02018D1544 — IT — 21.01.2019 — 001.001


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DECISIONE (PESC) 2018/1544 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

(GU L 259 dell'16.10.2018, pag. 25)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2019/86 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2019

  L 18I

10

21.1.2019




▼B

DECISIONE (PESC) 2018/1544 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche



Articolo 1

Per «armi chimiche» si intendono le armi chimiche quali definite all'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche («CWC»).

Articolo 2

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nello loro territorio di:

a) persone fisiche responsabili o fornitrici di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolte nelle seguenti attività:

i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;

ii) uso di armi chimiche;

iii) qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche;

b) persone fisiche che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e

c) persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b);

elencate nell'allegato.

2.  Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.  Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.  Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6.  Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa l'attuazione dei divieti giuridici contro le armi chimiche e la realizzazione del disarmo chimico. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

7.  Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.  Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 3

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività:

i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;

ii) uso di armi chimiche;

iii) qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche;

b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che aiutano, incoraggiano o inducono in qualsiasi modo una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e

c) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;

elencati nell'allegato.

2.  Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o

e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

4.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

5.  Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.  Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1.  Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2.  Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

Articolo 5

1.  L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3.

2.  Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi della presente decisione, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2019. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

▼M1

A.   PERSONE FISICHE



Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.  Tariq YASMINA

Alias: Tarq Yasmina image

Sesso: maschile

Titolo: colonnello

Cittadinanza: siriana

Tariq Yasmina esercita le funzioni di ufficiale di collegamento tra lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e il palazzo presidenziale e, in tale veste, è coinvolto nell'uso di armi chimiche e nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano.

21.1.2019

2.  Khaled NASRI

Alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; image

image

Sesso: maschile

Titolo: direttore dell'Institute 1000 dell'SSRC

Cittadinanza: siriana

Khaled Nasri è il direttore dell'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche.

21.1.2019

3.  Walid ZUGHAIB

Alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; image

Sesso: maschile

Titolo: dottore, direttore dell'Institute 2000 dell'SSRC

Cittadinanza: siriana

Walid Zughaib è il direttore dell'Institute 2000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione sotto il profilo meccanico per il programma della Siria in materia di armi chimiche.

21.1.2019

4.  Firas AHMED

Alias: Ahmad; image

Sesso: maschile

Titolo: colonnello, direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000 dell'SSRC

Data di nascita: 21 gennaio 1967

Cittadinanza: siriana

Firas Ahmed è il direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche. È stato coinvolto nel trasferimento e nell'occultamento di materiali connessi alle armi chimiche a seguito dell'adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche.

21.1.2019

5.  Said SAID

Alias: Saeed, Sa'id Sa'id, image

Sesso: maschile

Titolo: dottore, membro dell'Institute 3000 (alias Institute 6000, alias Institute 5000) dell'SSRC

Data di nascita: 11 dicembre 1955

Said Said è una figura significativa dell'Institute 3000, alias Institute 6000 alias Institute 5000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria.

21.1.2019

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович Чепига, alias: Ruslan BOSHIROV

Sesso: maschile

Date di nascita: 5 aprile 1979, 12 aprile 1978

Luoghi di nascita: Nikolaevka, Amur Oblast, Russia; Dushanbe, Tagikistan

L'ufficiale del GRU Anatolij Chepiga (alias Ruslan Boshirov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Ruslan Boshirov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.

21.1.2019

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич Мишкин, alias: Alexander PETROV

Sesso: maschile

Data di nascita: 13 luglio 1979

Luoghi di nascita: Loyga, Russia; Kotlas, Russia

L'ufficiale del GRU Alexander Mishkin (alias Alexander Petrov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Alexander Petrov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.

21.1.2019

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович Алексеев

Sesso: maschile

Titolo: primo vice capo del GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev è il primo vice capo del GRU (alias GU). In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello del GRU, Alexseyev è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU.

21.1.2019

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович Костюкоов

Sesso: maschile

Titolo: capo del GRU

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello come capo del GRU (alias GU) all'epoca dei fatti, Igor Olegovich Kostyukov è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU.

21.1.2019

B.   PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI



Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.  Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Indirizzo:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damasco

Lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) è la principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche.

L'SSRC, operativo in numerosi siti in Siria, è responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche, nonché dei relativi missili vettori.

21.1.2019