02016R1686 — IT — 10.06.2023 — 016.001
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1686 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016 (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1) |
Modificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2016/1686 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«fondi» : le attività finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi debitori; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione; |
b) |
«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
c) |
«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; |
d) |
«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; |
e) |
«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri, quali identificate nei siti web elencati nell'allegato II; |
f) |
«richiesta» : qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data dell'inserimento di una persona, di un'entità o di un organismo nell'elenco figurante nell'allegato I, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, e in particolare:
i)
una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;
ii)
una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii)
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
iv)
una domanda riconvenzionale;
v)
una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati. |
Articolo 2
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
da organizzazioni internazionali;
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I.
Articolo 3
Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2016/1693, come soggetti:
associati all'ISIL (Dàesh) e ad Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto:
partecipano al finanziamento dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;
partecipano alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività o impartiscono o ricevono corsi di addestramento terroristico, comprese istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie con lo scopo di commettere atti terroristici, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
hanno scambi commerciali con l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in particolare di petrolio, prodotti petroliferi, raffinerie modulari e materiali connessi, nonché di altre risorse naturali e beni culturali;
forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso all'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di:
perpetrare, pianificare, preparare o prendere parte ad atti terroristici per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure
impartire o ricevere un addestramento terroristico per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure
sostenere in qualunque altro modo l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
che cercano di entrare nell'Unione per motivi identici a quelli elencati alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
che reclutano o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione:
mettendo a disposizione o raccogliendo, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo fondi destinati a finanziare i viaggi di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c); organizzando il viaggio di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c), o facilitandolo in qualunque altro modo;
istigando un'altra persona a partecipare ad atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici;
che sono coinvolti o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione.
Articolo 4
Articolo 5
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure
necessari per coprire spese straordinarie.
Articolo 6
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Articolo 7
In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e
il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 8
L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione effettuino accrediti sui conti congelati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 9
È vietato:
prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi correlati ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari ( 1 ), compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, destinati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I;
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria correlati ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e di materiale connesso o per la relativa prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità o organismo di cui all'allegato I.
Articolo 10
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e l'articolo 337 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'elenco dell'allegato I, o ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità;
collaborano con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure di cui al presente regolamento, alle persone o entità designate elencate nell'allegato I o qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.
Articolo 14
La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 5, 6 e 7;
questioni relative a problemi di violazione e di applicazione delle disposizioni del presente regolamento e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 18
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3
A. Persone fisiche di cui all’articolo 3
▼M6 —————
2. Rabah TAHARI (alias Abu Musab); data di nascita: 28 agosto 1971; luogo di nascita: Orano (Algeria); cittadinanza: algerina.
3. Hocine BOUGUETOF; data di nascita: 1o luglio 1959; luogo di nascita: Tebessa (Algeria); cittadinanza: algerina.
4. Brahim el KHAYARI; data di nascita: 7 maggio 1992; luogo di nascita: Nîmes (Francia); cittadinanza: francese.
5. Guillaume PIROTTE; data di nascita: 7 giugno 1994; luogo di nascita: Grasse (Francia); cittadinanza: francese.
6. Bryan D’ANCONA; data di nascita: 26 gennaio 1997; luogo di nascita: Nizza (Francia); cittadinanza: francese.
7. Mesut SEKERCI; data di nascita: 22 luglio 1995; luogo di nascita: Evreux (Francia); cittadinanza: francese, turca.
8. Osama MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); cittadinanza: pakistana (presunta).
▼M16 —————
10. Faruq AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-‘Askari); data di nascita: 1977; luogo di nascita: Damasco, Siria; sesso: maschile; cittadinanza: siriana (presunta).
11. Sami AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); data di nascita: 1973; sesso: maschile; cittadinanza: giordana (presunta).
12. Sidan Ag HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu’ Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); data di nascita: 1976; luogo di nascita: Kidal, Mali; sesso: maschile; cittadinanza: maliana.
13. Salem ould BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); data di nascita: 1978 o 1984; luogo di nascita: Mauritania; sesso: maschile; cittadinanza: mauritana.
14. Jafar DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); data di nascita: 1980 (presunta); sesso: maschile; cittadinanza: burkinabé.
15. Abu Yasir HASSAN (alias Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim); data di nascita: 1981, 1982 o 1983; luogo di nascita: Regione di Pwani, Tanzania; sesso: maschile; cittadinanza: tanzaniana.
16. Bonomade Machude OMAR (alias Ibn Omar, Abu Sulayfa Muhammad, Abu Sorraca, Abu Surakha, Abu Suraqa Suraqa Filho, Omar Saide, Sheikh Omar); data di nascita: 15 giugno 1988; luogo di nascita: distretto di Palma, provincia di Cabo Delgado, Mozambico; sesso: maschile; cittadinanza: mozambicana.
B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3
Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) (alias Al-Qàida in the Indian Subcontinent, Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent).
Dàesh - Hind Province (alias Wilayah of Hind, Islamic State’s Hind Province (ISHP), IS-Wilayat al-Hind, Dàesh - Wilayat al-Hind).
Hurras AL-DIN (HaD) (alias Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria, AQ-S).
Ansarul Islam (alias Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko).
ISIS-Mozambique (alias Islamic State of Iraq and Syria - Mozambique, Islamic State - Mozambique, ISIL-M, Ansar Al-Sunna, Al-Shabaab, Al-Shabaab in Mozambique, Mozambique Wilaya of the Islamic State, Ahlu Sunna wa Jamaah (ASwJ), Ahl al-Sunna wa al-Jamaa, Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah, Ahlu Sunnah Wajamo, Swahili Sunna).
ALLEGATO II
Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
( 1 ) GU C 122 del 6.4.2016, pag. 1.