02018R0842 — IT — 16.05.2023 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/857 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2023 |
L 111 |
1 |
26.4.2023 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 del presente regolamento. Contribuisce all’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050, puntando a conseguire successivamente emissioni negative. Contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («normativa europea sul clima») e dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«emissioni di gas a effetto serra», le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), trifluoruro di azoto (NF3) ed esafluoruro di zolfo (SF6) espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
«assegnazioni annuali di emissioni», le emissioni massime di gas a effetto serra consentite per ogni anno tra il 2021 e il 2030, determinate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10;
«quota EU ETS», una «quota» come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 4
Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030
Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l’adeguamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenuto conto eventuali deduzioni risultanti dall’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le proprie emissioni di gas a effetto serra:
non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas a effetto serra di tale Stato membro nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un’assegnazione annuale di emissioni inferiore per detto Stato membro;
non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per tale anno, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento;
non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia con un livello pari alla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse da tale Stato membro a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 e in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a nove dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2023 e il 2024.
Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2005, 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica, per ciascuno Stato membro, il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 utilizzato per determinare le assegnazioni annuali di emissioni.
Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo e dei valori rivisti dei dati dell’inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al medesimo comma.
Per gli anni dal 2026 al 2030, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 5
Flessibilità attraverso prestiti, riporti e trasferimenti
Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’articolo 6, può:
per l’anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 75 % della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2021; e
per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 25 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.
Articolo 6
Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS
Nel primo riesame a norma dell’articolo 3 di tale decisione, la Commissione valuta se mantenere la contabilizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
Gli Stati membri che figurano nell’allegato II possono decidere di rivedere la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.
Articolo 7
Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF
Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano le sue assegnazioni annuali per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissioni riportate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili del suolo combinate incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che:
la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;
la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;
tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841;
lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento (UE) 2018/841 di quelli che ha trasferito;
lo Stato membro abbia rispettato il regolamento (UE) 2018/841; e
lo Stato membro abbia presentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, una descrizione dell’utilizzo che intende fare dello strumento di flessibilità disponibile a norma del presente paragrafo.
▼M1 —————
Articolo 8
Misure correttive
Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:
una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro in questione non sta compiendo sufficienti progressi verso l’adempimento di tali obblighi;
una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell’Unione hanno sostenuto gli sforzi di tale Stato membro per rispettare tali obblighi e di come esso intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi verso il loro adempimento;
gli interventi supplementari, che completano il piano nazionale integrato per l’energia e il clima di tale Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o ne rafforzano l’attuazione, da porre in atto al fine di adempiere tali obblighi sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione, corredate di una valutazione dettagliata, basata su dati quantitativi, se disponibili, delle previste riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da tali interventi;
un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.
Qualora abbia istituito un organo consultivo nazionale per il clima, uno Stato membro può richiederne il parere per individuare gli interventi necessari di cui alla lettera c), primo comma.
Ciascuno Stato membro rende accessibile al pubblico il proprio piano d’azione correttivo di cui al paragrafo 1 e l’eventuale giustificazione di cui al paragrafo 3. La Commissione rende accessibile al pubblico il suo parere di cui al paragrafo 3.
Articolo 9
Verifica della conformità
Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, che tenga conto del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7, si applicano le misure seguenti:
si aggiunge alle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro dell’anno successivo una quantità pari all’ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, conformemente alle misure adottate a norma dell’articolo 12; e
è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera all’articolo 4.
L’amministratore centrale dispone il divieto di cui alla lettera b) del primo comma nel registro dell’Unione.
Articolo 10
Adeguamenti
La Commissione adegua le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, in modo da rispecchiare:
gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS rilasciate a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE in seguito a una modifica delle fonti contemplate dalla medesima, conformemente alle decisioni della Commissione adottate a norma di tale direttiva riguardo all’approvazione definitiva dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012;
gli adeguamenti apportati al numero di quote o crediti EU ETS rilasciati in applicazione degli articoli 24 e, rispettivamente, 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in uno Stato membro; e
gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS di emissioni di gas a effetto serra degli impianti esclusi dall’EU ETS in conformità dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.
Articolo 11
Riserva di sicurezza
Uno Stato membro può beneficiare della riserva di sicurezza a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013, quale pubblicato da Eurostat nell’aprile 2016, è inferiore alla media dell’Unione;
le sue emissioni cumulative di gas a effetto serra per gli anni dal 2013 al 2020 nei settori coperti dal presente regolamento sono inferiori alle sue assegnazioni annuali complessive di emissioni per gli anni dal 2013 al 2020; e
le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030, sebbene:
abbia esaurito gli strumenti di flessibilità a norma dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3;
abbia fatto massimo uso possibile degli assorbimenti netti a norma dell’articolo 7, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell’allegato III;
non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell’articolo 5.
Se la quantità collettiva risultante che dev’essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 del presente articolo supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la quantità che dev’essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.
Articolo 12
Registro
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 per integrare il presente regolamento al fine di assicurare una contabilizzazione accurata a norma dello stesso per mezzo del registro dell’Unione rispetto a:
le assegnazioni annuali di emissione;
gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7;
le verifiche della conformità a norma dell’articolo 9;
gli adeguamenti a norma dell’articolo 10; e
la riserva di sicurezza a norma dell’articolo 11.
