02017R2402 — IT — 09.04.2021 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (UE) 2021/557 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2021 |
L 116 |
1 |
6.4.2021 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) |
«cartolarizzazione» : l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:
a)
i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni;
b)
la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema;
c)
l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
2) |
«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE» : una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente; |
3) |
«cedente» : un soggetto che:
a)
in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o
b)
acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza; |
4) |
«ricartolarizzazione» : una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione; |
5) |
«promotore» : un ente creditizio, ubicato nell’Unione o meno, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, o un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, diverso dal cedente, che:
a)
istituisce e gestisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi; o
b)
istituisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi e delega la gestione attiva quotidiana del portafoglio relativa a detta cartolarizzazione a un soggetto autorizzato a eseguire tale attività ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2014/65/UE; |
6) |
«segmento» (tranche) : una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato a un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in un’altra frazione, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni; |
7) |
«programma di emissione di commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper programme) o «programma ABCP» : un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di commercial paper garantiti da attività con durata originaria pari o inferiore ad un anno; |
8) |
«operazione su commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper transaction) od «operazione ABCP» : una cartolarizzazione nell’ambito di un programma ABCP; |
9) |
«cartolarizzazione tradizionale» : una cartolarizzazione che comporta il trasferimento dell’interesse economico nelle esposizioni cartolarizzate tramite il trasferimento della proprietà di tali esposizioni dal cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE, laddove i titoli emessi non rappresentino obbligazioni di pagamento del cedente; |
10) |
«cartolarizzazione sintetica» : una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente; |
11) |
«investitore» : la persona fisica o giuridica che detiene una posizione verso una cartolarizzazione; |
12) |
«investitore istituzionale» : un investitore che sia uno dei seguenti:
a)
un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;
b)
un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
c)
un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) ai sensi dell’articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione; o un gestore degli investimenti o un’entità autorizzata nominati da un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2016/2341;
d)
un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell’Unione;
e)
una società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;
f)
un OICVM a gestione interna, vale a dire una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE che non ha designato, per la propria gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;
g)
un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), di detto regolamento; |
13) |
«gestore» (servicer) : il soggetto che gestisce un aggregato di crediti acquistati o l’esposizione creditizia sottostante su base giornaliera; |
14) |
«linea di liquidità» : la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori; |
15) |
«esposizione rotativa» : un’esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai mutuatari entro un limite contrattualmente concordato; |
16) |
«cartolarizzazione rotativa» : una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all’aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa; |
17) |
«clausola di rimborso anticipato» : una clausola contrattuale prevista nell’ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione verso una cartolarizzazione dell’investitore prima della scadenza originariamente stabilita di dette posizioni; |
18) |
«segmento prime perdite» (segmento first loss) : il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore; |
19) |
«posizione verso una cartolarizzazione» : un’esposizione verso una cartolarizzazione; |
20) |
«prestatore originario» : un soggetto che, in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha concluso il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore le quali originano le esposizioni cartolarizzate; |
21) |
«programma ABCP interamente garantito» : un programma ABCP garantito direttamente e interamente da un promotore che fornisce alla o alle SSPE una o più linee di liquidità comprendenti almeno tutti gli elementi seguenti:
a)
tutti i rischi di liquidità e di credito del programma ABCP;
b)
qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate;
c)
tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire all’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP; |
22) |
«operazione ABCP interamente garantita» : un’operazione ABCP garantita da una linea di liquidità, a livello di operazione o a livello di programma ABCP, che comprende almeno tutti gli elementi seguenti:
a)
tutti i rischi di liquidità e di credito dell’operazione ABCP;
b)
qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nell’operazione ABCP;
c)
tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire nei confronti dell’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP; |
23) |
«repertorio di dati sulle cartolarizzazioni» : una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le documentazioni sulle cartolarizzazioni. Ai fini dell’articolo 10 del presente regolamento, i riferimenti a «repertorio di dati sulle negoziazioni» di cui agli articoli 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 vanno intesi come riferimenti a «repertorio di dati sulle cartolarizzazioni»; |
24) |
«esposizione deteriorata» : un’esposizione che soddisfa una o più condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
25) |
«cartolarizzazione di esposizioni deteriorate» : cartolarizzazione coperta da un aggregato di esposizioni deteriorate il cui valore nominale rappresenta non meno del 90 % dell’intero valore nominale del portafoglio al momento della creazione e in qualunque momento successivo in cui le attività sono aggiunte al portafoglio sottostante o ritirate da esso a causa di una ricostituzione, di una ristrutturazione o di qualsiasi altro motivo pertinente; |
26) |
«accordo sulla protezione del credito» : accordo concluso tra il cedente e l’investitore al fine di trasferire il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate dal cedente all’investitore mediante derivati su crediti o di garanzie, in virtù del quale il cedente si impegna a pagare all’investitore un importo, noto come premio per la protezione del credito, e l’investitore si impegna a effettuare a favore del cedente un pagamento, noto come pagamento per la protezione del credito, al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti contrattualmente; |
27) |
«premio per la protezione del credito» : importo che il cedente si è impegnato a pagare all’investitore a norma dell’accordo sulla protezione del credito per la protezione del credito promessa dall’investitore; |
28) |
«pagamento per la protezione del credito» : importo che l’investitore si è impegnato a pagare al cedente a norma dell’accordo sulla protezione del credito al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti nell’accordo sulla protezione del credito; |
29) |
«margine positivo (“excess spread”) sintetico» : importo che, secondo la documentazione di una cartolarizzazione sintetica, è designato contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite delle esposizioni cartolarizzate che potrebbero verificarsi prima della data di scadenza dell’operazione; |
30) |
«fattori di sostenibilità» : fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); |
31) |
«sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile» : la differenza tra il saldo in essere delle esposizioni nel portafoglio sottostante e il prezzo al quale tali esposizioni sono vendute dal cedente alla SSPE, laddove né il cedente né il prestatore originario sono rimborsati per tale differenza. |
Articolo 3
Vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio
Il venditore di una posizione verso la cartolarizzazione non vende tale posizione a un cliente al dettaglio, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il venditore della posizione verso la cartolarizzazione ha effettuato una verifica dell’idoneità conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;
il venditore della posizione verso la cartolarizzazione ha appurato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che la posizione verso la cartolarizzazione è idonea per tale cliente al dettaglio;
il venditore della posizione verso la cartolarizzazione comunica immediatamente in una relazione al cliente al dettaglio l’esito della verifica dell’idoneità.
Articolo 4
Requisiti per le SSPE
Le SSPE non sono stabilite in un paese terzo al quale si applichi uno degli elementi seguenti:
il paese terzo è inserito nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
il paese terzo è inserito nell’allegato I o nell’allegato II dell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
il paese terzo non ha firmato un accordo con uno Stato membro al fine di garantire che lo stesso paese terzo rispetti appieno le norme stabilite nell’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio o nel modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
è inserito il comma seguente:
Per una SSPE la quale, dopo il 9 aprile 2021, è stabilita in una delle giurisdizioni di cui all’allegato II in quanto applicano un regime fiscale dannoso, l’investitore comunica l’investimento in titoli emessi dalla SSPE alle autorità fiscali competenti dello Stato membro in cui l’investitore è residente a fini fiscali.
CAPO 2
DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI
Articolo 5
Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
Prima di detenere una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
il cedente o prestatore originario stabilito nell’Unione che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;
il cedente o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore;
il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito nell’Unione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante a norma dell’articolo 6 e comunica il mantenimento del rischio all’investitore istituzionale conformemente all’articolo 7;
il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante non inferiore in ogni caso al 5 %, determinato conformemente all’articolo 6, e comunica il mantenimento del rischio agli investitori istituzionali;
il cedente, il promotore o la SSPE, ove applicabile, ha messo a disposizione le informazioni previste all’articolo 7 con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite;
nel caso delle esposizioni deteriorate, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.
Prima di acquisire una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, effettua una valutazione di due diligence che gli permette di valutare i rischi insiti nell’operazione. Tale valutazione tiene conto almeno di tutte le considerazioni seguenti:
le caratteristiche di rischio della singola posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti;
tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione, tra cui priorità di pagamento fissate per via contrattuale e relativi valori di attivazione (trigger), supporti di credito, supporti di liquidità, valori di mercato di attivazione e definizione di inadempienza specifica all’operazione;
per una cartolarizzazione notificata come STS conformemente all’articolo 27, la conformità di tale cartolarizzazione ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, e all’articolo 27. L’investitore istituzionale può fare adeguato affidamento sulla notifica STS di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e sulle informazioni relative alla conformità ai requisiti STS comunicate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE, senza fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tale notifica e tali informative.
