato di emissione e che ha competenza in ambito penale a disporre il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero nello Stato di emissione previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da un siffatto giudice, tribunale o pubblico ministero, tale autorità competente può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento;

b) 

in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità designata come tale dallo Stato di emissione e che è competente in ambito penale a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale;

9)

«autorità di esecuzione» : un'autorità competente a riconoscere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente regolamento e alle procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale per il congelamento e la confisca di beni; qualora tali procedure prevedano che un organo giurisdizionale registri il provvedimento e ne autorizzi l'esecuzione, l'autorità di esecuzione comprende l'autorità competente a chiedere tale registrazione e autorizzazione;

10)

«soggetto colpito» : la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, o la persona fisica o giuridica che possiede i beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento secondo il diritto dello Stato di esecuzione.

Articolo 3

Figure di reato

1.  

I provvedimenti di congelamento o i provvedimenti di confisca sono eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei seguenti reati secondo la legge dello Stato di emissione:

1) 

partecipazione a un'organizzazione criminale,

2) 

terrorismo,

3) 

tratta di esseri umani,

4) 

sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,

5) 

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

6) 

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

7) 

corruzione,

8) 

frode, compresi la frode e gli altri reati che ledano gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio,

9) 

riciclaggio di proventi da reato,

10) 

falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,

11) 

criminalità informatica,

12) 

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

13) 

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

14) 

omicidio volontario o lesioni personali gravi,

15) 

traffico illecito di organi e tessuti umani,

16) 

rapimento, sequestro o presa di ostaggi,

17) 

razzismo e xenofobia,

18) 

rapina organizzata o a mano armata,

19) 

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

20) 

truffa,

21) 

racket ed estorsioni,

22) 

contraffazione e pirateria di prodotti,

23) 

falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,

24) 

falsificazione di mezzi di pagamento,

25) 

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

26) 

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

27) 

traffico di veicoli rubati,

28) 

stupro,

29) 

incendio doloso,

30) 

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

31) 

dirottamento di aereo/nave,

32) 

sabotaggio.

2.  
Per quanto riguarda i reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

CAPO II

TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO

Articolo 4

Trasmissione del provvedimento di congelamento

▼M1

1.  
Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 6 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

▼B

2.  
Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di congelamento ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di congelamento, il provvedimento di congelamento originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di congelamento dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.
3.  
Gli Stati membri possono effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 prima della data di applicazione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando effettuano o ritirano tale dichiarazione. La Commissione mette tali informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.
4.  
In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di congelamento disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di congelamento a tale Stato membro.
5.  
In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che tali beni siano ubicati in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di congelamento a tale Stato membro.
6.  

Il certificato di congelamento:

a) 

è accompagnato da un certificato di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14, o

b) 

contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca a norma dell'articolo 14, nel qual caso l'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione nel certificato di congelamento.

7.  
L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di un soggetto colpito. L'autorità di emissione fornisce, su richiesta, all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che un soggetto colpito può avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tali soggetti.
8.  
Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota all'autorità di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento.
9.  
Qualora l'autorità nello Stato di esecuzione che riceve il certificato di congelamento non sia competente a riconoscere il provvedimento di congelamento o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di congelamento all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.

Articolo 5

Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione

1.  
Il certificato di congelamento è trasmesso soltanto a norma dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non si applichi il paragrafo 2 o il paragrafo 3 del presente articolo.
2.  

In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

a) 

l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, oppure

b) 

il congelamento di un bene specifico oggetto del provvedimento di congelamento richieda azioni in più di uno Stato di esecuzione.

3.  
In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che vi sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento di congelamento.

Articolo 6

Certificato di congelamento standard

1.  
Al fine di trasmettere un provvedimento di congelamento l'autorità di emissione compila il certificato di congelamento di cui all'allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.
2.  
L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di congelamento in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.
3.  
Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione inviata alla Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati di congelamento in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione rende tali dichiarazioni accessibili agli Stati membri e al RGE.

Articolo 7

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

1.  
L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che tale autorità di esecuzione non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 8 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 10.

▼M1

2.  
L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.

▼B

Articolo 8

Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento

1.  

L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di congelamento solo se:

a) 

l'esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del ne bis in idem;

b) 

vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di congelamento;

c) 

il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;

d) 

il provvedimento di congelamento si riferisce a un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

e) 

nei casi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;

f) 

in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2.  
In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o dare esecuzione al provvedimento di congelamento, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

▼M1

3.  
L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è adottata senza ritardo ed è comunicata immediatamente all'autorità di emissione.

▼B

4.  
Se l'autorità di esecuzione ha riconosciuto il provvedimento di congelamento, ma si rende conto, durante l'esecuzione di quest'ultimo, che si applica uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, essa contatta immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato al fine di discutere le misure adeguate da adottare. Conseguentemente, l'autorità di emissione può decidere di ritirare il provvedimento. Se, a seguito di tali discussioni, non si è pervenuti a una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di porre fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento.

Articolo 9

Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento

1.  
Dopo aver ricevuto il certificato di congelamento, l'autorità di esecuzione prende una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento ed esegue tale decisione senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi.
2.  
Se l'autorità di emissione ha indicato nel certificato di congelamento che l'esecuzione del provvedimento di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto possibile tale indicazione. Qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è necessario un coordinamento tra gli Stati membri interessati, l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione si coordinano tra loro al fine di concordare la data di esecuzione del provvedimento di congelamento. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo, l'autorità di esecuzione decide in merito alla data di esecuzione del provvedimento di congelamento tenendo nel massimo conto possibile gli interessi dell'autorità di emissione.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 5, qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel certificato di congelamento che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, o in considerazione di eventuali esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione decide sul riconoscimento del provvedimento di congelamento entro 48 ore dal ricevimento di quest'ultimo da parte sua Non oltre 48 ore dall'adozione di tale decisione, l'autorità di esecuzione adotta le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento

▼M1

4.  
L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione senza ritardo la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.

