02018R1542 — IT — 15.10.2022 — 005.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

(GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/84 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2019

  L 18I

1

21.1.2019

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1463 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2020

  L 335

1

13.10.2020

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1480 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2020

  L 341

1

15.10.2020

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1936 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2022

  L 268

7

14.10.2022




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«armi chimiche» : le armi chimiche definite all'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche («CWC»);

b)

«richiesta» :

qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o ad essi collegata, e in particolare:

i) 

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;

ii) 

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

c)

«contratto o operazione» : qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o ad essa correlata;

d)

«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

e)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)

«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

g)

«congelamento di fondi» : il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

h)

«fondi» :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i) 

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) 

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

iii) 

titoli negoziati a livello pubblico o privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;

iv) 

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) 

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii) 

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

i)

«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
2.  
Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3.  

Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, come:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività:

i) 

produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;

ii) 

uso di armi chimiche; o

iii) 

qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche;

b) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e

c) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Articolo 3

1.  

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o

e) 

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2.  
Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

1.  

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, o siano oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.  
Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5

1.  

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e

b) 

il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2.  
Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6

1.  
L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi che ricevono fondi trasferiti da terzi sui conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco accreditino tali fondi sui conti congelati, purché anche i versamenti siano congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
2.  

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c) 

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.

Articolo 7

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) 

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b) 

collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 9

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.  
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1.  

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, segnatamente richieste volte ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.  
In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1.  

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

a) 

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;

b) 

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

1.  
Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato I.
2.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
3.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.
4.  
L'elenco riportato nell'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
5.  
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 13

1.  
L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2.  
L'allegato I include, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 14

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 15

1.  

La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) 

l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni dell'Unione, entrambi pubblicamente disponibili;

b) 

il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.  
Ai fini del paragrafo 1, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è designato come «responsabile del trattamento» per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 16

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

▼M1

A.   PERSONE FISICHE



Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.  Tariq YASMINA

Alias: Tarq Yasminaimage

Sesso: maschile

Titolo: colonnello

Cittadinanza: siriana

Tariq Yasmina esercita le funzioni di ufficiale di collegamento tra lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e il palazzo presidenziale e, in tale veste, è coinvolto nell'uso di armi chimiche e nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano.

21.1.2019

2.  Khaled NASRI

Alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Sesso: maschile

Titolo: direttore dell'Institute 1000 dell'SSRC

Cittadinanza: siriana

Khaled Nasri è il direttore dell'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche.

21.1.2019

3.  Walid ZUGHAIB

Alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Sesso: maschile

Titolo: dottore, direttore dell'Institute 2000 dell'SSRC

Cittadinanza: siriana

Walid Zughaib è il direttore dell'Institute 2000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione sotto il profilo meccanico per il programma della Siria in materia di armi chimiche.

21.1.2019

4.  Firas AHMED

Alias: Ahmad;image

Sesso: maschile

Titolo: colonnello, direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000 dell'SSRC

Data di nascita: 21 gennaio 1967

Cittadinanza: siriana

Firas Ahmed è il direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche. È stato coinvolto nel trasferimento e nell'occultamento di materiali connessi alle armi chimiche a seguito dell'adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche.

21.1.2019

▼M3

5.  Said SAID

Alias: Saeed, Sàid Sàid,image

Titolo: dottore, membro dell’Institute 3000 (alias Institute 6000) dell’SSRC

Sesso: maschile

Data di nascita: 11 dicembre 1955

Said Said è una figura significativa dell’Institute 3000, alias Institute 6000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria.

21.1.2019

▼M1

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович Чепига, alias: Ruslan BOSHIROV

Sesso: maschile

Date di nascita: 4 aprile 1979, 12 aprile 1978

Luoghi di nascita: Nikolaevka, Amur Oblast, Russia; Dushanbe, Tagikistan

L'ufficiale del GRU Anatolij Chepiga (alias Ruslan Boshirov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Ruslan Boshirov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.

21.1.2019

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич Мишкин, alias: Alexander PETROV

Sesso: maschile

Data di nascita: 13 luglio 1979

Luoghi di nascita: Loyga, Russia; Kotlas, Russia

L'ufficiale del GRU Alexander Mishkin (alias Alexander Petrov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Alexander Petrov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.

21.1.2019

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович Алексеев

Sesso: maschile

Titolo: primo vice capo del GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev è il primo vice capo del GRU (alias GU). In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello del GRU, Alexseyev è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU.

21.1.2019

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович Костюкоов

Sesso: maschile

Titolo: capo del GRU

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello come capo del GRU (alias GU) all'epoca dei fatti, Igor Olegovich Kostyukov è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU.

21.1.2019

▼M4

10.  Andrei Veniaminovich YARIN

(Андрей Вениаминович ЯРИН)

Sesso: maschile

Data di nascita: 13 febbraio 1970

Luogo di nascita: Nizhny Tagil

Cittadinanza: russa

Titolo: capo della direzione della polizia nazionale presidenziale

Andrei Yarin è il capo della direzione della polizia nazionale presidenziale presso l'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa. Nell'esercizio di tale funzione è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione di orientamenti politici interni. Andrei Yarin è stato inoltre nominato ad una task force all'interno dell'ufficio esecutivo presidenziale il cui ruolo era quello di contrastare l'influenza di Alexei Navalny nella società russa anche attraverso operazioni volte a screditarlo.

Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica.

15.10.2020

 

 

Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.

