02017D1775 — IT — 14.12.2022 — 008.001


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►B

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

(GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/29 DEL CONSIGLIO del 9 gennaio 2019

  L 8

30

10.1.2019

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/1216 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2019

  L 192

26

18.7.2019

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/9 DEL CONSIGLIO del 7 gennaio 2020

  L 4I

7

8.1.2020

►M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/118 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2020

  L 22

55

28.1.2020

►M5

DECISIONE (PESC) 2021/2208 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2021

  L 446

44

14.12.2021

 M6

DECISIONE (PESC) 2022/157 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2022

  L 25I

7

4.2.2022

►M7

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2187 DEL CONSIGLIO dell’8 novembre 2022

  L 288

82

9.11.2022

►M8

DECISIONE (PESC) 2022/2440 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022

  L 319

68

13.12.2022


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 047I, 20.2.2020, pag.  9 (2020/118)




▼B

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali



Articolo 1

1.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

a) 

la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»);

b) 

azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;

c) 

l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;

d) 

il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

i) 

le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;

ii) 

le forze di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSMA) e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;

iii) 

le forze di sicurezza internazionali, inclusa la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

e) 

l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

f) 

la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g) 

l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

h) 

agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell' ►M5  allegato I ◄ .

2.  
Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
3.  
Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di una procedura giudiziaria.
4.  

Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:

a) 

l'ingresso o il transito è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b) 

una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

5.  
Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell' ►M5  allegato I ◄ , l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.

▼M5

Articolo 1 bis

1.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:

a) 

che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

b) 

che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o

c) 

che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) o b).

L’elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.

2.  
Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel territorio nazionale.
3.  

Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

a) 

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b) 

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;

c) 

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) 

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.  
Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5.  
Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.
6.  
Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.
7.  
Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
8.  
Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9.  
Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

▼B

Articolo 2

1.  

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

a) 

la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo;

b) 

azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;

c) 

l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;

d) 

il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

i) 

le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;

ii) 

le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;

iii) 

le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

e) 

l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

f) 

la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g) 

l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

h) 

agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;

o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.

L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell' ►M5  allegato I ◄ .

2.  
Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità elencate nell' ►M5  allegato I ◄ della presente decisione, né è destinato a loro vantaggio.
3.  

Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a) 

necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; oppure

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.  

Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato la corrispondente decisione al comitato delle sanzioni e questi l'abbia approvata;

b) 

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell' ►M5  allegato I ◄ , non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni.

5.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.
6.  
Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
7.  

Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b) 

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive di cui alla presente decisione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.

▼M5

Articolo 2 bis

1.  

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi:

a) 

che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b) 

che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o

c) 

che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).

L’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.

2.  
Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II o destinati a loro vantaggio.
3.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; o

e) 

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.

4.  

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato II, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) 

la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato II; e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.

5.  
Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
6.  

Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c) 

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall’autorizzazione.

▼M5

Articolo 3

1.  
Il Consiglio redige l’elenco che figura nell’allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2.  
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato II.

Articolo 4

1.  
Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio include detta persona o entità nell’allegato I. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
2.  
Il Consiglio trasmette la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l’entità interessata.

Articolo 5

1.  
L’allegato I riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2.  
L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
3.  
Nell’allegato II sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.
4.  
Nell’allegato II figurano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d’identità; il sesso; l’indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

▼M5

Articolo 5 bis

1.  

Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche degli allegati I e II;

b) 

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I e II.

2.  
Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.
3.  
Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 5 ter

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato II;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

▼M5

Articolo 6

1.  
La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.
2.  
Le misure di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 1, e all’articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al ►M8  14 dicembre 2023 ◄ e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




▼M5

ALLEGATO I

▼M1

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1

▼M4

1.    AHMOUDOU AG ASRIW [alias: a) Amadou Ag Isriw b) Ahmedou c) Ahmadou d) Isrew e) Isereoui f) Isriou]

Data di nascita: 1o gennaio 1982

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: a) Mali; b) Amassine, Mali (ubicazione precedente)

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Presumibilmente arrestato in Niger nell’ottobre 2016. Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio). Pagina Web: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individualsclick here

Informazioni supplementari

Ahmoudou Ag Asriw è stato inserito nell’elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver partecipato alle ostilità in violazione dell’accordo e per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed attività, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Ahmoudou Ag Asriw è un alto comandante del Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) e in tale veste è stato coinvolto, almeno dall’ottobre 2016, nella conduzione di convogli di droga nel Mali settentrionale nonché nelle violazioni del cessate il fuoco avvenute nella regione di Kidal nel luglio 2017 e nell’aprile 2018.

