02017R1131 — IT — 09.01.2024 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2017

sui fondi comuni monetari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/990 DELLA COMMISSIONE  del 10 aprile 2018

  L 177

1

13.7.2018

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

  L 

1

20.12.2023




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2017

sui fondi comuni monetari

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento disciplina i fondi comuni monetari (FCM) stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione, relativamente agli strumenti finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio dell'FCM, alla valutazione delle attività dell'FCM, nonché agli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM.

Il presente regolamento si applica agli organismi d'investimento collettivo che:

a) 

devono essere autorizzati come OICVM o sono autorizzati come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE o come FIA a norma della direttiva 2011/61/UE;

b) 

investono in attività a breve termine; e

c) 

sono finalizzati all'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o di mantenere il valore dell'investimento ovvero ad entrambi gli obiettivi.

2.  
Gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«attività a breve termine» : le attività finanziarie con vita residua non superiore a due anni;

2)

«strumenti del mercato monetario» : gli strumenti del mercato monetario quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2009/65/CE e gli strumenti di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/16/CE della Commissione ( 1 );

3)

«valori mobiliari» : i valori mobiliari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/65/CE e gli strumenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE;

4)

«operazione di vendita con patto di riacquisto» («repurchase agreement») : l'operazione con la quale una parte trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una controparte con l'obbligo di riacquistarli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;

5)

«operazione di acquisto con patto di rivendita» («reverse repurchase agreement») : l'operazione con la quale una parte riceve titoli o diritti loro connessi da una controparte con l'obbligo di rivenderli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;

6)

«concessione di titoli in prestito» («securities lending») e «assunzione di titoli in prestito» («securities borrowing») : l'operazione con la quale l'ente o la sua controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito; costituisce una concessione di titoli in prestito per l'ente che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per l'ente a cui tali titoli sono trasferiti;

7)

«cartolarizzazione» : la cartolarizzazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013;

8)

«valutazione in base ai prezzi di mercato» : la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;

9)

«valutazione in base ad un modello» : qualsiasi valutazione basata su un parametro (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;

10)

«metodo del costo ammortizzato» : il metodo di valutazione che considera il costo di acquisizione dell'attività e ne corregge il valore per tener conto dell'ammortamento dei premi o degli sconti fino a scadenza;

11)

«FCM con valore patrimoniale netto costante che investe in debito pubblico» o «FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico» :

il fondo comune monetario:

a) 

che cerca di mantenere invariato il valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota;

b) 

dove il reddito del fondo è accumulato quotidianamente e può essere versato all'investitore o utilizzato per acquistare ulteriori quote o azioni del fondo;

c) 

dove le attività sono generalmente valutate con il metodo del costo ammortizzato e dove il NAV è arrotondato al più vicino punto percentuale o all'equivalente in termini valutari; e

d) 

che investe almeno il 99,5 % delle sue attività negli strumenti di cui all'articolo 17, paragrafo 7, in operazioni di acquisto con patto di rivendita garantite dal debito pubblico di cui all'articolo 17, paragrafo 7 e in liquidità;

12)

«FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità» o «FCM di tipo LVNAV» : il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti specifici di cui agli articoli 29, 30 e 32 e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b);

13)

«FCM con valore patrimoniale netto variabile» o «FCM di tipo VNAV» : il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti specifici di cui agli articoli 29 e 30 e all'articolo 33, paragrafo 1;

14)

«FCM a breve termine» : il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ed è soggetto alle norme in materia di portafoglio di cui all'articolo 24;

15)

«FCM standard» : il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, ed è soggetto alle norme in materia di portafoglio di cui all'articolo 25;

16)

«enti creditizi» : gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

17)

«autorità competente dell'FCM» :

a) 

per l'OICVM, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM designata conformemente all'articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;

b) 

per il FIA dell'UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del FIA definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2011/61/UE;

c) 

per il FIA non UE, una delle seguenti autorità:

i) 

l'autorità competente dello Stato membro in cui il FIA non UE è commercializzato nell'Unione senza passaporto;

ii) 

l'autorità competente del gestore del fondo d'investimento alternativo dell'UE (GEFIA dell'UE) che gestisce il FIA non UE dove questo è commercializzato nell'Unione con passaporto oppure non è commercializzato nell'Unione;

iii) 

l'autorità competente dello Stato membro di riferimento se il FIA non UE non è gestito da un GEFIA dell'UE ed è commercializzato nell'Unione con passaporto;

18)

«scadenza legale» : la data alla quale il capitale di un titolo dev'essere rimborsato integralmente e che non è soggetta a discrezionalità;

19)

«scadenza media ponderata» o WAM : il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale, o, se precedente, fino al successivo adeguamento del tasso di interesse al tasso del mercato monetario, di tutte le attività sottostanti dell'FCM ponderato in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività;

20)

«vita media ponderata» o WAL : il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale di tutte le attività sottostanti dell'FCM ponderato in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività;

21)

«vita residua» : il periodo di tempo rimanente fino alla scadenza legale di un titolo;

22)

«vendita allo scoperto» :

la vendita, da parte dell'FCM, di uno strumento che l'FCM non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, compreso il caso in cui, al momento della conclusione del contratto di vendita, l'FCM abbia preso in prestito o si sia accordato per prendere in prestito lo strumento per consegnarlo al momento del regolamento. Questa definizione non include:

a) 

un'operazione di vendita con patto di riacquisto in cui una delle parti ha convenuto di vendere all'altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l'impegno dell'altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato; o

b) 

la conclusione di un contratto future o di altro contratto derivato con cui si convenga di vendere titoli ad un prezzo definito a una data futura;

23)

«gestore del fondo comune monetario» : nel caso di un FCM OICVM, la società di gestione dell'OICVM, o la società di investimento dell'OICVM nel caso di un OICVM autogestito, e, nel caso di un FCM FIA, un GEFIA o un FIA gestito internamente.

Articolo 3

Tipologie di FCM

1.  

I FCM sono di una delle seguenti tipologie:

a) 

FCM di tipo VNAV;

b) 

FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico;

c) 

FCM di tipo LVNAV.

2.  
L'autorizzazione dell'FCM specifica la tipologia di FCM tra quelle indicate al paragrafo 1.

Articolo 4

Autorizzazione dell'FCM

1.  
È istituito, commercializzato o gestito nell'Unione come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo autorizzato a norma del presente regolamento.

L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.

2.  
L'organismo d'investimento collettivo che deve essere autorizzato come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE e come FCM a norma del presente regolamento per la prima volta, è autorizzato come FCM nel quadro della procedura di autorizzazione ai sensi di detta direttiva.

Qualora un organismo d'investimento collettivo sia già stato autorizzato come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, può chiedere di essere autorizzato come FCM secondo la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

3.  
L'organismo d'investimento collettivo che è un FIA e che chiede di essere autorizzato come FCM, è autorizzato come tale secondo la procedura di autorizzazione prevista all'articolo 5.
4.  
È autorizzato come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo per il quale l'autorità competente dell'FCM reputa che questo sia in grado di adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
5.  

Ai fini dell'autorizzazione come FCM, l'organismo d'investimento collettivo trasmette all'autorità competente tutti i documenti seguenti:

a) 

il regolamento o i documenti costitutivi dell'FCM, compresa l'indicazione della tipologia di FCM tra quelle specificate all'articolo 3, paragrafo 1;

b) 

l'identità del gestore dell'FCM;

c) 

l'identità del depositario;

d) 

una descrizione dell'FCM o ogni altra informazione al riguardo messa a disposizione degli investitori;

e) 

una descrizione o ogni altra informazione relativa alle disposizioni e procedure necessarie per ottemperare agli obblighi di cui ai capi da II a VII;

f) 

ogni altra informazione o documentazione che l'autorità competente dell'FCM chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento.

6.  
L'autorità competente informa l'ESMA, a cadenza trimestrale, delle autorizzazioni rilasciate o revocate conformemente al presente regolamento.
7.  
L'ESMA tiene un registro pubblico centrale in cui è identificato ciascun FCM autorizzato a norma del presente regolamento, con indicazione della tipologia conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, se si tratta di un FCM a breve termine o standard, del gestore e dell'autorità competente. Il registro è messo a disposizione in formato elettronico.

Articolo 5

Procedura di autorizzazione dell'FCM che è FIA

1.  
Il FIA è autorizzato come FCM soltanto se l'autorità competente dell'FCM approva la domanda di gestire l'FCM FIA presentata dal GEFIA già autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE, nonché il regolamento del fondo e la scelta del depositario.
2.  

