02016Y0312(02) — IT — 01.01.2021 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 15 dicembre 2015

sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2015/2)

(GU C 097 del 12.3.2016, pag. 9)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 24 marzo 2016 2016/C 153/01

  C 153

1

29.4.2016

 M2

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 24 giugno 2016 2016/C 290/01

  C 290

1

10.8.2016

►M3

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 20 ottobre 2017 2017/C 431/01

  C 431

1

15.12.2017

 M4

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO dell’8 gennaio 2018 2018/C 41/01

  C 41

1

3.2.2018

 M5

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 16 luglio 2018 2018/C 338/01

  C 338

1

21.9.2018

 M6

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 5 dicembre 2018 2019/C 39/01

  C 39

1

1.2.2019

 M7

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 15 gennaio 2019 2019/C 106/01

  C 106

1

20.3.2019

 M8

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 2 giugno 2020 2020/C 217/01

  C 217

1

1.7.2020

►M9

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 22 dicembre 2020 2021/C 43/01

  C 43

1

8.2.2021




▼B

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 15 dicembre 2015

sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2015/2)

2016/C 97/02



SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A - Valutazione da parte delle autorità competenti degli effetti transfrontalieri delle loro misure di politica macroprudenziale

1. Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di valutare, prima dell’adozione, gli effetti transfrontalieri dell’attuazione delle loro misure di politica macroprudenziale. Come minimo, dovrebbero essere valutate le vie di propagazione che operano mediante aggiustamenti del rischio e arbitraggio regolamentare, utilizzando la metodologia di cui al Capitolo 11 del manuale del CERS.

2. Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di valutare i possibili:

a) 

effetti transfrontalieri (propagazioni e arbitraggio regolamentare) dell’attuazione di misure di politica macroprudenziale nella loro giurisdizione; e

b) 

effetti transfrontalieri nei confronti di altri Stati membri e sul mercato unico delle misure di politica macroprudenziale proposte.

3. Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di monitorare almeno una volta l’anno la concretizzazione e gli sviluppi degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale introdotte.

Raccomandazione B – Notifica e riconoscimento da parte delle autorità competenti in merito alle loro misure di politica macroprudenziale

1. Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di notificare al CERS le misure di politica macroprudenziale non appena esse siano state adottate e comunque non oltre due settimane dopo l’adozione. Le notifiche dovrebbero includere una valutazione degli effetti transfrontalieri e della necessità di riconoscimento da parte di altre autorità competenti. Le autorità competenti all’attivazione sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.

▼M3

2. Se si ritiene necessario il riconoscimento da parte di altri Stati membri per assicurare l’efficace funzionamento delle misure in considerazione, si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di accompagnare la notifica della misura con la richiesta di riconoscimento al CERS. La richiesta dovrebbe includere una proposta relativa alla soglia di rilevanza.

▼B

3. Se le misure di politica macroprudenziale sono state attivate prima dell’adozione della presente raccomandazione, ovvero se il riconoscimento non è stato ritenuto necessario quando la misura è stata precedentemente introdotta, ma successivamente l’autorità competente all’attivazione ha deciso che il riconoscimento è divenuto necessario, si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di presentare una richiesta di riconoscimento al CERS.

Raccomandazione C – Riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

▼M9

1. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

Belgio:

— 
una maggiorazione della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:
a) 

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b) 

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Belgio;

Francia:

— 
un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;

Svezia:

— 
un requisito minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.

▼B

2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale elencate nella presente raccomandazione mediante l’attuazione delle stesse misure di politica macroprudenziale attuate dall’autorità di attivazione. Se la stessa misura di politica macroprudenziale non è disponibile nella normativa nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di effettuare il riconoscimento, previa consultazione con il CERS, mediante l’adozione di una misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che abbia un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

3. Salvo che per il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale sia raccomandato un termine specifico, si raccomanda alle autorità competenti di adottare misure di politica macroprudenziale di riconoscimento non oltre tre mesi dalla pubblicazione dell’ultima modifica della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure adottate e quelle di riconoscimento dovrebbero avere, per quanto possibile, la stessa data di attivazione.

Raccomandazione D – Notifica del riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

Si raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS il riconoscimento da parte loro di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti. Le notifiche dovrebbero essere effettuate non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento. Le autorità che effettuano la notifica sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1.    Interpretazione

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a) 

per «attivazione» s’intende l’applicazione di una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;

b) 

per «adozione» s’intende una decisione assunta da un’autorità competente in merito all’introduzione, al riconoscimento o alla modifica di una misura di politica macroprudenziale;

c) 

per «servizio finanziario» s’intende ogni servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistica ovvero di investimento o pagamento;

d) 

per «misura di politica macroprudenziale» s’intende ogni misura che mira a prevenire o mitigare il rischio sistemico come definito all’articolo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1092/2010 ed è adottata o attivata da un’autorità competente ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione;

e) 

per «notifica» s’intende una comunicazione scritta in lingua inglese al CERS a parte delle autorità competenti, compresa la BCE ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in merito a una misura di politica macroprudenziale in conformità, tra l’altro, all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e all’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che può consistere in una richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro in conformità, tra l’altro, all’articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE e all’articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

per «riconoscimento» s’intende un meccanismo in forza del quale l’autorità competente in una data giurisdizione applica una misura di politica macroprudenziale identica a quella stabilita dall’autorità competente all’attivazione in un’altra giurisdizione, o una diversa misura ad essa equivalente, a tutte le istituzioni finanziarie nella propria giurisdizione ivi esposte al medesimo rischio;

g) 

per «autorità competente all’attivazione» s’intende un’autorità competente incaricata di applicare una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;

h) 

per «autorità competente» un’autorità cui è affidata l’adozione e/o l’attivazione di misure di politica macroprudenziale, tra cui, a titolo esemplificativo:

i) 

un’autorità designata ai sensi del capo 4 della Direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, un’autorità competente come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, numero 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; ovvero

ii) 

un’autorità macroprudenziale con obiettivi, disposizioni, poteri, obblighi di rendicontazione e altre caratteristiche dettate nella Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ( 1 );

▼M3

i) 

per «soglia di rilevanza» si intende una soglia quantitativa al di sotto della quale l’esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa.

▼B

2.    Esenzioni

▼M3

1. Le autorità competenti possono esentare un singolo prestatore di servizi finanziari soggetto alla loro giurisdizione dall’applicazione di una specifica misura di politica macroprudenziale oggetto di riconoscimento, se tale prestatore di servizi finanziari non è esposto in maniera significativa al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione, ove l’autorità competente all’attivazione applichi la misura di politica macroprudenziale in questione (principio de minimis). Le autorità competenti sono tenute a segnalare al CERS tali esenzioni, utilizzando il modello per la notifica delle misure di riconoscimento pubblicato sul sito Internet del CERS.

Ai fini dell’applicazione del principio de minimis, il CERS raccomanda una soglia di rilevanza basata su quella proposta dall’autorità competente all’attivazione ai sensi della sezione 1, subraccomandazione B(2). La calibrazione della soglia dovrebbe aderire alle migliori pratiche come previsto dal CERS. La soglia di rilevanza costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti al riconoscimento possono applicare la soglia raccomandata, stabilirne, se del caso, una inferiore per la propria giurisdizione o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nell’applicazione del principio de minimis, le autorità dovrebbero monitorare se propagazioni e arbitraggio regolamentare si concretizzano e colmare, se necessario, la lacuna normativa.

▼B

2. Se le autorità competenti hanno già riconosciuto e comunicato la misura prima che la presente raccomandazione ne raccomandi il riconoscimento, non è necessario modificare la misura di riconoscimento neanche se essa differisce da quella attuata dall’autorità di attivazione.

3.    Termini e comunicazioni

1. Alle autorità competenti è richiesto di comunicare al CERS e al Consiglio le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni sono inviate ogni due anni: la prima comunicazione deve pervenire entro il 30 giugno 2017. Le comunicazioni dovrebbero contenere come minimo:

a) 

informazioni sul contenuto e la tempistica delle azioni intraprese;

b) 

una valutazione sul funzionamento delle azioni intraprese dal punto di vista degli obiettivi della presente raccomandazione;

c) 

motivazioni dettagliate in merito a eventuali esenzioni concesse conformemente al principio de minimis, nonché in merito a eventuali casi di inerzia o deroga alla presente raccomandazione, ivi compresi eventuali ritardi.

2. In caso di responsabilità condivise, le autorità competenti dovrebbero coordinarsi tra loro al fine di fornire tempestivamente le necessarie informazioni.

3. Si incoraggiano le autorità competenti a informare appena possibile il CERS di eventuali proposte in merito a misure di politica macroprudenziale.

4. Una misura di politica macroprudenziale di riconoscimento si ritiene equivalente se ha, per quanto possibile:

a) 

lo stesso impatto economico;

b) 

lo stesso ambito di applicazione; e

c) 

le stesse conseguenze (sanzioni) in caso di inosservanza.

