02018D1220 — IT — 27.09.2023 — 002.001


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►B

DECISIONE (UE) 2018/1220 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2018

relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2021/1081 DELLA COMMISSIONE  del 28 giugno 2021

  L 234

99

2.7.2021

►M2

DECISIONE (UE) 2023/2050 DELLA COMMISSIONE  del 25 settembre 2023

  L 236

24

26.9.2023




▼B

DECISIONE (UE) 2018/1220 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2018

relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 2

Nomina, cessazione delle funzioni e revoca del presidente e del suo supplente

▼M1

1.  
Il presidente dell’istanza è nominato dalla Commissione per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile a norma dell’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a seguito di un invito a manifestare interesse. Il suo mandato decorre dalla data stabilita a tal fine nella decisione di nomina. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale serie C.

Alla scadenza del mandato, il presidente resta in carica, nella misura in cui il funzionamento dell’istanza lo richieda, fino alla sua sostituzione. Tale periodo non può superare i sei mesi.

▼B

2.  
Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale della Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Il suo contratto di consigliere speciale rispetta pienamente la sua indipendenza e non incide sulla durata del mandato.
3.  
La Commissione può revocare il presidente se questi non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
4.  
Le norme che disciplinano la nomina, la cessazione delle funzioni e la revoca del presidente si applicano anche al suo supplente. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano anche al supplente del presidente.

Articolo 3

Supplenza del presidente

1.  
In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal suo supplente.
2.  
Se il posto di presidente è vacante, le sue funzioni sono esercitate dal supplente fino alla nomina del nuovo presidente.
3.  
In caso di contemporaneo impedimento del presidente e del suo supplente, le funzioni sono esercitate dal membro permanente più anziano che rappresenta la Commissione.

Articolo 4

Poteri del presidente

1.  
Il presidente rappresenta l'istanza.
2.  
Ne presiede le riunioni e ne organizza i lavori.
3.  
A tal fine è assistito dal segretariato permanente di cui all'articolo 7.
4.  
Può delegare la sua firma a ciascuno dei membri permanenti che rappresentano la Commissione affinché firmino a suo nome e in sua vece, in base alle istruzioni che dà loro, i documenti relativi a un particolare fascicolo o a questioni amministrative.
5.  
Adotta, previa consultazione dei membri permanenti, il calendario delle riunioni dell'istanza.
6.  
Esercita gli altri poteri che gli sono conferiti dalla presente decisione.

Articolo 5

Designazione degli altri membri dell'istanza e dei loro supplenti

▼M1

1.  
►M2  Il consigliere principale «Questioni finanziarie e giuridiche, Stato di diritto, prevenzione delle frodi ed EDES» della direzione generale del Bilancio (DG BUDG) è uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione in seno all’istanza, in applicazione dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario che ricopra almeno la posizione di «capounità» o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente. ◄

Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo membro permanente che rappresenta la Commissione tra i funzionari della Commissione inquadrati almeno nel grado AD14. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario appartenente almeno al gruppo di funzioni «capounità» o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.

▼B

2.  
Il membro rappresentante l'ordinatore responsabile («l'autorità che ha sottoposto il caso») e il suo supplente sono funzionari o agenti temporanei designati conformemente al regolamento interno e alle regole amministrative interne dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato, di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Essi esercitano almeno funzioni di capo unità o di capo delegazione.

Articolo 6

Osservatori

1.  
Gli osservatori partecipano alle deliberazioni dell'istanza senza prendere parte all'adozione delle raccomandazioni.
2.  
Il Servizio giuridico della Commissione ha di diritto la qualità di osservatore per ogni caso sottoposto all'istanza e presenta osservazioni di propria iniziativa o su richiesta del presidente. Pertanto uno dei suoi membri assiste a tutte le deliberazioni dell'istanza. Il Servizio giuridico viene informato di tutte le procedure scritte.

▼M1

3.  
Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in particolare, su informazioni trasmesse dall’OLAF, il rappresentante di quest’ultimo assiste alle riunioni dell’istanza e partecipa alle procedure orali e scritte. Tale rappresentante presenta osservazioni su richiesta del presidente.

Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dalla Procura europea, la trasmissione di informazioni da parte di quest’ultima e la sua partecipazione in qualità di osservatrice rispettano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

4.  
Per gli altri casi, l’OLAF può essere invitato a fornire informazioni o pareri, su richiesta del presidente. La Procura europea può inoltre essere invitata a fornire informazioni o pareri, su richiesta del presidente, conformemente alle disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

▼B

5.  
Ad esclusione dell'autorità che ha sottoposto il caso, gli altri ordinatori della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva, di un'altra istituzione o di un altro organo od organismo europei interessati dal caso sottoposto all'istanza hanno il ruolo di osservatori. Tali ordinatori possono assistere alle deliberazioni dell'istanza, sono informati delle procedure scritte e presentano osservazioni orali e scritte su richiesta del presidente.
6.  
Il presidente, previa consultazione dei membri permanenti dell'istanza, può invitare altri osservatori ad assistere alle deliberazioni e a presentare osservazioni orali e scritte.

Articolo 7

Segretariato permanente

1.  
Il segretariato permanente dell'istanza è assicurato da funzionari o agenti della direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo.
2.  

Sotto l'autorità del presidente, il segretariato permanente:

a) 

verifica il ruolo delle autorità che hanno sottoposto il caso, dei loro rappresentanti designati e degli osservatori;

b) 

verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa;

c) 

individua gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come osservatori;

d) 

gestisce le attività e i contatti con l'autorità che ha sottoposto il caso, il Servizio giuridico della Commissione e altre entità che sono o potrebbero essere associate al caso in esame, per ottenere l'aggiornamento delle informazioni contenute nei fascicoli;

e) 

stabilisce i progetti da sottoporre all'esame dell'istanza e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso;

f) 

propone al presidente il progetto di calendario delle riunioni dell'istanza;

g) 

stabilisce un progetto di ordine del giorno delle riunioni dell'istanza e lo trasmette ai membri e ai partecipanti alle sue riunioni;

h) 

verifica la presenza delle persone e dei documenti richiesti per garantire la regolarità delle deliberazioni dell'istanza;

i) 

assiste alle deliberazioni dell'istanza e dà loro seguito;

j) 

stabilisce per ogni caso un verbale sintetico di ciascuna riunione e lo trasmette ai membri;

k) 

si occupa di inviare le notifiche agli operatori economici;

l) 

comunica all'autorità che ha sottoposto il caso la raccomandazione adottata dall'istanza;

m) 

si occupa di dare seguito a tutta la corrispondenza indirizzata all'istanza o concernente le sue attività;

n) 

tiene il registro delle raccomandazioni adottate dall'istanza e delle decisioni prese dall'ordinatore responsabile;

o) 

si occupa della pubblicazione delle decisioni relative ai casi di esclusione e delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 8

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi

1.  
Qualora il presidente o il suo supplente, o qualsiasi altro membro o suo supplente, o i funzionari e agenti che compongono il segretariato dell'istanza o qualsiasi altra persona che partecipi alle riunioni dell'istanza o che sia a conoscenza dei documenti relativi a un caso si trovino in una situazione che potrebbe dar luogo a un rischio di conflitto d'interessi, essi ne informano immediatamente gli altri membri e il segretariato. Ciò vale anche qualora essi si trovino in una situazione che potrebbe oggettivamente essere percepita come conflitto d'interessi.
2.  
Nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 partecipa alle deliberazioni o all'adozione della raccomandazione. Al caso in esame viene annessa una nota nella quale si descrivono le modalità applicate per trattare il rischio di conflitto di interessi.

Articolo 9

Collaborazione tra l'istanza e l'OLAF

1.  
L'OLAF opera in stretta collaborazione con l'istanza, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), nel rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori.
2.  
Quando la richiesta dell'autorità che ha sottoposto il caso si basa su informazioni trasmesse dall'OLAF, prima di inviare la notifica all'operatore economico l'istanza consulta l'Ufficio per non compromettere la riservatezza dei procedimenti giudiziari e delle indagini da esso svolti o coordinati, compresa la protezione degli informatori, e delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali, se noti.
3.  
Per la comunicazione agli operatori economici o ai loro agenti di informazioni emerse dalle indagini o relative alle indagini effettuate o coordinate dall'OLAF è necessario l'accordo di quest'ultimo.

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Articolo 9 bis

Cooperazione con la Procura europea

Le modalità di cooperazione con la Procura europea sono definite nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

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Articolo 10

Ricorso all'istanza

1.  
L'istanza viene adita in base a una domanda di raccomandazione di un ordinatore delegato della Commissione, di un'altra istituzione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei.

Qualora l'istanza sia adita da un'autorità estranea alla Commissione, il segretariato permanente stabilisce immediatamente i dovuti contatti al fine di garantire la riservatezza della corrispondenza relativa al caso in esame per entrambe le parti.

2.  
La domanda è trasmessa al segretariato per posta elettronica, in forma riservata, al seguente indirizzo: panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu.
3.  
Qualora venga a conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'autorità che ha sottoposto il caso si rivolge il più rapidamente possibile all'istanza, tranne in casi debitamente giustificati.

▼M1

4.  
La domanda di raccomandazione contiene tutte le informazioni prescritte dall’articolo 142, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Essa contiene altresì le altre informazioni pertinenti di cui all’articolo 136 del suddetto regolamento, comprese, se del caso, le relazioni dell’OLAF e le informazioni trasmesse dalla Procura europea, per consentire l’adozione di misure adeguate a tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Essa comprende una scheda informativa debitamente compilata.

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Articolo 11

Convocazione dell'istanza

L'istanza si riunisce su convocazione del suo presidente al fine di:

a) 

stabilire la qualificazione giuridica preliminare conformemente all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai fini della sua notifica all'operatore economico interessato;

b) 

adottare una raccomandazione in conformità dell'articolo 143, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

c) 

trattare le questioni relative al funzionamento dell'istanza.

Articolo 12

Procedura scritta

Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro dell'istanza i fatti e la qualificazione giuridica preliminare possono essere stabiliti e la raccomandazione può essere adottata mediante procedura scritta. Qualsiasi membro dell'istanza può opporsi al ricorso alla procedura scritta. Gli osservatori sono coinvolti in tale procedura.

Articolo 13

Diritto dell'operatore economico di essere ascoltato

1.  
A meno che motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, l'operatore economico ha il diritto di presentare osservazioni conformemente all'articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2.  
All'operatore economico viene trasmessa una lettera di comunicazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica preliminare nella quale l'istanza tiene conto esclusivamente degli elementi di cui l'operatore economico ha potuto prendere conoscenza, fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In linea di principio, tale trasmissione è effettuata mediante posta elettronica.
3.  
L'operatore economico presenta le sue osservazioni al segretariato, per iscritto e in formato elettronico, al seguente indirizzo: panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu o all'indirizzo di posta elettronica che gli è stato comunicato nella lettera di trasmissione, con gli eventuali allegati, sotto forma di documento elettronico standard creato con un comune programma informatico.
4.  
Le osservazioni scritte non superano le dieci pagine, esclusi gli allegati, ad eccezione di casi debitamente giustificati dalla complessità in diritto o in fatto.
5.  
Di norma, è accordato all'operatore economico un termine di tre settimane per la presentazione delle osservazioni. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica preliminare. Se l'operatore economico ha accettato contrattualmente di comunicare con l'ordinatore responsabile per via elettronica, la notifica avviene tramite invio della lettera con mezzi elettronici.
6.  
Eccezionalmente, su richiesta motivata dell'operatore economico, il termine può essere prorogato per un periodo non superiore alla metà di quello inizialmente concesso.
7.  
Alla scadenza del termine previsto e in mancanza di richiesta di proroga debitamente motivata o alla scadenza del periodo di proroga, la procedura in contraddittorio è conclusa.
8.  
Se il presidente constata che l'operatore economico non ha presentato osservazioni entro il termine assegnatogli, il procedimento prosegue e il presidente convoca l'istanza al fine di adottare la raccomandazione.

Articolo 14

Adozione delle lettere e delle raccomandazioni

Il presidente e gli altri membri si adoperano per raggiungere un consenso in merito al contenuto della lettera che comunica all'operatore economico interessato i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica preliminare, e successivamente in merito alla raccomandazione.

In assenza di consenso, si procede a un voto a maggioranza nel quale:

a) 

il presidente dispone di un voto;

b) 

i due membri permanenti dispongono insieme di un voto;

c) 

il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto.

Articolo 15

Notifica della raccomandazione

L'istanza notifica la propria raccomandazione all'autorità che ha sottoposto il caso e agli osservatori.

Articolo 16

Termini applicabili alla risoluzione di un caso

1.  
Una volta che il segretariato ha verificato il fascicolo e istruito il caso conformemente alle disposizioni applicabili di cui all'articolo 7, lo trasmette al presidente e ai membri dell'istanza. Il presidente prende atto dell'istruzione del caso dopo aver richiesto, se opportuno, misure di verifica o d'indagine complementari.
2.  
La durata del procedimento, che inizia con la constatazione del presidente dell'istruzione del caso e si conclude con la comunicazione di un parere all'autorità che ha sottoposto la questione e, se del caso, di una raccomandazione, non supera, in linea di principio, i tre mesi. Tale durata può essere prorogata dal presidente, in particolare per garantire il rispetto del diritto dell'operatore economico di essere ascoltato.

Articolo 17

Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari ( 2 ), i membri dell'istanza e del suo segretariato, così come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato ai lavori o alle riunioni dell'istanza o sono intervenute nell'elaborazione dei documenti, pareri o posizioni da essa emessi, rispettano la massima riservatezza in proposito, conformemente alla loro eventuale responsabilità amministrativa, statutaria o contrattuale. Lo stesso vale per il presidente e il suo supplente.

Articolo 18

Trattamento delle domande di accesso ai documenti e protezione dei dati di carattere personale

Ai lavori dell'istanza si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONSULTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Articolo 19

Principi

1.  
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, 8, 12, 13, 17 e 18 del Capo I del presente regolamento si applicano all'esercizio da parte dell'istanza della competenza consultiva conferitale dall'articolo 93 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2.  
Le disposizioni di cui agli altri articoli del Capo I del presente regolamento si applicano anche all'esercizio da parte dell'istanza della competenza di cui al paragrafo 1, fatte salve disposizioni specifiche previste dal presente capo.

Articolo 20

Membri supplementari dell'istanza e loro supplenti

1.  

Quando emette un parere di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'istanza si compone dei membri di cui all'articolo 143, paragrafo 2, di detto regolamento e dei tre membri supplementari seguenti:

a) 

un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione o dell'organismo interessati;

b) 

un membro, designato dal comitato del personale dell'istituzione o dell'organismo interessato;

c) 

un membro del servizio giuridico dell'istituzione, dell'ufficio europeo istituito dalla Commissione, dell'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei del membro del personale interessato.

2.  

Ciascuno di questi tre membri ha un supplente, che è designato, a seconda dei casi:

a) 

dall'autorità che ha il potere di nomina interessata;

b) 

dal comitato del personale interessato;

c) 

dal servizio giuridico interessato.

Articolo 21

Designazione degli osservatori

1.  
Il Servizio giuridico della Commissione designa un osservatore se il membro del personale interessato non appartiene alla Commissione.
2.  
L'ordinatore responsabile o, a seconda dei casi, il capo delegazione dell'Unione che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato, o i loro rappresentanti hanno lo status di osservatori.
3.  
L'OLAF designa un osservatore qualora la comunicazione relativa alla presunta violazione di una disposizione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, di un'altra disposizione relativa alla gestione finanziaria o del controllo delle operazioni provenga da un'informazione trasmessa dall'Ufficio.
4.  
L'ufficio disciplinare dell'istituzione o dell'organo interessato designa un osservatore nel caso l'istanza sia consultata dall'autorità avente il potere di nomina. Negli altri casi, può essere invitato dal presidente a designare un osservatore.
5.  
Dopo aver consultato i membri, il presidente può invitare altri osservatori.

Articolo 22

Segretariato permanente dell'istanza

1.  
Le disposizioni di cui all'articolo 7, ad eccezione di quelle al paragrafo 2, lettera k), sono d'applicazione.
2.  

In particolare, il segretariato:

a) 

quando l'istanza è informata riguardo a un caso direttamente da un membro del personale, s'incarica della trasmissione del caso all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale che ha fornito le informazioni, come specificato all'articolo 23, paragrafo 2;

b) 

quando l'istanza è adita per un caso, verifica la qualità dell'autorità che ha sottoposto il caso e dei suoi rappresentanti designati;

c) 

individua, in accordo con il presidente, i tre membri supplementari dell'istanza e gli osservatori, e ne verifica le qualifiche;

d) 

verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa, una descrizione dei fatti, della presunta irregolarità e i documenti giustificativi, comprese le relazioni di indagine;

e) 

verifica che il membro del personale interessato sia stato correttamente ascoltato dall'autorità che ha il potere di nomina o dall'ordinatore responsabile, a seconda dei casi;

f) 

redige i progetti di parere da sottoporre all'esame dell'istanza per decisione e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso;

g) 

trasmette le raccomandazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 all'ordinatore responsabile e al servizio di audit interno competente;

h) 

se l'istanza ritiene che il caso sia di competenza dell'OLAF, trasmette la pratica alla competente autorità che ha il potere di nomina e ne informa l'OLAF.

Articolo 23

Consultazione dell'istanza

1.  
Conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 l'istanza è convocata su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare o di un ordinatore responsabile, compreso un capo delegazione dell'Unione o un su vice che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato («le autorità che hanno sottoposto il caso»).
2.  
Quando è informata direttamente da un membro del personale, l'istanza trasmette il fascicolo all'autorità avente il potere di nomina competente o, a seconda del caso, all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e ne informa il membro del personale. Se l'autorità che ha il potere di nomina competente decide di consultare l'istanza, ne informa il membro del personale. Se decide di non consultare l'istanza, informa quest'ultima e il membro del personale.

Al fine di garantire un'efficace protezione degli informatori, come previsto all'articolo 22 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, l'istanza può decidere, in deroga al comma precedente, di non informare l'autorità che ha il potere di nomina competente e lo comunica all'OLAF.

Articolo 24

Procedura scritta

Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro dell'istanza il parere può essere emesso mediante procedura scritta. Qualsiasi membro dell'istanza o, se del caso, il presidente può opporsi al ricorso alla procedura scritta. In questo caso il presidente convoca una riunione entro un termine ragionevole. Lo stesso vale per quanto riguarda la raccomandazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 25

Adozione del parere o della raccomandazione

1.  
L'istanza si adopera per raggiungere un consenso sulla determinazione dell'esistenza di una irregolarità finanziaria e sulle motivazioni sulle quali si basa il parere o la raccomandazione.
2.  

In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui:

a) 

il presidente dispone di un voto;

b) 

i due membri permanenti rappresentanti la Commissione dispongono insieme di un voto;

c) 

il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto;

d) 

i tre membri supplementari dispongono ciascuno di un voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3.  
I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis all'adozione delle raccomandazioni. Il consenso o il voto interessa in particolare il carattere sistemico di un'irregolarità finanziaria.

▼M1

Articolo 26

Notifica del parere e della raccomandazione

L’istanza notifica senza indugio il proprio parere all’autorità che ha sottoposto il caso, all’ordinatore responsabile e agli osservatori. Nel caso in cui la Procura europea sia invitata in qualità di osservatrice, si applicano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

▼B

Articolo 27

Diritto del membro del personale di essere ascoltato

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, prima di consultare l'istanza, l'autorità che ha il potere di nomina o, se del caso, l'ordinatore responsabile danno al membro del personale la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), il segretariato permanente verifica, dopo la presentazione del caso, che la persona interessata sia stata regolarmente ascoltata.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Riesame

La presente decisione è sottoposta a riesame entro la data stabilita dalla Commissione conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2017/1939 del Consiglio ( 3 ).

Articolo 30

Abrogazione

1.  
La decisione C(2011)6109 è abrogata.
2.  
La decisione (UE, Euratom) 2015/2463 è abrogata.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.



( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).