02017R2107 — IT — 17.10.2023 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1154 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 188 |
1 |
12.7.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 |
L 238 |
1 |
27.9.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2017
che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni in materia di gestione, di conservazione e di controllo relative alla pesca di specie ittiche altamente migratorie gestite dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa, operanti nella zona della convenzione ICCAT e, in caso di trasbordi, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT se trasbordano specie catturate in tale zona;
alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti della pesca ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto;
ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa e operano nelle acque dell'Unione.
Articolo 3
Relazione con altri atti dell'Unione
Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ( 1 ) e al regolamento (UE) 2016/1627.
Le misure di cui al presente regolamento si applicano in aggiunta alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«specie regolamentate dall'ICCAT» : le specie enumerate nell'allegato I; |
2) |
«tonnidi tropicali» : il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato; |
3) |
«peschereccio» : qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara per la pesca del tonno rosso; |
4) |
«nave da cattura» : un peschereccio utilizzato ai fini della cattura di risorse biologiche marine; |
5) |
«peschereccio dell'Unione» : un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; |
6) |
«autorizzazione di pesca» : l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni; |
7) |
«autorizzazione di pesca speciale» : l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche con attrezzi specifici per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni; |
8) |
«trasbordo» : lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio; |
9) |
«pesca ricreativa» : attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; |
10) |
«dati relativi al compito I» : i dati definiti come compito I dall'ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico»; |
11) |
«dati relativi al compito II» : i dati definiti come compito II dall'ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico»; |
12) |
«PCC» : le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti; |
13) |
«zona della convenzione ICCAT» : tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti; |
14) |
«accordo di partenariato per una pesca sostenibile» : un accordo internazionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
15) |
«lunghezza della nave» : la distanza misurata in linea retta tra il punto estremo della prua e il punto estremo della poppa; |
16) |
«peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni» : peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri; |
17) |
«peschereccio di grandi dimensioni» : peschereccio di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri; |
18) |
«navi da cattura di grandi dimensioni» : navi da cattura di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri; |
19) |
«registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni» : l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT; |
20) |
«nave d'appoggio» : una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca, anche rifornendo una nave da cattura; |
21) |
«nave da trasporto» : una nave d'appoggio che partecipa a operazioni di trasbordo e riceve specie regolamentate dall'ICCAT da un peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni; |
22) |
«registro ICCAT delle navi da trasporto» : l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, delle navi autorizzate a ricevere trasbordi in mare da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT; |
23) |
«registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali» : l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT; |
24) |
«dispositivo di concentrazione del pesce (FAD)» : qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare installato allo scopo di attirare i pesci; |
25) |
«pesca INN» : attività di pesca definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008; |
26) |
«elenco ICCAT delle navi INN» : un elenco delle navi che l'ICCAT ritiene abbiano praticato attività di pesca INN; |
27) |
«palangaro» : attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio; |
28) |
«rete da circuizione a chiusura» : rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete; |
29) |
«amo» : un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato. |
TITOLO II
MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE
CAPO I
Tonnidi tropicali
Articolo 5
Restrizioni sul numero di navi da cattura di grandi dimensioni dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno obeso
Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda (GT) delle navi da cattura di grandi dimensioni dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT sono fissati:
sulla base del numero medio e della capacità, espressa in GT, delle navi da cattura dell'Unione che hanno pescato il tonno obeso come specie bersaglio nella zona della convenzione ICCAT nel periodo 1991-1992; nonché
sulla base della limitazione del numero di navi da cattura dell'Unione che hanno pescato il tonno obeso come specie bersaglio nel 2005, come notificato all'ICCAT il 30 giugno 2005.
Articolo 6
Autorizzazioni specifiche per le navi da cattura di grandi dimensioni dedite alla pesca dei tonnidi tropicali e per le navi d'appoggio
Articolo 7
Registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali
Articolo 8
Elenco delle navi che praticano la pesca dei tonnidi tropicali in un determinato anno
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca dei tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT durante l'anno civile precedente. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione notifica all'ICCAT gli elenchi trasmessi dagli Stati membri.
Articolo 9
Piani di gestione in relazione ai dispositivi di concentrazione del pesce
Gli obiettivi dei piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono elencati di seguito:
migliorare le conoscenze relative alle caratteristiche dei FAD, alle caratteristiche delle boe, alla pesca per mezzo di FAD, incluso lo sforzo di pesca, e agli impatti connessi sulle specie bersaglio e non bersaglio;
gestire efficacemente la posa e il recupero di FAD e segnalatori e la loro possibile perdita;
ridurre e limitare l'impatto dei FAD e della pesca praticata con l'ausilio di questi ultimi sull'ecosistema, intervenendo anche, ove del caso, sulle diverse componenti della mortalità per pesca (ad esempio, numero di FAD impiegati, compreso il numero di cale con FAD effettuate dai pescherecci con reti da circuizione a chiusura, capacità di pesca, numero di navi d'appoggio).
Articolo 10
Requisiti per i FAD
I FAD soddisfano i seguenti requisiti:
la struttura di superficie del FAD o non è coperta da alcun materiale o è coperta unicamente da materiali che presentano un rischio minimo di impigliamento di specie non bersaglio; e
i componenti sommersi sono composti esclusivamente da materiali che non provocano l'impigliamento di specie non bersaglio.
Articolo 11
Informazioni sui FAD fornite dalle navi
Per ciascun utilizzo di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni e i seguenti dati:
posizione del FAD;
data di utilizzo del FAD;
tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante artificiale);
identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore, tipo di boa — ad esempio boa semplice o associata a ecoscandaglio] o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario;
caratteristiche di progettazione del FAD (dimensione e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa ed elemento impigliante della struttura sottomarina sospesa).