All'atto della presentazione della domanda di gestire un FCM che è un FIA, il GEFIA autorizzato trasmette all'autorità competente dell'FCM:

a) 

l'accordo con il depositario, in forma scritta;

b) 

informazioni sulle modalità di delega relative alla gestione del portafoglio, alla gestione del rischio e all'amministrazione del FIA;

c) 

informazioni sulle strategie d'investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche dell'FCM FIA che il GEFIA gestisce o intende gestire.

L'autorità competente dell'FCM può chiedere all'autorità competente del GEFIA precisazioni e informazioni riguardo alla documentazione prevista al primo comma ovvero un'attestazione che indichi se l'FCM rientra nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione di gestione del GEFIA. L'autorità competente del GEFIA risponde a tale richiesta entro 10 giorni lavorativi.

3.  
Il GEFIA comunica immediatamente all'autorità competente dell'FCM qualsiasi successiva modifica alla documentazione di cui al paragrafo 2.
4.  

L'autorità competente dell'FCM rigetta la domanda del GEFIA soltanto nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

a) 

il GEFIA non rispetta il presente regolamento;

b) 

il GEFIA non rispetta la direttiva 2011/61/UE;

c) 

il GEFIA non ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a gestire FCM;

d) 

il GEFIA non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 2.

Prima di rigettare la domanda l'autorità competente dell'FCM consulta l'autorità competente del GEFIA.

5.  
Non costituisce una condizione per l'autorizzazione del FIA come FCM il fatto che il FIA sia gestito da un GEFIA autorizzato nello Stato membro di origine del FIA né che il GEFIA eserciti o deleghi attività nello Stato membro di origine del FIA.
6.  
Entro due mesi dalla presentazione della domanda completa il GEFIA riceve comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del FIA come FCM.
7.  
L'autorità competente dell'FCM non rilascia l'autorizzazione se al FIA come FCM è preclusa per legge la possibilità di commercializzare azioni o quote nello Stato membro d'origine.

Articolo 6

Uso della denominazione di FCM

1.  
L'OICVM o il FIA usa la denominazione «fondo comune monetario» o «FCM» riferendosi a se stesso oppure alle azioni o quote che emette soltanto se è stato autorizzato a norma del presente regolamento.

L'OICVM o il FIA non deve usare una denominazione fuorviante o inesatta che evochi un fondo comune monetario, a meno che non sia stato autorizzato come FCM a norma del presente regolamento.

L'OICVM o il FIA non presenta caratteristiche sostanzialmente simili a quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 1, a meno che non sia stato autorizzato come FCM a norma del presente regolamento.

2.  
Per uso della denominazione «fondo comune monetario» o «FCM» ovvero di un'altra denominazione che suggerisce che l'OICVM o il FIA è un FCM s'intende l'uso in qualsiasi documento esterno, prospetto, relazione, dichiarazione, messaggio promozionale, comunicazione, lettera o altro materiale divulgato, o destinato ad essere divulgato, a potenziali investitori, detentori di quote, azionisti o autorità competenti, siano essi in forma scritta, orale, elettronica o di altro tipo.

Articolo 7

Norme applicabili

1.  
L'FCM e il gestore dell'FCM rispettano in ogni momento il presente regolamento.
2.  
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM OICVM e il suo gestore rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2009/65/CE.
3.  
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM FIA e il suo gestore rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2011/61/UE.
4.  
Il gestore dell'FCM ha la responsabilità di assicurare la conformità al presente regolamento e risponde di qualsiasi perdita o danno dovuti all'inosservanza del presente regolamento.
5.  
Il presente regolamento non osta a che l'FCM applichi limiti d'investimento più rigorosi di quelli imposti dal presente regolamento.

CAPO II

Obblighi relativi alle politiche d'investimento dell'FCM

Sezione I

Norme generali e attività ammissibili

Articolo 8

Principi generali

1.  
Se l'FCM comprende più comparti d'investimento, ogni comparto è considerato un FCM separato ai fini dei capi da II a VII.
2.  
Salvo disposizione contraria esplicita del presente regolamento, l'FCM autorizzato come OICVM non è soggetto agli obblighi relativi alle politiche d'investimento degli OICVM imposti dagli articoli da 49 a 50 bis, dall'articolo 51, paragrafo 2, e dagli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 9

Attività ammissibili

1.  

L'FCM investe soltanto in una o più delle seguenti categorie di attività finanziarie, rigorosamente alle condizioni stabilite dal presente regolamento:

a) 

strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri;

b) 

cartolarizzazioni ammissibili e le commercial paper garantite da attività (ABCP);

c) 

depositi presso enti creditizi;

d) 

strumenti finanziari derivati;

e) 

operazioni di acquisto con patto di rivendita che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14;

f) 

operazioni di vendita con patto di riacquisto che soddisfano le condizioni di cui all' articolo 15;

g) 

azioni o quote di altri FCM.

2.  

L'FCM non svolge nessuna delle attività seguenti:

a) 

investimento in attività non menzionate al paragrafo 1;

b) 

vendita allo scoperto di uno dei seguenti strumenti: strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni, ABCP e azioni o quote di altri FCM;

c) 

assunzione di esposizione diretta o indiretta in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che determini un'esposizione in esse;

d) 

conclusione di accordi di concessione o assunzione di titoli in prestito ovvero conclusione di qualsiasi altro accordo che vincoli le attività dell'FCM;

e) 

assunzione e concessione di prestiti in contante.

3.  
L'FCM può detenere liquidità a titolo accessorio conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 10

Strumenti del mercato monetario ammissibili

1.  

L'FCM è autorizzato a investire negli strumenti del mercato monetario che soddisfano tutti i requisiti seguenti:

a) 

rientrano in una delle categorie di strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b), c) o h), della direttiva 2009/65/CE;

b) 

presentano una delle caratteristiche alternative seguenti:

i) 

scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni;

ii) 

vita residua pari o inferiore a 397 giorni;

c) 

il relativo emittente e la qualità dello strumento del mercato monetario hanno ottenuto una valutazione favorevole a norma degli articoli da 19 a 22;

d) 

in caso di investimenti in cartolarizzazioni o ABCP, l'FCM è soggetto ai requisiti di cui all'articolo 11.

2.  
In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'FCM standard è altresì autorizzato a investire in strumenti del mercato monetario con vita residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) sia pari o inferiore a 397 giorni. A tal fine, gli strumenti del mercato monetario a tasso variabile e gli strumenti del mercato monetario a tasso fisso coperti da un accordo di swap devono essere riadeguati a un tasso o indice del mercato monetario.
3.  
Il paragrafo 1, lettera c), non si applica agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'Unione, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria.

Articolo 11

Cartolarizzazioni ammissibili e ABCP

1.  

L'FCM è autorizzato a investire in cartolarizzazioni e ABCP, purché la cartolarizzazione o ABCP sia sufficientemente liquida, abbia ottenuto una valutazione favorevole a norma degli articoli da 19 a 22 e che si tratti di:

a) 

una cartolarizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ( 2 );

b) 

un'ABCP emessa da un programma ABCP che:

i) 

è interamente garantita da un ente creditizio regolamentato che copre tutti i rischi di liquidità, di credito e di diluizione nonché i costi correnti delle operazioni e i costi correnti dell'intero programma in relazione all'ABCP, se necessario per garantire all'investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo a titolo dell'ABCP;

ii) 

non è una ricartolarizzazione e le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione a livello di ciascuna operazione ABCP non includono alcuna posizione verso la cartolarizzazione;

iii) 

non include una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell'articolo 242, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M1

c) 

una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), o una ABCP STS, determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del medesimo regolamento.

▼B

2.  

L'FCM a breve termine può investire nelle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, purché soddisfino una delle condizioni seguenti, ove applicabile:

a) 

la scadenza legale all'emissione delle cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), è minore o uguale a due anni e il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse è pari o inferiore a 397 giorni;

b) 

la scadenza legale all'emissione o la vita residua delle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è pari o inferiore a 397 giorni;

c) 

le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono strumenti di ammortamento e hanno una WAL pari o inferiore a due anni.

3.  

L'FCM standard può investire nelle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, purché soddisfino una delle condizioni seguenti, ove applicabile:

a) 

la scadenza legale all'emissione o la vita residua delle cartolarizzazioni e ABCP di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è pari o inferiore a due anni e il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse è pari o inferiore a 397 giorni;

b) 

le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono strumenti di ammortamento e hanno una WAL pari o inferiore a due anni.

4.  
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento proposto sulle cartolarizzazioni STS, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 45, che modifica il presente articolo introducendo nelle disposizioni corrispondenti di tale regolamento un riferimento ai criteri che consentono di identificare le cartolarizzazioni e ABCP semplici, trasparenti e standardizzate. La modifica entra in vigore non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato o, se successiva, la data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del regolamento proposto sulle cartolarizzazioni STS.

