02018R0841 — IT — 11.05.2023 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/268 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2020 |
L 60 |
21 |
22.2.2021 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2023 |
L 107 |
1 |
21.4.2023 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025;
la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF e la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025;
l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF;
gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF per il periodo dal 2026 al 2030.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:
uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali («terreni imboschiti»);
uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni («terreni disboscati»);
uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «terre coltivate gestite» elencate di seguito:
terre coltivate che restano tali;
pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;
terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;
uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «pascoli gestiti» elencate di seguito:
pascoli che restano tali;
terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;
pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;
uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali («terreni forestali gestiti»);
qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere le zone umide gestite nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento rendicontando l'uso del suolo tramite una delle categorie elencate di seguito («zone umide gestite»):
Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto sera serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo o settori:
terreni forestali;
terre coltivate;
pascoli;
zone umide;
insediamenti;
altri terreni;
prodotti legnosi;
altro;
deposizione atmosferica;
lisciviazione e deflusso di azoto.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«pozzo»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra; |
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2) |
«sorgente»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra; |
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3) |
«comparto di carbonio»:la totalità o una parte di un’entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro e nell’ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio; |
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4) |
«riserva di carbonio»:la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio; |
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5) |
«prodotto legnoso»:qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto; |
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6) |
«foresta»:un’area di terreno definita dai valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro nell’allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l’altezza minima fissata nell’allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell’area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta; |
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7) |
«livello di riferimento per le foreste»,la stima, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l’anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti nel presente regolamento; |
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8) |
«valore di emivita»,il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale; |
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9) |
«disturbi naturali»,ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni nel settore LULUCF e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi; |
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10) |
«ossidazione istantanea»,metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell’atmosfera dell’intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta; |
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11) |
«cambiamenti climatici»,qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, che altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili. |
Articolo 4
Impegni e obiettivi
Ciascuno Stato membro provvede affinché la somma delle differenze tra i punti seguenti per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 non superi il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029:
le sue emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j); e
il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2032.
Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito come la somma delle differenze per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 per lo Stato membro in questione tra:
i valori limite annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra per tali anni, stabiliti sulla base di una traiettoria lineare verso il 2030; e
il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2025.
La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, e ha come punto finale per il 2030 il valore ottenuto aggiungendo il valore stabilito per tale Stato membro nell'allegato II bis, colonna C, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025; la conformità al bilancio è valutata sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento. Ai fini dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 5
Norme generali di contabilizzazione
Articolo 6
Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati
Articolo 7
Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite
Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso del suolo comunicato come:
zone umide che restano tali;
insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o
come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.
Articolo 8
Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti
I livelli di riferimento per le foreste determinati ai sensi del primo comma tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all’età per non limitare indebitamente l’intensità di gestione forestale in quanto elemento centrale di pratiche sostenibili di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.
Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti.
Se necessario, la Commissione formula raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della valutazione tecnica per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione pubblica tali raccomandazioni tecniche.
Articolo 9
Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
Nella contabilizzazione prevista a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all’allegato V:
carta;
pannelli di legno;
legno segato.
Articolo 10
Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:
presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e
non contabilizza fino al ►M2 2025 ◄ tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.
Articolo 11
Strumenti di flessibilità e governance
Uno Stato membro può avvalersi:
degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
al fine di rispettare l'impegno, l'obiettivo e il bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 13 e 13 ter.
La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, può utilizzare la compensazione addizionale a norma dell'articolo 13 bis.
Articolo 12
Strumenti di flessibilità generali
Articolo 13
Flessibilità per i terreni forestali gestiti
Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni corrispondenti al risultato di tale calcolo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
lo Stato membro, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, nonché informazioni sull'impatto di tali misure sugli obiettivi ambientali pertinenti, tra cui la protezione della biodiversità e l'adattamento ai disturbi naturali; e
le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.