Per ciascuna visita a un FAD, seguita o no da una cala, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni:
tipo di visita (salpamento, recupero, intervento sull'apparecchiatura elettronica);
posizione del FAD;
data di visita;
tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante naturale, FAD derivante artificiale);
identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario];
se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte, o se la visita non è seguita da una cala, il motivo di tale decisione (ad esempio la carenza di pesce o pesce di dimensioni troppo ridotte).
Per ciascuna perdita di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e tutte le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni:
l'ultima posizione registrata;
data dell'ultima posizione registrata;
identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore] o ogni altra informazione che consenta l'identificazione del proprietario.
Articolo 12
Informazioni sui FAD fornite dagli Stati membri
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, 15 giorni prima del termine stabilito dall'ICCAT per l'anno in questione, le seguenti informazioni perché possano essere messe a disposizione del segretariato dell'ICCAT:
il numero di FAD effettivamente installati, su base trimestrale, per tipo di FAD, indicando la presenza o l'assenza di un segnalatore/una boa o di un ecoscandaglio allo stesso associati;
il numero e il tipo di segnalatori/boe (ad esempio, radioboa, con ecoscandaglio) effettivamente installati su base trimestrale;
il numero medio di segnalatori/boe attivi, su base trimestrale, che sono stati seguiti da ciascuna nave;
il numero medio di FAD attivi persi, su base trimestrale;
per ogni nave d'appoggio, il numero di giorni trascorsi in mare per strati di 1o, per mese e per Stato membro di bandiera.
Articolo 13
Giornali di bordo
Gli Stati membri provvedono affinché:
i giornali di pesca in formato cartaceo ed elettronico, nonché ove del caso i giornali di bordo relativi ai FAD, siano prontamente raccolti e messi a disposizione degli esperti scientifici dell'Unione;
i dati relativi al compito II trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 50 includano le informazioni ottenute dai giornali di pesca o, se del caso, dai giornali di bordo relativi ai FAD.
Articolo 14
Divieto spazio-temporale connesso alla protezione del novellame
Le attività destinate alla cattura dei tonnidi tropicali con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, o le attività di sostegno a tali attività, sono vietate:
dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno; e
nella zona delimitata come segue:
Il divieto di cui al paragrafo 1 include:
la posa in mare di oggetti galleggianti, con o senza boe;
la pesca intorno, al di sotto o con l'ausilio di oggetti artificiali, comprese le navi;
la pesca intorno, al di sotto o con l'ausilio di oggetti naturali;
il rimorchio di oggetti galleggianti dall'interno all'esterno della zona.
Ogni Stato membro le cui navi praticano attività di pesca nella zona geografica oggetto del divieto spazio-temporale:
adotta opportuni provvedimenti per garantire che tutte le navi battenti la sua bandiera, incluse le navi d'appoggio, impegnate in attività di pesca durante il divieto spazio-temporale di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano un osservatore a bordo. Il programma di osservazione è conforme all'allegato IV del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
entro il 30 giugno di ogni anno presenta le informazioni raccolte dagli osservatori di cui alla lettera a) alla Commissione, che le comunica all'ICCAT entro il 31 luglio;
adotta misure appropriate nei confronti dei pescherecci battenti la sua bandiera che non rispettano il divieto spazio-temporale di cui al paragrafo 1;
presenta alla Commissione una relazione con riguardo al rispetto del divieto spazio-temporale nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 71.
Articolo 15
Pesca dei tonnidi tropicali in alcune acque portoghesi
È vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di tonnidi tropicali catturati con reti da circuizione a chiusura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36°30′ latitudine N o nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine N e a est di 17°30′ longitudine O, o praticare la pesca rivolta alla cattura di tali specie nelle suddette zone con i suddetti attrezzi. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 16
Identificazione di pesca INN
Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera interessato. Tale Stato membro di bandiera provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, chiede alla stessa di interrompere le attività di pesca e, se necessario, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera interessato comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.
CAPO II
Tonno bianco dell'Atlantico settentrionale
Articolo 17
Restrizioni sul numero di navi
Il numero massimo di navi da cattura dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale nella zona della convenzione ICCAT è determinato in base alla media delle navi da cattura dell'Unione che hanno pescato attivamente tale specie come specie bersaglio nel periodo 1993-1995.
CAPO III
Pesce spada
Articolo 18
Piani di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale
Gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente e le cui navi pratichino la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale presentano alla Commissione i loro piani di gestione entro il 15 agosto di ogni anno. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.
Articolo 19
Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico settentrionale
CAPO IV
Marlin azzurro e marlin bianco dell'Atlantico
Articolo 27
Reimmissione in acqua di marlin azzurri e marlin bianchi catturati vivi
Articolo 28
Sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi oltre i limiti delle possibilità di pesca
Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio. Questi sbarchi non sono detratti dai limiti di cattura di detto Stato membro di cui al punto 1 della raccomandazione dell'ICCAT 2015-05, purché tale divieto sia chiaramente specificato nella relazione annuale di cui all'articolo 71 del presente regolamento.
Articolo 29
Pesca ricreativa del marlin azzurro e del marlin bianco
CAPO V
Squali
Articolo 30
Disposizioni generali
Articolo 31
Smerigli (Lamna nasus)
Articolo 32
Squali volpe occhione (Alopias superciliosus)
Articolo 33
Squali mako (Isurus oxyrinchus)
Gli Stati membri adottano le misure opportune per ridurre la mortalità per pesca nelle attività di pesca volte alla cattura dello squalo mako e riferiscono alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 71, in merito ai progressi compiuti.
Articolo 34
Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)
Articolo 35
Squali martello
Articolo 36
Squali seta (Carcharhinus falciformis)
Articolo 37
Campionamento delle specie di squali ad opera di osservatori scientifici e altre persone autorizzate
In deroga al divieto di conservare a bordo smerigli, squali volpe occhione, squali alalunga, squali martello (della famiglia Sphyrnidae, ad eccezione dello Sphyrna tiburo) e squali seta, di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, la raccolta di campioni biologici nel corso delle operazioni di pesca commerciale da parte di osservatori scientifici o persone autorizzate dalle PCC a raccogliere campioni biologici è consentita alle seguenti condizioni:
i campioni biologici sono raccolti esclusivamente da animali che risultano morti quando viene salpato l'attrezzo;
i campioni biologici sono prelevati nell'ambito di un progetto di ricerca notificato al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e elaborato tenendo conto delle priorità di ricerca raccomandate da tale comitato. Il progetto di ricerca dovrebbe includere un documento dettagliato che descrive l'obiettivo del progetto, le metodologie da utilizzare, il numero e il tipo di campioni da raccogliere e il tempo e l'area di campionamento;
i campioni biologici sono tenuti a bordo fino al porto di sbarco o di trasbordo; nonché
l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera o, nel caso di navi noleggiate, della PCC noleggiatrice e dello Stato membro di bandiera, deve accompagnare tutti i campioni raccolti in conformità del presente articolo fino all'ultimo porto di sbarco. I suddetti campioni e le altre parti degli esemplari di squalo soggetti a campionamento non sono commercializzati o venduti.
CAPO VI
Uccelli marini
Articolo 38
Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona compresa tra 20° di latitudine sud e 25° di latitudine sud
I pescherecci con palangari dediti alla cattura del pesce spada con palangari monofilamento sono esentati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 purché siano rispettate le seguenti condizioni:
i palangari sono calati durante la notte, dove per notte si intende il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca; e
è utilizzato un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dall'amo, in modo da ottimizzare i livelli di immersione.
Gli Stati membri di bandiera delle navi soggette alla deroga di cui al primo comma comunicano alla Commissione i risultati scientifici derivanti dal programma di osservazione da essi effettuato su tali navi.
Articolo 39
Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud
I pescherecci con palangari applicano almeno due delle seguenti misure di mitigazione in conformità dei requisiti e degli orientamenti supplementari di cui all'allegato V:
cala notturna con illuminazione minima del ponte;
cavi scaccia-uccelli (cavi tori);
palangari zavorrati.
Articolo 40
Obblighi di comunicazione con riguardo agli uccelli marini
CAPO VII
Tartarughe marine
Articolo 41
Disposizioni generali relative alle tartarughe marine
Articolo 42
Obblighi di comunicazione con riguardo alle tartarughe marine
Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle interazioni delle proprie navi con le tartarughe marine nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, suddivise per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Tali informazioni includono:
i tassi di cattura, le caratteristiche dell'attrezzo, le ore e i luoghi, le specie bersaglio e le condizioni in cui vengono eliminate (ossia rigettate morte o reimmesse in acqua vive);
una ripartizione delle interazioni per specie di tartaruga marina; nonché
il modo in cui sono rimaste agganciate o impigliate (anche nel caso dei FAD), il tipo di esca, la dimensione dell'amo e il tipo e le dimensioni dell'animale.
TITOLO III
MISURE DI CONTROLLO COMUNI
CAPO I
Autorizzazioni
Articolo 44
Registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni
CAPO II
Nolo
Articolo 45
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica ai contratti di nolo, diversi dal nolo a scafo nudo, tra navi da cattura dell'Unione e quelli di PCC, quando le navi da cattura dell'Unione interessate non cambiano bandiera.
Articolo 46
Disposizioni generali
Le navi da cattura dell'Unione sono autorizzate a partecipare a un contratto di nolo concluso con le PCC solo se le navi noleggiate ottemperano alle seguenti condizioni:
le navi noleggiate dispongono di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco ICCAT delle navi INN;
le navi noleggiate non sono autorizzate a pescare nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente;
le catture delle navi noleggiate sono scaricate esclusivamente nei porti delle PCC noleggiatrici, salvo diversa disposizione del contratto di nolo; e
la società di nolo è legalmente stabilita nella PCC noleggiatrice.
Articolo 47
Notifica
CAPO III
Controllo delle catture
Articolo 48
Rispetto dei contingenti e dei requisiti relativi alle taglie minime
Articolo 49
Campionamento delle catture
Articolo 50
Notifica delle catture e dello sforzo di pesca
Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati seguenti (dati relativi al compito I):
informazioni sulle caratteristiche della flotta per l'anno precedente;
stime dei dati annuali relativi alle catture nominali (inclusi i dati sulle catture accessorie e i rigetti) riguardanti le specie regolamentate dall'ICCAT per l'anno precedente.
Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati seguenti (dati relativi al compito II) in relazione alle specie regolamentate dall'ICCAT:
i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata; tali dati comprendono le stime relative ai rigetti e alle reimmissioni in mare con l'indicazione dello stato dei pesci (vivi o morti);
tutti i dati disponibili relativi alle catture nell'ambito della pesca ricreativa dell'anno precedente.
CAPO IV
Trasbordo
Articolo 51
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle seguenti operazioni di trasbordo:
operazioni di trasbordo effettuate nella zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie prelevate in associazione con tali specie; nonché
operazioni di trasbordo effettuate fuori dalla zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT.
Articolo 52
Trasbordo in porto
Articolo 53
Trasbordo in mare
Il trasbordo in mare ad opera di pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è effettuato in conformità degli articoli da 54 a 60.
Articolo 54
Registro ICCAT delle navi da trasporto
La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni:
Articolo 55
Autorizzazione ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni a effettuare trasbordi nella zona della convenzione ICCAT
La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni:
Articolo 56
Autorizzazioni preventive per trasbordi in mare
Per ricevere le autorizzazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, il comandante o l'armatore del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni comunica, almeno 24 ore prima del trasbordo previsto, al proprio Stato membro di bandiera e alla PCC costiera le seguenti informazioni:
il nome del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e il suo numero di registrazione nell'elenco ICCAT dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare;
il nome della nave da trasporto e il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto;
il prodotto da trasbordare, ripartito per specie, se note, e se possibile per stock;
i quantitativi di specie regolamentate dall'ICCAT da trasbordare, se possibile ripartiti per stock;
i quantitativi di altre specie, catturate in associazione con specie regolamentate dall'ICCAT, da trasbordare, ripartiti in base alla specie, se nota;
data e luogo del trasbordo;
la localizzazione geografica delle catture, per specie e, se del caso, per stock, conformemente alle zone statistiche ICCAT.
