02016R2286 — IT — 13.03.2019 — 001.001


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2286 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 344 dell'17.12.2016, pag. 46)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/296 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2019

  L 50

4

21.2.2019




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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2286 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate volte a garantire l'attuazione coerente di una politica di utilizzo corretto che i fornitori di roaming possono applicare alla fruizione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile conformemente all'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012.

2.  Esso inoltre stabilisce norme dettagliate concernenti:

a) le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale;

b) la metodologia che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad applicare nel valutare se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming regolamentati, il che comprometterebbe la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 531/2012.

2.  Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«legami stabili con uno Stato membro» : presenza sul territorio dello Stato membro derivante da rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, compresi quelli dei lavoratori frontalieri, da relazioni contrattuali durature che implichino la presenza fisica, altrettanto duratura, di un lavoratore autonomo, dalla partecipazione a corsi di studio regolari a tempo pieno, ovvero da altre situazioni, come quelle dei lavoratori distaccati o dei pensionati, qualora implichino un analogo livello di presenza sul territorio;

b)

«servizi mobili al dettaglio» : servizi pubblici di comunicazione mobile forniti agli utenti finali, compresi i servizi vocali, gli SMS e i servizi di dati;

c)

«pacchetto dati illimitato» : piano tariffario per la fornitura di uno o più servizi mobili al dettaglio che non limita il volume dei servizi di dati mobili al dettaglio, inclusi quelli forniti dietro pagamento di un importo fisso periodico, o per i quali il prezzo unitario nazionale dei servizi di dati mobili al dettaglio, ottenuto dividendo il prezzo nazionale complessivo, IVA esclusa, per i servizi di dati mobili al dettaglio, corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per il volume totale dei servizi di dati mobili al dettaglio disponibili a livello nazionale, è inferiore alla tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012

d)

«piano tariffario prepagato» : piano tariffario in cui i servizi mobili al dettaglio sono forniti mediante detrazione di un credito messo a disposizione dal cliente al fornitore, su base unitaria, anticipato rispetto ai consumi, e da cui il cliente può recedere senza penali all'esaurimento o alla scadenza del credito stesso;

e)

«Stato membro visitato» : Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming;

f)

«margine dei servizi mobili» : utili — al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamento — della vendita di servizi mobili diversi dai servizi di roaming al dettaglio forniti all'interno dell'Unione, escludendo in tal modo i costi e le entrate derivanti dai servizi di roaming al dettaglio;

g)

«gruppo» : l'impresa madre e tutte le imprese figlie soggette al suo controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ).



SEZIONE II

POLITICA DI UTILIZZO CORRETTO

Articolo 3

Principio di base

1.  Un fornitore di roaming eroga servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale ai rispettivi clienti in roaming che risiedono abitualmente nel suo Stato membro o hanno legami stabili con tale Stato membro tali da comportare una presenza frequente e consistente sul suo territorio allorché compiono viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

2.  La politica di utilizzo corretto applicata da un fornitore di roaming al fine di evitare l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati è soggetta alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e garantisce che i suddetti clienti in roaming abbiano tutti accesso ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale durante detti viaggi occasionali all'interno dell'Unione alle stesse condizioni cui tali servizi sarebbero soggetti qualora fossero fruiti a livello nazionale.

Articolo 4

Utilizzo corretto

1.  Ai fini della politica di utilizzo corretto, il fornitore di roaming può chiedere ai propri clienti in roaming di dimostrare di risiedere abitualmente nel suo Stato membro o di avere altri legami stabili con tale Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio.

2.  Fatti salvi eventuali limiti nazionali applicabili in termini di volume, nel caso di un pacchetto dati illimitato, i clienti in roaming che viaggiano occasionalmente nell'Unione possono consumare un volume di servizi dati in roaming al dettaglio al prezzo al dettaglio nazionale equivalente almeno al doppio del volume ottenuto dividendo il prezzo al dettaglio nazionale complessivo del pacchetto dati illimitato in questione, IVA esclusa, corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012.