Nell’aprile 2018 Asriw, insieme a un membro della piattaforma Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), ha guidato un convoglio che trasportava 4 tonnellate di resina di cannabis da Tabankort, attraverso Ammasine, nella regione di Kidal, verso il Niger. Il convoglio è stato attaccato da membri della Coordination des Mouvements de l’Azawad e da assalitori non identificati provenienti dal Niger. Tre combattenti sono stati uccisi nel corso degli scontri che ne sono seguiti.

In tale contesto, motivato dalla concorrenza per la conduzione dei convogli di droga, Asriw ha partecipato alle ostilità in violazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali del 2015. Inoltre, è altamente probabile che il coinvolgimento di Asriw nel traffico di droga finanzi le sue operazioni militari, comprese le violazioni del cessate il fuoco.

▼M1

2.    Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)

Data di nascita: 1o gennaio 1983

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: Kidal, Mali

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Il 1o ottobre 2017 le forze francesi hanno fatto irruzione nella sua abitazione arrestando Ag Rhissa e sei familiari.

Informazioni supplementari

Mahamadou Ag Rhissa è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed attività, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali, nonché per aver pianificato, diretto o eseguito in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio.

Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, è un uomo d'affari influente nella regione di Kidal, nonché membro dell'Haut conseil pour l'unicité de l'Azawad (HCUA). Nel 2016 ha rappresentato la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) in occasione delle riunioni tenutesi a Bamako concernenti l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione del 2015.

Ag Rhissa ha partecipato al traffico di petrolio tra Algeria e Kidal ed è giunto a controllare il traffico di migranti attraverso la città di frontiera di Talhandak. Dalle testimonianze dei migranti sono emersi gli abusi praticati da Ag Rhissa, tra cui lavori forzati, punizioni corporali e prigionia. Ag Rhissa si è reso responsabile di favoreggiamento dello sfruttamento sessuale di almeno due donne fatte prigioniere, che sono state liberate solo a seguito del pagamento di 150 000 -175 000 CFA (300-350 USD).

Il 1o ottobre 2017 le forze dell'operazione Barkhane hanno fatto irruzione in due delle sue abitazioni nella zona di Kidal per sospette relazioni con reti terroristiche. Ag Rhissa è stato arrestato e trattenuto per breve tempo. Il 4 novembre 2017 avrebbe partecipato a una riunione di un gruppo terroristico armato nella regione di confine tra Mali e Algeria.

In quanto rappresentante ufficiale della CMA nel processo di pace, il coinvolgimento di Ag Rhissa con gruppi terroristici e con la criminalità organizzata e la sua partecipazione a violazioni dei diritti umani pregiudicano l'attuazione dell'accordo e compromettono la credibilità dell'HCUA quale partner nei negoziati.

▼M4

3.    MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE [alias: a) Ousmane Mahamadou b) Mohamed Ousmane]

Titolo: Cheikh

Data di nascita: 16 aprile 1972

Luogo di nascita: Mali

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: Mali

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: neri. Numero di telefono: +223 60 36 01 01. Lingua/e parlata/e: arabo e francese. Segni particolari: occhiali. Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individualsclick here

Informazioni supplementari

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune è stato inserito nell’elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo, e per il suo coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro: i) le varie entità menzionate nell’accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali; ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti; iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell’Unione europea e le forze francesi.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (di seguito Mohamed Ousmane) è il segretario generale della Coalition pour le Peuple de l’Azawad (CPA), nata nel 2014 come gruppo scissionista del Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane ha assunto la leadership della CPA nel giugno 2015 e a partire dal 2016 ha creato diverse basi militari e punti di controllo nella regione di Timbuctù, in particolare a Soumpi e Echel.

Nel 2017 e 2018 il capo di Stato maggiore di Mohamed Ousmane e altri elementi armati della CPA cono stati coinvolti in attacchi letali contro le forze armate e di sicurezza maliane nella zona di Soumpi. Gli attacchi sono stati rivendicati da Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), un gruppo terroristico guidato da Iyad Ag Ghali, inserito nell’elenco di sanzioni contro l’ISIL/Al-Qaeda predisposto e aggiornato ai sensi delle risoluzioni 1267/1989/2253 del Consiglio di sicurezza.

Mohamed Ousmane ha altresì fondato — nel 2017 — e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l’Entente (CME). Il 30 aprile 2018 Mohamed Ousmane ha organizzato a Tinaouker, nella regione di Gao, il primo congresso della CME, nel corso del quale è stato nominato portavoce. Durante il congresso istitutivo la CME ha minacciato apertamente in una dichiarazione ufficiale l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali.

La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l’attuazione dell’accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l’obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall’accordo.