Articolo 57
Dichiarazione di trasbordo ICCAT
Articolo 58
Programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare
Articolo 59
Obblighi di comunicazione
Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni che hanno effettuato trasbordi e lo Stato membro di bandiera delle navi da trasporto che hanno ricevuto trasbordi nel corso dell'anno precedente trasmettono annualmente alla Commissione entro il 15 agosto di ogni anno:
i quantitativi di catture di specie regolamentate dall'ICCAT, ripartiti per specie e, se possibile, per stock, trasbordati nel corso dell'anno precedente;
i quantitativi di altre specie catturate in associazione con specie regolamentate dall'ICCAT, ripartiti in base alle specie, se note, trasbordati nel corso dell'anno precedente;
l'elenco dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni che hanno effettuato trasbordi nel corso dell'anno precedente;
una relazione esaustiva intesa a valutare il contenuto e le conclusioni delle relazioni degli osservatori regionali dell'ICCAT imbarcati sulle navi da trasporto che hanno ricevuto trasbordi da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.
Articolo 60
Coerenza dei dati comunicati
Lo Stato membro di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che effettua trasbordi in mare esamina le informazioni ricevute in virtù del presente regolamento per verificare la coerenza fra le catture dichiarate, i trasbordi e gli sbarchi di ogni nave, se necessario anche in cooperazione con lo Stato di sbarco. Tale verifica è effettuata in modo tale da limitare al massimo interferenze e intralci alla nave e da evitare che sia compromessa la qualità del pesce.
CAPO V
Programmi di osservazione scientifica
Articolo 61
Istituzione di programmi di osservazione scientifica nazionali
Gli Stati membri istituiscono programmi di osservazione scientifica nazionali che garantiscano:
una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna;
per le navi noleggiate, in deroga alla lettera a), una copertura minima di osservazione del 10 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna;
una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;
la raccolta di dati su tutti gli aspetti dell'operazione di pesca, compresa la cattura, come specificato all'articolo 63, paragrafo 1.
La copertura di osservazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è calcolata nel modo seguente:
in numero di cale o bordate per la pesca con reti da circuizione a chiusura;
in giorni di pesca, numero di cale o bordate per la pesca con palangari pelagici; oppure
in giorni di pesca per la pesca con lenze a canna.
Articolo 62
Qualifiche degli osservatori scientifici
Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria, siano adeguatamente qualificati e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:
possiedono conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie e raccogliere informazioni sulle diverse configurazioni degli attrezzi da pesca;
possiedono una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
sono in grado di osservare e registrare accuratamente i dati da raccogliere nell'ambito del programma;
sono in grado di raccogliere campioni biologici;
non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sotto osservazione; e
non sono dipendenti di una società di pescherecci impegnata nelle attività di pesca osservate.
Articolo 63
Responsabilità degli osservatori scientifici
In particolare, gli Stati membri chiedono agli osservatori di:
registrare e comunicare informazioni sull'attività di pesca, che dovranno includere almeno i seguenti elementi:
dati concernenti il totale delle catture di specie bersaglio, delle catture accessorie e dei rigetti (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), la composizione per taglia, le condizioni in cui vengono eliminate (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e i campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);
informazioni sulle operazioni di pesca, tra cui la zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine, informazioni relative allo sforzo di pesca (ad esempio, numero di cale, numero di ami ecc.) e la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca;
osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti;
presentare eventuali proposte che reputano appropriate per migliorare l'efficienza delle misure di conservazione e il monitoraggio scientifico.
Articolo 64
Trasmissione delle informazioni raccolte
Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservatori scientifici. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
CAPO VI
Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri
Articolo 65
Obblighi di comunicazione con riguardo ai porti designati e ai punti di contatto
Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti alle navi di paesi terzi che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti della pesca ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto:
designano i porti a cui i pescherecci dei paesi terzi possono chiedere l'entrata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
designano un punto di contatto ai fini di trasmissione dei rapporti di ispezione in porto a norma dell'articolo 66 del presente regolamento.
Articolo 66
Obblighi di comunicazione con riguardo alle ispezioni in porto
CAPO VII
Esecuzione
Articolo 67
Presunte infrazioni notificate dagli Stati membri
Articolo 68
Progetto di elenco INN dell'ICCAT
Gli Stati membri sorvegliano attentamente le navi incluse nel progetto di elenco INN dell'ICCAT diffuso dal segretario esecutivo dell'ICCAT al fine di determinare le attività e gli eventuali cambiamenti di nome, di bandiera o di armatore registrato di tali navi.
Articolo 69
Presunte inadempienze notificate dal segretario esecutivo dell'ICCAT
Articolo 70
Presunte violazioni notificate da una PCC
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 71
Relazione annuale
Articolo 72
Riservatezza
I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 73
Procedure di modifica
Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 al fine di modificare:
gli allegati da II a VIII;
i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, all'articolo 18, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, all'articolo 26, paragrafi 1 e 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 3, all'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo 2, all'articolo 66, paragrafi 1 e 2, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, all'articolo 69, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 71, paragrafo 1;
la zona di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b);
le taglie minime di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
i limiti di tolleranza di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, all'articolo 21 e all'articolo 24, paragrafo 3;
le specifiche tecniche di ami e palangari di cui all'articolo 25 e all'articolo 38, paragrafo 5, lettera b);
il programma di osservazione scientifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 61, paragrafo 1, lettere a) e b);
il tipo di informazioni e di dati di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 12, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1;
il numero massimo di boe strumentali di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
Articolo 74
Esercizio della delega
Articolo 75
Procedura di comitato
Articolo 76
Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001
Gli articoli 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 9, 9 bis e dal 10 al 19 del regolamento (CE) n. 1936/2001 sono soppressi.
