02018R1672 — IT — 12.11.2018 — 000.002
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2018
relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«denaro contante» :
i)
valuta;
ii)
strumenti negoziabili al portatore;
iii)
beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;
iv)
carte prepagate; |
b) |
«in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione» : in provenienza da un territorio non contemplato dall'articolo 355 TFUE e a destinazione del territorio contemplato da tale articolo, ovvero in provenienza da quest'ultimo territorio; |
c) |
«valuta» : banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio; |
d) |
«strumenti negoziabili al portatore» : strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:
i)
assegni turistici (o «traveller's cheque»); e
ii)
assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna; |
e) |
«beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore» : beni, elencati al punto 1 dell'allegato I, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti; |
f) |
«carta prepagata» : carta non nominativa, elencata al punto 2 dell'allegato I, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente; |
g) |
«autorità competenti» : le autorità doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento; |
h) |
«portatore» : qualunque persona fisica che, in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto; |
i) |
«denaro contante non accompagnato» : denaro contante che rientra in una spedizione senza un portatore; |
j) |
«attività criminosa» : qualunque attività elencata all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849; |
k) |
«Unità di informazione finanziaria» (UIF) : entità istituita in uno Stato membro ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849. |
Articolo 3
Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato
La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:
il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;
il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l'indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
la natura e l'importo o il valore del denaro contante;
la provenienza economica del denaro contante;
l'uso previsto del denaro contante;
l'itinerario seguito; e
il mezzo di trasporto.
Articolo 4
Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato
La dichiarazione a scopo informativo fornisce dettagli riguardanti:
il dichiarante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;
il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica, o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
la natura e l'importo o il valore del denaro contante;
la provenienza economica del denaro contante; e
l'uso previsto del denaro contante.
Articolo 5
Poteri delle autorità competenti
Articolo 6
Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose
Articolo 7
Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti
Le autorità competenti possono trattenere temporaneamente il denaro contante mediante decisione amministrativa conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale qualora:
l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non siano stati assolti; o
vi siano indizi che denotano che tale denaro, a prescindere dall'importo, è correlato ad attività criminose.
La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è impugnabile conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Le autorità competenti comunicano la motivazione:
alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell'articolo 3 o la dichiarazione a scopo informativo in conformità dell'articolo 4; oppure
alla persona tenuta a fornire le informazioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 o 2.
Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione:
della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 3 o 4; oppure
della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o 2.
Articolo 8
Campagne d'informazione
Gli Stati membri provvedono affinché le persone in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento ed elaborano, di concerto con la Commissione, materiale adeguato destinato a tali persone.
Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione.
Articolo 9
Trasmissione di informazioni all'UIF
Articolo 10
Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione
L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica per via elettronica le seguenti informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri:
le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3;
le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;
le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.
Articolo 11
Scambio di informazioni con i paesi terzi
Ai fini del presente regolamento, nell’ambito dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono comunicare le seguenti informazioni a un paese terzo, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, purché tale comunicazione sia conforme al diritto pertinente, nazionale e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:
le dichiarazioni d'ufficio redatte a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;
le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;
le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 12
Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati
Articolo 13
Protezione dei dati personali e periodi di conservazione
Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni se:
dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'UIF stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione; o
dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.
Articolo 14
Sanzioni
Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3 o di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 15
Esercizio della delega
Articolo 16
Atti di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure volte a garantire l'applicazione uniforme dei controlli da parte delle autorità competenti:
i modelli per il modulo di dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per i moduli informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
i criteri del quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e più specificamente i criteri di rischio, le norme, e i settori di controllo prioritari sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e delle politiche e migliori prassi a livello dell'Unione e internazionale;
le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 10 del presente regolamento, attraverso il SID, quale istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 515/97;
il modello per lo stampato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3; e
le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione con dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 17
Procedura di comitato
Articolo 18
Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento
Entro il 4 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
l'elenco delle autorità competenti;
i dettagli delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 14;
dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni, usando il formato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e).
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite alla Commissione almeno ogni sei mesi.
Articolo 19
Valutazione
La relazione di cui al primo comma valuta in particolare:
se sia opportuno includere altri beni nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
se la procedura a scopo informativo riguardo al denaro contante non accompagnato sia efficace;
se la soglia per il denaro contante non accompagnato debba essere rivista;
se i flussi di informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e l'uso del SID, in particolare, siano efficaci o se vi siano ostacoli allo scambio tempestivo e diretto di informazioni compatibili e comparabili tra le autorità competenti e con le UIF; e
se le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive e in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e se abbiano un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione sulle violazioni del presente regolamento.
La relazione di cui al paragrafo 1 comprende, se disponibili:
una raccolta delle informazioni provenienti dagli Stati membri sul denaro contante connesso ad attività criminose che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; e
i dati riguardanti lo scambio di informazioni con i paesi terzi.
Articolo 20
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005
Il regolamento (CE) n. 1889/2005 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 16 si applica a decorrere dal 2 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate considerati alla stregua di denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv)
1. Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:
monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; e
lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.
2. Carte prepagate: promemoria.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1889/2005 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 9 |
Articolo 6 |
Articolo 10 |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
Articolo 8 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 9 |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18 |
Articolo 10 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 11 |
Articolo 21 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |