02018R1240 — IT — 03.08.2021 — 002.003
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 settembre 2018 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 249 |
15 |
14.7.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2018/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2018
che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle categorie seguenti di cittadini di paesi terzi:
i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 ( 2 ) del Consiglio che sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
le persone che sono esenti dall’obbligo di visto in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 539/2001 per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
i cittadini di paesi terzi che sono esenti dall’obbligo di visto e che soddisfano le condizioni seguenti:
sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Il presente regolamento non si applica:
a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro;
ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;
ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
ai titolari del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399;
ai titolari di visto uniforme;
ai titolari di visto nazionale per soggiorno di lunga durata;
ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Santa Sede;
ai cittadini di paesi terzi titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale rilasciato dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), allorché esercitano il loro diritto nell’ambito di un regime di traffico frontaliero locale;
alle persone o alle categorie di persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 539/2001;
ai cittadini di paesi terzi titolari di passaporti diplomatici o di servizio esenti dall’obbligo del visto in virtù di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e un paese terzo;
alle persone sottoposte all’obbligo di visto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001;
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«frontiere esterne» : le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399; |
2) |
«contrasto» : la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi; |
3) |
«verifica in seconda linea» : una verifica in seconda linea quale definita all’articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2016/399; |
4) |
«autorità di frontiera» : la guardia di frontiera incaricata, conformemente al diritto nazionale, di effettuare verifiche di frontiera ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2016/399; |
5) |
«autorizzazione ai viaggi» : una decisione adottata in virtù del presente regolamento affinché i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, soddisfino la condizione d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399 e che attesta che:
a)
non sono stati individuati indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico;
b)
non sono stati individuati indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico, anche se persistono dubbi sull’esistenza di motivi sufficienti per rifiutare l’autorizzazione ai viaggi, conformemente all’articolo 36, paragrafo 2;
c)
nel caso in cui siano state individuate indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico, la validità territoriale dell’autorizzazione è stata limitata conformemente all’articolo 44; oppure
d)
nel caso in cui siano state individuate indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, il viaggiatore è oggetto di una segnalazione nel SIS relativa a persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico oppure di una segnalazione nel SIS relativa a persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercate per l’arresto a fini di estradizione, a sostegno degli obiettivi del SIS di cui all’articolo 4, lettera e); |
6) |
«rischio per la sicurezza» : un rischio di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri; |
7) |
«rischio di immigrazione illegale» : il rischio che un cittadino di paese terzo non soddisfi le condizioni d’ingresso e di soggiorno di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399; |
8) |
«alto rischio epidemico» : qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi dei regolamenti sanitari internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini degli Stati membri; |
9) |
«richiedente» : il cittadino di paese terzo di cui all’articolo 2 che ha presentato una domanda di autorizzazione ai viaggi; |
10) |
«documento di viaggio» : il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto; |
11) |
«soggiorno di breve durata» : il soggiorno nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399; |
12) |
«soggiornante fuoritermine» : il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri; |
13) |
«applicazione per dispositivi mobili» : un’applicazione software concepita per funzionare su dispositivi mobili quali smartphone e tablet; |
14) |
«riscontro positivo» : la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33 oppure con i dati personali presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nel sistema centrale ETIAS, in un altro sistema d’informazione dell’UE o in una banca dati elencata all’articolo 20, paragrafo 2 («sistemi d’informazione UE»), nei dati Europol o in una banca dati Interpol interrogati dal sistema centrale ETIAS; |
15) |
«reati di terrorismo» : i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui alla direttiva (UE) 2017/541; |
16) |
«reati gravi» : i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni; |
17) |
«dati Europol» : i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794; |
18) |
«firmato elettronicamente» : la conferma dell’accordo tramite barratura dell’apposita casella nel modulo di domanda o nella richiesta di consenso; |
19) |
«minore» : il cittadino di paese terzo o l’apolide di età inferiore ai diciotto anni; |
20) |
«consolato» : la rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963; |
21) |
«autorità designata» : l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 50, responsabile della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; |
22) |
«autorità competente in materia di immigrazione» : l’autorità competente responsabile, conformemente alla legislazione nazionale, di uno o più dei compiti seguenti:
a)
verificare all’interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni di ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri;
b)
esaminare le condizioni di residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e adottare le relative decisioni - nella misura in cui tale autorità non costituisca un’«autorità accertante» ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) – nonché, se del caso, fornire consulenza conformemente al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio ( 7 );
c)
il ritorno dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito; |
23) |
«CIR» : l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; |
24) |
«ESP» : il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; |
25) |
«sistema centrale ETIAS» : il sistema centrale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), unitamente al CIR, nella misura in cui questo contiene i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis; |
26) |
«dati di identità» : i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) b) e c); |
27) |
«dati del documento di viaggio» : i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere d) ed e), e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c); |
28) |
«altri sistemi d’informazione dell’UE» : il sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226, il sistema di informazione visti (VIS), istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 ( 9 ), (UE) 2018/1861 ( 10 ) e (UE) 2018/1862 ( 11 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, Eurodac, istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN), istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ). |
Articolo 4
Obiettivi dell’ETIAS
Assistendo le autorità competenti degli Stati membri, l’ETIAS:
contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza;
contribuisce a prevenire l’immigrazione illegale svolgendo una valutazione del rischio di immigrazione illegale presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni;
contribuisce a proteggere la salute pubblica valutando se il richiedente presenti un alto rischio epidemico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 8), prima del suo arrivo ai valichi di frontiera esterni;
rafforza l’efficacia delle verifiche di frontiera;
sostiene gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d’ingresso e soggiorno, segnalazioni di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, segnalazioni di persone scomparse, segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario, segnalazioni di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico e segnalazioni di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio;
sostiene gli obiettivi dell’EES;
contribuisce alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
contribuisce alla corretta identificazione delle persone.
Articolo 5
Struttura generale dell’ETIAS
L’ETIAS consta degli elementi seguenti:
il sistema d’informazione ETIAS di cui all’articolo 6;
l’unità centrale ETIAS di cui all’articolo 7;
le unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 8.
Articolo 6
Istituzione e architettura tecnica del sistema d’informazione ETIAS
Il sistema d’informazione ETIAS è composto da:
un sistema centrale, compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34;
il CIR;
un’interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consente la connessione del sistema centrale ETIAS alle infrastrutture nazionali di frontiera e ai punti di accesso centrale negli Stati membri di cui all’articolo 50, paragrafo 2, in maniera sicura;
un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale ETIAS e le NUI sicura e criptata;
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR;
un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale ETIAS e il sistema centrale dell’EES;
un sito web pubblico e un’applicazione per dispositivi mobili;
un servizio di posta elettronica;
un servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire le informazioni o i documenti aggiuntivi richiesti;
uno strumento di verifica per i richiedenti;
uno strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda;
uno strumento che consente a Europol e agli Stati membri di valutare il potenziale impatto dell’introduzione di nuovi dati nell’elenco di controllo ETIAS sulla parte di domande trattate manualmente;
un portale per i vettori;
un servizio web sicuro che permette al sistema centrale ETIAS di comunicare con il sito web pubblico, l’applicazione per dispositivi mobili, il servizio di posta elettronica, il servizio di account sicuro, il portale per i vettori, lo strumento di verifica per i richiedenti, lo strumento di consenso per i richiedenti, l’intermediario di servizi di pagamento e i le banche dati di Interpol;
un software che consente all’unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare le domande e di gestire la consultazione con altre unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 28 e quella con Europol di cui all’articolo 29;
un archivio centrale di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.
Articolo 7
Unità centrale ETIAS
L’unità centrale ETIAS è operativa 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Essa svolge i compiti seguenti:
laddove dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo, verifica a norma dell’articolo 22, se i dati personali del richiedente corrispondono ai dati personali della persona per cui è emerso tale riscontro positivo nel sistema centrale ETIAS, in uno dei sistemi d’informazione UE consultati, nei dati Europol, in una delle banche dati Interpol di cui all’articolo 12, o agli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33 oggetto di consultazione e, nel caso in cui una corrispondenza sia confermata o a seguito di tale verifica persistano dubbi, avvia il trattamento manuale della domanda di cui all’articolo 26;
provvede affinché i dati da essa inseriti nei fascicoli di domanda siano aggiornati in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 55 e 64;
definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33 previa consultazione della commissione di esame ETIAS;
provvede affinché le verifiche effettuate in conformità dell’articolo 22 e i relativi risultati siano registrati nei fascicoli di domanda;
svolge verifiche regolari del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’articolo 33, con particolare riguardo all’impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
indica, se del caso, lo Stato membro competente per il trattamento manuale delle domande ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2;
in presenza di problemi tecnici o circostanze impreviste, facilita se necessario le consultazioni tra gli Stati membri di cui all’articolo 28 e tra lo Stato membro competente ed Europol di cui all’articolo 29;
informa i vettori in caso di guasto del sistema d’informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1;
informa le unità nazionali ETIAS degli Stati membri in caso di guasto del sistema d’informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1;
tratta le richieste di consultazione dei dati nel sistema centrale ETIAS da parte di Europol ai sensi dell’articolo 53;
fornisce al pubblico tutte le informazioni utili in merito alle domande di autorizzazione ai viaggi ai sensi dell’articolo 71;
coopera con la Commissione riguardo alla campagna d’informazione di cui all’articolo 72;
fornisce sostegno per iscritto ai viaggiatori che hanno riscontrato problemi nella compilazione del modulo di domanda e che hanno richiesto assistenza avvalendosi a tal fine di un modulo di contatto standard; aggiorna un elenco di domande frequenti e relative risposte reso disponibile online;
assicura un seguito e riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle segnalazioni di abusi commessi da un intermediario commerciale di cui all’articolo 15, paragrafo 5.
L’unità centrale ETIAS pubblica una relazione annuale di attività. Tale relazione include:
statistiche su:
numero di autorizzazioni ai viaggi emesse automaticamente dal sistema centrale ETIAS;
numero di domande verificate dall’unità centrale ETIAS;
numero di domande trattate manualmente per Stato membro;
numero di domande respinte per paese e motivo del rigetto;
rispetto dei termini di cui all’articolo 22, paragrafo 6, e agli articoli 27, 30 e 32;
informazioni generali sul funzionamento dell’unità centrale ETIAS, sulle sue attività di cui al presente articolo e informazioni sulle tendenze e sulle sfide attuali che incidono sull’esercizio dei suoi compiti.
La relazione annuale di attività è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Articolo 8
Unità nazionali ETIAS
Spetta alle unità nazionali ETIAS:
esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere in merito, qualora dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo e l’unità centrale ETIAS abbia avviato il trattamento manuale della domanda;
provvedere affinché i compiti eseguiti ai sensi della lettera a) e i relativi risultati siano registrati nei fascicoli di domanda;
provvedere affinché i dati da esse inseriti nei fascicoli di domanda siano aggiornati in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 55 e 64;
decidere di rilasciare autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 44;
provvedere al coordinamento con altre unità nazionali ETIAS ed Europol riguardo alle richieste di consultazione di cui agli articoli 28 e 29;
informare i richiedenti sulla procedura da seguire in caso di ricorso ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3;
annullare e revocare un’autorizzazione ai viaggi ai sensi degli articoli 40 e 41.
Articolo 9
Commissione di esame ETIAS
La commissione di esame ETIAS è consultata:
dall’unità centrale ETIAS sulla definizione, lo stabilimento, la valutazione preliminare, l’attuazione, la valutazione a posteriori, la revisione e l’eliminazione degli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33;
dagli Stati membri sull’applicazione dell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34;
da Europol sull’applicazione dell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34.
Articolo 10
Commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS
La commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS coadiuva inoltre la commissione di esame ETIAS nell’esecuzione dei suoi compiti quando quest’ultima la consulta su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.
La commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS ha accesso alle verifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e).
Articolo 11
Interoperabilità con gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol
Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il VIS con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), c) e d):
cognome;
cognome alla nascita;
nome o nomi;
data di nascita;
luogo di nascita;
paese di nascita;
sesso;
attuale cittadinanza;
altre cittadinanze eventuali;
tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.
Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare l’EES con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):
cognome;
cognome alla nascita;
nome o nomi;
data di nascita;
sesso;
attuale cittadinanza;
altri nomi eventuali (pseudonimi);
nomi d’arte;
soprannomi;
altre cittadinanze eventuali;
tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.
Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), lettera m), punto ii), e lettera o), e all’articolo 23 del presente regolamento, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861, con i dati seguenti forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k), del presente regolamento:
cognome;
cognome alla nascita;
nome o nomi;
data di nascita;
luogo di nascita;
sesso;
attuale cittadinanza;
altri nomi eventuali (pseudonimi);
nomi d’arte;
soprannomi;
altre cittadinanze eventuali;
tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;
per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente.
Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d), e lettera m), punto i), e all’articolo 23, paragrafo 1 del presente regolamento, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dal regolamento (UE) 2018/1862, con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k), del presente regolamento:
cognome;
cognome alla nascita;
nome o nomi;
data di nascita;
luogo di nascita;
sesso;
attuale cittadinanza;
altri nomi eventuali (pseudonimi);
nomi d’arte;
soprannomi;
altre cittadinanze eventuali;
tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;
per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente.
Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati ECRIS-TCN con i dati seguenti forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):
cognome;
cognome alla nascita;
nome o nomi;
data di nascita;
luogo di nascita;
paese di nascita;
sesso;
attuale cittadinanza;
altri nomi eventuali (pseudonimi);
nomi d’arte;
soprannomi;
altre cittadinanze eventuali;
tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.
Qualora dalle verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20 emerga un riscontro positivo, tali verifiche automatizzate ricevono l’opportuna notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2016/794.
Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’articolo 28, paragrafo 8, e dell’articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i dati relativi a un riscontro positivo nel fascicolo di domanda la provenienza dei dati è indicata dai dati seguenti:
il tipo di segnalazione, ad eccezione delle segnalazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1;
la fonte dei dati, vale a dire l’altro sistema d’informazione dell’UE da cui provengono i dati o i dati Europol, se del caso;
il numero di riferimento, nel sistema d’informazione dell’UE interrogato, della cartella per cui è emerso il riscontro positivo, lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo; e
se disponibili, la data e l’ora in cui i dati sono stati inseriti nell’altro sistema d’informazione dell’UE o nei dati Europol.
I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili e visibili unicamente all’unità centrale ETIAS qualora il sistema centrale ETIAS non sia in grado di individuare lo Stato membro competente.
Articolo 11 ter
Sostegno agli obiettivi dell’EES
Ai fini degli articoli 6, 14, 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis), del presente regolamento interroga e importa dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS, e crea o aggiorna conseguentemente la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento nell’EES.
Articolo 11 quater
Interoperabilità tra l’ETIAS e l’EES ai fini della revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS su richiesta del richiedente
Articolo 12
Interrogazione delle banche dati Interpol
Articolo 13
Accesso ai dati conservati nell’ETIAS
Qualora, eccezionalmente, sulla base di un indicatore, sia raccomandata una verifica in seconda linea alla frontiera, o siano necessarie ulteriori verifiche ai fini di una verifica in seconda linea, le autorità di frontiera accedono al sistema centrale ETIAS per ottenere le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o all’articolo 44, paragrafo 6, lettera f).
L’accesso delle autorità competenti in materia di immigrazione al sistema centrale ETIAS conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, è limitato ai dati di cui a detto articolo.
Articolo 14
Non discriminazione e diritti fondamentali
Il trattamento dei dati personali nell’ambito del sistema d’informazione ETIAS da parte di qualsiasi utente non dà luogo a discriminazioni nei confronti di cittadini di paesi terzi fondate sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull’origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l’integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità. L’interesse superiore del minore è considerato preminente.
CAPO II
DOMANDA
Articolo 15
Modalità pratiche di presentazione della domanda
120 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente il titolare di tale autorizzazione ai viaggi, tramite il servizio di posta elettronica:
della data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi;
della possibilità di richiedere una nuova autorizzazione ai viaggi;
dell’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida per l’intera durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri.
Articolo 16
Sito web pubblico e applicazione per dispositivi mobili
Articolo 17
Modulo di domanda e dati personali del richiedente
Nel modulo di domanda il richiedente fornisce i dati personali seguenti:
cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, data di nascita, luogo di nascita, sesso, attuale cittadinanza;
paese di nascita, nome o nomi dei genitori;
altri nomi eventuali (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi);
altre cittadinanze eventuali;
tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;
data di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio;
domicilio del richiedente o, in mancanza, città e paese di residenza;
indirizzo di posta elettronica e, se disponibili, numeri di telefono;
istruzione (primaria, secondaria, superiore o nessuna istruzione);
occupazione attuale (gruppo di posizioni lavorative); qualora la domanda sia trattata manualmente in conformità della procedura di cui all’articolo 26, lo Stato membro responsabile può richiedere, in conformità dell’articolo 27, al richiedente di fornire informazioni aggiuntive relativamente alla qualifica professionale esatta e al datore di lavoro o, per gli studenti, il nome dell’istituto di insegnamento;
Stato membro di primo soggiorno previsto e, in via facoltativa, indirizzo del primo soggiorno previsto;
per i minori, cognome e nome o nomi, domicilio, indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, numero di telefono della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente;
se il richiedente si avvale dello status di familiare di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c):
il proprio status di familiare;
cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, cittadinanza attuale, domicilio, indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, numero di telefono del familiare con cui ha vincoli di parentela;
i propri vincoli di parentela con tale familiare in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;
se la domanda è compilata da una persona diversa dal richiedente, cognome, nome o nomi, denominazione della ditta o dell’organizzazione se del caso, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono, se disponibile, di tale persona; relazione con il richiedente e dichiarazione di rappresentanza firmata.
Inoltre il richiedente risponde alle domande seguenti:
se è stato condannato per i reati di terrorismo nei 25 anni precedenti o, per gli altri reati elencati nell’allegato, nei e, nei 15 anni precedenti e, in tali casi, quando e in quale paese;
se ha soggiornato in una specifica zona di guerra o di conflitto nei dieci anni precedenti e per quale motivo;
se è stato oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio di uno Stato membro, o di qualsiasi paese terzo elencato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2011, ovvero di una decisione di rimpatrio nei dieci anni precedenti.
Articolo 18
Diritti per l’autorizzazione ai viaggi
CAPO III
CREAZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA ED ESAME DELLA DOMANDA NEL SISTEMA CENTRALE ETIAS
Articolo 19
Ammissibilità e creazione del fascicolo di domanda
Una volta trasmessa la domanda, il sistema d’informazione ETIAS verifica automaticamente:
se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati e contengano tutti gli elementi di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 4;
se siano stati riscossi i diritti per l’autorizzazione ai viaggi.