Articolo 13 bis
Compensazione addizionale
La Finlandia può compensare fino a 5 milioni di tonnellate addizionali di emissioni di CO2 equivalente contabilizzate nelle categorie di contabilizzazione del suolo «terreni forestali gestiti», «terreni disboscati», «terre coltivate gestite» e «pascoli gestiti» nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
la Finlandia, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali;
le emissioni totali nell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento nel periodo dal 2021 al 2025.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.
La compensazione addizionale è circoscritta a:
l'importo che supera la flessibilità per i terreni forestali gestiti a disposizione della Finlandia nel periodo dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 13;
le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;
l'importo necessario ai fini della conformità all'articolo 4;
Articolo 13 ter
Meccanismo relativo all'uso del suolo per il periodo dal 2026 al 2030
Se, nel periodo dal 2026 al 2030, uno o entrambi i calcoli di cui al paragrafo 2 risultano positivi, lo Stato membro ha il diritto di avvalersi del meccanismo di cui al presente articolo per compensare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo fissato per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, o a fronte di entrambi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
lo Stato membro abbia incluso nel suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;
lo Stato membro abbia esaurito la flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento;
nel 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, la condizione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sia stata soddisfatta, la Commissione include fino al 30 %, ma non più di 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, dell'eccedenza inutilizzata rispetto agli impegni degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che uno o più Stati membri forniscano alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali in conformità del paragrafo 5 del presente articolo. La Commissione assicura che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.
Gli Stati membri hanno il diritto di compensare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, fino all'importo inutilizzato dagli altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2030 di cui all'allegato VII, tenuto conto dell'articolo 13, paragrafo 4, e del paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che tali Stati membri:
abbiano esaurito gli strumenti di flessibilità a loro disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, e dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo; e
abbiano fornito alla Commissione prove:
dell'impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici con conseguenti emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento che sfuggono al loro controllo; o
degli effetti di una percentuale eccezionalmente elevata, rispetto alla media dell'Unione, di suoli organici nella loro superficie fondiaria gestita, con conseguenti emissioni in eccesso, a condizione che tali effetti siano attribuibili a pratiche di gestione del suolo in uso prima dell'entrata in vigore della decisione n. 529/2013/UE;
abbiano incluso nei loro più recenti piani nazionali integrati per l'energia e il clima, presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi dell'ecosistema provocati dai cambiamenti climatici.
Articolo 13 quater
Governance
Se, a seguito della revisione completa svolta nel 2032, la Commissione constata che, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non è rispettato, un importo pari all'importo in tonnellate di CO2 equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni nette di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nel 2030, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.
Articolo 13 quinquies
Misure correttive
Se, nell'ambito della sua valutazione annuale di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione rileva che uno Stato membro non compie sufficienti progressi verso il conseguimento del suo obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, tenuto conto della traiettoria e del bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, nonché delle flessibilità di cui al presente regolamento, tale Stato membro trasmette alla Commissione, entro tre mesi, un piano di misure correttive che include:
una spiegazione dettagliata dei motivi per cui non compie sufficienti progressi;
una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell'Unione hanno sostenuto i suoi sforzi volti al rispetto del suo obiettivo e del suo bilancio e di come intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi in vista del loro rispetto;
misure aggiuntive, che integrino il piano nazionale integrato per l'energia e il clima di detto Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 o rafforzino la sua attuazione, che lo Stato membro in questione attuerà al fine di rispettare il suo obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il suo bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, attraverso politiche e misure nazionali e l'attuazione di misure dell'Unione, corredate di una valutazione dettagliata — basata su dati quantitativi, ove disponibili, — degli assorbimenti netti previsti di gas a effetto serra che risulterebbero da tali misure;
un rigoroso calendario di attuazione di tali misure, che consenta di valutarne i progressi annuali.
Nel caso in cui uno Stato membro abbia istituito un organo nazionale di consulenza sul clima, può chiedere la consulenza di tale organo per identificare le misure necessarie di cui alla lettera c).