Articolo 13
Esercizio della delega
Articolo 14
Procedura di comitato
Articolo 15
Riesame
La relazione di cui al primo comma tiene conto delle strategie a lungo termine degli Stati membri elaborate e comunicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e della relativa valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del medesimo regolamento.
Articolo 15 bis
Consulenza scientifica
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) («comitato consultivo») può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell’Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra nei settori contemplati dal presente regolamento.
Articolo 16
Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:
all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
è inserita la lettera seguente:
a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) per l’anno X-2, conformemente alle prescrizioni dell’UNFCCC in materia di comunicazione;
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nelle loro relazioni gli Stati membri informano ogni anno la Commissione dell’eventuale intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, nonché circa l’uso dei proventi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, di detto regolamento. Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni dagli Stati membri, la Commissione le mette a disposizione del comitato di cui all’articolo 26 del presente regolamento.»;
all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/842 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;
all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione contemplate dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2003/87/CE.»;
all’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
gli obblighi a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842. La valutazione tiene conto dell’evoluzione delle politiche e delle misure dell’Unione, nonché delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione include anche proiezioni sui progressi previsti a livello di Unione nell’attuazione del suo contributo all’accordo di Parigi stabilito a livello nazionale, che contiene l’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia, nonché sui progressi previsti a livello di Stati membri nell’adempimento degli obblighi a essi incombenti in forza del succitato regolamento.».
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
|
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Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri al 2030 rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3 |
|
|
|
Colonna 1 |
Colonna 2 |
|
Belgio |
–35 % |
–47 % |
|
Bulgaria |
–0 % |
–10 % |
|
Cechia |
–14 % |
–26 % |
|
Danimarca |
–39 % |
–50 % |
|
Germania |
–38 % |
–50 % |
|
Estonia |
–13 % |
–24 % |
|
Irlanda |
–30 % |
–42 % |
|
Grecia |
–16 % |
-22,7 % |
|
Spagna |
–26 % |
-37,7 % |
|
Francia |
–37 % |
-47,5 % |
|
Croazia |
–7 % |
-16,7 % |
|
Italia |
–33 % |
-43,7 % |
|
Cipro |
–24 % |
–32 % |
|
Lettonia |
–6 % |
–17 % |
|
Lituania |
–9 % |
–21 % |
|
Lussemburgo |
–40 % |
–50 % |
|
Ungheria |
–7 % |
-18,7 % |
|
Malta |
–19 % |
–19 % |
|
Paesi Bassi |
–36 % |
–48 % |
|
Austria |
–36 % |
–48 % |
|
Polonia |
–7 % |
-17,7 % |
|
Portogallo |
–17 % |
-28,7 % |
|
Romania |
–2 % |
-12,7 % |
|
Slovenia |
–15 % |
–27 % |
|
Slovacchia |
–12 % |
-22,7 % |
|
Finlandia |
–39 % |
–50 % |
|
Svezia |
–40 % |
–50 % |
ALLEGATO II
STATI MEMBRI LA CUI CANCELLAZIONE LIMITATA DI QUOTE EU ETS PUÒ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA CONFORMITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 6
|
|
Percentuale massima di emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinata in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3 |
|
Belgio |
2 % |
|
Danimarca |
2 % |
|
Irlanda |
4 % |
|
Lussemburgo |
4 % |
|
Malta |
7 % |
|
Paesi Bassi |
2 % |
|
Austria |
2 % |
|
Finlandia |
2 % |
|
Svezia |
2 % |
ALLEGATO III
ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE DEL SUOLO CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E A BIS), DEL PRESENTE REGOLAMENTO
|
|
Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO2 equivalente |
|
Belgio |
3,8 |
|
Bulgaria |
4,1 |
|
Repubblica ceca |
2,6 |
|
Danimarca |
14,6 |
|
Germania |
22,3 |
|
Estonia |
0,9 |
|
Irlanda |
26,8 |
|
Grecia |
6,7 |
|
Spagna |
29,1 |
|
Francia |
58,2 |
|
Croazia |
0,9 |
|
Italia |
11,5 |
|
Cipro |
0,6 |
|
Lettonia |
3,1 |
|
Lituania |
6,5 |
|
Lussemburgo |
0,25 |
|
Ungheria |
2,1 |
|
Malta |
0,03 |
|
Paesi Bassi |
13,4 |
|
Austria |
2,5 |
|
Polonia |
21,7 |
|
Portogallo |
5,2 |
|
Romania |
13,2 |
|
Slovenia |
1,3 |
|
Slovacchia |
1,2 |
|
Finlandia |
4,5 |
|
Svezia |
4,9 |
|
▼M1 ————— |
|
|
Totale massimo: |
►M1 262,2 ◄ |
ALLEGATO IV
AMMONTARE DELL’ADEGUAMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2
|
|
Tonnellate di CO2 equivalente |
|
Bulgaria |
1 602 912 |
|
Repubblica ceca |
4 440 079 |
|
Estonia |
145 944 |
|
Croazia |
1 148 708 |
|
Lettonia |
1 698 061 |
|
Lituania |
2 165 895 |
|
Ungheria |
6 705 956 |
|
Malta |
774 000 |
|
Polonia |
7 456 340 |
|
Portogallo |
1 655 253 |
|
Romania |
10 932 743 |
|
Slovenia |
178 809 |
|
Slovacchia |
2 160 210 |
( 1 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).
( *1 ) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).»;