02017D1775 — IT — 14.12.2024 — 014.001


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►B

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

(GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/29 DEL CONSIGLIO  del 9 gennaio 2019

  L 8

30

10.1.2019

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/1216 DEL CONSIGLIO  del 17 luglio 2019

  L 192

26

18.7.2019

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/9 DEL CONSIGLIO  del 7 gennaio 2020

  L 4I

7

8.1.2020

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/118 DEL CONSIGLIO  del 27 gennaio 2020

  L 22

55

28.1.2020

 M5

DECISIONE (PESC) 2021/2208 DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2021

  L 446

44

14.12.2021

 M6

DECISIONE (PESC) 2022/157 DEL CONSIGLIO  del 4 febbraio 2022

  L 25I

7

4.2.2022

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2187 DEL CONSIGLIO  dell’8 novembre 2022

  L 288

82

9.11.2022

►M8

DECISIONE (PESC) 2022/2440 DEL CONSIGLIO  del 12 dicembre 2022

  L 319

68

13.12.2022

►M9

DECISIONE (PESC) 2023/431 DEL CONSIGLIO  del 25 febbraio 2023

  L 59I

434

25.2.2023

 M10

DECISIONE (PESC) 2023/726 DEL CONSIGLIO  del 31 marzo 2023

  L 94

48

3.4.2023

►M11

DECISIONE (PESC) 2023/2799 DEL CONSIGLIO  dell'11 dicembre 2023

  L 2799

1

12.12.2023

 M12

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2024/215 DEL CONSIGLIO  del 4 gennaio 2024

  L 215

1

5.1.2024

►M13

DECISIONE (PESC) 2024/1204 DEL CONSIGLIO  del 22 aprile 2024

  L 1204

1

23.4.2024

►M14

DECISIONE (PESC) 2024/3149 DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2024

  L 3149

1

13.12.2024


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 047I, 20.2.2020, pag.  9 (2020/118)




▼B

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali



▼M13

Articolo 1

1.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:

a) 

che sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, quali:

i) 

il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

— 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite e il personale associato in Mali;
— 
le presenze internazionali di sicurezza in Mali;
ii) 

l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

iii) 

la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

iv) 

l’impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell’ambito del conflitto armato in Mali, che sono una violazione del diritto internazionale applicabile;

v) 

l’agevolazione consapevole del viaggio di una persona inserita nell’elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;

b) 

che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o

c) 

che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) o b).

L’elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell’allegato.

2.  
Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel territorio nazionale.
3.  

Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

a) 

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b) 

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c) 

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) 

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.  
Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5.  
Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.
6.  
Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.
7.  
Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
8.  
Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9.  
Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

▼M13 —————

▼M13

Articolo 2

1.  

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che:

a) 

sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, quali:

i) 

il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

— 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite e il personale associato in Mali;
— 
le presenze internazionali di sicurezza in Mali;
ii) 

l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

iii) 

la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

iv) 

l’impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell’ambito del conflitto armato in Mali, che sono una violazione del diritto internazionale applicabile;

v) 

l’agevolazione consapevole del viaggio di una persona inserita nell’elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;

b) 

ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o

c) 

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).

L’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui al presente paragrafo figura nell’allegato.

2.  
Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione siano:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o

e) 

pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

4.  

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato; e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

5.  
Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
6.  

Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c) 

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.  

I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a) 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) 

da organizzazioni internazionali;

c) 

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) 

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e) 

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f) 

da agenzie specializzate degli Stati membri; o

g) 

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

8.  
Fatto salvo il paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
9.  
In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l’autorizzazione si considera concessa.
10.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8 e 9 entro quattro settimane dal rilascio.

▼M13 —————

▼M13

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato.

Articolo 4

1.  
Il Consiglio comunica la decisione di cui all’articolo 3, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
2.  
Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l’entità interessata.

Articolo 5

1.  
Nell’allegato sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.
2.  
Nell’allegato figurano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; genere; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.

Articolo 6

1.  

Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato;

b) 

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato.

