02016R1012 — IT — 29.06.2016 — 000.004
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione;
b) le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici;
c) i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori;
d) le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;
e) le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori;
f) le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;
g) le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali;
h) le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;
i) le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi.
2. Il presente regolamento si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati a essere iscritti o registrati come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi.
3. Il presente regolamento non si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali e tale materiale germinale siano destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti.
4. L'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafi 3 e 4, l'articolo 23, l'articolo 24, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 36, paragrafo 1, non si applicano alle imprese private, riconosciute come enti ibridatori, che operano in sistemi di produzione chiusi.
5. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali al fine di disciplinare la realizzazione di programmi genetici non siano stati approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«animale» : un animale domestico appartenente a) alla specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis), b) alla specie suina (Sus scrofa), c) alla specie ovina (Ovis aries), d) alla specie caprina (Capra hircus); o e) alla specie equina (Equus caballus e Equus asinus); |
2) |
«razza» : popolazione di animali sufficientemente uniforme per poter essere distinta da altri animali della stessa specie da uno o più gruppi di allevatori che hanno stabilito di iscrivere tali animali in libri genealogici, con informazioni dettagliate sui loro ascendenti noti, al fine di riprodurre le loro caratteristiche congenite mediante riproduzione, scambio e selezione nel contesto di un programma genetico; |
3) |
«animale riproduttore» : un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore; |
4) |
«materiale germinale» : lo sperma, gli ovociti e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita; |
5) |
«ente selezionatore» : qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società; |
6) |
«ente ibridatore» : qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata che opera in un sistema di produzione chiuso od organismo pubblico, diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri suini ibridi istituiti o tenuti da tali stabilimenti; |
7) |
«organismo di allevamento» : qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione; |
8) |
«autorità competenti» : le autorità di uno Stato membro incaricate, a norma del presente regolamento, di: a) riconoscere gli enti selezionatori e gli enti ibridatori e di approvare i programmi genetici essi realizzano con animali riproduttori; b) controlli ufficiali sugli operatori; c) prestare assistenza agli altri Stati membri e ai paesi terzi in caso di riscontrata non conformità; d) attività ufficiali diverse da quelle di cui alle lettere a) e c); |
9) |
«animale riproduttore di razza pura» : un animale iscritto oppure registrato e idoneo ad essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico; |
10) |
«suino ibrido riproduttore» : un animale della specie suina iscritto in un registro suini ibridi, che provenga da un incrocio pianificato o utilizzato per un incrocio pianificato nell'ambito delle classi seguenti: a) suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse; b) suini riproduttori a loro volta risultanti da un incrocio (ibrido) tra razze o linee diverse; c) suini riproduttori appartenenti ad una o all'altra delle categorie di cui alla lettera a) o b); |
11) |
«linea» : una sottopopolazione geneticamente stabile e uniforme di animali riproduttori puri di una particolare razza; |
12) |
«libro genealogico» : a) qualsiasi libro genealogico di animali delle specie suina, bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da un ente selezionatore, costituito da una sezione principale e, qualora l'ente selezionatore decida in tal senso, da una o più sezioni supplementari per gli animali che appartengono alla stessa specie ma non possono essere iscritti nella sezione principale; b) se del caso, qualsiasi libro analogo tenuto da un organismo di allevamento; |
13) |
«sezione principale» : la parte di un libro genealogico nella quale sono iscritti o registrati e idonei a essere iscritti gli animali riproduttori di razza pura con indicazione dei loro ascendenti e, se del caso, dei loro meriti; |
14) |
«classe» : una divisione della sezione principale in cui gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in base ai loro meriti; |
15) |
«merito» : una caratteristica ereditaria quantificabile o una peculiarità genetica di un animale riproduttore; |
16) |
«valore riproduttivo» : valutazione dell'effetto previsto del genotipo di un animale riproduttore su un determinato carattere della prole; |
17) |
«registro suini ibridi» : a) qualsiasi schedario o supporto informatico tenuti da un ente ibridatore nel quale sono registrati i suini ibridi riproduttori con indicazione dei loro ascendenti; b) se del caso, qualsiasi registro analogo tenuto da un organismo di allevamento; |
18) |
«controllo ufficiale» : ogni forma di controllo eseguito dalle autorità competenti per la verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento; |
19) |
«altre attività ufficiali» : qualsiasi attività diversa dai controlli ufficiali, realizzata dalle autorità competenti conformemente al presente regolamento per garantire il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento; |
20) |
«certificato zootecnico» : i certificati di riproduzione, gli attestati o la documentazione commerciale, redatti su carta o in formato elettronico per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, che forniscono informazioni sulla discendenza, sull'identificazione e, se disponibile, sui risultati della prova di performance o della valutazione genetica; |
21) |
«entrare nell'Unione» o «ingresso nell'Unione» : l'introduzione di animali e del loro materiale germinale in uno dei territori elencati nell'allegato VI dall'esterno di tali territori, escluso il transito; |
22) |
«scambi commerciali» : l'azione di acquistare, vendere, scambiare o altrimenti acquisire o immettere sul mercato animali o il loro materiale germinale nell'Unione, anche all'interno di uno Stato membro; |
23) |
«operatore» : qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alle norme previste nel presente regolamento, quali gli enti selezionatori, gli enti ibridatori, i terzi designati da enti selezionatori o enti ibridatori in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), i centri di raccolta e di stoccaggio dello sperma, i centri di stoccaggio di embrioni, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e gli allevatori; |
24) |
«razza a rischio di estinzione» : una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione; |
25) |
«impresa privata che opera in sistemi di produzione chiusi» : un'impresa privata con un programma genetico al quale non partecipa alcun allevatore o un numero limitato di allevatori che sono vincolati a tale impresa privata nella misura in cui accettano di ricevere da quest'ultima la fornitura di suini ibridi riproduttori o di fornire ad essa suini ibridi riproduttori; |
26) |
«programma genetico» : una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto del programma. |
Articolo 3
Norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione
1. Gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quei motivi che derivano dalle norme previste dal presente regolamento.
2. Gli allevatori degli animali riproduttori, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli organismi di allevamento non sono oggetto di discriminazione sulla base del loro paese d'origine né del paese di origine degli animali riproduttori o del loro materiale germinale.
CAPO II
Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori negli Stati membri e approvazione dei programmi di selezione
Articolo 4
Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
1. Con riguardo agli animali riproduttori di razza pura, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento o gli organismi pubblici programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente selezionatore.
Con riguardo ai suini ibridi riproduttori le associazioni di allevatori, le organizzazioni di riproduzione, le imprese private che operano un sistema di produzione chiuso o gli organismi pubblici che realizzano un programma genetico possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente ibridatore.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto, su carta o in formato elettronico.
3. Le autorità competenti valutano le domande di cui al paragrafo 1. Esse riconoscono quale ente selezionatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e quale ente ibridatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, secondo comma, che soddisfi le seguenti condizioni:
a) abbia la sua sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'autorità competente;
b) dimostri nella sua domanda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte 1, in relazione ai programmi genetici per i quali intende presentare una domanda di approvazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
c) la sua domanda contenga, per ciascuno dei programmi genetici previsti, un progetto del programma genetico in cui devono figurare le informazioni di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, anche all'allegato I, parte 3;
d) al momento di presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenti una domanda di approvazione di almeno uno dei programmi genetici previsti, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 5
Rifiuto del riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori
1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora l'autorità competente intenda negare a un richiedente il riconoscimento quale ente selezionatore o ente ibridatore, fornisce a tale richiedente una spiegazione motivata di tale intenzione. Il richiedente ha il diritto di chiedere che tale autorità competente riesamini tale diniego entro 60 giorni dalla data di ricevimento della spiegazione motivata o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi.
2. Qualora, all'esito del riesame di cui al paragrafo 1, l'autorità competente decida di confermare il suo rifiuto, essa fornisce al richiedente ente selezionatore o ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riesame o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi. Al contempo, l'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di negare il riconoscimento, indicandone i motivi.
Articolo 6
Presentazione di programmi genetici modificati in caso di rifiuto e revoca del riconoscimento degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in assenza di programmi genetici approvati
1. Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore a norma dell'articolo 8, tale ente selezionatore o ente ibridatore ha la possibilità di presentare una versione modificata di tale programma entro i sei mesi successivi al rifiuto.
2. L'autorità competente revoca il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore se, entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è stata presentata alcuna versione modificata del programma e qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non dispongano di nessun altro programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
Articolo 7
Elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti
1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e dei enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
a) nome, recapiti e, ove disponibile, sito web dell'ente selezionatore o del ente ibridatore;
b) per ciascun ente selezionatore o ente ibridatore che figura nell'elenco:
i) nel caso di animali riproduttori di razza pura, il nome della razza o, nel caso di suini ibridi riproduttori, il nome della razza, della linea o dell'incrocio, interessati dai programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, qualora l'ente selezionatore si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 19 o all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, un riferimento a tali deroghe;
ii) il territorio geografico in cui ciascuno dei programmi genetici sarà attuato;
iii) nel caso di riproduttori di razza pura della specie equina, se del caso, nome e recapiti dell'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine della razza;
iv) per ciascuno dei programmi genetici, ove disponibile, un riferimento al sito web sul quale è possibile consultare le informazioni relative a tali programmi.
3. Gli Stati membri includono altresì nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all'articolo 38.
4. Qualora il riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore sia revocato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera e), o l'approvazione di un programma genetico sia sospesa o revocata conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, terzo comma, lettera d), gli Stati membri indicano senza indebito ritardo tale sospensione o revoca nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Se tale riconoscimento è revocato o tale approvazione di un programma genetico è sospesa per un periodo di 24 mesi, gli Stati membri cancellano definitivamente tale ente selezionatore, ente ibridatore o programma genetico dall'elenco di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o dei enti ibridatori riconosciuti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 8
Approvazione dei programmi genetici realizzati da enti selezionatori o da enti ibridatori
1. Un ente selezionatore o un ente ibridatore presenta le domande di approvazione dei suoi programmi genetici all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto, su carta o in formato elettronico.
3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 valuta tali programmi genetici e li approva a condizione che:
a) perseguano uno o più dei seguenti scopi:
i) nel caso di animali riproduttori di razza pura:
— il miglioramento della razza;
— la conservazione della razza;
— la creazione di una nuova razza;
— la ricostituzione di una razza;
ii) nel caso di suini ibridi riproduttori:
— il miglioramento della razza, della linea o dell'incrocio;
— la creazione di una nuova razza, di una nuova linea o di un nuovo incrocio;
b) descrivano nel dettaglio gli obiettivi di selezione e riproduzione;
c) rispettino i requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, anche all'allegato I, parte 3.
4. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori possono affidare a terzi attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, comprese la prova di performance e la valutazione genetica, a condizione che:
a) gli enti selezionatori o gli enti ibridatori rimangano responsabili nei confronti dell'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, parti 2 e 3;
b) non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma genetico;
c) detti terzi soddisfino tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività;
d) detti enti selezionatori e enti ibridatori specifichino le attività che intendono affidare a terzi e il nome e i recapiti di tali terzi nelle domande di cui al paragrafo 2.