Nonostante le lettere a) e b) del primo comma, nel caso di un programma ABCP interamente garantito, gli investitori istituzionali nei commercial paper emessi da tale programma ABCP prendono in considerazione le caratteristiche del programma ABCP e l’intero supporto della linea di liquidità.
Un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, che detiene una posizione verso la cartolarizzazione compie almeno i passi seguenti:
predispone procedure scritte adeguate che siano proporzionate al profilo di rischio della posizione verso la cartolarizzazione e, se del caso, al suo portafoglio di negoziazione e di non negoziazione, al fine di controllare su base continuativa il rispetto dei paragrafi 1 e 3 e le performance della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.
Se pertinente per la cartolarizzazione e le esposizioni sottostanti, il controllo previsto da dette procedure scritte comprende il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempienza, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei punteggi di affidabilità creditizia o di altre misurazioni del merito di credito delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività. Laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta posizioni verso la cartolarizzazione, come permesso dall’articolo 8, l’investitore istituzionale controlla altresì le esposizioni sottostanti tali posizioni;
nel caso di una cartolarizzazione diversa da un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti o, in mancanza di dati sufficienti sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali, prove di stress sulle ipotesi di perdita tenendo conto della natura, della portata e della complessità del rischio della posizione verso la cartolarizzazione;
nel caso di un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sulla solvibilità e la liquidità del promotore;
assicura una segnalazione interna al proprio organo di amministrazione, affinché questo sia al corrente dei rischi rilevanti derivanti dalla posizione verso la cartolarizzazione e tali rischi siano gestiti in maniera adeguata;
è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti e di aver attuato le politiche e procedure scritte per la gestione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione e per conservare i dati delle verifiche e della due diligence conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché di qualsiasi altra informazione d’interesse; e
nel caso di esposizioni verso un programma ABCP interamente garantito, è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della qualità creditizia del promotore e dei termini della linea di liquidità fornita.
Articolo 6
Mantenimento del rischio
Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni.
Nella misurazione dell’interesse economico netto rilevante, il soggetto che lo mantiene tiene conto delle commissioni che nella prassi possono essere utilizzate per ridurre l’interesse economico netto rilevante effettivo.
In caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, l’obbligo di cui al presente paragrafo può essere soddisfatto anche dal gestore, a condizione che possa dimostrare di avere esperienza di gestione («servicing») di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e che abbia predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.
Sono considerate mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 % ai sensi del paragrafo 1 soltanto le situazioni seguenti:
il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;
in caso di cartolarizzazioni rotative o di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate;
il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni non cartolarizzate sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione;
il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, laddove non sia così raggiunto il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore di quelli trasferiti o ceduti agli investitori e la cui durata non sia inferiore alla durata di quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; o
il mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione.
Il valore netto di un’esposizione deteriorata è calcolato sottraendo lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello della singola esposizione cartolarizzata al momento della creazione o, se applicabile, una quota corrispondente dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello del portafoglio di esposizioni sottostanti, al momento della creazione dal valore nominale dell’esposizione o, se applicabile, dal suo valore nominale residuo al momento della creazione. Inoltre, al fine di determinare il valore netto delle esposizioni deteriorate cartolarizzate, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile può includere la differenza tra l’importo nominale dei segmenti della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate sottoscritti dal cedente per una vendita successiva e il prezzo al quale tali segmenti sono venduti per la prima volta a soggetti terzi indipendenti.
Il primo comma si applica solo nel caso in cui gli enti creditizi, le imprese di investimento o gli enti finanziari che hanno creato le esposizioni cartolarizzate si conformino ai requisiti dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e forniscano tempestivamente le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 del presente regolamento al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre dell’Unione, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione.
Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i seguenti soggetti o da essi garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente:
amministrazioni centrali o banche centrali;
amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013, degli Stati membri;
enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore al 50 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ); o
banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare in maniera più particolareggiata l’obbligo di mantenimento del rischio, in particolare per quanto riguarda:
le modalità di mantenimento del rischio a norma del paragrafo 3, compreso l’adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale;
la misurazione del livello di mantenimento di cui al paragrafo 1;
il divieto di copertura o di vendita dell’interesse mantenuto;
le condizioni del mantenimento su base consolidata conformemente al paragrafo 4;
le condizioni per l’esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile di cui al paragrafo 6;
le modalità di mantenimento del rischio a norma dei paragrafi 3 e 3 bis nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;
l’impatto delle commissioni sull’interesse economico netto rilevante effettivo pagate al soggetto che lo mantiene ai sensi del paragrafo 1.
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 7
Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE
Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti di cui all’articolo 29 e, su richiesta, di potenziali investitori almeno le informazioni seguenti:
informazioni trimestrali sulle esposizioni sottostanti oppure, nel caso degli ABCP, informazioni mensili sui diversi crediti sottostanti;
ove applicabile tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione, tra cui, ma non solo, i documenti seguenti:
il documento o il prospetto di offerta finale insieme ai documenti relativi alla conclusione dell’operazione, esclusi i pareri giuridici;
per la cartolarizzazione tradizionale, l’accordo di vendita, di cessione, di novazione o di trasferimento delle attività ed eventuali pertinenti dichiarazioni di trust;
i contratti derivati e i contratti di garanzia personale, nonché gli eventuali documenti d’interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente;
gli accordi di gestione, di gestione di riserva (back-up servicing), di amministrazione e di gestione della liquidità;
l’atto di costituzione del trust, l’atto di costituzione di garanzia, il contratto di agenzia, il contratto relativo al conto bancario, il contratto di investimento garantito, i termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o l’accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente;
i pertinenti accordi tra creditori, la documentazione sui derivati, i contratti di prestito subordinato, i contratti di prestito alle start-up e gli accordi sulla linea di liquidità;
Tale documentazione di base include una descrizione particolareggiata della priorità di pagamento della cartolarizzazione;
quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), una sintesi dell’operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione, ivi compresi, se applicabile:
i particolari concernenti la struttura dell’operazione, compresi i diagrammi di struttura che presentano un quadro d’insieme dell’operazione, i flussi di cassa e l’assetto proprietario;
i particolari concernenti le caratteristiche dell’esposizione, i flussi di cassa, la gerarchia di allocazione delle perdite (loss waterfall) e i dispositivi di supporto del credito e di supporto della liquidità;
i particolari concernenti i diritti di voto dei detentori di una posizione verso la cartolarizzazione e il rapporto tra questi e gli altri creditori garantiti;
l’elenco di tutti i valori di attivazione e gli eventi menzionati nei documenti trasmessi conformemente alla lettera b) che potrebbero avere un effetto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;
per le cartolarizzazioni STS, la notifica STS di cui all’articolo 27;
le comunicazioni trimestrali agli investitori o – nel caso degli ABCP – le comunicazioni mensili agli investitori, che riportano le informazioni seguenti:
tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti;
dati relativi agli eventi che attivano la variazione della priorità di pagamento o la sostituzione di una controparte e, per le cartolarizzazioni che non sono operazioni ABCP, dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione;
dati sul rischio mantenuto – comprese informazioni su quale delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, è stata applicata – a norma dell’articolo 6;
le informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;
nei casi in cui non si applica la lettera f), qualsiasi evento significativo quale:
una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti messi a disposizione ai sensi della lettera b), incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;
una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;
qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione.
Le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma sono messe a disposizione prima della fissazione del prezzo.
Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del primo comma sono messe a disposizione simultaneamente ogni trimestre, al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi o, nel caso di operazioni ABCP, al più tardi un mese dopo la fine del periodo della comunicazione.
Nel caso degli ABCP, le informazioni di cui alla lettera a), alla lettera c), punto ii), e alla lettera e), punto i) del primo comma, sono messe a disposizione in forma aggregata ai detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, a potenziali investitori. I dati relativi ai prestiti sono messi a disposizione del promotore e, su richiesta, delle autorità competenti.
