02018D1220 — IT — 27.09.2023 — 002.001
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DECISIONE (UE) 2018/1220 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2018 (GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE (UE) 2021/1081 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021 |
L 234 |
99 |
2.7.2021 |
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DECISIONE (UE) 2023/2050 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2023 |
L 236 |
24 |
26.9.2023 |
DECISIONE (UE) 2018/1220 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2018
relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce il regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 2
Nomina, cessazione delle funzioni e revoca del presidente e del suo supplente
Alla scadenza del mandato, il presidente resta in carica, nella misura in cui il funzionamento dell’istanza lo richieda, fino alla sua sostituzione. Tale periodo non può superare i sei mesi.
Articolo 3
Supplenza del presidente
Articolo 4
Poteri del presidente
Articolo 5
Designazione degli altri membri dell'istanza e dei loro supplenti
Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo membro permanente che rappresenta la Commissione tra i funzionari della Commissione inquadrati almeno nel grado AD14. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario appartenente almeno al gruppo di funzioni «capounità» o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.
Articolo 6
Osservatori
Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dalla Procura europea, la trasmissione di informazioni da parte di quest’ultima e la sua partecipazione in qualità di osservatrice rispettano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.
Articolo 7
Segretariato permanente
Sotto l'autorità del presidente, il segretariato permanente:
verifica il ruolo delle autorità che hanno sottoposto il caso, dei loro rappresentanti designati e degli osservatori;
verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa;
individua gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come osservatori;
gestisce le attività e i contatti con l'autorità che ha sottoposto il caso, il Servizio giuridico della Commissione e altre entità che sono o potrebbero essere associate al caso in esame, per ottenere l'aggiornamento delle informazioni contenute nei fascicoli;
stabilisce i progetti da sottoporre all'esame dell'istanza e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso;
propone al presidente il progetto di calendario delle riunioni dell'istanza;
stabilisce un progetto di ordine del giorno delle riunioni dell'istanza e lo trasmette ai membri e ai partecipanti alle sue riunioni;
verifica la presenza delle persone e dei documenti richiesti per garantire la regolarità delle deliberazioni dell'istanza;
assiste alle deliberazioni dell'istanza e dà loro seguito;
stabilisce per ogni caso un verbale sintetico di ciascuna riunione e lo trasmette ai membri;
si occupa di inviare le notifiche agli operatori economici;
comunica all'autorità che ha sottoposto il caso la raccomandazione adottata dall'istanza;
si occupa di dare seguito a tutta la corrispondenza indirizzata all'istanza o concernente le sue attività;
tiene il registro delle raccomandazioni adottate dall'istanza e delle decisioni prese dall'ordinatore responsabile;
si occupa della pubblicazione delle decisioni relative ai casi di esclusione e delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 8
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi
Articolo 9
Collaborazione tra l'istanza e l'OLAF
Articolo 9 bis
Cooperazione con la Procura europea
Le modalità di cooperazione con la Procura europea sono definite nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.
Articolo 10
Ricorso all'istanza
Qualora l'istanza sia adita da un'autorità estranea alla Commissione, il segretariato permanente stabilisce immediatamente i dovuti contatti al fine di garantire la riservatezza della corrispondenza relativa al caso in esame per entrambe le parti.
Articolo 11
Convocazione dell'istanza
L'istanza si riunisce su convocazione del suo presidente al fine di:
stabilire la qualificazione giuridica preliminare conformemente all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai fini della sua notifica all'operatore economico interessato;
adottare una raccomandazione in conformità dell'articolo 143, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
trattare le questioni relative al funzionamento dell'istanza.
Articolo 12
Procedura scritta
Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro dell'istanza i fatti e la qualificazione giuridica preliminare possono essere stabiliti e la raccomandazione può essere adottata mediante procedura scritta. Qualsiasi membro dell'istanza può opporsi al ricorso alla procedura scritta. Gli osservatori sono coinvolti in tale procedura.
Articolo 13
Diritto dell'operatore economico di essere ascoltato
Articolo 14
Adozione delle lettere e delle raccomandazioni
Il presidente e gli altri membri si adoperano per raggiungere un consenso in merito al contenuto della lettera che comunica all'operatore economico interessato i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica preliminare, e successivamente in merito alla raccomandazione.
In assenza di consenso, si procede a un voto a maggioranza nel quale:
il presidente dispone di un voto;
i due membri permanenti dispongono insieme di un voto;
il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto.