5. Qualora, per almeno 24 mesi, non vi siano allevatori che partecipino a un programma genetico approvato in conformità del paragrafo 3, la cui azienda, in cui sono tenuti i loro animali riproduttori, sia ubicata in una determinata zona del territorio geografico, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere all'ente selezionatore o all'ente ibridatore in questione di adeguare il territorio geografico del suo programma genetico in modo da non includere tale zona.
Articolo 9
Modifiche a un programma genetico approvato
1. Prima di procedere all'attuazione di qualsiasi modifica significativa in relazione ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, nel suo programma genetico approvato in conformità di tale disposizione, un ente selezionatore o un ente ibridatore comunica tale modifica all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, o su carta o in formato elettronico.
3. Tali modifiche si ritengono approvate dall'autorità competente, salvo diversamente indicato da quest'ultima, entro un termine di 90 giorni dalla data della notifica.
4. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori informano in maniera trasparente e tempestiva gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici delle modifiche del programma che sono state approvate conformemente al paragrafo 3.
Articolo 10
Deroghe all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, può rifiutare di approvare un programma genetico di tale ente selezionatore conforme ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina anche, all'allegato I, parte 3, se tale programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato nello Stato membro in questione, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi:
a) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico;
b) la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza; o
c) qualora lo scopo del programma genetico consista nella conservazione della razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
i) in caso di razza a rischio di estinzione; o
ii) in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri:
a) il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato;
b) le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici;
c) eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza.
Articolo 11
Rifiuto dell'approvazione di programmi genetici
Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o rifiuti di approvare modifiche a un programma genetico notificato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, essa fornisce all'ente selezionatore o all'ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto.
Articolo 12
Notifica e approvazione dei programmi di selezione realizzati in Stati membri diversi da quello in cui l'ente selezionatore o l' ente ibridatore sono riconosciuti
1. Se un ente selezionatore o un ente ibridatore intendono realizzare un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, anche su animali riproduttori custoditi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui detto ente selezionatore o detto ente ibridatore sono riconosciuti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 (ai fini del presente articolo «diverso Stato membro»), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore notificano la prevista estensione del loro territorio geografico all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.
2. L'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3:
a) ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro al più tardi 90 giorni a decorrere dalla data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro e, su richiesta dell'autorità notificata, fornisce una traduzione della notifica in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro;
b) su richiesta dell'autorità notificata, fornisce al più tardi 60 giorni prima della data di inizio prevista del programma genetico in tale diverso Stato membro una copia del programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, corredata, se richiesto da detta autorità, di una traduzione in una delle lingue ufficiali di tale diverso Stato membro che viene fornita dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore richiedenti.
3. L'autorità competente del diverso Stato membro può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), negare l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio il programma genetico, se:
a) in tale diverso Stato membro è già in fase di attuazione un programma genetico approvato su animali riproduttori di razza pura della stessa razza; e
b) l'approvazione di un ulteriore programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza, che è già stato approvato in tale diverso Stato membro, per quanto riguarda almeno uno dei seguenti elementi:
i) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; o
ii) la conservazione di detta razza e della diversità genetica all'interno di tale razza;
iii) qualora lo scopo di detto programma genetico consista nella conservazione di tale razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
— in caso di razza a rischio di estinzione; o
— in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione.
4. L'autorità competente di tale diverso Stato membro comunica all'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, l'esito della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se rifiuta l'approvazione per la realizzazione sul suo territorio del programma genetico, fornisce una spiegazione motivata del proprio rifiuto.
5. L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente di tale diverso Stato membro alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 90 giorni dalla ricezione della stessa si intende come consenso.
6. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, informa prontamente l'ente selezionatore o l'ente ibridatore in questione del seguito della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e, in caso di rifiuto, fornisce all' ente selezionatore o all'ente ibridatore la spiegazione motivata del rifiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro, rifiuta l'approvazione ai sensi del paragrafo 3, essa ne informa la Commissione e le fornisce una motivazione del rifiuto.
8. Se l'autorità competente di tale diverso Stato membro rifiuta l'approvazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo e se l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che intendono realizzare detto programma genetico in tale diverso Stato membro chiedono il riesame di tale rifiuto, l'autorità competente di tale diverso Stato membro e l'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, cooperano tra di loro per quanto riguarda detta richiesta di riesame.
9. L'autorità competente che ha riconosciuto l'ente selezionatore o l'ente ibridatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, comunica all'autorità competente di tale diverso Stato membro le modifiche dei programmi genetici approvati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.
10. Su richiesta dell'autorità competente del diverso Stato membro, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che operano in conformità del presente articolo nel territorio di tale diverso Stato membro forniscono informazioni aggiornate a detta autorità competente in particolare per quanto riguarda il numero degli allevatori e degli animali da riproduzione interessati dal programma genetico su detto territorio. Ogni siffatta richiesta è presentata in modo analogo alle richieste avanzate agli enti selezionatori o agli enti ibridatori riconosciuti in tale diverso Stato membro.
11. L'autorità competente del diverso Stato membro può revocare l'approvazione del programma genetico di cui al presente articolo qualora, per almeno 12 mesi, nessun allevatore sul territorio di tale diverso Stato membro partecipi a detto programma genetico.
CAPO III
Diritti ed obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
Articolo 13
Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi genetici approvati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12
1. Gli allevatori hanno il diritto partecipare a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, a condizione che:
a) i loro animali riproduttori siano custoditi in aziende all'interno del territorio geografico di detto programma genetico;
b) i loro animali riproduttori appartengano, nel caso di animali riproduttori di razza pura, alla razza o, in caso di suini ibridi riproduttori, alla razza, alla linea o all'incrocio, contemplati da detto programma genetico.
2. Gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, hanno il diritto:
a) all'iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dall'ente selezionatore conformemente all'articolo 18 e all'articolo 20;
b) alla registrazione dei loro animali in una sezione supplementare del libro genealogico istituito per tale razza dall' ente selezionatore conformemente all'articolo 20;
c) alla registrazione dei loro suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi istituito per la razza, la linea o l'incrocio da un'associazione di enti ibridatori conformemente all'articolo 23;
d) alla partecipazione alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
e) al rilascio di un certificato zootecnico conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 4.
f) ad ottenere, su richiesta, i risultati aggiornati della prova di performance e della valutazione genetica dei loro animali riproduttori, qualora tali risultati siano disponibili;
g) ad avere accesso a tutti gli altri servizi forniti in relazione a detto programma genetico agli allevatori partecipanti dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore che realizzano detto programma genetico.
3. Oltre ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le regole di un ente selezionatore o di un ente ibridatore prevedano l'adesione, gli allevatori di cui al paragrafo 1 hanno anche il diritto:
a) di aderire a detto ente selezionatore o associazione di enti ibridatori;
b) di partecipare alla definizione e allo sviluppo del programma genetico conformemente al regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b.
Articolo 14
Diritti e obblighi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori
1. Per quanto riguarda i loro programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di definire e realizzare detti programmi genetici autonomamente, purché rispettino il presente regolamento e tutte le condizioni relative alla loro approvazione.
2. Gli enti selezionatori o le associazioni di enti ibridatori hanno il diritto di escludere dalla partecipazione a un programma genetico gli allevatori che non rispettano le regole di cui a detto programma genetico o gli obblighi stabiliti nel regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
3. Oltre al diritto di cui al paragrafo 2, gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori che prevedono l'adesione di membri hanno il diritto di escludere gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
4. Spetta in primo luogo agli enti selezionatori e alle associazioni di enti ibridatori, fatto salvo il ruolo degli organi giurisdizionali, la responsabilità di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori nel corso della realizzazione dei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, in conformità delle norme procedurali di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
CAPO IV
Iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei registri suini ibridi e loro ammissione alla riproduzione
Articolo 15
Struttura dei libri genealogici
I libri genealogici constano di una sezione principale e, ove specificato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, di una o più sezioni supplementari.
Articolo 16
Sezione principale dei libri genealogici
1. Gli enti selezionatori che prevedono diversi criteri o procedure per l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura in classi diverse possono suddividere la sezione principale dei libri genealogici in più classi:
a) in base ai meriti di tali animali e suddividono tali classi in funzione dell'età e del sesso degli stessi; oppure
b) in base all'età o al sesso di tali animali, purché tali classi siano altresì suddivise in base ai loro meriti;
Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre tali animali riproduttori di razza pura a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all'articolo 25 o ad altre valutazioni descritte nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.
2. Qualora il programma genetico stabilisca condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico che si aggiungano a quelle di cui all'allegato II, parte 1, capo I, l'ente selezionatore che realizza tale programma genetico stabilisce in tale sezione principale almeno una classe in cui sono iscritti su richiesta dell'allevatore gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano solo le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo I e all'articolo 21.
Articolo 17
Sezioni supplementari dei libri genealogici
Gli enti selezionatori possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché il regolamento interno stabilito nel programma genetico ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui:
a) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1 bis, nel caso delle femmine delle specie bovina, suina, ovina e caprina,
b) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, nel caso di animali di razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina e caprina, o di razze ovine «resistenti»; o
c) all'allegato II, parte 1, capo III, punto 1, lettera b), nel caso dei maschi e delle femmine della specie equina.
Articolo 18
Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico
1. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono o registrano in vista della loro iscrizione nella sezione principale del loro libro genealogico gli animali riproduttori di razza pura contemplati dal loro programma genetico, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capo I, e, se del caso, purché tali animali siano la progenie di animali riproduttori o discendano dal materiale germinale conformemente alla regolamentazione di cui all'articolo 21.
2. Gli enti selezionatori non possono rifiutare l'iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già stato iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza o, nel caso di un programma di incrocio realizzato su animali riproduttori di razza pura della specie equina, di una razza diversa, istituito da un altro ente selezionatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3,o da un organismo di allevamento in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34.
3. Se la sezione principale del libro genealogico è suddivisa in classi, gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano i criteri d'iscrizione nella sezione principale, sono iscritti dall'ente selezionatore nella classe di merito corrispondente.
Articolo 19
Deroghe agli obblighi di iscrizione di animali nella sezione principale dei libri genealogici in caso di creazione di una nuova razza o di ricostruzione di una razza
1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, qualora un ente selezionatore realizzi un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza per la quale non esiste alcun libro genealogico in uno Stato membro o in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 34, detto ente selezionatore può iscrivere nella sezione principale del libro genealogico di nuova istituzione animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di razze diverse o qualsiasi animale che sia giudicato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche di detta nuova razza e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico.
Gli enti selezionatori che si avvalgono di tale deroga:
a) definiscono nel loro programma genetico un periodo per l'istituzione del nuovo libro genealogico che tenga idoneamente conto dell'intervallo generazionale della specie o della razza interessate;
b) fanno riferimento ad eventuali libri genealogici preesistenti in cui i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti sono stati iscritti per la prima volta dopo la nascita, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;
c) identificano, nel loro sistema di registrazione delle genealogie, gli animali da esse considerati come il pilastro fondamentale della razza.
