02016R1237 — IT — 29.10.2017 — 001.001


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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1237 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 206 dell'30.7.2016, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1965 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2017

  L 279

36

28.10.2017




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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1237 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«titolo» : un documento elettronico o cartaceo di una durata di validità specifica, che stabilisce il diritto e l'obbligo di importare o esportare prodotti;

b)

«nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli» : le disposizioni dettagliate relative ai titoli di importazione e di esportazione e l'insieme delle informazioni che devono figurare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C ( 1 ).

Articolo 2

Casi in cui è richiesto un titolo

1.  È presentato un titolo d'importazione per i prodotti seguenti:

a) i prodotti elencati nella parte I dell'allegato, quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica per tutti i regimi tranne i contingenti tariffari, salvo disposizione contraria stabilita nella parte I;

b) i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo o il metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente, oppure una combinazione dei due metodi o un altro metodo adeguato;

c) i prodotti per i quali viene fatto riferimento alla presente disposizione nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di contingenti tariffari gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) i prodotti che figurano nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di un regime preferenziale gestito mediante titoli;

e) i prodotti che sono coperti da un regime di perfezionamento passivo mediante un titolo di esportazione e che sono reimmessi in libera pratica quali prodotti menzionati nella sezione A o B della parte I dell'allegato;

(f) i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013, laddove si applichi una riduzione del dazio all'importazione.

2.  È presentato un titolo di esportazione per i prodotti seguenti:

a) i prodotti elencati nella parte II dell'allegato;

b) i prodotti dell'Unione per i quali deve essere presentato un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito dall'Unione o da un paese terzo e aperto in tale paese per tali prodotti;

c) i seguenti prodotti dell'Unione di cui alla parte II dell'allegato, destinati all'esportazione:

i) i prodotti posti sotto il regime del perfezionamento attivo;

ii) i prodotti che sono prodotti di base menzionati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e che sono vincolati al regime doganale del perfezionamento passivo;

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iii) i prodotti che sono soggetti al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.

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Articolo 3

Casi in cui un titolo non è necessario

1.  Non è richiesto, rilasciato o presentato alcun titolo per:

a) l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti di natura non commerciale di cui all'allegato I, parte prima, sezione II, punto D.2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 4 );

b) i casi in cui deve essere accordata una esenzione dai dazi all'importazione o all'esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell'articolo 207 del trattato a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 5 );

c) i quantitativi di prodotti destinati all'immissione in libera pratica o all'esportazione che non eccedono quelli fissati nell'allegato;

d) i prodotti destinati all'immissione in libera pratica quali merci in reintroduzione conformemente al titolo VI, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

e) i prodotti per i quali, al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione, il dichiarante apporta la prova che una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione è stata presa conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.

In deroga ai punti b) e c) del primo comma, un titolo è richiesto quando l'immissione in libera pratica o l'esportazione avviene nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è concesso mediante un titolo.

Ai fini della lettera c) del primo comma, il quantitativo coperto da un titolo corrisponde alla somma di tutti i quantitativi destinati all'immissione in libera pratica o all'esportazione che sono compresi nella stessa operazione logistica.

2.  Non sono richiesti titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario purché le spedizioni siano occasionali, riguardino prodotti e merci vari e siano limitate a un quantitativo complessivo non superiore a 30 000  kg per mezzo di trasporto. Le operazioni di aiuto alimentare che non soddisfano tali condizioni sono soggette alla presentazione di un titolo conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Articolo 4

Cauzione

1.  I titoli sono soggetti ad una cauzione, tranne nei casi previsti nell'allegato.

2.  All'atto della presentazione di una domanda di titolo, il richiedente costituisce una cauzione che dev'essere disponibile presso l'organismo emittente entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del giorno in cui viene presentata la domanda.

3.  La cauzione non è richiesta quando l'importo è pari o inferiore a 100 EUR.

A tale fine, l'importo della cauzione corrisponde all'insieme di tutti i quantitativi risultanti dagli obblighi coperti dalla stessa operazione logistica.

4.  Non è richiesta una cauzione se il richiedente è:

a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica; oppure

b) un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato membro.

5.  La cauzione relativa ai quantitativi per i quali non è stato rilasciato un titolo viene immediatamente svincolata

Articolo 5

Diritti e obblighi, tolleranza

1.  Il titolo di importazione o di esportazione costituisce un diritto e comporta l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione, rispettivamente, del quantitativo di prodotti coperto dal titolo durante il periodo di validità di quest'ultimo conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

2.  La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione è presentata da:

a) il titolare del titolo di cui alla sezione 4 del titolo il cui modello figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 («titolare del titolo»);

b) il cessionario di cui alla sezione 6 del titolo indicato alla lettera a); oppure

c) un rappresentante doganale designato che agisce per conto del titolare o del cessionario, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando nella dichiarazione doganale che il titolare o il cessionario è la persona per conto della quale viene assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1.

