02017R0852 — IT — 25.12.2022 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2526 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2022

  L 328

66

22.12.2022




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REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«mercurio», il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);

2) 

«composto del mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;

3) 

«miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

4) 

«prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente;

5) 

«rifiuti di mercurio», il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

6) 

«esportazione», una delle seguenti accezioni:

a) 

l'esportazione permanente o temporanea di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio in base alle condizioni specificate all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE;

b) 

la riesportazione, non effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;

7) 

«importazione», l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;

8) 

«smaltimento», smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19, della direttiva 2008/98/CE;

9) 

«estrazione primaria di mercurio», l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;

10) 

«trasformazione», la trasformazione chimica dello stato fisico del mercurio da stato liquido a solfuro di mercurio o composto chimico comparabile che è altrettanto o maggiormente stabile nonché altrettanto o meno solubile in acqua e che, rispetto al solfuro di mercurio, non presenta pericoli più gravi per la salute o l'ambiente;

11) 

«immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.



CAPO II

RESTRIZIONI AL COMMERCIO E ALLA FABBRICAZIONE DI MERCURIO, COMPOSTI DEL MERCURIO, MISCELE DI MERCURIO E PRODOTTI CON AGGIUNTA DI MERCURIO

Articolo 3

Restrizioni all'esportazione

1.  
L'esportazione del mercurio è vietata.
2.  
È vietata l'esportazione dei composti e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I a decorrere dalle date ivi indicate.
3.  
In deroga al paragrafo 2, è consentita l'esportazione dei composti del mercurio di cui all'allegato I ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio.
4.  
È vietata l'esportazione ai fini del recupero del mercurio, dei composti e delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Restrizioni all'importazione

1.  
È vietata l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I, ivi inclusi i rifiuti di mercurio prodotti da ogni fonte considerevole di cui all'articolo 11, lettere da a) a d), per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti. Tale importazione a fini di smaltimento come rifiuti è consentita solo quando il paese esportatore non ha accesso a capacità di trasformazione disponibili all'interno del proprio territorio.

Fatto salvo l'articolo 11 e in deroga al primo comma del presente paragrafo, l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I per un uso consentito in uno Stato membro è consentita qualora lo Stato membro di importazione abbia concesso la propria autorizzazione scritta a tale importazione in uno dei seguenti casi:

a) 

il paese esportatore è parte della convenzione e il mercurio esportato non proviene da estrazione primaria di mercurio vietata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione; o

b) 

il paese esportatore che non è parte della convenzione ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.

Fatte salve le eventuali misure nazionali adottate in conformità del TFUE, un uso consentito ai sensi della normativa dell'Unione è ritenuto un uso consentito in uno Stato membro ai fini del presente paragrafo.

2.  
L'importazione, ai fini del recupero del mercurio, delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 nonché dei composti del mercurio è vietata.
3.  
È vietata l'importazione di mercurio da utilizzare nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.
4.  
Nel caso in cui l'importazione di rifiuti di mercurio sia consentita a norma del presente articolo, il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi in aggiunta agli obblighi del presente regolamento.

Articolo 5

Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio

1.  
Fatti salvi obblighi più rigorosi stabiliti in altra normativa applicabile dell'Unione, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a nessuno dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio:

a) 

prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;

b) 

prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;

Articolo 6

Moduli per l'importazione e l'esportazione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono i moduli da utilizzare per l'applicazione degli articoli 3 e 4. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.



CAPO III

RESTRIZIONI ALL'USO E ALLO STOCCAGGIO DEL MERCURIO, DEI COMPOSTI DEL MERCURIO E DELLE MISCELE DI MERCURIO

Articolo 7

Attività industriali

1.  
L'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dell'allegato III è vietato a decorrere dalle date ivi stabilite.
2.  
L'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte II dell'allegato III è consentita solo in funzione delle condizioni ivi stabilite.
3.  
Lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio nonché delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del presente regolamento deve essere effettuato in modo ecologicamente corretto, conformemente alle soglie e ai requisiti di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e alla direttiva 2010/75/UE.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio adottati in linea con le decisioni della conferenza delle parti della convenzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della convenzione, a condizione che l'Unione abbia sostenuto la decisione in questione mediante una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione

1.  
Gli operatori economici non fabbricano o immettono sul mercato prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del 1o gennaio 2018 («nuovi prodotti con aggiunta di mercurio») a meno che non siano autorizzati in tal senso mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 6 del presente articolo o conformemente alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Il primo comma non si applica:

a) 

alle apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;

b) 

alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

c) 

alle migliorie tecniche apportate o alla riprogettazione di prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1o gennaio 2018 purché le migliorie o la riprogettazione conducano a un uso minore di mercurio in tali prodotti.

2.  
Gli operatori economici non utilizzano processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che non erano processi utilizzati prima del 1o gennaio 2018, («nuovi processi di fabbricazione») a meno che non siano autorizzati ad agire in tal senso mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 6.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica ai processi di fabbricazione o che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio diversi da quelli oggetto del divieto di cui al paragrafo 1.

3.  

Se un operatore economico intenda richiedere una decisione a norma del paragrafo 6 al fine di fabbricare o immettere sul mercato un nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o utilizzare un nuovo processo di fabbricazione in grado di apportare benefici significativi per l'ambiente o la salute e senza creare rischi significativi per l'ambiente o la salute umana e se non sono disponibili alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio in grado di apportare tali benefici, tale operatore economico lo notifica alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Tale notifica contiene le informazioni seguenti:

a) 

una descrizione tecnica del prodotto o processo in questione;

b) 

una valutazione dei benefici e dei rischi per l'ambiente e la salute;

c) 

prove a dimostrazione dell'assenza di alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio in grado di apportare benefici significativi per l'ambiente o la salute;

d) 

una spiegazione dettagliata del modo in cui deve avvenire tale processo o i prodotti devono essere fabbricati, utilizzati e smaltiti come rifiuti dopo l'uso onde garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

4.  
Lo Stato membro interessato inoltra alla Commissione la notifica ricevuta dall'operatore economico qualora ritenga che sulla base della propria valutazione delle informazioni ivi contenute siano soddisfatti i criteri di cui al primo comma del paragrafo 6.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i casi che a loro avviso non soddisfano i criteri di cui al primo comma del paragrafo 6.

5.  
Se uno Stato membro inoltra la notifica a norma del primo comma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione mette la notifica immediatamente a disposizione del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
6.  
La Commissione esamina la notifica ricevuta e valuta se è stato dimostrato che il nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o il nuovo processo di fabbricazione comportino importanti benefici per la salute o l'ambiente e non presentino rischi significativi per l'ambiente o la salute umana, e che non esistono alternative tecnicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici.

La Commissione informa gli Stati membri dell'esito della valutazione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono se i nuovi prodotti con aggiunta di mercurio o i nuovi processi di fabbricazione sono autorizzati. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

7.  
Entro il 30 giugno 2018, la Commissione mette a disposizione del pubblico su Internet un inventario dei processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che erano processi utilizzati prima del 1o gennaio 2018 e dei prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1o gennaio 2018 e delle eventuali restrizioni applicabili in materia di commercializzazione.

Articolo 9

Attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala

1.  
Le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale sono vietate.
2.  
Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 16, qualora si verifichino più che casi isolati di inosservanza del divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato elabora e attua un piano d'azione nazionale in conformità dell'allegato IV.

Articolo 10

Amalgama dentale

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.
2.  
A decorrere dal 1o luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.
3.  
Entro il 1o luglio 2019, ogni Stato membro definisce un piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su Internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione.

4.  
A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata.

Tali operatori garantiscono che:

a) 

i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;

b) 

a decorrere dal 1o gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato alla lettera a).

I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.

5.  
Le capsule e i separatori di amalgama che rispettano le normeeuropee o altre norme nazionali o internazionali che garantiscono un livello equivalente di qualità e di ritenzione sono considerati conformi agli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 4.
6.  
I dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata.

I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.