2. Qualora un ente selezionatore intenda ricostruire una razza estinta o soggetta a grave rischio di estinzione, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare l'ente selezionatore ad iscrivere nella sezione principale del libro genealogico i discendenti di animali riproduttori di razza pura della razza da ricostruire o animali riproduttori di razza pura o i discendenti di animali riproduttori di razza pura di altre razze che entrano nella ricostruzione di detta razza o qualsiasi animale che sia considerato dall'ente selezionatore conforme alle caratteristiche della razza da ricostruire e, se del caso, soddisfi i requisiti minimi di prestazione stabiliti nel programma genetico, a condizione che:
a) nel programma di riproduzione sia definito un periodo per la costituzione o ricostituzione di detto libro genealogico adatto alla razza interessata;
b) se del caso, sia fatto riferimento ad eventuali libri genealogici in cui sono stati iscritti i riproduttori di razza pura o i loro ascendenti, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;
c) siano identificati, nel sistema di registrazione delle genealogie, gli animali considerati da tale ente selezionatore come i soggetti fondatori della razza.
3. L'ente selezionatore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilisce un piano dettagliato per la creazione o la ricostruzione della razza nel suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
4. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo l'autorità competente effettua un controllo ufficiale quale previsto all'articolo 43.
5. Qualora una razza sia creata o ricostruita conformemente al presente articolo, gli Stati membri ne informano il pubblico mediante un'indicazione in tal senso nell'elenco di cui all'articolo 7.
Articolo 20
Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale
1. Qualora siano istituite sezioni supplementari da un ente selezionatore conformemente all'articolo 17, tale ente selezionatore, su richiesta degli allevatori, registra nella sezione supplementare appropriata di cui all'articolo 17 gli animali delle specie contemplate dal proprio programma genetico che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo II.
2. Gli enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono i discendenti degli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sezione principale di cui all'articolo 16 e considerano tali discendenti come animali riproduttori di razza pura, a condizione che essi soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capo III.
Articolo 21
Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione
1. Un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, per una razza ammette:
a) a fini di monta naturale, ogni animale riproduttore di razza pura di detta razza;
b) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie bovina sottoposti a valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
c) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura delle specie suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
d) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica di cui all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
e) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alle lettere b) o c) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina o caprina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
f) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera d) del presente paragrafo, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
g) al fine di testare gli animali maschi riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che detto sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare tali animali maschi riproduttori di razza pura entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.
2. In caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di una o più tecniche di riproduzione di cui a tale paragrafo o l'uso di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione, compreso l'uso del loro materiale germinale, a condizione che tale divieto o tale limitazione siano previsti nel suo programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12.
Ogni siffatto divieto o limitazione specificato nel programma genetico dell'ente selezionatore che ha istituito il libro genealogico in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera a), è vincolante nei confronti dei programmi genetici degli enti selezionatori che istituiscono libri genealogici d'origine della razza per la stessa razza in conformità dell'allegato I, parte 3, punto 3, lettera b).
3. Nel caso di una razza a rischio di estinzione, un ente selezionatore può vietare o limitare l'uso di un animale riproduttore di razza pura e del suo materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica di tale razza.
4. Lo sperma di cui al paragrafo 1, lettera g) raccolto da animali maschi riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12, è ammesso da un altro ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato per la stessa razza nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri animali maschi riproduttori di razza pura.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
6. In deroga al paragrafo 5, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma, un centro di stoccaggio di embrioni, da parte di un gruppo di raccolta o produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.
7. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) ed e), qualora lo scopo di un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sia destinato alla conservazione della razza o alla conservazione della diversità genetica esistente all'interno della razza, la prova di performance o la valutazione genetica sono eseguite solo se tale programma genetico richiede la prova di performance o la valutazione genetica.
Articolo 22
Metodi di verifica dell'identità
1. Qualora gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, gli enti selezionatori prescrivono che tali animali riproduttori siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza, come l'analisi del DNA.
2. Qualora animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina siano utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni e qualora animali riproduttori della specie suina siano utilizzati per la raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale, gli enti selezionatori e gli enti ibridatori possono richiedere che tali animali siano identificati con uno dei metodi di cui al paragrafo 1.
3. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea per la riproduzione delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, metodi di verifica dell'identità dei riproduttori che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento di cui all'articolo 29, dell'ICAR o dell'International Society of Animal Genetics (ISAG). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 23
Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi
1. Gli enti ibridatori, su richiesta dei loro allevatori, iscrivono nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori, ottenuti dalla stessa razza, dalla stessa linea o dallo stesso incrocio, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 2.
2. Gli enti ibridatori non rifiutano la registrazione, nei loro registri suini ibridi, dei suini ibridi riproduttori, che sono stati iscritti conformemente all'allegato II, parte 2, in tale registro istituito per la stessa razza, la stessa linea o per lo stesso incrocio da un ente ibridatore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, nello stesso o in un altro Stato membro.
Articolo 24
Ammissione dei suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale alla riproduzione
1. Un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, sui suini ibridi riproduttori di una razza, di una linea o di un incrocio, ammette:
a) a fini di monta naturale, qualsiasi suino ibrido riproduttore della stessa razza, della stessa linea o dello stesso incrocio, quale definito dal programma genetico;
b) a fini di inseminazione artificiale, lo sperma raccolto da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
c) a fini di trasferimento di embrioni, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera b), a condizione che tali ovociti ed embrioni siano stati raccolti da suini ibridi riproduttori sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica conformemente all'articolo 25, se richiesto dal programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12;
d) al fine di testare i suini maschi ibridi riproduttori, lo sperma raccolto da tali suini ibridi riproduttori, che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, a condizione che tale sperma sia utilizzato esclusivamente al fine di testare detti suini ibridi riproduttori entro i limiti quantitativi necessari all'ente ibridatore per effettuare tali test conformemente all'articolo 25.
2. I suini ibridi riproduttori maschi, iscritti in un registro suini ibridi istituito da un ente ibridatore che realizza un programma genetico approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12, e il loro materiale germinale sono ammessi da un altro ente ibridatore che realizza un programma genetico sulla stessa razza, la stessa linea o sullo stesso incrocio nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi di quelli applicati per la prova di performance e, se del caso, per la valutazione genetica applicati ai propri suini ibridi riproduttori.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il materiale germinale dei suini ibridi riproduttori di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
4. In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può autorizzare la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio per l'uso sul territorio di detto Stato membro del materiale germinale dei suini ibridi riproduttori presso un centro di raccolta o stoccaggio di sperma o un centro di stoccaggio di embrioni da parte di un gruppo di raccolta e produzione di embrioni o da parte di personale con qualifiche specifiche autorizzato in conformità della legislazione di detto Stato membro.
CAPO V
Prova di performance e valutazione genetica
Articolo 25
Metodi di prova della performance e di valutazione genetica
Se un ente selezionatore, un ente ibridatore ovvero un terzo designati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), eseguono una prova di performance o la valutazione genetica di animali riproduttori, tali enti riproduttori, enti ibridatori o terzi assicurano che tale prova o tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme:
a) di cui all'allegato III, nel caso di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina e nel caso di suini ibridi riproduttori;
b) di cui al programma genetico realizzato da detto ente selezionatore o, approvato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3), e, se del caso, dell'articolo 12, nel caso degli animali riproduttori di razza pura della specie equina.
Articolo 26
Delega di poteri e competenze d'esecuzione per quanto riguarda i requisiti in materia di prova di performance e di valutazione genetica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61, riguardo alle modifiche all'allegato III in materia di prova di performance e valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina per tenere conto:
a) dei progressi scientifici;
b) degli sviluppi tecnologici; o
c) della necessità di salvaguardare preziose risorse genetiche.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina di cui al presente articolo, compresa l'interpretazione dei loro risultati. Nel far ciò, essa tiene conto dei progressi tecnici e scientifici o delle raccomandazioni dei centri dell'Unione europea di riferimento competenti di cui all'articolo 29, paragrafo 1 o, in loro mancanza, dei principi riconosciuti dall'ICAR. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 27
Realizzazione della prova di performance e della valutazione genetica
1. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori, qualora debbano realizzare la prova di performance o la valutazione genetica in base al programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12:
a) realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica; o
b) designano i terzi ai quali deve essere affidata detta prova di performance o valutazione genetica.
2. Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti possono richiedere che, ai fini della designazione di terzi come previsto al paragrafo 1, lettera b), tali terzi, se non sono enti pubblici specificatamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti, debbano essere autorizzati per la realizzazione della prova di performance o della valutazione genetica degli animali riproduttori da parte di detto Stato membro o, se esso così decide, delle sue autorità competenti.
3. Uno Stato membro o, se lo Stato membro opta in tal senso, le sue autorità competenti, avvalendosi della disposizione di cui al paragrafo 2, provvedono affinché ottengano un'autorizzazione i terzi di cui a tale paragrafo ove dispongano:
a) degli impianti e delle attrezzature necessarie a realizzare la prova di performance o la valutazione genetica;
b) di personale adeguatamente qualificato; e
c) della capacità di realizzare la prova di performance e la valutazione genetica conformemente all'articolo 25;
4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro o la sua autorità competente possono decidere che i terzi autorizzati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o gli enti pubblici specificamente designati soggetti al controllo dello Stato membro o delle sue autorità competenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano responsabili nei confronti di detta autorità competente del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento applicabili alla prova di performance o alla valutazione genetica che siano state demandate all'esterno.
5. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che realizzano a loro cura la prova di performance o la valutazione genetica o i terzi designati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore in conformità del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, o autorizzati da uno Stato membro o dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono obbligarsi a rispettare le regole e norme stabilite dall'ICAR o possono partecipare alle attività svolte dai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29.
I risultati di tale obbligazione o la partecipazione a tali attività possono essere presi in considerazione dalle autorità competenti all'atto del riconoscimento di tali enti selezionatori o enti ibridatori, dell'approvazione dei loro programmi genetici, dell'autorizzazione di detti terzi o dello svolgimento di controlli ufficiali su tali enti ibridatori.
6. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori rendono pubbliche le informazioni dettagliate su chi effettua la prova di performance o la valutazione genetica.
Articolo 28
Obblighi degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche
1. Qualora esegua una prova di performance o una valutazione genetica di animali riproduttori ovvero affidi a terzi tali attività conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), l'ente selezionatore o l'ente ibridatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 5, le seguenti informazioni:
a) registrazioni di tutti i dati risultanti dalla prova di performance e dalla valutazione genetica in relazione ad animali riproduttori di aziende situate nel territorio in cui opera l'autorità competente;
b) indicazioni sulle modalità di registrazione delle caratteristiche;
c) informazioni sul modello di descrizione della performance utilizzato per l'analisi dei risultati della prova di performance;
d) informazioni sui metodi statistici utilizzati per l'analisi dei risultati della prova di performance per ciascuna delle caratteristiche valutate;
e) descrizione dei parametri genetici utilizzati per ciascuna delle caratteristiche valutate, compresi, se del caso, dettagli sulla valutazione genomica.