Ai fini del primo comma, i criteri che consentono di identificare le cartolarizzazioni e ABCP semplici, trasparenti e standardizzate comprendono almeno i seguenti elementi:

a) 

requisiti relativi alla semplicità della cartolarizzazione, compresi il suo carattere di vendita effettiva e il rispetto delle norme relative all'assunzione delle esposizioni;

b) 

requisiti relativi alla standardizzazione della cartolarizzazione, compresi gli obblighi di mantenimento del rischio;

c) 

requisiti relativi alla trasparenza della cartolarizzazione, compresa la fornitura di informazioni ai potenziali investitori;

d) 

per le ABCP, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), requisiti relativi al promotore e al sostegno del promotore al programma ABCP.

Articolo 12

Depositi ammissibili presso enti creditizi

L'FCM è autorizzato a investire in un deposito presso un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) 

è rimborsabile su richiesta o può essere ritirato in qualsiasi momento;

b) 

giunge a scadenza entro 12 mesi;

c) 

è costituito presso un ente creditizio che ha sede legale in uno Stato membro o, se la sede è situata in un paese terzo, è soggetto a norme prudenziali considerate equivalenti a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione ai sensi della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 13

Strumenti finanziari derivati ammissibili

L'FCM è autorizzato a investire in strumenti finanziari derivati purché siano negoziati su un mercato regolamentato di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE oppure OTC, e purché soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a) 

il sottostante allo strumento derivato consiste di tassi d'interesse, tassi di cambio, valute oppure indici che rappresentano una di tali categorie;

b) 

scopo esclusivo dello strumento derivato è coprire il rischio di tasso di interesse o di tasso di cambio insiti in altri investimenti dell'FCM;

c) 

le controparti delle operazioni con strumenti derivati OTC sono enti soggetti a regolamentazione e vigilanza prudenziali, appartenenti alle categorie approvate dall'autorità competente dell'FCM;

d) 

gli strumenti derivati OTC sono oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possono essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo («fair value») su iniziativa dell'FCM.

Articolo 14

Operazioni di vendita con patto di riacquisto ammissibili

L'FCM è autorizzato a effettuare l'operazione di vendita con patto di riacquisto che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) 

è utilizzata su base temporanea, per un massimo di sette giorni lavorativi, esclusivamente a fini di gestione della liquidità e non a fini di investimento diversi da quelli di cui alla lettera c);

b) 

alla controparte che riceve le attività trasferite dall'FCM a titolo di garanzia nel quadro dell'operazione di vendita con patto di riacquisto è fatto divieto di vendere, investire, impegnare o trasferire in altro modo tali attività senza previa approvazione dell'FCM;

c) 

la liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro dell'operazione di vendita con patto di riacquisto può essere:

i) 

collocata in depositi conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/65/CE; o

ii) 

investita in attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, ma non può essere investita in altro modo in attività ammissibili di cui all'articolo 9, né trasferita o altrimenti riutilizzata;

d) 

la liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro dell'operazione di vendita con patto di riacquisto non supera il 10 % delle sue attività;

e) 

l'FCM ha il diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi.

Articolo 15

Operazioni di acquisto con patto di rivendita ammissibili

1.  

L'FCM è autorizzato a effettuare l'operazione di acquisto con patto di rivendita che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) 

l'FCM ha il diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;

b) 

il valore di mercato delle attività ricevute nel quadro dell'operazione è pari in qualsiasi momento almeno al valore dell'esborso di contante.

2.  
Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita consistono in strumenti del mercato monetario che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10.

Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita non sono vendute, reinvestite, impegnate né altrimenti trasferite.

3.  
Le cartolarizzazioni e ABCP non possono essere ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita.
4.  
Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita sono sufficientemente diversificate e l'esposizione verso un dato emittente non supera il 15 % del NAV dell'FCM, tranne quando tali attività assumono la forma di strumenti del mercato monetario che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 7. Inoltre, le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita sono emesse da un'entità indipendente dalla controparte, che non dovrebbe presentare un'elevata correlazione con il rendimento di quest'ultima.
5.  
L'FCM che effettua un'operazione di acquisto con patto di rivendita garantisce di poter ritirare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti secondo il criterio della competenza o al prezzo corrente di mercato. Quando la liquidità può essere ritirata in qualsiasi momento al prezzo corrente di mercato, il valore di mercato dell'operazione di acquisto con patto di rivendita viene utilizzato per calcolare il NAV dell'FCM.
6.  

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita l'FCM può ricevere valori mobiliari liquidi o strumenti del mercato monetario diversi da quelli che soddisfano i requisiti dell'articolo 10 purché tali attività soddisfino una delle condizioni seguenti:

a) 

siano emesse o garantite dall'Unione, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, a condizione che abbiano ottenuto una valutazione favorevole conformemente agli articoli da 19 a 22;

b) 

siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che abbiano ottenuto una valutazione favorevole conformemente agli articoli da 19 a 22.

Gli investitori dell'FCM sono informati delle attività ricevute nel quadro delle operazioni di acquisto con patto di rivendita a norma del primo comma del presente paragrafo, conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

Le attività ricevute nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita conformemente al primo comma del presente paragrafo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 7.

7.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 al fine di integrare il presente regolamento specificando i requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità applicabili alle attività di cui al paragrafo 6 nonché i requisiti quantitativi e qualitativi di qualità creditizia applicabili alle attività di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo.

A tal fine la Commissione tiene conto della relazione di cui all'articolo 509, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 21 gennaio 2018.

Articolo 16

Azioni o quote ammissibili degli FCM

1.  

L'FCM può acquisire le azioni o quote di altri FCM (FCM obiettivo) a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

non oltre il 10 % delle attività dell'FCM obiettivo può, conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del fondo, essere complessivamente investito in azioni o quote di altri FCM;

b) 

l'FCM obiettivo non detiene azioni o quote dell'FCM acquirente.

L'FCM le cui azioni o quote sono state acquisite non investe nell'FCM acquirente durante il periodo in cui l'FCM acquirente detiene azioni o quote di esso.

2.  
L'FCM può acquisire le azioni o quote di altri FCM purché non oltre il 5 % delle proprie attività sia investito in azioni o quote di uno stesso FCM.
3.  
L'FCM può investire, complessivamente, non oltre il 17,5 % delle proprie attività in azioni o quote di altri FCM.
4.  

L'FCM è autorizzato a investire in azioni o quote di altri FCM a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'FCM in cui si intende investire è autorizzato a norma del presente regolamento;

b) 

allorché l'FCM in cui si intende investire sia gestito, direttamente o per delega, dallo stesso gestore dell'FCM acquirente o da qualsiasi altra società con la quale il gestore dell'FCM acquirente sia collegato mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione rilevante diretta o indiretta, il gestore dell'FCM obiettivo in cui si intende investire, o tale altra società, non può chiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell'FCM acquirente nelle azioni o quote dell'FCM in cui si intende investire;

c) 

qualora l'FCM investa il 10 % o più delle proprie attività in azioni o quote di altri FCM:

i) 

il prospetto di tale FCM rende noto il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere imputati allo stesso FCM e agli altri FCM in cui investe; e

ii) 

la relazione annuale indica la quota massima delle commissioni di gestione imputati allo stesso FCM e agli altri FCM in cui investe.

5.  

I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli FCM che sono FIA autorizzati conformemente all'articolo 5, ove si verifichino tutte le seguenti condizioni:

a) 

gli FCM sono commercializzati esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono solo persone fisiche;

b) 

il piano di risparmio dei dipendenti di cui alla lettera a) consente agli investitori di riscattare il proprio investimento soltanto a condizioni di riscatto restrittive stabilite dalla normativa nazionale, in base alle quali i riscatti possono avvenire solo in determinate circostanze che non sono legate agli sviluppi del mercato.

In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli FCM che sono OICVM autorizzati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, possono acquisire azioni o quote di altri FCM a norma dell'articolo 55 o 58 della direttiva 2009/65/CE, alle seguenti condizioni:

a) 

gli FCM sono commercializzati esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono solo persone fisiche;

b) 

il piano di risparmio dei dipendenti di cui alla lettera a) consente agli investitori di riscattare il proprio investimento soltanto a condizioni di riscatto restrittive stabilite dalla normativa nazionale, in base alle quali i riscatti possono avvenire solo in determinate circostanze che non sono legate agli sviluppi del mercato.

6.  
Gli FCM a breve termine possono investire soltanto in azioni o quote di altri FCM a breve termine.
7.  
Gli FCM standard possono investire in azioni o quote di FCM a breve termine e di FCM standard.

Sezione II

Politiche d'investimento

Articolo 17

Diversificazione

1.  