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, le informazioni di cui alle lettere f) e g) del primo comma sono messe a disposizione senza indugio.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione rispettano il diritto nazionale e dell’Unione che disciplina la tutela della riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali allo scopo di evitare potenziali violazioni di tale diritto e di eventuali obblighi di riservatezza in relazione a informazioni del cliente, del prestatore originario o del debitore, salvo che tali informazioni riservate siano aggregate o rese anonime.
In particolare, relativamente alle informazioni di cui alla lettera b) del primo comma, il cedente, il promotore e la SSPE possono fornire una sintesi della documentazione in questione.
Le autorità competenti di cui all’articolo 29 possono chiedere loro la fornitura di tali informazioni riservate per adempiere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.
Il soggetto designato conformemente al primo comma mette a disposizione le informazioni per un’operazione di cartolarizzazione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
Gli obblighi di cui al secondo e al quarto comma non si applicano alle cartolarizzazioni per cui, conformemente alla direttiva 2003/71/CE, non occorre redigere un prospetto.
Se non è registrato alcun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni conformemente all’articolo 10, il soggetto designato per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mette a disposizioni le informazioni su un sito web che:
dispone di un sistema efficiente di controllo qualitativo dei dati;
è soggetto ad adeguate regole di governance e al mantenimento e al funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicura la continuità e il regolare funzionamento del sito;
è soggetto a sistemi, controlli e procedure adeguati che individuano tutte le fonti di rischio operativo pertinenti;
dispone di sistemi che assicurano la protezione e l’integrità delle informazioni ricevute e la loro pronta registrazione; e
rende possibile la conservazione delle informazioni per almeno cinque anni dopo la data di scadenza della cartolarizzazione.
La documentazione riguardante la cartolarizzazione indica il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni e il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni in cui le informazioni sono messe a disposizione.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro … il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 8
Divieto di ricartolarizzazione
In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica:
alle cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019; e
alle cartolarizzazioni da utilizzare per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 i cui titoli sono stati emessi alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data.
Se tale soggetto vigilato è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo si consulta con l’autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti per tale soggetto prima di concedere l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione. Tale consultazione ha una durata non superiore a 60 giorni dalla data in cui l’autorità competente notifica, all’autorità di risoluzione e alle altre autorità pertinenti per tale soggetto, la necessità di consultarle.
Se al termine della consultazione l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione a utilizzare le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione, ne dà notifica all’ESMA.
Ai fini del presente articolo, sono considerati fini legittimi:
agevolare la liquidazione di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario;
assicurare la solidità di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario in situazione di continuità aziendale, al fine di evitarne la liquidazione; o
salvaguardare gli interessi degli investitori, qualora le esposizioni sottostanti siano deteriorate.
L’ESMA sottopone tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 9
Criteri di concessione di crediti
In deroga al primo comma, per quanto riguarda le esposizioni sottostanti che erano esposizioni deteriorate al momento dell’acquisto da parte del cedente di tali esposizioni dal terzo pertinente, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.
Il paragrafo 3 non si applica se:
il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore è stato concluso prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE; e
il cedente che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza adempie gli obblighi che gli enti cedenti erano tenuti ad adempiere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 prima del 1o gennaio 2019.
CAPO 3
CONDIZIONI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE CARTOLARIZZAZIONI
Articolo 10
Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
I repertori di dati sulle cartolarizzazioni presentano all’ESMA:
una domanda di registrazione; o
una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).
Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli:
delle procedure, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono applicare per verificare completezza e coerenza delle informazioni messe a loro disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1;
della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a);
di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato:
della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a);
della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).
Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato che evita doppioni procedurali.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 11
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione
Articolo 12
Esame della domanda
Articolo 13
Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione
L’ESMA notifica senza indebito ritardo la decisione all’autorità competente di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
Articolo 14
Poteri dell»ESMA
Articolo 15
Revoca della registrazione
Fatto salvo l’articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni se questo:
rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;
ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con altri mezzi irregolari; o
non soddisfa più le condizioni per la registrazione.
Articolo 16
Contributi per le attività di vigilanza
Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato e coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, nonché il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento. Nella misura in cui l’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all’articolo 72, paragrafo 3, dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.
Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, le commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adattate unicamente per rispecchiare i necessari costi e spese supplementari legati alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni in forza del presente regolamento.
Articolo 17
Disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni raccolgono e conservano le informazioni relative alle cartolarizzazioni. Assicurano che tutti i seguenti soggetti abbiano un accesso diretto e immediato a titolo gratuito affinché possano assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi:
l’ESMA;
l’EBA;
l’EIOPA;
il CERS;
i membri interessati del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) nello svolgimento dei suoi compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;
le autorità interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi in materia di vigilanza riguardano operazioni, mercati, partecipanti e attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );
il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 );
le autorità di cui all’articolo 29;
investitori e potenziali investitori.
L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA e tenendo conto delle necessità dei soggetti di cui al paragrafo 1, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
le informazioni relative alle cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1 che il cedente, il promotore o la SSPE forniscono per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1;
gli standard operativi richiesti per consentire, in maniera tempestiva, strutturata ed esauriente:
la raccolta dei dati da parte dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni; e
l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni;
i dettagli delle informazioni a cui devono avere accesso i soggetti di cui al paragrafo 1, tenuto conto dei rispettivi mandati e delle rispettive necessità specifiche;
i termini e le condizioni per l’accesso diretto e immediato ai dati registrati nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 4
CARTOLARIZZAZIONE SEMPLICE, TRASPARENTE E STANDARDIZZATA
Articolo 18
Uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»
Il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini per la cartolarizzazione, solo se:
la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti stabiliti nella sezione 1, 2 o 2 bis del presente capo e ne è stata data notifica all’ESMA ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1; e
la cartolarizzazione figura nell’elenco di cui all’articolo 27, paragrafo 5.
Il cedente, il promotore e la SSPE che partecipano alla cartolarizzazione considerata STS devono essere stabiliti nell’Unione.
SEZIONE 1
Requisiti per cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate
Articolo 19
Cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate
Articolo 20
Requisiti di semplicità
Ai fini del paragrafo 1, costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria:
le disposizioni che consentono al liquidatore del venditore di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore;
le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare l’invalidazione di cui alla lettera a) solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell’insolvenza del venditore.
Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell’operazione, gli eventi che attivano tale perfezionamento comprendono almeno gli eventi seguenti:
grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore;
insolvenza del venditore; e
violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore, inadempienza del venditore compreso, non sanata da provvedimenti correttivi.
Le esposizioni sottostanti presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire in termini di importo, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.
Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.
In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.
La valutazione del merito di credito del mutuatario deve rispondere ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.
Il cedente o prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
Dopo la selezione, le esposizioni sottostanti sono trasferite senza indebito ritardo alla SSPE e non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:
è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non abbia presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), sono esplicitamente indicati la proporzione di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
Il rimborso del detentore delle posizioni verso la cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto da parte del venditore delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o di altri terzi non è ritenuto dipendere dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti.
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 21
Requisiti di standardizzazione
Quando è stata avviata un’azione esecutiva (enforcement notice) o è stata notificata una messa in mora (acceleration notice):
nessun quantitativo di contante è bloccato nella SSPE oltre a quanto necessario per assicurare il funzionamento operativo della SSPE o il regolare rimborso degli investitori conformemente alle clausole contrattuali della cartolarizzazione, salvo che circostanze eccezionali richiedano che un importo sia bloccato per utilizzarlo per delle spese, nel migliore interesse degli investitori, al fine di evitare il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna;
il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non è invertito rispetto al rango di ciascuna; e
nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.
La documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o – in caso di cartolarizzazione rotativa – eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:
il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto di essa;
il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore;
il calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia (evento determinante il rimborso anticipato); e
l’incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo).
La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente:
gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al gestore e all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;
le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione, come una disposizione contrattuale che consenta la sostituzione del gestore in tali casi; e
se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati, dei fornitori di liquidità e della banca del conto in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati.
Articolo 22
Requisiti di trasparenza
In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o giugno 2021 i cedenti possono decidere di pubblicare le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.
Se del caso, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma rispecchiano o richiamano le norme tecniche di regolamentazione elaborate ai sensi del mandato conferito alle AEV dal regolamento (UE) 2019/2088, in particolare all’articolo 2 bis e all’articolo 4, paragrafi 6 e 7.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
SEZIONE 2
Requisiti per la cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
Articolo 23
Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
Ai fini della presente sezione, per «venditore» si intende il «cedente» o il «prestatore originario».