Nel caso della vendita di servizi mobili al dettaglio all'interno di un pacchetto che preveda altri servizi o terminali, il prezzo nazionale al dettaglio complessivo del pacchetto dati è stabilito, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e del presente paragrafo, tenendo conto del prezzo, IVA esclusa, applicato alla vendita separata del componente di servizi mobili al dettaglio del pacchetto, se disponibile, o del prezzo relativo alla vendita di servizi aventi le stesse caratteristiche su base individuale.

3.  Nel caso di piani tariffari prepagati, in alternativa al requisito della politica di utilizzo corretto di cui al paragrafo 1, il fornitore di roaming può limitare il consumo di servizi dati in roaming al dettaglio all'interno dell'Unione al prezzo al dettaglio nazionale a volumi equivalenti almeno al volume ottenuto dividendo l'importo complessivo, IVA esclusa, del credito residuo disponibile e già pagato dal cliente al fornitore, al momento dell'inizio del roaming, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012.

4.  Nel contesto del trattamento dei dati sul traffico a norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, il fornitore di roaming può applicare meccanismi di controllo equi, ragionevoli e adeguati basati su indicatori oggettivi correlati al rischio di un utilizzo abusivo o anomalo che vada oltre i viaggi occasionali nell'Unione.

Gli indicatori oggettivi possono comprendere misure volte a stabilire se il consumo nazionale del cliente sia prevalente rispetto al consumo in roaming o se il cliente è presente prevalentemente sul territorio nazionale anziché in altri Stati membri dell'Unione.

Al fine di garantire che i clienti in roaming impegnati in viaggi occasionali non siano soggetti a segnalazioni eccessive e inutili a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, i fornitori di roaming che applicano tali misure per individuare un eventuale rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming esaminano detti indicatori di presenza e di consumo in modo cumulativo e per un lasso di tempo di almeno quattro mesi.

Nei contratti con i clienti in roaming il fornitore di roaming specifica a quale servizio o servizi mobili al dettaglio l'indicatore di consumo fa riferimento, nonché la durata minima del periodo di osservazione.

La prevalenza del consumo nazionale o la prevalenza della presenza nazionale del cliente in roaming durante il periodo di osservazione definito è considerata come prova di un utilizzo non abusivo e non anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

Ai fini del secondo, del terzo e del quinto comma, ogni giorno in cui il cliente in roaming è collegato alla rete nazionale viene contato come giorno di presenza di detto cliente sul suolo nazionale.

Altri indicatori oggettivi del rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile possono comprendere solo:

a) un lungo periodo di inattività di una carta SIM associato a un uso preponderante, se non esclusivo, in roaming;

b) un abbonamento e un utilizzo sequenziale in roaming di più carte SIM da parte dello stesso cliente.

5.  Qualora il fornitore di roaming al dettaglio stabilisca, sulla base di prove oggettive e concrete, che diverse carte SIM sono state oggetto di rivendita organizzata a persone non effettivamente residenti nel suo Stato membro o non aventi legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio per consentire la fruizione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile per fini diversi dai viaggi occasionali, detto fornitore di roaming può prendere immediatamente opportuni provvedimenti al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto.

6.  Quando agisce in forza della presente sezione, il fornitore di roaming si conforma alle direttive 2002/58/CE e 95/46/CE, alle misure nazionali di attuazione di dette direttive e al regolamento (UE) n. 2016/679.

7.  Il presente regolamento non si applica alle eventuali politiche di utilizzo corretto definite nelle clausole contrattuali delle tariffe di roaming alternative offerte conformemente all'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012.