▼C1

4.    AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)

▼M4

Designazione: presidente della commissione umanitaria del Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

Data di nascita: 31 dicembre 1963

Luogo di nascita: Tin-Essako, regione di Kidal, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 1 63 08 4 01 001 005E

Indirizzo: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: Ahmed Ag Albachar è un noto uomo d’affari e dall’inizio del 2018 è consigliere speciale del governatore della regione di Kidal. Appartenente alla comunità tuareg ifoghas, è membro influente dell’Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) e funge da intermediario nelle relazioni tra la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) e Ansar Dine (QDe.135). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individualsclick here

Informazioni supplementari

Ahmed Ag Albachar è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo, e a norma del punto 8, lettera e), per l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

In gennaio Ag Albachar sfrutta la sua influenza per controllare e decidere quali progetti umanitari e di sviluppo debbano essere realizzati nella regione di Kidal, nonché chi debba attuarli, dove e quando. Nessuna azione umanitaria può essere avviata senza che ne sia informato e senza la sua approvazione. In quanto presidente autoproclamato della commissione umanitaria, Ag Albachar è responsabile della concessione dei permessi di soggiorno e di lavoro degli operatori umanitari in cambio di denaro e servizi. La commissione decide inoltre quali società e individui possano partecipare alle offerte di progetti che le ONG pubblicano a Kidal, mettendo Ag Albachar in condizione di manipolare l’azione umanitaria nella regione e di decidere chi lavori per le ONG. Poiché le distribuzioni di aiuti possono essere effettuate solo sotto la sua sorveglianza, egli ha influenza sui destinatari delle distribuzioni.

Inoltre Albachar sfrutta giovani disoccupati per intimidire e ricattare le ONG, ostacolandone fortemente il lavoro. La comunità umanitaria di Kidal nel suo complesso, ma soprattutto il personale nazionale che è più vulnerabile, lavora nella paura.

Ahmed Ag Albachar è anche coproprietario della società di trasporti Timitrine Voyage, una delle poche società di trasporti che le ONG sono autorizzate a utilizzare a Kidal. Insieme a una dozzina di altre società di trasporti di proprietà di un piccolo gruppo di influenti notabili tuareg ifoghas, Ag Albachar usurpa una quota notevole degli aiuti umanitari a Kidal. Inoltre, la posizione di monopolio da lui detenuta rende la consegna di aiuti più difficile in alcune comunità rispetto ad altre.

Creando terrore, minacciando le ONG e controllandone le operazioni, Ag Albachar manipola gli aiuti umanitari a vantaggio dei propri interessi personali e degli interessi politici dell’HCUA; tutto ciò ostacola e impedisce gli aiuti e va a detrimento dei beneficiari in situazione di bisogno nella regione di Kidal. Pertanto Ahmed Ag Albachar ostruisce l’inoltro di aiuti umanitari al Mali, o l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

Le sue azioni violano altresì l’articolo 49 dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali in cui le parti si impegnano a rispettare i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza che guidano l’azione umanitaria, a impedire l’utilizzo degli aiuti umanitari per fini politici, economici o militari, nonché a facilitare l’accesso da parte delle agenzie umanitarie e a garantire la sicurezza del loro personale. Albachar, pertanto, ostacola o compromette l’attuazione dell’accordo.

5.    HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka]

Titolo: cadi

Data di nascita: a) 1o gennaio 1962 b) 1o gennaio 1963 c) 1o gennaio 1964

Luogo di nascita: Ariaw, regione di Timbuctù, Mali

Cittadinanza: maliana

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: nell’aprile 2012, dopo l’istituzione del califfato jihadista nel Mali settentrionale, Houka Houka Ag Alhousseini è stato nominato cadi di Timbuctù da Iyad Ag Ghaly (QDi.316).

Houka Houka operava in stretto contatto con l’Hesbah, la polizia islamica capeggiata da Ahmad Al Faqi Al Mahdi, incarcerato dal settembre 2016 nel centro di detenzione della Corte penale internazionale all’Aia. Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

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Informazioni supplementari

Houka Houka Ag Alhousseini è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Houka Houka Ag Alhousseini è stato arrestato il 17 gennaio 2014 in seguito all’intervento delle forze francesi nel gennaio 2013, ma successivamente, il 15 agosto 2014, è stato rilasciato dalle autorità maliane; la sua liberazione è stata denunciata dalle organizzazioni dei diritti umani.

Da allora Houka Houka Ag Alhousseini si trova a Ariaw, nella zona di Zouéra, un villaggio situato a ovest di Timbuctù (comune di Essakane), sulle rive del lago Faguibine in direzione del confine con la Mauritania. Il 27 settembre 2017 vi è stato ufficialmente reinsediato come insegnante dal governatore di Timbuctù, Koina Ag Ahmadou, grazie alla pressione esercitata da Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), leader della Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), anch’egli sottoposto a sanzioni e inserito nell’elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza sul Mali tra l’altro per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo. Mohamed Ousmane ha fondato — nel 2017 — e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l’Entente (CME). Durante il congresso istitutivo, in una dichiarazione ufficiale la CME ha minacciato apertamente l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali. La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l’attuazione dell’accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l’obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall’accordo.