L'FCM investe non oltre:

a) 

il 5 % delle proprie attività in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da uno stesso organismo;

b) 

il 10 % delle proprie attività in depositi costituiti presso uno stesso ente creditizio, a meno che la struttura del settore bancario dello Stato membro in cui l'FCM è domiciliato sia tale che non esistono sufficienti enti creditizi solvibili per soddisfare tale obbligo di diversificazione e che per l'FMC non è economicamente fattibile effettuare depositi in un altro Stato membro, nel qual caso fino al 15 % delle attività può essere depositato presso lo stesso ente creditizio.

2.  
In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'FCM di tipo VNAV può investire fino al 10 % delle attività in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da uno stesso organismo, a condizione che il valore totale di detti strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP detenuti dall'FCM di tipo VNAV presso ciascun emittente in cui investe più del 5 % delle proprie attività non superi il 40 % del valore delle proprie attività.
3.  
Fino alla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo 4, il valore aggregato di tutte le esposizioni su cartolarizzazioni e ABCP dell'FCM non supera il 15 % delle attività dell'FCM.

A decorrere dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo 4, il valore aggregato di tutte le esposizioni su cartolarizzazioni e ABCP dell'FCM non supera il 20 % delle attività dell'FCM, di cui fino al 15 % delle relative attività può essere investito in cartolarizzazioni e ABCP non conformi ai criteri per l'identificazione di cartolarizzazioni e ABCP STS.

4.  
L'esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte, determinata da operazioni in derivati OTC che rispettano le condizioni di cui all'articolo 13, non supera il 5 % delle attività dell'FCM.
5.  
L'importo complessivo del contante fornito a una stessa controparte dell'FCM nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 15 % delle attività dell'FCM.
6.  

Fermi restando i limiti individuali stabiliti nei paragrafi 1 e 4, l'FCM non può, qualora ciò determini investimenti in un unico organismo pari a oltre il 15 % delle proprie attività, cumulare:

a) 

investimenti in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da detto organismo;

b) 

depositi costituiti presso detto organismo;

c) 

strumenti finanziari derivati OTC che comportano un'esposizione al rischio di controparte nei confronti di detto organismo.

In deroga all'obbligo di diversificazione di cui al primo comma, se la struttura del mercato finanziario dello Stato membro in cui l'FCM è domiciliato è tale che non esistono sufficienti enti finanziari solvibili per soddisfare tale obbligo di diversificazione e che per l'FCM non è economicamente fattibile ricorrere a enti finanziari in un altro Stato membro, l'FCM può cumulare le tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a c) fino a un investimento massimo pari al 20 % delle proprie attività in un unico organismo.

7.  
In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente sull'FCM può autorizzare l'FCM a investire, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, sino al 100 % delle attività in strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri.

Il primo comma si applica soltanto se l'FCM soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) 

detiene strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse dell'emittente;

b) 

limita al massimo al 30 % delle proprie attività l'investimento in strumenti del mercato monetario provenienti da una stessa emissione;

c) 

cita espressamente, nel regolamento o nei documenti costitutivi, tutte le amministrazioni, istituzioni o organizzazioni di cui al primo comma che emettono o garantiscono individualmente o congiuntamente strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM intende investire oltre il 5 % delle attività;

d) 

inserisce nel prospetto e nelle comunicazioni promozionali, dandole adeguato risalto, una dichiarazione in cui segnala il ricorso a questa deroga e indica tutte le amministrazioni, istituzioni o organizzazioni di cui al primo comma che emettono o garantiscono individualmente o congiuntamente strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM intende investire oltre il 5 % delle attività.

8.  
Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, l'FCM può investire sino ad un massimo del 10 % delle attività in obbligazioni emesse da un unico ente creditizio che ha la propria sede legale in uno Stato membro e che è sottoposto, in base alla legge, ad un controllo pubblico particolare inteso a tutelare i detentori di tali obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Qualora l'FCM investa più del 5 % delle attività nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera il 40 % del valore delle attività dell'FCM.

9.  
Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, l'FCM può investire sino ad un massimo del 20 % delle attività in obbligazioni emesse da un unico ente creditizio nel caso in cui i requisiti stabiliti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 siano soddisfatti, ivi compresi eventuali investimenti in attività di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Qualora l'FCM investa più del 5 % delle attività nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera il 60 % del valore delle attività dell'FCM, ivi compresi eventuali investimenti nelle attività di cui al paragrafo 8 nel rispetto dei limiti ivi stabiliti.

10.  
Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), o in base alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

Articolo 18

Concentrazione

1.  
L'FCM non detiene più del 10 % di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da un unico organismo.
2.  
Il limite fissato al paragrafo 1 non si applica alla detenzione di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri.

Sezione III

Qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e delle ABCP

Articolo 19

Procedura di valutazione interna della qualità creditizia

1.  
Il gestore dell'FCM predispone, attua e applica sistematicamente una procedura prudente di valutazione interna della qualità creditizia per determinare la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e delle ABCP, in considerazione dell'emittente e delle caratteristiche dello strumento stesso.
2.  
Il gestore dell'FCM garantisce che le informazioni utilizzate in sede di applicazione della procedura di valutazione interna della qualità creditizia siano qualitativamente adeguate, aggiornate e provenienti da fonti attendibili.
3.  
La procedura di valutazione interna si fonda su metodologie di valutazione prudenti, sistematiche e costanti. Le metodologie utilizzate sono sottoposte a convalida del gestore dell'FCM, che si basa sull'esperienza del passato e su prove empiriche, anche sotto forma di test retrospettivi.
4.  

Il gestore dell'FCM garantisce che la procedura di valutazione interna della qualità creditizia soddisfi tutti i seguenti principi generali:

a) 

si deve stabilire un processo efficace di acquisizione e aggiornamento delle pertinenti informazioni sull'emittente e sulle caratteristiche dello strumento;

b) 

si devono adottare e applicare misure atte ad assicurare che la valutazione interna della qualità creditizia si svolga sulla scorta di un'analisi approfondita delle informazioni disponibili e pertinenti e tenendo conto di tutti i pertinenti fattori che influiscono sul merito di credito dell'emittente e sulla qualità creditizia dello strumento;

c) 

si deve controllare costantemente la procedura di valutazione interna della qualità creditizia e si riesaminano tutte le valutazioni della qualità creditizia a cadenza almeno annuale;

d) 

considerato che non deve essere fatto eccessivo affidamento meccanico ai rating esterni in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1060/2009, il gestore dell'FCM procede a una nuova valutazione della qualità creditizia dello strumento del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e delle ABCP qualora si verifichi un cambiamento sostanziale che può ripercuotersi sulla valutazione esistente dello strumento;

e) 

le metodologie di valutazione della qualità creditizia devono essere riesaminate dal gestore dell'FCM a cadenza almeno annuale per determinare se siano sempre adeguate al portafoglio e alle condizioni esterne del momento e il riesame è trasmesso all'autorità competente del gestore dell'FCM. Se il gestore dell'FCM si rende conto di errori nella metodologia di valutazione della qualità creditizia o in sede di applicazione della stessa, procede immediatamente a correggere tali errori;

f) 

in caso di modifica delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi fondamentali utilizzati nella procedura di valutazione interna della qualità creditizia, il gestore dell'FCM deve riesaminare al più presto tutte le valutazioni interne della qualità creditizia interessate.

Articolo 20

Valutazione interna della qualità creditizia

1.  
Il gestore dell'FCM applica la procedura di cui all'articolo 19 al fine di determinare se la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni o delle ABCP ottiene una valutazione favorevole. Qualora un'agenzia di rating del credito registrata e certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 abbia fornito un rating di tale strumento del mercato monetario, il gestore dell'FCM può tenere conto di tali rating e delle informazioni e analisi supplementari nella valutazione interna della qualità creditizia, pur non affidandosi esclusivamente o meccanicamente a tali rating in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1060/2009.
2.  

La valutazione della qualità creditizia tiene conto almeno dei seguenti fattori e principi generali:

a) 

la quantificazione del rischio di credito dell'emittente e il relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento;

b) 

indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, anche alla luce della situazione macroeconomica e dei mercati finanziari;

c) 

il carattere a breve termine degli strumenti del mercato monetario;

d) 

la classe di attività dello strumento;

e) 

il tipo di emittente, operando almeno una distinzione tra i seguenti tipi di emittenti: amministrazioni statali, regionali o locali, società finanziarie e società non finanziarie;

f) 

per quanto attiene agli strumenti finanziari strutturati, il rischio operativo e di controparte insito nell'operazione finanziaria strutturata e, in caso di esposizioni su cartolarizzazioni, il rischio di credito dell'emittente, la struttura della cartolarizzazione e il rischio di credito delle attività sottostanti;

g) 

il profilo di liquidità dello strumento.

