02017R0086 — IT — 07.04.2018 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

(GU L 014 dell'18.1.2017, pag. 4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/153 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2017

  L 29

1

1.2.2018

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/542 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2018

  L 90

61

6.4.2018




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo



Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mare Mediterraneo per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

L'obbligo di sbarco si applica alle specie di cui al suddetto allegato se catturate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«Mar Mediterraneo» : le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

b)

«sottozone geografiche della CGPM» : le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

c)

►M1  «Mar Mediterraneo occidentale» : le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM; ◄

d)

«Mare Adriatico» : le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;

e)

«Mar Mediterraneo sudorientale» : le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM.

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   ►M1  L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2018:

a) alla sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) ( 2 ) nelle sottozone geografiche 17 e 18;

b) alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

c) alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

d) alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

e) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi tipo di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo occidentale. ◄

2.   ►M1  Le sogliole (Solea solea), le cappesante (Pecten jacobaeus), le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) e gli scampi (Nephrops norvegicus) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati. ◄

3.   ►M1  Entro il 1o maggio 2018, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti rispetto a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni del 2 e del 28 giugno e del 6 luglio 2017 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Per lo scampo (Nephrops norvegicus) gli Stati membri presentano dati a ulteriore sostegno dei tassi di sopravvivenza nei mesi estivi. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro luglio 2018. ◄

Articolo 4

Esenzione de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i seguenti quantitativi di specie che definiscono le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013:

a) nel Mediterraneo occidentale (punto 1 dell'allegato):

▼M1

i) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; e

ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

b) nel Mare Adriatico (punto 2 dell'allegato):

i) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino;

ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco;

ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza rapidi (sfogliare);

iv) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 2 % nel 2019 del totale di catture annue di questa specie per peschereccio che utilizza reti da traino; e

v) per la sogliola (Solea solea), 0 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco;

c) nel Mediterraneo sudorientale (punto 3 dell'allegato):

i) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino;

ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco; e

iii) per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie di questa specie per peschereccio che utilizza reti da traino.

Articolo 5

Elenco dei pescherecci

1.  Gli Stati membri interessati stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

2.  Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura del nasello, della triglia, del gambero rosa mediterraneo e della sogliola. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

▼M1

1.    Mar Mediterraneo occidentale



Tipo di pesca

Attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello

(Merluccius merluccius(1)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 comprende oltre il 25 % di nasello, tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco.

Tutti i palangari

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Triglie (Mullus spp.)

Codice FAO: MUT, MUR, MUX (1)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 comprende oltre il 25 % di triglie, tutte le catture di triglie sono soggette all'obbligo di sbarco.

Tutti i palangari

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Cappasanta (Pecten jacobaeus) e vongole (Venerupis spp. e Venus spp.)

Tutte le draghe automatiche.

HMD

 

Scampo (Nephrops norvegicus)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Tutte le catture di scampo sono soggette all'obbligo di sbarco.

(1)   I pescherecci che, a norma del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco nonostante le modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/153 al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

▼B

2.    Mare Adriatico



Tipo di pesca

Attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius), triglia (Mullus barbatus), sogliola (Solea solea)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, TBB)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 comprende oltre il 25 % di nasello o di triglia o di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica al nasello o alla triglia o alla sogliola o a tutte e tre le specie.

Tutte le reti da imbrocco e i tramagli

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

3.    Mediterraneo sudorientale



Tipo di pesca

Attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius), triglia (Mullus barbatus), sogliola (Solea solea)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, TBB)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 comprende oltre il 25 % di nasello o di triglia o di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica al nasello o alla triglia o alla sogliola o a tutte e tre le specie.

Tutte le reti da imbrocco e i tramagli

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

( 2 ) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.