▼B

5.  
Se in un caso specifico non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi per cui non è stato possibile rispettare tali termini e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per eseguire il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento.
6.  
La scadenza dei termini di cui al paragrafo 3 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e di eseguire tale provvedimento senza indugio.

Articolo 10

Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento

1.  

L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 qualora:

a) 

l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;

b) 

il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento esistente, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando tale provvedimento esistente non sia ritirato; oppure

c) 

il bene sia già oggetto di un provvedimento esistente emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando il provvedimento esistente non sia ritirato. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento esistente abbia la precedenza, ai sensi del diritto interno, su altri successivi provvedimenti di congelamento emessi a livello nazionale in materia penale.

▼M1

2.  
L'autorità di esecuzione informa immediatamente l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.
3.  
Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione.

▼B

Articolo 11

Riservatezza

1.  
Durante l'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengono debito conto della riservatezza dell'indagine nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento di congelamento.
2.  
Nella misura compatibile con la necessità di eseguire il provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione garantisce la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento conformemente al proprio diritto nazionale. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, non appena il provvedimento di congelamento sia stato eseguito, l'autorità di esecuzione ne informa i soggetti colpiti a norma dell'articolo 32.
3.  
Al fine di tutelare indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di rinviare il momento in cui i soggetti colpiti sono informati dell'esecuzione del provvedimento di congelamento a norma dell'articolo 32. Non appena venuta meno la necessità di rinviare l'informazione dei soggetti colpiti al fine di tutelare indagini in corso, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione affinché quest'ultima possa informare i soggetti colpiti dell'esecuzione del provvedimento di congelamento a norma dell'articolo 32.
4.  
Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, ne informa immediatamente l'autorità di emissione e, se possibile, prima dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.

Articolo 12

Durata del provvedimento di congelamento

1.  
Il bene oggetto di un provvedimento di congelamento rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l'autorità competente di tale Stato abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 o fino a quando l'autorità di emissione abbia informato l'autorità di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che renda il provvedimento non eseguibile o che ne causi il ritiro in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1.

▼M1

2.  
L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa direttamente all'autorità di emissione. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.

▼B

Articolo 13

Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento

1.  
Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione ne informa senza indugio l'autorità di emissione.
2.  
Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta l'autorità di emissione.
3.  

La mancata esecuzione di un provvedimento di congelamento ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:

a) 

è già stato confiscato;

b) 

è scomparso;

c) 

è stato distrutto;

d) 

non si trova nel luogo indicato nel certificato di congelamento; oppure

e) 

non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.

4.  
Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di congelamento senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato di congelamento, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di congelamento, abbia verificato con l'autorità di emissione che il provvedimento di congelamento è ancora valido.
5.  
In deroga al paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile congelare un bene di valore equivalente, l'autorità di esecuzione è esonerata dall'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere congelato.

CAPO III

TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA

Articolo 14

Trasmissione dei provvedimenti di confisca

▼M1

1.  
Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

▼B

2.  
Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di confisca dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2.
3.  
Gli Stati membri possono effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 prima della data di applicazione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando effettuano o ritirano tale dichiarazione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.
4.  
In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di confisca disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di confisca a tale Stato membro.
5.  
In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che tali beni siano ubicati in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di confisca a tale Stato membro.
6.  
L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di soggetti colpiti. L'autorità di emissione fornisce, su richiesta, all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che tali soggetti colpito possono avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tali soggetti.
7.  
Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota all'autorità di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca.
8.  
Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve il certificato di confisca non sia competente a riconoscere il provvedimento di confisca o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di confisca all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.

Articolo 15

Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione

1.  
Il certificato di confisca è trasmesso soltanto a norma dell'articolo 14 a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non si applichino i paragrafi 2 o 3 del presente articolo.
2.  

In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

a) 

l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi; oppure

b) 

la confisca di un bene specifico oggetto del provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione.

3.  

In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando:

a) 

i beni interessati non sono stati congelati ai sensi del presente regolamento; oppure

b) 

il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento di confisca.

Articolo 16

Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca

1.  
La trasmissione del provvedimento di confisca in conformità degli articoli 14 e 15 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire esso stesso il provvedimento.
2.  
Il valore totale risultante dall'esecuzione di un provvedimento di confisca riguardante un importo non supera l'importo massimo specificato in tale provvedimento, a prescindere dal fatto che sia stato o meno trasmesso a uno o più Stati di esecuzione.
3.  

►M1  L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione qualora: ◄

a) 

ritenga che possa esservi il rischio di una confisca superiore all'importo massimo, in particolare in base alle informazioni ricevute dall'autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b);

b) 

il provvedimento di confisca sia stato eseguito in tutto o in parte nello Stato di emissione o in un diverso Stato di esecuzione, nel qual caso precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito; oppure

c) 

dopo la trasmissione del certificato di confisca conformemente all'articolo 14, un'autorità dello Stato di emissione riceva una somma di denaro pagata in relazione al provvedimento di confisca.

Qualora si applichi la lettera a) del primo comma, l'autorità di emissione comunica il più presto possibile all'autorità di esecuzione quando il rischio indicato in tale lettera è venuto meno.

Articolo 17

Certificato di confisca standard

1.  
Al fine di trasmettere l'ordine di confisca l'autorità di emissione compila il certificato di confisca di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.
2.  
L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di confisca in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.
3.  
Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati di confisca in una o più lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua ufficiale o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione può rendere tali dichiarazioni disponibili a tutti gli Stati membri e alla RGE.

Articolo 18

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

1.  
L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che essa non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 19 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 21.
2.  
Se il provvedimento di confisca concerne un bene specifico, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono, qualora il diritto dello Stato di emissione lo preveda, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa essere eseguita mediante confisca di una somma di denaro corrispondente al valore del bene che sarebbe stato confiscato.
3.  
Se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro e l'autorità di esecuzione non può ottenere il pagamento di tale importo, essa esegue il provvedimento di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine. Se necessario, l'autorità di esecuzione converte l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio giornaliero, come pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il giorno in cui il provvedimento di confisca è stato emesso.
4.  
Ogni parte dell'importo recuperata in forza del provvedimento di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.
5.  
Se l'autorità di emissione ha emesso un provvedimento di confisca, ma non un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione può, come parte delle misure di cui al paragrafo 1, decidere di congelare i beni interessati di propria iniziativa, conformemente al proprio diritto nazionale, in vista della successiva esecuzione del provvedimento di confisca. In tal caso, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza indugio o e, se possibile, prima del congelamento dei beni interessati.

▼M1

6.  
Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione.

▼B

Articolo 19

Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca

1.  

L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca solo se:

a) 

l'esecuzione del provvedimento di confisca è contraria al principio del ne bis in idem;

b) 

vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero la confisca nazionale dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di confisca;

c) 

il certificato di confisca è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;

d) 

il provvedimento di confisca si riferisce un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

e) 

i diritti dei soggetti colpiti renderebbero impossibile, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, l'esecuzione del provvedimento di confisca, anche qualora tale impossibilità sia conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione ai sensi dell'articolo 33;

f) 

nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contempla lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;

g) 

in base al certificato di confisca, il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca non è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva, a meno che il certificato di confisca attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato:

i) 

è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio;

ii) 

essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure

iii) 

dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell'ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti;

h) 

in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2.  
In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

▼M1

3.  
L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di confisca è adottata senza ritardo ed è comunicata immediatamente all'autorità di emissione.

▼B

Articolo 20

Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca

1.  
L'autorità di esecuzione prende la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza indugio e comunque, fatto salvo il paragrafo 4, entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di confisca da parte sua.

▼M1

2.  
L'autorità di esecuzione comunica senza ritardo all'autorità di emissione la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.

▼B

3.  
Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 21, l'autorità di esecuzione prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un simile caso nazionale.
4.  
Se in un caso specifico non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione senza indugio e mediante qualsiasi mezzo, indicando i motivi per i quali non è stato possibile rispettare tale termine e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca.
5.  
La scadenza del termine di cui al paragrafo 1 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e di eseguire tale provvedimento senza indugio.

Articolo 21

Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca

1.  

L'autorità di esecuzione può rinviare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14:

a) 

qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di confisca può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;

b) 

qualora ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l'importo totale risultante dall'esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l'importo ivi specificato a causa dell'esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;

c) 

nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure

d) 

nei casi in cui sia stato invocato un mezzo di impugnazione di cui all'articolo 33.

2.  
In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, nel periodo del rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta tutte le misure che adotterebbe in un caso interno analogo per evitare che il bene non sia più disponibile ai fini dell'esecuzione del provvedimento di confisca.

▼M1

3.  
L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso;
4.  
Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta, senza ritardo, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione.

▼B

Articolo 22

Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca

1.  
Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione ne informa senza indugio l'autorità di emissione.
2.  
Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta l'autorità di emissione, tenendo altresì conto delle possibilità previste all'articolo 18, paragrafo 2 o 3.
3.  

La mancata esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:

a) 

è già stato confiscato;

b) 

è scomparso;

c) 

è stato distrutto;

d) 

non si trova nel luogo indicato nel certificato di confisca; oppure

e) 

non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.

4.  
Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di confisca senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato di confisca, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di confisca, abbia verificato con l'autorità di emissione che il provvedimento di confisca è ancora valido.
5.  
Nonostante il paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile confiscare un bene di valore equivalente, essa non è tenuta a dare esecuzione al provvedimento di confisca se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere confiscato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Legge applicabile all'esecuzione

1.  
L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.
2.  
Il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.
3.  
Fermo quanto previsto all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 o al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 senza il consenso dello Stato di emissione.

Articolo 24

Notifiche in merito alle autorità competenti

1.  
Entro il 19 dicembre 2020, ogni Stato membro notifica alla Commissione l'autorità o le autorità definite all'articolo 2, punti 8 e 9, competenti ai sensi del proprio diritto nei casi in cui lo Stato membro in questione sia rispettivamente lo Stato di emissione, o lo Stato di esecuzione.
2.  
Se la struttura del proprio ordinamento giuridico interno lo rende necessario, ogni Stato membro può designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle sue autorità competenti. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle autorità così designate.
3.  
La Commissione mette le informazioni ricevute a norma del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.

Articolo 25

▼M1

Mezzi di comunicazione

▼B

1.  
Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza indugio al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.
2.  
Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticazione di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, sono effettuate direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione e se lo Stato membro ha designato un'autorità centrale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, esse sono effettuate, se del caso, con l'intervento di tale autorità centrale.

