02017D0176 — IT — 18.07.2022 — 001.001
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DECISIONE (UE) 2017/176 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2017 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù [notificata con il numero C(2017) 303] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 028 del 2.2.2017, pag. 44) |
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE (UE) 2022/1229 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2022 |
L 189 |
20 |
18.7.2022 |
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DECISIONE (UE) 2017/176 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2017
che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù
[notificata con il numero C(2017) 303]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» comprende i rivestimenti del suolo per uso interno, compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti del suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l'80 % in peso del prodotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno, sughero e bambù, che non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati costitutivi.
Sono esclusi i rivestimenti murali, i rivestimenti per uso esterno, i rivestimenti aventi una funzione strutturale o i composti livellanti.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
«pavimentazione in legno», un assemblaggio di elementi di legno, pannelli preassemblati o pannelli di parquet che costituiscono la superficie d'usura del pavimento;
«rivestimento del suolo in sughero», un rivestimento del suolo composto da granulato di sughero miscelato con un legante e quindi fatto indurire oppure diversi strati di sughero, agglomerato o impiallaccio, che possono essere pressati insieme con una colla e sono destinati a essere usati previo un rivestimento;
«rivestimento», un preparato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«rivestimento del suolo in bambù», un rivestimento del suolo composto da elementi in massello di bambù o in agglomerati miscelati con un legante;
«pavimentazione laminata», un rivestimento del suolo rigido con uno strato superficiale formato da uno o più fogli sottili di materiale fibroso (in genere carta), impregnato di resine termoindurenti amminoplastiche (in genere melammina), pressato o fissato su un substrato, di norma rifinito con un sostegno;
«composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico che, in una colonna capillare rivestita con 5 % di fenilpolisilossano e 95 % di metilpolisilossano, eluisce con un intervallo di ritenzione tra n-esadecano (escluso) e n-docosano (compreso);
«valore R», somma di tutti i valori Ri in cui il valore Ri corrisponde al rapporto Ci/LCIi, in cui Ci è la concentrazione in massa del composto in camera, e LCIi è il valore LCI (Lowest Concentration of Interest — concentrazione minima d'interesse,) del composto i definito nell'ambito dell'azione di collaborazione europea «Urban air, indoor environment and human exposure reports» ( 2 );
«sostanza», una sostanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«miscela», una miscela ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
«biocida», un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
«preservante», qualsiasi prodotto che rientra nel tipo di prodotto 8 (preservanti del legno) ai sensi dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, compresi i prodotti usati per la preservazione del sughero o del bambù;
«principio attivo», qualsiasi principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012;
«materiale riciclato», materiale rilavorato a partire da materiale recuperato o rigenerato mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto, ad esclusione dei residui legnosi, dei trucioli e delle fibre derivati da operazioni di taglio e segatura, ai sensi della norma ISO 14021;
«materiale a base di legno», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di legno, trucioli di legno o legno proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi. I materiali a base di legno comprendono pannelli duri, pannelli di fibre, pannelli di fibre a media e ad alta densità, pannelli di truciolato, pannelli a scaglie orientate (OSB), pannelli di legno compensato e pannelli di legno massiccio. Questo materiale può essere rivestito con una finitura durante la produzione del rivestimento del suolo;
«materiale a base di sughero», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di sughero, trucioli di sughero o sughero proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi;
«materiale a base di bambù», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di bambù, trucioli di bambù o bambù proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi;
«fibre sintetiche», qualsiasi fibra polimerica;
«energia da fonti rinnovabili», energia proveniente da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«garanzia di origine», qualsiasi garanzia di origine ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE.
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» quale definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici Ecolabel UE, nonché le relative prescrizioni di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» è «035 ».
Articolo 6
La decisione 2010/18/CE è abrogata.
Articolo 7
In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2010/18/CE o dei criteri stabiliti nella presente decisione.
Le licenze Ecolabel UE attribuite in base ai criteri stabiliti nella decisione 2010/18/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
OSSERVAZIONI GENERALI
CRITERI ECOLABEL UE
Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel) UE ai prodotti di rivestimento del suolo a base di legno, sughero e bambù
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Criterio 1. |
Descrizione del prodotto |
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Criterio 2. |
Materiali a base di legno, sughero e bambù |
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Criterio 3. |
Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose |
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Criterio 4. |
Requisiti specifici relativi alle sostanze |
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Criterio 5. |
Consumo di energia durante il processo produttivo |
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Criterio 6. |
Emissioni di VOC provenienti dai rivestimenti del suolo |
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Criterio 7. |
Emissioni di formaldeide provenienti dai rivestimenti del suolo e dall'anima |
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Criterio 8. |
Idoneità all'uso |
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Criterio 9. |
Riparabilità e garanzia estesa |
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Criterio 10. |
Informazioni per il consumatore |
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Criterio 11. |
Informazioni riportate sull'Ecolabel UE |
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Appendice I. |
Indicazioni sul calcolo del quantitativo di VOC applicato |
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Appendice II. |
Indicazioni per calcolare il consumo di energia durante il processo produttivo |
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Appendice III. |
Elenco delle norme |
VALUTAZIONE E VERIFICA
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di verifica e valutazione.