2. L'ente selezionatore o l'ente ibridatore o, su loro richiesta, i terzi da essi designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), pubblicano e tengono aggiornati i risultati della valutazione genetica degli animali riproduttori il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).
CAPO VI
Centri di riferimento dell'Unione europea
Articolo 29
Centri di riferimento dell'Unione europea
1. Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere l'armonizzazione o il miglioramento dei metodi di prova della performance o di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura utilizzati dagli enti selezionatori o dai terzi da esse designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può adottare atti di esecuzione che designino i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione o al miglioramento di detti metodi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
2. Qualora vi sia la necessità riconosciuta di promuovere la definizione o l'armonizzazione dei metodi utilizzati dagli enti selezionatori, dai terzi da esse designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dalle autorità competenti o da altre autorità degli Stati membri ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o della protezione della diversità genetica di tali razze, la Commissione può adottare atti di esecuzione che al fine di designare i centri di riferimento dell'Unione europea incaricati di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione o all'armonizzazione di detti metodi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
3. Le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 seguono una procedura di selezione pubblica e sono limitate nel tempo o riviste regolarmente.
4. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo:
a) soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1; e
b) sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui:
i) all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;
ii) all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo,
nella misura in cui detti compiti sono inclusi nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento stabiliti in conformità degli obiettivi e delle priorità dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 riguardo alle modifiche:
a) dei criteri di designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punto 1;
b) dei compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.
Gli atti delegati di cui al presente paragrafo tengono debitamente conto:
a) delle specie di animali riproduttori di razza pura per le quali occorre armonizzare o migliorare i metodi di prova della performance e di valutazione genetica, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti nel campo della prova della performance o della valutazione genetica; o
b) delle razze a rischio di estinzione per le quali occorre stabilire metodi di conservazione della razza o di protezione della diversità genetica nell'ambito della razza in questione, o armonizzare quelli esistenti, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti in tali settori.
6. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1 o 2 sono soggetti a controlli della Commissione al fine di verificare:
a) la loro conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 1;
b) il corretto espletamento dei compiti di cui:
i) all'allegato IV, punto 2, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 1;
ii) all'allegato IV, punto 3, nel caso dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente al paragrafo 2.
Se dai risultati di detti controlli risulta che un centro di riferimento dell'Unione europea non soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, o non espleta a dovere i compiti di cui all'allegato IV, punto 2 o 3, la Commissione può adottare atti d'esecuzione che riducano il contributo finanziario dell'Unione concesso a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 o revochino la designazione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
CAPO VII
Certificati zootecnici
Articolo 30
Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il relativo materiale germinale
1. Qualora gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 12 richiedano certificati zootecnici per i loro animali riproduttori o per il relativo materiale germinale, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore che attua tale programma genetico rilascia detti certificati.
2. I certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono rilasciati unicamente da:
a) gli enti selezionatori o gli enti ibridatori che attuano su tali animali riproduttori programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 12;
b) le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), se così decidono; o
c) gli organismi di allevamento riportati nell'elenco di cui all'articolo 34 che attuano programmi genetici su tali animali riproduttori.
3. Gli enti selezionatori o gli enti ibridatori garantiscono la trasmissione tempestiva dei certificati zootecnici.
4. Qualora gli animali riproduttori siano stati iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, ovvero il relativo materiale germinale sia oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o detto materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
L'ente selezionatore o l'ente ibridatore di spedizione degli animali riproduttori o del relativo materiale germinale che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati rilascia il certificato zootecnico.
5. ►C1 Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero ◄ il relativo materiale germinale siano introdotti nell'Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
Il certificato zootecnico è rilasciato dall'organismo di allevamento figurante nell'elenco di cui all'articolo 34 che tiene il libro genealogico o il registro suini ibridi in cui tali animali riproduttori sono iscritti o registrati, ovvero dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione.
6. I certificati zootecnici di cui ai paragrafi 4 e 5:
a) contengono le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V;
b) sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 10.
►C1 7. L'ente selezionatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che ◄ affida tali attività a terzi nel caso di una ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), riporta nel certificato zootecnico rilasciato per un animale riproduttore di razza pura o per il suo materiale germinale quanto segue:
a) i risultati della prova di performance;
b) i risultati aggiornati della valutazione genetica; e
c) difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.
►C1 8. L'ente ibridatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che ◄ affida tali attività a terzi nel caso di un ente ibridatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), indica, se il programma genetico lo richiede, nel certificato zootecnico rilasciato per un suino ibrido riproduttore o per il suo materiale germinale quanto segue:
a) i risultati della prova di performance;
b) i risultati aggiornati della valutazione genetica; e
c) difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione a quel programma genetico che riguardano l'animale riproduttore in questione o i donatori di quel materiale germinale.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 riguarda alle modifiche del contenuto dei certificati zootecnici di cui all'allegato V, al fine di aggiornali onde tenere conto:
a) dei progressi scientifici;
b) degli sviluppi tecnologici;
c) del funzionamento del mercato interno; o
d) della necessità di proteggere preziose risorse genetiche.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 31
Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del relativo materiale germinale
1. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall' ente selezionatore o dall' ente ibridatore, da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni riconosciuto a fini di scambi commerciali all'interno dell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), l'autorità competente può consentire che i modelli di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), non siano utilizzati, a condizione che:
a) nel caso di animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, o all'allegato V, parte 3, capo I, figurino in altri documenti che accompagnano tali animali riproduttori, rilasciati dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore;
b) nel caso di materiale germinale delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina:
i) le informazioni relative ai donatori di tale materiale germinale figurino in altri documenti o in copie del certificato zootecnico originale che accompagnano il materiale germinale in questione o siano messe a disposizione su richiesta, prima o dopo la spedizione di detto materiale, dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1;
ii) le informazioni relative allo sperma, agli ovociti o agli embrioni figurino in altri documenti che accompagnano lo sperma, gli ovociti o gli embrioni in questione, emessi dall'ente selezionatore o dall' ente ibridatore o dagli altri operatori di cui al paragrafo 1.
3. In deroga all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b), e all'articolo 30, paragrafo 8, lettere a) e b), se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli altri operatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono fare riferimento, nel certificato zootecnico o nei documenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, al sito web che riporta tali risultati.
Articolo 32
Deroghe relative ai requisiti riguardanti il formato dei certificati zootecnici emessi per animali riproduttori di razza pura della specie equina
1. In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 61 riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i modelli dei documenti unici di identificazione a vita per gli equidi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
3. In deroga al paragrafo 1, quando i risultati aggiornati delle prove di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, le autorità competenti possono consentire che le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, punto 1), lettera m), non siano menzionate nel documento di cui al paragrafo 1, a condizione che l'ente selezionatore faccia riferimento a detto sito web in tale documento.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire che le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, punto 1) lettere m) e n), figurino in altri documenti emessi dall'ente selezionatore per gli animali riproduttori di razza pura iscritti in un libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore.
Articolo 33
Deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del relativo materiale germinale
1. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 5, il materiale germinale può essere accompagnato da un certificato zootecnico emesso, per conto dell'organismo di allevamento sulla base delle informazioni ricevute da detto organismo, da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuto a fini di ingresso nell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), i modelli di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), possono non essere utilizzati se:
a) le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V figurano in altri documenti che accompagnano l'animale riproduttore o il relativo materiale germinale;
b) l'organismo di allevamento che attua il programma genetico o un altro operatore di cui al paragrafo 1 forniscono un elenco esauriente di tali documenti, dichiarano che le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dell'allegato V figurano in quei documenti e certificano il contenuto degli stessi.
3. In deroga all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b), e all'articolo 30, paragrafo 8, lettere a) e b), se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, gli organismi di allevamento o gli altri operatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono fare riferimento, nel certificato zootecnico o negli altri documenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, al sito web che riporta tali risultati.
CAPO VIII
Ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale
Articolo 34
Compilazione dell'elenco degli organismi di allevamento
1. La Commissione tiene, aggiorna e pubblica un elenco degli organismi di allevamento.
2. La Commissione riporta nell'elenco di cui al paragrafo 1 unicamente l'organismo di allevamento per il quale essa ha ricevuto dal servizio ufficiale del paese terzo interessato la documentazione che dimostra che quell'organismo di allevamento soddisfa i seguenti requisiti:
a) attua un programma genetico equivalente a quelli approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e realizzati sulla stessa razza da enti selezionatori o sulla stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio da enti ibridatori per quanto riguarda in particolare:
i) l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici o la loro registrazione nei registri suini ibridi;
ii) l'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione;
iii) l'utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori per l'esecuzione di prove e a fini di riproduzione;
iv) i metodi utilizzati per la prova di performance e la valutazione genetica;
b) è sorvegliato o controllato da un servizio ufficiale nel paese terzo interessato;
c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici dagli enti selezionatori o registrati nei registri suini ibridi dagli enti ibridatori, e i discendenti ottenuti dal relativo materiale germinale, siano iscritti o ammissibili all'iscrizione, senza discriminazione sulla base del paese d'origine, nel libro genealogico o nel registro suini ibridi istituito per la stessa razza, nel caso di animali riproduttori di razza pura, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'organismo di allevamento.
3. La Commissione riporta altresì nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo un riferimento a quei paesi terzi in cui esistono misure che sono considerate equivalenti in conformità dell'articolo 35, compreso un riferimento a tutti gli organismi di allevamento di detti paesi terzi.
4. La Commissione cancella dall'elenco senza indebito ritardo gli organismi di allevamento che non soddisfano almeno uno dei requisiti di cui al paragrafo 2.
Articolo 35
Equivalenza delle misure applicate alla riproduzione degli animali nei paesi terzi
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che riconoscano che le misure applicate nel paese terzo sono equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento in materia di:
a) riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori previsti all'articolo 4;
b) approvazione dei programmi genetici degli enti selezionatori e degli enti ibridatori, previsti all'articolo 8;
c) iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi previsti agli articoli 18, 20 e 23;
d) ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione prevista agli articoli 21, 22 e 24;
e) utilizzo del materiale germinale di animali riproduttori a fini di prova e riproduzione, previsto agli articoli 21 e 24;
f) prova di performance e valutazione genetica previste all'articolo 25;
g) controlli ufficiali sugli operatori, previsti all'articolo 43.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati sulla base:
a) di un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo interessato che intende far riconoscere le proprie misure come equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento;
b) se del caso, dei risultati soddisfacenti di un controllo eseguito dalla Commissione conformemente all'articolo 57.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono stabilire i meccanismi di dettaglio che disciplinano l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale provenienti dal paese terzo interessato e possono comprendere:
a) il formato e il contenuto dei certificati zootecnici che accompagnano tali animali riproduttori e il relativo materiale germinale;
b) le prescrizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione di tali animali riproduttori o del loro materiale germinale nonché i controlli ufficiali da eseguire al momento dell'ingresso nell'Unione su tali animali riproduttori o su tale materiale germinale;
c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi degli organismi di allevamento situati nel paese terzo interessato dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale.