Il gestore dell'FCM può, oltre ai fattori e ai principi generali di cui al presente paragrafo, tenere conto delle segnalazioni e degli indicatori in sede di determinazione della qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 17, paragrafo 7.

Articolo 21

Documentazione

1.  

Il gestore dell'FCM documenta la procedura di valutazione interna della qualità creditizia e le valutazioni della qualità creditizia. Tale documentazione include:

a) 

la struttura e le modalità operative della procedura di valutazione interna della qualità creditizia, in modo che l'autorità competente possa comprendere e valutare l'adeguatezza della valutazione della qualità creditizia;

b) 

la logica e l'analisi su cui si fonda la valutazione della qualità creditizia nonché la scelta operata dal gestore dell'FCM quanto ai criteri e alla frequenza del riesame della valutazione della qualità creditizia;

c) 

tutte le modifiche di rilievo apportate alla procedura di valutazione interna della qualità creditizia, compresa l'indicazione dei fattori («trigger») che le hanno determinate;

d) 

l'organizzazione della procedura di valutazione interna della qualità creditizia e la struttura di controllo interno;

e) 

serie storiche complete delle valutazioni interne della qualità creditizia degli strumenti, degli emittenti e, se del caso, dei garanti riconosciuti;

f) 

il o i responsabili della procedura di valutazione interna della qualità creditizia.

2.  
Il gestore dell'FCM conserva tutta la documentazione di cui al paragrafo 1 per almeno tre periodi contabili annuali completi.
3.  
La procedura di valutazione interna della qualità creditizia è illustrata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'FCM e tutti i documenti menzionati al paragrafo 1 sono messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dell'FCM o dell'autorità competente del gestore dell'FCM.

Articolo 22

Atti delegati ai fini della valutazione della qualità creditizia

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 al fine di integrare il presente regolamento precisando i seguenti punti:

a) 

i criteri per la convalida della metodologia di valutazione della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3;

b) 

i criteri per la quantificazione del rischio di credito e il relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a);

c) 

i criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b);

d) 

il significato del termine «cambiamento sostanziale» di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d).

Articolo 23

Governance della valutazione della qualità creditizia

1.  
La procedura di valutazione interna della qualità creditizia è approvata dall'alta dirigenza, dall'organo di gestione e, se esiste, dall'organo che esercita la funzione di sorveglianza sul gestore dell'FCM.

Detti soggetti hanno una buona conoscenza della procedura di valutazione interna della qualità creditizia e delle metodologie applicate dal gestore dell'FCM e una conoscenza particolareggiata delle connesse informative.

2.  
Il gestore dell'FCM riferisce ai soggetti di cui al paragrafo 1 in merito al profilo di rischio di credito dell'FCM sulla scorta di un'analisi delle valutazioni interne della qualità creditizia dell'FCM. La frequenza delle informative dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni ed è almeno annuale.
3.  
L'alta dirigenza assicura in ogni momento che la procedura di valutazione interna della qualità creditizia funzioni correttamente.

L'alta dirigenza è informata periodicamente dei risultati delle procedure di valutazione interna della qualità creditizia, degli aspetti nei quali sono state rilevate carenze e dell'andamento delle iniziative e degli interventi intrapresi per rimediare alle carenze rilevate in precedenza.

4.  
Le valutazioni interne della qualità creditizia e il relativo riesame periodico da parte del gestore dell'FCM non sono effettuati da persone incaricate della gestione del portafoglio dell'FCM o che ne hanno la responsabilità.

CAPO III

Obblighi relativi alla gestione del rischio degli FCM

Articolo 24

Norme in materia di portafoglio degli FCM a breve termine

1.  

L'FCM a breve termine rispetta in ogni momento tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio:

a) 

il portafoglio deve avere una WAM non superiore a 60 giorni;

b) 

il portafoglio deve avere una WAL non superiore a 120 giorni, salvi il secondo e il terzo comma;

c) 

per gli FCM di tipo LVNAV e gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, almeno il 10 % delle attività deve essere costituito da attività a scadenza giornaliera, operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso. L'FCM di tipo LVNAV o l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico non acquista attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 10 % del suo portafoglio;

d) 

per l'FCM a breve termine di tipo VNAV, almeno il 7,5 % delle attività deve essere costituito da attività a scadenza giornaliera, operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso. L'FCM a breve termine di tipo VNAV non acquista attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 7,5 % del suo portafoglio;

e) 

per gli FCM di tipo LVNAV e gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, almeno il 30 % delle attività deve essere costituito da attività a scadenza settimanale, operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso. L'FCM di tipo LVNAV o l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 30 % del portafoglio;

f) 

per l'FCM a breve termine di tipo VNAV, almeno il 15 % delle attività deve essere costituito da attività a scadenza settimanale, operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso. L'FCM a breve termine di tipo VNAV non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 15 % del portafoglio;

g) 

ai fini del calcolo di cui alla lettera e), le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 7, che sono altamente liquide, che possono essere riscattate e liquidate entro un giorno lavorativo e che hanno una vita residua al massimo di 190 giorni, possono essere altresì incluse tra le attività a scadenza settimanale dell'FCM di tipo LVNAV e dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico, fino a un massimo del 17,5 % delle proprie attività;

h) 

ai fini del calcolo di cui alla lettera f), gli strumenti del mercato monetario ovvero le azioni o quote di altri FCM possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale di un FCM di tipo VNAV ino a un massimo del 7,5 % delle proprie attività, a condizione che possano essere riscattate e liquidate entro cinque giorni lavorativi.

Ai fini del primo comma, lettera b), in sede di calcolo della WAL per i titoli, ivi inclusi gli strumenti finanziari strutturati, l'FCM a breve termine basa il calcolo della scadenza sulla vita residua sino alla data legale di rimborso degli strumenti. Tuttavia, quando uno strumento finanziario incorpora un'opzione put, l'FCM a breve termine può basare il calcolo della scadenza sulla data di esercizio di tale opzione in luogo della vita residua del rapporto giuridico, ma solo quando tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte in ogni momento:

i) 

l'opzione put può essere esercitata liberamente dall'FCM a breve termine alla data di esercizio;

ii) 

lo strike price dell'opzione put rimane vicino al valore atteso dello strumento alla data di esercizio;

iii) 

la strategia di investimento dell'FCM a breve termine implica un'alta probabilità che l'opzione sia esercitata alla data di esercizio.

In deroga al secondo comma, nel calcolo della WAL per le cartolarizzazioni e le ABCP, l'FCM a breve termine può invece, in caso di strumenti di ammortamento, basare il calcolo della scadenza su:

i) 

il profilo di ammortamento contrattuale di tali strumenti; o

ii) 

il profilo di ammortamento delle attività sottostanti da cui derivano i flussi di cassa per il riscatto di tali strumenti.

2.  
Se il superamento dei limiti di cui al presente articolo ha luogo indipendentemente dalla volontà dell'FCM o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione o riscatto, quest'ultimo si prefigge come obiettivo prioritario la rettifica di tale situazione tenendo conto dell'interesse dei detentori di quote o azionisti.
3.  
Tutti gli FCM di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento possono assumere la forma di FCM a breve termine.

Articolo 25

Norme in materia di portafoglio degli FCM standard

1.  

L'FCM standard rispetta in ogni momento tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio:

a) 

il portafoglio deve avere costantemente una WAM non superiore a sei mesi;

b) 

il portafoglio deve avere costantemente una WAL non superiore a 12 mesi, salvi il secondo e il terzo comma.

c) 

almeno il 7,5 % delle attività deve essere costituito da attività a scadenza giornaliera, operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso. L'FCM standard non deve acquistare attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 7,5 % del suo portafoglio;

d) 

almeno il 15 % delle attività deve essere costituito da attività a scadenza settimanale, operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso. L'FCM standard non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 15 % del portafoglio;

e) 

ai fini del calcolo di cui alla lettera d), gli strumenti del mercato monetario ovvero le azioni o quote di altri FCM possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale fino a un massimo del 7,5 % delle proprie attività, a condizione che possano essere riscattate e liquidate entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Ai fini del primo comma, lettera b), in sede di calcolo della WAL per i titoli, ivi inclusi gli strumenti finanziari strutturati, l'FCM standard basa il calcolo della scadenza sulla vita residua sino alla data legale di rimborso degli strumenti. Tuttavia, quando uno strumento finanziario incorpora un'opzione put, l'FCM standard può basare il calcolo della scadenza sulla data di esercizio di tale opzione in luogo della vita residua del rapporto giuridico, ma solo quando tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte in ogni momento:

i) 

l'opzione put può essere esercitata liberamente dall'FCM standard alla data di esercizio;

ii) 

lo strike price dell'opzione put rimane vicino al valore atteso dello strumento alla data di esercizio;

iii) 

la strategia di investimento dell'FCM standard implica un'alta probabilità che l'opzione sia esercitata alla data di esercizio.

In deroga al secondo comma, nel calcolo della WAL per le cartolarizzazioni e l'ABCP, l'FCM standard può invece, in caso di strumenti di ammortamento, basare il calcolo della scadenza su:

i) 

il profilo di ammortamento contrattuale di tali strumenti; o

ii) 

il profilo di ammortamento delle attività sottostanti da cui derivano i flussi di cassa per il riscatto di tali strumenti;

2.  
Se il superamento dei limiti di cui al presente articolo ha luogo indipendentemente dalla volontà dell'FCM standard o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione o riscatto, l'FCM si prefigge come obiettivo prioritario la rettifica di tale situazione tenendo conto dell'interesse dei detentori di quote o degli azionisti.
3.  
L'FCM standard non assume la forma di FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o di FCM di tipo LVNAV.

Articolo 26

Rating del credito dell'FCM

L'FCM che richiede o finanzia un rating del credito esterno procede conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. L'FCM o il gestore dell'FCM indicano chiaramente nel prospetto e in tutte le comunicazioni rivolte agli investitori ove è menzionato il rating del credito esterno che il rating è stato richiesto o finanziato dall'FCM o dal gestore dell'FCM.

Articolo 27

Conoscenza del proprio cliente («know your customer»)

1.  
Fatti salvi requisiti più rigorosi stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), il gestore dell'FCM istituisce, attua e applica procedure ed esercita tutta la diligenza dovuta per prevedere l'effetto di riscatti concomitanti da parte di diversi investitori, tenendo conto almeno del tipo di investitori, del numero di azioni o quote del fondo detenute da un singolo investitore e dell'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita.
2.  

Se il valore delle azioni o quote detenute da un singolo investitore supera l'importo del corrispondente requisito di liquidità giornaliera dell'FCM, il gestore dell'FCM prende in considerazione, oltre ai fattori di cui al paragrafo 1, tutti gli elementi seguenti:

a) 

le dinamiche individuabili delle esigenze di liquidità degli investitori, tra cui l'evoluzione ciclica del numero di azioni nell'FCM;

b) 

l'avversione al rischio dei diversi investitori;

c) 

il grado di correlazione o gli stretti legami tra i diversi investitori dell'FCM.

3.  
Se gli investitori effettuano i loro investimenti tramite un intermediario, il gestore dell'FCM richiede all'intermediario le informazioni necessarie per rispettare i paragrafi 1 e 2, in modo da gestire adeguatamente la liquidità e la concentrazione di investitori dell'FCM.
4.  
Il gestore dell'FCM assicura che il valore delle azioni o quote detenute da un singolo investitore non abbia un impatto rilevante sul profilo di liquidità dell'FCM laddove rappresenti una parte considerevole del NAV complessivo dell'FCM.

Articolo 28

Prove di stress

1.  
Ogni FCM dispone di solide procedure per l'effettuazione di prove di stress che individuano possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sull'FCM. L'FCM o il gestore dell'FCM valutano il possibile impatto che tali eventi o cambiamenti potrebbero avere sull'FCM. L'FCM o il gestore dell'FCM procedono regolarmente a prove di stress relative a diversi scenari possibili.

Le prove di stress sono basate su criteri obiettivi e tengono conto degli effetti di scenari gravi plausibili. Gli scenari delle prove di stress prendono in considerazione almeno parametri di riferimento che includono i seguenti fattori:

a) 

le variazioni ipotetiche del livello della liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM;

b) 

le variazioni ipotetiche del livello di rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, compresi gli eventi creditizi e di rating;

c) 

le fluttuazioni ipotetiche dei tassi di interesse e dei tassi di cambio;

d) 

i livelli ipotetici di riscatto;

e) 

l'ampliamento o la riduzione ipotetici degli scarti tra gli indici a cui sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio;

f) 

gli shock macrosistemici ipotetici che incidono sull'economia nel suo insieme.

2.  
Inoltre, nel caso degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e degli FCM di tipo LVNAV, le prove di stress valutano per i diversi scenari la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota.
3.  
Le prove di stress sono effettuate con una frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione dell'FCM, ove applicabile, o dal consiglio di amministrazione del gestore dell'FCM dopo aver preso in considerazione l'adeguatezza e la ragionevolezza della frequenza alla luce delle condizioni di mercato e dei cambiamenti previsti del portafoglio dell'FCM. La frequenza è almeno semestrale.
4.  
Se le prove di stress evidenziano una vulnerabilità dell'FCM, il gestore dell'FCM elabora una relazione dettagliata contenente i risultati delle prove di stress e una proposta di piano di azione.

Ove necessario, il gestore dell'FCM prende provvedimenti per potenziarne la solidità, comprese azioni per rafforzare la liquidità o per migliorare la qualità delle attività dell'FCM, e informa immediatamente l'autorità competente dell'FCM circa le misure adottate.

5.  
La relazione dettagliata contenente i risultati delle prove di stress e la proposta di piano di azione sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione dell'FCM, dove possibile, o del consiglio di amministrazione del gestore dell'FCM. Se necessario, il consiglio di amministrazione modifica il piano di azione proposto e approva il piano di azione definitivo. La relazione dettagliata e il piano di azione sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

La relazione dettagliata e il piano di azione sono presentati all'autorità competente dell'FCM per un riesame.

6.  
L'autorità competente dell'FCM trasmette la relazione dettagliata di cui al paragrafo 5 all'ESMA.
7.  
L'ESMA emana orientamenti al fine di stabilire parametri di riferimento comuni per gli scenari da includere nelle prove di stress tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 1. Gli orientamenti sono aggiornati almeno ogni anno tenendo conto dei più recenti sviluppi del mercato.

CAPO IV

Regole di valutazione

Articolo 29

Valutazione dell'FCM

1.  
Le attività dell'FCM sono valutate almeno su base giornaliera.
2.  
Le attività dell'FCM sono valutate in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile.
3.  

Quando viene utilizzato il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato:

a) 

la valutazione di un'attività dell'FCM fa riferimento al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l'attività possa essere liquidata alla media di mercato;

b) 

sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità; tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:

i) 

il numero e la qualità delle controparti;

ii) 

il volume dell'attività dell'FCM sul mercato e il volume dei relativi scambi;

iii) 

l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che l'FCM prevede di acquistare o di vendere.

4.  
Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficiente, le attività dell'FCM sono valutate in modo prudente utilizzando alla valutazione in base ad un modello.

Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell'attività dell'FCM, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:

a) 

il volume dell'attività sul mercato e il volume dei relativi scambi;

b) 

l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che l'FCM prevede di acquistare o di vendere;

c) 

il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all'attività.

In caso di ricorso alla valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo del costo ammortizzato.

5.  
Le valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 sono comunicate alle autorità competenti.
6.  
Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, le attività dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico possono essere valutate altresì utilizzando il metodo del costo ammortizzato.
7.  
In deroga ai paragrafi 2 e 4, oltre che con la valutazione in base ai prezzi di mercato di cui ai paragrafi 2 e 3 e con la valutazione in base ad un modello di cui al paragrafo 4, le attività dell'FCM di tipo LVNAV con una vita residua non superiore a 75 giorni possono essere valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato.

Il metodo del costo ammortizzato viene utilizzato per la valutazione di un'attività dell'FCM di tipo LVNAV solo nel caso in cui il prezzo di tale attività calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 non si scosti dal prezzo dell'attività calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo di oltre 10 punti base. In presenza di un siffatto scostamento, il prezzo dell'attività è calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 30

Calcolo del NAV per azione o quota

1.  
L'FCM calcola il NAV per azione o quota come la differenza tra la somma di tutte le attività dell'FCM e la somma di tutte le passività dell'FCM, valutate utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o la valutazione in base ad un modello, o entrambi, divisa per il numero di quote o azioni in essere dell'FCM.
2.  
Il NAV per azione o quota è arrotondato al punto base («basis point») più vicino o ad un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un'unità monetaria.
3.  
Il NAV per azione o quota dell'FCM è calcolato e pubblicato almeno giornalmente nella sezione pubblica del sito web dell'FCM.

Articolo 31

Calcolo del NAV costante per azione o quota degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico

1.  
L'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico calcola il NAV costante per azione o quota come la differenza tra la somma di tutte le sue attività valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 6, e la somma di tutte le sue passività, divisa per il numero delle sue quote o azioni in essere.
2.  
Il NAV costante per azione o quota dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico viene arrotondato al punto percentuale più vicino o ad un valore equivalente se il NAV costante è pubblicato in un'unità monetaria.
3.  
Il NAV costante per azione o quota dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico è calcolato almeno giornalmente.
4.  
La differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota calcolato conformemente all'articolo 30 è tenuta sotto controllo e pubblicata quotidianamente nella sezione pubblica del sito web dell'FCM.

Articolo 32

Calcolo del NAV costante per azione o quota degli FCM di tipo LVNAV

1.  
L'FCM di tipo LVNAV calcola il NAV costante per azione o quota come la differenza tra la somma di tutte le sue attività valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 7, e la somma di tutte le sue passività, divisa per il numero delle sue quote o azioni in essere.
2.  
Il NAV costante per azione o quota dell'FCM di tipo LVNAV viene arrotondato al punto percentuale più vicino o ad un valore equivalente se il NAV costante è pubblicato in un'unità monetaria.
3.  
Il NAV costante per azione o quota dell'FCM di tipo LVNAV è calcolato almeno giornalmente.
4.  
La differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota calcolato conformemente all'articolo 30 è tenuta sotto controllo e pubblicata quotidianamente nella sezione pubblica del sito web dell'FCM.

Articolo 33

Prezzo di emissione e prezzo di rimborso

1.  
Le azioni o quote dell'FCM sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV per azione o quota dell'FCM, fatti salvi le imposte o gli oneri ammessi specificati nel prospetto dell'FCM.
2.  

In deroga al paragrafo 1:

a) 

le azioni o quote dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico possono essere emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV costante per azione o quota dell'FCM;

b) 

le azioni o quote dell'FCM di tipo LVNAV possono essere emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV costante per azione o quota dell'FCM, ma solo se il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 32, paragrafi 1, 2 e 3, non si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 30 di oltre 20 punti base.

Con riferimento alla lettera b), se il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 32, paragrafi 1, 2 e 3, si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 30 di oltre 20 punti base, il successivo rimborso o la sottoscrizione sono effettuati a un prezzo pari al NAV per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 30.

Prima della conclusione del contratto i potenziali investitori sono avvertiti chiaramente per iscritto dal gestore dell'FCM delle circostanze in cui l'FCM di tipo LVNAV non rimborsa o non sottoscrive più al NAV costante per azione o quota.

CAPO V

Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e per gli FCM di tipo LVNAV

Articolo 34

Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e per gli FCM di tipo LVNAV

1.  
Il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV istituisce, attua e applica in modo coerente procedure prudenti e rigorose di gestione della liquidità per garantire il rispetto delle soglie di liquidità settimanale applicabili a tali fondi. Le procedure di gestione della liquidità sono descritte chiaramente nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo, nonché nel prospetto.

Nel garantire il rispetto delle soglie di liquidità settimanale si applicano le seguenti procedure:

a) 

ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto del 30 % delle attività complessive dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV e i rimborsi giornalieri netti in un singolo giorno lavorativo superano il 10 % delle attività complessive, il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV informa immediatamente il suo consiglio di amministrazione, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di determinare l'opportuna linea d'azione da intraprendere, tenendo presenti gli interessi degli investitori, e decide se applicare una o più delle seguenti misure:

i) 

commissioni di liquidità sui rimborsi che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo;

ii) 

restrizioni al rimborso («gates») che limitino la quantità di quote o azioni da rimborsare in qualsiasi giorno lavorativo a un massimo del 10 % delle quote o azioni dell'FCM per qualsiasi periodo non superiore a 15 giorni lavorativi;

iii) 

una sospensione dei rimborsi per qualsiasi periodo non superiore a 15 giorni lavorativi; oppure

iv) 

nessun provvedimento immediato al di là del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 2;

b) 

ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto del 10 % delle sue attività complessive, il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV informa immediatamente il suo consiglio di amministrazione, il quale procede a una valutazione documentata della situazione e, sulla base della stessa e tenendo presenti gli interessi degli investitori, applica una o più delle seguenti misure, documentando le ragioni della propria scelta:

i) 

commissioni di liquidità sui rimborsi che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo;

ii) 

una sospensione dei rimborsi per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi.

2.  
Se, su un periodo di 90 giorni, la durata complessiva delle sospensioni supera i 15 giorni, l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o l'FCM di tipo LVNAV cessano automaticamente di essere un FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o un FCM di tipo LVNAV. L'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o l'FCM di tipo LVNAV ne informano immediatamente ogni investitore per iscritto e in modo chiaro e comprensibile.
3.  
Dopo che il consiglio di amministrazione dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV ha determinato la linea di azione da intraprendere con riguardo a ciascuna delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), esso comunica tempestivamente i dettagli della decisione all'autorità competente dell'FCM in questione.

CAPO VI

Sostegno esterno

Articolo 35

Sostegno esterno

1.  
L'FCM non riceve sostegno esterno.
2.  
Per sostegno esterno si intende il sostegno diretto o indiretto offerto all'FCM da terzi, tra cui il promotore dell'FCM, mirante a o avente l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota.

Il sostegno esterno comprende:

a) 

apporti di capitale da parte di terzi;

b) 

acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato;

c) 

acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità;

d) 

concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o implicita o lettera di sostegno;

e) 

ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM.

CAPO VII

Obblighi di trasparenza

Articolo 36

Trasparenza

1.  
L'FCM indica chiaramente a quale tipologia di FCM appartiene a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e se si tratta di un FCM a breve termine o standard in ogni documento, relazione, dichiarazione, pubblicità, lettera o altro documento scritto esterno emanato da esso o dal gestore dell'FCM e indirizzato o destinato a essere distribuito a potenziali investitori, detentori di quote o azionisti.
2.  

Il gestore dell'FCM mette a disposizione degli investitori dell'FCM, almeno a cadenza settimanale, tutte le seguenti informazioni:

a) 

la scomposizione per scadenza del portafoglio dell'FCM;

b) 

il profilo di credito dell'FCM;

c) 

la WAM e la WAL dell'FCM;

d) 

dati relativi alle dieci principali partecipazioni dell'FCM, tra cui denominazione, paese, scadenza e tipo di attività, nonché la controparte in caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di acquisto con patto di rivendita;

e) 

il valore totale delle attività dell'FCM;

f) 

il rendimento netto dell'FCM.

3.  

Tutti i documenti dell'FCM utilizzati a fini di commercializzazione includono espressamente tutte le diciture seguenti:

a) 

l'FCM non è un investimento garantito;

b) 

l'investimento in FCM è diverso dall'investimento in depositi, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione del capitale investito nell'FCM;

c) 

l'FCM non gode di sostegno esterno che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione o quota;

d) 

il rischio di perdita del capitale ricade sull'investitore.

4.  
Nessuna comunicazione dell'FCM o del gestore dell'FCM agli investitori o potenziali investitori lascia intendere in alcun modo che l'investimento nelle quote o azioni dell'FCM sia garantito.
5.  
Gli investitori dell'FCM sono chiaramente informati del metodo o dei metodi usati dall'FCM per valutare le sue attività e per calcolare il NAV.

Gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e gli FCM di tipo LVNAV spiegano chiaramente agli investitori e ai potenziali investitori qualsiasi ricorso al metodo del costo ammortizzato o all'arrotondamento o a entrambi.

Articolo 37

Informativa alle autorità competenti

1.  
Per ogni FCM che gestisce il gestore trasmette almeno trimestralmente informazioni all'autorità competente dell'FCM.

In deroga al primo comma, per gli FCM le cui attività gestite non superano complessivamente 100 000 000 EUR, il gestore dell'FCM trasmette almeno annualmente informazioni all'autorità competente dell'FCM.

Il gestore dell'FCM fornisce, su richiesta, le informazioni trasmesse in conformità del primo e secondo comma anche all'autorità competente del gestore dell'FCM, se diversa dall'autorità competente dell'FCM.

2.  

Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti:

a) 

il tipo e le caratteristiche dell'FCM;

b) 

indicatori di portafoglio quali valore totale delle attività, NAV, WAM, WAL, scomposizione per scadenza, liquidità e rendimento;

c) 

i risultati delle prove di stress e, ove applicabile, la proposta di piano di azione;

d) 

informazioni sulle attività detenute in portafoglio dall'FCM, tra cui:

i) 

le caratteristiche di ciascuna attività, quali denominazione, paese, categoria di emittente, rischio o scadenza, nonché l'esito della procedura di valutazione interna del credito;

ii) 

il tipo di attività, compresi dettagli della controparte in caso di derivati, di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di acquisto con patto di rivendita;

e) 

informazioni sulle passività dell'FCM, tra cui:

i) 

il paese in cui è stabilito l'investitore;

ii) 

la categoria di investitore;

iii) 

l'attività di sottoscrizione e di rimborso.

Se necessario e debitamente giustificato, le autorità competenti possono richiedere informazioni supplementari.

3.  

In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 2, per ogni FCM di tipo LVNAV che gestisce, il gestore comunica gli elementi seguenti:

a) 

tutti i casi in cui il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, primo comma, si scosta dal prezzo dell'attività calcolato a norma dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, di oltre 10 punti base;

b) 

tutti i casi in cui il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 30 di oltre 20 punti base;

c) 

tutti i casi in cui si verifica una delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, nonché le misure adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b).

4.  
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire un modulo per la trasmissione delle informazioni contenente tutte le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 21 gennaio 2018.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  
Le autorità competenti comunicano all'ESMA tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo. Dette informazioni sono trasmesse all'ESMA entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

L'ESMA raccoglie le informazioni e crea una banca dati centrale di tutti gli FCM stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione. La Banca centrale europea ha il diritto di accedere alla banca dati unicamente a fini statistici.

▼M2

Articolo 37 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento sono accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali dati dalle informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento ai fini dell'istituzione del registro pubblico centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) 

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

b) 

sono corredate dei metadati seguenti:

i) 

tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) 

se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) 

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv) 

un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

▼B

CAPO VIII

Vigilanza

Articolo 38

Vigilanza delle autorità competenti

1.  
Le autorità competenti vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa.
2.  
L'autorità competente dell'FCM o, ove pertinente, l'autorità competente del gestore dell'FCM è responsabile della vigilanza sul rispetto dei capi da II a VII.
3.  
L'autorità competente dell'FCM è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo e degli obblighi previsti nel prospetto, che sono conformi al presente regolamento.
4.  
L'autorità competente del gestore dell'FCM è responsabile della vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore dell'FCM per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli FCM che esso gestisce.
5.  
Le autorità competenti controllano gli OICVM e i FIA stabiliti o commercializzati nel loro territorio per verificare che utilizzino la designazione di FCM o si presentino come FCM solo se rispettano il presente regolamento.

Articolo 39

Poteri delle autorità competenti

Fatti salvi i poteri attribuiti alle autorità competenti in virtù della direttiva 2009/65/CE o 2011/61/UE, a seconda dei casi, alle autorità competenti sono conferiti, conformemente al diritto nazionale, tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti hanno il potere di:

a) 

chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e ricevere o acquisire copia degli stessi;

b) 

imporre all'FCM o al gestore dell'FCM di fornire senza indugio informazioni;

c) 

esigere informazioni da qualsiasi persona collegata alle attività dell'FCM o del gestore dell'FCM;

d) 

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

e) 

adottare le opportune misure per assicurare che l'FCM o il gestore dell'FCM continui a ottemperare al presente regolamento;

f) 

emettere un ordine per assicurare che l'FCM o il gestore dell'FCM adempia al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

Articolo 40

Sanzioni e altre misure

1.  
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.  
Entro il 21 luglio 2018 gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di tutte le successive modifiche.

Articolo 41

Misure specifiche

1.  

Fatti salvi i poteri conferiti alle autorità competenti in virtù della direttiva 2009/65/CE o 2011/61/UE, a seconda dei casi, l'autorità competente dell'FCM o del gestore dell'FCM adotta, nel rispetto del principio di proporzionalità, le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora l'FCM o il gestore dell'FCM:

a) 

non assolva a uno degli obblighi in materia di composizione degli attivi, in violazione degli articoli da 9 a 16;

b) 

non assolva a uno degli obblighi in materia di portafoglio, in violazione degli articoli 17, 18, 24 o 25;

c) 

abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione degli articoli 4 e 5;

d) 

utilizzi la denominazione «fondo comune monetario», «FCM» o un'altra denominazione che suggerisca che l'OICVM o il FIA è un FCM, in violazione dell'articolo 6;

e) 

non assolva a uno degli obblighi in materia di valutazione della qualità creditizia, in violazione degli articoli 19 o 20;

f) 

non assolva a uno degli obblighi in materia di governance, documentazione o trasparenza, in violazione degli articoli 21, 23, 26, 27, 28 o 36;

g) 

non assolva a uno degli obblighi in materia di valutazione, in violazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 o 34.

2.  

Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dell'FCM prende i seguenti provvedimenti, ove opportuno:

a) 

adotta misure per assicurare che l'FCM o il gestore dell'FCM in questione rispetti le disposizioni pertinenti;

b) 

revoca l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 o 5.

Articolo 42

Poteri e competenze dell'ESMA

1.  
All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento.
2.  
I poteri dell'ESMA ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE sono esercitati anche in relazione al presente regolamento e in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
3.  
Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è incluso in ogni ulteriore atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

Cooperazione tra autorità

1.  
L'autorità competente dell'FCM e l'autorità competente del gestore dell'FCM, se diversa, cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
2.  
Le autorità competenti e l'ESMA collaborano quando necessario per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
3.  
Le autorità competenti e l'ESMA si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio. Le autorità competenti degli Stati membri responsabili del rilascio dell'autorizzazione o della vigilanza degli FCM ai sensi del presente regolamento comunicano informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui tali informazioni sono pertinenti per la sorveglianza e l'intervento in caso di potenziali implicazioni delle attività di singoli FCM o degli FCM collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e sull'ordinato funzionamento dei mercati sui quali gli FCM operano. Sono informati anche l'ESMA e il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), i quali trasmettono tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.
4.  
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 37, paragrafo 5, l'ESMA elabora, conformemente ai poteri ad essa conferiti in virtù del regolamento (UE) n. 1095/2010, una relazione per la Commissione alla luce del riesame di cui all'articolo 46 del presente regolamento.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 44

Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti

1.  
Entro il 21 gennaio 2019, gli OICVM o i FIA esistenti che investono in attività a breve termine e che hanno come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o la preservazione del valore dell'investimento presentano domanda all'autorità competente dell'FCM corredata dei documenti e delle prove necessari per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2.  
Entro due mesi dal ricevimento della domanda completa l'autorità competente dell'FCM valuta se l'OICVM o il FIA è conforme al presente regolamento ai sensi degli articoli 4 e 5. L'autorità competente dell'FCM adotta una decisione e la comunica immediatamente all'OICVM o al FIA.

Articolo 45

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 15 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.  
La delega di potere di cui agli articoli 11, 15 e 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 15 e 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 46

Riesame

1.  
Entro il 21 luglio 2022, la Commissione riesamina l'adeguatezza del presente regolamento dal punto di vista sia prudenziale che economico, previe consultazioni con l'ESMA e, se del caso, con il CERS, tra l'altro per stabilire se sia necessario modificare il regime degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e degli FCM di tipo LVNAV.
2.  

In particolare in sede di riesame la Commissione

a) 

analizza l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, l'impatto sugli investitori, sugli FCM e sui gestori di FCM nell'Unione;

b) 

valuta il ruolo svolto dagli FCM nell'acquisto del debito emesso o garantito dagli Stati membri;

c) 

tiene conto delle caratteristiche specifiche del debito emesso o garantito dagli Stati membri e del ruolo svolto da tale debito nel finanziamento degli Stati membri;

d) 

tiene conto della relazione di cui all'articolo 509, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e) 

tiene conto dell'impatto del presente regolamento sui mercati dei finanziamenti a breve termine;

f) 

tiene conto dell'evoluzione del quadro regolamentare a livello internazionale.

Entro il 21 luglio 2022, la Commissione presenta una relazione sulla fattibilità dell'istituzione di una quota dell'80 % del debito pubblico dell'UE. La relazione tiene in considerazione la disponibilità di strumenti di debito pubblico dell'UE a breve termine e valuta se gli FCM di tipo LVNAV siano un'adeguata alternativa agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico non dell'UE. Se nella relazione la Commissione conclude che non è possibile introdurre una quota dell'80 % del debito pubblico dell'UE ed eliminare gradualmente gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico aventi un ammontare illimitato di debito pubblico non UE, essa dovrebbe motivare le sue conclusioni. Se conclude che è possibile introdurre una quota dell'80 % del debito pubblico dell'UE, la Commissione può formulare proposte legislative per l'introduzione di tale quota, affinché almeno l'80 % delle attività degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico sia investito in strumenti di debito pubblico dell'UE. Inoltre, se conclude che gli FCM di tipo LVNAV sono diventati un'adeguata alternativa agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico non dell'UE, la Commissione può formulare proposte appropriate per abolire completamente la deroga relativa agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico.

I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnati, se del caso, da opportune proposte di modifica.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 2018, fatta eccezione per l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 7, l'articolo 22 e l'articolo 37, paragrafo 4, che si applicano a decorrere dal 20 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11).

( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

( 4 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 6 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

( 7 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).