Qualora il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altre prove documentali a dimostrazione della conformità ai criteri, queste possono provenire dal richiedente o dai suoi fornitori ecc. come opportuno.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è effettuato a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio ( 6 ).
Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l'organismo competente che esamina la domanda ne accetta l'equivalenza.
Se del caso, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare accertamenti indipendenti o visite in loco.
Come prerequisito, il prodotto deve soddisfare tutti gli obblighi normativi applicabili nel o nei paesi in cui si intende commercializzare il prodotto. Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tale prerequisito.
Se il fornitore preferisce non rivelare al richiedente le sostanze costitutive di una miscela, tale informazione può essere trasmessa direttamente dal fornitore all'organismo competente.
Criterio 1. Descrizione del prodotto
Si deve fornire all'organismo competente una descrizione tecnica del rivestimento del suolo comprensiva di disegni che illustrino le parti o i materiali che costituiscono il prodotto finale di rivestimento del suolo, le relative dimensioni nonché una descrizione del processo produttivo. La descrizione deve essere corredata della distinta dei materiali relativi al prodotto nella quale si dichiara il peso totale del prodotto e come tale peso sia ripartito fra i diversi materiali usati.
Occorre dimostrare che i prodotti in questione rientrano nell'ambito di applicazione del gruppo di prodotti, secondo la definizione di cui all'articolo 1.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità, corroborata dalle seguenti informazioni sul rivestimento del suolo:
A dimostrazione della conformità a questo criterio si accetta la scheda informativa del prodotto, la dichiarazione ambientale del prodotto o un documento equivalente, a condizione che includa le informazioni di cui sopra.
Criterio 2. Materiali a base di legno, sughero e bambù
Il presente requisito si applica al legno, al sughero e al bambù nonché ai materiali a base di legno, sughero e bambù che pesino oltre l'1 % del prodotto finito.
Tutto il legno, il sughero e il bambù nonché tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù non devono provenire da organismi geneticamente modificati (OGM) e devono aver ottenuto certificati relativi alla catena di custodia rilasciati da un sistema di certificazione indipendente ad opera di terzi, quale il Forest Stewardship Council (FSC), il Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o un sistema equivalente.
Tutto il legno, il sughero e il bambù vergini deve essere oggetto di certificati validi che attestino la gestione forestale sostenibile, rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o un sistema equivalente.
Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno, del sughero e/o del bambù deve provenire da materiali vergini certificati sostenibili e/o da materiali riciclati.
I materiali non certificati sono oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione relativi ai materiali non certificati.
Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o relativi alla catena di custodia devono essere accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità del fabbricante, corroborata da un certificato della catena di custodia valido, emesso da un organismo indipendente, per tutti i legni, sugheri e bambù nonché per tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù usati nel prodotto o nella linea di produzione e deve dimostrare che nessuno dei materiali vergini proviene da OGM. Il richiedente deve fornire documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70 % dei materiali proviene da foreste o zone gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia in questione. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o sistemi equivalenti come certificazione indipendente ad opera di terzi.
Se il prodotto o la linea di produzione include materiale non certificato, si deve fornire la prova che il tenore di materiali vergini non certificati non supera il 30 % e che è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione relativi al materiale non certificato.
Criterio 3. Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose
Ai sensi dei punti 3.a. e 3.b è soggetta a restrizioni la presenza nel prodotto e in ciascuno dei suoi elementi delle sostanze identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 come sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern — SVHC) o di sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) relativamente ai pericoli elencati nella tabella 3.1. della presente decisione. Ai fini del presente criterio le sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 3.1 secondo le rispettive caratteristiche di pericolo.
Tabella 3.1.
Classificazione di pericolo con restrizioni
Pericoli del gruppo 1 — SVHC e CLP
Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 1:
Pericoli del gruppo 2 — CLP
Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 2:
Pericoli del gruppo 3 — CLP
Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 3:
3.a. Restrizioni applicabili alle SVHC
Il prodotto e i suoi elementi non devono contenere SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).
Non è concessa alcuna deroga a tale criterio per le SVCH candidate presenti nel prodotto o nei suoi elementi in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).
Valutazione e verifica
Il richiedente deve compilare le dichiarazioni relative all'assenza di SVHC in concentrazioni superiori al limite specificato per il prodotto e gli elementi usati nel prodotto. Le dichiarazioni devono far riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze candidate pubblicato dall'ECHA ( 10 ).
3.b. Restrizioni applicabili alle sostanze o alle miscele classificate CLP usate nei rivestimenti del suolo
Le sostanze o le miscele usate dal fabbricante di rivestimenti del suolo o dai suoi fornitori durante la preparazione delle materie prime, la fabbricazione, l'assemblaggio o qualsiasi altro trattamento dei rivestimenti del suolo non devono essere classificate in nessuno dei gruppi di pericoli CLP elencati nella tabella 3.1. Fra le sostanze o le miscele soggette a restrizione sono compresi adesivi, pitture, fondi, vernici, mordenti, resine, biocidi, riempitivi, cere, oli, corpi di giunti, coloranti e sigillanti.