Nel creare il fascicolo di domanda, il sistema centrale ETIAS registra e conserva i dati seguenti:
il numero di domanda;
informazioni sullo status con l’indicazione che è stata richiesta un’autorizzazione ai viaggi;
i dati personali di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e, se del caso, all’articolo 17, paragrafi 4 e 6, compreso il codice a tre lettere del paese che ha rilasciato il documento di viaggio;
i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 8;
la data e l’ora di trasmissione del modulo di domanda, l’indicazione dell’avvenuto pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi e il numero di riferimento unico del pagamento.
Al momento della creazione del fascicolo di domanda, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una notifica che indica che durante il trattamento della domanda, il richiedente può essere invitato a fornire informazioni o documenti aggiuntivi o, in circostanze eccezionali, a sostenere un colloquio. La notifica comprende:
informazioni sullo status con la conferma della presentazione di una domanda di autorizzazione ai viaggi;
il numero di domanda.
La notifica consente al richiedente l’accesso allo strumento di verifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera h).
Articolo 20
Trattamento automatizzato
Il sistema centrale ETIAS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m), e paragrafo 8, con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un fascicolo di domanda memorizzato nel sistema centrale ETIAS, nel SIS, nell’EES, nel VIS, nell’Eurodac, nei dati Europol, nell’ECRIS-TCN e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN. In particolare, il sistema centrale ETIAS verifica:
se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS;
se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nell’SLTD;
se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno inserito nel SIS;
se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS;
se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS;
se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un’altra domanda di autorizzazione ai viaggi associata a dati di identità diversi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), nel sistema centrale ETIAS;
se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato nell’EES;
se il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso;
se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS;
se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
se il richiedente è registrato nell’Eurodac;
se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo del TDAWN;
nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale:
è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS;
è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno registrata nel SIS;
se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816; tali dati sono usati solo ai fini della verifica da parte dell’unità centrale ETIAS a norma dell’articolo 22 del presente regolamento e ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali da parte delle unità nazionali ETIAS a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del presente regolamento; le unità nazionali ETIAS consultano i casellari giudiziali nazionali prima delle valutazioni e delle decisioni di cui all’articolo 26 del presente regolamento e, se del caso, prima delle verifiche e dei pareri ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento;
se il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita nel SIS.
Articolo 21
Risultati del trattamento automatizzato
Articolo 22
Verifica da parte dell’unità centrale ETIAS
Se consultata, l’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dalle verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 2, 3 e 5, nonché alle informazioni rilevate dal sistema centrale ETIAS ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 7 e 8.
L’unità centrale ETIAS verifica se i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondono a uno o più dei seguenti:
indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33;
dati presenti nel sistema centrale ETIAS;
dati presenti in uno dei sistemi d’informazione dell’UE oggetto di consultazione;
dati Europol;
dati presenti nelle banche dati Interpol SLTD o TDAWN.
Articolo 23
Sostegno agli obiettivi del SIS
Il sistema centrale ETIAS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b) e d), con i dati presenti nel SIS, per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni:
segnalazione di persona scomparsa;
segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;
una segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.
Il sistema centrale ETIAS trasmette altresì una notifica automatizzata all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione per la quale è emerso un riscontro positivo tramite consultazione del SIS durante il trattamento automatizzato di cui all’articolo 20 qualora, a seguito della verifica da parte dell’unità centrale ETIAS di cui all’articolo 22, tale segnalazione abbia determinato il trattamento manuale della domanda a norma dell’articolo 26.
Se il riscontro positivo riguarda una segnalazione di rimpatrio, l’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione, in cooperazione con l’unità nazionale ETIAS, se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 e se sia necessario l’inserimento di una segnalazione al fine di impedire l’ingresso e il soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.
La notifica trasmessa all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione contiene i dati seguenti:
cognome, nome o nomi, ed eventuali pseudonimi;
luogo e data di nascita;
sesso;
cittadinanza ed eventuali altre cittadinanze;
Stato membro di primo soggiorno previsto e, se disponibile, indirizzo del primo soggiorno previsto;
domicilio del richiedente o, in mancanza, città e paese di residenza;
informazioni sullo status dell’autorizzazione ai viaggi che indichino se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata o rifiutata o se la domanda è oggetto di trattamento manuale ai sensi dell’articolo 26;
un riferimento all’eventuale riscontro o riscontri positivi emersi conformemente ai paragrafi 1 e 2, comprese data e ora del riscontro.
Articolo 24
Norme specifiche per i familiari di cittadini dell’Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione
Quando un cittadino di paese terzo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), chiede un’autorizzazione ai viaggi, si applicano le norme specifiche seguenti:
il richiedente non risponde alla domanda di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettera c);
il richiedente è esentato dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 18.
Nel trattare una domanda di autorizzazione ai viaggi per un cittadino di paese terzo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il sistema centrale ETIAS non verifica:
se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine, o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell’EES in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera g);
se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell’Eurodac in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera k).
Non si applicano gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale determinati in conformità dell’articolo 33.
Si applicano inoltre le norme seguenti:
con la comunicazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, il richiedente è informato del fatto che dev’essere in grado di dimostrare, all’atto dell’attraversamento della frontiera esterna, il suo status di familiare di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c); tale informazione include un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto di libera circolazione che è in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ha il diritto di entrare soltanto se è accompagnato o raggiunge il cittadino dell’Unione o un altro cittadino di un paese terzo che esercita il diritto di libera circolazione;
il ricorso di cui all’articolo 37, paragrafo 3, è proposto in conformità della direttiva 2004/38/CE;
il periodo di conservazione del fascicolo di domanda di cui all’articolo 54, paragrafo 1:
corrisponde al periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi;
è di cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 37, 40 e 41. Se i dati contenuti in un registro, un fascicolo o una segnalazione registrati in uno dei sistemi d’informazione dell’UE, nei dati Europol, nelle banche dati Interpol SLTD o TDAWN, nell’elenco di controllo ETIAS o nelle regole di esame ETIAS che danno origine a una tale decisione sono cancellati prima della scadenza del periodo di cinque anni, il fascicolo di domanda è soppresso entro sette giorni a decorrere dalla data della cancellazione dei dati in tale registro, fascicolo o segnalazione. A tal fine, il sistema centrale ETIAS verifica regolarmente e automaticamente se le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda di cui al presente punto continuano a essere soddisfatte. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, il sistema sopprime il fascicolo di domanda in modo automatizzato.
Per facilitare una nuova domanda dopo la scadenza del periodo di validità di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, il fascicolo di domanda può essere conservato nel sistema centrale ETIAS per un ulteriore periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi e solo qualora, a seguito di una richiesta di consenso, il richiedente acconsenta liberamente ed esplicitamente mediante una dichiarazione firmata elettronicamente. Le richieste di consenso sono presentate in modo chiaramente distinguibile dalle altre questioni, in forma comprensibile e facilmente accessibile, e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il consenso è richiesto in seguito alla fornitura di informazioni automatiche ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2. Le informazioni fornite automaticamente ricordano al richiedente la finalità della conservazione dei dati sulla base delle informazioni di cui all’articolo 71, lettera o).
CAPO IV
ESAME DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE UNITÀ NAZIONALI ETIAS
Articolo 25
Stato membro competente
Lo Stato membro competente per il trattamento manuale delle domande ai sensi dell’articolo 26 («Stato membro competente») è individuato dal sistema centrale ETIAS come segue:
qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20 sono stati inseriti o forniti da un solo Stato membro, quest’ultimo è lo Stato membro competente;
qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20 sono stati inseriti o forniti da più Stati membri, lo Stato membro competente è:
lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati più recenti in relazione a una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d); o
se nessuno di tali dati corrisponde a una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati più recenti in relazione a una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c); o
se nessuno di tali dati corrisponde a una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere c) o d), lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati più recenti su una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a);
qualora si accerti che i dati per i quali sono emersi riscontri positivi conformemente all’articolo 20 sono stati inseriti o forniti da più Stati membri, ma nessuno di tali dati corrisponda alle segnalazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a), c) o d), lo Stato membro competente è quello che ha inserito o fornito i dati più recenti.
Ai fini delle lettere a) e c) del primo comma, i riscontri positivi emersi per dati non inseriti o forniti da uno Stato membro non sono presi in considerazione per individuare lo Stato membro competente. Qualora il trattamento manuale di una domanda non sia determinato da dati inseriti o forniti da uno Stato membro, lo Stato membro competente è lo Stato membro del primo soggiorno previsto.
Articolo 25 bis
Uso degli altri sistemi d’informazione dell’UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS
Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha accesso diretto agli altri sistemi d’informazione dell’UE e può consultarli in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere al riguardo conformemente all’articolo 26. Le unità nazionali ETIAS possono consultare:
i dati di cui agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226;
i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del regolamento (CE) n. 767/2008;
i dati di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1861 trattati ai fini degli articoli 24, 25 e 26 di tale regolamento;
i dati di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1862 trattati ai fini dell’articolo 26 e dell’articolo 38, paragrafo 2, lettere k) e l), di tale regolamento;
i dati di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860 trattati ai fini dell’articolo 3 di tale regolamento.
Articolo 26
Trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS
In seguito al trattamento manuale della domanda, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:
rilascia un’autorizzazione ai viaggi; oppure
rifiuta un’autorizzazione ai viaggi.
Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, emerga un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:
rifiuta l’autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde a una o più delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e c);
valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde a una delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e lettere da d) a o).
Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera o), emerga un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:
rifiuta l’autorizzazione ai viaggi del richiedente se la verifica ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, ha determinato la cancellazione della segnalazione di rimpatrio e l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;
valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi in tutti gli altri casi.
L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati consulta il proprio ufficio SIRENE per verificare se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 e, se del caso, se sia necessario l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.
Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), emerga un riscontro positivo senza tuttavia che ne emerga uno ai sensi della lettera c) del predetto paragrafo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente tiene in particolare considerazione l’assenza di tale riscontro positivo nella sua valutazione del rischio per la sicurezza al fine di decidere se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi.
Il risultato della valutazione del rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o dell’alto rischio epidemico e la giustificazione della decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione ai viaggi sono registrati nel fascicolo di domanda dal membro del personale che ha effettuato la valutazione dei rischi.
Articolo 27
Richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi
Se il consolato più vicino al luogo di residenza del richiedente si trova a una distanza superiore a 500 km, al richiedente è offerta la possibilità di effettuare il colloquio mediante mezzi remoti di comunicazione audio e video. Se la distanza è inferiore a 500 km, il richiedente e l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente possono decidere di comune accordo di utilizzare ai fini del colloquio tali mezzi di comunicazione audio e video. Qualora siano utilizzati tali mezzi di comunicazione audio e video, i colloqui sono effettuati dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente o, in via eccezionale, da uno dei consolati di tale Stato membro. I mezzi di comunicazione a distanza audio e video garantiscono un livello adeguato di sicurezza e di riservatezza.
Il motivo della richiesta di un colloquio è registrato nel fascicolo di domanda.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.
Il sistema centrale ETIAS registra l’invito al colloquio nel fascicolo di domanda.
Il colloquio mediante mezzi di comunicazione a distanza audio e video è effettuato nella lingua dell’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che richiede il colloquio o nella lingua scelta da quest’ultima per la presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi.
Il colloquio che ha luogo presso il consolato è effettuato in una lingua ufficiale del paese terzo in cui si trova il consolato o in qualsiasi altra lingua concordata tra il richiedente e il consolato.
Dopo il colloquio, l’intervistatore emette un parere motivando la propria raccomandazione.
Gli elementi trattati e il parere figurano in un modulo che deve essere registrato nel fascicolo di domanda lo stesso giorno in cui ha luogo il colloquio.
Il modulo usato per il colloquio e le informazioni o i documenti aggiuntivi registrati nel fascicolo di domanda sono consultati unicamente per valutare la domanda e decidere in merito ad essa, per gestire una procedura di ricorso e per trattare una nuova domanda dello stesso richiedente.
Articolo 28
Consultazione di altri Stati membri
Le unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati esprimono:
un parere motivato positivo sulla domanda; oppure
un parere motivato negativo sulla domanda.
Il parere positivo o negativo è registrato nel fascicolo di domanda dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato.
Ai fini del trattamento manuale di cui all’articolo 26, il parere motivato positivo o negativo è visibile unicamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato e all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.
Articolo 29
Consultazione di Europol
Articolo 30
Termini per la notifica al richiedente
Entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 19, il richiedente riceve una notifica che indica:
se l’autorizzazione ai viaggi gli è rilasciata o rifiutata; oppure
che sono richiesti informazioni o documenti aggiuntivi e che il richiedente può essere convocato per un colloquio, con indicazione dei tempi massimi di trattamento applicabili ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2.
Articolo 31
Strumento di verifica
La Commissione predispone uno strumento di verifica per consentire ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi (valida, rifiutata, annullata o revocata). Tale strumento è reso accessibile tramite l’apposito sito web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili di cui all’articolo 16.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 per definire ulteriormente lo strumento di verifica.
Articolo 32
Decisione sulla domanda
Prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è adottata la decisione di:
rilasciare un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 36; oppure
rifiutare un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 37.
CAPO V
NORME DI ESAME ETIAS ED ELENCO DI CONTROLLO ETIAS
Articolo 33
Regole di esame ETIAS
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 al fine di definire ulteriormente tali rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico in base a:
statistiche generate dall’EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori;
statistiche generate dall’ETIAS in conformità dell’articolo 84 indicanti tassi anormali di rifiuto di autorizzazioni ai viaggi dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di viaggiatori;
statistiche generate dall’ETIAS in conformità dell’articolo 84 e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiornanti fuoritermine o respingimenti;
informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati dagli Stati membri in questione;
informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori in tali Stati membri;
informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dall’ECDC nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell’OMS.
I rischi specifici sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.
Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 3, l’unità centrale ETIAS stabilisce indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei dati seguenti:
fascia di età, sesso, cittadinanza;
paese e città di residenza;
livello di istruzione (primaria, secondaria, superiore o nessuna istruzione);
attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative).
Articolo 34
Elenco di controllo ETIAS
Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, l’elenco di controllo ETIAS è composto da dati consistenti in uno o più dei seguenti elementi:
cognome;
cognome alla nascita;
data di nascita;
altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi);
documento o documenti di viaggio (tipo, numero e paese di rilascio);
domicilio;
indirizzo di posta elettronica;
numero di telefono;
denominazione, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono della ditta o organizzazione;
indirizzo IP.
Se disponibili, sono aggiunti al relativo punto, costituito da almeno uno degli elementi sopra elencati, gli elementi seguenti: nome o nomi, luogo e paese di nascita, sesso e cittadinanza.
Articolo 35
Responsabilità e compiti relativi all’elenco di controllo ETIAS
Prima che Europol o uno Stato membro inseriscano i dati nell’elenco di controllo ETIAS, essi:
stabiliscono se le informazioni siano adeguate, esatte e sufficientemente importanti da essere inserite nell’elenco di controllo ETIAS;
valutano il potenziale impatto dei dati sulla parte di domande trattate manualmente.
verificano se i rispettivi dati corrispondano a una segnalazione inserita nel SIS.
CAPO VI
RILASCIO, RIFIUTO, ANNULLAMENTO O REVOCA DI UN’AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI
Articolo 36
Rilascio di un’autorizzazione ai viaggi
L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può aggiungere tale indicatore anche su richiesta di uno Stato membro consultato. Tale indicatore è visibile soltanto alle autorità di frontiera.
L’indicatore è eliminato automaticamente dopo che tali autorità hanno effettuato il controllo e hanno inserito la cartella di ingresso nell’EES.
Articolo 37
Rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi
L’autorizzazione ai viaggi è rifiutata se il richiedente:
ha utilizzato un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS;
presenta un rischio per la sicurezza;
presenta un rischio di immigrazione illegale;
presenta un alto rischio epidemico;
è oggetto di una segnalazione inserita nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;
non risponde a una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi entro i termini di cui all’articolo 27;
non si presenta al colloquio di cui all’articolo 27, paragrafo 4.
Articolo 38
Comunicazione sul rilascio o rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi
Quando è rilasciata un’autorizzazione ai viaggi, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:
la chiara attestazione del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi;
la data di decorrenza e di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi;
la chiara attestazione che, all’ingresso, il richiedente dovrà presentare lo stesso documento di viaggio indicato nel modulo di domanda e che qualsiasi modifica del documento di viaggio richiederà una nuova domanda di autorizzazione ai viaggi;
un richiamo alle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e al fatto che un soggiorno di breve durata è possibile esclusivamente per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
un richiamo al fatto che il semplice possesso di un’autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d’ingresso;
un richiamo al fatto che le autorità di frontiera possono richiedere documenti giustificativi alle frontiere esterne al fine di verificare l’adempimento delle condizioni d’ingresso e di soggiorno;
un richiamo al fatto che il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione di soggiorno che deve essere rispettata per l’intera durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
un collegamento al servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 che consenta ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il loro soggiorno rimanente autorizzato;
se del caso, gli Stati membri nei quali il richiedente è autorizzato a viaggiare;
un link al sito web pubblico dell’ETIAS contenente informazioni sulla possibilità per il richiedente di chiedere la revoca dell’autorizzazione ai viaggi, sulla possibilità che l’autorizzazione ai viaggi sia revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte e sulla possibilità che sia annullata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non erano soddisfatte al momento del rilascio;
informazioni sulle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati e dell’autorità nazionale di controllo dello Stato membro di primo soggiorno previsto, se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS, o dello Stato membro competente, se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata da un’unità nazionale ETIAS.
Quando un’autorizzazione ai viaggi è rifiutata, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:
la chiara attestazione del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi;
un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha rifiutato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo;
l’attestazione dei motivi del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi, con indicazione del motivo applicabile tra quelli elencati all’articolo 37, paragrafi 1 e 2, in modo da consentire al richiedente di presentare ricorso;
le informazioni sul diritto di presentare ricorso e sul relativo termine; un link alle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 7, sul sito web;
informazioni sulle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati e dell’autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente.
Articolo 39
Dati da aggiungere al fascicolo di domanda a seguito della decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi
Quando è stata adottata una decisione di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS o, se la decisione è stata adottata a seguito del trattamento manuale di cui al capo IV, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge senza indugio al fascicolo di domanda i dati seguenti:
informazioni sullo status con indicazione del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi;
un riferimento che indichi se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS o a seguito di trattamento manuale; in quest’ultimo caso, è aggiunto un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha adottato la decisione e il suo indirizzo;
la data della decisione di rilascio dell’autorizzazione ai viaggi;
la data iniziale e finale dell’autorizzazione ai viaggi;
eventuali indicatori posti a corredo dell’autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 36, paragrafi 2 e 3, con indicazione dei motivi di tale o tali indicatori, nonché informazioni aggiuntive rilevanti per le verifiche in seconda linea, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 2, e informazioni aggiuntive rilevanti per le autorità di frontiera, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 3.