Houka Houka e Mohamed Ousmane sono stati reciprocamente determinanti per la rispettiva ascesa: il secondo ha facilitato gli incontri con funzionari governativi mentre il primo ha svolto un ruolo fondamentale nell’estendere l’influenza di Ousmane nella regione di Timbuctù. Houka Houka ha partecipato a gran parte degli incontri comunitari organizzati da Mohamed Ousmane dal 2017, contribuendo alla notorietà e credibilità di quest’ultimo nella regione, come pure alla cerimonia per la fondazione della Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), a cui ha accordato pubblicamente la sua benedizione.

La sfera di influenza di Houka Houka si è recentemente estesa ulteriormente verso est, alla regione di Ber (roccaforte degli arabi berabich situata a 50 chilometri a est di Timbuctù), e verso il nord di Timbuctù. Pur non discendendo da una dinastia di cadi e avendo iniziato solo nel 2012, Houka Houka è stato in grado di estendere la propria autorità di cadi e la capacità di mantenere la pubblica sicurezza in determinate zone usando le risorse di Al-Furqan e sfruttando la paura generata da questa organizzazione terroristica nella regione di Timbuctù mediante attacchi complessi contro le forze di sicurezza e di difesa internazionali e maliane nonché tramite uccisioni mirate.

Pertanto Houka Houka Ag Alhousseini, sostenendo Mohamed Ousmane e ostacolando l’accordo, compromette l’attuazione di quest’ultimo nonché la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali nel suo complesso.

▼M7

6.    MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

Designazione: vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao

Data di nascita: 1o gennaio 1978

Luogo di nascita: Djebock, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 11262/1547

Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mahri Sidi Amar Ben Daha è uno dei leader della comunità araba Lehmar di Gao e capo di Stato maggiore dell’ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Sarebbe deceduto nel febbraio 2020.

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari

Mahri Sidi Amar Ben Daha è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Ben Daha è stato ufficiale di alto rango della polizia islamica attiva a Gao quando il Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) controllava la città, dal giugno 2012 al gennaio 2013. Attualmente Ben Daha è vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell’accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell’MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l’MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

Dal 14 al 18 novembre 2018 decine di combattenti dell’MAA-Plateforme, insieme a quelli appartenenti alle fazioni del CMFPR, hanno ostacolato lo svolgimento delle consultazioni regionali. Su istruzione di Ben Daha e con la sua partecipazione, almeno sei pick-up del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) sono stati posizionati di fronte al governatorato di Gao e in sua prossimità. Sul posto sono stati visti anche due veicoli del MOC attribuiti all’MAA-Plateforme.

Il 17 novembre 2018 si è verificato un incidente tra gli elementi armati che bloccavano l’accesso al governatorato e una pattuglia delle Forze Armate maliane (FAMa) presente nella zona, ma la situazione è stata smorzata prima che potesse inasprirsi e costituire una violazione del cessate il fuoco. Il 18 novembre 2018 un totale di dodici veicoli ed elementi armati hanno revocato il blocco del governatorato in seguito a un ultimo ciclo di negoziati con il governatore di Gao.

Il 30 novembre 2018 Ben Daha ha organizzato una riunione interaraba a Tinfanda per discutere di sicurezza e di ristrutturazione amministrativa. Alla riunione ha partecipato anche Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni e sostenuto e difeso da Ben Daha.

Pertanto, con l’effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell’accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ben Daha ha ostacolato l’attuazione dell’accordo. Inoltre, sostiene una persona che si ritiene comprometta l’attuazione dell’accordo mediante il coinvolgimento nelle violazioni del cessate il fuoco e in attività criminali organizzate.

7.    MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

Data di nascita: 1o gennaio 1979

Luogo di nascita: Tabankort, Mali

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) AA00272627, b) AA0263957, c) AA0344148, rilasciato il 21 marzo 2019 (data di scadenza: 20 marzo 2024)

Indirizzo: Bamako, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mohamed Ben Ahmed Mahri è un uomo d’affari appartenente alla comunità araba Lehmar della regione di Gao che, in passato, ha collaborato con il Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari

Mohamed Ben Ahmed Mahri è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera c), della risoluzione 2374 (2017) per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Tra il dicembre 2017 e l’aprile 2018 Mohamed Ben Ahmed Mahri ha diretto un’operazione di traffico di oltre 10 tonnellate di cannabis marocchina, che è stata trasportata con camion refrigerati attraverso la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso e il Niger. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2018 un quarto del carico è stato confiscato a Niamey, mentre i restanti tre quarti sarebbero stati rubati da un gruppo rivale nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2018.