Articolo 5

Trasparenza e supervisione delle politiche di utilizzo corretto

1.  Quando applicano una politica di utilizzo corretto, i fornitori di roaming includono nei contratti con i clienti in roaming tutte le clausole e le condizioni a essa associate, ivi incluso l'eventuale meccanismo di controllo applicato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4. Nell'ambito della politica di utilizzo corretto, i fornitori di roaming mettono in atto procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami dei clienti relativi all'applicazione di una politica di utilizzo corretto. Ciò non pregiudica il diritto dei clienti in roaming, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, di ricorrere alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie trasparenti, semplici, eque e rapide istituite nello Stato membro del fornitore di roaming in conformità all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE. Il meccanismo di reclamo e le procedure per la risoluzione delle controversie consentono al cliente in roaming di dimostrare, in risposta a una segnalazione a norma del paragrafo 3, primo comma, che non utilizza i servizi in roaming al dettaglio regolamentati per altri scopi diversi dai viaggi occasionali.

2.  Le politiche di utilizzo corretto conformi al presente regolamento sono notificate dal fornitore di roaming all'autorità nazionale di regolamentazione.

3.  Qualora vi siano prove oggettive e concrete, basate sugli indicatori oggettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, che denotino il rischio di un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentato all'interno dell'Unione al prezzo al dettaglio nazionale da parte di un determinato cliente, il fornitore di roaming, prima di applicare un sovrapprezzo a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012, avvisa il cliente di aver rilevato uno schema comportamentale che denota il suddetto rischio.

Nei casi in cui tale rischio derivi dal mancato rispetto di entrambi i criteri di prevalenza del consumo nazionale e della presenza nazionale nel periodo di osservazione, definiti all'articolo 4, paragrafo 4, quinto comma, eventuali indicazioni aggiuntive di rischio derivante dalla presenza o dall'utilizzo non nazionali complessivi del cliente in roaming sono tenute in considerazione ai fini della risoluzione dei successivi reclami di cui al paragrafo 1 o della procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, relativamente all'applicabilità di un sovrapprezzo.

Il presente paragrafo si applica indipendentemente dalla presentazione da parte del cliente in roaming di prove documentali della residenza o di altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente nello Stato membro del fornitore di roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

4.  Nell'avvisare il cliente in roaming a norma del paragrafo 3, il fornitore di roaming comunica al cliente che, in assenza di un cambiamento delle modalità d'uso entro un lasso di tempo non inferiore alle due settimane che dimostri il consumo o la presenza nazionali effettivi, può essere applicato un sovrapprezzo a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012 per qualsiasi ulteriore utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati con la carta SIM in questione dopo la data della segnalazione.

5.  Il fornitore di roaming interrompe l'applicazione del sovrapprezzo non appena l'utilizzo del cliente cessi di denotare un rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati in base agli indicatori oggettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

6.  Qualora un fornitore di roaming stabilisca che delle carte SIM sono state oggetto di rivendita organizzata a persone non effettivamente residenti nel suo Stato membro o non aventi legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio per consentire l'utilizzo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati per fini diversi dai viaggi occasionali al di fuori di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'operatore comunica all'autorità nazionale di regolamentazione gli elementi comprovanti l'abuso sistematico in questione e il provvedimento adottato per assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto al più tardi contestualmente all'adozione del provvedimento.



SEZIONE III

DOMANDA E METODOLOGIA PER VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ DELL'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE DI ROAMING AL DETTAGLIO

Articolo 6

Dati a sostegno della domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale

1.  Le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale («domanda») sono valutate sulla base dei dati concernenti i volumi complessivi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti dal fornitore di roaming previsti in un lasso di tempo di 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2017. Per la prima domanda queste previsioni di volume sono stimate utilizzando una delle seguenti opzioni, oppure una loro combinazione:

a) i volumi effettivi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti dal richiedente al prezzo applicabile al roaming al dettaglio regolamentato prima del 15 giugno 2017;

b) i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dopo il 15 giugno 2017, se i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati nel periodo in questione sono stimati in base all'effettivo consumo al dettaglio nazionale di servizi mobili e al tempo trascorso all'estero nell'Unione dai clienti in roaming del richiedente;

c) i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dopo il 15 giugno 2017, se i volumi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati sono stimati in base a un cambiamento proporzionale dei volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati constatato nei piani tariffari del richiedente che rappresenti una parte sostanziale della base commerciale su cui il richiedente aveva stabilito i prezzi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati a livello nazionale per un periodo di almeno 30 giorni, conformemente alla metodologia stabilita all'allegato I.