4. La Commissione, senza indebito indugio, adotta atti di esecuzione che abrogano gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se non è più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure stabilita al momento dell'adozione di tali atti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 36
Iscrizione nei libri genealogici o registrazione nei registri suini ibridi di animali riproduttori e dei discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione
1. Su richiesta di un allevatore, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore iscrive nella sezione principale del proprio libro genealogico o registra nel registro suini ibridi gli animali riproduttori importati nell'Unione e i discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione, a condizione che:
a) tali animali riproduttori o i donatori di tale materiale germinale siano iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento nel paese terzo di spedizione;
b) tale materiale germinale soddisfi le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 1 o 2, se prescritto dal programma genetico attuato dall' ente selezionatore o dall'ente ibridatore in questione;
c) tale animale riproduttore presenti le caratteristiche della razza o, nel caso di un suino ibrido riproduttore, le caratteristiche della razza, della linea o dell'incrocio stabilite nel programma genetico attuato dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore in questione;
d) l'organismo di allevamento di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.
2. Gli Stati membri o le autorità competenti non vietano, limitano od ostacolano per motivi zootecnici o genealogici l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori o del relativo materiale germinale, né il successivo utilizzo di tali animali o del relativo materiale germinale, se detti animali riproduttori o i donatori di detto materiale germinale sono iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento figurante nell'elenco degli organismi di allevamento istituito conformemente all'articolo 34.
Articolo 37
Controlli per l'attribuzione delle aliquote dei dazi convenzionali ad animali riproduttori di razza pura che sono importati nell'Unione
1. Qualora l'operatore responsabile di una partita di animali riproduttori di razza pura richieda l'applicazione delle aliquote dei dazi convenzionali per animali riproduttori di razza pura di cui nel regolamento (CEE) n. 2658/87 agli animali di tale partita:
a) tali animali sono accompagnati da:
i) un certificato zootecnico quale previsto all'articolo 30, paragrafo 5, o all'articolo 32;
ii) un documento indicante che essi devono essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore;
b) tale partita è oggetto di controlli ai posti di ispezione frontalieri, comprendenti i controlli documentali, dell'identità e fisici di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE.
2. L'obiettivo dei controlli previsti al paragrafo 1, lettera b), consiste nel verificare che:
a) la partita sia accompagnata dai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) il contenuto e l'etichettatura della partita corrispondano alle informazioni fornite nei documenti di cui al paragrafo 1, lettera a).
CAPO IX
Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura
Articolo 38
Autorità competenti che attuano un programma genetico su animali riproduttori di razza pura
1. Qualora in uno Stato membro o in un territorio in cui opera un'autorità competente non vi sia un'organizzazione di allevamento, un'associazione di allevatori o un ente pubblico che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura appartenenti a una razza delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina, detta autorità competente può decidere di attuare un programma genetico per quella razza a condizione che:
a) sia necessario conservare tale razza o introdurla nello Stato membro o nel territorio in cui l'autorità competente opera; oppure
b) tale razza sia a rischio di estinzione.
2. L'autorità competente che attua un programma genetico conformemente al presente articolo adotta le misure necessarie per garantire che ciò non abbia un effetto negativo sulla possibilità:
a) per le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori o gli enti pubblici, di essere riconosciuti come ente selezionatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 3);
b) per le ente selezionatore, di vedere approvati i loro programmi genetici conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
3. Qualora attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, l'autorità competente:
a) dispone di personale sufficiente e qualificato, e di strutture e attrezzature adeguate per attuare efficacemente il programma genetico;
b) è in grado di eseguire i controlli necessari per la tenuta delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura che sono oggetto del programma genetico;
c) dispone di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori di razza pura e di un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico coperto dal programma genetico;
d) è in grado di produrre, ovvero ha prodotto per loro, ed è in grado di utilizzare i dati raccolti sugli animali riproduttori di razza pura necessari per l'attuazione del programma genetico;
e) ha adottato un regolamento interno:
i) per la composizione delle controversie con gli allevatori che partecipano al programma genetico;
ii) per garantire la parità di trattamento degli allevatori che partecipano al programma genetico;
iii) per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano al programma genetico.
4. Il programma genetico di cui al paragrafo 1 contiene:
a) informazioni sul suo scopo, che deve essere la preservazione della razza, il miglioramento della razza, la creazione di una nuova razza o la ricostruzione di una razza, ovvero una combinazione degli stessi;
b) il nome della razza coperta dal programma genetico, al fine di evitare confusioni con animali riproduttori di razza pura simili ma appartenenti ad altre razze iscritti in altri libri genealogici esistenti;
c) le caratteristiche dettagliate della razza interessata dal programma genetico, compresa un'indicazione delle caratteristiche essenziali;
d) informazioni sul territorio geografico in cui il programma è attuato;
e) informazioni sul sistema di identificazione degli animali riproduttori di razza pura, che garantiscono che gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in un libro genealogico solo una volta identificati individualmente e conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alle specie interessate;
f) informazioni sul sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici;
g) gli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, compresa un'indicazione dei principali obiettivi di tale programma genetico e, se del caso, i criteri di valutazione dettagliati, relativamente a tali obiettivi, concernenti la selezione degli animali riproduttori di razza pura;
h) qualora il programma genetico prescriva una prova di performance o una valutazione genetica:
i) informazioni sui sistemi utilizzati per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance;
ii) informazioni sul sistema relativo alla valutazione genetica e, se del caso, la valutazione genomica degli animali riproduttori di razza pura;
i) qualora siano istituite sezioni supplementari quali previste all'articolo 17, o qualora la sezione principale sia suddivisa in classi quali previste all'articolo 16, le regole per la suddivisione del libro genealogico e i criteri o le procedure applicati per la registrazione degli animali in dette sezioni o la loro iscrizione in dette classi;
j) qualora, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, il programma genetico vieti o limiti l'utilizzo di una o più tecniche di riproduzione o l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le informazioni relative a tale divieto o limitazione;
k) qualora l'autorità competente affidi a terzi attività tecniche specifiche connesse alla gestione del suo programma genetico, le informazioni su tali attività e il nome e i recapiti dei terzi designati.
5. Qualora l'autorità competente attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura della specie equina, i requisiti di cui all'allegato I, parte 3, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4, lettere a) e c), si applicano in aggiunta a quelli stabiliti ai paragrafi 3 e 4.
6. Qualora attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, l'autorità competente informa con trasparenza e tempestività gli allevatori che partecipano al programma genetico di eventuali modifiche.
7. Qualora l'autorità competente attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, si applicano mutatis mutandis gli articoli 3, da 13 a 22, 25, 27, l'articolo 28, paragrafo 2, gli articoli 30, 31, 32, e l'articolo 36, paragrafo 1.
CAPO X
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali, assistenza amministrativa, cooperazione e controllo dell'applicazione della legislazione da parte degli Stati membri
Articolo 39
Designazione delle autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui conferiscono la responsabilità di effettuare controlli ufficiali atti a verificare la conformità degli operatori alle disposizioni previste dal presente regolamento, e di svolgere altre attività ufficiali atte a garantire l'applicazione di dette disposizioni.
2. Ciascuno Stato membro:
a) redige e tiene aggiornato un elenco delle autorità competenti che ha designato conformemente al paragrafo 1, che comprende i relativi recapiti;
b) specifica nell'elenco di cui alla lettera a) i recapiti a cui devono essere inviate:
i) le notifiche di cui all'articolo 12; oppure
ii) le informazioni, le richieste o le notifiche di cui agli articoli 48 e 49;
c) mette l'elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico su un sito web e comunica detto sito alla Commissione.
3. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei siti web di cui al paragrafo 2, lettera c), e mette detto elenco a disposizione del pubblico.
Articolo 40
Osservanza da parte delle autorità competenti che attuano programmi genetici
In deroga al presente capo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le autorità competenti attuino i programmi genetici in conformità dell'articolo 38 e rispettino le disposizioni di tale articolo.
Articolo 41
Obblighi generali delle autorità competenti
Le autorità competenti:
a) dispongono di procedure o modalità atte a garantire e a verificare l'efficacia, l'adeguatezza, l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essere svolte o di entrambe;
b) dispongono di procedure o modalità atte a garantire che il loro personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali non sia soggetto a conflitti di interesse rispetto agli operatori sui cui esegue tali controlli ufficiali e le altre attività ufficiali o di entrambe;
c) dispongono, o possono avere accesso, a sufficiente personale con qualifiche, formazione ed esperienza adeguate, di modo che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possano essere eseguiti in modo efficiente ed effettivo;
d) dispongono di strutture e attrezzature appropriate e debitamente mantenute in efficienza per garantire che il loro personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed effettivo;
e) dispongono delle competenze giuridiche per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché per agire come previsto dal presente regolamento;
f) dispongono delle procedure giuridiche atte a garantire che il loro personale abbia accesso ai locali, ai documenti e ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni tenuti dagli operatori, così da poter svolgere correttamente i propri compiti.
Articolo 42
Obblighi di riservatezza delle autorità competenti
1. Fatte salve le situazioni in cui la diffusione è richiesta dal diritto dell'Unione o dalla normativa nazionale, le autorità competenti chiedono ai membri del proprio personale di obbligarsi a non rivelare a terzi le informazioni acquisite durante l'espletamento dei loro compiti nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, che per loro natura sono coperte da riservatezza professionale, a meno che non vi sia un interesse pubblico prioritario alla loro divulgazione.
2. Le informazioni coperte da riservatezza professionale menzionate al paragrafo 1 includono le informazioni la cui divulgazione comprometterebbe:
a) lo scopo dei controlli ufficiali o delle indagini;
b) la tutela degli interessi commerciali di un operatore o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica;
c) la tutela dei procedimenti giudiziari e dei pareri legali.
Articolo 43
Norme in materia di controlli ufficiali
1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sugli operatori con frequenza adeguata, tenendo conto:
a) del rischio di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
b) dei precedenti degli operatori per quanto riguarda i risultati dei controlli ufficiali cui sono stati sottoposti e la loro conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
c) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli interni effettuati dagli operatori o da terzi, su loro richiesta, al fine di verificare la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono effettuati secondo procedure documentate contenenti istruzioni per il personale addetto alla loro esecuzione.
3. I controlli ufficiali sono effettuati previa notifica all'operatore, a meno che non sussistano motivi per procedere ai controlli ufficiali senza preavviso.
4. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo tale da ridurre al minimo gli oneri per gli operatori, senza che ciò si ripercuota negativamente sulla qualità dei controlli medesimi.
5. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali secondo le stesse modalità a prescindere dal fatto che gli animali riproduttori o loro materiale germinale:
a) provengano dallo Stato membro in cui sono effettuati i controlli ufficiali o da un altro Stato membro o
b) siano in entrata nell'Unione.
