02016R1036 — IT — 11.08.2020 — 003.001
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2321 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 |
L 338 |
1 |
19.12.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 143 |
1 |
7.6.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1173 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2020 |
L 259 |
1 |
10.8.2020 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2016/1036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(codificazione)
Articolo 1
Principi
Articolo 2
Determinazione del dumping
A. VALORE NORMALE
Qualora l'esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori.
I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.
Per determinare se due parti sono associate, occorre tener conto della definizione di «parti collegate», di cui all'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 1 ).
Ai sensi del primo comma, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.
Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al momento della vendita consentano il recupero dei costi entro un congruo termine se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta.
Per periodo di tempo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo qualora venga accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale.
Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.
Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura.
Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, sono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo dell'inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per tale adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo sono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.
Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:
la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine;
gli importi effettivamente sostenuti dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;
qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.
Qualora sia accertato, all'atto dell'applicazione della presente disposizione o di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente regolamento, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, nel rispetto delle seguenti norme.
Tra le fonti che la Commissione può utilizzare figurano:
Fatto salvo l'articolo 17, tale valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore.
Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.
Per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
Se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore. Tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano sono inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore. Le parti interessate hanno ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale siano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. Nel valutare l'esistenza di distorsioni significative, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti elementi di prova presenti nel fascicolo dell'inchiesta.
Nel presentare una denuncia in conformità dell'articolo 5, oppure una richiesta di riesame in conformità dell'articolo 11, l'industria dell'Unione può fare riferimento agli elementi di prova della relazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, laddove ricorra l'evidenza relativa agli elementi di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 9, ai fini della giustificazione del calcolo del valore normale.
Qualora la Commissione rilevi che vi sono elementi di prova sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, in merito a distorsioni significative ai sensi della lettera b) del presente paragrafo, e decida di avviare un'inchiesta su tali basi, ciò deve essere specificato nell'avviso di apertura dell'inchiesta. La Commissione raccoglie i dati necessari per la determinazione del valore normale in conformità della lettera a) del presente paragrafo.
Le parti interessate sono informate immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta in merito alle fonti pertinenti che la Commissione intende utilizzare ai fini di determinare il valore normale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. A tal fine le parti interessate possono accedere al fascicolo, che include eventuali elementi di prova su cui si basa l'autorità incaricata dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. Qualsiasi elemento di prova relativo all'esistenza di distorsioni significative può essere preso in considerazione soltanto se può essere verificato in modo tempestivo nell'ambito dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 8.
Il paese rappresentativo appropriato è selezionato in modo ragionevole, tenuto debitamente conto delle informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta e, in particolare, della cooperazione da parte di almeno un esportatore e un produttore in tale paese. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. Si deve inoltre tenere conto dei termini. Se del caso, è utilizzato un paese rappresentativo appropriato sottoposto alla stessa inchiesta.
Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.
B. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE
In tali casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello della frontiera dell'Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché dei profitti.
Le voci per le quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelle normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenute da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno dell'Unione, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione inclusi: il trasporto normale, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e lo scarico nonché le spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita nonché i profitti.
C. CONFRONTO
Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:
Caratteristiche fisiche
Èeffettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza.
Oneri all'importazione e imposte indirette
Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nell'Unione.
Sconti, riduzione e quantitativi
Èapplicato un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente quantificati e direttamente collegati alle vendite in oggetto. Può essere effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precedenza, inclusa l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni.
Stadio commerciale
Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (Original Equipment Manufacturer — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.
Tuttavia, in circostanze non previste nel punto i), qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto, può essere accordato uno speciale adeguamento.
Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori
Èapplicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore a un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie.
Imballaggio
Si applica un adeguamento per tener conto delle differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto.
Credito
Si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di talefattore nella determinazione dei prezzi applicati.
Servizio d'assistenza
Èeffettuato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, a norma di legge oppure in conformità del contratto di vendita.
Commissioni
Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.
Nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
Conversione valutaria
Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, se talidocumenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.