▼M3

4.    Modifiche alla raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare eventuali misure supplementari o modificate di politica macroprudenziale da riconoscere come indicato nella raccomandazione C e nei relativi allegati contenenti informazioni relative alle singole misure, compresa la soglia di rilevanza prevista dal CERS. Il Consiglio generale può altresì prorogare i termini indicati nei precedenti paragrafi ove, al fine di ottemperare a una o più raccomandazioni, siano necessarie iniziative legislative. In particolare, il Consiglio generale può decidere di modificare la presente raccomandazione a seguito della revisione da parte della Commissione europea del quadro per il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione o sulla base dell’esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di riconoscimento volontario istituito con la presente raccomandazione.

▼B

5.    Controllo e valutazione

1. Il segretariato del CERS:

a) 

presta assistenza alle autorità competenti anche agevolando la presentazione coordinata delle relazioni, fornendo i relativi modelli e, ove necessario, informazioni dettagliate sulla procedura e sulla tempistica per l’adempimento;

b) 

verifica l’adempimento da parte delle autorità competenti, anche prestando loro assistenza, su richiesta, e presenta al Consiglio generale relazioni sull’adempimento.

2. Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni addotte dalle autorità competenti e, se del caso, determina se la presente raccomandazione non è stata rispettata e le autorità competenti hanno omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

▼M9




ALLEGATO

Belgio

Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:

a) 

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b) 

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio.

I.    Descrizione della misura

1. La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB, consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:

a) 

la prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b).

b) 

La seconda componente consiste in una maggiorazione di 33 punti percentuali della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l’esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.    Riconoscimento

2. In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga ed applicarla alle succursali situate in Belgio degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.    Soglia di rilevanza

5. La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

6. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 2 miliardi di EUR sia superata.

7. In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzino il metodo IRB e che abbiano esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di EUR sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB ecceda la soglia di 2 miliardi di EUR.

8. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Francia

Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato in conformità con l’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

I.    Descrizione della misura

1. La misura francese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale ammissibile, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia.

2. Una società non finanziaria è definita come una persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

3. La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:

a) 

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma delle esposizioni nette nei confronti del gruppo e di tutte le entità ad esso connesse ai sensi del dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma:

i) 

delle esposizioni verso le società non finanziarie con sede in Francia;

ii) 

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero controllate direttamente o indirettamente dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii) 

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero economicamente dipendenti dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società non finanziarie che non abbiano sede in Francia e che non siano una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né siano controllate direttamente o indirettamente da una tale società, non rientrano pertanto nel campo di applicazione della misura.

In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di EUR. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 ( 4 ).

5. Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:

a) 

il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto fra debiti totali al netto delle disponibilità liquide e il capitale proprio; e

b) 

il coefficiente di copertura degli oneri finanziari è il rapporto tra, da un lato, il valore aggiunto maggiorato delle sovvenzioni per il funzionamento meno: i) la massa salariale; ii) le imposte e tasse per l’esercizio; iii) le altre spese nette di esercizio ordinario senza interessi e oneri assimilati; e iv) deprezzamento e ammortamento e, dall’altro lato, gli interessi e gli oneri assimilati.

I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile.

II.    Riconoscimento

6. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

7. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.    Soglia di rilevanza

8. La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, che si compone di:

a) 

una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR per le esposizioni originarie totali dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario verso il settore francese delle società non finanziarie;

b) 

una soglia di 300 milioni di EUR applicabile ai G-SII e agli O-SII che raggiungono o superano la soglia di cui al punto a) per:

i) 

una singola esposizione originaria verso una società non finanziaria con sede in Francia;

ii) 

la somma delle esposizioni originarie verso un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

iii) 

la somma delle esposizioni originarie verso società non finanziarie con sede in Francia appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede fuori dalla Francia al massimo livello di consolidamento come segnalato nei modelli C 28.00 e C 29.00 dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

c) 

una soglia del 5 per cento del capitale ammissibile del G-SII o dell’O-SII al massimo livello di consolidamento, per le esposizioni identificate al punto b) tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni ai sensi degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le soglie di cui ai paragrafi b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno.

Il valore dell’esposizione originaria di cui ai paragrafi a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

9. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII e gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

10. In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

11. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Svezia

Un requisito mimino del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

I.    Descrizione della misura

1. La misura svedese applicabile ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB consiste in un requisito mimino specifico per ente creditizio del 25 per cento applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.

2. La media ponderata per l’esposizione è la media dei fattori di ponderazione delle singole esposizioni calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.    Riconoscimento

3. In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese ed applicarla alle succursali ubicate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

5. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giursdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.    Soglia di rilevanza

6. La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

7. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura svedese ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 5 miliardi di SEK sia superata.

8. In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette a debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo IRB e che hanno esposizioni pari o superiori a 5 miliardi di SEK verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

9. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.



( 1 ) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3) (GU C 41, 14.2.2012, pag. 1).

( 2 ) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

( 3 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).