L'uso di tali sostanze soggette a restrizioni è tuttavia ammesso se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
Valutazione e verifica
Il richiedente e/o i suoi fornitori devono fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio 3.b, corroborata se del caso da un elenco delle sostanze o miscele usate, accompagnata da dichiarazioni di classificazione o non classificazione dei pericoli, i quantitativi aggiunti e, se pertinente, da dichiarazioni in merito all'eventuale cambiamento delle proprietà delle sostanze o delle miscele durante il trattamento a tal punto che i pericoli CLP soggetti a restrizioni non sono più applicabili. In tal caso, si devono comunicare gli eventuali quantitativi di contenuto residuo non reagito della sostanza soggetta a restrizioni.
Devono essere comunicate le seguenti informazioni relative alla classificazione o alla non classificazione dei pericoli per ciascuna sostanza:
forma e stato fisici in cui è usata la sostanza o la miscela;
classificazioni di pericolo CLP armonizzate:
VOC autoclassificate nella banca dati REACH dell'ECHA ( 13 ) (se non è disponibile una classificazione armonizzata);
classificazioni delle miscele secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.
Nel considerare le VOC autoclassificate della banca dati delle sostanze registrate a titolo del REACH si deve accordare priorità a quelle provenienti da domande congiunte.
Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» nella banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH o se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del sistema REACH, si devono comunicare i dati tossicologici che soddisfano quanto prescritto all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sufficienti a corroborare in maniera concludente l'autoclassificazione a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli orientamenti dell'ECHA. Nel caso di una registrazione indicata come «carente di dati» o «inconcludente», le autoclassificazioni devono essere oggetto di verifica. A tal fine si accettano le fonti di informazione seguenti:
studi tossicologici e valutazioni dei pericoli a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA ( 14 ), organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi;
una scheda di sicurezza (SDS) adeguatamente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;
un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista, basato su una disamina della letteratura scientifica e su dati di prova esistenti, se del caso corroborato dai risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi approvati dall'ECHA;
un attestato, se del caso basato sul parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di rischio a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o dei sistemi di classificazione di pericolo (CLP).
A norma dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle caratteristiche di pericolo delle sostanze possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio ricorrendo a metodi alternativi quali i metodi in vitro, i modelli di relazioni quantitative struttura-attività oppure utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del read-across.
Criterio 4. Requisiti specifici relativi alle sostanze
4. a. Contaminanti nel legno, sughero e bambù riciclati
Tutte le fibre o i trucioli riciclati usati nella fabbricazione dei prodotti di rivestimento del suolo finali devono essere sottoposti a prove conformemente alla norma della European Panel Federation (EPF) relativa alle condizioni di consegna del legno riciclato ( 15 ) o a un'altra norma equivalente che stabilisce limiti uguali o più rigorosi, e devono rispettare i limiti relativi ai contaminanti elencati alla tabella 4.1.
Tabella 4.1.
Limiti per i contaminanti nel legno, nel sughero e nel bambù riciclati e nelle loro fibre o trucioli (mg/kg materiale riciclato secco)
|
Contaminanti |
Valori limite |
Contaminanti |
Valori limite |
|
Arsenico (As) |
25 |
Mercurio (Hg) |
25 |
|
Cadmio (Cd) |
50 |
Fluoro (F) |
100 |
|
Cromo (Cr) |
25 |
Cloro (Cl) |
1 000 |
|
Rame (Cu) |
40 |
Pentaclorofenolo (PCP) |
5 |
|
Piombo (Pb) |
90 |
Oli di catrame (benzo(a)pirene) |
0,5 |
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente:
4.b. Biocidi
Non è ammesso il trattamento del legno, sughero e/o bambù dei rivestimenti del suolo mediante biocidi.
I seguenti principi attivi non sono ammessi per la preservazione in scatola di miscele a base di acqua, come gli adesivi e le lacche:
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di non utilizzo di biocidi o, se pertinente, una dichiarazione corroborata da una scheda di sicurezza rilasciata dai fornitori delle miscele a base di acqua attestante quali principi attivi sono stati usati come preservanti per la conservazione in scatola di tali miscele.
4.c. Metalli pesanti in pitture, fondi e vernici
Le pitture, i fondi o le vernici usati sul legno, sughero, bambù o sui materiali a base di legno, sughero o bambù non devono contenere sostanze a base dei metalli seguenti: cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % (peso/peso) per ciascun metallo presente nella preparazione di pittura, fondo o vernice in scatola.
Valutazione e verifica
Il richiedente o il suo fornitore, a seconda del caso, deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio e le rispettive schede di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi e delle vernici usati.
4.d. Tenore di VOC nel trattamento superficiale
I prodotti per il trattamento superficiale del legno, sughero, bambù o dei materiali a base di legno, sughero o bambù devono presentare una delle caratteristiche seguenti:
Il criterio si riferisce ai VOC totali contenuti nei prodotti per il trattamento superficiale nella loro composizione chimica in forma umida. Se il prodotto deve essere diluito prima dell'uso, il calcolo deve basarsi sul tenore nel prodotto diluito.
Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono i composti organici volatili ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2004/42/CE.
