02017R2394 — IT — 01.01.2022 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2018/302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2018 |
L 60I |
1 |
2.3.2018 |
|
DIRETTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 136 |
1 |
22.5.2019 |
|
DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 136 |
28 |
22.5.2019 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti che sono state designate dai loro Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto delle citate norme e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
«norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori», i regolamenti e le direttive, recepite nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, elencati nell’allegato;
«infrazione intra-UE», atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui:
hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;
è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o
si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione;
«infrazione diffusa»,
atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui:
hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;
è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o
si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione; o
atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori e abbiano caratteristiche comuni, comprese l’identità della pratica illecita e dell’interesse leso, e si verifichino contemporaneamente, commessi dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri;
«infrazione diffusa avente una dimensione unionale», un’infrazione diffusa che abbia arrecato, arrechi o possa arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell’Unione;
«infrazioni di cui al presente regolamento», le infrazioni intra-UE, le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
«autorità competente», qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
«ufficio unico di collegamento», l’autorità pubblica designata da uno Stato membro come responsabile di coordinare l’applicazione del presente regolamento in detto Stato membro;
«organismo designato», un organismo avente un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, designato da uno Stato membro e incaricato da un’autorità competente al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le misure di esecuzione necessarie e disponibili per detto organismo conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione, e che agisca per conto di tale autorità competente;
«autorità richiedente», l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
«autorità interpellata», l’autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
«operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite altre persone che agiscano a suo nome o per suo conto, nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
«consumatore», qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
«reclamo del consumatore», una dichiarazione, sostenuta da ragionevoli elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso, sta commettendo o potrebbe commettere un’infrazione alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
«danno agli interessi collettivi dei consumatori», danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati da infrazioni intra-UE, da infrazioni diffuse o da infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
«interfaccia online», qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto di un operatore, e che serve per fornire ai consumatori l’accesso a prodotti o servizi dell’operatore;
«indagini a tappeto», indagini concertate dei mercati al consumo attraverso azioni di controllo coordinate e simultanee volte a verificare la conformità o a individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
Articolo 4
Notifica dei termini di prescrizione
Ciascun ufficio unico di collegamento notifica alla Commissione i termini di prescrizione in vigore nel proprio Stato membro e che si applicano alle misure di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 4. La Commissione elabora una sintesi dei termini di prescrizione notificati e la mette a disposizione delle autorità competenti.
CAPO II
AUTORITÀ COMPETENTI E LORO POTERI
Articolo 5
Autorità competenti e uffici unici di collegamento
Articolo 6
Cooperazione per l’applicazione del presente regolamento all’interno degli Stati membri
Articolo 7
Ruolo degli organismi designati
L’autorità che conferisce l’incarico continua a essere obbligata a raccogliere le informazioni necessarie o ad adottare le misure di esecuzione necessarie qualora:
l’organismo designato non riesca immediatamente a ottenere le informazioni necessarie o a far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento; o
le autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento non concordino che all’organismo designato possa essere conferito l’incarico a norma del paragrafo 1.
Articolo 8
Informazioni ed elenchi
Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni e le relative modifiche:
i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell’ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che formulano le segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1; e
informazioni sull’organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti.
Articolo 9
Poteri minimi delle autorità competenti
Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine:
il potere di accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un’infrazione di cui al presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui essi sono conservati;
il potere di esigere che qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del loro Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica fornisca informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di accertare le caratteristiche di tale infrazione, compreso tracciare i flussi finanziari e dei dati, accertare l’identità delle persone coinvolte in tali flussi, e accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;
il potere di effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall’operatore interessato dall’indagine nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal loro supporto di conservazione; il potere di sequestrare le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all’espletamento dell’ispezione; il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’operatore interessato dall’indagine di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;
il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove, compreso il potere di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare beni o servizi.
Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione:
il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori;
il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell’operatore responsabile dell’infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all’infrazione stessa;
il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati;
ove applicabile, il potere di informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un’infrazione di cui al presente regolamento su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale;
il potere di obbligare per iscritto l’operatore a cessare le infrazioni di cui al presente regolamento;
il potere di far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento;
laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi collettivi dei consumatori:
il potere di rimuovere i contenuti o limitare l’accesso all’interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all’interfaccia online;
il potere di imporre ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere, disabilitare o limitare l’accesso a un’interfaccia online; o
ove opportuno, il potere di imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di rimuovere un nome di dominio completo e consentire all’autorità competente interessata di registrarlo;
anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure;
il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni dell’operatore o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento.
