02017D1324 — IT — 09.05.2024 — 001.001
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DECISIONE (UE) 2017/1324 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017 (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1) |
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE (UE) 2024/1167 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 |
L 1167 |
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19.4.2024 |
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DECISIONE (UE) 2017/1324 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2017
relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri
Articolo 1
Partecipazione a PRIMA
Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
Qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché:
soddisfi la condizione stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l’articolo 11, paragrafo 5;
la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) approvi la sua partecipazione a PRIMA, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione al conseguimento degli obiettivi di PRIMA; e
concluda un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l’Unione che stabilisca i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA.
I paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
Articolo 2
Obiettivi di PRIMA
Al fine di contribuire agli obiettivi generali stabiliti al paragrafo 1, PRIMA persegue i seguenti obiettivi specifici:
l'elaborazione di un programma strategico comune di lungo termine in materia di sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili, nonché in materia di approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche;
il perseguimento, nei pertinenti programmi nazionali di ricerca e innovazione, dell'attuazione del programma strategico;
il coinvolgimento di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato nell'attuazione nel programma strategico, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;
il rafforzamento del finanziamento delle capacità di ricerca e di innovazione e delle capacità di attuazione di tutte le parti coinvolte, incluse le PMI, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e i centri di ricerca locali.
Articolo 3
Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA
L’importo del contributo finanziario dell’Unione a PRIMA, compresi gli stanziamenti SEE, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti. Il contributo finanziario dell’Unione è pari a un massimo di 325 000 000 EUR ed è ripartito come segue:
fino a 220 000 000 EUR da Orizzonte 2020;
fino a 105 000 000 EUR da Orizzonte Europa.
L’importo del contributo finanziario dell’Unione a titolo di Orizzonte Europa può essere maggiorato dei contributi dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, a condizione che l’aumento totale di detto contributo finanziario corrisponda almeno al contributo degli Stati partecipanti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione.
Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzato da PRIMA-IS per:
finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 6 % del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 4
Condizioni del contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA
Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è subordinato a quanto segue:
la dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti che PRIMA è istituito in conformità della presente decisione;
la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che è responsabile dell’attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell’assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;
l’impegno degli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento di PRIMA con un contributo di risorse nazionali pertinenti per gli obiettivi di PRIMA almeno pari al contributo finanziario dell’Unione;
la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l’assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma degli articoli 62 e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
l'istituzione di un modello efficiente di governance per PRIMA a norma dell'articolo 12;
l'adozione da parte di PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9.
Durante l'attuazione di PRIMA il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è inoltre subordinato a quanto segue:
l'attuazione da parte di PRIMA-IS degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle attività di cui all'articolo 6;
il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente a norma dell'articolo 12;
il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
Articolo 5
Contributi degli Stati partecipanti a PRIMA
I contributi degli Stati partecipanti consistono in:
se del caso, contributi finanziari a favore di PRIMA-IS in vista del finanziamento delle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
contributi finanziari o in natura al fine di attuare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
contributi finanziari o in natura al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).
Articolo 6
Attività e attuazione di PRIMA
PRIMA sostiene un’ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel suo programma di lavoro annuale, tramite:
le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) 2021/695 finanziate da PRIMA-IS conformemente all’articolo 7 della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, in particolare:
azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione;
azioni di coordinamento e di sostegno incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l’impatto;
attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, che contribuiscono agli obiettivi di PRIMA o che sono direttamente collegate alla diffusione dei risultati dei progetti nell’ambito di PRIMA e che consistono in:
attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;
attività nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali.
Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le condizioni seguenti:
le proposte riguardano progetti transnazionali, cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti, che sono stabiliti in tre diversi paesi i quali sono considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui:
almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa, a seconda dei casi, e che non rientra nel punto ii); e
almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo;
le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate da almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell’attuazione;
le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione di cui alla lettera b), la selezione è effettuata da PRIMA-IS e segue tale classificazione, e gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte.
Per quanto riguarda la classificazione di cui alla lettera c), nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione.
Articolo 7
Regole di partecipazione e diffusione
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 e in deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui almeno uno è stabilito:
in uno Stato membro o in un paese terzo associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa, a seconda dei casi, e che non rientra nella lettera b), del presente articolo;
in un paese terzo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.
