02018R0842 — IT — 16.05.2023 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2023/857 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2023

  L 111

1

26.4.2023


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 065, 2.3.2023, pag.  59 ((UE) 2018/842)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M1

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 del presente regolamento. Contribuisce all’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050, puntando a conseguire successivamente emissioni negative. Contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («normativa europea sul clima») e dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.

▼B

Articolo 2

Ambito di applicazione

▼M1

1.  
Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC «energia», «processi industriali e uso dei prodotti», «agricoltura» e «rifiuti» determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività «trasporto marittimo» e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva.

▼B

2.  
Fatti salvi l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, quest’ultimo non si applica alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra disciplinati dal regolamento (UE) 2018/841.
3.  
Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti dalla categoria di fonti IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» sono considerate pari a zero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«emissioni di gas a effetto serra», le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), trifluoruro di azoto (NF3) ed esafluoruro di zolfo (SF6) espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;

2) 

«assegnazioni annuali di emissioni», le emissioni massime di gas a effetto serra consentite per ogni anno tra il 2021 e il 2030, determinate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10;

3) 

«quota EU ETS», una «quota» come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 4

Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030

▼M1

1.  
Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nella colonna 2 dell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
2.  

Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l’adeguamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenuto conto eventuali deduzioni risultanti dall’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le proprie emissioni di gas a effetto serra:

a) 

non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas a effetto serra di tale Stato membro nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un’assegnazione annuale di emissioni inferiore per detto Stato membro;

b) 

non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per tale anno, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento;

c) 

non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia con un livello pari alla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse da tale Stato membro a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 e in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a nove dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2023 e il 2024.

3.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni tra il 2021 e il 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2005, 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica, per ciascuno Stato membro, il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 utilizzato per determinare le assegnazioni annuali di emissioni.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo e dei valori rivisti dei dati dell’inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al medesimo comma.

Per gli anni dal 2026 al 2030, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.

4.  
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 specificano altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, le quantità totali di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità totali di tutti gli Stati membri supera la quantità totale collettiva di 100 milioni, le quantità totali per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

▼B

5.  
I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 14.

▼M1

6.  
Nell’intraprendere le azioni volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri tengono conto della necessità di garantire una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può formulare orientamenti per sostenere gli Stati membri a tale riguardo.

▼B

Articolo 5

▼C1

Flessibilità attraverso prestiti, riporti e trasferimenti

▼M1

1.  
Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 7,5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.

▼B

2.  
Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.

▼M1

3.  

Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’articolo 6, può:

a) 

per l’anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 75 % della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2021; e

b) 

per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 25 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

4.  
Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 10 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 15 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

▼B

5.  
Uno Stato membro le cui emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla sua assegnazione annuale per l’anno in questione può trasferire ad altri Stati membri tale parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

▼M1

bis.  
Prima di qualsiasi trasferimento delle assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, lo Stato membro informa, per via elettronica, il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 della sua intenzione di trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno.

▼M1

6.  
Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, o il loro equivalente in valore finanziario, per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile.

▼B

7.  
Qualsiasi trasferimento di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitata la doppia contabilizzazione e garantita la tracciabilità.
8.  
Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti a essi rilasciati a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento senza limiti quantitativi di alcun tipo, purché sia evitata la doppia contabilizzazione.

Articolo 6

Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS

1.  
Gli Stati membri che figurano nell’allegato II del presente regolamento possono beneficiare di una cancellazione limitata fino a un massimo di 100 milioni delle quote EU ETS collettivamente prese in considerazione ai fini della conformità a norma del presente regolamento. Tale cancellazione è effettuata dai volumi messi all’asta dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.
2.  
Le quote EU ETS prese in considerazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate quote EU ETS in circolazione ai fini dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814.

Nel primo riesame a norma dell’articolo 3 di tale decisione, la Commissione valuta se mantenere la contabilizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.  
Gli Stati membri che figurano nell’allegato II notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9.

▼M1

Gli Stati membri che figurano nell’allegato II possono decidere di rivedere la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.

▼M1

bis.  
Malta notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9.
ter.  
Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri che figurano nell’allegato II che non hanno notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’intenzione di avvalersi o avvalersi appieno della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente di tale cancellazione limitata di quote EU ETS, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità ai sensi dell’articolo 9.

▼M1

4.  
Su richiesta di uno Stato membro, l’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») tiene conto di un ammontare fino alla concorrenza della quantità totale determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del presente regolamento. Un decimo della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per detto Stato membro. Un sesto della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 per gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione la notifica di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo.
5.  
Laddove uno Stato membro, in conformità del paragrafo 3, abbia notificato alla Commissione la decisione di rivedere la percentuale comunicata in precedenza, una corrispondente quantità inferiore o superiore di quote EU ETS è cancellata per detto Stato membro riguardo a ciascuno degli anni, rispettivamente, dal 2026 al 2030 o dal 2028 al 2030.

▼B

Articolo 7

▼M1

Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF

1.  

Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano le sue assegnazioni annuali per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissioni riportate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili del suolo combinate incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che:

a) 

la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

bis

la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

▼B

b) 

tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841;

c) 

lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento (UE) 2018/841 di quelli che ha trasferito;

d) 

lo Stato membro abbia rispettato il regolamento (UE) 2018/841; e

e) 

lo Stato membro abbia presentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, una descrizione dell’utilizzo che intende fare dello strumento di flessibilità disponibile a norma del presente paragrafo.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 8

Misure correttive

1.  

Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:

a) 

una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro in questione non sta compiendo sufficienti progressi verso l’adempimento di tali obblighi;

b) 

una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell’Unione hanno sostenuto gli sforzi di tale Stato membro per rispettare tali obblighi e di come esso intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi verso il loro adempimento;

c) 

gli interventi supplementari, che completano il piano nazionale integrato per l’energia e il clima di tale Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o ne rafforzano l’attuazione, da porre in atto al fine di adempiere tali obblighi sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione, corredate di una valutazione dettagliata, basata su dati quantitativi, se disponibili, delle previste riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da tali interventi;

d) 

un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

Qualora abbia istituito un organo consultivo nazionale per il clima, uno Stato membro può richiederne il parere per individuare gli interventi necessari di cui alla lettera c), primo comma.

2.  
Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.
3.  
La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo. Gli Stati membri che non danno seguito a un parere della Commissione o a una parte considerevole dello stesso forniscono alla Commissione una giustificazione.
4.  

Ciascuno Stato membro rende accessibile al pubblico il proprio piano d’azione correttivo di cui al paragrafo 1 e l’eventuale giustificazione di cui al paragrafo 3. La Commissione rende accessibile al pubblico il suo parere di cui al paragrafo 3.

▼B

Articolo 9

Verifica della conformità

1.  

Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, che tenga conto del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7, si applicano le misure seguenti:

a) 

si aggiunge alle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro dell’anno successivo una quantità pari all’ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, conformemente alle misure adottate a norma dell’articolo 12; e

b) 

è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera all’articolo 4.

L’amministratore centrale dispone il divieto di cui alla lettera b) del primo comma nel registro dell’Unione.

▼M1

2.  
Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell’articolo 12 del medesimo regolamento, l’amministratore centrale deduce dall’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.

▼B

Articolo 10

Adeguamenti

1.  

La Commissione adegua le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, in modo da rispecchiare:

a) 

gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS rilasciate a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE in seguito a una modifica delle fonti contemplate dalla medesima, conformemente alle decisioni della Commissione adottate a norma di tale direttiva riguardo all’approvazione definitiva dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012;

b) 

gli adeguamenti apportati al numero di quote o crediti EU ETS rilasciati in applicazione degli articoli 24 e, rispettivamente, 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in uno Stato membro; e

c) 

gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS di emissioni di gas a effetto serra degli impianti esclusi dall’EU ETS in conformità dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.

2.  
L’importo riportato nell’allegato IV è aggiunto all’assegnazione annuale di emissioni per l’anno 2021 per ciascuno Stato membro di cui a tale allegato.
3.  
La Commissione pubblica i valori risultanti da tali adeguamenti.

Articolo 11

Riserva di sicurezza

1.  
Una riserva di sicurezza corrispondente a una quantità fino a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente è stabilita nel registro dell’Unione in funzione del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 1. La riserva di sicurezza è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2.  

Uno Stato membro può beneficiare della riserva di sicurezza a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013, quale pubblicato da Eurostat nell’aprile 2016, è inferiore alla media dell’Unione;

b) 

le sue emissioni cumulative di gas a effetto serra per gli anni dal 2013 al 2020 nei settori coperti dal presente regolamento sono inferiori alle sue assegnazioni annuali complessive di emissioni per gli anni dal 2013 al 2020; e

c) 

le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030, sebbene:

i) 

abbia esaurito gli strumenti di flessibilità a norma dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3;

ii) 

abbia fatto massimo uso possibile degli assorbimenti netti a norma dell’articolo 7, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell’allegato III;

iii) 

non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell’articolo 5.

3.  
Uno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo riceve dalla riserva di sicurezza una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza da utilizzare per la conformità a norma dell’articolo 9. Tale quantità non supera il 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020.

Se la quantità collettiva risultante che dev’essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 del presente articolo supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la quantità che dev’essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.

4.  
Qualsiasi importo rimanente nella riserva di sicurezza dopo la distribuzione in conformità del primo comma del paragrafo 3 è distribuito tra gli Stati membri di cui al detto comma proporzionalmente alla loro restante carenza, ma senza superarla. Per ciascuno di tali Stati membri tale quantità può aggiungersi alla percentuale di cui al detto comma.
5.  
Dopo il completamento della revisione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 per l’anno 2020, la Commissione pubblica, per ciascuno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, le quantità corrispondenti al 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020 di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 12

Registro

1.  

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 per integrare il presente regolamento al fine di assicurare una contabilizzazione accurata a norma dello stesso per mezzo del registro dell’Unione rispetto a:

a) 

le assegnazioni annuali di emissione;

b) 

gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7;

c) 

le verifiche della conformità a norma dell’articolo 9;

d) 

gli adeguamenti a norma dell’articolo 10; e

e) 

la riserva di sicurezza a norma dell’articolo 11.