Articolo 77
Modifiche del regolamento (CE) n. 1984/2003
Il regolamento (CE) n. 1984/2003 è così modificato:
all'articolo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:
«g) |
pescherecci di grandi dimensioni : pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri; |
h) |
pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni : pescherecci con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri;»; |
all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«c) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è accettato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi.»;
all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«c) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è convalidato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi.»;
al capo 2 è aggiunta la sezione seguente:
Requisiti per gli Stati membri con riguardo ai prodotti trasbordati nella zona della convenzione ICCAT
Articolo 7 bis
Documenti statistici e comunicazioni
Articolo 78
Modifiche del regolamento (CE) n. 520/2007
L'articolo 4, paragrafo 1, titolo II, e gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 520/2007 sono soppressi.
Articolo 79
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
SPECIE REGOLAMENTATE DALL'ICCAT
Famiglia |
Nome latino |
Nome italiano |
Scombridae |
Acanthocybium solandri |
Maccarello striato |
Allothunnus fallai |
Tonnina |
|
Auxis rochei |
Tombarello |
|
Auxis thazard |
Tombarello |
|
Euthynnus alletteratus |
Tonnetto alletterato |
|
Gasterochisma melampus |
Palamita squamosa |
|
Katsuwonus pelamis |
Tonnetto striato |
|
Orcynopsis unicolor |
Palamita bianca |
|
Sarda sarda |
Palamita/tonnetto |
|
Scomberomorus brasiliensis |
Maccarello reale maculato |
|
Scomberomorus cavalla |
Maccarello reale |
|
Scomberomorus maculatus |
Maccarello reale maculato |
|
Scomberomorus regalis |
Maccarello reale atlantico |
|
Scomberomorus tritor |
Maccarello reale di Guinea |
|
Thunnus alalunga |
Tonno bianco |
|
Thunnus albacares |
Tonno albacora |
|
Thunnus atlanticus |
Tonno pinnanera |
|
Thunnus maccoyii |
Tonno rosso del sud |
|
Thunnus obesus |
Tonno obeso |
|
Thunnus thynnus |
Tonno rosso |
|
Istiophoridae |
Istiophorus albicans |
Pesce vela atlantico |
Makaira indica |
Marlin nero |
|
Makaira nigricans |
Marlin azzurro |
|
Tetrapturus albidus |
Marlin bianco |
|
Tetrapturus belone |
Aguglia imperiale mediterranea |
|
Tetrapturus georgii |
Aguglia imperiale |
|
Tetrapturus pfluegeri |
Aguglia imperiale |
|
Xiphiidae |
Xiphias gladius |
Pesce spada |
Alopiidae |
Alopias superciliosus |
Squalo volpe occhione |
Carcharhinidae |
Carcharhinus falciformis |
Squalo seta |
Carcharhinus longimanus |
Squalo alalunga |
|
Prionace glauca |
Verdesca |
|
Lamnidae |
Isurus oxyrinchus |
Squalo mako |
Lamna nasus |
Smeriglio |
|
Sphyrnidae |
Sphyrna spp. |
Squali martello |
Coryphaenidae |
Coryphaena hippurus |
Lampuga |
ALLEGATO II
ORIENTAMENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL DISPOSITIVO DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)
Il piano di gestione dei FAD per le flotte di pescherecci con reti da circuizione a chiusura e lenze a canna di PCC deve includere quanto segue:
Descrizione
Tipi di FAD: AFAD = ancorati; DFAD = derivanti
Tipo di segnalatore/boa
Numero massimo di FAD per rete a circuizione a chiusura e per tipo di FAD
Distanza minima tra AFAD
Riduzione delle catture accessorie accidentali e politica d'uso
Esame dell'interazione con altri tipi di attrezzi
Dichiarazione o politica in materia di «proprietà dei FAD»
Disposizioni istituzionali
Responsabilità istituzionali per il piano di gestione dei FAD
Procedure di domanda per l'approvazione della posa di FAD
Obblighi dei comandanti e degli armatori per quanto riguarda la posa e l'uso di FAD
Politica di sostituzione dei FAD
Obblighi di comunicazione supplementari oltre a quelli previsti dal presente regolamento
Politica di risoluzione dei conflitti con riguardo ai FAD
Dettagli relativi alle zone o ai periodi di divieto, ad esempio acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale ecc.
Specifiche e requisiti di costruzione dei FAD
Caratteristiche costruttive dei FAD (descrizione)
Requisiti in materia di illuminazione
Riflettori radar
Distanza di visibilità
Contrassegni e identificatore dei FAD
Contrassegni e identificatore delle radioboe (requisito di numeri di serie)
Contrassegni e identificatore delle boe con ecoscandaglio (requisito di numeri di serie)
Ricetrasmettitori satellitari
Ricerche condotte sui FAD biodegradabili
Prevenzione della perdita o dell'abbandono dei FAD
Gestione del recupero dei FAD
Periodo di validità del piano di gestione dei FAD
Strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione dei FAD
ALLEGATO III
ELENCO DEI FAD IMPIEGATI SU BASE TRIMESTRALE
Identificatore del FAD |
Tipi di FAD e di attrezzature elettroniche |
Caratteristiche costruttive dei FAD |
Osservazione |
|||||
Contrassegno del FAD |
Identificatore del segnalatore associato |
Tipo di FAD |
Tipo di segnalatore e/o di dispositivi elettronici associati |
Parte galleggiante del FAD |
Struttura sottomarina sospesa del FAD |
|||
Dimensioni |
Materiali |
Dimensioni |
Materiali |
|||||
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
(1)
Se il contrassegno del FAD e l'identificatore del segnalatore associato sono assenti o illeggibili, menzionarlo e fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del proprietario del FAD.
(2)
FAD ancorato, FAD derivante naturale o FAD derivante artificiale.
(3)
Ad esempio GPS, sonda ecc. Se al FAD non è associato alcun dispositivo elettronico, indicare tale assenza.