2.  
Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3.  
Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 7

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

Articolo 8

▼M14

1.  
Le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 14 dicembre 2025 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.

▼M13

2.  
Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M13 —————




▼M13

ALLEGATO

▼M14

A.   Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1

▼M8



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

DIAW, Malick

Luogo di nascita: Ségou

Data di nascita: 2.12.1979

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018

Sesso: maschile

Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello

Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné.

Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 ("Carta di transizione"), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

▼M14

2.

WAGUÉ, Ismaël

Luogo di nascita: Bamako

Data di nascita: 2.3.1975

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore

Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell’entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw.

Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l’esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du peuple, CNSP).

Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall’ottobre 2020, Ismaël Wagué è stato responsabile dell’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione nel Mali.

Con la sua dichiarazione dell’ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall’ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l’attuazione di tale accordo, che era una delle “missioni” della transizione politica del Mali, come previsto all’articolo 2 della Carta di transizione.

Il 25 gennaio 2024 il governo di transizione ha denunciato l’accordo di pace e riconciliazione in Mali dichiarandone la cessazione immediata.A decorrere da tale data, si è registrato un significativo aumento dei vincoli autoritari imposti dal governo di transizione.

Nel novembre 2021 la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell’organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l’ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, ed è responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali

Data di nascita: 31.12.1958

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: ex primo ministro

In qualità di primo ministro dal giugno 2021 al novembre 2024, Choguel Maïga ha guidato il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l’organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation, ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l’organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. In seguito alla presentazione, nel giugno 2022, di un calendario riveduto che prevedeva lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel marzo 2024, il 21 settembre 2023 il governo di transizione ha annunciato un ulteriore rinvio delle elezioni.

Il 25 gennaio 2024 il governo di transizione ha denunciato l’accordo di pace e riconciliazione in Mali dichiarandone la cessazione immediata. A decorrere da tale data si è registrato un significativo aumento dei vincoli autoritari imposti dal governo di transizione.

Nel novembre 2021 l’ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell’organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L’ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l’ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Il 21 novembre 2024, Choguel Maïga è stato licenziato dalla carica di Primo Ministro dal leader della giunta, il colonnello Assimi Goïta, in seguito alle critiche di Choguel Maïga nei confronti della giunta militare.

Da primo ministro, Choguel Maïga è stato direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione. È stato inoltre direttamente responsabile della denuncia dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre che delle misure autoritarie emanate dal governo di transizione. Ha pertanto ostacolato e compromesso il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali

Data di nascita: 5.2.1971

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Rifondazione

Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell’M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.

In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga.

In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l’organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. In seguito alla presentazione, nel giugno 2022, di un calendario riveduto che prevedeva lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel marzo 2024, il 21 settembre 2023 il governo di transizione ha annunciato un ulteriore rinvio delle elezioni.

Il 25 gennaio 2024 il governo di transizione ha denunciato l’accordo di pace e riconciliazione in Mali dichiarandone la cessazione immediata A decorrere da tale data si è registrato un significativo aumento dei vincoli autoritari imposti dal governo di transizione.

Nel novembre 2021 l’ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell’organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L’ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l’ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Data di nascita: 11.7.1982 oppure 3.1.1980

Luogo di nascita: Arkhangelsk / villaggio di Chuguevka, distretto di Chuguev, territorio di Primorsky

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Funzione: capo del Wagner Group in Mali

Indirizzo: sconosciuto, registrato nella città di Shatki, nella regione di Nizhni Novgorod, secondo "All eyes on Wagner"

Ivan Aleksandrovitch Maslov è il capo del Wagner Group in Mali, la cui presenza nel paese è cresciuta dalla fine del 2021.

La presenza del Wagner Group in Mali rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità del paese. In particolare, mercenari del Wagner Group sono stati coinvolti in atti di violenza e in molteplici violazioni dei diritti umani in Mali, tra cui esecuzioni extragiudiziali, come il "massacro di Moura" a fine marzo 2022.

In quanto capo locale del Wagner Group, Ivan Maslov è pertanto responsabile delle azioni del Wagner Group che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, in particolare del coinvolgimento in atti di violenza e violazioni dei diritti umani.