Questo criterio non si applica alle miscele usate per la riparazione (per esempio nodi, fessurazioni, ammaccature. ecc.) durante il processo di fabbricazione.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata dalla scheda di sicurezza, per ogni sostanza o miscela per il trattamento superficiale utilizzata sul legno, sughero e bambù e/o tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù. Se la scheda di sicurezza attesta che il tenore di VOC delle sostanze o miscele per il trattamento superficiale è inferiore o uguale al 5 % peso/peso, non è necessaria un'ulteriore verifica.
Se le informazioni relative al tenore di VOC non sono incluse nella scheda di sicurezza, questo tenore deve essere calcolato dall'elenco di sostanze contenute nella miscela per il trattamento superficiale. La concentrazione di ciascun ingrediente che costituisce un VOC deve essere indicata come percentuale in peso.
In alternativa, se il tenore di VOC è superiore al 5 % peso/peso, il richiedente deve fornire un calcolo che dimostri che il quantitativo effettivo di VOC applicato per m2 di superficie trattata del rivestimento del suolo è inferiore a 10 g/m2, a norma degli orientamenti figuranti nell'appendice I.
4.e. Tenore di VOC nelle altre sostanze e miscele usate
Il tenore di VOC deve essere inferiore:
La formaldeide libera contenuta nelle resine amminoplastiche liquide usate nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo deve essere inferiore allo 0,2 % peso/peso.
Il criterio si riferisce al tenore totale di VOC delle sostanze in base alla composizione chimica in forma umida. Se la miscela deve essere diluita prima dell'uso, il calcolo è basato sul tenore nel prodotto diluito.
Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono i composti organici volatili ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2004/42/CE.
Questo criterio non si applica alle miscele usate per la riparazione (per esempio nodi, fessurazioni, ammaccature. ecc.) durante il processo di fabbricazione.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata da una scheda di sicurezza di tutti gli adesivi, resine o altre sostanze usate in scatola o una documentazione equivalente che corrobora la dichiarazione di conformità, congiuntamente a una formulazione completa con l'indicazione dei quantitativi e dei numeri CAS.
Se la scheda di sicurezza attesta che il tenore di VOC è inferiore al 3 % peso/peso degli adesivi e delle resine in scatola utilizzati o è inferiore all'1 % peso/peso delle altre sostanze usate, non è necessaria un'ulteriore verifica.
Se le informazioni relative al tenore di VOC non sono incluse nella scheda di sicurezza, questo tenore deve essere calcolato a partire dall'elenco di sostanze. La concentrazione di ciascun ingrediente VOC è indicata come percentuale in peso.
Il richiedente deve fornire relazioni di prova attestanti che il contenuto di formaldeide libera nelle resine amminoplastiche liquide è inferiore allo 0,2 % peso/peso conformemente alla norma EN 1243.
4.f. Plastificanti
Le sostanze o le miscele contenute negli adesivi, nelle resine o nei prodotti per i trattamenti superficiali non devono contenere i plastificanti a base di ftalati di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'assenza di tali ftalati deve significare che la somma totale degli ftalati rappresenta meno dello 0,10 % del peso dell'adesivo, della resina o della sostanza o della miscela del trattamento superficiale (1 000 mg/kg).
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente:
4.g. Composti organici alogenati
Nelle sostanze usate per fabbricare i rivestimenti del suolo (per esempio come leganti, adesivi, rivestimenti ecc.) non sono ammessi composti organici alogenati.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di composti organici alogenati rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si devono inoltre trasmettere le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.
4.h. Ritardanti di fiamma
Nelle sostanze usate per la fabbricazione di rivestimenti del suolo non sono ammessi i ritardanti di fiamma.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di ritardanti di fiamma rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si devono allegare inoltre le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.
4.i. Aziridina e poliaziridina
Nelle sostanze usate per fabbricare i rivestimenti del suolo (per esempio come trattamenti superficiali, rivestimenti ecc.) non sono ammesse l'aziridina e la poliaziridina.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di aziridina e poliaziridina rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si allegano inoltre le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.
Criterio 5. Consumo di energia durante il processo produttivo
Il quantitativo medio annuo di energia utilizzato durante il processo produttivo dei rivestimenti del suolo è calcolato secondo quanto indicato nella tabella 5.1 e nell'appendice II e non deve superare i seguenti limiti (punteggio E):
|
Prodotto |
Punteggio E |
|
Pavimentazioni del suolo in legno massiccio |
> 11,0 |
|
Pavimentazioni del suolo in legno multistrato Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato Rivestimenti del suolo in sughero e pavimentazioni in mattonelle di sughero Rivestimenti del suolo in bambù Pavimentazioni laminate |
> 8,0 |
Tabella 5.1.