Articolo 14
Controllo di conformità
La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:
possibili considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure, compresi almeno quelli con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli stabiliti nel 8o programma di azione per l'ambiente di cui alla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2018«Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente»;
le modalità con cui gli Stati membri hanno tenuto conto del principio «non arrecare un danno significativo» in sede di adozione delle loro politiche e misure per rispettare l'obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o rispettare il bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, nella misura in cui ciò sia pertinente;
sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali e al clima;
sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.
La relazione di conformità comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare le flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali flessibilità e relativi importi. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di conformità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.
Parallelamente a tale esame completo, la Commissione valuta in che modo gli Stati membri hanno tenuto conto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui al paragrafo 1, lettera b). A tal proposito, prima della sua prima valutazione la Commissione emana orientamenti sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai fini del presente regolamento.
Articolo 15
Registro
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione:
l'iscrizione della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;
l'applicazione di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis;
l'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter; e
la valutazione della conformità a norma dell'articolo 13 quater.
Articolo 16
Esercizio della delega
Articolo 16 bis
Procedura di comitato
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 17
Riesame
Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro:
degli sviluppi internazionali;
degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi; e
del diritto dell'Unione, anche in materia di ripristino della natura.
La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), o sulla base delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di assorbimento netto di gas a effetto serra per il 2030, fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, e il contributo di tale obiettivo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi.
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal primo bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento. La relazione si basa sui più recenti dati disponibili forniti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e sull'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). In vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione nonché del perseguimento di una transizione socialmente giusta, e con riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, la relazione include, se del caso, quanto segue:
una valutazione degli effetti delle flessibilità di cui all'articolo 11;
una valutazione del contributo del presente regolamento all'obiettivo della neutralità climatica e ai traguardi intermedi in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;
una valutazione del contributo del presente regolamento al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi;
una valutazione dell'impatto sociale e occupazionale, compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale negli Stati membri, che gli obblighi stabiliti nel presente regolamento generano per le categorie e i settori del suolo di cui all'articolo 2;
una valutazione dei progressi compiuti a livello internazionale per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell'accordo di Parigi e, se del caso, le proposte di modifica del presente regolamento, in particolare al fine di evitare il doppio conteggio e di applicare gli adeguamenti corrispondenti;
una valutazione delle tendenze attuali e delle proiezioni future per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dalle terre coltivate, dai pascoli e dalle zone umide, nonché delle opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;
le tendenze attuali e le proiezioni future per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra generate dalle seguenti categorie di rendicontazione del suolo, nonché le opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119:
fermentazione enterica;
gestione del letame;
risicoltura;
suoli agricoli;
incendi controllati delle savane;
incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;
calcinazione;
applicazione di urea;
altri fertilizzanti contenenti carbonio;
altro.
Tale relazione tiene conto, se del caso, degli effetti della struttura per età delle foreste, anche laddove tali effetti siano legati a specifiche circostanze di guerra o postbelliche, in modo scientificamente solido, affidabile e trasparente e al fine di garantire la resilienza a lungo termine e la capacità di adattamento delle foreste.
Tale relazione può inoltre, successivamente all'adozione di un'adeguata metodologia di rendicontazione fondata su dati scientifici e sulla base dei progressi compiuti nella rendicontazione e delle più recenti informazioni scientifiche disponibili, valutare la fattibilità dell'analisi e l'impatto della rendicontazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce, nonché le pertinenti opzioni normative.
A seguito della relazione e tenendo conto dell'importanza che ciascun settore apporti un equo contributo all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative. In particolare, tali proposte possono stabilire obiettivi dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, tenendo debitamente conto dell'eventuale disavanzo accumulato da ciascuno Stato membro entro il 2030.
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) («comitato consultivo») può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell'Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e di assorbimenti e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni e ad aumentare gli assorbimenti nei sotto-settori contemplati dal presente regolamento.