Nel dicembre 2017 Mohamed Ben Ahmed Mahri si trovava a Niamey con un cittadino maliano per preparare l’operazione. Quest’ultimo è stato arrestato a Niamey dopo essere arrivato in aereo dal Marocco con due cittadini marocchini e due cittadini algerini il 15 e 16 aprile 2018 per cercare di recuperare la cannabis rubata. Anche tre suoi collaboratori sono stati arrestati, compreso un cittadino marocchino che nel 2014 era stato condannato, in Marocco, a cinque mesi di reclusione per traffico di stupefacenti.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un traffico di resina di cannabis verso il Niger direttamente attraverso il Mali settentrionale, utilizzando convogli guidati da membri del Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), tra cui Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni. Mohamed Ben Ahmed Mahri retribuisce Asriw per l’utilizzo di tali convogli, che generano spesso scontri con concorrenti associati alla Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilizza i proventi finanziari del traffico di stupefacenti per fornire sostegno a gruppi terroristici armati, in particolare Al-Mourabitoun (QDe.141), entità già sottoposta a sanzioni, e a tal fine cera di corrompere dei funzionari affinché rilascino combattenti arrestati e facilita l’integrazione dei combattenti nel Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA)-Plateforme.

Pertanto, mediante i proventi della criminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri sostiene una persona di cui al punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) che si ritiene comprometta l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre a un gruppo terroristico designato dalla risoluzione 1267.

8.    MOHAMED OULD MATALY

Designazione: deputato

Data di nascita: 1958

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) D9011156, b) AA0260156, rilasciato il 3 agosto 2018 (data di scadenza: 2 agosto 2023)

Indirizzo: a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali, b) Almoustarat, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mohamed Ould Mataly, ex sindaco di Bourem, è attualmente deputato per la circoscrizione di Bourem e fa parte del Rassemblement pour le Mali (RPM), il partito politico del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Appartiene alla comunità araba Lehmar ed è membro influente dell’ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

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Informazioni supplementari

Mohamed Ould Mataly è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell’accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell’MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l’MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

In tale periodo il suo stretto collaboratore Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, che risiede nella sua proprietà a Gao, ha partecipato al blocco del luogo della consultazione presso la sede del governatorato.

Inoltre, il 12 luglio 2016 Ould Mataly è stato anche uno degli istigatori delle manifestazioni contrarie all’attuazione dell’accordo.

Pertanto, con l’effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell’accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale,

Ould Mataly ha ostacolato e ritardato l’attuazione dell’accordo. Infine, Ould Mataly ha chiesto il rilascio di membri della sua comunità catturati durante operazioni antiterrorismo. Visti il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata e la sua associazione a gruppi terroristici armati, Mohamed Ould Mataly compromette l’attuazione dell’accordo.

▼M1

B.   Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1

▼C1

1.    AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)

▼M4

Designazione: presidente della commissione umanitaria del Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

Data di nascita: 31 dicembre 1963

Luogo di nascita: Tin-Essako, regione di Kidal, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 1 63 08 4 01 001 005E

Indirizzo: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: Ahmed Ag Albachar è un noto uomo d’affari e dall’inizio del 2018 è consigliere speciale del governatore della regione di Kidal. Appartenente alla comunità tuareg ifoghas, è membro influente dell’Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) e funge da intermediario nelle relazioni tra la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) e Ansar Dine (QDe.135). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

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Informazioni supplementari

Ahmed Ag Albachar è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo, e a norma del punto 8, lettera e), per l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

In gennaio Ag Albachar sfrutta la sua influenza per controllare e decidere quali progetti umanitari e di sviluppo debbano essere realizzati nella regione di Kidal, nonché chi debba attuarli, dove e quando. Nessuna azione umanitaria può essere avviata senza che ne sia informato e senza la sua approvazione. In quanto presidente autoproclamato della commissione umanitaria, Ag Albachar è responsabile della concessione dei permessi di soggiorno e di lavoro degli operatori umanitari in cambio di denaro e servizi. La commissione decide inoltre quali società e individui possano partecipare alle offerte di progetti che le ONG pubblicano a Kidal, mettendo Ag Albachar in condizione di manipolare l’azione umanitaria nella regione e di decidere chi lavori per le ONG. Poiché le distribuzioni di aiuti possono essere effettuate solo sotto la sua sorveglianza, egli ha influenza sui destinatari delle distribuzioni.