Calcolo del punteggio E
|
Formula |
|
Parametro ambientale |
Requisiti massimi |
|
|
|
A |
Quota di energie rinnovabili nel consumo di energia medio annuo |
% |
— |
|
B |
Energia elettrica acquistata annualmente |
kWh/m2 |
15 kWh/m2 |
|
|
C |
Consumo annuo di combustibili |
kWh/m2 |
35 kWh/m2 |
|
Quanto segue è un elenco indicativo delle attività da includere e da escludere nei calcoli del consumo di energia. Le attività iniziano al ricevimento dei tronchi d'albero, del sughero e del bambù presso gli impianti del fabbricante o del suo fornitore e finiscono al termine del processo produttivo.
|
Prodotto |
Condizioni relative al consumo di energia elettrica e di combustibili (elenco indicativo) |
|
|
Incluso |
Non incluso |
|
|
Rivestimenti del suolo in legno massiccio |
— asciugatura, sgrossatura e segatura — messa a misura e tranciatura — levigatura — rivestimento — imballaggio — e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione |
— produzione di lacche o di qualsiasi altra preparazione in scatola — energia consumata nelle attività di controllo della qualità — consumo di energia indiretta (per esempio riscaldamento, illuminazione, trasporti interni ecc.) |
|
Rivestimenti del suolo in legno multistrato |
— asciugatura, sgrossatura e segatura — messa a misura e tranciatura — levigatura — pressatura — rivestimento — imballaggio — e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione |
|
|
Rivestimenti del suolo in sughero e in mattonelle di sughero |
— asciugatura, sgrossatura e segatura — messa a misura e tranciatura — levigatura — pressatura — fabbricazione dell'anima se presente nella struttura — rivestimento — imballaggio — e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione |
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|
Rivestimenti del suolo in bambù |
||
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Rivestimenti da pavimentazione laminati |
— fabbricazione dell'anima — processo di impregnazione della decorazione, dello strato superiore e della carta di supporto — pressatura — messa a misura — imballaggio — e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione |
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Valutazione e verifica
Il richiedente deve dichiarare e dimostrare:
Per dimostrare la conformità a questo criterio si possono utilizzare i documenti usati per comunicare alle autorità nazionali il consumo di energia, l'acquisto di combustibili e la produzione di energia nonché i documenti usati per comunicare la produzione di rivestimenti del suolo.
Criterio 6. Emissioni di VOC provenienti dai rivestimenti del suolo
I rivestimenti del suolo non devono superare i valori di emissione di cui alla tabella 6.1 misurati in una camera di prova conformemente alla norma CEN/TS 16516. L'imballaggio e i campioni forniti per la prova e il relativo trattamento e condizionamento devono rispettare le procedure descritte nella norma CEN/TS 16516.
Tabella 6.1.
Requisiti relativi alle emissioni
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Prodotti |
Requisiti relativi alle emissioni |
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Composto |
Valore limite dopo 28 giorni in una camera di prova ventilata (cfr. CEN/TS 16516) in mg/m3 d'aria () |
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Pavimentazioni in legno massiccio Pavimentazioni in legno multistrato Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato |
VOC totali meno acido acetico (CAS 64-19-7) |
< 0,3 |
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Rivestimenti del suolo in sughero Rivestimenti del suolo in bambù |
VOC totali |
|
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Rivestimenti laminati |
VOC totali |
< 0,16 |
|
Tutti i rivestimenti del suolo |
COSV totali |
< 0,1 |
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Pavimentazioni in legno massiccio Pavimentazioni in legno multistrato Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato |
Valore R per le sostanze soggette a concentrazioni minime di interesse (LCI) meno l'acido acetico (CAS 64-19-7) |
≤ 1 |
|
Rivestimenti del suolo in sughero Rivestimenti del suolo in bambù Pavimentazioni laminate |
Valore R per sostanze soggette a LCI |
≤ 1 |
|
Tutti i rivestimenti del suolo |
Sostanze cancerogene |
< 0,001 |
|
(1)
Il test nella camera di prova deve avvenire 28 giorni dopo la conclusione del trattamento superficiale. Fino a tale momento il prodotto da sottoporre a prova è tenuto in un imballaggio sigillato presso il sito di produzione e successivamente consegnato al laboratorio di prova. |
||
Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono tutti i composti organici volatili che si eluiscono in una colonna gascromatografica fra l'n-esano e l'n-esadecano compresi e aventi un punto di ebollizione nell'intervallo compreso fra 68 e 287 °C, misurato per mezzo di una colonna capillare rivestita con il 5 % di fenilpolisilossano e il 95 % di metilpolisilossano.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata dalle relazioni delle prove in camera svolte secondo la norma CEN/TS 16516 o un altro metodo equivalente che dimostri il rispetto dei limiti di cui alla tabella 6.1. Le relazioni di prova devono precisare:
Se i limiti di concentrazione della camera specificati a 28 giorni possono essere raggiunti tre giorni dopo aver collocato il campione nella camera o in qualsiasi altro arco di tempo compreso fra 3 e 27 giorni dopo aver collocato il campione nella camera, si può allora accertare la conformità e la prova può essere conclusa in anticipo.
I dati delle prove effettuate fino a 12 mesi prima della domanda di Ecolabel UE sono validi a condizione che non si apportino al processo di fabbricazione o alle formulazioni chimiche modifiche che potrebbero aumentare le emissioni di VOC del prodotto finale.
Come prova di conformità è possibile anche usare un certificato valido proveniente dalle pertinenti etichette per il clima interno se queste soddisfano i requisiti del presente criterio e se sono ritenute equivalenti dall'organismo competente.
Criterio 7. Emissioni di formaldeide provenienti dai rivestimenti del suolo e dall'anima
Il rivestimento del suolo fabbricato mediante anime, adesivi, resine o agenti di finitura a base di formaldeide e, se usate, le anime non trattate fabbricate mediante adesivi o resine a base di formaldeide, devono presentare una delle caratteristiche seguenti:
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità rispetto a questo criterio. La valutazione e la verifica dei rivestimenti del suolo e delle anime a basse emissioni di formaldeide variano in funzione del sistema di certificazione applicato. La documentazione di verifica necessaria per ciascun sistema è descritta nella tabella 7.1.