In caso di aggiornamento della domanda presentata a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, i volumi complessivi previsti dei servizi di roaming regolamentati sono aggiornati sulla base del reale modello di consumo medio dei servizi mobili nazionali moltiplicato per il numero di clienti in roaming osservato e il tempo che questi hanno trascorso negli Stati membri visitati nei 12 mesi precedenti.

2.  I dati sui costi e le entrate del richiedente sono basati sui conti finanziari, che sono messi a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione, e possono essere rettificati in funzione dei volumi stimati di cui al paragrafo 1. Qualora si tratti di costi previsti, gli scostamenti dalle cifre risultanti dai precedenti conti finanziari sono presi in considerazione solo se suffragati da prove degli impegni finanziari per il periodo cui si riferiscono le proiezioni.

3.  Il richiedente fornisce tutti i dati necessari utilizzati per stabilire il margine dei servizi mobili e i costi complessivi effettivi e previsti nonché le entrate della prestazione di servizi di roaming regolamentati nel periodo in questione.

Articolo 7

Determinazione dei costi specifici del roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.  Al fine di stabilire che il richiedente non è in grado di recuperare i suoi costi, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo sistema di tariffazione nazionale, sono presi in considerazione solo i seguenti costi specifici del roaming, se giustificati nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming:

a) i costi per l'acquisto dell'accesso all'ingrosso al roaming;

b) i costi al dettaglio specifici del roaming.

2.  Per quanto riguarda i costi sostenuti per l'acquisto dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, è preso in considerazione solo l'importo di cui i pagamenti complessivi del richiedente alle controparti che forniscono tali servizi nell'Unione dovrebbero superare le somme complessive ad esso dovute per la fornitura degli stessi servizi ad altri fornitori di roaming nell'Unione. Per quanto riguarda le somme dovute al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, il fornitore di roaming presuppone che i volumi previsti di tali servizi di roaming all'ingrosso siano coerenti con l'ipotesi alla base delle proprie previsioni concernenti i volumi previste all'articolo 6, paragrafo 1.

3.  Per quanto riguarda i costi al dettaglio specifici del roaming, sono presi in considerazione solo i seguenti costi, se giustificati nella domanda:

a) i costi relativi all'esercizio e alla gestione delle attività di roaming, compresi tutti i sistemi di business intelligence e il software dedicati all'esercizio e alla gestione delle attività di roaming;

b) i costi relativi al clearing dei dati e ai pagamenti, che comprendono i costi sia del clearing dei dati che del clearing finanziario;

c) i costi relativi alla negoziazione dei contratti e agli accordi, incluse le spese esterne e l'uso di risorse interne;

d) i costi sostenuti al fine di conformarsi alle prescrizioni per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 531/2012, tenendo conto della politica di utilizzo corretto applicabile adottata dal fornitore di roaming.

4.  I costi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati del richiedente e il volume totale del traffico in uscita al dettaglio e del traffico in entrata all'ingrosso dei suoi servizi di roaming, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 2, e in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno dell'Unione e il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 3.

5.  I costi di cui al paragrafo 3, lettera d) sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione e il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 3.