Quando è adottata una decisione di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge al fascicolo di domanda i dati seguenti:
informazioni sullo status con indicazione del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi;
un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha rifiutato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo;
la data della decisione di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi;
i motivi del rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi, con indicazione dei motivi tra quelli elencati all’articolo 37, paragrafi 1 e 2.
Articolo 40
Annullamento dell’autorizzazione ai viaggi
Articolo 41
Revoca dell’autorizzazione ai viaggi
Articolo 42
Notifica dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione ai viaggi
Quando un’autorizzazione ai viaggi è annullata o revocata, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una notifica comprendente:
un’attestazione chiara dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi;
un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha annullato o revocato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo;
un’attestazione dei motivi dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione ai viaggi, con indicazione dei motivi applicabili tra quelli elencati all’articolo 37, paragrafi 1 e 2, in modo da consentire al richiedente di presentare ricorso;
le informazioni sul diritto di presentare ricorso e sul relativo termine; un link alle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 7, sul sito web;
la chiara attestazione che il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione di soggiorno che deve essere soddisfatta per l’intera durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
informazioni sulle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679 e sui dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati e dell’autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente.
Articolo 43
Dati da aggiungere al fascicolo di domanda in seguito alla decisione di annullamento o di revoca dell’autorizzazione ai viaggi
Quando è adottata una decisione di annullamento o di revoca di un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha annullato o revocato l’autorizzazione ai viaggi aggiunge senza indugio al fascicolo di domanda i dati seguenti:
informazioni sullo status con indicazione dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione ai viaggi;
un riferimento all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente che ha revocato o annullato l’autorizzazione ai viaggi e il suo indirizzo; e
la data della decisione di annullamento o di revoca dell’autorizzazione ai viaggi.
Articolo 44
Rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali
Qualora una domanda sia stata ritenuta ammissibile in conformità dell’articolo 19, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato intende recarsi può eccezionalmente rilasciare un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata se tale Stato membro lo ritiene necessario per motivi umanitari ai sensi del proprio diritto nazionale o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, nonostante il fatto che:
non sia ancora ultimato il trattamento manuale di cui all’articolo 26; o
l’autorizzazione ai viaggi sia stata rifiutata, annullata o revocata.
Tali autorizzazioni saranno generalmente valide solo nel territorio dello Stato membro che le ha rilasciate. Tuttavia, eccezionalmente, esse possono essere rilasciate con una validità territoriale che comprende più di uno Stato membro, a condizione che vi sia il consenso di ognuno di tali Stati membri attraverso le loro unità nazionali ETIAS. Qualora un’unità nazionale ETIAS stia valutando il rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata che copre diversi Stati membri, tale unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente consulta tali Stati membri.
La richiesta o il rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata nelle circostanze di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo non interrompe il trattamento manuale della domanda che consente il rilascio di un’autorizzazione ai viaggi senza validità territoriale limitata.
Quando è rilasciata un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, l’unità nazionale ETIAS che ha rilasciato tale autorizzazione aggiunge nel fascicolo di domanda i dati seguenti:
informazioni sullo status con indicazione del rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
lo Stato membro o gli Stati membri in cui il titolare dell’autorizzazione ai viaggi può viaggiare e il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi;
l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata e il suo indirizzo;
la data della decisione di rilascio dell’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
un riferimento ai motivi umanitari, ai motivi di interesse nazionale o agli obblighi internazionali invocati;
eventuali indicatori posti a corredo dell’autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 36, paragrafi 2 e 3, con indicazione dei motivi di tale o tali indicatori, nonché informazioni aggiuntive rilevanti perle verifiche in seconda linea, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 2, e informazioni aggiuntive rilevanti per le autorità di frontiera, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 3.
Se un’unità nazionale ETIAS rilascia un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata senza che il richiedente abbia presentato informazioni o documenti, tale unità nazionale ETIAS registra e conserva le informazioni o i documenti appropriati che giustificano tale decisione nel fascicolo di domanda.
Quando è rilasciata un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, il richiedente riceve, tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:
la chiara attestazione del rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi;
la data di decorrenza e di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
la chiara attestazione degli Stati membri in cui il titolare dell’autorizzazione ha il permesso di viaggiare e del fatto che può viaggiare soltanto all’interno del territorio di tali Stati membri;
un richiamo al fatto che il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione di soggiorno che deve essere soddisfatta per l’intera durata del soggiorno di breve durata nel territorio dello Stato membro per cui è stata rilasciata l’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
un link al servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 che consenta ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il loro periodo di soggiorno rimanente autorizzato.
CAPO VII
USO DELL’ETIAS DA PARTE DEI VETTORI
Articolo 45
Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori
Mediante il portale per i vettori, il sistema d’informazione ETIAS fornisce ai vettori una risposta «OK/NON OK», indicando se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida. Qualora sia stata rilasciata un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 44, la risposta fornita dal sistema centrale ETIAS tiene conto degli Stati membri per cui l’autorizzazione è valida nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta «OK/NON OK» non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.
Le registrazioni sono conservate per due anni. Le registrazioni sono protette con misure adeguate dall’accesso non autorizzato.
Articolo 46
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati
CAPO VIII
USO DELL’ETIAS DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI FRONTIERA ALLE FRONTIERE ESTERNE
Articolo 47
Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere esterne
Il sistema centrale ETIAS risponde indicando:
se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida, segnalando anche se lo status della persona corrisponde allo status di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e, nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 44, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida;
qualsiasi indicatore collegato all’autorizzazione di viaggio ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 2 e 3;
se l’autorizzazione ai viaggi scadrà entro i successivi 90 giorni e il restante periodo di validità;
i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere k) e l).
Se il sistema centrale ETIAS risponde segnalando un indicatore di cui all’articolo 36, paragrafo 3, e se sono necessarie ulteriori verifiche, le autorità di frontiera possono accedere al sistema centrale ETIAS per ottenere le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o all’articolo 44, paragrafo 6, lettera f).
Articolo 48
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne
CAPO IX
USO DELL’ETIAS DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 49
Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione
L’accesso al sistema centrale ETIAS ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è consentito solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
è stata effettuata una precedente interrogazione nell’EES ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/2226; e
da tale interrogazione risulta che l’EES non contiene una cartella di ingresso corrispondente alla presenza del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.
Se necessario, si verifica l’adempimento delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo, accedendo, nell’EES, alle registrazioni ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226 corrispondenti all’interrogazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo e alla risposta di cui alla lettera b) di tale comma.
Nel caso di minori, le autorità competenti in materia di immigrazione hanno anche accesso alle informazioni relative al titolare della responsabilità genitoriale o al tutore legale del viaggiatore di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera k).
CAPO X
PROCEDURA E CONDIZIONI DI ACCESSO AL SISTEMA CENTRALE ETIAS A FINI DI CONTRASTO
Articolo 50
Autorità designate dagli Stati membri
L’autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se la legislazione nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che esso effettua in modo indipendente.
Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o derivanti da altri atti giuridici.
Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione le rispettive autorità designate e i rispettivi punti di accesso centrale e possono in qualsiasi momento modificare o sostituire le loro comunicazioni.
Articolo 51
Procedura di accesso al sistema centrale ETIAS a fini di contrasto
Qualora la verifica a posteriori accerti che la consultazione dei dati o l’accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS non erano giustificati, tutte le autorità che hanno avuto accesso ai dati cancellano i dati acquisiti dal sistema centrale ETIAS e ne informano il pertinente punto di accesso centrale dello Stato membro in cui è stata effettuata la richiesta di cancellazione.
Articolo 52
Condizioni di accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS per le autorità designate degli Stati membri
Le autorità designate possono chiedere la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS se sussistono tutte le condizioni seguenti:
l’accesso per la consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;
l’accesso per la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico; e
esistono prove o fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS contribuirà alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una categoria di viaggiatori contemplata dal presente regolamento.
La consultazione del sistema centrale ETIAS è limitata all’interrogazione con uno o più dei elementi relativi ai dati seguenti registrati nel fascicolo di domanda:
cognome e, se disponibile, nome o nomi;
altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi);
numero del documento di viaggio;
domicilio;
indirizzo di posta elettronica;
numeri di telefono;
indirizzo IP.
Per restringere la ricerca è possibile combinare la consultazione del sistema centrale ETIAS mediante i dati di cui al paragrafo 2 con i dati seguenti registrati nel fascicolo di domanda:
cittadinanza o cittadinanze;
sesso;
data di nascita o fascia di età.
Articolo 53
Procedura e condizioni di accesso da parte di Europol ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS
La richiesta motivata contiene la prova che sussistono tutte le condizioni seguenti:
la consultazione è necessaria per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;
la consultazione è limitata all’interrogazione con i dati di cui all’articolo 52, in combinazione con i dati elencati all’articolo 52, paragrafo 3, laddove necessario;
esistono prove o fondati motivi per ritenere che la consultazione contribuirà alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una categoria di viaggiatori contemplata dal presente regolamento.