Tabella 7.1.
Documentazione di verifica dei rivestimenti del suolo e delle anime a basse emissioni di formaldeide
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Sistema di certificazione |
Valutazione e verifica |
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E1 (secondo la definizione dell'allegato B della norma EN 13986+A1) |
Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore delle anime, se pertinente, attestante che il rivestimento del suolo e le anime non trattate non in MDF/non in HDF rispettano al 50 % i limiti di emissione E1 definiti nell'allegato B della norma EN 13986+A1 (1) o, per le anime non trattate in MDF/HDF, al 65 % i limiti di emissione E1 definiti nell'allegato B della norma EN 13986+A1, corroborata da relazioni di prova svolte secondo la norma EN 120, EN 717-2 o EN 717-1 o un metodo equivalente. |
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CARB: limiti della Phase II |
Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore di anime, se pertinente, corroborata da risultati delle prove effettuate secondo la norma ASTM E1333 o ASTM D6007, attestanti la conformità dei rivestimenti del suolo ai limiti di emissione Phase II definiti dal California Composite Wood Products Regulation 93120 (2). Il rivestimento del suolo e l'anima, se pertinente, possono essere etichettati a norma della sezione 93120.3(e), con i dettagli relativi al nome del fabbricante, il numero del lotto o della partita del prodotto nonché il numero CARB assegnato per il certificatore indipendente (parte non obbligatoria se i prodotti sono venduti fuori dalla California o se i prodotti sono stati fabbricati senza formaldeide aggiunta o con alcune resine a base di formaldeide a bassissime emissioni). |
|
Limiti F-3 o 4 star |
Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore di anime, se pertinente, di conformità ai limiti di emissione di formaldeide secondo la norma JIS A 5905 (per i pannelli di fibre) o JIS A 5908:2003 (per i pannelli di fibre e il compensato), corroborata da relazioni di prova secondo la norma JIS A 1460 (metodo dell'essiccatore). |
|
(1)
Il requisito è applicabile ai rivestimenti del suolo aventi un tenore di umidità H = 6,5 %.
(2)
Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» California Code of Regulations. |
|
Criterio 8. Idoneità all'uso
Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di pavimentazione.
I rivestimenti del suolo devono essere sottoposti a prova e classificati secondo le versioni più recenti delle norme e delle indicazioni di cui alla tabella 8.1.
Tabella 8.1.
Norme per la prova e la classificazione dei rivestimenti del suolo
|
Rivestimento del suolo |
Metodo di prova |
Classificazione |
|
Rivestimenti in legno impiallacciati (1) |
EN 1534 per la resistenza alla penetrazione EN 13329 per il rigonfiamento dello spessore Metodo di prova opportuno per la resistenza all'impatto (2) Metodo di prova opportuno per la resistenza all'usura (2) ISO 24334 per la forza di serraggio |
EN ISO 10874 () |
|
Pavimentazioni massicce e multistrato laccate in fabbrica |
Spessore dello strato superficiale Durezza del legno dello strato superficiale () |
EN 685 () CTBA |
|
Pavimentazioni in legno massiccio e multistrato non rivestite oliate in fabbrica |
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|
Rivestimenti del suolo in mattonelle di sughero |
EN 12104 |
EN ISO 10874 |
|
Rivestimenti del suolo in sughero |
EN 660-1 per la resistenza all'usura EN 425 per la sedia con ruote EN 425 per la simulazione del movimento della gamba di un mobile ISO 24343-1 per l'impronta residua |
|
|
Rivestimenti del suolo in bambù |
EN 1534 per la resistenza alla penetrazione EN 13696 per lo spessore dello strato superiore o lo strato di usura |
— |
|
Pavimentazioni laminate |
EN 13329 EN 14978 EN 15468 |
EN ISO 10874 |
|
(1)
Per rivestimento del suolo impiallacciato si intende un rivestimento rigido composto da un substrato fatto di un pannello a base di legno con uno strato superficiale di piallaccio ed eventualmente un supporto.
(2)
Per rivestimento del suolo impiallacciato si intende un rivestimento rigido composto da un substrato fatto di un pannello a base di legno con uno strato superficiale di piallaccio ed eventualmente un supporto.
(3)
Occorre dichiarare il metodo di prova utilizzato per misurare la resistenza all'abrasione e lo spessore dello strato superiore, se del caso.