Articolo 24
Requisiti a livello di operazione
Ai fini del paragrafo 1, costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria:
le disposizioni che consentono al liquidatore del venditore di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore;
le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare l’invalidazione di cui alla lettera a) solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell’insolvenza del venditore.
Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell’operazione, gli eventi che attivano tale perfezionamento comprendono almeno gli eventi seguenti:
grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore;
insolvenza del venditore; e
violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore, inadempienza del venditore compreso, non sanata da provvedimenti correttivi.
Dopo la selezione, le esposizioni sottostanti sono trasferite senza indebito ritardo alla SPE e non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di inadempienza ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:
è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo se:
l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e
nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
al momento della concessione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
Il rimborso dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto da parte del venditore delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o di altri terzi non è ritenuto dipendere dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti.
Il portafoglio di esposizioni sottostanti ha una durata residua media ponderata di non oltre un anno e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a tre anni;
In deroga al secondo comma, le operazioni relative a portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali hanno una durata residua media ponderata di non oltre tre anni e mezzo e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a sei anni.
Le esposizioni sottostanti non comprendono prestiti garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali né prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili, con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento prestabiliti per locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie che non siano quotate in una sede di negoziazione.
In seguito all’inadempienza del venditore o a un evento di messa in mora (acceleration):
nessun quantitativo di contante è bloccato nella SSPE oltre quanto necessario per assicurare il funzionamento operativo della SSPE o il regolare rimborso degli investitori conformemente alle clausole contrattuali della cartolarizzazione, salvo che circostanze eccezionali richiedano che un importo sia bloccato per utilizzarlo per delle spese, nel migliore interesse degli investitori, al fine di evitare il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori che detengono posizioni verso la cartolarizzazione mediante pagamento sequenziale di queste in funzione del rango di ciascuna; e
nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.
Quando un’operazione ABCP è una cartolarizzazione rotativa, la documentazione riguardante l’operazione comprende gli eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:
il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto; e
il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il venditore o il gestore.
La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente:
gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al gestore e all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;
le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione;
se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto in caso di loro inadempienza, insolvenza e di altri eventi specificati; e
il modo in cui il promotore soddisfa i requisiti dell’articolo 25, paragrafo 3.
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 25
Promotore di un programma ABCP
L’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si considera soddisfatto qualora l’autorità competente abbia determinato, sulla base della revisione e della valutazione di cui all’articolo 97, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi.
Il promotore è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 a livello di programma ABCP e di garantire che siano messe a disposizione dei potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, su loro richiesta:
le informazioni aggregate previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a); e
le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), almeno sotto forma di bozza o di prima stesura.
Articolo 26
Requisiti a livello di programma
Il 5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti le operazioni ABCP e finanziate dal programma ABCP può essere temporaneamente non conforme ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafi 9, 10 e 11, senza pregiudicare lo stato STS del programma ABCP.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto regolarmente a una verifica esterna di conformità condotta da un soggetto adeguato e indipendente.
La documentazione riguardante il programma ABCP indica con precisione:
le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono eventuali obblighi fiduciari nei confronti degli investitori;
gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, che ha esperienza di sottoscrizione di crediti, all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;
le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione;
le disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati, laddove la linea di liquidità non contempli tali eventi;
il fatto che, al verificarsi di eventi specificati oppure dell’inadempienza o dell’insolvenza del promotore, sono previsti provvedimenti correttivi atti a permettere, secondo i casi, la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito o la sostituzione del fornitore della linea di liquidità; e
il fatto che la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.
SEZIONE 2 bis
Requisiti per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio
Articolo 26 bis
Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio
Articolo 26 ter
Requisiti di semplicità
Il cedente che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza applica a tali esposizioni politiche in materia di credito, recupero, rinegoziazione del debito e gestione non meno rigorose di quelle applicate a esposizioni comparabili che non sono state acquistate.
Ai fini del presente paragrafo, si intende per gruppo uno dei seguenti:
un gruppo di entità giuridiche soggetto al consolidamento prudenziale a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
un gruppo quale definito dall’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Il cedente fornisce dichiarazioni e garanzie circa il soddisfacimento dei requisiti seguenti:
il cedente o un’entità del gruppo al quale il cedente appartiene ha pieno titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti e sui relativi diritti accessori;
quando il cedente è un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE, il cedente o l’entità che rientra nell’ambito della vigilanza su base consolidata mantiene nel proprio bilancio il rischio di credito sulle esposizioni sottostanti;
ciascuna esposizione sottostante soddisfa, alla data in cui è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, i criteri di ammissibilità e tutte le condizioni, diverse dal verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, per il pagamento della protezione del credito in conformità dell’accordo sulla protezione del credito contenuto nella documentazione riguardante la cartolarizzazione;
per quanto a conoscenza del cedente, il contratto per ciascuna esposizione sottostante contiene l’obbligo legale, valido, vincolante ed esecutivo nei confronti del debitore di pagare le somme indicate in tale contratto;
le esposizioni sottostanti rispettano criteri di sottoscrizione non meno rigorosi dei criteri di sottoscrizione standard che il cedente applica a esposizioni simili non cartolarizzate;
per quanto a conoscenza del cedente, nessuno dei debitori è in situazione di violazione sostanziale o di default rispetto a una delle obbligazioni cui è tenuto in relazione ad un’esposizione sottostante alla data in cui detta esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato;
per quanto a conoscenza del cedente, la documentazione riguardante l’operazione non contiene informazioni false sui dettagli delle esposizioni sottostanti;
alla conclusione dell’operazione o quando un’esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, il contratto tra il debitore e il prestatore originario in relazione all’esposizione sottostante non è stato modificato in modo da compromettere l’esecutività o la recuperabilità dell’esposizione stessa.
Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni o garanzie o, quando la cartolarizzazione include un periodo di ricostituzione, l’aggiunta di esposizioni che soddisfano le condizioni di ricostituzione stabilite.
Le esposizioni aggiunte dopo la data di conclusione dell’operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti.
L’esposizione sottostante può essere eliminata dall’operazione se:
è stata pienamente rimborsata o è giunta a scadenza;
è stata ceduta nel corso del normale svolgimento delle attività del cedente, purché la cessione non costituisca un supporto implicito ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 575/2013;
è soggetta a una modifica non determinata dal credito, quale il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito, verificatasi nel corso della normale gestione dell’esposizione sottostante stessa; oppure
non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento in cui è stata inclusa nell’operazione.
Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti.
Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.
Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma del presente paragrafo non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.
In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se applicabile, agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore.
La valutazione del merito di credito del mutuatario deve rispondere ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.
Il cedente o il prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
Al momento della selezione le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:
è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di una procedura di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data di selezione delle esposizioni sottostanti, salvo che:
l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di selezione delle esposizioni sottostanti; e
nelle informazioni fornite dal cedente in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;
al momento della creazione dell’esposizione sottostante, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o
ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.
Al momento dell’inclusione delle esposizioni sottostanti, i debitori hanno effettuato almeno un pagamento, tranne nel caso in cui:
la cartolarizzazione è una cartolarizzazione rotativa, garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi; o
l’esposizione rappresenta il rifinanziamento di un’esposizione già inclusa nell’operazione.
L’EBA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 26 quarter
Requisiti di standardizzazione
In caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, l’importo delle passività della SSPE in relazione ai pagamenti degli interessi a favore degli investitori è, a ogni scadenza del pagamento, pari o inferiore all’importo ricavato dalla SSPE dal cedente e da eventuali contratti di garanzia reale.
Tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di valuta delle esposizioni sottostanti, il portafoglio delle esposizioni sottostanti non comprende derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
Qualsiasi pagamento di tasso di interesse legato a un tasso di riferimento in relazione all’operazione si basa su uno degli elementi seguenti:
tassi di interesse di mercato di uso generale, o tassi settoriali di uso generale che riflettono i costi di finanziamento, e che non fanno riferimento a formule o derivati complessi;
il reddito generato dalla garanzia reale a copertura delle obbligazioni dell’investitore a norma dell’accordo sulla protezione.
Il pagamento di interessi legati a un tasso di riferimento dovuti a titolo delle esposizioni sottostanti si basa su tassi di interesse di mercato di uso generale o su tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non fa riferimento a formule o derivati complessi.