CAPO XI
CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI
Articolo 54
Conservazione dei dati
Ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale ETIAS per:
il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi;
cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 37, 40 e 41. Se i dati contenuti in un registro, un fascicolo o una segnalazione registrati in uno dei sistemi d’informazione dell’UE, nei dati Europol, nelle banche dati Interpol SLTD o TDAWN, nell’elenco di controllo ETIAS o nelle regole di esame ETIAS che danno origine alla decisione in questione sono cancellati prima della scadenza del periodo di cui alla lettera b), il fascicolo di domanda è soppresso entro sette giorni a decorrere dalla data della cancellazione summenzionata. A tal fine, il sistema centrale ETIAS verifica regolarmente e automaticamente se le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda di cui alla presente lettera continuano a essere soddisfatte. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, sopprime il fascicolo di domanda in modo automatizzato.
Il consenso è richiesto in seguito alla fornitura automatica di informazioni ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2. Le informazioni fornite automaticamente rammentano al richiedente lo scopo della conservazione dei dati in conformità con le indicazioni di cui all’articolo 71, lettera o), e la possibilità di revocare il consenso in ogni momento.
Il richiedente può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. In caso di revoca del consenso, il fascicolo di domanda è automaticamente soppresso dal sistema centrale ETIAS.
eu-LISA sviluppa uno strumento per consentire ai richiedenti di prestare e revocare il loro consenso. Tale strumento è reso accessibile tramite l’apposito sito web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili.
La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 per definire ulteriormente lo strumento che i richiedenti devono utilizzare per prestare e revocare il loro consenso.
Articolo 55
Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati
Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nel ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), le autorità di tale Stato membro verificano se detta persona sia titolare di un’autorizzazione ai viaggi valida e, se del caso, sopprime senza indugio il fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS. L’autorità competente per la soppressione del fascicolo di domanda è:
l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato il documento di viaggio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);
l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro di cui la persona ha acquisito la cittadinanza;
l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno.
CAPO XII
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 56
Protezione dei dati
Quando il trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS è effettuato dalle autorità competenti che valutano le domande a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680.
Quando l’unità nazionale ETIAS decide in merito al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all’annullamento di un’autorizzazione ai viaggi, si applica il regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 57
Responsabile del trattamento
Articolo 58
Incaricato del trattamento
Articolo 59
Sicurezza del trattamento
Fatti salvi l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001 e gli articoli 32 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS adottano le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di:
proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
negare alle persone non autorizzate l’accesso al servizio web sicuro, al servizio di posta elettronica, al servizio di account sicuro, al portale per i vettori, allo strumento di verifica per i richiedenti e allo strumento di consenso per i richiedenti;
negare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati e alle strutture nazionali conformemente alle finalità dell’ETIAS;
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali registrati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;
impedire che i dati siano trattati nel sistema centrale ETIAS senza autorizzazione e che i dati trattati nel sistema centrale ETIAS siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
provvedere affinché le persone autorizzate ad accedere al sistema d’informazione ETIAS abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
provvedere affinché tutte le autorità con diritto di accesso al sistema d’informazione ETIAS creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e mettano tali profili a disposizione delle autorità di controllo;
provvedere affinché sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione di dati;
provvedere affinché sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nel sistema d’informazione ETIAS, quando, da chi e per quale scopo;
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dal sistema centrale ETIAS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
provvedere affinché, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
garantire l’affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dell’ETIAS siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dell’ETIAS;
monitorare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l’osservanza del presente regolamento.
Articolo 60
Incidenti di sicurezza
Articolo 61
Verifica interna
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso al sistema d’informazione ETIAS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l’autorità di controllo.
Articolo 62
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 63
Responsabilità
Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (CE) n. 45/2001:
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da eu-LISA, ha diritto al risarcimento da parte di tale agenzia. eu-LISA è responsabile dei trattamenti illeciti di dati personali nel suo ruolo di incaricata del trattamento o, a seconda dei casi, di responsabile del trattamento.
Lo Stato membro in questione o eu-LISA sono esonerati in tutto o in parte da tale responsabilità ai sensi del primo comma se provano che l’evento dannoso non è loro imputabile.
Articolo 64
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento
Qualora in risposta a una richiesta emerga che i dati conservati nel sistema centrale ETIAS sono sostanzialmente inesatti o sono stati registrati illecitamente, l’unità centrale ETIAS o l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente rettifica o cancella senza ritardo tali dati nel sistema centrale ETIAS.
Qualora, in risposta una richiesta presentata a norma del presente paragrafo, un’autorizzazione ai viaggi sia modificata dall’unità centrale ETIAS o da un’unità nazionale ETIAS durante il suo periodo di validità, il sistema centrale ETIAS procede al trattamento automatizzato di cui all’articolo 20 per stabilire se il fascicolo di domanda modificato generi un riscontro positivo in conformità dell’articolo 20, paragrafi da 2 a 5. Qualora dal trattamento automatizzato non emergano riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS rilascia un’autorizzazione ai viaggi modificata con lo stesso periodo di validità dell’originale e ne informa il richiedente. Qualora dal trattamento automatizzato emergano uno o più riscontri positivi l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico, in conformità dell’articolo 26, e decide se rilasciare un’autorizzazione ai viaggi modificata oppure, ove concluda che non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio, revocare l’autorizzazione ai viaggi.
Articolo 65
Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati
In deroga all’articolo 49 del presente regolamento, se necessario ai fini del rimpatrio, le autorità competenti in materia di immigrazione possono accedere al sistema centrale ETIAS per estrarre dati da trasferire a un paese terzo in casi specifici, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
è stata effettuata una precedente interrogazione nell’EES in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/2226; e
tale ricerca indica che l’EES non contiene dati relativi al cittadino di paese terzo che deve essere rimpatriato.
Se necessario, si verifica l’adempimento di tali condizioni accedendo alle registrazioni, di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226 corrispondenti all’interrogazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo e alla risposta corrispondente alla lettera b) di tale comma.
Se tali condizioni sono soddisfatte, le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con parte o con la totalità dei dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente regolamento. Se un fascicolo di domanda ETIAS corrisponde a tali dati, le autorità competenti in materia di immigrazione avranno accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a g), e, in caso di minori, al paragrafo 2, lettera k), di tale articolo.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati del sistema centrale ETIAS a cui accedono le autorità competenti in materia di immigrazione possono essere trasferiti a un paese terzo in casi specifici, se necessario per dimostrare l’identità dei cittadini di paesi terzi ai soli fini del rimpatrio, e purché sia rispettata una delle condizioni seguenti:
la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;
sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l’Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione;
si applica l’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.
I dati di cui all’ ►M1 articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), d), e) e f) ◄ del presente regolamento possono essere trasferiti in purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
il trasferimento dei dati è effettuato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679, agli accordi di riammissione e alla legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;
il paese terzo ha concordato di trattare i dati limitatamente alle finalità per le quali sono stati trasmessi; e
una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) è stata emessa nei confronti del cittadino di paese terzo interessato, purché l’esecuzione di tale decisione di rimpatrio non sia sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i dati del sistema centrale ETIAS di cui all’articolo 52, paragrafo 4, a cui accedono le autorità designate ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere trasferiti a un paese terzo o messi a sua disposizione dall’autorità designata in casi specifici, ma solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppure
un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;
il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o reato grave;
l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare dal capo V;
il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico;
è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni nei sistemi di autorizzazione ai viaggi detenute dal paese terzo richiedente agli Stati membri in cui l’ETIAS è operativo.
Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo istituita a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
Articolo 66
Vigilanza dell’autorità di controllo
Articolo 67
Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati
Articolo 68
Cooperazione tra le autorità di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati
Articolo 69
Conservazione delle registrazioni
eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell’ambito del sistema d’informazione ETIAS. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:
la finalità dell’accesso;
la data e l’ora di ciascuna operazione;
i dati usati ai fini del trattamento automatizzato delle domande;
se del caso, un riferimento all'uso dell'ESP per interrogare il sistema centrale ETIAS di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817;
i riscontri positivi emersi durante il trattamento automatizzato di cui all’articolo 20;
i dati usati per verificare l’identità conservati nel sistema centrale ETIAS o altri sistemi d’informazione e banche dati;
i risultati della verifica di cui all’articolo 22; e
il membro del personale che l’ha svolta.
L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente conserva i registri del membro del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.
Inoltre, le autorità competenti conservano i registri dei membri del personale debitamente autorizzati ad inserire ed estrarre i dati.
eu-LISA e le unità nazionali ETIAS mettono tali registrazioni a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo competenti su richiesta.
Articolo 70
Conservazione delle registrazioni per richieste di consultazione di dati a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
Le registrazioni di cui al paragrafo 2 indicano:
lo scopo esatto della richiesta di consultazione o di accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di consultazione;
la decisione adottata in merito all’ammissibilità della richiesta;
il riferimento dell’archivio nazionale;
la data e l’ora esatta della richiesta di accesso inviata dal punto di accesso centrale al sistema centrale ETIAS;
laddove applicabile, l’esperimento della procedura di urgenza di cui all’articolo 51, paragrafo 4, e i risultati della verifica a posteriori;
i dati o la serie di dati di cui all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, usati per la consultazione; e
conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di ricercare i dati o di trasmetterli.