Articolo 8

Assegnazione dei costi congiunti e comuni per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.  Oltre ai costi determinati a norma dell'articolo 7, una parte dei costi congiunti e comuni sostenuti per la fornitura dei servizi mobili al dettaglio in generale può essere inclusa nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming. Sono presi in considerazione solo i seguenti costi, se giustificati nella domanda:

a) i costi di fatturazione e riscossione, ivi inclusi tutti i costi associati al trattamento, al calcolo, alla produzione e alla notifica dell'effettiva fattura del cliente;

b) i costi relativi alle attività di vendita e distribuzione, ivi inclusi i costi associati alla gestione dei negozi e di altri canali di distribuzione per la vendita dei servizi mobili al dettaglio;

c) i costi dell'assistenza clienti, compresi i costi associati alla gestione di tutti i servizi di assistenza clienti disponibili per l'utente finale;

d) i costi di gestione dei crediti inesigibili, ivi inclusi i costi sostenuti per la cancellazione dei crediti irrecuperabili e per la riscossione dei crediti inesigibili;

e) i costi di marketing, comprese tutte le spese per la pubblicità dei servizi mobili.

2.  I costi di cui al paragrafo 1, se giustificati nella domanda, sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il traffico totale dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione e il traffico totale di tutti i servizi mobili al dettaglio, ottenuto come media ponderata di tale rapporto per servizio mobile, dove i fattori di ponderazione riflettono i rispettivi prezzi medi del roaming all'ingrosso pagati dal richiedente conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 4.

Articolo 9

Determinazione delle entrate derivanti dalla fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.  Al fine di stabilire che il richiedente non è in grado di recuperare i suoi costi, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo sistema di tariffazione nazionale, sono prese in considerazione solo le seguenti entrate, che figurano nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming:

a) le entrate derivanti direttamente dal traffico dei servizi mobili al dettaglio originato in uno Stato membro visitato;

b) una percentuale delle entrate complessive derivanti dalla vendita di servizi mobili al dettaglio basati su oneri fissi periodici.

2.  Le entrate di cui al paragrafo 1, lettera a) comprendono:

a) le tariffe al dettaglio applicate a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012 per i volumi di traffico superiori a quelli previsti dall'eventuale politica di utilizzo corretto applicata dal fornitore di roaming;

b) le eventuali entrate derivanti da servizi di roaming regolamentati alternativi a norma dell'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012;

c) l'eventuale prezzo al dettaglio nazionale fatturato su base unitaria o superiore agli oneri fissi periodici per la fornitura di servizi mobili al dettaglio e causato dall'uso di tali servizi in uno Stato membro visitato.

3.  Al fine di determinare le entrate di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di vendita abbinata di servizi mobili al dettaglio e di altri servizi o terminali, sono considerate solo le entrate connesse alla vendita di servizi mobili al dettaglio. Tali entrate sono determinate con riferimento al prezzo applicato alla vendita separata di ciascun componente del pacchetto, se disponibile, o alla vendita dei servizi con le stesse caratteristiche su base individuale.

4.  Al fine di determinare la percentuale delle entrate complessive derivanti dalla vendita di servizi mobili al dettaglio connessa alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, si applica la metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 5.

Articolo 10

Valutazione delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale

1.  Nel valutare la domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, l'autorità nazionale di regolamentazione può concludere che il richiedente non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, solo se il margine netto negativo del roaming al dettaglio del richiedente è pari almeno al 3 % del margine dei servizi mobili.

Il margine netto del roaming al dettaglio è l'importo che resta dopo aver detratto i costi della fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle entrate derivanti dalla fornitura di tali servizi, come stabilito a norma del presente regolamento. Al fine di determinarlo, l'autorità nazionale di regolamentazione esamina i dati forniti nella domanda per garantire la conformità con la metodologia per la determinazione dei costi e delle entrate di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2.  Se il valore assoluto del margine netto del roaming al dettaglio è pari almeno al 3 % del margine dei servizi mobili, l'autorità nazionale di regolamentazione rifiuta in ogni caso l'applicazione del sovrapprezzo qualora possa stabilire che circostanze specifiche rendono improbabile la compromissione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale. Dette circostanze comprendono i casi in cui:

a) il richiedente fa parte di un gruppo e vi sono elementi che comprovano l'applicazione di un prezzo di trasferimento interno a favore delle altre controllate del gruppo all'interno dell'Unione, in particolare in considerazione del sostanziale squilibrio nelle tariffe di roaming all'ingrosso applicate all'interno del gruppo;

b) il livello di concorrenza sui mercati nazionali indica che esiste la capacità di assorbire margini ridotti;

c) l'applicazione di una politica di utilizzo corretto più restrittiva, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, ridurrebbe il margine netto del roaming al dettaglio a una percentuale inferiore al 3 %.