▼C1

3.  
Fatta eccezione per le comunicazioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 29, paragrafo 3, le comunicazioni ufficiali ai sensi del presente regolamento tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione sono effettuate in conformità dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
4.  
Qualora uno Stato membro abbia designato un’autorità centrale, il paragrafo 3 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità centrale di un altro Stato membro.

▼B

Articolo 26

Concorso di provvedimenti

1.  
Se l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o di confisca emessi da diversi Stati membri contro lo stesso soggetto e tale soggetto non dispone nello Stato di esecuzione di beni sufficienti per ottemperare a tutti i provvedimenti, o se l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o provvedimenti di confisca dello stesso bene specifico, l'autorità di esecuzione decide quale dei provvedimenti eseguire conformemente al diritto dello Stato di esecuzione, fatta salva la possibilità di rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca a norma dell'articolo 21.
2.  

Nel prendere la sua decisione, l'autorità di esecuzione, ove possibile, dà priorità agli interessi delle vittime. Essa tiene altresì conto di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui:

a) 

l'eventuale presenza di beni già sottoposti a congelamento;

b) 

le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione degli stessi;

c) 

la gravità del reato interessato; e

d) 

il luogo in cui è stato commesso il reato.

Articolo 27

Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca

1.  
Qualora il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possa essere eseguito o non sia più valido, l'autorità di emissione ritira senza indugio il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca.

▼M1

2.  
L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.
3.  
L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione senza indebito ritardo una conferma della cessazione.

▼B

Articolo 28

Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

1.  
La gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione.
2.  
Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore. A tal fine, lo Stato di esecuzione, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE, ha la possibilità di vendere o trasferire i beni congelati.
3.  
I beni congelati e le somme di denaro derivanti dalla vendita di tali beni conformemente al paragrafo 2, rimangono nello Stato di esecuzione fino alla presentazione di un certificato di confisca e alla sua esecuzione, fatta salva la possibilità di restituzione dei beni di cui all'articolo 29.
4.  
Lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire beni specifici oggetto di un provvedimento di confisca che costituiscano beni culturali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di restituire beni culturali in virtù di tale direttiva.

Articolo 29

Restituzione alla vittima dei beni congelati

1.  
Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di congelamento, oppure comunica informazioni su tale decisione all'autorità di esecuzione in una fase successiva.
2.  

Qualora sia stata informata in merito a una decisione di restituzione dei beni congelati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano congelati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima conformemente alle norme procedurali dello Stato di esecuzione, se necessario tramite lo Stato di emissione, a condizione che:

a) 

il titolo della vittima sui beni non sia contestato;

b) 

i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; e

c) 

non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.

L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima.

3.  
Qualora non sia convinta che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione senza indugio e con qualsiasi mezzo appropriato al fine di trovare una soluzione. Se non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di non restituire i beni congelati alla vittima.

Articolo 30

Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni

1.  
Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati o una decisione di risarcimento della vittima, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di confisca oppure comunica dette informazioni all'autorità di esecuzione in una fase successiva.
2.  
Qualora abbia ricevuto informazioni su una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano confiscati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima.
3.  
Se per l'autorità di esecuzione non è possibile restituire il bene alla vittima in conformità del paragrafo 2, ma è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca relativo al bene in questione, l'importo corrispondente deve essere trasferito alla vittima a fini di restituzione, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di somme di denaro alla vittima. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7.
4.  
Qualora l'autorità di esecuzione abbia ricevuto informazioni su una decisione di risarcimento della vittima ai sensi del paragrafo 1 ed è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'importo corrispondente, nella misura in cui non supera quello indicato nel certificato, deve essere trasferito alla vittima ai fini del risarcimento, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di somme di denaro alla vittima. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7.
5.  
Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione. Lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione all'autorità di esecuzione delle informazioni sulla decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima, anche qualora il provvedimento di confisca sia già stato eseguito.
6.  

Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, la destinazione di un bene diverso da una somma di denaro ottenuto in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca è stabilita conformemente alle regole seguenti:

a) 

il bene può essere venduto, nel qual caso la destinazione dei proventi della vendita è stabilita conformemente al paragrafo 7;

b) 

il bene può essere trasferito allo Stato di emissione, a condizione che, se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, l'autorità di emissione abbia acconsentito al trasferimento del bene allo Stato di emissione;

c) 

fatta salva la lettera d), qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente al diritto dello Stato di esecuzione; oppure

d) 

il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o sociali nello Stato di esecuzione conformemente al proprio diritto, previo accordo dello Stato di emissione.

7.  

Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di restituzione di beni alla vittima o di risarcimento di quest'ultima in conformità dei paragrafi da 1 a 5, o salvo se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, lo Stato di esecuzione stabilisce la destinazione della somma di denaro ottenuta in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca come segue:

a) 

se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso spetta allo Stato di esecuzione; oppure

b) 

se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50 % di tale importo deve essere trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

Articolo 31

Spese

1.  
Ciascuno Stato membro si fa carico delle proprie spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fatte salve le disposizioni relative alla destinazione dei beni confiscati di cui all'articolo 28.
2.  
L'autorità di esecuzione può presentare all'autorità di emissione una proposta di ripartizione delle spese se appare, prima o dopo l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, che l'esecuzione del provvedimento comporti spese ingenti o eccezionali.

Tale proposta è accompagnata da una distinta delle spese sostenute da parte dell'autorità di esecuzione. A seguito di tale proposta l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano reciprocamente. Se del caso, Eurojust può facilitare tali consultazioni.

▼M1

Le consultazioni, o almeno i relativi risultati, sono registrati.