(4)
La classificazione delle essenze di legno in merito alla durezza del legno e le correlazioni fra le classi d'uso nella norma EN 685, lo spessore dello strato superficiale di usura e le essenze di legno possono essere consultate nel documento «CTBA Revêtements intérieurs Parquet 71.01». |
||
I rivestimenti del suolo devono raggiungere perlomeno i limiti seguenti:
|
Rivestimento del suolo |
Limiti |
|
Pavimentazioni impiallacciate |
— livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato — livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale |
|
Pavimentazioni massicce e multistrato laccate in fabbrica |
— livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato e commerciale |
|
Pavimentazioni in legno massiccio e multistrato non rivestite oliate in fabbrica |
|
|
Rivestimenti del suolo in mattonelle di sughero |
— livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato — livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale |
|
Rivestimenti del suolo in sughero |
|
|
Rivestimenti del suolo in bambù |
— tenore di umidità di equilibrio: 8 % a 20 °C e al 50 % di umidità relativa — resistenza alla penetrazione: — ≥ 4 kg/mm2 per i rivestimenti del suolo in massello e pressati ≥ 9,5 kg/mm2 per i rivestimenti del suolo ad alta densità |
|
Pavimentazioni laminate |
— livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato — livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale |
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio. La dichiarazione deve essere corroborata dai risultati delle prove che comprendono:
Il rivestimento del suolo può essere sottoposto a prova secondo un metodo di prova diverso da quello citato, purché tale metodo sia ritenuto equivalente dall'organismo competente.
Criterio 9. Riparabilità e garanzia estesa
Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di pavimentazione.
Per la riparazione e la sostituzione delle parti usurate, il rivestimento del suolo deve soddisfare i criteri elencati qui di seguito.
Progettazione mirata a favorire la riparazione e istruzioni sulle riparazioni: per i rivestimenti del suolo non incollati, la pavimentazione è progettata per essere smontata al fine di agevolare la riparazione, il riutilizzo e il riciclo. Si devono accludere istruzioni semplici e illustrate per lo smontaggio e la sostituzione degli elementi danneggiati. Le operazioni di smontaggio e di sostituzione devono poter essere svolte con l'aiuto di attrezzi elementari di uso comune. Si accludono le informazioni/raccomandazioni relative alla conservazione di elementi di ricambio del rivestimento del suolo per eventuali riparazioni.
Il richiedente deve offrire senza costi aggiuntivi una garanzia di almeno cinque anni che prende effetto dalla data di consegna del prodotto. Tale garanzia deve essere fornita senza pregiudizio degli obblighi giuridici nazionali facenti capo al fabbricante e al venditore.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da:
Criterio 10. Informazioni al consumatore
Le informazioni pertinenti per il consumatore devono figurare sull'imballaggio del prodotto o in qualsiasi altro documento che accompagna il prodotto. Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di rivestimento del suolo.
Le istruzioni relativi agli aspetti seguenti devono essere leggibili e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto è commercializzato e/o includere rappresentazioni grafiche o icone relative ai seguenti aspetti:
Si deve fornire al consumatore una descrizione dettagliata dei modi migliori di smaltire il prodotto (per esempio riutilizzo, riciclo, recupero di energia ecc.), ordinandoli secondo il loro impatto ambientale.
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio, corroborata da una copia del documento di informazioni al consumatore fornito con il prodotto. La copia deve dimostrare la conformità a ciascuno dei punti enumerati nel criterio, come opportuno.
Criterio 11. Informazioni da riportare sull'Ecolabel UE
Il simbolo deve essere visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE deve figurare sul prodotto in modo leggibile e chiaramente visibile.
L'etichetta facoltativa con la casella di testo deve recare la seguente dicitura:
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio, corroborata da una copia delle informazioni che figurano sull'Ecolabel UE:
APPENDICE I.
Istruzioni relative al calcolo del quantitativo di VOC utilizzato
I requisiti si riferiscono ai VOC totali contenuti nei prodotti per il trattamento superficiale nella loro composizione chimica in forma umida. Se i prodotti devono essere diluiti, il calcolo deve basarsi sul contenuto nel prodotto diluito.
Questo metodo è basato sul metodo di applicazione che calcola i quantitativi applicati per m2 di superficie. Esso determina il contenuto di solventi organici in percentuale del quantitativo del trattamento superficiale applicato.
Il quantitativo applicato di VOC è calcolato mediante la seguente formula:
Dove:
Tabella 4.2.
Efficienza dei trattamenti superficiali
|
Trattamento superficiale |
Efficienza % |
Trattamento superficiale % |
Efficienza % |
|
Applicazione automatica a spruzzo, senza riciclo |
50 |
Rivestimento a rullo |
95 |
|
Applicazione automatica a spruzzo, con riciclo |
70 |
Rifinizione a velo |
95 |
|
Applicazione a spruzzo, elettrostatica |
65 |
Rivestimento sottovuoto |
95 |
|
Applicazione a spruzzo, campana/disco |
80 |
|
|
APPENDICE II.
Indicazioni per calcolare il consumo di energia durante il processo produttivo
Il consumo di energia per m2 di pavimentazione è calcolato come la media aritmetica annua degli ultimi tre anni. Se l'impresa non dispone di tali dati, gli organismi competenti valuteranno se siano accettabili dati equivalenti.
Se il produttore dispone di un'eccedenza energetica che vende come elettricità, vapore o calore, la quantità venduta può essere dedotta dal consumo di combustibile. Si include nel calcolo solo il combustibile effettivamente consumato nell'impianto di produzione del rivestimento del suolo.
Il consumo di energia è espresso in kWh/m2, anche se è possibile effettuare calcoli espressi in MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).