Articolo 44
Trasparenza dei controlli ufficiali
L'autorità competente effettua i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e rende pubbliche le informazioni pertinenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.
Articolo 45
Documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali
1. Le autorità competenti redigono una documentazione scritta su ciascuno dei controlli ufficiali che esse svolgono.
Tale documentazione scritta contiene:
a) una descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale;
b) i metodi di controllo applicati;
c) i risultati del controllo ufficiale;
d) se del caso, l'indicazione delle misure che le autorità competenti impongono agli operatori di adottare a seguito dei risultati del controllo ufficiale.
2. Salvo se diversamente richiesto ai fini di indagini giudiziarie o della tutela di procedimenti giudiziari, le autorità competenti rilasciano agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale una copia della documentazione scritta di cui al paragrafo 1.
Articolo 46
Obblighi degli operatori soggetti a controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
1. Nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, ove richiesto dalle autorità competenti, danno al personale di queste ultime il necessario accesso:
a) alle proprie attrezzature, ai propri locali e ad altri siti posti sotto il loro controllo;
b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
c) ai propri animali riproduttori e al materiale germinale degli stessi posto sotto il loro controllo;
d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti nell'adempimento dei suoi compiti e cooperano con esso.
Articolo 47
Provvedimenti in caso di accertata non conformità
1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
a) adottano ogni provvedimento necessario per determinare l'origine e l'entità di tale non conformità e per stabilire le responsabilità degli operatori interessati;
b) adottano le misure opportune per assicurare che gli operatori interessati pongano rimedio ai casi di non conformità e ne impediscano il ripetersi.
Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura della non conformità e dei precedenti quanto a conformità degli operatori interessati.
In particolare le autorità competenti, a seconda dei casi:
a) dispongono che l'ente selezionatore rinvii l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici o che l'ente ibridatore rinvii la registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi;
b) dispongono che gli animali riproduttori o il loro materiale germinale non siano utilizzati per la riproduzione in conformità del presente regolamento;
c) sospendono l'emissione dei certificati zootecnici da parte dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore;
d) sospendono o revocano l'approvazione di un programma genetico realizzato da un ente selezionatore o da un ente ibridatore se, nell'ambito delle loro attività, l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non rispettano, in maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti del programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
e) revocano il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore concesso conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 se tale ente selezionatore o tale ente ibridatore non rispetta in maniera ripetuta, continua o generale i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
f) adottano qualsiasi altra misura da esse ritenuta opportuna per garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Le autorità competenti trasmettono agli operatori interessati o ai loro rappresentanti:
a) una notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o la misura da adottare conformemente al paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;
b) informazioni sui loro diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
3. Le autorità competenti seguono l'evoluzione della situazione e modificano, sospendono o cessano le misure da esse adottate conformemente al presente articolo in base alla gravità della non conformità e alla chiara indicazione del ripristino della conformità.
4. Gli Stati membri possono disporre che le spese sostenute in applicazione del presente articolo da parte delle autorità competenti interessate siano interamente o parzialmente a carico degli operatori responsabili.
Articolo 48
Cooperazione e assistenza amministrativa
1. Qualora una non conformità si manifesti, si diffonda o produca effetti in più di uno Stato membro, le autorità competenti di detti Stati membri cooperano tra loro e si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per garantire la corretta applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento.
2. La cooperazione e l'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1 possono comprendere quanto segue:
a) la domanda motivata di un'autorità competente di uno Stato membro («autorità competente richiedente») volta a ottenere dall'autorità competente di un altro Stato membro («autorità competente destinataria della domanda») le informazioni necessarie per poter eseguire i controlli ufficiali o per dare loro seguito;
b) se la non conformità è suscettibile di avere ripercussioni in altri Stati membri, la notifica alle autorità competenti di detti altri Stati membri da parte dell'autorità competente a conoscenza della non conformità;
c) la fornitura senza indebiti ritardi all'autorità competente richiedente, a cura dell'autorità competente destinataria della domanda, delle informazioni e dei documenti necessari, una volta che le informazioni e i documenti pertinenti siano disponibili;
d) l'effettuazione di indagini o controlli ufficiali da parte dell'autorità competente destinataria della domanda necessari per:
i) fornire all'autorità competente richiedente tutte le informazioni e i documenti necessari, tra cui informazioni circa i risultati delle indagini o dei controlli ufficiali di cui sopra e, se del caso, comunicare le misure adottate;
ii) verificare, se del caso in loco, il rispetto, nel territorio di sua competenza, delle norme stabilite dal presente regolamento;
e) previo accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione di un'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
3. Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali riproduttori o su loro materiale germinale originari di un altro Stato membro evidenzino ripetuti casi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro che ha eseguito i controlli ufficiali ne informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
4. Il presente articolo si applicano fatte salve le norme nazionali:
a) applicabili alla divulgazione di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o sono ad essi collegati;
b) destinate a tutelare gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica.
5. Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi del presente articolo avvengono per iscritto, su carta o in formato elettronico.
Articolo 49
Comunicazioni della Commissione e degli Stati membri sulla base delle informazioni fornite da paesi terzi
1. Se le autorità competenti ricevono da un paese terzo informazioni indicanti una non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, esse comunicano senza indugio tali informazioni:
a) alle autorità competenti degli altri Stati membri notoriamente interessati da detta non conformità;
b) alla Commissione, se le informazioni sono, o possono essere, rilevanti a livello dell'Unione.
2. Le informazioni ottenute grazie alle indagini o ai controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:
a) le autorità competenti che hanno fornito le informazioni siano d'accordo;
b) siano rispettate le pertinenti norme dell'Unione e le norme nazionali applicabili alla comunicazione di dati a carattere personale a paesi terzi.
Articolo 50
Assistenza coordinata e follow-up della Commissione
1. La Commissione coordina senza indugio le misure e le azioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente capo nei seguenti casi:
a) dalle informazioni di cui dispone la Commissione risultano attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento e che riguardano più Stati membri;
b) le autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni appropriate per rimediare alla non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può:
a) chiedere che le autorità competenti degli Stati membri interessati dalle attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento le riferiscano in merito alle misure da esse adottate;
b) in collaborazione con gli Stati membri interessati dalle attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo della Commissione in loco;
c) chiedere che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i loro controlli ufficiali e le presentino una relazione in merito alle misure da esse adottate;
d) presentare le informazioni relative a tali situazioni al comitato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, corredate di una proposta di misure volte a porre rimedio ai casi di non conformità di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo;
e) adottare ogni altra misura appropriata.
Articolo 51
Principio generale del finanziamento dei controlli ufficiali
Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate affinché le autorità competenti abbiano il personale e le altre risorse necessarie per effettuare i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
Articolo 52
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o novembre 2018 e provvedono a notificare immediatamente alla stessa ogni successiva modifica.
CAPO XI
Controlli da parte della Commissione
Articolo 53
Controlli della Commissione negli Stati membri
1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli esperti della Commissione possono effettuare controlli negli Stati membri al fine di, a seconda dei casi:
a) verificare il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento;
b) verificare le prassi di attuazione e il funzionamento dei sistemi ufficiali di controllo e delle autorità competenti che li gestiscono;
c) indagare e raccogliere informazioni:
i) su problemi importanti o ricorrenti riguardanti l'applicazione o la verifica dell'attuazione delle norme stabilite dal presente regolamento;
ii) su problemi emergenti o su nuovi sviluppi in relazione a particolari pratiche degli operatori.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere verifiche in loco effettuate insieme alle autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali.
4. Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione. Gli esperti degli Stati membri che accompagnano gli esperti della Commissione hanno gli stessi diritti di accesso di questi ultimi.
Articolo 54
Relazioni della Commissione sui controlli effettuati dai suoi esperti negli Stati membri
1. La Commissione:
a) elabora un progetto di relazione sulle risultanze emerse contenente raccomandazioni volte a rimediare alle carenze individuate dai suoi esperti durante i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
b) invia allo Stato membro in cui sono stati effettuati detti controlli una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) affinché lo Stato membro presenti le sue osservazioni;
c) tiene conto delle osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) del presente paragrafo in sede di elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, effettuati dai suoi esperti nello Stato membro in questione;
d) rende disponibili al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettere b).
2. Se del caso, nelle sue relazioni finali di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, la Commissione può raccomandare che gli Stati membri adottino misure correttive o preventive per rimediare alle carenze specifiche o di sistema individuate durante i controlli da essa effettuati conformemente all'articolo 53, paragrafo 1.
Articolo 55
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione
1. Gli Stati membri:
a) su richiesta degli esperti della Commissione prestano l'assistenza tecnica necessaria e forniscono la documentazione disponibile nonché ogni altro sostegno tecnico al fine di consentire a tali esperti di svolgere in modo efficiente ed effettivo i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
b) prestano l'assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali, ivi incluse le relative parti e altri siti, alle attrezzature e alle informazioni, compresi i sistemi informatizzati di gestione delle informazioni, nonché, se del caso, agli animali riproduttori e al loro materiale germinale, secondo quanto necessario per effettuare i controlli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri adottano adeguate misure di follow-up alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione finale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), al fine di garantire la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
Articolo 56
Grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro
1. Se la Commissione dispone di prove dell'esistenza di una grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro e se tale perturbazione può comportare una diffusa violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, essa adotta atti di esecuzione che stabiliscono una o più delle seguenti misure:
a) condizioni particolari per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del materiale germinale dei medesimi interessati dalla perturbazione del sistema di controllo ufficiale, ovvero divieto di tali scambi;
b) ogni altra misura temporanea appropriata.
Tali atti di esecuzione cessano di applicarsi non appena sia stata eliminata tale perturbazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo se la Commissione ha richiesto allo Stato membro interessato di porre rimedio alla situazione entro un termine adeguato e lo Stato membro non vi ha posto rimedio.
3. La Commissione segue l'evoluzione della situazione menzionata al paragrafo 1 e, a seconda dell'evoluzione di detta situazione, adotta atti d'esecuzione che modificano o abrogano le misure adottate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 57
Controlli della Commissione in paesi terzi
1. Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in un paese terzo al fine di, a seconda dei casi:
a) verificare che la legislazione e i sistemi del paese terzo sono conformi o equivalenti ai requisiti fissati nel presente regolamento;
b) verificare la capacità del sistema di controlli in vigore nel paese terzo di garantire che le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione rispettino i requisiti pertinenti del capo VIII del presente regolamento;
c) raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti relativi agli animali riproduttori e al loro materiale germinale che entrano nell'Unione in provenienza da tale paese terzo.
