02017D0675 — IT — 23.03.2018 — 002.001


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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/675 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2017

►M1  relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia ◄

[notificata con il numero C(2017) 2432]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 097 dell'8.4.2017, pag. 31)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/887 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 maggio 2017

  L 135

25

24.5.2017

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/489 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 21 marzo 2018

  L 81

20

23.3.2018




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/675 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2017

▼M1

relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia

▼B

[notificata con il numero C(2017) 2432]

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per «veicolo o nave per bestiame» si intende un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri vivi.

Articolo 2

1.  Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo ►M1  dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo ◄ , fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le attrezzature che hanno sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.

3.  L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 3

1.  L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione controlla visivamente i veicoli per bestiame provenienti ►M1  dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo ◄ , al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.

2.  L'autorità competente dello Stato membro responsabile per il rilascio del certificato sanitario per le importazioni in ►M1  Algeria e Tunisia ◄ di animali vivi da caricare a bordo controlla visivamente le navi per bestiame al fine di verificare se sono state adeguatamente pulite e disinfettate prima che gli animali siano caricati a bordo.

3.  Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli o delle navi per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.

4.  Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo o della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle misure seguenti:

a) dispone che il veicolo o la nave per bestiame vengano sottoposti a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più vicino possibile al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 3;

b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposti a pulizia:

i) rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame, o

ii) effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).

5.  L'originale del certificato di cui al paragrafo 3 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime da o verso ►M1  l'Algeria e la Tunisia ◄ e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

▼M2

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2019.

▼B

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame proveniente ►M1  dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo ◄

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame … ( 1 )

dichiara che:

 il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato nel luogo e nella data seguenti:

 



Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aaaa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 

 dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato/a sottoposto/a a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] ( 2 ) la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico;

 la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

 



Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aaaa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 

 il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante ( 3 ):

 …;

 il prossimo carico di animali si svolgerà nel luogo e nella data seguenti:

 



Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aaaa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 



Data

Luogo

Firma dell'operatore/del conducente

 

 

 

Nome dell'operatore/del conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)




ALLEGATO II

Modello DI certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli/delle navi per bestiame provenienti ►M1  dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo ◄

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1. i veicoli/le navi per bestiame con i numeri di immatricolazione/identificazione … ( 4 ) in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] ( 5 ) la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti;

2. le informazioni presentate con la dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione ( 6 ) o in un'altra forma equivalente comprendente i punti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/675.



Data

Ora

Luogo

Autorità competente

Firma del funzionario (1)

 

 

 

 

 

Timbro:

Nome in stampatello:

(*1)   Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.



( 1 ) Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

( 2 ) Cancellare se non pertinente.

( 3 ) Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.

( 4 ) Indicare i numeri di immatricolazione/identificazione dei veicoli/delle navi per bestiame.

( 5 ) Cancellare se non pertinente.

( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell' 8.4.2017, pag. 31).