3.  Se una specifica normativa dell'Unione lo prevede, l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione può comprendere l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione verso tale paese o gruppo di paesi specificati nel titolo.

4.  L'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione deve considerarsi espletato se il quantitativo totale indicato nel titolo è stato sdoganato sotto il regime interessato. A tale fine si applica una tolleranza positiva o negativa rispetto al quantitativo indicato nel titolo conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

5.  Non si applica una tolleranza positiva quando il quantitativo indicato nel titolo di importazione equivale al quantitativo indicato in un documento di esportazione, il che costituisce un elemento di prova dell'ammissibilità del prodotto al trattamento preferenziale a motivo della sua qualità, della sua varietà o delle sue caratteristiche, come previsto nell'accordo internazionale corrispondente.

Se il titolo d'importazione è richiesto per un contingente tariffario, il quantitativo che supera, nei limiti della tolleranza positiva, il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene immesso in libera pratica mediante lo stesso titolo, all'aliquota del dazio convenzionale.

Articolo 6

Trasferimento

1.  Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. Salvo disposizione contraria, i diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi.

2.  Il trasferimento dei diritti può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto. Esso verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.

3.  Il trasferimento è richiesto dal titolare presso l'organismo emittente che ha rilasciato il titolo originale.

4.  Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto. L'organismo emittente iscrive la retrocessione conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.

5.  Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data convalidata dall'organismo emittente.

Articolo 7

Svincolo e incameramento delle cauzioni

1.  Lo svincolo della cauzione previsto all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 6 ) può essere parziale, proporzionalmente al quantitativo di prodotti per i quali è stata fornita la prova del rispetto dell'obbligo di importazione o esportazione. Tale quantitativo non può essere inferiore al 5 % del quantitativo specificato nel titolo.

Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato ammonta a meno del 5 % del quantitativo specificato nel titolo, l'intera cauzione viene incamerata.

2.  Nel calcolare la parte della cauzione da incamerare, se del caso, l'organismo emittente detrae un importo pari alla tolleranza quantitativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

3.  Ove l'organismo emittente rinunci ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l'importo equivalente alla cauzione da incamerare viene pagato dalla parte interessata alla scadenza di un termine di 60 giorni dalla data in cui scade il periodo di validità del titolo.

4.  Se l'importo totale della cauzione che dovrebbe essere incamerata è pari o inferiore a 100 EUR per un dato titolo, l'organismo emittente svincola integralmente la cauzione.

Articolo 8

Comunicazioni

Conformemente alle condizioni specifiche di cui all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i titoli sostitutivi rilasciati di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

c) per quanto riguarda la canapa, le disposizioni adottate, le sanzioni applicate e le autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

d) per quanto riguarda l'aglio, i quantitativi oggetto dei titoli «B» di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

e) per quanto riguarda l'alcole etilico, i titoli di importazione rilasciati di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

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e bis) per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all'articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

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f) le irregolarità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

g) le autorità competenti a ricevere le domande di titoli e rilasciare i titoli o i titoli sostitutivi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

h) i timbri ufficiali e, se del caso, i timbri a secco di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.



CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SETTORIALI SPECIFICHE

Articolo 9

Canapa

1.  L'immissione in libera pratica dei prodotti a base di canapa elencati nelle sezioni C, D e G della parte I dell'allegato del presente regolamento è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione conforme al modello stabilito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 («titolo d'importazione AGRIM»).

Il titolo è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro in cui i prodotti a base di canapa devono essere immessi in libera pratica, che sono state rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel presente regolamento, nonché le condizioni stabilite dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.  Le informazioni che figurano nella domanda di titolo sono conformi alle istruzioni fornite per i prodotti a base di canapa nella nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.

Gli Stati membri possono fissare condizioni supplementari relative alla domanda di titolo, al suo rilascio e alla sua utilizzazione, quali indicate all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.

4.  In caso di immissione in libera pratica di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui alla sezione G, parte I, dell'allegato, il titolo di importazione può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti del controllo delle operazioni in questione nello Stato membro in cui l'importatore è riconosciuto, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che dimostrino che i semi di canapa oggetto del titolo hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del titolo, una delle seguenti operazioni:

a) riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina;

b) miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15 % di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25 % su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto;

c) esportazione verso un paese terzo.

Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al primo comma entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.

I documenti di cui al primo comma sono redatti dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:

a) il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore;

b) la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al primo comma, nonché la data in cui è stata effettuata;

c) la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.

In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza dei documenti relative alle operazioni di cui al primo comma, realizzate sul suo territorio.

5.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti derivanti dai titoli di importazione per i prodotti a base di canapa non sono trasferibili.