Le sanzioni di cui alla lettera h) sono effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle prescrizioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, si tiene debito conto, se del caso, della natura, gravità e durata dell’infrazione in oggetto.
Articolo 10
Esercizio dei poteri minimi
I poteri di cui all’articolo 9 sono esercitati:
direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità;
se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche;
incaricando gli organi designati, ove applicabile; o
mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.
CAPO III
MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 11
Richiesta di informazioni
Articolo 12
Richieste di misure di esecuzione
L’autorità interpellata informa regolarmente l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate, nonché sui provvedimenti e le misure che intende adottare. Attraverso la banca dati elettronica di cui all’articolo 35, l’autorità interpellata notifica tempestivamente all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull’infrazione intra-UE, indicando quanto segue:
se sono state imposte misure provvisorie;
se l’infrazione è cessata;
quali misure sono state adottate e se tali misure sono state attuate;
la misura in cui ai consumatori interessati dalla presunta infrazione sono stati offerti impegni riparatori.
Articolo 13
Procedura per le richieste di assistenza reciproca
Articolo 14
Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca
Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 11, se si verifica una o più delle seguenti situazioni:
dopo aver consultato l’autorità richiedente, risulta che l’informazione richiesta non è necessaria a quest’ultima per stabilire se vi sia stata o sia in corso una infrazione intra-UE o se vi sia un ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;
l’autorità richiedente non concorda sul fatto che l’informazione è soggetta alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33;
indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati nei confronti dello stesso operatore riguardo alla stessa infrazione intra-UE dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata o dell’autorità richiedente.
Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12 se, previa consultazione dell’autorità richiedente, si verifica una o più delle seguenti situazioni:
indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o esiste una sentenza, una transazione giudiziaria o un’ordinanza giudiziale riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata;
l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell’autorità interpellata al fine di far cessare o vietare l’infrazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;
a seguito di un’appropriata indagine, l’autorità interpellata conclude che non si è verificata alcuna infrazione intra-UE;
l’autorità interpellata conclude che l’autorità richiedente non ha fornito le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1;
l’autorità interpellata ha accettato gli impegni assunti dall’operatore di cessare l’infrazione intra-UE entro un termine fissato, e tale termine non è ancora scaduto.
Tuttavia, l’autorità interpellata dà seguito alla richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12 se l’operatore non adempie all’obbligo di attuare gli impegni assunti entro il termine di cui al primo comma, lettera e).
CAPO IV
ATTIVITÀ D’INDAGINE COORDINATE E MECCANISMI DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE E LE INFRAZIONI DIFFUSE AVENTI UNA DIMENSIONE UNIONALE
Articolo 15
Procedura per le decisioni tra Stati membri
Per le questioni di cui al presente capo, le autorità competenti interessate deliberano per consenso.
Articolo 16
Principi generali di cooperazione
Articolo 17
Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore
Articolo 18
Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata
Un’autorità competente può rifiutare di partecipare a un’azione coordinata per uno dei seguenti motivi:
nei confronti dello stesso operatore è già stata avviata un’indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziale in merito alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente;
l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato prima della formulazione di una segnalazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso operatore in relazione alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente al fine di far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale in maniera rapida ed efficace;
a seguito di un’appropriata indagine, diviene palese che l’impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale nelllo Stato membro di tale autorità competente è trascurabile e che pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente;
l’infrazione diffusa pertinente o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale pertinente non si è verificata nello Stato membro di tale autorità competente e pertanto non è necessaria l’adozione di misure di esecuzione da parte di detta autorità competente;
l’autorità competente ha accettato gli impegni, proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di porre fine a tale infrazione nello Stato membro di tale autorità competente e tali impegni sono stati attuati, e pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente.
Articolo 19
Misure di indagine nelle azioni coordinate
Articolo 20
Impegni nelle azioni coordinate
Articolo 21
Misure di esecuzione nelle azioni coordinate
Se del caso, esse irrogano sanzioni, come ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti possono ricevere dall’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale o, se del caso, possono cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati.
Le misure di esecuzione sono particolarmente opportune quando:
un intervento di esecuzione immediato è necessario per far cessare o vietare l’infrazione in maniera rapida ed efficace;
è improbabile che l’infrazione cessi a seguito degli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione;
l’operatore responsabile dell’infrazione non ha proposto impegni prima della scadenza dei termini fissati dalle autorità competenti interessate;
gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione non sono sufficienti ad assicurare che l’infrazione cessi o, se del caso, fornisca un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione; o
l’operatore responsabile dell’infrazione non ha attuato gli impegni per porre fine all’infrazione o, se del caso, per fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione entro il termine di cui all’articolo 20, paragrafo 3.