▼B

Articolo 32

Obbligo di informare i soggetti colpiti

1.  
Fatto salvo l'articolo 11, in seguito all'esecuzione del provvedimento di congelamento o alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione, per quanto possibile, informa senza indugio i soggetti colpiti di cui ha conoscenza di tale esecuzione e tale decisione in conformità delle procedure previste dal proprio diritto nazionale.
2.  
Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 specificano l'autorità che ha emesso il provvedimento e i mezzi di impugnazione disponibili ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione. Le informazioni specificano inoltre, almeno in forma succinta, i motivi di tale provvedimento.
3.  
Se del caso, l'autorità di esecuzione può chiedere l'assistenza dell'autorità di emissione per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca

1.  
I soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 7 e dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 18. Il diritto di invocare un mezzo di impugnazione è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione in conformità del diritto di tale Stato. Per quanto riguarda i provvedimenti di confisca, l'invocazione di un mezzo di impugnazione può avere effetto sospensivo qualora il diritto dello Stato di esecuzione lo preveda.
2.  
I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.
3.  
L'autorità competente dello Stato di emissione è informata di qualsiasi mezzo di impugnazione invocato conformemente al paragrafo 1.
4.  
Il presente articolo fa salva l'applicazione nello Stato di emissione di garanzie e mezzi di ricorso in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE.

Articolo 34

Rimborso

1.  
Se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi del proprio diritto, del danno subito dal soggetto colpito che risulti dall'esecuzione del provvedimento di congelamento ad esso trasmesso a norma dell'articolo 4 o del provvedimento di confisca che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 14, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione i risarcimenti versati al soggetto colpito. Tuttavia, se lo Stato di emissione può dimostrare allo Stato di esecuzione che il danno, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione concordano tra loro l'importo da rimborsare.
2.  
Il paragrafo 1 fa salvo il diritto nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Statistiche

1.  
Gli Stati membri raccolgono periodicamente dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. Essi conservano tali dati e li inviano ogni anno alla Commissione. Tali dati statistici includono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE, il numero di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca che uno Stato membro ha ricevuto da altri Stati membri che sono stati oggetto di riconoscimento ed esecuzione e il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono stati rifiutati.
2.  

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

a) 

il numero di casi in cui la vittima ha ottenuto il risarcimento o la restituzione dei beni ottenuti con l'esecuzione del provvedimento di confisca a norma del presente regolamento; e

b) 

la durata media dell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca a norma del presente regolamento.

Articolo 36

Modifiche del certificato e del modello

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a qualsiasi modifica dei certificati di cui agli allegati I e II. Tali modifiche sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non lo pregiudicano.

Articolo 37

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 dicembre 2020.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Relazioni e riesame

Entro il 20 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda:

a) 

la possibilità per gli Stati membri di effettuare e ritirare dichiarazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2;

b) 

l'interazione tra il rispetto dei diritti fondamentali e il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca;

c) 

l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 con riferimento alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, alla restituzione dei beni alle vittime e al risarcimento delle vittime.

Articolo 39

Sostituzione

Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2003/577/GAI per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento i riferimenti alla decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento di beni, e alla decisione quadro 2006/783/GAI si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Disposizioni transitorie

1.  
Il presente regolamento si applica ai certificati di congelamento e ai certificati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente a tale data.
2.  
I certificati di congelamento e i certificati di confisca trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano a essere disciplinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento fino all'esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Tuttavia, l'articolo 24 si applica a decorrere dal 18 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO I

CERTIFICATO DI CONGELAMENTO

SEZIONE A:

Stato di emissione: …

Autorità di emissione: …

Autorità che ha effettuato la convalida (se del caso): …

Stato di esecuzione: …

Autorità di esecuzione (se nota): …

SEZIONE B: Urgenza e/o data di esecuzione richiesta

1.

Indicare il particolare motivo di urgenza:

□ 

sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve trasferiti, o distrutti, vale a dire:

□ 

esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, vale a dire:

2.

Data di esecuzione:

□ 

È richiesta una data specifica, vale a dire il: …

□ 

È necessario un coordinamento tra gli Stati membri interessati

Motivi della richiesta:

SEZIONE C: Soggetti colpiti

Identità del soggetto, o dei soggetti, contro i quali è stato emesso il provvedimento di congelamento, o del soggetto, o dei soggetti i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento (qualora siano colpiti più soggetti, fornire le informazioni per ciascuno di essi):

1.   Dati identificativi

i)   In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome: …

Nome/i: …

Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: …

Eventuali pseudonimi: …

Sesso: …

Cittadinanza: …

Numero di identità o di sicurezza sociale, se disponibile: …

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità o passaporto), se disponibili:

Data di nascita: …

Luogo di nascita: …

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

Lingua/e che il soggetto colpito comprende …

Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:

□ 

soggetto contro il quale il provvedimento di congelamento è diretto

□ 

soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento

ii)   In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome: …

Forma giuridica: …

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: …

Sede statutaria: …

Numero di registrazione: …

Indirizzo: …

Nome del rappresentante: …

Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:

□ 

soggetto contro il quale il provvedimento di congelamento è diretto

□ 

soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento

2.

Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

3.

Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto del provvedimento di congelamento sono direttamente pregiudicati dal provvedimento (identità e motivi):

4.

Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di congelamento:

SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento

1.

Indicare se il provvedimento concerne:

□ 

una somma di denaro

□ 

uno o più beni specifici (materiali o immateriali, mobili o immobili)

□ 

un bene di valore equivalente (nell'ambito di una confisca basata sul valore)

2.