Nel caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, quando viene emesso un avviso di esecuzione o di risoluzione dell’accordo sulla protezione del credito, presso la SSPE è mantenuto solo l’importo di contante necessario per garantire il funzionamento operativo della SSPE, il versamento dei pagamenti per la protezione delle esposizioni sottostanti in stato di default ancora in fase di rinegoziazione al momento della risoluzione, o il rimborso ordinato degli investitori secondo i termini contrattuali della cartolarizzazione.
Per determinare l’importo in essere dei segmenti a ogni data di pagamento, è applicato l’ammortamento sequenziale a tutti i segmenti a partire dal segmento con il rango più senior.
In deroga al secondo comma, per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango. Tali fattori di attivazione basati sulla performance comprendono come minimo:
l’aumento dell’importo accumulato delle esposizioni deteriorate o l’aumento delle perdite accumulate superiore a una data percentuale dell’importo in essere del portafoglio sottostante;
un fattore di attivazione retrospettivo addizionale; e
un fattore di attivazione prospettico.
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione e, se del caso, alla calibrazione dei fattori di attivazione basati sulla performance.
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Man mano che procede l’ammortamento dei segmenti, agli investitori è rimborsato l’importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti, a condizione che gli investitori abbiano garantito i segmenti.
Qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui all’articolo 26 sexies in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l’importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all’importo nominale in essere delle esposizioni sottostanti meno l’importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti.
La documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o, in caso di cartolarizzazione rotativa, fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:
il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una soglia prestabilita o al di sotto di essa;
l’aumento delle perdite al di sopra di una soglia prestabilita;
l’incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita per uno specifico periodo.
La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente:
gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del gestore, del fiduciario e degli altri fornitori di servizi accessori, ove applicabile, e dell’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4;
le disposizioni che garantiscono la sostituzione del gestore, del fiduciario, degli altri fornitori di servizi accessori o dell’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4, in caso di default o di insolvenza di uno di tali prestatori di servizi, qualora essi siano diversi dal cedente, secondo modalità che non determinino la cessazione della fornitura di detti servizi;
le procedure di gestione che si applicano alle esposizioni sottostanti alla data di conclusione dell’operazione e successivamente e le circostanze in cui tali procedure possono essere modificate;
gli standard di gestione che il gestore è tenuto a rispettare nella gestione delle esposizioni sottostanti per l’intera durata della cartolarizzazione.
Il gestore applica alle esposizioni sottostanti procedure di gestione almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni analoghe non cartolarizzate.
Articolo 26 quinquies
Requisiti di trasparenza
In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o giugno 2021 i cedenti possono decidere di pubblicare le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.
Se del caso, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo rispecchiano o richiamano le norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità del mandato conferito alle AEV dal regolamento (UE) 2019/2088, in particolare all’articolo 2 bis e all’articolo 4, paragrafi 6 e 7.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 26 sexies
Requisiti concernenti l’accordo sulla protezione del credito, l’agente terzo verificatore e il margine positivo sintetico
L’accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi seguenti:
quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di garanzie, gli eventi creditizi di cui all’articolo 215, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati sui crediti, gli eventi creditizi di cui all’articolo 216, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Tutti gli eventi creditizi devono essere documentati.
Le misure di tolleranza ai sensi dell’articolo 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono applicate alle esposizioni sottostanti non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili.
Il pagamento intermedio per la protezione del credito è effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui al paragrafo 1, nel caso in cui la rinegoziazione del debito per le perdite per la pertinente esposizione sottostante non sia stata completata entro la fine del periodo di sei mesi. Il pagamento intermedio per la protezione del credito è almeno pari all’elemento più elevato tra i seguenti:
l’importo delle perdite attese che è equivalente alla riduzione di valore iscritta in bilancio dal cedente conformemente alla disciplina contabile applicabile al momento in cui è effettuato il pagamento intermedio, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite;
ove applicabile, l’importo delle perdite attese quale determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Qualora venga effettuato un pagamento intermedio per la protezione del credito, si procede al pagamento finale per la protezione del credito di cui al primo comma al fine di adeguare il regolamento intermedio delle perdite alla perdita effettiva subita.
Il metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali per la protezione del credito è specificato nell’accordo sulla protezione del credito.
Il pagamento per la protezione del credito è proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere della corrispondente esposizione sottostante coperta dall’accordo sulla protezione del credito.
Il diritto del cedente a ricevere il pagamento per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo. Gli importi a carico degli investitori nel quadro dell’accordo di protezione del credito sono definiti chiaramente nell’accordo sulla protezione del credito e limitati. Tali importi devono poter essere calcolati in qualsiasi circostanza. L’accordo sulla protezione del credito indica chiaramente le circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti. L’agente terzo verificatore di cui al paragrafo 4 valuta se tali circostanze si sono verificate.
L’importo del pagamento per la protezione del credito è calcolato al livello della singola esposizione sottostante per la quale si è verificato un evento creditizio.
In caso di cessazione dell’accordo sulla protezione del credito, la rinegoziazione del debito prosegue per gli eventi creditizi pendenti verificatisi prima della cessazione secondo le modalità di cui al primo comma.
I premi per la protezione del credito da pagare a norma dell’accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell’importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto. A tali fini, l’accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell’operazione.
In deroga al terzo comma del presente paragrafo, i pagamenti anticipati dei premi sono consentiti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato, se il sistema di garanzia è previsto espressamente dalla normativa nazionale di uno Stato membro e beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
La documentazione riguardante l’operazione descrive le modalità di calcolo del premio per la protezione del credito e delle eventuali cedole per ogni data di pagamento lungo tutta la durata della cartolarizzazione.
Il diritto degli investitori a ricevere i premi per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.
Prima della data di conclusione dell’operazione il cedente nomina un agente terzo verificatore. Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, l’agente terzo verificatore verifica come minimo tutti gli aspetti seguenti:
che l’evento creditizio indicato nell’avviso è un evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito;
che l’esposizione sottostante era inclusa nel portafoglio di riferimento al momento in cui si è verificato l’evento creditizio in questione;
che l’esposizione sottostante soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della sua inclusione nel portafoglio di riferimento;
nel caso in cui alla cartolarizzazione sia stata aggiunta un’esposizione sottostante in seguito a ricostituzione, che la ricostituzione soddisfaceva le condizioni di ricostituzione;
che l’importo finale della perdita sia coerente con le perdite iscritte dal cedente nel conto profitti e perdite;
che al momento in cui viene effettuato il pagamento finale per la protezione del credito le perdite relative alle esposizioni sottostanti sono state correttamente attribuite agli investitori.
L’agente terzo verificatore è indipendente dal cedente e dagli investitori e, ove applicabile, dalla SSPE e ha accettato la nomina come agente terzo verificatore entro la data di conclusione dell’operazione.
L’agente terzo verificatore può effettuare la verifica sulla base di un campione anziché per ogni singola esposizione sottostante per la quale si chiede il pagamento per la protezione del credito. Gli investitori possono tuttavia chiedere la verifica dell’ammissibilità di qualsiasi esposizione sottostante se non sono soddisfatti della verifica a campione.
Il cedente include nella documentazione riguardante l’operazione l’impegno a fornire all’agente terzo verificatore tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui al primo comma.
Il cedente non può porre fine all’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi da uno degli eventi seguenti:
l’insolvenza dell’investitore;
il mancato pagamento da parte dell’investitore di qualsiasi importo dovuto ai sensi dell’accordo sulla protezione del credito o la violazione da parte dell’investitore di obblighi materiali previsti nei documenti riguardanti l’operazione;
eventi normativi pertinenti, tra cui:
modifiche pertinenti della normativa dell’Unione o nazionale, modifiche pertinenti da parte delle autorità competenti di interpretazioni ufficialmente pubblicate di detta normativa, se del caso, o modifiche pertinenti della tassazione o del trattamento contabile delle operazioni che hanno un effetto negativo rilevante sull’efficienza economica di un’operazione, in ciascun caso rispetto a quanto previsto al momento della conclusione dell’operazione e che non poteva ragionevolmente essere previsto all’epoca;
l’accertamento da parte dell’autorità competente che il cedente o gli affiliati del cedente non sono o non sono più autorizzati a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 245, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l’esercizio dell’opzione «call» sull’operazione in un determinato momento («time call»), se il periodo calcolato a partire dalla data di conclusione dell’operazione è uguale o superiore alla vita media ponderata del portafoglio di riferimento iniziale alla data di conclusione dell’operazione;
l’esercizio dell’opzione «clean-up call» come definita all’articolo 242, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
nel caso della protezione del credito di tipo personale, l’investitore non è più qualificato come fornitore di protezione ammissibile conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 8.