2. I controlli della Commissione di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:
a) della legislazione zootecnica e genealogica del paese terzo in materia di animali riproduttori e loro materiale germinale;
b) dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui esse dispongono e della loro indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell'autorità di cui godono per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione applicabile;
c) della formazione del personale responsabile nel paese terzo dell'esecuzione dei controlli o della supervisione sugli organismi di allevamento;
d) delle risorse di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo;
e) dell'esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati sulle priorità;
f) dell'entità e del funzionamento dei controlli eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale provenienti da altri paesi terzi;
g) delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti fissati nelle norme stabilite dal presente regolamento.
Articolo 58
Frequenza e organizzazione dei controlli della Commissione nei paesi terzi
1. La frequenza dei controlli in un paese terzo previsti all'articolo 57, paragrafo 1, è determinata in base:
a) ai principi e agli obiettivi delle norme stabilite dal presente regolamento;
b) al volume e alla natura degli animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo interessato;
c) ai risultati dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1, già eseguiti;
d) ai risultati dei controlli ufficiali sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo nonché in base ai risultati di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri;
e) a qualsiasi altra informazione che la Commissione ritenga opportuna.
2. Al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, chiedere al paese terzo interessato di fornire:
a) le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, ovvero di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a);
b) se opportuno e necessario, la documentazione scritta relativa ai controlli eseguiti dalle autorità competenti di detto paese terzo.
3. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1.
Articolo 59
Relazioni della Commissione sui controlli dei suoi esperti in paesi terzi
La Commissione elabora una relazione sulle conclusioni di ciascuno dei controlli effettuati in conformità degli articoli 57 e 58.
Se del caso, le relazioni contengono raccomandazioni. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.
Articolo 60
Istituzione di misure speciali relative all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale
1. In presenza di elementi indicanti che in un paese terzo sono in atto casi gravi e diffusi di non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta atti d'esecuzione contenenti una o più delle seguenti misure:
a) divieto di ingresso nell'Unione, in quanto animali riproduttori o loro materiale germinale, di animali o dei loro sperma, ovociti ed embrioni originari di detto paese terzo;
b) divieto di iscrizione nei libri genealogici gestiti dagli enti selezionatori, ovvero del divieto di registrazione nei registri anagrafici della razza gestiti dagli enti ibridatori degli animali riproduttori e dei discendenti ottenuti dal materiale germinale di tali animali originari del paese terzo interessato;
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
In aggiunta a, o in sostituzione di tali atti di esecuzione, la Commissione può adottare una o più delle seguenti misure:
a) stralcio di detto paese terzo o degli organismi di allevamento di detto paese terzo dall'elenco di cui all'articolo 34, paragrafo 1;
b) adozione di ogni altra misura appropriata.
2. Gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale facendo riferimento ai loro codici nella nomenclatura combinata.
3. Nell'adottare gli atti d'esecuzione e le misure di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto:
a) delle informazioni raccolte in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2;
b) di eventuali altre informazioni presentate dal paese terzo interessato dalla non conformità di cui al paragrafo 1;
c) se necessario, dei risultati dei controlli di cui all'articolo 57, paragrafo 1.
4. La Commissione monitora i casi di non conformità di cui al paragrafo 1 e, a seconda di come si evolve la situazione, modifica o abroga le misure adottate, utilizzando la stessa procedura utilizzata per la loro adozione.
CAPO XII
Delega ed esecuzione
Articolo 61
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 9, e all'articolo 32, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni dal 19 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 9, e all'articolo 32, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 9, e dell'articolo 32, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 62
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 63
Misure transitorie connesse alla data di adozione di taluni atti di esecuzione
La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 10, entro il 1o maggio 2017. Conformemente all'articolo 69, tali atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 1o novembre 2018.
CAPO XIII
Disposizioni finali
Articolo 64
Abrogazioni e misure transitorie
1. Le direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE e la decisione 96/463/CE sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive e alla decisione abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII del presente regolamento.
3. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE continua ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.
4. Le organizzazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, le imprese private e le altre organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 sono considerate riconosciute in conformità del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti esse sono soggette alle norme stabilite dal presente regolamento.
5. I programmi genetici realizzati dagli operatori di cui al paragrafo 4 sono considerati approvati in conformità del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti essi sono soggetti alle norme stabilite dal presente regolamento.
6. Gli operatori di cui al paragrafo 4 che già realizzano programmi genetici in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto l'approvazione o il riconoscimento a norma degli atti abrogati di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente che ha approvato o riconosciuto tali attività.
L'autorità competente di cui al primo comma informa l'autorità competente dell'altro Stato membro in merito alla realizzazione di tali attività.
7. Se, prima del 19 luglio 2016, un operatore di cui al paragrafo 4 tiene, in conformità degli atti abrogati di cui al paragrafo 1, un libro genealogico comprendente una sezione specifica in cui vengono iscritti gli animali di razza pura di una razza della specie suina originaria di un altro Stato membro o di un paese terzo che presentano caratteristiche specifiche che li differenziano dalla popolazione di tale razza rientrante nel programma genetico realizzato dall'operatore stesso, quest'ultimo può continuare a tenere detta sezione specifica.
Articolo 65
Modifiche al regolamento (UE) n. 652/2014
L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea»;
2) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 e ai centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) per i costi da essi sostenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.
3) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori o dei centri da questi svolte in qualità di laboratori o centri di riferimento dell'Unione europea;».
Articolo 66
Modifiche alla direttiva 89/608/CEE
La direttiva 89/608/CEE è così modificata:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria»;
2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
La presente direttiva stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti incaricate negli Stati membri del controllo della legislazione veterinaria collaborano con quelle degli altri Stati membri e con i servizi pertinenti della Commissione allo scopo di assicurare lil rispetto di tale legislazione.»;
3) all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
4) all'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma, è sostituito dal seguente:
«— trasmette alla prima ogni informazione, attestato, documento o copia conforme in suo possesso o che si procuri conformemente al paragrafo 2, che le consenta di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione veterinaria.»;
5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica alla prima o le fa notificare, nel rispetto delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni prese dalle autorità competenti che riguardino l'applicazione della legislazione veterinaria.»;
6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima, in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni pertinenti di cui essa dispone o che si procuri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 in merito ad operazioni effettivamente constatate che sembrano all'autorità richiedente contrarie alla legislazione veterinaria.»;
7) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della legislazione veterinaria, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:
a) esercitano o fanno esercitare, per quanto possibile, la sorveglianza di cui all'articolo 6;
b) comunicano quanto prima alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria, in particolare i mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.»;
8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:
a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:
— alle merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria;
— ai metodi ed ai procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati, per violare detta legislazione;
b) ogni informazione concernente insufficienze o lacune di detta legislazione che l'applicazione di queste ha permesso di rilevare o supporre.
2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria.»;
9) l'articolo 10 è così modificato:
a) nel paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione veterinaria o zootecnica siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano dell'Unione, segnatamente:»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica.»;
10) all'articolo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La Commissione e gli Stati membri riuniti in seno al comitato veterinario permanente:»;
11) all'articolo 15, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della legislazione veterinaria o nel caso di prevenzione e ricerca di irregolarità a danno dei fondi dell'Unione.».
Articolo 67
Modifiche alla direttiva 90/425/CEE
La direttiva 90/425/CEE è così modificata:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno»;
2) all'articolo 1 il secondo comma è soppresso;
3) l'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 2 è soppresso;
b) il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. |
autorità competente : l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;»; |
4) all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma della lettera d) è sostituito dal seguente:
«Tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare gli animali e i prodotti fino al destinatario.»;
5) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i detentori di animali e di prodotti di cui all'articolo 1 osservino le condizioni sanitarie e zootecniche nazionali o dell'Unione previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa dell'Unione e in particolare quando si constati che i certificati, documenti o marchi di identificazione stabiliti non corrispondono allo stato effettivo degli animali o a quello della loro azienda di origine, ovvero alle caratteristiche effettive dei prodotti.»;
6) l'articolo 19 è soppresso;
7) nell'allegato A, il capitolo II è soppresso.
Articolo 68
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 66 e 67 entro il 1o novembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dal presente regolamento si intendono fatti a quest'ultimo. Le modalità del riferimento, nonché di come tale indicazione debba essere formulata, sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 69
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.
L'articolo 65 si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
RICONOSCIMENTO DEGLIENTI SELEZIONATORI E DEGLI ENTI IBRIDATORI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI DI CUI AL CAPO II
PARTE 1
Condizioni per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b)
A. Le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevatori, le imprese private operanti in sistemi di produzione chiusi e gli organismi pubblici:
1. devono disporre di una personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda di riconoscimento;
2. devono disporre di un personale qualificato quantitativamente sufficiente e di strutture e attrezzature adeguate per attuare efficacemente i programmi genetici per i quali intendono presentare domanda di approvazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
3. devono essere in grado di eseguire i controlli necessari alla tenuta delle genealogie degli animali riproduttori che saranno oggetto di tali programmi genetici;
4. devono disporre, per ciascun programma genetico, di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori nei territori geografici che saranno interessati da tali programmi genetici;
5. devono essere in grado di produrre o hanno prodotto e devono essere in grado di utilizzare i dati raccolti sugli animali riproduttori necessari per l'attuazione di tali programmi genetici.
B. Oltre alle condizioni di cui al punto A:
1. le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevatori e gli organismi pubblici:
a) devono disporre di un numero sufficiente di allevatori che partecipano a ciascun programma genetico;
b) devono aver adottato un regolamento interno:
i) per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici;
ii) per garantire la parità di trattamento degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici;
iii) per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici e dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore;
iv) per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori membri qualora sia prevista la loro adesione;
2. nulla nel regolamento interno di cui al paragrafo 1, lettera b) preclude agli allevatori che partecipano ai programmi genetici di:
a) esercitare la propria libera scelta per quanto riguarda la selezione e la riproduzione dei loro animali riproduttori;
b) iscrivere nei libri genealogici o registrare nei registri suini ibridi i discendenti ottenuti da tali animali riproduttori conformemente alle disposizioni del capo IV del presente regolamento;
c) essere proprietari dei loro animali riproduttori.
