02018R0973 — IT — 14.08.2019 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
REGOLAMENTO (UE) 2018/973 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018 (GU L 179 dell'16.7.2018, pag. 1) |
Modificato da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 |
L 83 |
1 |
25.3.2019 |
|
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
105 |
25.7.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2018/973 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2018
che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali seguenti nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a, 3a e sottozona 4), includendo le attività di pesca che sfruttano tali stock, e, qualora tali stock si estendano al di là del Mare del Nord, nelle acque ad esso adiacenti:
a) merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 7d (Manica orientale) e 3a.20 (Skagerrak);
b) eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 6a (acque ad ovest della Scozia) e 3a.20 (Skagerrak);
c) passera di mare (Pleuronectes platessa) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 3a.20 (Skagerrak);
d) merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia) e divisione e 3a (Skagerrak e Kattegat);
e) sogliola (Solea solea) nella sottozona 4 (Mare del Nord);
f) sogliola (Solea solea) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottodivisioni 22-24 (Mar Baltico occidentale);
g) merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 7d (Manica orientale);
h) rana pescatrice (Lophius piscatorius) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia);
i) gambero boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni 4a Est (Mare del Nord settentrionale, fossa norvegese) e 3a.20 (Skagerrak);
j) scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione 3a (unità funzionali 3-4);
k) scampo nella sottozona 4 (Mare del Nord), per unità funzionale:
— scampo nel Botney Gut-Silver Pit (unità funzionale 5);
— scampo nei Farn Deeps (unità funzionale 6);
— scampo nel Fladen Ground (unità funzionale 7);
— scampo nel Firth of Forth (unità funzionale 8);
— scampo nel Moray Firth (unità funzionale 9).
— scampo nel Noup (unità funzionale 10);
— scampo nei Norwegian Deeps (unità funzionale 32);
— scampo nell'Horn's Reef (unità funzionale 33);
— Nephrops in Devil's Hole (unità funzionale 34).
Qualora i pareri scientifici indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare il presente regolamento adeguando gli ambiti elencati nel primo comma del presente paragrafo al fine di tener conto della variazione. Tali adeguamenti non estendono le zone in cui sono presenti gli stock al di fuori delle acque dell'Unione delle sottozone da 2 a 7.
2. Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che l'elenco degli stock di cui al primo comma del paragrafo 1 debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.
3. In relazione alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano solo gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 7.
4. Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nel Mare del Nord durante le attività di pesca degli stock di cui al primo comma del paragrafo 1. Tuttavia, qualora gli intervalli FMSY e le misure di salvaguardia collegate alla biomassa siano stabiliti per tali stock da altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano tali intervalli e misure.
5. Il presente regolamento specifica inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord per tutti gli stock di specie a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ( 1 ), all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 2 ) e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013e si applicano le definizioni seguenti:
|
1) |
«Intervallo FMSY» : un intervallo di valori indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro tale intervallo danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY) in presenza di determinate caratteristiche di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock in questione. L'intervallo è ricavato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. È applicato un tetto massimo di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) non sia superiore al 5 %; |
|
2) |
«MSY Flower» : il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY; |
|
3) |
«MSY Fupper» : il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY; |
|
4) |
«Valore FMSY» : il valore della mortalità per pesca stimata che, in presenza di determinate caratteristiche di pesca e condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine; |
|
5) |
«Intervallo inferiore dell'FMSY» : l'intervallo che include i valori che vanno dall'MSY Flower al valore FMSY; |
|
6) |
«Intervallo superiore dell'FMSY» : l'intervallo che include i valori dal valore FMSY all'MSY Fupper; |
|
7) |
«Blim» : il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale può verificarsi una riduzione della capacità riproduttiva; |
|
8) |
«MSY Btrigger» : il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore – e, nel caso dello scampo, l'abbondanza – indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY. |
CAPO II
OBIETTIVI
Articolo 3
Obiettivi
1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.
2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.
3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso deve essere coerente con la legislazione in materia ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
4. In particolare, il piano mira a:
a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e
b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.
5. Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili. Qualora vi siano dati insufficienti, è perseguito un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.
CAPO III
OBIETTIVI
Articolo 4
Obiettivi
1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli FMSY definiti all'articolo 2, devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.
2. Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti al CIEM.
3. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio fissa le possibilità di pesca per uno stock, stabilisce tali possibilità nell'intervallo inferiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo superiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra dell'MSY Btrigger:
a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;
b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure
c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.
6. Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del Blim.