Altri fattori
Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j), se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori.
D. MARGINE DI DUMPING
Articolo 3
Accertamento di un pregiudizio
L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:
del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione; e
dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.
Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:
il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e
la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile.
Per accertare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, sono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:
un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;
l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell'Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;
il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni;
la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.
Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma dalla totalità dei fattori considerati si conclude che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero adottate misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.
Articolo 4
Definizione di industria dell'Unione
Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:
qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, l'espressione «industria dell'Unione» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
in circostanze eccezionali, il territorio dell'Unione può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati competitivi e i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:
i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e
la domanda su detto mercato non è soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nell'Unione.
In tal caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere riconosciuta anche se una parte notevole dell'industria totale dell'Unione non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.
Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:
uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta;
entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure
insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.
Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.
Articolo 5
Apertura del procedimento
Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.
La denuncia può essere presentata alla Commissione o a uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.
Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.
L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.
La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente a quanto segue:
identità del denunciante con una descrizione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile realizzata dal denunciante stesso; se viene presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione noti (oppure delle associazioni dei produttori dell'Unione) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile attribuibile a tali produttori;
descrizione completa del prodotto asseritamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;
i prezzi ai quali il prodotto è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, se delcaso, i prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito del prodotto), nonché i prezzi all'esportazione oppure, se del caso, i prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell'Unione;
le variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5.
L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.
Articolo 6
Inchiesta
Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento.
Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.
Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.
Quando tali informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se tali informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.
Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.
Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.
Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.
Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
Articolo 7
Misure provvisorie
Possono essere imposti dazi provvisori qualora:
sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5;
sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10;
sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e
l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.
I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi, a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
I dazi provvisori non sono imposti entro tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate in conformità dell'articolo 19 bis (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive pertinenti della Commissione.
Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 14, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 bis al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.
La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 19 bis.
Ai fini del presente paragrafo, per distorsioni relative alle materie prime s'intendono le seguenti misure: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata nel caso in cui il prezzo di una materia prima sia considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo ulteriori distorsioni relative alle materie prime nell'elenco di cui al secondo comma del presente paragrafo se l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individua altre tipologie di misure.
L'inchiesta comprende tutte le distorsioni relative alle materie prime individuate nel secondo comma del presente paragrafo sulla cui esistenza la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova a norma dell'articolo 5.
Ai fini del presente regolamento, una specifica materia prima, sia essa non trasformata o trasformata, compresa l'energia, per la quale si riscontra una distorsione deve rappresentare non meno del 17 % del costo di produzione del prodotto interessato. Ai fini di tale calcolo si utilizza un prezzo non distorto della materia prima stabilito nei mercati internazionali rappresentativi.
Articolo 8
Impegni
In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.
Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e devono essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.
Nel valutare se aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni inferiori al margine di dumping siano sufficienti per eliminare il pregiudizio, si applica di conseguenza l'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies.
Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio.
Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.
Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.
Se si accerta l'esistenza di dumping o di pregiudizio, l'impegno continua ad esplicarei suoi effetti conformemente alle sue condizioni e alle disposizioni del presente regolamento.
Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e comunque non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata.
La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.
Articolo 9
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi
L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma dovrebbe essere inferiore al margine se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, si applica di conseguenza.
Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Il regolamento che istituisce misure antidumping fissa il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti dallo Stato possono comunque essere considerati come un'unica entità ai fini della fissazione del dazio. Per l'applicazione del presente comma, si può tener conto di fattori quali l'esistenza di collegamenti strutturali o societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un'influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura economica del paese fornitore.
Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18.
Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17.
Articolo 10
Retroattività
A tal fine, non è considerato pregiudizio un ritardo grave nella costituzione di un'industria dell'Unione, né una minaccia di un pregiudizio notevole, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.
Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che:
le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5;
agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le osservazioni;
il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato; e
oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
Articolo 11
Durata, riesami e restituzioni
Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping e del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, oppure il persistere delle distorsioni relative alle materie prime.
Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le circostanze esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.
Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori dell'Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. È inoltre pubblicato l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.
Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.
Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti abbiano raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3. A tale riguardo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.
Qualora le misure antidumping in vigore si basino su un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, in vigore al 19 dicembre 2017, il metodo previsto all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario utilizzato per determinare il valore normale solo a decorrere dalla data in cui è avviata la prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, successivamente al 19 dicembre 2017. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tali misure restano in vigore in attesa dell'esito della revisione.
Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.
Il riesame relativo ai nuovi esportatori è avviato e svolto rapidamente dopo aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare osservazioni. Il regolamento della Commissione che avvia il riesame sopprime, nei confronti dei nuovi esportatori interessati, il dazio in vigore modificando il regolamento che istituisce il dazio, e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.
Qualora le misure antidumping in vigore si basino su un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, in vigore al 19 dicembre 2017, il metodo previsto all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario utilizzato per determinare il valore normale solo dopo la data di apertura della prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, intervenuta dopo il 20 dicembre 2017. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tali misure restano in vigore in attesa dell'esito della revisione.
I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro 12 mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro 15 mesi dalla loro apertura.
I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio.
Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.
Se l'inchiesta non è completata entro i termini di cui al secondo, terzo e quarto comma, le misure possono:
Un avviso che rende nota la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.
Ove richiesto all'esito del riesame, le misure, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, sono abrogate o sono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 del presente articolo oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 3 e 4 del presente articolo.
Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.
Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.
Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nell'Unione per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.
La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi della domanda.
Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro 12 mesi e, comunque non oltre 18 mesi dalla data alla quale la domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping.
Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione della Commissione.
In relazione alle circostanze pertinenti per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, si tengono in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti – comprese le relazioni sulle circostanze prevalenti sul mercato interno degli esportatori e dei produttori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni – che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.
Articolo 12
Assorbimento
L'inchiesta può anche essere riaperta, alle condizioni indicate nel primo comma, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini di cui al primo comma, i dazi rimangono invariati. Un avviso che rende noto il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 13
Elusione
Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.
Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l'Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.
Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma comprendono, tra l'altro:
le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;
la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi;
la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell'Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti;
nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo.
Operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:
le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e
il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l'elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione; e
gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.
Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude entro nove mesi.
Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è adottata dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.
Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta.
Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto interessato per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Tali esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi.
Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.
A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, applicabile ai riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 14
Disposizioni generali
Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.
Tali regolamenti o decisioni indicano tra l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.
Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
Articolo 14 bis
Piattaforma continentale o zona economica esclusiva
Articolo 15
Procedura di comitato
Articolo 16
Visite di verifica
Articolo 17
Campionamento
Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18.
Articolo 18
Omessa collaborazione
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.
Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.
Articolo 19
Riservatezza
Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento.
Articolo 19 bis
Informazioni nella fase provvisoria
Articolo 20
Divulgazione di informazioni
La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.
Articolo 21
Interesse dell'Unione
Articolo 22
Disposizioni finali
Il presente regolamento non osta all'applicazione:
di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;
dei regolamenti dell'Unione nel settore agricolo e dei regolamenti del del Consiglio (CE) n. 1667/2006 ( 4 ), (CE) n. 614/2009 ( 5 ) e (CE) n. 1216/2009 ( 6 ). Le disposizioni del presente regolamento sono applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi antidumping;
di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
Articolo 23
Relazioni e informazioni da trasmettere
Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.
La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore.
Articolo 23 bis
Esercizio della delega
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Articolo 24
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.