CAPO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI MERCURIO

Articolo 11

Rifiuti

Fatto salvo l'articolo 2, punto 5, del presente regolamento, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva:

a) 

industria dei cloro-alcali;

b) 

purificazione del gas naturale;

c) 

operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;

d) 

estrazione dal cinabro nell'Unione.

Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio.

Articolo 12

Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli

1.  

Ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati quanto segue:

a) 

le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun loro impianto;

b) 

le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio inviata ai singoli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio o lo stoccaggio permanente di rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti a trasformazione e, se del caso, a solidificazione;

c) 

l'ubicazione e il recapito di ogni impianto di cui alla lettera b);

d) 

una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;

e) 

una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;

f) 

una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3.

2.  
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
3.  
Gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere applicabili a un operatore economico di impianti di cloro-alcali a partire da un anno dopo la data di eliminazione di tutte le celle al mercurio utilizzate dall'operatore economico in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE e alla consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 13

Stoccaggio dei rifiuti di mercurio

1.  
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio.

▼M1

La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2026.

▼B

2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione.

I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:

a) 

in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o

b) 

in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).

Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell'allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell'allegato II di tale direttiva.

Articolo 14

Tracciabilità

1.  

Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

a) 

per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:

i) 

l'origine e la quantità di tali rifiuti;

ii) 

il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;

b) 

per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio che lascia l'impianto:

i) 

la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;

ii) 

la destinazione e l'operazione di smaltimento prevista di tali rifiuti;

iii) 

una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tali rifiuti secondo quanto stabilito al paragrafo 2;

iv) 

una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;

c) 

la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese.

Non appena i rifiuti di mercurio sono prelevati dallo stoccaggio temporaneo, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio rilasciano un certificato che confermi l'invio dei rifiuti di mercurio a un impianto che effettua le operazioni di smaltimento contenute nel presente articolo.

Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

2.  

Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

a) 

per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:

i) 

l'origine e la quantità di tali rifiuti;

ii) 

il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;

b) 

per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio trasformati e, se del caso, solidificati che lasciano l'impianto:

i) 

la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;

ii) 

la destinazione e le previste operazioni di smaltimento per tali rifiuti;

iii) 

una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente di tali rifiuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;

c) 

la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese.

Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, rilasciano un certificato non appena è completata l'operazione di trasformazione e, se del caso, di solidificazione dell'intera spedizione, che confermi che l'intera spedizione di rifiuti di mercurio è stata trasformata e, se del caso, solidificata.

Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

3.  
Non appena è completata l'operazione di smaltimento dell'intera spedizione, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, rilasciano un certificato che confermi l'avvenuto stoccaggio permanente dell'intera spedizione di rifiuti di mercurio sottoposta alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, nel rispetto della direttiva 1999/31/CE, includendo le informazioni sul luogo di stoccaggio.

Dopo il rilascio di un certificato di cui al primo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

4.  
Ogni anno entro il 31 gennaio gli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettono il registro relativo all'anno solare precedente alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ogni registro trasmesso è comunicato annualmente alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 15

Siti contaminati

1.  
La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l'ambiente.
2.  
Entro il 1o gennaio 2021, la Commissione pubblica su Internet le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi incluso un inventario dei siti contaminati da mercurio e dai composti del mercurio.



CAPO V

SANZIONI, AUTORITÀ COMPETENTI E RELAZIONI

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro le rispettive date di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tali norme e misure nonché, tempestivamente, ogni modifica ad esse apportata successivamente.

Articolo 17

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Articolo 18

Relazione

1.  

Entro il 1o gennaio 2020 e successivamente a intervalli adeguati, gli Stati membri elaborano, forniscono alla Commissione e pubblicano su Internet una relazione contenente:

a) 

informazioni relative all'attuazione del presente regolamento;

b) 

informazioni necessarie per l'adempimento da parte dell'Unione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21 della convenzione;

c) 

una sintesi delle informazioni raccolte conformemente all'articolo 12 del presente regolamento;

d) 

informazioni concernenti il mercurio situato nel proprio territorio:

i) 

un elenco dei siti in cui sono situate scorte di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche, che non siano rifiuti di mercurio, nonché la quantità di mercurio presso ciascun sito;

ii) 

un elenco dei siti in cui sono accumulate oltre 50 tonnellate metriche di rifiuti di mercurio, nonché la quantità di rifiuti di mercurio presso ciascun sito; e

e) 

qualora gli Stati membri ne siano a conoscenza, un elenco delle fonti da cui derivano oltre 10 tonnellate metriche di mercurio all'anno.