Inoltre Albachar sfrutta giovani disoccupati per intimidire e ricattare le ONG, ostacolandone fortemente il lavoro. La comunità umanitaria di Kidal nel suo complesso, ma soprattutto il personale nazionale che è più vulnerabile, lavora nella paura.

Ahmed Ag Albachar è anche coproprietario della società di trasporti Timitrine Voyage, una delle poche società di trasporti che le ONG sono autorizzate a utilizzare a Kidal. Insieme a una dozzina di altre società di trasporti di proprietà di un piccolo gruppo di influenti notabili tuareg ifoghas, Ag Albachar usurpa una quota notevole degli aiuti umanitari a Kidal. Inoltre, la posizione di monopolio da lui detenuta rende la consegna di aiuti più difficile in alcune comunità rispetto ad altre.

Creando terrore, minacciando le ONG e controllandone le operazioni, Ag Albachar manipola gli aiuti umanitari a vantaggio dei propri interessi personali e degli interessi politici dell’HCUA; tutto ciò ostacola e impedisce gli aiuti e va a detrimento dei beneficiari in situazione di bisogno nella regione di Kidal. Pertanto Ahmed Ag Albachar ostruisce l’inoltro di aiuti umanitari al Mali, o l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

Le sue azioni violano altresì l’articolo 49 dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali in cui le parti si impegnano a rispettare i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza che guidano l’azione umanitaria, a impedire l’utilizzo degli aiuti umanitari per fini politici, economici o militari, nonché a facilitare l’accesso da parte delle agenzie umanitarie e a garantire la sicurezza del loro personale. Albachar, pertanto, ostacola o compromette l’attuazione dell’accordo.

2.    HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka]

Titolo: cadi

Data di nascita: a) 1o gennaio 1962 b) 1o gennaio 1963 c) 1o gennaio 1964

Luogo di nascita: Ariaw, regione di Timbuctù, Mali

Cittadinanza: maliana

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: nell’aprile 2012, dopo l’istituzione del califfato jihadista nel Mali settentrionale, Houka Houka Ag Alhousseini è stato nominato cadi di Timbuctù da Iyad Ag Ghaly (QDi.316).

Houka Houka operava in stretto contatto con l’Hesbah, la polizia islamica capeggiata da Ahmad Al Faqi Al Mahdi, incarcerato dal settembre 2016 nel centro di detenzione della Corte penale internazionale all’Aia. Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individualsclick here

Informazioni supplementari

Houka Houka Ag Alhousseini è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Houka Houka Ag Alhousseini è stato arrestato il 17 gennaio 2014 in seguito all’intervento delle forze francesi nel gennaio 2013, ma successivamente, il 15 agosto 2014, è stato rilasciato dalle autorità maliane; la sua liberazione è stata denunciata dalle organizzazioni dei diritti umani.

Da allora Houka Houka Ag Alhousseini si trova a Ariaw, nella zona di Zouéra, un villaggio situato a ovest di Timbuctù (comune di Essakane), sulle rive del lago Faguibine in direzione del confine con la Mauritania. Il 27 settembre 2017 vi è stato ufficialmente reinsediato come insegnante dal governatore di Timbuctù, Koina Ag Ahmadou, grazie alla pressione esercitata da Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), leader della Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), anch’egli sottoposto a sanzioni e inserito nell’elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza sul Mali tra l’altro per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo. Mohamed Ousmane ha fondato — nel 2017 — e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l’Entente (CME). Durante il congresso istitutivo, in una dichiarazione ufficiale la CME ha minacciato apertamente l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali. La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l’attuazione dell’accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l’obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall’accordo.

Houka Houka e Mohamed Ousmane sono stati reciprocamente determinanti per la rispettiva ascesa: il secondo ha facilitato gli incontri con funzionari governativi mentre il primo ha svolto un ruolo fondamentale nell’estendere l’influenza di Ousmane nella regione di Timbuctù. Houka Houka ha partecipato a gran parte degli incontri comunitari organizzati da Mohamed Ousmane dal 2017, contribuendo alla notorietà e credibilità di quest’ultimo nella regione, come pure alla cerimonia per la fondazione della Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), a cui ha accordato pubblicamente la sua benedizione.

La sfera di influenza di Houka Houka si è recentemente estesa ulteriormente verso est, alla regione di Ber (roccaforte degli arabi berabich situata a 50 chilometri a est di Timbuctù), e verso il nord di Timbuctù. Pur non discendendo da una dinastia di cadi e avendo iniziato solo nel 2012, Houka Houka è stato in grado di estendere la propria autorità di cadi e la capacità di mantenere la pubblica sicurezza in determinate zone usando le risorse di Al-Furqan e sfruttando la paura generata da questa organizzazione terroristica nella regione di Timbuctù mediante attacchi complessi contro le forze di sicurezza e di difesa internazionali e maliane nonché tramite uccisioni mirate.

