02017D1775 — IT — 10.01.2019 — 001.001


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►B

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

(GU L 251 dell'29.9.2017, pag. 23)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/29 DEL CONSIGLIO del 9 gennaio 2019

  L 8

30

10.1.2019




▼B

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali



Articolo 1

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

a) la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»);

b) azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;

c) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;

d) il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;

ii) le forze di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSMA) e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;

iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

e) l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

f) la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g) l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2.  Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

3.  Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di una procedura giudiziaria.

4.  Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:

a) l'ingresso o il transito è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

5.  Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.

Articolo 2

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

a) la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo;

b) azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;

c) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;

d) il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;

ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;

iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

e) l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

f) la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g) l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;

o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.

L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione, né è destinato a loro vantaggio.

3.  Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a) necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; oppure

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.  Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato la corrispondente decisione al comitato delle sanzioni e questi l'abbia approvata;

b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato, non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni.

5.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

6.  Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

7.  Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive di cui alla presente decisione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 3

Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 4

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

Articolo 5

1.  L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.  L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M1




ALLEGATO

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1.    Ahmoudou AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw; b) Ahmedou; c) Ahmadou; d) Isrew; e) Isereoui; f) Isriou)

Data di nascita: 1o gennaio 1982

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: a) Mali; b) Amassine, Mali (ubicazione precedente)

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Presumibilmente arrestato in Niger nell'ottobre 2016. Pagina Web: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Informazioni supplementari

Ahmoudou Ag Asriw è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver partecipato alle ostilità in violazione dell'accordo e per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Ahmoudou Ag Asriw è un alto comandante del Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) e in tale veste è stato coinvolto, almeno dall'ottobre 2016, nella conduzione di convogli di droga nel Mali settentrionale nonché nelle violazioni del cessate il fuoco avvenute nella regione di Kidal nel luglio 2017 e nell'aprile 2018.

Nell'aprile 2018 Asriw, insieme a un membro della piattaforma Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), ha guidato un convoglio che trasportava 4 tonnellate di resina di cannabis da Tabankort, attraverso Ammasine, nella regione di Kidal, verso il Niger. Il convoglio è stato attaccato da membri della Coordination des Mouvements de l'Azawad e da assalitori non identificati provenienti dal Niger. Tre combattenti sono stati uccisi nel corso degli scontri che ne sono seguiti.

In tale contesto, motivato dalla concorrenza per la conduzione dei convogli di droga, Asriw ha partecipato alle ostilità in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali del 2015. Inoltre, è altamente probabile che il coinvolgimento di Asriw nel traffico di droga finanzi le sue operazioni militari, comprese le violazioni del cessate il fuoco.

2.    Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)

Data di nascita: 1o gennaio 1983

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: Kidal, Mali

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Il 1o ottobre 2017 le forze francesi hanno fatto irruzione nella sua abitazione arrestando Ag Rhissa e sei familiari.

Informazioni supplementari

Mahamadou Ag Rhissa è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed attività, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali, nonché per aver pianificato, diretto o eseguito in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio.

Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, è un uomo d'affari influente nella regione di Kidal, nonché membro dell'Haut conseil pour l'unicité de l'Azawad (HCUA). Nel 2016 ha rappresentato la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) in occasione delle riunioni tenutesi a Bamako concernenti l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione del 2015.

Ag Rhissa ha partecipato al traffico di petrolio tra Algeria e Kidal ed è giunto a controllare il traffico di migranti attraverso la città di frontiera di Talhandak. Dalle testimonianze dei migranti sono emersi gli abusi praticati da Ag Rhissa, tra cui lavori forzati, punizioni corporali e prigionia. Ag Rhissa si è reso responsabile di favoreggiamento dello sfruttamento sessuale di almeno due donne fatte prigioniere, che sono state liberate solo a seguito del pagamento di 150 000 -175 000 CFA (300-350 USD).

Il 1o ottobre 2017 le forze dell'operazione Barkhane hanno fatto irruzione in due delle sue abitazioni nella zona di Kidal per sospette relazioni con reti terroristiche. Ag Rhissa è stato arrestato e trattenuto per breve tempo. Il 4 novembre 2017 avrebbe partecipato a una riunione di un gruppo terroristico armato nella regione di confine tra Mali e Algeria.

In quanto rappresentante ufficiale della CMA nel processo di pace, il coinvolgimento di Ag Rhissa con gruppi terroristici e con la criminalità organizzata e la sua partecipazione a violazioni dei diritti umani pregiudicano l'attuazione dell'accordo e compromettono la credibilità dell'HCUA quale partner nei negoziati.

3.    Mohamed OUSMANE MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou; b) Mohamed Ousmane)

Titolo: Cheikh

Data di nascita: 16 aprile 1972

Luogo di nascita: Mali

Cittadinanza: maliana

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: neri. Numero di telefono: +223 60 36 01 01. Lingua/e parlata/e: arabo e francese. Segni particolari: occhiali.

Informazioni supplementari

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, e per il suo coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro: i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali; ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti; iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (di seguito Mohamed Ousmane) è il segretario generale della Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), nata nel 2014 come gruppo scissionista del Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane ha assunto la leadership della CPA nel giugno 2015 e a partire dal 2016 ha creato diverse basi militari e punti di controllo nella regione di Timbuctù, in particolare a Soumpi e Echel.

Nel 2017 e 2018 il capo di Stato maggiore di Mohamed Ousmane e altri elementi armati della CPA cono stati coinvolti in attacchi letali contro le forze armate e di sicurezza maliane nella zona di Soumpi. Gli attacchi sono stati rivendicati da Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), un gruppo terroristico guidato da Iyad Ag Ghali, inserito nell'elenco di sanzioni contro l'ISIL/Al-Qaeda predisposto e aggiornato ai sensi delle risoluzioni 1267/1989/2253 del Consiglio di sicurezza.

Mohamed Ousmane ha altresì fondato - nel 2017 - e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Il 30 aprile 2018 Mohamed Ousmane ha organizzato a Tinaouker, nella regione di Gao, il primo congresso della CME, nel corso del quale è stato nominato portavoce. Durante il congresso istitutivo la CME ha minacciato apertamente in una dichiarazione ufficiale l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali.

La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l'attuazione dell'accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l'obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall'accordo.

B.   Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1