Se il provvedimento concerne una somma di denaro o un bene di valore equivalente ad una somma di denaro: …

— 
Importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in cifre e lettere (indicare la valuta): …
— 
Importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):

Informazioni supplementari:

— 
Motivi per ritenere che il soggetto colpito disponga di beni/reddito nello Stato di esecuzione:
— 
Descrizione dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se possibile):
— 
Ubicazione esatta dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):
— 
Coordinate bancarie del soggetto colpito (se note):

3.

Se il provvedimento concerne uno o più beni specifici o un bene di valore equivalente:

Motivi per la trasmissione del provvedimento allo Stato di esecuzione:

□ 

il bene o i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione

□ 

il bene o i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione

□ 

l'autorità di emissione ha fondati motivi per ritenere che il bene o i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione.

Informazioni supplementari:

— 
Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:
— 
Descrizione del bene:
— 
Ubicazione del bene (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):
— 
Altre informazioni pertinenti (ad esempio nomina di un amministratore giudiziario):

SEZIONE E: Motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento

1.   Sintesi dei fatti

Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento, compresa:

— 
una sintesi dei fatti, ivi inclusa una descrizione del/i reato/i:
— 
fase delle indagini:
— 
motivi del congelamento:
— 
altre informazioni pertinenti:

2.

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati connessi al provvedimento di congelamento emesso e disposizione/i di legge applicabile/i:

3.

Il reato cui è connesso il provvedimento di congelamento è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente) Se il provvedimento di congelamento è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati descritti ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto.

□ 

partecipazione a un'organizzazione criminale

□ 

terrorismo

□ 

tratta di esseri umani

□ 

sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia

□ 

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

□ 

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

□ 

corruzione

□ 

frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371

□ 

riciclaggio di proventi da reato

□ 

falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro

□ 

criminalità informatica

□ 

criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

□ 

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

□ 

omicidio volontario o lesioni personali gravi

□ 

traffico illecito di organi e tessuti umani

□ 

rapimento sequestro o presa di ostaggi

□ 

razzismo e xenofobia

□ 

rapina organizzata o a mano armata

□ 

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

□ 

truffa

□ 

racket ed estorsione

□ 

contraffazione e pirateria di prodotti

□ 

falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati

□ 

falsificazione di mezzi di pagamento

□ 

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

□ 

traffico illecito di materie nucleari e radioattive

□ 

traffico di veicoli rubati

□ 

stupro

□ 

incendio doloso

□ 

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

□ 

dirottamento di aereo o nave

□ 

sabotaggio

4.

Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):

SEZIONE F: Riservatezza del provvedimento e/o richiesta di formalità specifiche

□ 

Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nel provvedimento dopo l'esecuzione:

□ 

Necessità di formalità specifiche al momento dell'esecuzione:

SEZIONE G: In caso di trasmissione di un certificato di congelamento a più di uno Stato di esecuzione, fornire le seguenti informazioni:

1.

Un certificato di congelamento è stato trasmesso al/ai seguente/i altro/i Stato/i di esecuzione (Stato e autorità):

2.

Un certificato di congelamento è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi:

In caso il provvedimento di congelamento riguardi specifici beni:

□ 

si ritiene che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi

□ 

il congelamento di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione

In caso il provvedimento di congelamento riguardi una somma di denaro:

□ 

il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento

□ 

altre esigenze specifiche:

3.

Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato membro di esecuzione:

4.

Se il congelamento di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato di esecuzione:

SEZIONE H: Rapporto con un provvedimento di congelamento e/o uno o più altri provvedimenti o una o più altre richieste precedenti

Indicare se esiste un rapporto tra il provvedimento di congelamento e un provvedimento o una richiesta precedente (p.e. provvedimento di congelamento, ordine europeo d'indagine, mandato d'arresto europeo o assistenza giudiziaria). Se del caso, fornire le seguenti informazioni utili a individuare il provvedimento o la richiesta precedente:

— 
Tipo di provvedimento/richiesta:
— 
Data di emissione:
— 
Autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento/la richiesta:
— 
Numero di riferimento assegnato dall'autorità di emissione:
— 
Numero/i di riferimento assegnato/i dalla/e autorità di esecuzione:

SEZIONE I: Confisca

Indicare se:

□ 

il presente certificato di congelamento è accompagnato da un certificato di confisca emesso nello Stato di emissione (numero di riferimento del certificato di confisca):

□ 

i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (data prevista per la presentazione del certificato di confisca, se possibile):

SEZIONE J: Misure alternative

1.

Indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di congelamento:

□ 

□ 

No

2.

In caso affermativo, indicare quali sanzioni possono essere applicate:

SEZIONE K: RESTITUZIONE DEI BENI CONGELATI

1.

Indicare se è stata emessa una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:

□ 

□ 

No

In caso affermativo, precisare quanto segue in merito alla decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:

Autorità che ha emesso la decisione (denominazione ufficiale): …

Data della decisione: …

Numero di riferimento della decisione (ove disponibile): …

Descrizione dei beni da restituire: …

Nome della vittima: …

Indirizzo della vittima: …

Se il titolo della vittima sui beni è contestato, fornire i dettagli (persone che contestano il titolo, motivi ecc.):

Se in seguito alla restituzione possono essere pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti, fornire i dettagli (soggetti colpiti, diritti che possono essere pregiudicati, motivi ecc.):

2.

Indicare se nello Stato di emissione è in corso una richiesta di restituzione alla vittima dei beni congelati

□ 

No

□ 

Sì, l'esito sarà comunicato all'autorità di esecuzione

L'autorità di emissione è informata in caso di trasferimento diretto alla vittima.