2.  
L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione nel registro dell’Unione risultante dal presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
3.  
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, sono accessibili al pubblico.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M1

Articolo 15

Riesame

1.  
Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell’economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119.
2.  
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l’equilibrio tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa l’adeguatezza degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi climatici dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1119 e agli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi. Tale relazione comprende in particolare una valutazione della necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri in un quadro post-2030. Essa include inoltre la valutazione di un percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente regolamento che sia compatibile con l’obiettivo della neutralità climatica al più tardi nel 2050, tenuto conto del bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119, nonché dell’importanza di promuovere l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di proposte legislative.

La relazione di cui al primo comma tiene conto delle strategie a lungo termine degli Stati membri elaborate e comunicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e della relativa valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del medesimo regolamento.

▼M1

Articolo 15 bis

Consulenza scientifica

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) («comitato consultivo») può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell’Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra nei settori contemplati dal presente regolamento.

▼B

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1) 

all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) 

è inserita la lettera seguente:

«a bis) 

a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) per l’anno X-2, conformemente alle prescrizioni dell’UNFCCC in materia di comunicazione;

b) 

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nelle loro relazioni gli Stati membri informano ogni anno la Commissione dell’eventuale intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, nonché circa l’uso dei proventi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, di detto regolamento. Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni dagli Stati membri, la Commissione le mette a disposizione del comitato di cui all’articolo 26 del presente regolamento.»;

2) 

all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«ix) 

a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/842 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;

3) 

all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) 

a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione contemplate dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2003/87/CE.»;

4) 

all’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c) 

gli obblighi a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842. La valutazione tiene conto dell’evoluzione delle politiche e delle misure dell’Unione, nonché delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione include anche proiezioni sui progressi previsti a livello di Unione nell’attuazione del suo contributo all’accordo di Parigi stabilito a livello nazionale, che contiene l’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia, nonché sui progressi previsti a livello di Stati membri nell’adempimento degli obblighi a essi incombenti in forza del succitato regolamento.».

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1



 

Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri al 2030 rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3

 

Colonna 1

Colonna 2

Belgio

–35  %

–47  %

Bulgaria

–0  %

–10  %

Cechia

–14  %

–26  %

Danimarca

–39  %

–50  %

Germania

–38  %

–50  %

Estonia

–13  %

–24  %

Irlanda

–30  %

–42  %

Grecia

–16  %

-22,7  %

Spagna

–26  %

-37,7  %

Francia

–37  %

-47,5  %

Croazia

–7  %

-16,7  %

Italia

–33  %

-43,7  %

Cipro

–24  %

–32  %

Lettonia

–6  %

–17  %

Lituania

–9  %

–21  %

Lussemburgo

–40  %

–50  %

Ungheria

–7  %

-18,7  %

Malta

–19  %

–19  %

Paesi Bassi

–36  %

–48  %

Austria

–36  %

–48  %

Polonia

–7  %

-17,7  %

Portogallo

–17  %

-28,7  %

Romania

–2  %

-12,7  %

Slovenia

–15  %

–27  %

Slovacchia

–12  %

-22,7  %

Finlandia

–39  %

–50  %

Svezia

–40  %

–50  %

▼B




ALLEGATO II



STATI MEMBRI LA CUI CANCELLAZIONE LIMITATA DI QUOTE EU ETS PUÒ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA CONFORMITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 6

 

Percentuale massima di emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinata in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3

Belgio

2  %

Danimarca

2  %

Irlanda

4  %

Lussemburgo

4  %

▼M1

Malta

7  %

▼B

Paesi Bassi

2  %

Austria

2  %

Finlandia

2  %

Svezia

2  %




ALLEGATO III



▼M1

ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE DEL SUOLO CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E A BIS), DEL PRESENTE REGOLAMENTO

▼B

 

Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO2 equivalente

Belgio

3,8

Bulgaria

4,1

Repubblica ceca

2,6

Danimarca

14,6

Germania

22,3

Estonia

0,9

Irlanda

26,8

Grecia

6,7

Spagna

29,1

Francia

58,2

Croazia

0,9

Italia

11,5

Cipro

0,6

Lettonia

3,1

Lituania

6,5

Lussemburgo

0,25

Ungheria

2,1

Malta

0,03

Paesi Bassi

13,4

Austria

2,5

Polonia

21,7

Portogallo

5,2

Romania

13,2

Slovenia

1,3

Slovacchia

1,2

Finlandia

4,5

Svezia

4,9

▼M1 —————

▼B

Totale massimo:

►M1  262,2  ◄




ALLEGATO IV



AMMONTARE DELL’ADEGUAMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

 

Tonnellate di CO2 equivalente

Bulgaria

1 602 912

Repubblica ceca

4 440 079

Estonia

145 944

Croazia

1 148 708

Lettonia

1 698 061

Lituania

2 165 895

Ungheria

6 705 956

Malta

774 000

Polonia

7 456 340

Portogallo

1 655 253

Romania

10 932 743

Slovenia

178 809

Slovacchia

2 160 210



( 1 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

( *1 ) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).»;