La documentazione riguardante l’operazione specifica se nell’operazione in questione sono inclusi uno o più dei diritti di call di cui alle lettere d) ed e), e come detti diritti di call sono strutturati.
Ai fini della lettera d), la time call non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito.
Quando la time call viene esercitata, i cedenti notificano alle autorità competenti le modalità con cui i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono soddisfatti, anche con una giustificazione dell’uso della «time call» e un resoconto plausibile che dimostri che il motivo di esercizio di detta opzione non costituisce un deterioramento della qualità delle attività sottostanti.
Nel caso della protezione del credito di tipo reale, al termine dell’accordo sulla protezione del credito, la garanzia è rimborsata agli investitori secondo il rango del segmento fatte salve le disposizioni del pertinente diritto fallimentare, quale applicabile al cedente.
Il cedente può impegnare margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ciascun periodo di pagamento è specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio all’inizio del relativo periodo di pagamento (margine positivo sintetico fisso);
il margine positivo sintetico non utilizzato per coprire le perdite su crediti che si verificano durante ciascun periodo di pagamento è restituito al cedente;
per i cedenti che utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo totale impegnato per anno non è superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno calcolati a norma dell’articolo 158 di tale regolamento;
per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione;
la documentazione riguardante l’operazione specifica le condizioni di cui al presente paragrafo.
Gli accordi sulla protezione del credito assumono la forma di:
una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché alle esposizioni verso l’investitore possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento;
una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o
un’altra protezione del credito non menzionata alle lettere a) e b) del presente paragrafo sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o «credit linked note» che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell’investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 9 e 10 del presente articolo.
L’altra protezione del credito di cui al paragrafo 8, lettera c), soddisfa i seguenti requisiti:
il diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori costituisce titolo esecutivo garantito da opportuni contratti di garanzia;
il diritto degli investitori, in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati, di riavere le garanzie non utilizzate per far fronte ai pagamenti per la protezione costituisce titolo esecutivo;
se la garanzia è investita in titoli, la documentazione riguardante l’operazione definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di custodia dei titoli.
La documentazione riguardante l’operazione specifica se gli investitori restano esposti al rischio di credito del cedente.
Il cedente ottiene un parere da un consulente giuridico qualificato che confermi l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.
Qualora sia fornita un’altra protezione del credito a norma del paragrafo 8, lettera c), del presente articolo, il cedente e l’investitore ricorrono a garanzie di elevata qualità, che sono una delle seguenti:
garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
tali titoli di debito hanno una scadenza residua massima di tre mesi che non supera il periodo rimanente fino alla data di pagamento successiva;
tali titoli di debito possono essere rimborsati in contanti per un importo pari al saldo in essere del segmento protetto;
tali titoli di debito sono detenuti da un custode indipendente dal cedente e dagli investitori;
le garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, fatto salvo il consenso esplicito nella documentazione finale relativa all’operazione da parte dell’investitore dopo aver esercitato la «due diligence» conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, compresa una valutazione delle pertinenti esposizioni al rischio di controparte, solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 2 in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, possono, previa consultazione dell’EBA, consentire garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3 purché possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell’ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all’applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui al secondo comma.
Se l’ente creditizio terzo o il cedente o uno dei suoi affiliati non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito, la garanzia è trasferita entro nove mesi a un ente creditizio terzo con classe di merito di credito 3 o superiore o la garanzia è investita in titoli che soddisfano i criteri di cui al primo comma, lettera a).
I requisiti di cui al presente paragrafo si considerano soddisfatti in caso di investimenti in «credit linked note» emesse dal cedente, a norma dell’articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’EBA controlla l’applicazione delle pratiche seguite in materia di garanzie di cui al presente articolo, prestando particolare attenzione al rischio di controparte e agli altri rischi economici e finanziari sostenuti dagli investitori e derivanti da dette pratiche in materia di garanzie.
L’EBA invia alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 10 aprile 2023.
Entro il 10 ottobre 2023 la Commissione, sulla base di tale relazione dell’EBA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo, con particolare riguardo al rischio di un accumulo eccessivo di rischio di controparte nel sistema finanziario, corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente articolo.;
SEZIONE 3
Notifica STS
Articolo 27
Requisiti di notifica STS
La notifica STS include la spiegazione da parte del cedente e del promotore delle modalità con cui si sono rispettati i criteri STS di cui agli articoli da 20 a 22 e agli articoli da 24 a 26 o agli articoli da 26 ter a 26 sexies.
L’ESMA pubblica la notifica STS sul proprio sito web ufficiale a norma del paragrafo 5. Il cedente e il promotore di una cartolarizzazione informano le rispettive autorità competenti della notifica STS e designano tra loro il soggetto che funge da primo referente per gli investitori e le autorità competenti.
►M1 Laddove il cedente, il promotore o la SSPE ricorra ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’articolo 28 per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies, la notifica STS include una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal suddetto terzo autorizzato. ◄ La notifica include il nome del terzo autorizzato, il suo luogo di stabilimento e il nome dell’autorità competente che l’ha autorizzato.
Laddove il cedente o il prestatore originario non sia un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabilito o stabilita nell’Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata degli elementi seguenti:
la conferma del cedente o prestatore originario del fatto che concede i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare i crediti e che dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di dette procedure a norma dell’articolo 9 del presente regolamento; e
una dichiarazione del cedente o del prestatore originario relativamente al fatto che la concessione dei crediti di cui alla lettera a) sia o meno soggetta a vigilanza.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 28
Verifica della conformità STS da parte di terzi
►M1 Un terzo di cui all’articolo 27, paragrafo 2, è autorizzato dall’autorità competente a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies: ◄
il terzo imputa al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipano alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a valutazione solo commissioni non discriminatorie e basate sui costi e non applica commissioni differenziate sulla base o a seconda dei risultati della sua valutazione;
il terzo non è né un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva 2002/87/CE né un’agenzia di rating del credito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e lo svolgimento delle altre attività del terzo non compromette l’indipendenza o l’integrità della sua valutazione;
il terzo non fornisce nessuna forma di consulenza, audit o servizio equivalente al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipa alla cartolarizzazione oggetto della sua valutazione;
i membri dell’organo di amministrazione del terzo dispongono di qualifiche professionali, conoscenze e esperienza adeguate ai compiti del terzo e rispondono a requisiti di rispettabilità e correttezza;
l’organo di amministrazione del terzo è composto per almeno un terzo da amministratori indipendenti, in nessun caso meno di due;
il terzo prende tutte le misure necessarie ad assicurare che la verifica della conformità STS non sia inficiata da conflitti di interesse o rapporti d’affari esistenti o potenziali che coinvolgano il terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o dipendenti o ogni altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione o sotto il controllo del terzo. A tal fine, il terzo istituisce, mantiene, applica e documenta un sistema di controllo interno efficace che disciplini l’attuazione delle politiche e delle procedure per individuare e prevenire potenziali conflitti di interesse. I conflitti di interesse potenziali o esistenti che sono stati individuati sono eliminati o attenuati e comunicati senza indugio. Il terzo istituisce, mantiene, applica e documenta procedure e processi adeguati per assicurare l’indipendenza della valutazione della conformità STS. Il terzo sottopone periodicamente tali politiche e procedure a controllo e riesame per valutare la loro efficacia e la necessità di un loro eventuale aggiornamento; e
il terzo può dimostrare che dispone di salvaguardie operative e processi interni adeguati che gli consentono di valutare la conformità STS.
L’autorità competente revoca l’autorizzazione qualora ritenga che il terzo sia sostanzialmente non conforme al primo comma.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 5
VIGILANZA
Articolo 29
Designazione delle autorità competenti
Le seguenti autorità competenti, in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico, vigilano sull’adempimento degli obblighi stabiliti all’articolo 5 del presente regolamento:
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 13, punto 10), della direttiva 2009/138/CE;
per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente responsabile designata a norma dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE;
per gli OICVM e le società di gestione di OICVM: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;
per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 6, lettera g), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );
per gli enti creditizi o imprese di investimento: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013.