In deroga all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/695, i partecipanti seguenti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS:
qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell’Unione;
qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 12), del regolamento (UE) n. 1290/2013 per le attività di PRIMA finanziate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione oppure qualsiasi organizzazione internazionale di ricerca europea, quale definita all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2021/695, per le attività di PRIMA finanziate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione.
Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:
la partecipazione dell’organizzazione internazionale o del soggetto giuridico interessato è considerata essenziale da PRIMA-IS per attuare l’azione;
la partecipazione di tali soggetti è contemplata dal programma di lavoro annuale e la possibilità di tale finanziamento è prevista in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale o in un altro accordo che garantisca la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concluso tra l’Unione e l’organizzazione internazionale o, nel caso di un soggetto stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito tale soggetto giuridico.
Articolo 8
Accordi tra l'Unione e PRIMA-IS
L’accordo quadro di partenariato finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso a norma dell’articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Esso definisce, tra l’altro, quanto segue:
le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente agli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente al controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
gli indicatori di prestazione specifici correlati al funzionamento di PRIMA-IS;
i rquisiti per PRIMA-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate concernenti l'attuazione di PRIMA;
le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e comunicazione;
le modalità per l'approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, e dei requisiti in materia di comunicazione per gli Stati partecipanti, prima che siano adottati da PRIMA-IS; e
le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di PRIMA-IS, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
Articolo 9
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione
Articolo 10
Audit ex post
Articolo 11
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Articolo 11 bis
Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte
Articolo 12
Governance di PRIMA
Gli organi di PRIMA-IS comprendono:
un comitato dei garanti, composto da un presidente e da un copresidente;
un comitato direttivo;
un segretariato, diretto da un direttore;
un comitato consultivo scientifico.
Il comitato dei garanti adotta, previa approvazione della Commissione:
il programma di lavoro annuale di PRIMA;
i principi comuni di cui all’articolo 6, paragrafo 9;
gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.
Il comitato dei garanti verifica che le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate e ne informa di conseguenza la Commissione.
Il comitato dei garanti approva la partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della partecipazione di tale paese terzo per conseguire gli obiettivi di PRIMA.
Ciascuno Stato partecipante dispone di un voto in seno al comitato dei garanti. Le decisioni sono adottate per consenso. Qualora non sia raggiunto alcun consenso, il comitato dei garanti adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % dei voti validi espressi.
L’Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni del comitato dei garanti in qualità di osservatore e può prendere parte alle sue discussioni. A tal fine, riceve tutti i documenti necessari.
Il segretariato:
attua il programma di lavoro annuale;
fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;
monitora e riferisce in merito all’attuazione di PRIMA;
gestisce il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;
rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;
collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall’accordo quadro di partenariato finanziario di cui all’articolo 8;
garantisce la trasparenza delle attività svolte da PRIMA.
Il comitato consultivo scientifico:
assiste il comitato dei garanti su priorità ed esigenze strategiche;
assiste il comitato dei garanti in merito al contenuto e alla portata del progetto di programma di lavoro annuale da un punto di vista scientifico e tecnico;
riesamina gli aspetti scientifici e tecnici dell’attuazione di PRIMA e formula un parere sulla relazione annuale.
Articolo 13
Comunicazione di informazioni
Articolo 14
Monitoraggio e valutazione
Nello svolgimento di dette valutazioni, la Commissione tiene pienamente in considerazione e cerca di ridurre l’impatto amministrativo su PRIMA e provvede affinché il processo di valutazione rimanga semplice e pienamente trasparente.
Articolo 14 bis
Riservatezza
Fatto salvo l’articolo 11 bis, PRIMA- IS garantisce la protezione delle informazioni riservate la cui divulgazione al di fuori delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione può ledere gli interessi di PRIMA-IS, dei suoi membri o dei partecipanti alle attività di PRIMA. Queste informazioni riservate comprendono informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.
Articolo 14 ter
Conflitti di interesse
Articolo 14 quater
Azioni, attività e impegni in corso
Le azioni o attività di PRIMA-IS o gli impegni degli Stati partecipanti di cui alla presente decisione avviati o intrapresi a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 continuano ad essere disciplinati dal medesimo regolamento, salvo ove la presente decisione disponga diversamente.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
( 1 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 3 ) Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l’attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).