02017R1004 — IT — 14.07.2021 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 247 |
1 |
13.7.2021 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2017
che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio
(rifusione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Protezione dei dati
Ove pertinente, il trattamento, la gestione e l’uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento rispettano e lasciano impregiudicati la direttiva 95/46/CE e i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre si intende per:
1) |
«settore della pesca» : le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e alle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca; |
2) |
«pesca ricreativa» : le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; |
3) |
«regione marina» : una zona geografica indicata all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona definita da organizzazioni regionali per la pesca o una zona definita nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 11; |
4) |
«dati primari» : i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni; |
5) |
«metadati» : i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti; |
6) |
«dati dettagliati» : i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche; |
7) |
«dati aggregati» : i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari; |
8) |
«osservatore scientifico» : una persona nominata per osservare le operazioni di pesca nel contesto della raccolta di dati per scopi scientifici e designata da un organismo preposto all’attuazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati; |
9) |
«dati scientifici» : i dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che sono raccolti, gestiti o usati a norma del presente regolamento. |
CAPO II
RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DELL’UNIONE
SEZIONE 1
Programmi pluriennali dell’Unione
Articolo 4
Elaborazione di un programma pluriennale dell’Unione
La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), mediante atti delegati a norma dell’articolo 24.
La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 5
Contenuto e criteri per l’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione
Il programma pluriennale dell’Unione definisce:
un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
un elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare;
le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca a mare.
I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono:
dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque unionali ed extra-unionali nell’ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell’Unione, compresi l’anguilla e il salmone in pertinenti acque interne, nonché altre specie ittiche diadrome di interesse commerciale, per consentire un approccio ecosistemico alla gestione e alla conservazione della pesca necessario per attuare la politica comune della pesca;
dati per consentire di valutare l’impatto delle attività di pesca dell’Unione sull’ecosistema marino nelle acque extra-unionali, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dal diritto unionale o internazionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini, incluse le aree marine vulnerabili, e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche;
dati sull’attività dei pescherecci dell’Unione nelle acque extra-unionali, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell’Unione;
dati socioeconomici sulla pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell’Unione;
dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura marina per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale;
dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore.
Ai fini dell’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione, la Commissione tiene conto:
dei bisogni di informazioni per la gestione e l’efficace attuazione della politica comune della pesca, al fine di raggiungerne gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali informazioni devono anche consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l’attuazione dei piani pluriennali di cui all’articolo 9 di detto regolamento;
della necessità di dati pertinenti, completi e affidabili ai fini delle decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione degli ecosistemi, ivi comprese le specie e gli habitat vulnerabili;
della necessità e della pertinenza dei dati per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura a livello di Unione, tenendo conto del carattere prevalentemente locale dei suoi impatti;
della necessità di sostenere le valutazioni d’impatto delle misure politiche;
dei costi e benefici, prendendo in considerazione le soluzioni più efficaci sul piano dei costi per raggiungere l’obiettivo di raccolta dei dati;
della necessità di evitare interruzioni delle serie temporali esistenti;
della necessità di semplificare e di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, conformemente all’articolo 1;
se del caso, della necessità di dati a copertura delle attività di pesca che evidenziano carenza di dati;
delle specificità regionali e degli accordi regionali conclusi nei gruppi di coordinamento regionali
degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri;
della copertura spaziale e temporale delle attività di raccolta di dati.
L’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è elaborato tenendo conto dei seguenti requisiti:
i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca, al fine di conseguirne gli obiettivi definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
i bisogni di informazioni derivanti dalle misure di coordinamento e armonizzazione concordate a livello internazionale;
i bisogni di informazioni per la valutazione dei piani di gestione;
i bisogni di informazioni per il monitoraggio delle variabili ecosistemiche;
i bisogni di informazioni per una copertura adeguata delle aree di distribuzione degli stock;
la necessità di evitare la duplicazione delle campagne di ricerca a mare; e
la necessità di evitare interruzioni delle serie temporali.