Articolo 30
Poteri delle autorità competenti
Il riesame di cui al primo comma comprende:
le procedure e i meccanismi atti a misurare e mantenere correttamente e su base continuativa l’interesse economico netto rilevante a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e la raccolta e la tempestiva comunicazione di tutte le informazioni che devono essere messe a disposizione a norma dell’articolo 7;
per le esposizioni che non fanno parte delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate:
i criteri di concessione dei crediti applicati alle esposizioni non deteriorate a norma dell’articolo 9;
le norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo applicate alle esposizioni sottostanti che sono esposizioni deteriorate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma;
per le cartolarizzazioni STS che non sono cartolarizzazioni nell’ambito di un programma ABCP, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto dell’articolo 20, paragrafi da 7 a 12, dell’articolo 21, paragrafo 7, e dell’articolo 22; e
per le cartolarizzazioni STS che sono cartolarizzazioni nell’ambito di un programma ABCP, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare, per quanto riguarda le operazioni ABCP, il rispetto dell’articolo 24 e, per quanto riguarda i programmi ABCP, il rispetto dell’articolo 26, paragrafi 7 e 8;
per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto dell’articolo 9, paragrafo 1, che impediscono qualsiasi abuso della deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma; e
per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto degli articoli da 26 ter a 26 sexies.
L’autorità competente monitora, a seconda dei casi, gli effetti specifici che la partecipazione al mercato delle cartolarizzazioni ha sulla stabilità dell’ente finanziario che opera come prestatore originario, cedente, promotore o investitore nell’ambito della sua vigilanza prudenziale nel settore delle cartolarizzazioni, tenendo presente quanto segue e lasciando impregiudicata la normativa settoriale più rigorosa:
l’entità delle riserve di capitale;
l’entità delle riserve di liquidità; e
il rischio di liquidità per gli investitori dovuto a disallineamenti di durata tra i loro finanziamenti e investimenti.
Qualora individui un rischio rilevante per la stabilità finanziaria di un ente finanziario o del sistema finanziario nel suo complesso, indipendentemente dagli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 36, l’autorità competente adotta misure per attenuare tali rischi, comunica le sue conclusioni all’autorità designata competente in materia di strumenti macroprudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché al CERS.
Articolo 31
Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni
La relazione del CERS di cui al primo comma tiene conto delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione sintetica, segnatamente il suo tipico carattere ad hoc e privato sui mercati finanziari, e valuta se il trattamento della cartolarizzazione STS nel bilancio favorisca una riduzione complessiva del rischio nel sistema finanziario e un migliore finanziamento dell’economia reale.
Ai fini dell’elaborazione della sua relazione, il CERS utilizza una varietà di fonti di dati pertinenti, quali:
i dati raccolti dalle autorità competenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 1;
l’esito dei riesami effettuati dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 30, paragrafo 2; e
i dati registrati nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni in conformità dell’articolo 10.
Entro tre mesi dalla data di trasmissione della raccomandazione, il destinatario ella raccomandazione, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010, comunica, al Parlamento europeo, al Consiglio alla Commissione e al CERS i provvedimenti che ha adottato per dar seguito alla raccomandazione e fornisce adeguate giustificazioni in caso di inazione.
Articolo 32
Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
Fatto salvo il loro diritto di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell’articolo 34, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono le sanzioni amministrative adeguate in caso di negligenza o violazione intenzionale e i provvedimenti correttivi applicabili almeno quando:
il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 6;
il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 7;
il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha rispettato i criteri di cui all’articolo 9;
il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 18;
una cartolarizzazione è qualificata STS e il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies;
il cedente o il promotore presenta una notifica fuorviante a norma dell’articolo 27, paragrafo 1;
il cedente o il promotore non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo27, paragrafo 4; o
un terzo autorizzato ai sensi dell’articolo 28 non ha notificato le modifiche sostanziali delle informazioni fornite a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, o qualsiasi altro cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente.
Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni amministrative e/o i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.
Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni e misure per le violazioni di cui al paragrafo 1:
una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 37;
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
l’interdizione temporanea, nei confronti di un membro dell’organo di amministrazione del cedente, del promotore o della SSPE o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;
in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere e) o f), il divieto temporaneo nei confronti del cedente e del promotore di notificare ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies;
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 17 gennaio 2018;
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 17 gennaio 2018 oppure una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 % del fatturato netto annuo totale della persona giuridica che risulta dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ), il relativo fatturato netto annuo totale è il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base agli applicabili atti legislativi in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo;
sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f);
in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera h), la revoca temporanea dell’autorizzazione, di cui all’articolo 28, di terzi autorizzati a valutare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26, o agli articoli da 26 bis a 26 sexies.
Articolo 33
Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
Le autorità competenti esercitano il potere d’imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all’articolo 32 conformemente al rispettivo ordinamento giuridico nazionale:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità;
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposti a norma dell’articolo 32, l’autorità competente tiene conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
il grado di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile dimostra nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;
le violazioni commesse in precedenza dalla persona fisica o giuridica responsabile.
Articolo 34
Sanzioni penali
Articolo 35
Obblighi di notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 18 gennaio 2019. Essi ne notificano senza indebito ritardo tutte le successive modifiche alla Commissione, all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA.
Articolo 36
Cooperazione tra autorità competenti e AEV
Se le autorità competenti interessate non riescono a raggiungere un accordo entro il termine del periodo di conciliazione di cui al primo comma, l’ESMA adotta la decisione di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro un mese. Durante la procedura di cui al presente articolo, una cartolarizzazione che figuri nell’elenco pubblicato dall’ESMA ai sensi dell’articolo 27 del presente regolamento continua a essere considerata una STS ai sensi del capo 4 del presente regolamento ed è mantenuta in detto elenco.
Qualora le autorità competenti interessate convengano che la violazione derivi dall’inosservanza in buona fede dell’articolo 18, possono decidere di concedere fino a 3 mesi al cedente, al promotore e alla SSPE per correggere la violazione rilevata; tale periodo ha inizio il giorno in cui l’autorità competente informa il cedente, il promotore e la SSPE della violazione. Durante tale periodo una cartolarizzazione che figuri nell’elenco pubblicato dall’ESMA ai sensi dell’articolo 27 continua ad essere considerata una STS ai sensi del capo 4 ed è mantenuta in detto elenco.
Qualora una o più autorità competenti interessate siano del parere che la violazione non sia stata corretta adeguatamente entro il periodo di cui al terzo comma, si applica il primo comma.
L’ESMA presenta, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 37
Pubblicazione delle sanzioni amministrative
Quando l’autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso, o quando la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati alle persone interessate – nella misura in cui possono essere calcolati –, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:
differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione;
pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa in forma anonima conformemente al diritto nazionale; o
non pubblichino affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari; o
la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.
CAPO 6
MODIFICHE
Articolo 38
Modifica della direttiva 2009/65/CE
L’articolo 50 bis della direttiva 2009/65/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 50 bis
Se le società di gestione di OICVM o gli OICVM a gestione interna sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori del pertinente OICVM.
Articolo 39
Modifica della direttiva 2009/138/CE
La direttiva 2009/138/CE è così modificata:
all’articolo 135, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
l’articolo 308 ter, paragrafo 11, è soppresso.
Articolo 40
Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:
ai considerando 22 e 41, all’articolo 8 quater e all’allegato I, sezione D, parte II, punto 1, l’espressione «strumento finanziario strutturato» è sostituita da «strumento di cartolarizzazione»;
ai considerando 34 e 40, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 8 quater, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 39, paragrafo 4, nonché all’allegato I, sezione A, punto 2, quinto capoverso, all’allegato I, sezione B, punto 5, all’allegato I, sezione D, parte II, titolo e punto 2, all’allegato III, parte I, punti 8, 24 e 45, e all’allegato III, parte III, punto 8, l’espressione «strumento finanziario strutturato» o «strumenti finanziari strutturati» è sostituita da «strumento di cartolarizzazione» o «strumenti di cartolarizzazione»;
all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli emittenti e i terzi collegati stabiliti nell’Unione riguardo agli strumenti di cartolarizzazione.»;
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“strumento di cartolarizzazione”: uno strumento finanziario o altre attività derivanti da un’operazione o dispositivo di cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];»;
l’articolo 8 ter è soppresso;
all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e all’articolo 25 bis è soppresso il riferimento all’articolo 8 ter.