SEZIONE L: Mezzi di impugnazione

Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale, del servizio di interpretazione e traduzione:

□ 

l'autorità di emissione (v. sezione M)

□ 

l'autorità che ha effettuato la convalida (v. sezione N)

□ 

altro:…

SEZIONE M: Estremi dell'autorità emittente

Tipo di autorità emittente:

□ 

organo giurisdizionale, pubblico ministero

□ 

altra autorità competente designata dallo Stato di emissione

Nome dell'autorità: …

Nome della persona di contatto: …

Posizione occupata (titolo/grado): …

Numero di fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: …

Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento:

Nome/Titolo/Organizzazione: …

Indirizzo: …

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: …

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel certificato di congelamento: …

Nome: …

Funzione (titolo/grado): …

Data: …

Timbro ufficiale (se disponibile): …

SEZIONE N: Estremi dell'autorità che ha convalidato il provvedimento di congelamento

Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il presente provvedimento di congelamento, se del caso:

□ 

organo giurisdizionale

□ 

pubblico ministero

Denominazione dell'autorità che ha effettuato la convalida: …

Nome della persona di contatto: …

Funzione (titolo/grado): …

Numero di fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida: …

Indicare il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione:

□ 

autorità di emissione

□ 

autorità che ha effettuato la convalida

Firma ed estremi dell'autorità che ha effettuato la convalida e/o del suo rappresentante:

Nome: …

Funzione (titolo/grado): …

Data: …

Timbro ufficiale (se disponibile): …

SEZIONE O: Autorità centrale

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei certificati di congelamento nello Stato di emissione, indicare:

Nome dell'autorità centrale: …

Nome della persona di contatto: …

Posizione occupata (titolo/grado): …

Numero di fascicolo.: …

Indirizzo: …

Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

SEZIONE P: Allegati

Indicare gli eventuali allegati del certificato: …




ALLEGATO II

CERTIFICATO DI CONFISCA

SEZIONE A:

Stato di emissione: …

Autorità di emissione: …

Stato di esecuzione: …

Autorità di esecuzione (se nota): …

SEZIONE B: Provvedimento di confisca

1.

Organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di confisca (nome ufficiale):

2.

Numero di riferimento del provvedimento di confisca (se disponibile):

3.

Il provvedimento di confisca è stato emesso il (data):

4.

Il provvedimento di confisca è diventato definitivo il (data):

SEZIONE C: Soggetto/i colpito/i

Identità del soggetto o dei soggetti, contro i quali è stato emesso il provvedimento di confisca, o del soggetto, o dei soggetti, i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca (qualora siano colpiti più soggetti, fornire le informazioni per ciascuno di essi):

1.   Dati identificativi

i)   In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome: …

Nome/i: …

Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: …

Eventuali pseudonimi: …

Sesso: …

Cittadinanza: …

Numero di identità o di sicurezza sociale, se disponibile: …

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

Data di nascita: …

Luogo di nascita: …

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

Lingua/e che il soggetto colpito comprende: …

Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:

□ 

soggetto contro il quale il provvedimento di confisca è diretto

□ 

soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca

ii)   In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome: …

Forma giuridica: …

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: …

Sede statutaria: …

Numero di registrazione: …

Indirizzo: …

Nome del rappresentante: …

Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:

□ 

soggetto contro il quale il provvedimento di confisca è diretto

□ 

soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca

2.

Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di confisca, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

3.

Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto del provvedimento di confisca sono direttamente pregiudicati dal provvedimento (identità e motivi):

4.

Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di confisca:

SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento

1.

L'organo giurisdizionale ha deciso che il bene in questione:

□ 

è il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento

□ 

è un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale

□ 

è passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE (compresa la confisca estesa)

□ 

è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato

2.

Indicare se il provvedimento concerne:

□ 

una somma di denaro

□ 

uno o più beni specifici (materiali o immateriali, mobili o immobili)

□ 

un bene di valore equivalente (nell'ambito di una confisca basata sul valore)

3.

Se il provvedimento concerne una somma di denaro o un bene di valore equivalente a tale somma di denaro:

— 
importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in cifre e lettere (indicare la valuta):
— 
importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):

Informazioni supplementari:

— 
Motivi per ritenere che il soggetto colpito disponga di beni/reddito nello Stato di esecuzione:
— 
Descrizione dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se possibile):
— 
Ubicazione esatta dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): …
— 
Coordinate bancarie del soggetto colpito (se note):

4.

Se il provvedimento concerne uno o più beni specifici o un bene di valore equivalente:

Motivi a fondamento della trasmissione del provvedimento allo Stato di esecuzione:

□ 

il bene o i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione

□ 

il bene o i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione

□ 

l'autorità di emissione ha fondati motivi per ritenere che il bene o i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione.

Informazioni supplementari:

— 
Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:
— 
Descrizione del bene
— 
Ubicazione del bene (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):
— 
Altre informazioni pertinenti (p.e. nomina di un amministratore giudiziario):

5.

Informazioni sulla conversione e sul trasferimento di beni

Se il provvedimento concerne un bene specifico, indicare se a norma del diritto dello Stato di emissione la confisca nello Stato di esecuzione può essere effettuata mediante confisca di una somma di denaro del valore corrispondente a quello del bene da confiscare:

□ 

□ 

No

SEZIONE E: Provvedimento di congelamento

Indicare se:

□ 

il provvedimento di confisca è accompagnato da un provvedimento di congelamento emesso nello Stato di emissione (numero di riferimento del certificato di congelamento):

□ 

il bene è stato sottoposto a congelamento in conformità di un precedente provvedimento di congelamento trasmesso allo Stato di esecuzione

— 

data di emissione del provvedimento di congelamento: ……

— 

data di trasmissione del provvedimento di congelamento: ……

— 

autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento di congelamento: ……

— 

numero di riferimento assegnato dall'autorità di emissione: ……

— 

numero di riferimento assegnato dall'autorità di esecuzione: ……

SEZIONE F: Motivi che hanno dato luogo al provvedimento di confisca

1.