Articolo 15
Notifica della raccomandazione
L'istanza notifica la propria raccomandazione all'autorità che ha sottoposto il caso e agli osservatori.
Articolo 16
Termini applicabili alla risoluzione di un caso
Articolo 17
Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari ( 2 ), i membri dell'istanza e del suo segretariato, così come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato ai lavori o alle riunioni dell'istanza o sono intervenute nell'elaborazione dei documenti, pareri o posizioni da essa emessi, rispettano la massima riservatezza in proposito, conformemente alla loro eventuale responsabilità amministrativa, statutaria o contrattuale. Lo stesso vale per il presidente e il suo supplente.
Articolo 18
Trattamento delle domande di accesso ai documenti e protezione dei dati di carattere personale
Ai lavori dell'istanza si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 45/2001.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONSULTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO
Articolo 19
Principi
Articolo 20
Membri supplementari dell'istanza e loro supplenti
Quando emette un parere di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'istanza si compone dei membri di cui all'articolo 143, paragrafo 2, di detto regolamento e dei tre membri supplementari seguenti:
un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione o dell'organismo interessati;
un membro, designato dal comitato del personale dell'istituzione o dell'organismo interessato;
un membro del servizio giuridico dell'istituzione, dell'ufficio europeo istituito dalla Commissione, dell'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei del membro del personale interessato.
Ciascuno di questi tre membri ha un supplente, che è designato, a seconda dei casi:
dall'autorità che ha il potere di nomina interessata;
dal comitato del personale interessato;
dal servizio giuridico interessato.
Articolo 21
Designazione degli osservatori
Articolo 22
Segretariato permanente dell'istanza
In particolare, il segretariato:
quando l'istanza è informata riguardo a un caso direttamente da un membro del personale, s'incarica della trasmissione del caso all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale che ha fornito le informazioni, come specificato all'articolo 23, paragrafo 2;
quando l'istanza è adita per un caso, verifica la qualità dell'autorità che ha sottoposto il caso e dei suoi rappresentanti designati;
individua, in accordo con il presidente, i tre membri supplementari dell'istanza e gli osservatori, e ne verifica le qualifiche;
verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa, una descrizione dei fatti, della presunta irregolarità e i documenti giustificativi, comprese le relazioni di indagine;
verifica che il membro del personale interessato sia stato correttamente ascoltato dall'autorità che ha il potere di nomina o dall'ordinatore responsabile, a seconda dei casi;
redige i progetti di parere da sottoporre all'esame dell'istanza per decisione e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso;
trasmette le raccomandazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 all'ordinatore responsabile e al servizio di audit interno competente;
se l'istanza ritiene che il caso sia di competenza dell'OLAF, trasmette la pratica alla competente autorità che ha il potere di nomina e ne informa l'OLAF.
Articolo 23
Consultazione dell'istanza
Al fine di garantire un'efficace protezione degli informatori, come previsto all'articolo 22 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, l'istanza può decidere, in deroga al comma precedente, di non informare l'autorità che ha il potere di nomina competente e lo comunica all'OLAF.
Articolo 24
Procedura scritta
Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro dell'istanza il parere può essere emesso mediante procedura scritta. Qualsiasi membro dell'istanza o, se del caso, il presidente può opporsi al ricorso alla procedura scritta. In questo caso il presidente convoca una riunione entro un termine ragionevole. Lo stesso vale per quanto riguarda la raccomandazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 25
Adozione del parere o della raccomandazione
In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui:
il presidente dispone di un voto;
i due membri permanenti rappresentanti la Commissione dispongono insieme di un voto;
il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto;
i tre membri supplementari dispongono ciascuno di un voto.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Articolo 26
Notifica del parere e della raccomandazione
L’istanza notifica senza indugio il proprio parere all’autorità che ha sottoposto il caso, all’ordinatore responsabile e agli osservatori. Nel caso in cui la Procura europea sia invitata in qualità di osservatrice, si applicano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.
Articolo 27
Diritto del membro del personale di essere ascoltato
Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, prima di consultare l'istanza, l'autorità che ha il potere di nomina o, se del caso, l'ordinatore responsabile danno al membro del personale la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), il segretariato permanente verifica, dopo la presentazione del caso, che la persona interessata sia stata regolarmente ascoltata.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Riesame
La presente decisione è sottoposta a riesame entro la data stabilita dalla Commissione conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2017/1939 del Consiglio ( 3 ).
Articolo 30
Abrogazione
Articolo 31
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).