25.2.2023

▼M14

B.   Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

▼M8



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

DIAW, Malick

Luogo di nascita: Ségou

Data di nascita: 2.12.1979

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018

Sesso: maschile

Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello

Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné.

Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 ("Carta di transizione"), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

▼M14

2.

WAGUÉ, Ismaël

Luogo di nascita: Bamako

Data di nascita: 2.3.1975

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore

Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell’entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw.

Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l’esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du peuple, CNSP).

Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall’ottobre 2020, Ismaël Wagué è stato responsabile dell’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione nel Mali.

Con la sua dichiarazione dell’ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall’ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l’attuazione di tale accordo, che era una delle “missioni” della transizione politica del Mali, come previsto all’articolo 2 della Carta di transizione.

Il 25 gennaio 2024 il governo di transizione ha denunciato l’accordo di pace e riconciliazione in Mali dichiarandone la cessazione immediata. A decorrere da tale data si è registrato un significativo aumento dei vincoli autoritari imposti dal governo di transizione.

Nel novembre 2021 la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell’organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l’ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, ed è responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali

Data di nascita: 31.12.1958

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: ex primo ministro

In qualità di primo ministro dal giugno 2021 al novembre 2024, Choguel Maïga ha guidato il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l’organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation, ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l’organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. In seguito alla presentazione, nel giugno 2022, di un calendario riveduto che prevedeva lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel marzo 2024, il 21 settembre 2023 il governo di transizione ha annunciato un ulteriore rinvio delle elezioni.

Il 25 gennaio 2024 il governo di transizione ha denunciato l’accordo di pace e riconciliazione in Mali dichiarandone la cessazione immediata. A decorrere da tale data si è registrato un significativo aumento dei vincoli autoritari imposti dal governo di transizione.

Nel novembre 2021 l’ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell’organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L’ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l’ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Il 21 novembre 2024, Choguel Maïga è stato licenziato dalla carica di Primo Ministro dal leader della giunta, il colonnello Assimi Goïta, in seguito alle critiche di Choguel Maïga nei confronti della giunta militare.

Da primo ministro, Choguel Maïga è stato direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione. È stato inoltre direttamente responsabile della denuncia dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre che delle misure autoritarie emanate dal governo di transizione. Ha pertanto ostacolato e compromesso il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali

Data di nascita: 5.2.1971

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Rifondazione

Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell’M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.

In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga.

In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l’organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. In seguito alla presentazione, nel giugno 2022, di un calendario riveduto che prevedeva lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel marzo 2024, il 21 settembre 2023 il governo di transizione ha annunciato un ulteriore rinvio delle elezioni.

Il 25 gennaio 2024 il governo di transizione ha denunciato l’accordo di pace e riconciliazione in Mali dichiarandone la cessazione immediata. A decorrere da tale data si è registrato un significativo aumento dei vincoli autoritari imposti dal governo di transizione.

Nel novembre 2021 l’ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell’organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L’ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l’ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Data di nascita: 11.7.1982 oppure 3.1.1980

Luogo di nascita: Arkhangelsk / villaggio di Chuguevka, distretto di Chuguev, territorio di Primorsky

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Funzione: capo del Wagner Group in Mali

Indirizzo: sconosciuto, registrato nella città di Shatki, nella regione di Nizhni Novgorod, secondo "All eyes on Wagner"

Ivan Aleksandrovitch Maslov è il capo del Wagner Group in Mali, la cui presenza nel paese è cresciuta dalla fine del 2021.

La presenza del Wagner Group in Mali rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità del paese. In particolare, mercenari del Wagner Group sono stati coinvolti in atti di violenza e in molteplici violazioni dei diritti umani in Mali, tra cui esecuzioni extragiudiziali, come il "massacro di Moura" a fine marzo 2022.

In quanto capo locale del Wagner Group, Ivan Maslov è pertanto responsabile delle azioni del Wagner Group che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, in particolare del coinvolgimento in atti di violenza e violazioni dei diritti umani.

25.2.2023



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).