CAPO XIII
SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO
Articolo 71
Informazioni al pubblico
Previa consultazione della Commissione e del Garante europeo della protezione dei dati, l’unità centrale ETIAS fornisce al pubblico tutte le informazioni utili in merito alle domande di autorizzazione ai viaggi. Tali informazioni sono messe a disposizione sul sito web pubblico e comprendono:
i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda di autorizzazione ai viaggi;
informazioni sul sito web e sull’applicazione per dispositivi mobili mediante i quali può essere presentata la domanda;
informazioni sulla possibilità che una domanda possa essere presentata da un’altra persona o da un intermediario commerciale;
informazioni sulla possibilità di segnalare abusi da parte di intermediari commerciali utilizzando il modulo di cui all’articolo 15, paragrafo 5;
i termini per la decisione sulla domanda di cui all’articolo 32;
il fatto che un’autorizzazione ai viaggi è legata al documento di viaggio indicato nel modulo di domanda e, di conseguenza, che la scadenza e qualunque modifica del documento di viaggio comporterà l’invalidità o il mancato riconoscimento dell’autorizzazione ai viaggi all’atto dell’attraversamento della frontiera;
il fatto che i richiedenti sono responsabili dell’autenticità, della completezza, della correttezza e dell’affidabilità dei dati da essi presentati nonché della veridicità e dell’affidabilità delle dichiarazioni rese;
il fatto che le decisioni relative alle domande devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare, in caso di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, i motivi di tale rifiuto e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con informazioni riguardo alla procedura da seguire in caso di ricorso, compresi i recapiti dell’autorità competente e i termini per proporlo;
il fatto che il richiedente ha la possibilità di contattare l’unità centrale ETIAS indicando che lo scopo del suo viaggio si fonda su motivi umanitari o è collegato a obblighi internazionali, nonché le relative condizioni e procedure;
le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e il fatto che un soggiorno di breve durata è possibile esclusivamente per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che beneficiano di disposizioni più favorevoli previste da un accordo bilaterale concluso anteriormente alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen;
il fatto che il semplice possesso di un’autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d’ingresso;
il fatto che le autorità di frontiera possono richiedere documenti giustificativi alle frontiere esterne al fine di verificare l’adempimento delle condizioni d’ingresso;
il fatto che il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisca una condizione di soggiorno che deve essere soddisfatta per l’intera durata di un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
un collegamento al servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 che consenta ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il periodo di soggiorno rimanente autorizzato;
il fatto che i dati inseriti nel sistema d’informazione ETIAS sono utilizzati ai fini della gestione delle frontiere, segnatamente per verifiche nelle banche dati, e che gli Stati membri ed Europol possono accedere ai dati a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, secondo le procedure e le condizioni di cui al capo X;
il periodo di conservazione dei dati;
i diritti degli interessati a norma dei regolamenti (CE) n. 45/2001, (UE) 2016/679, (UE) 2016/794 e della direttiva (UE) 2016/680;
la possibilità per i viaggiatori di ottenere il sostegno di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 72
Campagna d’informazione
La Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l’azione esterna, l’unità centrale ETIAS, e gli Stati membri, inclusi i rispettivi consolati nei paesi terzi interessati, avviano, in concomitanza con l’entrata in funzione dell’ETIAS, una campagna d’informazione per rendere noto ai cittadini di paesi terzi rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che sono tenuti ad essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida per attraversare le frontiere esterne e per l’intera durata del loro soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri.
Tale campagna d’informazione è condotta periodicamente e in almeno una delle lingue ufficiali dei paesi i cui cittadini rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
CAPO XIV
RESPONSABILITÀ
Articolo 73
Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo
eu-LISA definisce la progettazione dell’architettura fisica del sistema, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le proprie specifiche tecniche e la loro evoluzione e le IUN. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche agli adeguamenti dell’EES, del SIS, dell’Eurodac o del VIS resi necessari dall’interoperabilità con l’ETIAS.
eu-LISA sviluppa e attua il sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, le interfacce uniformi nazionali, l’infrastruttura di comunicazione, e il canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale ETIAS e quello dell’EES, non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e l’adozione da parte della Commissione:
delle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 16, paragrafo 10, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 31, all’articolo 35, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 74, paragrafo 5, all’articolo 84, paragrafo 2, e all’articolo 92, paragrafo 8; e
delle misure adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2, necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle NUI, dell’infrastruttura di comunicazione, del canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale ETIAS e quello dell’EES, nonché del portale per i vettori, in particolare degli atti di esecuzione riguardanti:
l’accesso ai dati a norma degli articoli da 22 a 29 e da 33 a 53;
la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma dell’articolo 55;
la conservazione delle registrazioni e l’accesso alle medesime a norma degli articoli 45 e 69;
i requisiti di prestazione;
le specifiche relative a soluzioni tecniche per la connessione dei punti di accesso centrale a norma degli articoli 51, 52 e 53.
Lo sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto. Al riguardo, eu-LISA è inoltre incaricata di:
effettuare una valutazione del rischio per la sicurezza;
attenersi ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo dell’ETIAS; e
svolgere una valutazione del rischio per la sicurezza riguardo all’interoperabilità dell’ETIAS con i sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol di cui all’articolo 11.
Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni riguardanti:
la presidenza;
i luoghi di riunione;
la preparazione delle riunioni;
l’ammissione di esperti alle riunioni;
i piani di comunicazione atti a garantire che i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA siano pienamente informati.
La presidenza è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA.
Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA. L’articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.
Il gruppo consultivo EES-ETIAS si riunisce regolarmente fino all’entrata in funzione dell’ETIAS. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.
Articolo 74
Competenze di eu-LISA in seguito all’entrata in funzione dell’ETIAS
La gestione tecnica dell’ETIAS consiste nell’insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento del sistema d’informazione ETIAS 24 ore al giorno e sette giorni su sette in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alla consultazione del sistema centrale ETIAS, conformemente alle specifiche tecniche.
Articolo 75
Competenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è responsabile di quanto segue:
l’istituzione e il funzionamento dell’unità centrale ETIAS e la garanzia delle condizioni per la gestione sicura dei dati conservati nell’ETIAS;
il trattamento automatizzato delle domande; e
le regole di esame ETIAS.
Articolo 76
Competenze degli Stati membri
Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
la connessione al NUI;
l’organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle unità nazionali ETIAS per il trattamento manuale delle domande di autorizzazione ai viaggi in relazione alle quali dal trattamento automatizzato è emerso un riscontro positivo e per la relativa decisione, come indicato all’articolo 26;
l’organizzazione dei punti di accesso centrale e la loro connessione al NUI a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
la gestione e le modalità di accesso al sistema d’informazione ETIAS del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la redazione e l’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
l’istituzione e il funzionamento delle unità nazionali ETIAS;
l’inserimento nell’elenco di controllo ETIAS dei dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi a norma dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3; e
la garanzia che ciascuna delle sue autorità con diritto di accesso al sistema d’informazione ETIAS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento, comprese quelle necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e la sicurezza dei dati.
Partecipa inoltre alle formazioni offerte da eu-LISA sull’uso tecnico del sistema d’informazione ETIAS e sulla qualità dei dati.
Articolo 77
Competenze di Europol
CAPO XV
MODIFICHE DI ALTRI STRUMENTI DELL’UNIONE
Articolo 78
Modifica del regolamento (UE) n. 1077/2011
Nel regolamento (UE) n. 1077/2011 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 ter
Compiti relativi all’ETIAS
Con riguardo all’ETIAS, l’agenzia svolge i compiti a essa attribuiti conformemente all’articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).
Articolo 79
Modifiche del regolamento (UE) n. 515/2014
All’articolo 6 del regolamento (UE) n. 515/2014 è inserito il paragrafo seguente:
Articolo 80
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399
Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:
l’articolo 6, paragrafo 1, è così modificato:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ( *3 ), o di un’autorizzazione ai viaggi valida, se richiesto a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;
sono aggiunti i commi seguenti:
«Per un periodo transitorio stabilito a norma dell’articolo 83, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, l’uso del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è facoltativo e non si applica l’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida si cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi che attraversano le frontiere esterne dell’obbligo di possedere un’autorizzazione ai viaggi valida a partire dalla scadenza del periodo transitorio. A tale scopo, gli Stati membri distribuiscono, a questa categoria di viaggiatori, l’opuscolo comune di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240.
Durante il periodo di tolleranza di cui all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera autorizzano eccezionalmente i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi che non ne sono in possesso ad attraversare le frontiere esterne se ricorrono tutte le rimanenti condizioni di cui al presente articolo purché attraversino le frontiere esterne degli Stati membri per la prima volta dal termine del periodo transitorio di cui all’articolo 83, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le autorità di frontiera informano tali cittadini di paesi terzi dell’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida conformemente al presente articolo. A tale scopo, le autorità di frontiera distribuiscono, a questi viaggiatori, un opuscolo comune a norma dell’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 per informarli che sono eccezionalmente autorizzati ad attraversare le frontiere esterne pur non adempiendo all’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida e per spiegare tale obbligo.».
l’articolo 8, paragrafo 3, è così modificato:
alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
l’accertamento che il documento di viaggio sia provvisto, all’occorrenza, del visto, dell’autorizzazione ai viaggi o del permesso di soggiorno richiesti.»
è inserita la lettera seguente:
«b bis) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono anche l’accertamento dell’autenticità, della validità e dello status dell’autorizzazione ai viaggi e, se applicabile, dell’identità del relativo titolare, mediante consultazione dell’ETIAS in conformità dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1240. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione o all’interrogazione di cui all’articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, si applica l’articolo 48, paragrafo 3, di tale regolamento.»;
all’allegato V, parte B, nel modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, la lettera C) nell’elenco dei motivi del respingimento è sostituita dalla seguente:
Sprovvisto/а di visto valido, di autorizzazione ai viaggi valida o di permesso di soggiorno valido.».