Il contenuto di energia dei combustibili è calcolato in base alla tabella 5.2. Se si produce energia elettrica in situ, si può applicare uno dei seguenti metodi per calcolare il consumo di combustibile:
I valori del consumo di energia sono calcolati mediante i valori standard del combustibile. Il contenuto di energia dei diversi combustibili è riportato nella tabella 5.2.
Tabella 5.2.
Valori standard dei combustibili (1)
|
Combustibile |
MJ/kg |
Combustibile |
MJ/kg |
|
Petrolio |
44,0 |
Pellet (7 % W) |
16,8 |
|
Gasolio |
|
Torba |
7,8-13,8 |
|
GPL |
45,2 |
Paglia (15 % W) |
|
|
Olio Eo1 |
42,3 |
Biogas |
|
|
Olio Eo5 |
44,0 |
Trucioli di legno (25 % W) |
13,8 |
|
Gas naturale |
47,2 |
Scarti di legno |
|
|
Carbone per caldaie |
28,5 |
GJ/tonnellata equivale a MJ/kg |
|
|
(1)
I valori sono stabiliti nell'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1). (% W) è la percentuale in peso dell'acqua contenuta nel combustibile ed è espressa dalla lettera f nella formula sottostante. Ove non diversamente indicato, f = 0 % W con tenore di ceneri medio. |
|||
La formula per calcolare il contenuto energetico dei trucioli di legno dipende dal tenore di acqua. L'energia è necessaria per far evaporare l'acqua contenuta nel legno. Tale energia riduce il contenuto di energia dei trucioli di legno. Il contenuto di energia può essere così calcolato:
Il fattore 21,442 rappresenta la somma dell'evaporazione del calore dell'acqua (2,442 MJ/kg) e del contenuto di energia del legno asciutto 19,0 MJ/kg. Se il richiedente dispone di analisi di laboratorio del valore termico di un combustibile, gli organismi competenti possono avvalersi di tale valore per calcolare il contenuto di energia.
APPENDICE III.
Elenco delle norme e delle altre specifiche tecniche
Tabella III.1.
Elenco delle norme e di altre specifiche tecniche
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Norma |
Titolo |
|
Definizioni di rivestimenti del suolo |
|
|
EN 12466 |
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni — Vocabolario |
|
EN 13329 |
Pavimentazioni laminate. Specifiche, requisiti e metodi di prova |
|
ISO 14021 |
Etichette e dichiarazioni ambientali — Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II) |
|
Emissioni di composti organici volatili |
|
|
CEN/TS 16516 |
Prodotti da costruzione — Valutazione del rilascio di sostanze pericolose — Determinazione delle emissioni in ambiente interno |
|
EN 717-1 |
Pannelli a base di legno — Determinazione del rilascio di formaldeide — Emissione di formaldeide con il metodo della camera |
|
EN 717-2 |
Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi del gas |
|
EN 120 |
Pannelli a base di legno. Determinazione del contenuto di formaldeide. Metodo di estrazione detto metodo perforatore |
|
EMICODE |
http://www.emicode.com/en/emicode-r/ |
|
Materie prime |
|
|
EPF |
EPF «Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf |
|
EN 1243 |
Adesivi Determinazione della concentrazione di formaldeide libera in condensati di ammino ed ammido- formaldeide |
|
ISO 8124-6 |
Safety of toys -- Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products |
|
Idoneità all'uso |
|
|
EN 425 |
Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Prova della sedia con ruote |
|
EN 660-1 |
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'usura. Prova di Stuttgart |
|
EN 685 |
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Classificazione |
|
EN 1534 |
Parquet e pavimentazioni di legno — Determinazione della resistenza all'indentazione (Brinell) — Metodo di prova. |
|
EN ISO 10874 |
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni — Classificazione |
|
EN 12104 |
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di sughero. Specifica |
|
EN 13329 |
Pavimenti di laminato. Specifiche, requisiti e metodi di prova |
|
EN 13696 |
Pavimentazioni di legno — Metodi di prova per la determinazione dell'elasticità, della resistenza all'usura per abrasione e della resistenza all'impatto |
|
EN 14978 |
Rivestimenti laminati per pavimentazioni — Elementi con strato superficiale a base acrilica, trattati con fascio elettronico — Specifiche, requisiti e metodi di prova |
|
EN 15468 |
Rivestimenti laminati per pavimentazioni — Elementi a stampa diretta e con strato superficiale di resina. Specificazioni, requisiti e metodi di prova |
|
ISO 24343-1 |
Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni — Determinazione della penetrazione e dell'impronta residua — parte 1: Impronta residua |
( 1 ) Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).
( 2 ) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
( 7 ) Per marca si intendono tutte le denominazioni con le quali la sostanza è commercializzata nel mercato unionale.
( 8 ) Per parte componente si intende ciascuno degli strati del rivestimento del suolo, in cui il materiale costitutivo e la forma conferiscono una funzione specifica. Sono compresi, per esempio, lo strato resistente all'usura o al graffio, lo strato decorato o il piallaccio, il substrato o lo strato di stabilità e lo strato di supporto.
( 9 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
( 10 ) ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.
( 11 ) Registro CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances
( 12 ) Inventario CE: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory
( 13 ) ECHA, banca dati REACH delle sostanze registrate: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.
( 14 ) ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione analoghe, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.
( 15 ) «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002, all'indirizzo: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.