Pertanto Houka Houka Ag Alhousseini, sostenendo Mohamed Ousmane e ostacolando l’accordo, compromette l’attuazione di quest’ultimo nonché la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali nel suo complesso.

3.    MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

Designazione: vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao

Data di nascita: 1o gennaio 1978

Luogo di nascita: Djebock, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 11262/1547

Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: Mahri Sidi Amar Ben Daha è uno dei leader della comunità araba Lehmar di Gao e capo di Stato maggiore dell’ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme).

Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

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Informazioni supplementari

Mahri Sidi Amar Ben Daha è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Ben Daha è stato ufficiale di alto rango della polizia islamica attiva a Gao quando il Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) controllava la città, dal giugno 2012 al gennaio 2013. Attualmente Ben Daha è vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell’accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell’MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l’MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

Dal 14 al 18 novembre 2018 decine di combattenti dell’MAA-Plateforme, insieme a quelli appartenenti alle fazioni del CMFPR, hanno ostacolato lo svolgimento delle consultazioni regionali. Su istruzione di Ben Daha e con la sua partecipazione, almeno sei pick-up del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) sono stati posizionati di fronte al governatorato di Gao e in sua prossimità. Sul posto sono stati visti anche due veicoli del MOC attribuiti all’MAA-Plateforme.

Il 17 novembre 2018 si è verificato un incidente tra gli elementi armati che bloccavano l’accesso al governatorato e una pattuglia delle Forze Armate maliane (FAMa) presente nella zona, ma la situazione è stata smorzata prima che potesse inasprirsi e costituire una violazione del cessate il fuoco. Il 18 novembre 2018 un totale di dodici veicoli ed elementi armati hanno revocato il blocco del governatorato in seguito a un ultimo ciclo di negoziati con il governatore di Gao.

Il 30 novembre 2018 Ben Daha ha organizzato una riunione interaraba a Tinfanda per discutere di sicurezza e di ristrutturazione amministrativa. Alla riunione ha partecipato anche Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni e sostenuto e difeso da Ben Daha.

Pertanto, con l’effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell’accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ben Daha ha ostacolato l’attuazione dell’accordo. Inoltre, sostiene una persona che si ritiene comprometta l’attuazione dell’accordo mediante il coinvolgimento nelle violazioni del cessate il fuoco e in attività criminali organizzate.

4.    MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

Data di nascita: 1o gennaio 1979

Luogo di nascita: Tabankort, Mali

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) AA00272627 b) AA0263957

Indirizzo: Bamako, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: Mohamed Ben Ahmed Mahri è un uomo d’affari appartenente alla comunità araba Lehmar della regione di Gao che, in passato, ha collaborato con il Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

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Informazioni supplementari

Mohamed Ben Ahmed Mahri è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera c), della risoluzione 2374 (2017) per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Tra il dicembre 2017 e l’aprile 2018 Mohamed Ben Ahmed Mahri ha diretto un’operazione di traffico di oltre 10 tonnellate di cannabis marocchina, che è stata trasportata con camion refrigerati attraverso la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso e il Niger. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2018 un quarto del carico è stato confiscato a Niamey, mentre i restanti tre quarti sarebbero stati rubati da un gruppo rivale nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2018.

Nel dicembre 2017 Mohamed Ben Ahmed Mahri si trovava a Niamey con un cittadino maliano per preparare l’operazione. Quest’ultimo è stato arrestato a Niamey dopo essere arrivato in aereo dal Marocco con due cittadini marocchini e due cittadini algerini il 15 e 16 aprile 2018 per cercare di recuperare la cannabis rubata. Anche tre suoi collaboratori sono stati arrestati, compreso un cittadino marocchino che nel 2014 era stato condannato, in Marocco, a cinque mesi di reclusione per traffico di stupefacenti.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un traffico di resina di cannabis verso il Niger direttamente attraverso il Mali settentrionale, utilizzando convogli guidati da membri del Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), tra cui Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni. Mohamed Ben Ahmed Mahri retribuisce Asriw per l’utilizzo di tali convogli, che generano spesso scontri con concorrenti associati alla Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilizza i proventi finanziari del traffico di stupefacenti per fornire sostegno a gruppi terroristici armati, in particolare Al-Mourabitoun (QDe.141), entità già sottoposta a sanzioni, e a tal fine cera di corrompere dei funzionari affinché rilascino combattenti arrestati e facilita l’integrazione dei combattenti nel Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA)-Plateforme.

Pertanto, mediante i proventi della criminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri sostiene una persona di cui al punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) che si ritiene comprometta l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre a un gruppo terroristico designato dalla risoluzione 1267.