Articolo 81
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1624
Il regolamento (UE) n. 2016/1624 è così modificato:
all’articolo 8, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«q bis) adempie i compiti e gli obblighi affidati all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui al regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ) e assicura l’istituzione e il funzionamento dell’unità centrale ETIAS in conformità dell’articolo 7 di detto regolamento.
al capo II è aggiunta la sezione seguente:
«
Articolo 33 bis
Istituzione dell’unità centrale ETIAS
Articolo 82
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
All’articolo 64 del regolamento (UE) 2017/2226 è aggiunto il paragrafo seguente:
CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 83
Periodo transitorio e misure transitorie
Durante il periodo di tolleranza, gli ingressi nei territori degli Stati membri in cui l’EES non è operativo non sono presi in considerazione.
Articolo 84
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell’unità centrale ETIAS è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l’identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all’articolo 14:
informazioni sullo stato della domanda;
cittadinanza, sesso e anno di nascita del richiedente;
paese di residenza;
istruzione (primaria, secondaria, superiore o nessuna istruzione);
attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative);
tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio;
tipo di autorizzazione ai viaggi e, per le autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata di cui all’articolo 44, lo Stato membro o gli Stati membri di rilascio;
periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi; e
motivi del rifiuto, della revoca o dell’annullamento dell’autorizzazione ai viaggi.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate concernenti il funzionamento dell’archivio centrale e le norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all’archivio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.
Le statistiche giornaliere sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.
Articolo 85
Spese
eu-LISA presta particolare attenzione al rischio di aumento dei costi e assicura un monitoraggio sufficiente dei contraenti.
Sono esclusi i costi seguenti:
l’ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
l’hosting dei sistemi informatici nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
la gestione dei sistemi informatici nazionali (operatori e contratti di assistenza);
la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali.
Articolo 86
Entrate
Le entrate generate dall’ETIAS costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ). Esse sono destinate a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi sono assegnate al bilancio dell’Unione.
Articolo 87
Notifiche
Tre mesi dopo l’entrata in funzione dell’ETIAS ai sensi dell’articolo 88, eu-LISA pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco consolidato di tali autorità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA senza indugio anche ogni modifica relativa a tali autorità. In caso di tali modifiche, eu-LISA pubblica una volta all’anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. eu-LISA mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.
La Commissione pubblica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se sono modificate, la Commissione pubblica una volta all’anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.
Articolo 88
Entrata in funzione
La Commissione determina la data a partire dalla quale l’ETIAS entra in funzione una volta che:
siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono gli altri sistemi d’informazione dell’UE, volte a realizzare l’interoperabilità, ai sensi dell’articolo 11, con il sistema d’informazione ETIAS, ad eccezione della rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013;
sia entrato in vigore il regolamento che affida a eu-LISA la gestione operativa dell’ETIAS;
siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono i sistemi d’informazione dell’UE di cui all’articolo 20, paragrafo 2, volte a fornire l’accesso a tali banche dati all’unità centrale ETIAS;
siano state adottate le misure di cui all’articolo 11, paragrafi 9 e 10, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafi 3 e 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 59, paragrafo 4, all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 83, paragrafi 1, 3 e 4 e all’articolo 85, paragrafo 3;
eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell’ETIAS;
eu-LISA e l’unità centrale ETIAS abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al sistema centrale ETIAS i dati di cui all’articolo 17 e le abbiano comunicate alla Commissione;
gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS abbiano comunicato alla Commissione i dati relativi alle diverse autorità di cui all’articolo 87, paragrafi 1 e 3.
Articolo 89
Esercizio della delega
Articolo 90
Procedura di comitato
Articolo 91
Gruppo consultivo
Le competenze del gruppo consultivo EES sono estese per comprendere l’ETIAS. Tale gruppo consultivo EES-ETIAS fornisce a eu-LISA la competenza tecnica relativa all’ETIAS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.
Articolo 92
Monitoraggio e valutazione
Entro il 10 aprile 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo del sistema d’informazione ETIAS, Europol e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di preparazione all’attuazione del presente regolamento, che includa informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del sistema che sono a carico del bilancio generale dell’Unione a norma dell’articolo 85.
Una volta che lo sviluppo è completato, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.
Tre anni dopo l’entrata in funzione dell’ETIAS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione dell’ETIAS e formula le necessarie raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale valutazione comprende:
l’interrogazione delle banche dati di Interpol SLTD e TDAWN attraverso l’ETIAS, comprese informazioni sul numero di riscontri positivi rispetto alle banche dati di Interpol, sul numero di autorizzazioni ai viaggi rifiutate a seguito di tali riscontri positivi e informazioni su eventuali problemi incontrati e, se del caso, una valutazione della necessità di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento;
i risultati conseguiti dall’ETIAS in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;
l’incidenza, l’efficacia e l’efficienza dell’ETIAS e delle sue prassi di lavoro alla luce dei suoi obiettivi, mandato e compiti;
una valutazione della sicurezza dell’ETIAS;
le regole di esame ETIAS usate ai fini della valutazione del rischio;
l’impatto dell’elenco di controllo ETIAS, incluso il numero delle domande di autorizzazione ai viaggi rifiutate per motivi che abbiano tenuto conto di un riscontro positivo con l’elenco di controllo ETIAS;
l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’unità centrale ETIAS e le implicazioni finanziarie di una tale modifica;
l’impatto sui diritti fondamentali;
l’impatto sulle relazioni diplomatiche tra l’Unione e i paesi terzi coinvolti;
le entrate generate dai diritti per l’autorizzazione ai viaggi, i costi sostenuti in relazione allo sviluppo dell’ETIAS, le spese per il funzionamento dell’ETIAS, i costi sostenuti da eu-LISA, da Europol e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, nonché le eventuali entrate assegnate a norma dell’articolo 86;
l’uso dell’ETIAS a fini di contrasto sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo;
il numero di richiedenti convocati per un colloquio e la percentuale che tale numero rappresenta sul totale dei richiedenti, i motivi della richiesta di un colloquio, il numero di colloqui a distanza, il numero di decisioni a seguito delle quali l’autorizzazione ai viaggi è stata concessa, è stata concessa con l’apposizione di un indicatore o è stata rifiutata, il numero di richiedenti invitati a un colloquio che non si sono presentati nonché, se del caso, una valutazione della necessità di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.
Al fine di valutare in che misura l’interrogazione del sistema ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS abbia contribuito al conseguimento dell’obiettivo dell’ETIAS, le valutazioni di cui al primo comma comprendono:
un confronto del numero di riscontri positivi simultanei, per la stessa domanda, in ECRIS-TCN relativi alle condanne per reati di terrorismo di cui all’allegato al presente regolamento e nel SIS relativamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;
un confronto del numero di riscontri positivi simultanei, per la stessa domanda, in ECRIS-TCN relativi a qualsiasi altro reato di cui all’allegato al presente regolamento e nel SIS relativamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;
per le domande il cui unico riscontro positivo è in ECRIS-TCN, un confronto tra il numero di rifiuti di autorizzazioni di viaggio e il numero totale di riscontri positivi emersi dall’interrogazione di ECRIS-TCN.
La commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS esprime pareri in merito alle valutazioni di cui al presente paragrafo.
Le valutazioni possono, se necessario, essere corredate di proposte legislative.
Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono una relazione annuale sull’efficacia dell’accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:
lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
il numero delle richieste di accesso al sistema centrale ETIAS a fini di contrasto;
il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a riscontri positivi;
il numero e il tipo di casi in cui è stata utilizzata la procedura d’urgenza di cui all’articolo 51, paragrafo 4, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori.
Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo IX ai fini dell’elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.
Articolo 93
Manuale pratico
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e le agenzie competenti dell’Unione, mette a disposizione un manuale pratico contenente orientamenti, raccomandazioni e buone prassi per l’attuazione del presente regolamento. Il manuale pratico tiene conto dei manuali pertinenti esistenti. La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di raccomandazione.
Articolo 94
Ceuta e Melilla
Il presente regolamento non pregiudica il regime specifico che si applica alle città di Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
Articolo 95
Contributo finanziario dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono presi accordi relativi ai contributi finanziari dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Articolo 96
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 88, ad eccezione degli articoli 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, degli articoli da 75 a 79, degli articoli 82, 85, 87, 89, 90, 91, dell’articolo 92, paragrafi 1 e 2, degli articoli 93 e 95 nonché delle disposizioni relative alle misure di cui all’articolo 88, paragrafo 1, lettera d), che si applicano a decorrere dal 9 ottobre 2018.
L’articolo 11 ter si applica a decorrere dal 3 agosto 2021.
Le disposizioni relative alla consultazione dell’Eurodac sia applicano a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ) diventa applicabile.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO
Elenco dei reati di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettera a)
reati di terrorismo,
partecipazione a un’organizzazione criminale,
tratta di esseri umani,
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
corruzione,
frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione,
riciclaggio di proventi di reato e falsificazione di monete, compreso l’euro,
criminalità informatica/cibercriminalità,
criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
omicidio volontario, lesioni personali gravi,
traffico illecito di organi e tessuti umani,
rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
furto organizzato e rapina a mano armata,
traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d’antiquariato e opere d’arte,
contraffazione e pirateria di prodotti,
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
stupro,
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
dirottamento di aeromobile o nave,
sabotaggio,
traffico di veicoli rubati,
spionaggio industriale,
incendio doloso,
razzismo e xenofobia.
( 1 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
( 5 ) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
( 6 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
( 9 ) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
( 11 ) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
( 13 ) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).
( 14 ) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
( 16 ) Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).
( 17 ) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
( 18 ) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
( 19 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
( *1 ) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»
( *2 ) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»
( *3 ) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
( *4 ) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;
( *5 ) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;
( *6 ) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»
( 20 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 21 ) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).