SEZIONE 2
Attuazione del programma pluriennale dell’Unione da parte degli Stati membri
Articolo 6
Piani di lavoro nazionali
I piani di lavoro nazionali contengono una descrizione dettagliata dei seguenti elementi:
i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell’Unione;
la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati;
la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere le serie di dati che saranno fornite agli utilizzatori finali di dati scientifici;
il sistema di garanzia e controllo della qualità predisposto per garantire un’adeguata qualità dei dati in conformità dell’articolo 14;
il formato e la data entro la quale i dati devono essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, tenendo conto delle esigenze indicate dagli utilizzatori finali di dati scientifici, se note;
gli accordi di cooperazione e coordinamento a livello internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e
in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 7
Corrispondenti nazionali
Inoltre, il corrispondente nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:
coordina la preparazione della relazione annuale di cui all’articolo 11;
garantisce la trasmissione delle informazioni all’interno dello Stato membro; e
coordina la presenza degli esperti competenti alle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e la loro partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9.
Articolo 8
Cooperazione all’interno dell’Unione
Gli Stati membri cooperano e coordinano le proprie azioni al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l’attendibilità dei metodi di raccolta dei dati, nell’ottica di migliorare le proprie attività di raccolta dei dati.
Articolo 9
Coordinamento e cooperazione regionali
Articolo 10
Valutazione dei piani di lavoro da parte del CSTEP
Il CSTEP valuta i piani di lavoro nazionali e i progetti di piani di lavoro regionali di cui agli articoli 6 e 9. Nell’ambito di tale attività, esso prende in considerazione:
la conformità dei piani di lavoro e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 6 e 9; e
la rilevanza scientifica dei dati contemplati nei piani di lavoro per le finalità stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.
Articolo 11
Valutazione e approvazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali
Conformemente all’articolo 10, il CSTEP valuta:
l’esecuzione dei piani di lavoro nazionali; e
la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.
La Commissione valuta l’attuazione dei piani di lavoro nazionali tenendo conto:
della valutazione del CSTEP; e
della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui l’Unione è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti.
SEZIONE 3
Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati
Articolo 12
Accesso ai siti di campionamento
SEZIONE 4
Processo di gestione dei dati
Articolo 13
Conservazione dei dati
Gli Stati membri:
provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;
provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;
adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, oppure consultazione o diffusione non autorizzate.
Articolo 14
Controllo della qualità dei dati e convalida
Gli Stati membri garantiscono che:
i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;
i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali di dati scientifici;
le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate secondo le procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca, dal CSTEP e dai gruppi di coordinamento regionale.
CAPO III
UTILIZZO DEI DATI
Articolo 15
Accesso ai dati primari e loro trasmissione
Articolo 16
Elaborazione dei dati primari
Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:
alle norme internazionali pertinenti, ove applicabili;
ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove applicabili.
Articolo 17
Procedura per garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati
Articolo 18
Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati
Articolo 19
Riesame del rifiuto di fornire i dati
Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, l’utilizzatore finale di dati scientifici può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale di dati scientifici entro un mese.
Articolo 20
Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate
Gli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate sono tenuti a:
utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro richiesta di informazioni conformemente all’articolo 17;
indicare chiaramente le fonti dei dati;
essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica;
informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito a ogni presunto problema relativo ai dati;
fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati;
non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato;
non vendere i dati a terzi.
CAPO IV
SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA
Articolo 21
Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali
Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
Articolo 22
Coordinamento e cooperazione internazionali
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Controllo
Articolo 24
Esercizio della delega
Articolo 25
Procedura di comitato
Articolo 26
Abrogazione e disposizioni transitorie
Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1:
le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati anteriormente al 10 luglio 2017.
il programma pluriennale dell’Unione in vigore il 10 luglio 2017, previsto all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008, rimane applicabile per il periodo della sua durata o fino all’adozione di un nuovo programma pluriennale dell’Unione in conformità del presente regolamento, se ciò avviene prima.
Articolo 27
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 199/2008 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
— |
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 2, lettere a), da c) a h) |
Articolo 3, punti da 1) a 7) |
Articolo 2, lettere b), i), j) e k) |
— |
— |
Articolo 3, punti 8) e 9) |
Articolo 3 |
Articoli 4 e 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articoli 8 e 9 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 10 |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
Articolo 8 |
— |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
Articolo 12, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 12 |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articoli 18, 19 e 20 |
Articolo 17 |
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Articolo 22 |
Articolo 20 |
Articolo 23 |
Articolo 21 |
Articolo 24 |
Articolo 22 |
Articoli 25 e 27 |
Articoli 24 e 25 |
Articolo 26 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
— |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 28 |
Articolo 26 |
Articolo 29 |
Articolo 27 |
Allegato |
Allegato |