Articolo 41
Modifica della direttiva 2011/61/UE
L’articolo 17 della direttiva 2011/61/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Se i GEFIA sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori dei pertinenti FIA.
Articolo 42
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
“obbligazione garantita”: l’obbligazione conforme ai requisiti previsti all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;
“veicolo dell’obbligazione garantita”: l’emittente dell’obbligazione garantita o l’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita.»;
all’articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ), a condizione che:
nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 18 e agli articoli da 19 a 22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];
il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e
l’obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all’obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.
Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.
all’articolo 11, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:
le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al paragrafo 3;
le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;
i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui in particolare le fattispecie da considerare un impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.
Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e rispondenti alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti all’articolo 18, agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione.
Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.»
Articolo 43
Disposizioni transitorie
Le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, diverse dalle posizioni verso la cartolarizzazione relative a un’operazione ABCP o a un programma ABCP, sono considerate «STS» a condizione che:
soddisfino, al momento dell’emissione di tali titoli, i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 5, da 7 a 9 e da 11 a 13, e di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 3; e
soddisfino, al momento della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 6 e 10, all’articolo 21, paragrafi 2 e da 4 a 10, e all’articolo 22, paragrafi da 1 a 5.
Ai fini del paragrafo 3, lettera b), si applica quanto segue:
all’articolo 22, paragrafo 2, «prima dell’emissione» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;
all’articolo 22, paragrafo 3, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;
all’articolo 22, paragrafo 5:
nella seconda frase, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;
«Prima della fissazione del prezzo […] almeno sotto forma di bozza o di prima stesura» va inteso come «Prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;
non si applica il requisito stabilito alla quarta frase;
i riferimenti al rispetto dell’articolo 7 sono da intendersi come se l’articolo 7 si applicasse a tali cartolarizzazioni nonostante l’articolo 43, paragrafo 1.
Articolo 43 bis
Disposizioni transitorie per le cartolarizzazioni STS nel bilancio
Le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono state create prima del 9 aprile 2021 sono considerate STS a condizione che:
soddisfino, al momento della creazione delle posizioni iniziali verso la cartolarizzazione, i requisiti di cui all’articolo 26 ter, paragrafi da 1 a 5, da 7 a 9, 11 e 12, all’articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e paragrafi da 6 a 9; e
soddisfino, al momento della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, i requisiti di cui all’articolo 26 ter, paragrafi 6 e 10, all’articolo 26 quater, paragrafi 2 e da 4 a 10, all’articolo 26 quinquies, paragrafi da 1 a 5, e all’articolo 26 sexies, paragrafo 2, dal secondo al settimo comma, paragrafo 3, primo, secondo e quinto comma, e paragrafi 4 e 5.
Ai fini del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applica quanto segue:
all’articolo 26 quinquies, paragrafo 2, «prima della conclusione dell’operazione» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;
all’articolo 26 quinquies, paragrafo 3, «prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;
all’articolo 26 quinquies, paragrafo 5:
nella seconda frase, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;
nella terza frase, «prima della fissazione del prezzo […] almeno sotto forma di bozza o di prima stesura» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;
il requisito stabilito alla quarta frase non si applica;
i riferimenti al rispetto dell’articolo 7 sono da intendersi come se l’articolo 7 si applicasse a tali cartolarizzazioni nonostante l’articolo 43, paragrafo 1.
Articolo 44
Relazioni
Entro il 1o gennaio 2021, e successivamente ogni tre anni, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza pubblica una relazione su quanto segue:
l’attuazione dei requisiti STS previsti agli articoli da 18 a 27;
una valutazione delle azioni avviate dalle autorità competenti, dei rischi rilevanti e delle nuove vulnerabilità eventualmente materializzatisi e delle iniziative adottate dai partecipanti al mercato ai fini di un’ulteriore standardizzazione della documentazione riguardante le cartolarizzazioni;
il funzionamento degli obblighi di due diligence previsti dall’articolo 5 e degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7 e il grado di trasparenza riscontrabile sul mercato delle cartolarizzazioni nell’Unione, valutando anche se gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7 consentano alle autorità competenti di avere una panoramica sufficiente del mercato per adempiere ai rispettivi mandati;
i requisiti di cui all’articolo 6, compreso il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e le modalità di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 3;
l’ubicazione geografica delle SSPE.
Sulla base delle informazioni fornitele ogni tre anni a norma della lettera e), la Commissione fornisce una valutazione dei motivi alla base della scelta dell’ubicazione, compresa, a seconda della disponibilità e dell’accessibilità delle informazioni, la misura in cui l’esistenza di un regime fiscale e normativo favorevole svolge un ruolo fondamentale.
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Articolo 45 bis
Sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili
Entro il 1o novembre 2021, l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, pubblica una relazione sullo sviluppo di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili al fine di integrare nel presente regolamento i requisiti di trasparenza relativi alla sostenibilità. La relazione esamina debitamente, nello specifico:
l’attuazione di obblighi proporzionati di informativa e di «due diligence» in relazione ai potenziali effetti positivi e negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità;
il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sui fattori di sostenibilità in relazione agli effetti positivi e negativi su questioni ambientali, sociali e di governance;
le modalità per stabilire un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili che rispecchi o richiami i prodotti finanziari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e tenga conto, se del caso, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );
i possibili effetti di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili sulla stabilità finanziaria, l’espansione del mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione e della capacità di prestito delle banche.
Articolo 46
Riesame
Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
Tale relazione tiene conto in particolare delle conclusioni delle relazioni di cui all’articolo 44 e valuta:
gli effetti del presente regolamento, compresa l’introduzione della designazione di cartolarizzazione STS, sul funzionamento del mercato delle cartolarizzazioni nell’Unione, il contributo delle cartolarizzazioni all’economia reale, in particolare per quanto riguarda l’accesso al credito per le PMI e gli investimenti, e l’interconnessione tra enti finanziari e stabilità del settore finanziario;
le differenze di utilizzo delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sulla base dei dati comunicati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera e), punto iii). Se le conclusioni evidenziano un aumento dei rischi prudenziali dovuto all’utilizzo delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), è presa in considerazione una misura correttiva adeguata;
se dal momento in cui è stato applicato il presente regolamento si è registrato un aumento sproporzionato del numero di operazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, e se i partecipanti al mercato hanno strutturato le operazioni in modo tale da eludere l’obbligo, di cui all’articolo 7, di mettere a disposizione le informazioni mediante repertori di dati sulle cartolarizzazioni;
se vi è la necessità di estendere gli obblighi di informativa di cui all’articolo 7 per comprendere le operazioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2, terzo comma, e le posizioni dell’investitore;
se nel settore delle cartolarizzazioni STS possa essere introdotto un regime di equivalenza per i cedenti, i promotori e le SSPE di paesi terzi, tenendo conto degli sviluppi internazionali nel settore delle cartolarizzazioni, in particolare delle iniziative in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili;
l’attuazione dei requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 26 quinquies, paragrafo 4, e se sia possibile estenderli alle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti non sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, al fine di integrare l’informativa ambientale, sociale e di governance;
l’adeguatezza del regime di verifica dei terzi di cui agli articoli 27 e 28, e se il regime di autorizzazione dei terzi di cui all’articolo 28 promuove una concorrenza sufficiente tra i terzi e se sia necessario introdurre cambiamenti nel quadro di vigilanza al fine di garantire la stabilità finanziaria;
se vi sia la necessità di integrare il quadro sulle cartolarizzazioni stabilito dal presente regolamento mediante l’istituzione di un sistema di banche con autorizzazione limitata che espletino le funzioni di SSPE e siano titolari del diritto esclusivo di acquistare esposizioni dai cedenti e di vendere agli investitori crediti garantiti dalle esposizioni acquistate; e
la possibilità di ulteriori obblighi di standardizzazione e informativa in vista dell’evoluzione delle pratiche di mercato, segnatamente attraverso l’utilizzo di modelli, sia per le cartolarizzazioni tradizionali che per le cartolarizzazioni sintetiche, ivi incluse le cartolarizzazioni ad hoc private per le quali non deve essere redatto un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ).
Articolo 47
Esercizio della delega
Articolo 48
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
( 2 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
( 3 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 4 ) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del’11.2.2003, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 6 ) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
( 8 ) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
( 13 ) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
( 14 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
( 15 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( *1 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)».
( *2 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)»;
( *3 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»
( *4 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)»;
( 16 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
( 17 ) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).