Gli Stati membri possono decidere di non mettere a disposizione del pubblico nessuna delle informazioni di cui al primo comma per i motivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva.

2.  
Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono questionari adeguati per precisare il contenuto, le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione necessari al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 nonché il formato e la frequenza della relazione di cui al paragrafo 1. Tali questionari non duplicano gli obblighi di comunicazione delle parti della convenzione. Gli atti d'esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3.  
Gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione della Commissione le relazioni che forniscono al segretariato della convenzione.

Articolo 19

Revisione

1.  

Entro il 30 giugno 2020, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l'esito della sua valutazione per quanto concerne:

a) 

la necessità di una regolamentazione, a livello dell'Unione, delle emissioni di mercurio e composti del mercurio prodotte dai crematori;

b) 

la fattibilità di una graduale eliminazione dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti all'articolo 10, paragrafo 3, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; nonché

c) 

i vantaggi ambientali e la fattibilità di un ulteriore allineamento dell'allegato II alla pertinente normativa dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio.

2.  
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e il riesame del presente regolamento, alla luce, tra l'altro, della valutazione dell'efficacia condotta dalla conferenza delle parti della convenzione nonché delle relazioni fornite dagli Stati membri conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 21 della convenzione.
3.  
La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che accompagna le sue relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.



CAPO VI

POTERI DELEGATI E COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 20

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 del presente regolamento al fine di modificare i suoi allegati I, II, III e IV onde allinearli alle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione, conformemente all'articolo 27 della convenzione, a condizione che l'Unione abbia sostenuto la decisione in questione per mezzo di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Articolo 21

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.  
Per l'adozione dei moduli per l'importazione e l'esportazione, a norma dell'articolo 6, dei requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti del mercurio o delle miscele di mercurio a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, e dei questionari a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1102/2008 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2018.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Tuttavia, l'allegato III, parte I, lettera d) si applica a decorrere dall'11 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Composti di mercurio di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 7, paragrafo 3, e miscele di mercurio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 3

Composti di mercurio la cui esportazione è vietata a decorrere dal 1o gennaio 2018:

— 
Cloruro di mercurio (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)
— 
Ossido di mercurio (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2)
— 
Cinabro
— 
Solfuro di mercurio (HgS, CAS RN 1344-48-5)

Composti di mercurio la cui esportazione è vietata a decorrere dal 1o gennaio 2020:

— 
Solfato di mercurio (II) (HgSO4, CAS RN 7783-35-9)
— 
Nitrato di mercurio (II) (Hg(NO3)2, CAS RN 10045-94-0)

Miscele di mercurio di cui sono vietate l'esportazione e l'importazione a decorrere dal 1o gennaio 2018:

— 
miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.




ALLEGATO II

Prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'articolo 5

Parte A — Prodotti con aggiunta di mercurio



Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a decorrere dalla quale sono vietate l'esportazione, l'importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

1.  Batterie o accumulatori contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso.

31.12.2020

2.  Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè).

31.12.2020

3.  Lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione:

a)  CFL.i ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore;

b)  CFL.ni ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per bruciatore.

31.12.2018

4.  Le seguenti lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione:

a)  a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina;

b)  a fosfori alofosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10 mg per lampada.

31.12.2018

5.  Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione.