3.  Nelle circostanze eccezionali in cui l'operatore abbia un margine negativo dei servizi mobili e un margine netto negativo del roaming al dettaglio, l'autorità nazionale di regolamentazione autorizza l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming regolamentati.

4.  Nell'autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming regolamentati, l'autorità nazionale di regolamentazione identifica, nella sua decisione finale, l'importo del margine negativo del roaming al dettaglio accertato che può essere recuperato attraverso l'applicazione di un sovrapprezzo al dettaglio sui servizi di roaming forniti nell'Unione. Il sovrapprezzo è coerente con le ipotesi relative al traffico di roaming su cui si fonda la valutazione della domanda ed è fissato conformemente ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).



SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Monitoraggio della politica di utilizzo corretto e delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale

Al fine di vigilare sull'applicazione uniforme degli articoli 6 ter e 6 quater del regolamento (UE) n. 531/2012 e del presente regolamento e di informare annualmente la Commissione delle domande a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 531/2012, le autorità nazionali di regolamentazione raccolgono regolarmente informazioni concernenti:

a) i provvedimenti adottati per sovrintendere all'applicazione dell'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012 e delle norme dettagliate stabilite nel presente regolamento;

b) il numero di domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate, accolte e rinnovate nel corso dell'anno a norma dell'articolo 6 quater, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 531/2012;

c) il livello dei margini netti negativi del roaming al dettaglio riconosciuti nelle loro decisioni di autorizzazione ad applicare il sovrapprezzo di roaming e le modalità relative al sovrapprezzo dichiarate nelle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale.

Articolo 12

Riesame

Fatta salva la possibilità di effettuare un riesame anticipato alla luce dell'esperienza iniziale di attuazione e delle modifiche significative agli elementi indicati all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 531/2012, la Commissione riesamina il presente atto di esecuzione entro il giugno 2019, previa consultazione del BEREC.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Variazione proporzionale ai volumi effettivi dei servizi di roaming regolamentati nell'ambito del «roaming a tariffa nazionale» rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente:

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dove

k = servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati);

n è il numero di giorni di domande di «roaming a tariffa nazionale» (n ≥ 30); e

t è l'anno della prima domanda di «roaming a tariffa nazionale».

Questa percentuale dovrebbe essere utilizzata per stimare le variazioni di volume nel periodo di 12 mesi, moltiplicandole per il volume dell'anno precedente.




ALLEGATO II

1) Ponderazioni wi dei servizi mobili al dettaglio:

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dove

k = servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati);

il prezzo medio del roaming all'ingrosso pagato dall'operatore si riferisce al prezzo unitario medio per la differenza di traffico pagato dall'operatore per ciascun servizio, in cui l'unità per ciascun servizio sono i centesimi per i) minuti del traffico voce, ii) SMS del traffico SMS e iii) MB del traffico dati.

2) Rapporto tra il volume complessivo del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente rispetto al traffico al dettaglio in uscita e al traffico all'ingrosso in entrata dei suoi servizi di roaming:

image

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

3) Rapporto tra il volume complessivo del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione rispetto al traffico complessivo dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione:

image

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

4) Rapporto tra il traffico complessivo dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione rispetto al traffico al dettaglio complessivo di tutti i servizi mobili al dettaglio:

image

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

5) Ricavi derivanti dal roaming al dettaglio dell'UE:

image

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)



( 1 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).