5.    MOHAMED OULD MATALY

Designazione: deputato

Data di nascita: 1958

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: D9011156

Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: Mohamed Ould Mataly, ex sindaco di Bourem, è attualmente deputato per la circoscrizione di Bourem e fa parte del Rassemblement pour le Mali (RPM), il partito politico del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Appartiene alla comunità araba Lehmar ed è membro influente dell’ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individualsclick here

Informazioni supplementari

Mohamed Ould Mataly è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell’accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell’MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l’MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

In tale periodo il suo stretto collaboratore Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, che risiede nella sua proprietà a Gao, ha partecipato al blocco del luogo della consultazione presso la sede del governatorato.

Inoltre, il 12 luglio 2016 Ould Mataly è stato anche uno degli istigatori delle manifestazioni contrarie all’attuazione dell’accordo.

Pertanto, con l’effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell’accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ould Mataly ha ostacolato e ritardato l’attuazione dell’accordo.

Infine, Ould Mataly ha chiesto il rilascio di membri della sua comunità catturati durante operazioni antiterrorismo. Visti il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata e la sua associazione a gruppi terroristici armati, Mohamed Ould Mataly compromette l’attuazione dell’accordo.

▼M8




ALLEGATO II

A.   Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

DIAW, Malick

Luogo di nascita: Ségou

Data di nascita: 2.12.1979

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018

Sesso: maschile

Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello

Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné.

Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 ("Carta di transizione"), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Luogo di nascita: Bamako

Data di nascita: 2.3.1975

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore

Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw.

Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l'esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall'ottobre 2020, Ismaël Wagué è responsabile dell'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione nel Mali. Con la sua dichiarazione dell'ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l'attuazione di tale accordo, che è una delle "missioni" della transizione politica del Mali, come previsto all'articolo 2 della Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, nonché responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali

Data di nascita: 31.12.1958

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: primo ministro

In qualità di primo ministro dal giugno 2021, Choguel Maïga guida il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l'organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation,ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato dallo stesso Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di primo ministro, Choguel Maïga è direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali

Data di nascita: 5.2.1971

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Rifondazione

Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.

In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

(Alias Ben Le Cerveau)

Luogo di nascita: Kati, Mali

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: membro del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali)

Adama Ben Diarra, noto come Camarade Ben Le Cerveau, è uno dei giovani leader dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita. Adama Ben Diarra è anche il leader di Yéréwolo, la principale organizzazione che sostiene le autorità di transizione, e membro del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal 3 dicembre 2021.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione, che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Adama Ben Diarra ha attivamente promosso e sostenuto il prolungamento del periodo di transizione politica del Mali durante i raduni politici e sui social network, affermando che la proroga di cinque anni di tale periodo decisa dalle autorità di transizione in seguito alle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR) era una profonda aspirazione del popolo maliano.

In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto che prevede lo svolgimento di elezioni presidenziali nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Adama Ben Diarra) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Adama Ben Diarra sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

B.   Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

DIAW, Malick

Luogo di nascita: Ségou

Data di nascita: 2.12.1979

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018

Sesso: maschile

Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello

Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné.

Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 ("Carta di transizione"), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Luogo di nascita: Bamako

Data di nascita: 2.3.1975

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore

Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw.

Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l'esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall'ottobre 2020, Ismaël Wagué è responsabile dell'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione nel Mali. Con la sua dichiarazione dell'ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l'attuazione di tale accordo, che è una delle "missioni" della transizione politica del Mali, come previsto all'articolo 2 della Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, nonché responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali

Data di nascita: 31.12.1958

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: primo ministro

In qualità di primo ministro dal giugno 2021, Choguel Maïga guida il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l'organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation,ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato dallo stesso Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di primo ministro, Choguel Maïga è direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali

Data di nascita: 5.2.1971

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Rifondazione

Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.

In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

(Alias Ben Le Cerveau)

Luogo di nascita: Kati, Mali

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: membro del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali)

Adama Ben Diarra, noto come Camarade Ben Le Cerveau, è uno dei giovani leader dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita. Adama Ben Diarra è anche il leader di Yéréwolo, la principale organizzazione che sostiene le autorità di transizione, e membro del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal 3 dicembre 2021.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione, che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Adama Ben Diarra ha attivamente promosso e sostenuto il prolungamento del periodo di transizione politica del Mali durante i raduni politici e sui social network, affermando che la proroga di cinque anni di tale periodo decisa dalle autorità di transizione in seguito alle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR) era una profonda aspirazione del popolo maliano.

In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto che prevede lo svolgimento di elezioni presidenziali nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Adama Ben Diarra) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Adama Ben Diarra sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).