Articolo 25
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE
Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51) |
|
Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237, del 3.9.2012, pag. 1) |
|
Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344, del 14.12.2012, pag. 1) |
|
Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18, del 21.1.2014, pag. 1) |
Articolo 2 e punto 22 dell'allegato |
ALLEGATO I bis
CONVENZIONI DELL'ILO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO
Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, n. 29 (1930)
Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)
Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)
Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)
Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)
Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e di professione, n. 111 (1958)
Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, n. 138 (1973)
Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999)
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1225/2009 |
Il presente regolamento |
Articoli da 1 a 4 |
Articoli da 1 a 4 |
Articolo 5, paragrafi da 1 a 9 |
Articolo 5, paragrafi da 1 a 9 |
Articolo 5, paragrafo 10, prima frase |
Articolo 5, paragrafo 10, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 10, seconda e terza frase |
Articolo 5, paragrafo 10, secondo comma |
Articolo 5, paragrafi 11 e 12 |
Articolo 5, paragrafi 11 e 12 |
Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 1, terza frase |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 1, quarta frase |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, terza frase |
Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 4, prima comma |
Articolo 6, paragrafo 4, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 4, terza frase |
Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 6, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 6, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 6, terza frase |
Articolo 6, paragrafo 6, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 6, quarta frase |
Articolo 6, paragrafo 6, quarto comma |
Articolo 6, paragrafo 7, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 7, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 6, paragrafi 8 e 9 |
Articolo 6, paragrafi 8 e 9 |
Articolo 7, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 7, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 7, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 1, terza frase |
Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, prima e seconda frase |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, terza e quarta frase |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, quinta frase |
Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 8, paragrafo 6, prima e seconda frase |
Articolo 8, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 6, terza frase |
Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 8, paragrafi 7 e 8 |
Articolo 8, paragrafi 7 e 8 |
Articolo 8, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, prima e seconda frase |
Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, terza frase |
Articolo 8, paragrafo 9, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 10 |
Articolo 8, paragrafo 10 |
Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 9, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 9, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase |
Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 6, prima frase |
Articolo 9, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 6, seconda frase |
Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 6, terza frase |
Articolo 9, paragrafo 6, terzo comma |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 10, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 2, seconda e terza frase |
Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 11, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, prima frase |
Articolo 11, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, seconda e terza frase |
Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, quarta frase |
Articolo 11, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 5, primo comma, quinta frase |
Articolo 11, paragrafo 5, quarto comma |
Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 5, quinto comma |
Articolo 11, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 5, sesto comma |
Articolo 11, paragrafo 6, prima, seconda e terza frase |
Articolo 11, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 6, quarta frase |
Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 6, quinta frase |
Articolo 11, paragrafo 6, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 8, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 8, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, prima e seconda frase |
Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma |
Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, terza frase |
Articolo 11, paragrafo 8, quinto comma |
Articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, quarta frase |
Articolo 11, paragrafo 8, sesto comma |
Articolo 11, paragrafi 9 e 10 |
Articolo 11, paragrafi 9 e 10 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, prima frase |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, seconda frase |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, terza frase |
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, prima frase |
Articolo 13, paragrafo 4, primo comma |
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Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma |
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Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 4, primo comma, quarta frase |
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Articolo 13, paragrafo 4, quinto comma |
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Articolo 13, paragrafo 4, sesto comma |
Articolo 13, paragrafo 4, quarto comma |
Articolo 13, paragrafo 4, sesto comma |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 1, prima e seconda frase |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, terza frase |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 2, seconda, terza e quarta frase |
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 4, prima e seconda frase |
Articolo 14, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 4, terza e quarta frase |
Articolo 14, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7 |
Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7 |
Articoli 15 e 16 |
Articoli 15 e 16 |
Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 17, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 17, paragrafo 4, primo comma |
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Articolo 17, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 1, prima frase |
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Articolo 18, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 18, paragrafi da 2 a 6 |
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Articolo 19, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 19, paragrafi da 1 a paragrafo 5 |
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Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 20, paragrafo 4, prima, seconda e terza frase |
Articolo 20, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 20, paragrafo 4, quarta frase |
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Articolo 20, paragrafo 5 |
Articolo 20, paragrafo 5 |
Articoli 21 e 22 |
Articoli 21 e 22 |
Articolo 22a |
Articolo 23 |
Articolo 23 |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
Articolo 25 |
Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato I |
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Allegato II |
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
( 2 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).
( 7 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.