(4)
Ad esempio lunghezza, larghezza, altezza, profondità, dimensione delle maglie ecc.
(5)
Indicare il materiale della struttura e del rivestimento e se è biodegradabile.
(6)
Ad esempio reti, corde, foglie di palma ecc. e indicare se il materiale è impigliante e/o biodegradabile.
(7)
In questa sezione devono figurare le specifiche relative all'illuminazione, i riflettori radar e le distanze di visibilità. |
ALLEGATO IV
REQUISITI DEL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE APPLICABILI ALLE NAVI CHE PESCANO TONNIDI TROPICALI NELLE ZONE GEOGRAFICHE OGGETTO DEL DIVIETO SPAZIO-TEMPORALE
1. Per svolgere i loro compiti gli osservatori devono possedere le seguenti qualifiche:
2. Gli osservatori non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sottoposto ad osservazione e:
sono cittadini di una delle PCC;
sono in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;
non hanno attuali interessi finanziari o di altro tipo nella pesca dei tonnidi tropicali.
Compiti degli osservatori
3. Gli osservatori svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
controllano che i pescherecci rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione ICCAT.
In particolare, essi:
registrano le attività di pesca e riferiscono al riguardo;
osservano le catture ed effettuano una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;
avvistano e prendono nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
verificano la posizione della nave impegnata in attività di cattura;
svolgono mansioni scientifiche, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II, eventualmente richieste dall'ICCAT, basate sulle direttive del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT;
comunicano senza indugio, tenendo debitamente conto della sicurezza dell'osservatore, ogni attività di pesca associata a FAD effettuata dalla nave nella zona e nel periodo di cui all'articolo 11;
redigono rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità del presente punto 3 e offrono al comandante la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti.
4. Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasbordo effettuate dai pescherecci e accettano per iscritto che questo obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori.
5. Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di bandiera che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati.
6. Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori previsti dal programma di cui trattasi e con gli obblighi di cui al punto 7.
Obblighi dello Stato membro di bandiera
7. Le responsabilità degli Stati membri di bandiera dei pescherecci e dei loro comandanti nei confronti degli osservatori includono, in particolare, i seguenti elementi:
gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere agli attrezzi e agli equipaggiamenti;
su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo delle navi cui sono stati assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 3:
strumenti per la navigazione via satellite;
schermi radar, quando in uso;
mezzi di comunicazione elettronici;
gli osservatori beneficiano di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;
gli osservatori dispongono di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori; e
lo Stato membro di bandiera vigila a che i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere gli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni né interferiscano nel loro operato.
ALLEGATO V
NORME TECNICHE MINIME PER LE MISURE DI MITIGAZIONE
Misura di mitigazione |
Descrizione |
Specifiche |
Cala notturna con illuminazione minima del ponte |
Non si effettuano cale tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale. L'illuminazione del ponte deve essere ridotta al minimo. |
Gli orari esatti del crepuscolo nautico serale e mattutino sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. L'illuminazione minima del ponte dovrebbe essere conforme alle norme minime di sicurezza e di navigazione. |
Cavi scaccia-uccelli (cavi tori) |
I cavi scaccia-uccelli vengono posizionati durante la cala dei palangari per tenere gli uccelli lontani dalle lenze secondarie. |
Per le navi di lunghezza pari o superiore a 35 metri: — posizionare almeno un cavo scaccia-uccelli. Ove possibile, le navi sono incoraggiate a utilizzare un secondo palo e cavo scaccia-uccelli ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; i due cavi dovrebbero essere posizionati simultaneamente, uno su ogni lato della lenza che viene calata, — l'estensione aerea dei cavi scaccia-uccelli deve essere pari o superiore a 100 m, — devono essere utilizzate bandierine lunghe di lunghezza sufficiente a raggiungere la superficie del mare in condizioni calme, — tali bandierine devono essere posizionate a intervalli non superiori a 5 m. Per le navi di lunghezza inferiore a 35 m: — posizionare almeno un cavo scaccia-uccelli, — l'estensione aerea dei cavi deve essere pari o superiore a 75 m, — devono essere utilizzate bandierine lunghe e/o corte (ma di lunghezza superiore a 1 metro), disposte ai seguenti intervalli: — — corte: intervalli non superiori a 2 m, — lunghe: intervalli non superiori a 5 m per i primi 55 m di cavo scaccia-uccelli. Ulteriori orientamenti sulla configurazione e le modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli figurano negli orientamenti supplementari relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi tori riportati in appresso. |
Palangari zavorrati |
Prima della cala, i braccioli devono essere zavorrati. |
Pesi di un totale superiore a 45 g fissati a 1 m dall'amo; oppure pesi di un totale superiore a 60 g fissati a 3,5 m dall'amo; oppure pesi di un totale superiore a 98 g fissati a 4 m dall'amo. |
ORIENTAMENTI SUPPLEMENTARI RELATIVI ALLA CONFIGURAZIONE E ALLE MODALITÀ D'USO DEI CAVI TORI
Preambolo
Le norme tecniche minime per l'uso dei cavi tori figurano nella tabella precedente. I presenti orientamenti supplementari servono a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi tori da utilizzare con i pescherecci con palangari. Nonostante i presenti orientamenti siano relativamente espliciti, si incoraggia a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi, nel rispetto dei requisiti della suddetta tabella. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. È previsto un miglioramento continuo dei cavi, che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti.
Configurazione dei cavi tori
1. Un idoneo dispositivo trainato sulla sezione del cavo immersa in acqua può migliorarne l'estensione aerea.
2. La sezione del cavo al di sopra dell'acqua deve essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo sia deviato dal vento.
3. Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che si aggrovigli.
4. Le bandierine dovrebbero essere di un materiale brillante, che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano) ed essere appese a un solido tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo.
5. Ciascuna bandierina dovrebbe essere costituita da due o più strisce.
6. Ciascuna coppia di bandierine dovrebbe essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace lo stivaggio del cavo.
Modalità d'uso dei cavi tori
1. Il cavo dovrebbe essere sospeso a un palo fissato sulla nave. Il palo dovrebbe essere sistemato il più in alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 7 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche.
2. Se le navi utilizzano un solo cavo, esso dovrebbe essere fissato sopravvento rispetto alle esche immerse. Se gli ami innescati sono calati all'esterno della scia, il punto di attacco alla nave del cavo tori dovrebbe situarsi a vari metri di distanza, sul lato della nave dove sono calate le esche. Se le navi utilizzano due cavi tori, gli ami innescati dovrebbero essere posizionati nella zona delimitata dai due cavi tori.
3. È consigliato l'uso di più cavi poiché ciò permette una maggiore protezione delle esche dagli uccelli.
4. Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, dovrebbero essere tenuti a bordo cavi tori di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire il proseguimento ininterrotto delle operazioni di pesca. È possibile integrare nel cavo tori punti di rottura per ridurre al minimo i problemi di sicurezza e operativi nel caso in cui un galleggiante del palangaro dovesse aggrovigliarsi o impigliarsi alla parte immersa del cavo tori.
5. Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con i cavi tori accertandosi che un BCM lanci le esche al di sotto dello spazio protetto dai cavi. Qualora si usi un BCM (singolo o multiplo) che consenta il lancio delle esche a babordo e a tribordo, si dovrebbero usare due cavi tori.
6. Se le lenze secondarie vengono lanciate a mano, i pescatori dovrebbero far sì che gli ami innescati e le sezioni di lenza arrotolate siano lanciate al di sotto dello spazio protetto dai cavi, evitando la turbolenza dell'elica che potrebbe rallentare la velocità d'immersione.
7. I pescatori sono incoraggiati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare la posa e il recupero dei cavi tori.
ALLEGATO VI
REQUISITI DETTAGLIATI RELATIVI ALLA REIMMISSIONE IN MARE DELLE TARTARUGHE MARINE
Con riguardo alle pratiche di manipolazione sicura:
Per estrarre dall'acqua e portare a bordo le tartarughe marine rimaste agganciate o impigliate in un attrezzo da pesca occorre utilizzare una cesta o un retino adeguati. In nessun caso la tartaruga marina deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata. Se la tartaruga marina non può essere estratta dall'acqua in condizioni di sicurezza, l'equipaggio dovrebbe tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo, senza infliggere altri danni inutili alla tartaruga marina.
Nei casi in cui siano prese a bordo tartarughe marine rimaste imprigionate o impigliate, gli operatori della nave o l'equipaggio valutano le loro condizioni prima di liberarle. Tali tartarughe marine con difficoltà di movimento o che non rispondono agli stimoli devono essere tenute a bordo nella misura del possibile e assistite in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza prima di liberarle. Tali pratiche sono descritte con maggiori dettagli negli orientamenti della FAO intesi a ridurre la mortalità delle tartarughe marine nelle operazioni di pesca.
Nella misura del possibile, le tartarughe marine coinvolte in operazioni di pesca o nei programmi nazionali di osservazione (ad esempio attività di marcatura) devono essere manipolate conformemente agli orientamenti della FAO intesi a ridurre la mortalità delle tartarughe marine nelle operazioni di pesca.
Con riguardo all'uso di taglialenze:
I pescherecci con palangari tengono a bordo taglialenze e li utilizzano quando non sia possibile liberare una tartaruga marina da un amo senza ferirla.
Gli altri tipi di imbarcazioni che utilizzano attrezzi in cui le tartarughe marine possono rimanere impigliate tengono a bordo taglialenze e utilizzano tali strumenti per rimuovere gli attrezzi in modo sicuro e liberare le tartarughe marine.
Con riguardo all'uso di dispositivi per la rimozione degli ami:
I pescherecci con palangari tengono a bordo dispositivi per la rimozione degli ami per estrarre in modo efficace gli ami dalle tartarughe marine.
Quando un amo viene inghiottito non si deve tentare di estrarlo. Occorre invece tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo senza infliggere altri danni inutili alla tartaruga marina.
ALLEGATO VII
TRASBORDO IN PORTO
1. |
Il trasbordo in porto da parte di navi dell'Unione, o in porti dell'Unione, di tonnidi e specie affini e di altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT rispetta le seguenti procedure. Obblighi di notifica 2. Peschereccio
3. Nave ricevente
Cooperazione tra Stato di approdo e Stato di sbarco
Relazioni
|
ALLEGATO VIII
PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE ICCAT PER LE OPERAZIONI DI TRASBORDO IN MARE
1. Gli Stati membri esigono che le navi da trasporto incluse nel registro ICCAT delle navi autorizzate a ricevere trasbordi nella zona della convenzione ICCAT e che effettuano trasbordi in mare tengano a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT durante ciascuna operazione di trasbordo nella zona della convenzione ICCAT.
2. Gli osservatori sono designati dall'ICCAT e devono essere imbarcati sulle navi da trasporto autorizzate a ricevere trasbordi nella zona convenzione ICCAT da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni battenti bandiera delle PCC che attuano il programma di osservazione regionale dell'ICCAT.
Designazione degli osservatori
3. Per svolgere i loro compiti gli osservatori designati devono possedere le seguenti qualifiche:
Obblighi dell'osservatore
4. Gli osservatori devono ottemperare ai seguenti obblighi:
aver completato la formazione tecnica prescritta dagli orientamenti stabiliti dall'ICCAT;
non avere la nazionalità o la cittadinanza dello Stato di bandiera della nave da trasporto ricevente;
essere in grado di svolgere le mansioni di cui al punto 5;
essere iscritti nell'elenco degli osservatori tenuto dall'ICCAT;
non essere membri dell'equipaggio del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni o della nave da trasporto o dipendenti della società del precitato peschereccio o della precitata nave.
5. L'osservatore verifica il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT da parte del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e della nave da trasporto. L'osservatore svolge in particolare le mansioni di seguito indicate.
Visitare il peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che intende effettuare un trasbordo verso una nave da trasporto, tenendo conto delle considerazioni espresse al punto 9, per procedere alle seguenti operazioni prima che il trasbordo venga effettuato:
controllare la validità dell'autorizzazione o della licenza del peschereccio per la cattura di tonnidi e specie affini e altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT;
esaminare le autorizzazioni preventive del peschereccio a effettuare trasbordi in mare rilasciate dalla PCC di bandiera e, se del caso, dallo Stato costiero;
controllare e registrare il quantitativo totale delle catture a bordo per specie e, se possibile, per stock e i quantitativi da trasbordare sulla nave da trasporto;
accertare il funzionamento del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) ed esaminare il giornale di bordo, verificando se possibile i dati;
verificare se alcune delle catture a bordo provengono da trasferimenti da altre navi e controllare la documentazione relativa a tali trasferimenti;
nel caso in cui vengano segnalate eventuali violazioni in cui è coinvolto il peschereccio, comunicarle immediatamente al comandante della nave da trasporto (tenendo in debito conto eventuali considerazioni di sicurezza) e alla società che attua il programma di osservazione, che le trasmette immediatamente alle autorità della PCC di bandiera del peschereccio; nonché
registrare gli esiti di questi compiti svolti sul peschereccio nel rapporto dell'osservatore.
Osservare le attività della nave da trasporto e:
registrare le attività di trasbordo e riferire al riguardo;
verificare la posizione della nave impegnata in attività di trasbordo;
osservare e stimare i quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati, ripartiti per specie, se nota, e se possibile per stock;
osservare e stimare i quantitativi di altre specie catturate in associazione con tonnidi e specie affini, suddivisi per specie, se note;
verificare e registrare il nome del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni interessato e il suo numero di registrazione ICCAT;
verificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasbordo, ove possibile anche attraverso il confronto con il giornale di bordo del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni;
certificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasbordo;
controfirmare la dichiarazione di trasbordo; e
osservare e stimare i quantitativi di prodotto, per specie, scaricati nel porto in cui l'osservatore è sbarcato per verificare la coerenza con i quantitativi ricevuti nel corso delle operazioni di trasbordo in mare.
L'osservatore provvede inoltre a:
stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasbordo della nave da trasporto;
redigere rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità dei propri compiti di osservazione e offrire al comandante la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti;
presentare al segretariato dell'ICCAT i rapporti generali di cui al punto b) entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione;
svolgere qualsiasi altra funzione stabilita dall'ICCAT.
6. Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni e dai loro proprietari e accettano per iscritto che quest'obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori.
7. Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di bandiera e, se del caso, dello Stato costiero, che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati.
8. Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori previsti dal programma di cui trattasi e con gli obblighi del personale di bordo di cui al punto 9.
Responsabilità degli Stati di bandiera delle navi da trasporto
9. Le condizioni di attuazione del programma di osservazione regionale per quanto concerne gli Stati di bandiera delle navi da trasporto e i loro comandanti comprendono, in particolare, quanto segue:
gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere alla documentazione pertinente, agli attrezzi e agli equipaggiamenti;
su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo delle navi cui sono stati assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 5:
strumenti per la navigazione via satellite;
schermi radar, quando in uso;
mezzi di comunicazione elettronici; nonché
bilancia utilizzata per la pesatura dei prodotti trasbordati;
gli osservatori devono beneficiare di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;
gli osservatori devono disporre di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservazione;
all'osservatore è consentito di determinare la posizione e il metodo più vantaggiosi per osservare le operazioni di trasbordo ed effettuare una stima delle specie/degli stock e dei quantitativi trasbordati. A tal riguardo, il comandante della nave da trasporto, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza e ai problemi pratici, asseconda le esigenze dell'osservatore, inclusi, se richiesto, lo spostamento temporaneo dei prodotti sul ponte della nave da trasporto perché possano essere ispezionati dall'osservatore e la concessione di un tempo sufficiente per consentire agli osservatori di svolgere le loro mansioni. Le osservazioni devono essere condotte in modo da ridurre al minimo le interferenze ed evitare di compromettere la qualità dei prodotti trasbordati;
alla luce di quanto disposto al punto 10, il comandante della nave da trasporto provvede affinché all'osservatore sia fornita tutta l'assistenza necessaria per garantire la sicurezza del trasporto tra la nave da trasporto e il peschereccio se le condizioni meteorologiche e di altro genere consentono tale scambio; e
gli Stati di bandiera vigilano a che i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere gli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni né interferiscano nel loro operato.
Responsabilità dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni durante i trasbordi
10. Agli osservatori è consentito visitare il peschereccio, se le condizioni meteorologiche e di altro genere lo consentono, nonché avvicinare il personale e accedere a tutta la documentazione pertinente e alle zone della nave necessarie per svolgere i loro compiti di cui al punto 5. Il comandante del peschereccio provvede affinché all'osservatore sia fornita tutta l'assistenza necessaria per garantire la sicurezza del trasporto tra la nave da trasporto e il peschereccio. Nel caso in cui le condizioni presentino un rischio inaccettabile per il benessere dell'osservatore e non permettano di visitare il peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni prima dell'inizio delle operazioni di trasbordo, tali operazioni possono essere comunque effettuate.
Canone per l'osservatore
11. I costi di attuazione del programma di cui trattasi sono finanziati dalla PCC di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che intende effettuare operazioni di trasbordo. Tale canone è calcolato sulla base dei costi complessivi del programma. Il pagamento del canone è effettuato su un conto speciale del segretariato dell'ICCAT e il segretariato dell'ICCAT gestisce il conto per l'attuazione del programma.
12. Nessun peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni è ammesso a partecipare al programma di trasbordo in mare fino a quando non sia stato pagato il canone di cui al punto 11.
( 1 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
( 2 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
( 3 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
( 4 ) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).
( 6 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
( 7 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
( *1 ) Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).».