Articolo 18
Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:
all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
è inserita la lettera seguente:
a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) in conformità dei metodi di cui all’allegato III bis del presente regolamento;
è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera d bis) del primo comma, per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell’allegato III bis, qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull’accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.»;
all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/841 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;
all’articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/841».
è inserito l’allegato seguente:
Articolo 19
Modifica della decisione n. 529/2013/UE
La decisione n. 529/2013/UE è così modificata:
all’articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è soppresso;
all’articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
GAS A EFFETTO SERRA E COMPARTI DI CARBONIO
Gas a effetto serra di cui all’articolo 2:
biossido di carbonio (CO2);
metano (CH4);
protossido di azoto (N2O).
Tali gas a effetto serra sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente e determinati ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.
Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:
biomassa vivente;
lettiera ( 7 );
legno morto1;
materia organica morta ( 8 );
suoli minerali;
suoli organici;
prodotti legnosi nelle categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti.
ALLEGATO II
VALORI MINIMI DEI PARAMETRI DI SUPERFICIE, DI COPERTURA ARBOREA E DELL’ALTEZZA ARBOREA
|
Stato membro |
Superficie (ha) |
Copertura arborea (%) |
Altezza arborea (m) |
|
Belgio |
0,5 |
20 |
5 |
|
Bulgaria |
0,1 |
10 |
5 |
|
Repubblica ceca |
0,05 |
30 |
2 |
|
Danimarca |
0,5 |
10 |
5 |
|
Germania |
0,1 |
10 |
5 |
|
Estonia |
0,5 |
30 |
2 |
|
Irlanda |
0,1 |
20 |
5 |
|
Grecia |
0,3 |
25 |
2 |
|
Spagna |
1,0 |
20 A partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra del 2028 in poi: 10 |
3 |
|
Francia |
0,5 |
10 |
5 |
|
Croazia |
0,1 |
10 |
2 |
|
Italia |
0,5 |
10 |
5 |
|
Cipro |
0,3 |
10 |
5 |
|
Lettonia |
0,1 |
20 |
5 |
|
Lituania |
0,1 |
30 |
5 |
|
Lussemburgo |
0,5 |
10 |
5 |
|
Ungheria |
0,5 |
30 |
5 |
|
Malta |
1,0 |
30 |
5 |
|
Paesi Bassi |
0,5 |
20 |
5 |
|
Austria |
0,05 |
30 |
2 |
|
Polonia |
0,1 |
10 |
2 |
|
Portogallo |
1,0 |
10 |
5 |
|
Romania |
0,25 |
10 |
5 |
|
Slovenia |
0,25 |
10 |
5 |
|
Slovacchia |
0,3 |
20 |
5 |
|
Finlandia |
0,25 |
10 |
5 |
|
Svezia |
0,5 |
10 |
5 |
|
▼M2 ————— |
|||
ALLEGATO II bis
Obiettivo dell'Unione (colonna D), dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (colonna B) e obiettivi nazionali degli Stati membri (colonna C) di cui all'articolo 4, paragrafo 3, da conseguire nel 2030
|
A |
B |
C |
D |
|
Stato membro |
Dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (kt di CO2 equivalente), presentazione del 2020 |
Obiettivi dello Stato membro, 2030 (kt di CO2 equivalente) |
Valore degli assorbimenti netti di gas a effetto serra (kt di CO2 equivalente) nel 2030, presentazione del 2020 (colonne B + C) |
|
Belgio |
–1 032 |
–320 |
–1 352 |
|
Bulgaria |
–8 554 |
–1 163 |
–9 718 |
|
Repubblica ceca |
–401 |
–827 |
–1 228 |
|
Danimarca |
5 779 |
–441 |
5 338 |
|
Germania |
–27 089 |
–3 751 |
–30 840 |
|
Estonia |
–2 112 |
–434 |
–2 545 |
|
Irlanda |
4 354 |
–626 |
3 728 |
|
Grecia |
–3 219 |
–1 154 |
–4 373 |
|
Spagna |
–38 326 |
–5 309 |
–43 635 |
|
Francia |
–27 353 |
–6 693 |
–34 046 |
|
Croazia |
–4 933 |
–593 |
–5 527 |
|
Italia |
–32 599 |
–3 158 |
–35 758 |
|
Cipro |
–289 |
–63 |
–352 |
|
Lettonia |
–6 |
–639 |
–644 |
|
Lituania |
–3 972 |
–661 |
–4 633 |
|
Lussemburgo |
–376 |
–27 |
–403 |
|
Ungheria |
–4 791 |
–934 |
–5 724 |
|
Malta |
4 |
–2 |
2 |
|
Paesi Bassi |
4 958 |
–435 |
4 523 |
|
Austria |
–4 771 |
–879 |
–5 650 |