Articolo 22
Chiusura delle azioni coordinate
Articolo 23
Ruolo del coordinatore
Il coordinatore, designato a norma degli articoli 17 o 29, nello specifico:
garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell’indagine o, se del caso, dell’azione di esecuzione, e siano informate delle successive tappe previste e delle misure da adottare;
coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento;
coordina l’elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;
mantiene i contatti con l’operatore e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dal coordinatore;
se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a trattare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;
se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti interessate;
coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.
Articolo 24
Regime linguistico
Articolo 25
Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori
Ai fini delle procedure di cui al presente capo, l’operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l’operatore.
CAPO V
ATTIVITÀ A LIVELLO DI UNIONE
Articolo 26
Segnalazioni
Nel notificare, vale a dire nel formulare una segnalazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 l’autorità competente o la Commissione forniscono informazioni riguardanti le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e, se disponibili, le seguenti:
una descrizione dell’atto o dell’omissione che costituisce l’infrazione;
i dettagli del prodotto o del servizio interessati dall’infrazione;
i nomi degli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall’infrazione;
l’identità dell’operatore o degli operatori responsabili o presunti responsabili dell’infrazione;
la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato;
una descrizione del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all’infrazione e le loro date e la loro durata, nonché il loro stato;
le identità delle autorità competenti che avviano i procedimenti giudiziari e adottano le altre misure.
Articolo 27
Segnalazioni esterne
Articolo 28
Scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni
Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, le autorità competenti, tramite la banca dati elettronica di cui all’articolo 35, comunicano tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un’infrazione di cui al presente regolamento nell’ambito della loro giurisdizione qualora sospettino che l’infrazione in questione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri.
Articolo 29
Indagini a tappeto
Articolo 30
Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione
Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:
la formazione dei funzionari coinvolti nell’applicazione del presente regolamento;
la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;
lo sviluppo di reti di funzionari, suddivise per settori specifici;
lo sviluppo di strumenti d’informazione e comunicazione; e
ove applicabile, lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti riguardanti l’applicazione del presente regolamento.
Articolo 31
Scambio di funzionari tra autorità competenti
Articolo 32
Collaborazione internazionale
CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 33
Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale
Nondimeno, previa consultazione dell’autorità competente che ha fornito le informazioni, le autorità competenti possono divulgare le informazioni necessarie:
per dimostrare le infrazioni di cui al presente regolamento;
per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.
Articolo 34
Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini
Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio Stato membro, a prescindere dal supporto di conservazione.
Articolo 35
Banca dati elettronica
I dati relativi a un’infrazione sono archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, ma non sono archiviati per più di cinque anni a decorrere dal giorno in cui:
un’autorità interpellata comunica alla Commissione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, la cessazione di un’infrazione intra-UE;
il coordinatore comunica la chiusura dell’azione coordinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1; o
le informazioni sono state inserite nella banca dati in tutti gli altri casi.
Articolo 36
Rinuncia al rimborso delle spese
Articolo 37
Priorità di esecuzione
Tali informazioni includono:
le informazioni concernenti le tendenze del mercato che sono in grado di pregiudicare gli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato e in altri Stati membri;
una sintesi delle azioni intraprese a norma del presente regolamento nel corso degli ultimi due anni e, in particolare, le misure di indagine ed esecuzione relative alle infrazioni diffuse;
le statistiche scambiate mediante le segnalazioni di cui all’articolo 26;
gli ambiti prioritari provvisori per i prossimi due anni per l’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato; e
gli ambiti prioritari proposti per i successivi due anni per l’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori a livello di Unione.
CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Comitato
Articolo 39
Notifiche
Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale sui settori di cui al presente regolamento che essi adottano, nonché il testo degli accordi sui settori di cui al presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi da essi conclusi.
Articolo 40
Relazioni
Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa.
Articolo 41
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 gennaio 2020.
Articolo 42
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Direttive e regolamenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1
1. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
2. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
3. Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
4. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
5. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 100.
6. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.
7. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
8. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
9. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
10. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
11. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.
12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12. 2006, pag. 36): articolo 20.
13. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).
14. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
15. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.
16. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
17. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.
18. Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
19. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
20. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
21. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
22. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.
23. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo10 e allegati I e II.
24. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.
25. Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).
26. Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).
27. Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1, solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento.
28. Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
( 1 ) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).