Fornire una sintesi dei fatti e indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, comprese una descrizione del reato o dei reati e altre informazioni pertinenti:

2.

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di confisca e disposizione/i di legge applicabile/i:

3.

Il reato cui il provvedimento di confisca è connesso è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente). Se il provvedimento di confisca è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati descritti ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto.

□ 

partecipazione a un'organizzazione criminale

□ 

terrorismo

□ 

tratta di esseri umani

□ 

sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia

□ 

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

□ 

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

□ 

corruzione

□ 

frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371

□ 

riciclaggio di proventi da reato

□ 

falsificazione di valute, compreso l'euro

□ 

criminalità informatica

□ 

criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

□ 

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

□ 

omicidio volontario o lesioni personali gravi

□ 

traffico illecito di organi e tessuti umani

□ 

rapimento, sequestro o presa di ostaggi

□ 

razzismo e xenofobia

□ 

rapina organizzata o a mano armata

□ 

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

□ 

truffa

□ 

racket ed estorsione

□ 

contraffazione e pirateria di prodotti

□ 

falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati

□ 

falsificazione di mezzi di pagamento

□ 

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

□ 

traffico illecito di materie nucleari e radioattive

□ 

traffico di veicoli rubati

□ 

stupro

□ 

incendio doloso

□ 

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

□ 

dirottamento di aereo/nave

□ 

sabotaggio

4.

Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):

SEZIONE G: In caso di trasmissione del certificato di confisca a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti:

1.

Il certificato di confisca è stato trasmesso al/ai seguente/i altro/i Stato/i di esecuzione (Stato e autorità):

2.

Il certificato di confisca è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per il seguente motivo:

In caso il provvedimento di confisca riguardi specifici beni:

□ 

si ritiene che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi

□ 

la confisca di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione

In caso il provvedimento di confisca riguardi somme:

□ 

il bene interessato non è stato sottoposto a congelamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1805

□ 

il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento

□ 

altre esigenze specifiche:

3.

Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato di esecuzione:

4.

Se la confisca di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato di esecuzione:

SEZIONE H: Procedimento che ha dato luogo al provvedimento di confisca

Indicare se il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva:

1. 
□ 

Sì, il soggetto è comparso personalmente al processo.

2. 
□ 

No, il soggetto non è comparso personalmente al processo

3. 
□ 

No, non si sono tenute udienze in conformità delle norme procedurali nazionali.

4. 

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

4.1a.□ 

il soggetto è stato citato personalmente il (giorno/mese/anno) .. ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca ed è stato informato del fatto che un provvedimento di confisca potrebbe essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio

OPPURE

4.1b.□ 

il soggetto non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che poteva essere emesso un provvedimento di confisca in caso di sua mancata comparizione in giudizio

OPPURE

4.2.□ 

essendo al corrente del processo fissato, il soggetto aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore

OPPURE

4.3. 
□ 

il soggetto ha ricevuto la notifica del provvedimento di confisca il (giorno/mese/anno) .. ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui il soggetto ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma del provvedimento di confisca, e

□ 

il soggetto ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione

OPPURE

□ 

il soggetto non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito

5. 

Qualora siano state contrassegnate le caselle 4.1b, 4.2 o 4.3, specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione: …

SEZIONE I: Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà

1.

Indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di confisca:

□ 

□ 

No

2.

In caso affermativo, indicare quali misure possono essere applicate:

□ 

detenzione (periodo massimo):

□ 

lavori di pubblica utilità (o equivalenti) (periodo massimo):

□ 

altre misure (descrizione):

SEZIONE J: Decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima

1.

Indicare se:

□ 

un'autorità emittente o un'altra autorità competente dello Stato di emissione ha emesso una decisione di risarcimento o di restituzione alla vittima della seguente somma di denaro:

□ 

un'autorità emittente o un'altra autorità competente dello Stato di emissione ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro:

□ 

nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima il cui esito deve essere comunicato all'autorità di esecuzione

2.

Dettagli della decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima:

Autorità che ha emesso la decisione (nome ufficiale): …

Data della decisione: …

Data in cui la decisione è diventata definitiva: …

Numero di riferimento della decisione (se disponibile): …

Descrizione dei beni da restituire: …

Generalità della vittima: …

Indirizzo della vittima: …

L'autorità di emissione è informata in caso di trasferimento diretto alla vittima.

SEZIONE K: Estremi dell'autorità di emissione

Nome dell'autorità: …

Nome della persona di contatto: …

Posizione occupata (titolo/grado): …

Numero di fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: …

Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento o per il trasferimento dei beni: …

Nome/Titolo/Organizzazione: …

Indirizzo: …

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: …

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel certificato di confisca: …

Nome: …

Funzione (titolo/grado): …

Data: …

Timbro ufficiale (se disponibile): …

SEZIONE L: Autorità centrale

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei certificati di confisca nello Stato di emissione, indicare:

Nome dell'autorità centrale: …

Nome della persona di contatto: …

Posizione occupata (titolo/grado): …

Numero di fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

SEZIONE M: Coordinate di pagamento dello Stato di emissione

IBAN: …

BIC: …

Nome del titolare del conto bancario: …

SEZIONE N: Allegati

Indicare gli eventuali allegati del certificato:



( 1 ) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

( 2 ) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).

( 3 ) Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).