|
Polonia |
–34 820 |
–3 278 |
–38 098 |
|
Portogallo |
–390 |
–968 |
–1 358 |
|
Romania |
–23 285 |
–2 380 |
–25 665 |
|
Slovenia |
67 |
–212 |
–146 |
|
Slovacchia |
–6 317 |
–504 |
–6 821 |
|
Finlandia |
–14 865 |
–2 889 |
–17 754 |
|
Svezia |
–43 366 |
–3 955 |
–47 321 |
|
UE-27/Unione |
–267 704 |
–42 296 |
–310 000 |
ALLEGATO III
ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL VALORE-SOGLIA DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
|
Stato membro |
Anno/Periodo di riferimento |
|
Belgio |
1990 |
|
Bulgaria |
1988 |
|
Repubblica ceca |
1990 |
|
Danimarca |
1990 |
|
Germania |
1990 |
|
Estonia |
1990 |
|
Irlanda |
1990 |
|
Grecia |
1990 |
|
Spagna |
1990 |
|
Francia |
1990 |
|
Croazia |
1990 |
|
Italia |
1990 |
|
Cipro |
1990 |
|
Lettonia |
1990 |
|
Lituania |
1990 |
|
Lussemburgo |
1990 |
|
Ungheria |
1985-87 |
|
Malta |
1990 |
|
Paesi Bassi |
1990 |
|
Austria |
1990 |
|
Polonia |
1988 |
|
Portogallo |
1990 |
|
Romania |
1989 |
|
Slovenia |
1986 |
|
Slovacchia |
1990 |
|
Finlandia |
1990 |
|
Svezia |
1990 |
|
▼M2 ————— |
|
ALLEGATO IV
PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO
A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste
Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:
il livello di riferimento è coerente con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;
il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;
il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;
il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l’ipotesi dell’ossidazione istantanea e l’applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;
si presume un rapporto costante tra l’uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;
il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell’Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell’Unione europea in materia di biodiversità;
il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;
il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra.
B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell’articolo 8 contiene i seguenti elementi:
la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
l’elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell’esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;
la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d’inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull’intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;
evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;
la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
la superficie oggetto di gestione forestale;
emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;
caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all’età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;
tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.
C. Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025
|
Stato membro |
Il livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO2 equivalente all’anno |
|
Belgio |
– 1 369 009 |
|
Bulgaria |
– 5 105 986 |
|
Repubblica ceca |
– 6 137 189 |
|
Danimarca |
+354 000 |
|
Germania |
– 34 366 906 |
|
Estonia |
– 1 750 000 |
|
Irlanda |
+112 670 |
|
Grecia |
– 2 337 640 |
|
Spagna |
– 32 833 000 |
|
Francia |
– 55 399 290 |
|
Croazia |
– 4 368 000 |
|
Italia |
– 19 656 100 |
|
Cipro |
– 155 779 |
|
Lettonia |
– 1 709 000 |
|
Lituania |
– 5 164 640 |
|
Lussemburgo |
– 426 000 |
|
Ungheria |
– 48 000 |
|
Malta |
– 38 |
|
Paesi Bassi |
– 1 531 397 |
|
Austria |
– 4 533 000 |
|
Polonia |
– 28 400 000 |
|
Portogallo |
– 11 165 000 |
|
Romania |
– 24 068 200 |
|
Slovenia |
– 3 270 200 |
|
Slovacchia |
– 4 827 630 |
|
Finlandia |
– 29 386 695 |
|
Svezia |
– 38 721 000 |
|
▼M2 ————— |
|
ALLEGATO V
FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO, METODOLOGIE E VALORI DI EMIVITA PREDEFINITI PER I PRODOTTI LEGNOSI
Aspetti metodologici
Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato.
Valori di emivita per default:
con «valore di emivita» si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.
I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:
2 anni per la carta;
25 anni per i pannelli di legno;
35 anni per il legno segato.
Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all’interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.
ALLEGATO VI
CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI
Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:
livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;
tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;
stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie di contabilizzazione del suolo nel periodo dal 2021 al 2025 e per categorie di rendicontazione del suolo nel periodo dal 2026 al 2030;
dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti di carbonio e gas.
Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L’individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:
calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020;
esclusione dalla serie storica di tutti gli anni per i quali le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;
ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi di cui alla lettera b);
ripetizione delle lettere b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.
Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 per le categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, superano il livello di fondo maggiorato di un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Il margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.
Le seguenti emissioni non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 10:
emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;
emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025;
emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.
Le informazioni da fornire a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:
▼M2 —————
prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;
una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025.
▼M2 —————
Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 13 e 13 ter includono le seguenti:
individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;
ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;
ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.
ALLEGATO VII
IMPORTO MASSIMO DELLA COMPENSAZIONE DISPONIBILE NELL’AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ PER I TERRENI FORESTALI GESTITI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, LETTERA B)
|
Stato membro |
Assorbimenti medi da pozzi risultanti da terreni forestali comunicati per il periodo dal 2000 al 2009 in milioni di tonnellate di CO2 equivalente l’anno |
Limite della compensazione espresso in milioni di tonnellate di CO2 equivalente per il periodo dal 2021 al 2030 |
|
Belgio |
–3,61 |
–2,2 |
|
Bulgaria |
–9,31 |
–5,6 |
|
Repubblica ceca |
–5,14 |
–3,1 |
|
Danimarca |
–0,56 |
–0,1 |
|
Germania |
–45,94 |
–27,6 |
|
Estonia |
–3,07 |
–9,8 |
|
Irlanda |
–0,85 |
–0,2 |
|
Grecia |
–1,75 |
–1,0 |
|
Spagna |
–26,51 |
–15,9 |
|
Francia |
–51,23 |
–61,5 |
|
Croazia |
–8,04 |
–9,6 |
|
Italia |
–24,17 |
–14,5 |
|
Cipro |
–0,15 |
–0,03 |
|
Lettonia |
–8,01 |
–25,6 |
|
Lituania |
–5,71 |
–3,4 |
|
Lussemburgo |
–0,49 |
–0,3 |
|
Ungheria |
–1,58 |
–0,9 |
|
Malta |
0,00 |
0,0 |
|
Paesi Bassi |
–1,72 |
–0,3 |
|
Austria |
–5,34 |
–17,1 |
|
Polonia |
–37,50 |
–22,5 |
|
Portogallo |
–5,13 |
–6,2 |
|
Romania |
–22,34 |
–13,4 |
|
Slovenia |
–5,38 |
–17,2 |
|
Slovacchia |
–5,42 |
–6,5 |
|
Finlandia |
–36,79 |
–44,1 |
|
Svezia |
–39,55 |
–47,5 |
|
▼M2 ————— |
||
( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
( 2 ) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 4 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).
( 6 ) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).»;
( 7 ) Si applica unicamente ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti.
( 8 ) Si applica unicamente ai terreni disboscati, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite.