02017R1004 — IT — 14.07.2021 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio

(rifusione)

(GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2021/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021

  L 247

1

13.7.2021




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio

(rifusione)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Al fine di contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento stabilisce le norme per la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca previsti all’articolo 25 del regolamento summenzionato.
2.  
I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti solo se non esiste alcun obbligo di raccoglierli in virtù di atti giuridici dell’Unione diversi da quello di cui al presente regolamento.
3.  
Per i dati necessari alla gestione della pesca che sono raccolti in applicazione di altri atti giuridici dell’Unione, il presente regolamento definisce unicamente norme in materia di uso e trasmissione di tali dati.

Articolo 2

Protezione dei dati

Ove pertinente, il trattamento, la gestione e l’uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento rispettano e lasciano impregiudicati la direttiva 95/46/CE e i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre si intende per:

1)

«settore della pesca» : le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e alle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;

2)

«pesca ricreativa» : le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

3)

«regione marina» : una zona geografica indicata all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona definita da organizzazioni regionali per la pesca o una zona definita nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 11;

4)

«dati primari» : i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;

5)

«metadati» : i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;

6)

«dati dettagliati» : i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;

7)

«dati aggregati» : i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;

8)

«osservatore scientifico» : una persona nominata per osservare le operazioni di pesca nel contesto della raccolta di dati per scopi scientifici e designata da un organismo preposto all’attuazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati;

9)

«dati scientifici» : i dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che sono raccolti, gestiti o usati a norma del presente regolamento.



CAPO II

RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DELL’UNIONE



SEZIONE 1

Programmi pluriennali dell’Unione

Articolo 4

Elaborazione di un programma pluriennale dell’Unione

1.  
La Commissione elabora un programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in conformità del contenuto e dei criteri di cui all’articolo 5.

La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), mediante atti delegati a norma dell’articolo 24.

La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

2.  
Prima dell’adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione consulta i gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9, il CSTEP e ogni altro organismo scientifico appropriato di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 5

Contenuto e criteri per l’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione

1.  

Il programma pluriennale dell’Unione definisce:

a) 

un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) 

un elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare;

c) 

le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca a mare.

2.  

I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono:

a) 

dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque unionali ed extra-unionali nell’ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell’Unione, compresi l’anguilla e il salmone in pertinenti acque interne, nonché altre specie ittiche diadrome di interesse commerciale, per consentire un approccio ecosistemico alla gestione e alla conservazione della pesca necessario per attuare la politica comune della pesca;

b) 

dati per consentire di valutare l’impatto delle attività di pesca dell’Unione sull’ecosistema marino nelle acque extra-unionali, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dal diritto unionale o internazionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini, incluse le aree marine vulnerabili, e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche;

c) 

dati sull’attività dei pescherecci dell’Unione nelle acque extra-unionali, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell’Unione;

d) 

dati socioeconomici sulla pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell’Unione;

e) 

dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura marina per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale;

f) 

dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore.

3.  
Inoltre, i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), possono includere dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura di acqua dolce per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale.
4.  

Ai fini dell’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione, la Commissione tiene conto:

a) 

dei bisogni di informazioni per la gestione e l’efficace attuazione della politica comune della pesca, al fine di raggiungerne gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali informazioni devono anche consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l’attuazione dei piani pluriennali di cui all’articolo 9 di detto regolamento;

b) 

della necessità di dati pertinenti, completi e affidabili ai fini delle decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione degli ecosistemi, ivi comprese le specie e gli habitat vulnerabili;

c) 

della necessità e della pertinenza dei dati per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura a livello di Unione, tenendo conto del carattere prevalentemente locale dei suoi impatti;

d) 

della necessità di sostenere le valutazioni d’impatto delle misure politiche;

e) 

dei costi e benefici, prendendo in considerazione le soluzioni più efficaci sul piano dei costi per raggiungere l’obiettivo di raccolta dei dati;

f) 

della necessità di evitare interruzioni delle serie temporali esistenti;

g) 

della necessità di semplificare e di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, conformemente all’articolo 1;

h) 

se del caso, della necessità di dati a copertura delle attività di pesca che evidenziano carenza di dati;

i) 

delle specificità regionali e degli accordi regionali conclusi nei gruppi di coordinamento regionali

j) 

degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri;

k) 

della copertura spaziale e temporale delle attività di raccolta di dati.

5.  

L’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è elaborato tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) 

i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca, al fine di conseguirne gli obiettivi definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

b) 

i bisogni di informazioni derivanti dalle misure di coordinamento e armonizzazione concordate a livello internazionale;

c) 

i bisogni di informazioni per la valutazione dei piani di gestione;

d) 

i bisogni di informazioni per il monitoraggio delle variabili ecosistemiche;

e) 

i bisogni di informazioni per una copertura adeguata delle aree di distribuzione degli stock;

f) 

la necessità di evitare la duplicazione delle campagne di ricerca a mare; e

g) 

la necessità di evitare interruzioni delle serie temporali.

6.  
Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la partecipazione di vari Stati membri alle campagne di ricerca a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini del totale ammissibile di catture disponibile per l’Unione per gli stock interessati. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale partecipazione è stabilita in funzione della quota relativa degli Stati membri in questione in termini di sfruttamento totale dello stock in questione.
7.  
Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini di totale di catture ammissibili dello stock in questione a disposizione dell’Unione. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale soglia è stabilita in funzione della quota relativa dello Stato membro in questione in termini di sfruttamento dello stock in questione. Per quanto concerne i settori dell’acquacoltura e della trasformazione, tali soglie sono proporzionali alla dimensione di tali settori di uno Stato membro.



SEZIONE 2

Attuazione del programma pluriennale dell’Unione da parte degli Stati membri

Articolo 6

Piani di lavoro nazionali

▼M1

1.  
Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell'ambito di un piano di lavoro redatto in conformità del programma pluriennale dell'Unione («piano di lavoro nazionale»). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica i rispettivi piani di lavoro nazionali entro il 15 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione.
2.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato. Nell'ambito dell'approvazione dei piani di lavoro nazionali, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all'articolo 10. Se la valutazione indica che il piano di lavoro nazionale non è conforme al presente articolo o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto.

▼B

3.  

I piani di lavoro nazionali contengono una descrizione dettagliata dei seguenti elementi:

a) 

i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell’Unione;

b) 

la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati;

c) 

la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere le serie di dati che saranno fornite agli utilizzatori finali di dati scientifici;

d) 

il sistema di garanzia e controllo della qualità predisposto per garantire un’adeguata qualità dei dati in conformità dell’articolo 14;

e) 

il formato e la data entro la quale i dati devono essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, tenendo conto delle esigenze indicate dagli utilizzatori finali di dati scientifici, se note;

f) 

gli accordi di cooperazione e coordinamento a livello internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e

g) 

in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri.

4.  
Nel preparare il proprio piano di lavoro nazionale ciascuno Stato membro, nell’ambito dei gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9, coordina i propri sforzi con gli altri Stati membri e coopera con essi, in particolare quelli della stessa regione marina, al fine di garantire una copertura sufficiente ed efficace ed evitare la duplicazione delle attività di raccolta dei dati. In questo processo gli Stati membri si adoperano altresì per coinvolgere le parti interessate al livello adeguato. Ove opportuno, tale cooperazione e tale coordinamento possono avvenire anche fuori dall’ambito dei gruppi di coordinamento regionale.

▼M1

5.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e i calendari per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

▼B

Articolo 7

Corrispondenti nazionali

1.  
Ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale e ne informa la Commissione. Il corrispondente nazionale funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda la preparazione e l’attuazione dei piani di lavoro nazionali.
2.  

Inoltre, il corrispondente nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:

a) 

coordina la preparazione della relazione annuale di cui all’articolo 11;

b) 

garantisce la trasmissione delle informazioni all’interno dello Stato membro; e

c) 

coordina la presenza degli esperti competenti alle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e la loro partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9.

3.  
Se più organismi di uno Stato membro partecipano all’attuazione del piano di lavoro nazionale, il corrispondente nazionale è responsabile del coordinamento dei lavori.
4.  
Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio corrispondente nazionale disponga di un mandato sufficiente per rappresentare il rispettivo Stato membro nei gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9.

Articolo 8

Cooperazione all’interno dell’Unione

Gli Stati membri cooperano e coordinano le proprie azioni al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l’attendibilità dei metodi di raccolta dei dati, nell’ottica di migliorare le proprie attività di raccolta dei dati.

Articolo 9

Coordinamento e cooperazione regionali

1.  
Come previsto all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dati con gli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione su acque della stessa regione marina.
2.  
Onde agevolare il coordinamento regionale, gli Stati membri interessati istituiscono per ogni regione marina gruppi di coordinamento regionale.
3.  
I gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati per migliorare ulteriormente l’affidabilità dei pareri scientifici. A tale scopo i gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare banche dati a livello regionale.
4.  
I gruppi di coordinamento regionale sono composti da esperti nominati dagli Stati membri, tra cui i corrispondenti nazionali, e dalla Commissione.
5.  
I gruppi di coordinamento regionale definiscono e concordano le norme procedurali applicabili alle loro attività.
6.  
I gruppi di coordinamento regionale si coordinano tra loro e con la Commissione su questioni che interessano più regioni marine.
7.  
I rappresentanti dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici, tra cui gli organismi scientifici di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le organizzazioni regionali per la pesca, i consigli consultivi e i paesi terzi sono invitati ad assistere alle riunioni dei gruppi di coordinamento regionale in qualità di osservatori, ove necessario.
8.  
I gruppi di coordinamento regionale possono elaborare progetti di piani di lavoro regionali, compatibili con il presente regolamento e con il programma pluriennale dell’Unione. Tali progetti di piani di lavoro regionali possono includere le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 5, strategie di campionamento coordinate a livello regionale, nonché le condizioni per la trasmissione dei dati alle banche dati regionali. Possono altresì contenere disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare.
9.  
Una volta elaborato un progetto di piano di lavoro regionale, lo Stato membro interessato lo trasmette alla Commissione entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. Quest’ultima può approvare un progetto di piano di lavoro regionale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2. A tale scopo la Commissione tiene conto, ove opportuno, della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all’articolo 10. Se tale valutazione indica che un progetto di piano di lavoro regionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare al progetto di piano di lavoro. Gli Stati membri interessati presentano in seguito alla Commissione un progetto di piano regionale di lavoro riveduto.
10.  
Si considera che un piano di lavoro regionale sostituisca o integri le parti corrispondenti dei piani di lavoro nazionali di ciascuno Stato membro interessato.
11.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, le disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare, la zona della regione marina ai fini della raccolta dei dati, e il formato e le scadenze per la presentazione e l’approvazione dei piani di lavoro regionali di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 10

Valutazione dei piani di lavoro da parte del CSTEP

Il CSTEP valuta i piani di lavoro nazionali e i progetti di piani di lavoro regionali di cui agli articoli 6 e 9. Nell’ambito di tale attività, esso prende in considerazione:

a) 

la conformità dei piani di lavoro e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 6 e 9; e

b) 

la rilevanza scientifica dei dati contemplati nei piani di lavoro per le finalità stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.

Articolo 11

Valutazione e approvazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali

1.  
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sull’esecuzione dei rispettivi piani di lavoro nazionali. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e l’approvazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
2.  

Conformemente all’articolo 10, il CSTEP valuta:

a) 

l’esecuzione dei piani di lavoro nazionali; e

b) 

la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.

3.  

La Commissione valuta l’attuazione dei piani di lavoro nazionali tenendo conto:

a) 

della valutazione del CSTEP; e

b) 

della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui l’Unione è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti.



SEZIONE 3

Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati

Articolo 12

Accesso ai siti di campionamento

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i rilevatori di dati designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale abbiano accesso a tutte le catture, le navi e ad altri siti di campionamento, ai registri navali e a tutti i dati necessari.
2.  
I comandanti dei pescherecci dell’Unione accolgono a bordo gli osservatori scientifici e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo, nonché l’applicazione, se del caso, di metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nei piani di lavoro nazionali, fatti salvi i loro obblighi internazionali.
3.  
I comandanti dei pescherecci dell’Unione possono rifiutare di accogliere gli osservatori scientifici che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità del diritto nazionale. In tali casi, i dati sono raccolti mediante metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nel piano di lavoro nazionale, elaborati e controllati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale.



SEZIONE 4

Processo di gestione dei dati

Articolo 13

Conservazione dei dati

Gli Stati membri:

a) 

provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;

b) 

provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;

c) 

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, oppure consultazione o diffusione non autorizzate.

Articolo 14

Controllo della qualità dei dati e convalida

1.  
Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali di dati scientifici.
2.  

Gli Stati membri garantiscono che:

a) 

i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;

b) 

i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali di dati scientifici;

c) 

le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate secondo le procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca, dal CSTEP e dai gruppi di coordinamento regionale.



CAPO III

UTILIZZO DEI DATI

Articolo 15

Accesso ai dati primari e loro trasmissione

1.  
Ai fini della verifica dell’esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera a).
2.  
Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera b).
3.  
Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l’accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti da altre norme dell’Unione.
4.  
Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri.

Articolo 16

Elaborazione dei dati primari

1.  

Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:

a) 

alle norme internazionali pertinenti, ove applicabili;

b) 

ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove applicabili.

2.  
Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali di dati scientifici e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.

Articolo 17

Procedura per garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati

1.  
Gli Stati membri predispongono processi e tecnologie elettroniche adeguate per garantire l’effettiva applicazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del presente regolamento. Essi si astengono dall’applicare inutili restrizioni alla diffusione dei dati dettagliati e aggregati agli utilizzatori finali di dati scientifici e ad altre parti interessate.
2.  
Gli Stati membri predispongono idonee garanzie nel caso in cui i dati comprendano informazioni relative a persone fisiche o giuridiche identificate o identificabili. Uno Stato membro può rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze individuate dagli utilizzatori finali di dati scientifici lo Stato membro interessato può proporre soluzioni alternative che garantiscano l’anonimato degli interessati.
3.  
Nel caso in cui siano richiesti dagli utilizzatori finali di dati scientifici perché servano da base per la formulazione di pareri sulla gestione della pesca, gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati siano aggiornati e messi a disposizione dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici entro i termini fissati nella richiesta, che non devono essere inferiori a un mese dalla data di ricevimento della richiesta.
4.  
In caso di richieste diverse da quelle di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i dati pertinenti siano aggiornati e messi a disposizione dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici e di altre parti interessate entro un termine di tempo ragionevole. Entro due mesi dalla data del ricevimento della richiesta, gli Stati membri comunicano alla parte richiedente tale termine, che è proporzionato alla portata della richiesta, nonché l’eventuale necessità di un ulteriore trattamento dei dati richiesti.
5.  
Nei casi in cui la richiesta di dati da parte di altri utilizzatori finali di dati scientifici, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, o di altre parti interessate renda necessario un ulteriore trattamento di dati già raccolti, gli Stati membri possono esigere dalla parte richiedente il pagamento delle spese reali dovute all’ulteriore trattamento dei dati necessario prima della trasmissione.
6.  
In casi debitamente motivati, la Commissione può autorizzare la proroga del termine di cui al paragrafo 3.
7.  
In caso di richiesta di dati dettagliati a fini di pubblicazione scientifica, per tutelare gli interessi professionali dei rilevatori di dati designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale, gli Stati membri possono esigere che i dati siano pubblicati soltanto tre anni dopo la data a cui si riferiscono. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali di dati scientifici e la Commissione in merito a eventuali decisioni in questo senso e alle relative motivazioni.

Articolo 18

Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati

1.  
Al fine di ridurre i costi e agevolare l’accesso ai dati dettagliati e aggregati per gli utilizzatori finali di dati scientifici e le altre parti interessate, gli Stati membri, la Commissione, gli organismi di consulenza scientifica e gli utilizzatori finali di dati scientifici interessati cooperano per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Tali sistemi agevolano altresì la diffusione delle informazioni ad altre parti interessate. Tali sistemi possono assumere la forma di banche dati regionali. I piani di lavoro regionali di cui all’articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento possono fungere da base per un accordo su tali sistemi.
2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, i formati, i codici e il calendario da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati, nonché di predisporre garanzie, ove opportuno, nel caso in cui i sistemi di conservazione e scambio dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 19

Riesame del rifiuto di fornire i dati

Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, l’utilizzatore finale di dati scientifici può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale di dati scientifici entro un mese.

Articolo 20

Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate

1.  

Gli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate sono tenuti a:

a) 

utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro richiesta di informazioni conformemente all’articolo 17;

b) 

indicare chiaramente le fonti dei dati;

c) 

essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica;

d) 

informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito a ogni presunto problema relativo ai dati;

e) 

fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati;

f) 

non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato;

g) 

non vendere i dati a terzi.

2.  
Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali di dati scientifici o altre parti interessate.
3.  
Quando un utilizzatore finale di dati scientifici o un’altra parte interessata non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare o a negare l’accesso ai dati da parte di tale utilizzatore di dati.



CAPO IV

SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA

Articolo 21

Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

Articolo 22

Coordinamento e cooperazione internazionali

1.  
Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei piani di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
2.  
Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Controllo

1.  
La Commissione, in associazione con il CSTEP, controlla l’andamento dei piani di lavoro nell’ambito del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 25.
2.  
Entro l'11 luglio 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del presente regolamento.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Procedura di comitato

1.  
Nell’attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.  
Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato a decorrere dal 10 luglio 2017.
2.  

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1:

a) 

le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati anteriormente al 10 luglio 2017.

b) 

il programma pluriennale dell’Unione in vigore il 10 luglio 2017, previsto all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008, rimane applicabile per il periodo della sua durata o fino all’adozione di un nuovo programma pluriennale dell’Unione in conformità del presente regolamento, se ciò avviene prima.

3.  
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 199/2008

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2, lettere a), da c) a h)

Articolo 3, punti da 1) a 7)

Articolo 2, lettere b), i), j) e k)

Articolo 3, punti 8) e 9)

Articolo 3

Articoli 4 e 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articoli 8 e 9

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 12

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articoli 18, 19 e 20

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articoli 25 e 27

Articoli 24 e 25

Articolo 26

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 27

Allegato

Allegato