In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di detto ufficio, Andrei Yarin è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

 

11.  Sergei Vladilenovich KIRIYENKO

(Сергей Владиленович КИРИЕНКО)

Sesso: maschile

Data di nascita: 26 luglio 1962

Luogo di nascita: Sukhumi

Cittadinanza: russa

Titolo: primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale

Sergei Kiriyenko è il primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa. Nell'esercizio di tale funzione è responsabile di affari interni, nonché di attività e gruppi politici.

Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica.

Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.

15.10.2020

 

 

In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di detto ufficio, Sergei Kiriyenko è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

 

▼M6

12.  Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Sesso: maschile;

Data di nascita: 22 agosto 1960;

Luogo di nascita: Alagir;

Cittadinanza: russa;

Titolo: capo dell’Ossezia settentrionale-Alania

Sergei Menyailo è il capo dell’Ossezia settentrionale-Alania. È stato il rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano tra il 2016 e l’aprile 2021. In tale veste era responsabile di garantire l’attuazione dei poteri costituzionali del presidente, compresa l’attuazione della politica estera e interna dello Stato. Sergei Menyailo è Stato membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa fino all’agosto 2021.

Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell’opposizione politica.

Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell’agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L’agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l’avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell’ufficio esecutivo presidenziale.

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello quale ex rappresentante di detto ufficio presso il distretto federale siberiano, Sergei Menyailo è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell’avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell’agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

15.10.2020

▼M4

13.  Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Sesso: maschile

Data di nascita: 15 novembre 1951

Luogo di nascita: Perm

Cittadinanza: russa

Titolo: direttore del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa

Aleksandr Bortnikov è il direttore del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa e in tale veste è responsabile delle attività della principale agenzia per la sicurezza in Russia.

Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica.

Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dal Servizio federale di sicurezza della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.

15.10.2020

 

 

In tali circostanze e tenuto conto del fatto che Alexei Navalny era sotto sorveglianza al momento dell'avvelenamento, è ragionevole concludere che l'avvelenamento sia stato possibile soltanto mediante il coinvolgimento del Servizio federale di sicurezza.

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il Servizio federale di sicurezza, Aleksandr Bortnikov è pertanto responsabile di aver fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

 

14.  Pavel Anatolievich POPOV

(Павел Анатольевич ПОПОВ)

Sesso: maschile

Data di nascita: 1° gennaio 1957

Luogo di nascita: Krasnoyarsk

Cittadinanza: russa

Titolo: vice ministro della Difesa della Federazione russa

Pavel Popov è vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa e in tale veste ha la responsabilità generale delle attività di ricerca. Detta responsabilità comprende il controllo e lo sviluppo delle capacità scientifiche e tecniche del ministero, tra cui lo sviluppo di potenziali armi e attrezzature militari e l'ammodernamento di quelle esistenti.

Il ministero della Difesa russo ha assunto la responsabilità degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica e del loro stoccaggio sicuro fino alla loro completa distruzione.

15.10.2020

 

 

Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.

 

 

 

Vista la responsabilità generale del ministero della Difesa per quanto riguarda lo stoccaggio sicuro e la distruzione delle armi chimiche, l'uso di tali armi chimiche nel territorio della Federazione russa non poteva che conseguire da un'intenzione o una negligenza da parte del ministero della Difesa e della sua leadership politica.

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il ministero della Difesa della Federazione russa, Pavel Popov è pertanto responsabile di aver aiutato le persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

 

15.  Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO

(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

Sesso: maschile

Data di nascita: 17 luglio 1975

Luogo di nascita: Stavropol

Cittadinanza: russa

Titolo: vice ministro della Difesa della Federazione russa

Aleksei Krivoruchko è il vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa che detiene la responsabilità generale per gli armamenti. Tale responsabilità include il controllo degli stock di armi e attrezzature militari del ministero. È inoltre responsabile della loro eliminazione nel quadro dell'attuazione dei trattati internazionali di cui è incaricato il ministero della Difesa.

Il ministero della Difesa russo ha assunto la responsabilità degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica e del loro stoccaggio sicuro fino alla loro completa distruzione.

15.10.2020

 

 

Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.

 

 

 

Vista la responsabilità generale del ministero della Difesa per quanto riguarda lo stoccaggio sicuro e la distruzione delle armi chimiche, l'uso di tali armi chimiche nel territorio della Federazione russa non poteva che conseguire da un'intenzione o una negligenza da parte del ministero della Difesa e della sua leadership politica.

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il ministero della Difesa della Federazione russa, Aleksei Krivoruchko è pertanto responsabile di aver aiutato le persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.s

 

▼M1

B.   PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI



Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.  Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Indirizzo:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damasco

Lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) è la principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche.

L'SSRC, operativo in numerosi siti in Siria, è responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche, nonché dei relativi missili vettori.

21.1.2019

▼M4

2.  State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT)

(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)

Indirizzo: Shosse Entuziastov 23, 11 124 Mosca, oblast di Mosca, Russia

Numero di telefono: +7 (495) 673 7530

Fax: +7 (495) 673 2218

Sito web: http://gosniiokht.ru

E-mail: dir@gosniiokht.ru

Lo State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) è un istituto di ricerca statale incaricato della distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica.

L'istituto, nel suo ruolo originario prima del 1994, era coinvolto nello sviluppo e nella produzione di armi chimiche, compreso l'agente nervino tossico oggi noto come «Novichok». Dopo il 1994, questa stessa struttura ha preso parte al programma governativo per la distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica.

15.10.2020

 

 

Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.

L'utilizzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok non sarebbe quindi possibile se non esclusivamente per il fatto che l'istituto sia venuto meno al suo dovere di distruggere le scorte di armi chimiche.

 

▼B




ALLEGATO II

SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE

▼M5

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu