02018D0906 — IT — 22.02.2021 — 002.001


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►B

DECISIONE (PESC) 2018/906 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

(GU L 161 del 26.6.2018, pag. 22)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2020/253 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2020

  L 54I

9

26.2.2020

►M2

DECISIONE (PESC) 2021/283 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 2021

  L 62

47

23.2.2021




▼B

DECISIONE (PESC) 2018/906 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel



Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

▼M1

1.  
►M2  Il mandato del sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel è prorogato fino al 30 giugno 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR). ◄

▼B

2.  
Ai fini del mandato dell'RSUE, per Sahel si intende l'area che costituisce l'obiettivo principale della strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («strategia») e del relativo piano d'azione regionale («PAR»), vale a dire il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con i paesi del bacino del lago Ciad e con altri paesi ed entità regionali o internazionali oltre il Sahel, fra cui il Maghreb, l'Africa occidentale e il Golfo di Guinea.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.  
Il mandato dell'RSUE si basa sull'obiettivo politico dell'Unione in relazione al Sahel di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità e l'impatto degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Sahel.
2.  
L'RSUE contribuisce a sviluppare e attuare tutti gli sforzi dell'Unione nella regione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché a coordinare tutti gli strumenti pertinenti per le azioni dell'Unione.
3.  
La priorità è data alla stabilizzazione a lungo termine del Mali e al partenariato con il G5 Sahel, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione e gli altri soggetti interessati, compresi Stati membri, Commissione e servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
4.  
Gli obiettivi politici dell'Unione mirano a promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali e il suo popolo a un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo.
5.  
Gli obiettivi politici dell'Unione mirano inoltre a rafforzare il collegamento tra le questioni di sicurezza e di sviluppo nei paesi del G5 Sahel.

Articolo 3

Mandato

1.  

Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Sahel, l'RSUE ha il mandato di:

a) 

contribuire attivamente all'attuazione della strategia e del relativo PAR e coordinare e sviluppare ulteriormente l'approccio integrato dell'Unione alle crisi regionali, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficienza globali delle attività dell'Unione nel Sahel;

b) 

avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, organizzazioni regionali, in particolare il G5 Sahel e la sua forza congiunta, al cui riguardo si dovrebbe, tra l'altro, prestare attenzione alla promozione del rispetto dei diritti umani e degli elementi non militari della forza come la componente di polizia, organizzazioni internazionali, società civile e diaspore, anche con tutti i paesi del Maghreb e del bacino del lago Ciad, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel;

c) 

rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell'Unione nei pertinenti consessi internazionali e regionali, tra cui la partecipazione al Comité de Suivi dell'accordo di pace del Mali, e facilitare l'azione dell'Unione pienamente coordinata e globale nel disegno regionale su tutti gli strumenti pertinenti, tra cui la cooperazione allo sviluppo come nel quadro della Sahel Alliance, le attività degli Stati membri e il sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, attraverso la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) e l'azione di stabilizzazione a norma dell'articolo 28 del trattato;

d) 

mantenere una stretta cooperazione con l'ONU, in particolare il rappresentante speciale del Segretario generale per l'Africa occidentale e il Sahel e il rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite, con l'Unione Africana (UA), in particolare l'alto rappresentante dell'UA per il Mali e il Sahel, con il G5 Sahel, in particolare la presidenza del G5 e il suo segretario permanente, con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, con la Commissione del bacino del lago Ciad e con gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel, nonché con le autorità pertinenti nella zona del Maghreb e del Medio Oriente;

e) 

seguire da vicino le dimensioni regionale e transfrontaliera delle sfide alle quali la regione deve far fronte, compresi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, la tratta e il traffico di esseri umani, il traffico di stupefacenti, i flussi di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari; in stretta collaborazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, contribuire all'ulteriore attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE;

f) 

seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche, di sicurezza e sviluppo dei flussi su larga scala di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari illeciti in tutta la regione; su richiesta, partecipare a dialoghi sulle migrazioni con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione in materia migratoria e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di intensificare la cooperazione, anche in materia di rimpatrio e di riammissione; collaborare con i paesi del Sahel per vigilare sull'azione concordata al vertice di La Valletta del novembre 2015, compreso il fondo fiduciario di emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, e nell'ambito dei quadri di partenariato;

g) 

mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi della regione interessati da terrorismo e criminalità internazionale e assicurare il ruolo chiave dell'Unione negli sforzi internazionali volti a combattere il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include gli sforzi dell'Unione tesi ad aumentare il suo sostegno al settore della sicurezza mediante la regionalizzazione delle missioni PSDC e il sostegno attivo allo sviluppo di capacità regionali, in particolare la forza congiunta G5 Sahel, il suo coordinamento con attori internazionali come MINUSMA e la sua relazione con la popolazione locale, in linea con le risoluzioni (UNSCR) 2359 (2017) e UNSCR 2391 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché ad assicurare che le cause profonde del terrorismo e della criminalità internazionale nel Sahel siano affrontate in modo adeguato;

h) 

seguire da vicino le conseguenze politiche, di sicurezza e sviluppo delle crisi umanitarie nella regione;

i) 

per quanto riguarda il Mali, contribuire alla stabilizzazione del paese, in particolare a un completo ritorno alla normalità costituzionale e alla governance nell'intero territorio e a un dialogo nazionale credibile e inclusivo nel quadro generale dell'accordo di pace del Mali. Ciò include anche promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza, in linea con l'UNSCR 2364 (2017), la costruzione della pace e la riconciliazione a lungo termine e la lotta contro la corruzione e l'impunità in Mali, nonché facilitare gli sforzi attivi e pienamente coordinati dell'Unione per promuovere una rapida attuazione dell'accordo di pace in Mali;

j) 

contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, all'attuazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani nella regione, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come della politica dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, e promuovere l'inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con l'UNSCR 1325 (2000) e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui l'UNSCR 2242 (2015). Il contributo includerà il monitoraggio e la relazione sugli sviluppi nonché la formulazione di raccomandazioni a tale riguardo e il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti in Mali e nella regione, l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;

k) 

vigilare e riferire sul rispetto delle pertinenti UNSCR, in particolare le UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2359 (2017) e 2391 (2017).

2.  

Ai fini dell'espletamento del mandato dell'RSUE, l'RSUE tra l'altro:

a) 

fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo l'approccio globale dell'Unione alla crisi nel Sahel;

b) 

mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.  
L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2.  
Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le responsabilità dell'AR.
3.  
L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.  
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 2 400 000  EUR.

▼M1

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2020 al 28 febbraio 2021 è pari a 1 600 000 EUR.

▼B

2.  
Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3.  
La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.  
Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato, incluso il genere. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2.  
Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3.  
Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4.  
Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.  
Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2.  
Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione nella regione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a) 

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;

b) 

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c) 

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;

d) 

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS, compresa una relazione intermedia sul mandato nella primavera 2019. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento con altri attori dell'Unione

1.  
Nell'ambito della strategia e del PAR, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione politica e diplomatica dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri.
2.  
Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.
3.  
Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri e delle delegazioni dell'Unione. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce ai capi delle missioni EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali e al comandante della missione EUTM Mali orientamenti politici a livello locale. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante delle operazioni civili di EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sahel e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione entro il 31 ottobre 2018 una relazione sui progressi compiuti ed entro il 30 novembre 2019 una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato.

▼M2

La relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato dell'RSUE deve essere presentata entro il 30 aprile 2021.

▼B

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



( 1 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).