31.12.2018

6.  Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici con aggiunta di mercurio:

a)  lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada

b)  lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500  mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada;

c)  lampade lunghe (> 1 500  mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada

31.12.2018

7.  Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui alle voci n. 16 e 17 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

31.12.2020

8.  Pesticidi, biocidi e antisettici topici.

31.12.2020

9.  I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici:

a)  barometri;

b)  igrometri;

c)  manometri;

d)  termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche;

e)  sfigmomanometri;

f)  estensimetri da usare con pletismografi;

g)  picnometri a mercurio;

h)  dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento.

Questa voce non comprende i seguenti dispositivi di misurazione:

— dispositivi di misurazione non elettronici installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio,

— dispositivi di misurazione risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007,

— dispositivi di misurazione esposti al pubblico a fini storici e culturali.

31.12.2020

(1)   

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Parte B — Ulteriori prodotti esclusi dall'elenco di cui alla parte A del presente allegato

Interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici e dispositivi di misura, se utilizzati per sostituire un componente di un'attrezzatura più ampia e purché non esistano alternative fattibili prive di mercurio per tale componente, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e della direttiva 2011/65/UE.




ALLEGATO III

Obblighi relativi al mercurio applicabili ai processi di produzione di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2

Parte I:   Divieto di utilizzo del mercurio e dei suoi composti, in forma pura o in miscela, nei processi di fabbricazione

a) 

dal 1o gennaio 2018: processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti del mercurio sono utilizzati come catalizzatore;

b) 

in deroga alla lettera a), la produzione di cloruro di vinile monomero è vietata a decorrere dal 1o gennaio 2022;

c) 

dal 1o gennaio 2022: processi di fabbricazione in cui il mercurio è utilizzato come elettrodo;

d) 

in deroga alla lettera c), a decorrere dall'11 dicembre 2017: la produzione di cloro-alcali in cui il mercurio è utilizzato come elettrodo;

e) 

in deroga alla lettera c), la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio è vietata dal 1o gennaio 2028;

f) 

a decorrere dal 1o gennaio 2018: la produzione di poliuretano, nella misura in cui non è già limitata o vietata conformemente all'allegato XVII, voce n. 62, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Parte II:   Processi di fabbricazione soggetti a restrizioni nell'uso e nei rilasci di mercurio e dei suoi composti

Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio

La produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio deve avvenire conformemente alla parte I, lettera e), e alle seguenti condizioni:

a) 

divieto dell'uso di mercurio derivante da estrazione primaria del mercurio;

b) 

riduzione dei rilasci diretti e indiretti di mercurio e di composti del mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo pari al 50 % per unità di produzione entro il 2020 rispetto ai livelli del 2010;

c) 

sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo in materia di processi di fabbricazione senza mercurio; nonché

d) 

a decorrere dal 13 giugno 2017, la capacità degli impianti che utilizzano mercurio e composti del mercurio per la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio che erano in funzione prima di tale data non deve aumentare e non saranno autorizzati nuovi impianti.




ALLEGATO IV

Contenuto del piano nazionale relativo all'estrazione e trasformazione artigianale e su piccola scala dell'oro di cui all'articolo 9

Il piano nazionale comprende le informazioni seguenti:

a) 

obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione volti a eliminare l'uso del mercurio e dei composti del mercurio;

b) 

misure per l'eliminazione di:

i) 

amalgamazione di minerale grezzo;

ii) 

combustione all'aria aperta di amalgama o di amalgama trattato;

iii) 

combustione di amalgama nelle zone residenziali; e

iv) 

lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto mercurio, senza prima eliminarlo;

c) 

misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

d) 

stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;

e) 

strategie di promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

f) 

strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti del mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

g) 

strategie per coinvolgere le parti interessate nell'attuazione e nello sviluppo continuo del piano nazionale;

h) 

una strategia di sanità pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità, che dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e una campagna di sensibilizzazione attraverso delle strutture sanitarie;

i) 

strategie per prevenire l'esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile, soprattutto le donne in stato di gravidanza, al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

j) 

strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e alle comunità interessate; e

k) 

un calendario per l'attuazione del piano nazionale.




ALLEGATO V

Tavola di concordanza



Regolamento (CE) n. 1102/2008

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma e articolo 13, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 16

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 9



( 1 ) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

( 5 ) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).