Articolo 5
Gestione degli stock di catture accessorie
1. Per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono definite misure di gestione, incluse, se del caso, le possibilità di pesca, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.
2. Tali stock sono gestiti secondo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora non siano disponibili dati scientifici adeguati.
3. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione delle attività di pesca multispecifica riguardo agli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, specialmente nelle situazioni in cui ciò porta a una chiusura prematura dell'attività di pesca.
CAPO IV
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 6
Valori di riferimento per la conservazione
I valori di riferimento seguenti per la conservazione intesi a salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del piano:
a) MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
b) Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 7
Misure di salvaguardia
1. Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori all'MSY Btrigger, sono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo superiore dell'FMSY, tenendo conto del calo della biomassa.
2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori al Blim, sono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o l'unità funzionale in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.
3. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:
a) misure di emergenza conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) misure di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
4. La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata tenendo in considerazione la natura, la gravità, la durata e il ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - sono inferiori ai livelli di cui al paragrafo 6.
Articolo 8
Misure specifiche di conservazione
Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, o quando la biomassa degli stock riproduttori - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, per un determinato anno sono inferiori all'MSY Btrigger, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento stabilendo norme per quanto riguarda:
a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;
b) l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare il tempo e la profondità di immersione dell'attrezzo, per garantire o migliorare la selettività;
c) il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
d) il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
e) le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;
f) altre caratteristiche correlate alla selettività.
CAPO V
MISURE TECNICHE
Articolo 9
Misure tecniche
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ):
a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
b) l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
c) le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e
d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.
3. In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, le taglie minime di riferimento per la conservazione dello scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione CIEM 3a sono fissate a 105 mm.
Il presente paragrafo si applica fino alla data in cui l'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 cessa di applicarsi.
CAPO VI
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 10
Possibilità di pesca
1. In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano alle attività di pesca multispecifica.
2. Gli Stati membri possono, previa notifica della Commissione, procedere allo scambio totale o parziale delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM 2a e 4 può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.
4. Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e può limitare la pesca ricreativa al momento di fissare le possibilità di pesca al fine di evitare di superare l'obiettivo complessivo della mortalità per pesca.
CAPO VII
DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO
Articolo 11
Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque unionali del Mare del nord
1. Per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti alla pesca ricreativa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.
CAPO VIII
ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE
Articolo 12
Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità
1. Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per le navi battenti la sua bandiera e che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni di pesca, gli Stati membri possono inoltre limitare la capacità totale di tali navi, espressa in kW, che utilizzano un attrezzo specifico.
2. Per il merluzzo bianco nella Manica orientale (Divisione CIEM 7d), fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 nella zona CIEM considerata con uno degli attrezzi seguenti:
a) reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:
i) pari o superiore a 100 mm;
ii) pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm;
iii) pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;
b) sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:
i) pari o superiore a 120 mm;
ii) pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;
c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN);
d) tramagli (GT);
e) palangari (LL).
3. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, sul proprio sito web ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri.
CAPO IX
GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE
Articolo 13
Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi
1. Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile coerentemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare a quello indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo e del presente regolamento. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista del raggiungimento di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.
2. Nel contesto della gestione congiunta degli stock con i paesi terzi, l'Unione può procedere allo scambio di possibilità di pesca con i paesi terzi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
CAPO X
REGIONALIZZAZIONE
Articolo 14
Cooperazione regionale
1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro il 6 agosto 2019 e successivamente 12 mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di variazioni improvvise della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.
3. Le deleghe di potere di cui agli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento non pregiudicano i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.
CAPO XI
MISURE DI FOLLOW-UP
Articolo 15
Valutazione del piano
Entro il 6 agosto 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
CAPO XII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 16
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8, 9 e 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal5 agosto 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8, 9 e 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e degli articoli 8, 9 e 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO XIII
SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Articolo 17
Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Abrogazioni
1. I regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle specie vietate
Il regolamento da adottare sulla base della proposta della Commissione sulla conservazione delle risorse della pesca e sulla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche [2016/0074(COD)] deve contenere anche disposizioni sulle specie per le quali la pesca è vietata. Per tale motivo le due istituzioni hanno deciso di non includere nel presente regolamento un elenco riguardante il Mare del Nord [2016/0238(COD)].
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo
Il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno le seguenti disposizioni in materia di controllo nella prossima revisione del regolamento sul controllo [regolamento (CE) n. 1224/2009] se pertinenti per il Mare del Nord: notifiche preventive, obblighi relativi al giornale di pesca, porti designati e altre disposizioni in materia di controllo.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).