Articolo 10

Aglio

1.  I titoli di importazione per l'aglio elencati nelle sezioni E e F della parte I dell'allegato sono indicati come titoli «B».

2.  I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo all'organismo emittente dello Stato membro nel quale sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA.

3.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti derivanti dai titoli «B» non sono trasferibili.



CAPITOLO III

MODIFICHE, ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Modifica dei regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008

1.  Sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) nel regolamento (CE) n. 2535/2001, gli articoli 20, 21 e 22;

b) nel regolamento (CE) n. 1342/2003, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 12, lettera a) e l'articolo 16;

c) nel regolamento (CE) n. 2336/2003, gli articoli 5 e 7;

d) nel regolamento (CE) n. 951/2006, l'articolo 4 quater, l'articolo 4 quinquies, l'articolo 4 sexies, l'articolo 5, paragrafo 1, gli articoli da 7 a 7 septies, l'articolo 8 bis, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12 bis, l'articolo 17, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1;

e) nel regolamento (CE) n. 341/2007, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e gli articoli 13 e 14;

f) nel regolamento (CE) n. 382/2008, l'articolo 2, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

2.  Le disposizioni di cui al paragrafo 1 continuano ad applicarsi ai titoli rilasciati nel quadro dei corrispondenti regolamenti.

Articolo 12

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 sono abrogati.

Tuttavia,

 tali regolamenti continuano ad applicarsi ai titoli rilasciati nel quadro di detti regolamenti; e

 l'articolo 34, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 376/2008 continua ad applicarsi fino a quando le norme corrispondenti adottate in materia di contingenti tariffari in base agli articoli 186 e 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano diventate applicabili.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non ha effetto sul periodo di validità applicabile né sull'importo della cauzione costituita per titoli che non sono scaduti il 6 novembre 2016.

2.  Su richiesta del titolare, la cauzione costituita per un titolo è svincolata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la validità del titolo non è scaduta alla data indicata al paragrafo 1;

b) il titolo non è più richiesto per i prodotti interessati a decorrere dalla data indicata al paragrafo 1;

c) il titolo è stato adoperato parzialmente o non lo è stato del tutto alla data indicata al paragrafo 1.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 6 novembre 2016.

Tuttavia l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1o ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

PARTE I

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)



A.  Riso (articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (1)

1006 20

Riso semigreggio, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

1 000  kg

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

1 000  kg

1006 40 00

Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

1 000  kg

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.



B.  Zucchero (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (1)

1701

Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari (2)(3)

(—)

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2)   L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(3)   Ad eccezione delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 99 10 originari della Moldova di cui alla decisione 2014/492/EU del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1) e delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 originari della Georgia di cui alla decisione 2014/494/UE del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

(—)  Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.



C.  Sementi (articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e allegato I, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Cauzione

Quantità nette (1)

ex 1207 99 20

Semi di varietà di canapa destinati alla semina

 (2)

(—)

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2)   Non è richiesta cauzione.

(—)  Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.



D.  Lino e canapa (articolo 1, paragrafo 2, lettera h) e allegato I, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Cauzione

Quantità nette (1)

5302 10 00

Canapa, greggia o preparata

 (2)

(—)

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2)   Non è richiesta cauzione.

(—)  Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.



E.  Ortofrutticoli (articolo 1, paragrafo 2, lettera i), e allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (1)

0703 20 00

Aglio, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) (2)

(—)

ex 0703 90 00

Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) (2)

(—)

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2)   L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(—)  Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.



F.  Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (articolo 1, paragrafo 2, lettera j), e allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (1)

ex 0710 80 95

Aglio (2) e Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (3)

(—)

ex 0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (2) e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (3)

(—)

ex 0711 90 80

Aglio (2) e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (3)

(—)

ex 0711 90 90

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (2) e/o Allium ampeloprasum, temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (3)

(—)

ex 0712 90 90

Agli secchi (2) e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (2) e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (3)

(—)

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2)   Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».

(3)   L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(—)  Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.



G.  Altri prodotti (articolo 1, paragrafo 2, lettera x), e della sezione 1 della parte XXIV dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Cauzione

Quantità nette (1)

1207 99 91

Semi di canapa non destinati alla semina

 (2)

(—)

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2)   Non è richiesta cauzione.

(—)  Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.



H.  Alcole etilico di origine agricola (articolo 1, paragrafo 2, lettera u), e allegato I, parte XXI, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (1)

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

100 hl

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

100 hl

ex 2208 90 91

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

100 hl

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

100 hl

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

PARTE II

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)



A.  Riso (articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (1)

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

500 kg

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

500 kg

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.



B.  Zucchero (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (1)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (2)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio (2)

2 000  kg

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina (2)

2 000  kg

(1)   Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(2)   L'obbligo di titolo di esportazione si applica fino al 30 settembre 2017.



( 1 ) Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione (GU C 278 del 30.7.2016).

( 2 ) Regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

( 6 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).