PARTE 2
Condizioni per l'approvazione dei programmi genetici attuati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12
1. Il programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, contiene:
a) informazioni sul suo scopo, che consiste nella conservazione della razza, nel miglioramento della razza, linea o dell'incrocio, nella creazione di una nuova razza, linea o di un nuovo incrocio, nella ricostituzione di una razza, ovvero nella combinazione di uno o più di tali scopi;
b) nome della razza, nel caso di animali riproduttori di razza pura, o della razza, della linea o dell'incrocio, nel caso dei suini ibridi riproduttori, contemplati dal programma genetico al fine di evitare confusioni con animali riproduttori simili appartenenti ad altre razze, linee o incroci iscritti o registrati in altri libri o registri suini ibridi;
c) nel caso degli animali riproduttori di razza pura, caratteristiche dettagliate della razza contemplate nel programma, compresa l'indicazione dei loro tratti essenziali, programma genetico;
d) nel caso dei suini ibridi riproduttori, le caratteristiche dettagliate della razza, della linea o dell'incrocio contemplate dal programma genetico.
e) informazioni sul territorio geografico in cui il programma è attuato o in quello destinato alla sua attuazione;
f) informazioni relative al sistema di identificazione degli animali riproduttori che deve garantire che questi sono iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi una volta identificati individualmente e conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alle specie interessate;
g) informazioni relative al sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici o dei suini ibridi riproduttori iscritti nei registri suini ibridi;
h) obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico, compresa l'indicazione dei principali obiettivi di tale programma genetico e, se del caso, i criteri di valutazione dettagliati in relazione a tali obiettivi ai fini della la selezione degli animali riproduttori;
i) nel caso della costituzione di una nuova razza o nel caso della ricostituzione di una razza di cui all'articolo 19, informazioni sulle circostanze particolareggiate che giustificano la costituzione della nuova razza o la ricostituzione della razza in questione;
j) qualora il programma genetico prescriva una prova di performance o una valutazione genetica:
i) informazioni sui sistemi utilizzati per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance;
ii) informazioni sui sistemi relativi alla valutazione genetica e, se del caso, alla valutazione genomica degli animali riproduttori;
k) qualora siano istituite sezioni supplementari o qualora la sezione principale sia suddivisa in classi, le regole per la suddivisione del libro genealogico e i criteri o procedure applicati per la registrazione degli animali in dette sezioni o la loro iscrizione in dette classi;
l) qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore affidi a terzi attività tecniche specifiche connesse alla gestione del suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 4, informazioni su tali attività nonché il nome e i recapiti dei terzi designati;
m) qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore intenda avvalersi della deroga prevista all'articolo 31, paragrafo 1, informazioni sul centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma o sul gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia i certificati zootecnici e informazioni sulle modalità di rilascio di detti certificati;
n) qualora l'ente ibridatore decida di fornire informazioni relative ai risultati della prova di performance o della valutazione genetica, ai difetti genetici e alle peculiarità genetiche sui certificati zootecnici rilasciati per i suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale di cui all'articolo 30, paragrafo 8, informazioni su tale decisione.
2. Il programma genetico interessa una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico in cui è attuato o in quello destinato alla sua attuazione.
PARTE 3
Requisiti aggiuntivi per gli enti selezionatori e gli enti ibridatori che istituiscono o tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina
1. Oltre ai requisiti di identificazione di cui alla parte 2, punto 1, lettera f), gli animali riproduttori di razza pura della specie equina sono iscritti in un libro genealogico qualora siano identificati mediante un certificato di copertura e, ove richiesto dal programma genetico, mediante identificazione in quanto redo.
In deroga al primo comma, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare un ente selezionatore ad iscrivere gli animali riproduttori di razza pura della specie equina nel libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore, qualora tali animali siano identificati con qualsiasi altro metodo opportuno che fornisca quantomeno un grado di certezza equivalente a un certificato di copertura, come un controllo di parentela basato sull'analisi del DNA o un'analisi del loro gruppo sanguigno, a condizione che tale autorizzazione sia conforme ai principi stabiliti dall' ente selezionatore che tiene il libro genealogico della stessa razza.
2. Oltre ai requisiti di cui alla parte 2, i programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, realizzati su animali riproduttori di razza pura di una razza della specie equina devono contenere:
a) se del caso, le condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico degli animali riproduttori di razza pura appartenenti ad un'altra razza o alla linea specifica di uno stallone o alla famiglia di una giumenta da riproduzione all'interno di quest'altra razza;
b) qualora detto programma genetico vieti o limiti l'utilizzo di una o più tecniche di riproduzione o l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione come previsto all'articolo 21, paragrafo 2, le informazioni relative a tale divieto o limitazione;
c) le regole relative al rilascio dei certificati di copertura, all'utilizzo di altri opportuni metodi di cui al paragrafo 1 e, ove richiesto dal programma genetico, all'identificazione in quanto redo.
3. Agli animali riproduttori di razza pura della specie equina si applicano, oltre ai requisiti di cui alle parti 1 e 2, i seguenti requisiti specifici:
a) Qualora un ente selezionatore dichiari all'autorità competente che il libro genealogico che ha istituito è il libro genealogico d'origine della razza oggetto del suo programma genetico, la stessa società deve:
i) essere in possesso di una documentazione attestante la creazione in passato di detto libro genealogico e di aver reso pubblici i principi di detto programma genetico;
ii) dimostrare che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non esistono altri enti selezionatori o organismi di allevamento noti che siano stati riconosciuti nello stesso Stato membro, in un altro Stato membro o in un paese terzo, che abbiano istituito un libro genealogico per la medesima razza e realizzino un programma genetico su detta razza basato sui principi di cui al punto i);
iii) cooperare strettamente con gli enti selezionatori di cui al punto b), in particolare comunicare in modo trasparente e tempestivo a tali enti selezionatori le eventuali modifiche ai principi di cui al punto i);;
iv) aver stabilito, se del caso, criteri non discriminatori per quanto riguarda le sue attività in merito ai libri genealogici istituiti dagli organismi di allevamento per la stessa razza, ma che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 34.
b) Qualora un ente selezionatore dichiari all'autorità competente che il libro genealogico che ha istituito è il libro genealogico d'origine della razza oggetto del suo programma genetico, la stessa società deve:
i) integrare nel suo programma genetico i principi stabiliti dall'ente selezionatore di cui alla lettera a), che tiene il libro genealogico d'origine della stessa razza;
ii) rendere pubbliche le informazioni sull'applicazione dei principi di cui al punto i) e la loro fonte;
iii) disporre di meccanismi per garantire i necessari adeguamenti delle norme stabilite nel suo programma genetico di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, alle modifiche apportate a tali principi dall'ente selezionatore di cui alla lettera a) del presente paragrafo che tiene il libro genealogico d'origine della razza.
4. Ai requisiti di riconoscimento degli enti selezionatori di animali riproduttori di razza pura della specie equina si applicano le seguenti deroghe:
a) in deroga alla parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b), qualora per una stessa razza sui territori elencati nell'allegato VI esistano più libri genealogici tenuti da diversi enti selezionatori e qualora i programmi genetici di questi enti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, siano estesi all'insieme dei territori elencati nell'allegato VI, il regolamento interno di cui alla parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b), stabiliti da tali società:
i) possono disporre che gli animali riproduttori di razza pura della specie equina di tale razza debbano essere nati in uno specifico territorio elencato nell'allegato VI per essere iscritti nel libro genealogico di tale razza per fini anagrafici;
ii) garantiscono che la limitazione di cui al punto i) non sia applicabile all'iscrizione in un libro genealogico di tale razza a fini di riproduzione.
b) In deroga al punto 3, lettera a) della presente parte, quando i principi del programma genetico siano stabiliti esclusivamente da un'organizzazione internazionale che opera a livello mondiale e quando il libro genealogico d'origine di tale razza non è tenuto né da un ente selezionatore di uno Stato membro, né da un organismo di allevamento di un paese terzo, l'autorità competente di uno Stato membro può riconoscere gli enti selezionatori che tengono un libro genealogico di origine di tale razza, a condizione che stabiliscano gli obiettivi e i criteri di cui alla parte 2, punto 1, lettera h), conformemente ai principi stabiliti da tale organizzazione internazionale e che tali principi:
i) siano messi a disposizione dal suddetto ente selezionatore, dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a fini di verifica;
ii) siano integrati nel programma genetico attuato da tale ente selezionatore.
c) In deroga al punto 3, lettera b) della presente parte, un ente selezionatore che tenga un libro genealogico riconosciuto può stabilire classi supplementari in base al merito, a condizione che gli animali riproduttori di razza pura della specie equina, iscritti nelle classi della sezione principale del libro genealogico d'origine della razza o di altri libri genealogici d'origine della razza possano essere iscritti nelle classi corrispondenti della sezione principale di detto libro genealogico riconosciuto.
ALLEGATO II
ISCRIZIONE NEI LIBRI GENEALOGICI E NEI REGISTRI SUINI IBRIDI CONFORMEMENTE AL CAPO IV
PARTE 1
Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e registrazione degli animali nelle sezioni supplementari
CAPO I
Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale
1. I requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono i seguenti:
a) l'animale risponde ai seguenti criteri di ascendenza:
i) per le specie bovina, suina, ovina e caprina, l'animale discende in primo e secondo grado da animali che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza;
ii) per la specie equina, l'animale discende in primo grado da animali che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza;
b) la genealogia dell'animale è stabilita secondo i criteri indicati nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
c) l'animale è identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alla specie interessata e conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
d) l'animale commercializzato o entrato nel territorio dell'Unione che è destinato a essere iscritto o registrato in entrata nel libro genealogico è accompagnato da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30;
e) ove l'animale è ottenuto da materiale germinale commercializzato o immesso nel territorio dell'Unione e ove tale animale è destinato a essere iscritto o registrato in entrata in un libro genealogico, tale materiale germinale è accompagnato da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), ii), del presente capo, un ente selezionatore che attui un programma genetico su riproduttori di razza pura della specie equina può iscrivere nella sezione principale del suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina:
a) che, nel caso di un incrocio, è iscritto nella sezione principale di un libro genealogico di un'altra razza, sempre che l'altra razza e i criteri di iscrizione di tale animale riproduttore di razza pura siano stabiliti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12; ovvero
b) che, nel caso di una selezione di linee di sangue, appartiene a una linea di stalloni specifica o a una famiglia di giumente di un'altra razza, sempre che linee e famiglie, così come i criteri di iscrizione di tale animale riproduttore di razza pura, siano stabiliti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
3. Oltre alle norme di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente capo, un ente selezionatore che iscrive nel suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina già iscritto in un libro genealogico istituito da un altro ente selezionatore in un altro Stato membro che attua un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12, iscrive tale riproduttore di razza pura con il suo numero di identificazione in conformità del regolamento (UE) 2016/429 e, salvo deroga convenuta dai due enti selezionatori interessati, con lo stesso nome, menzionando, conformemente agli accordi internazionali per la razza in questione, il codice del paese di nascita.
CAPO II
Iscrizione degli animali nelle sezioni supplementari
1. Le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, sono le seguenti:
a) l'animale è identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale relativa all'identificazione e alla registrazione di animali appartenenti alla specie in questione e conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
b) l'animale è stato giudicato dall'ente selezionatore come conforme alle caratteristiche della razza di cui all'allegato I, parte 2, punto 1), lettera c);
c) se del caso, l'animale soddisfa quanto meno i requisiti minimi di performance definiti nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 per le caratteristiche per le quali gli animali riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale sono sottoposti a prove in conformità dell'allegato III.
2. Gli enti selezionatori può applicare requisiti diversi per quanto riguarda la conformità alle caratteristiche della razza di cui al punto 1, lettera b) del presente capo, o ai requisiti di performance di cui al punto 1, lettera c) del presente capo, a seconda che l'animale:
a) appartenga alla razza, pur essendo di origine sconosciuta o
b) sia stato ottenuto da un programma di incrocio indicato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
CAPO III
Riclassificazione dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale
1. I criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, sono i seguenti:
a) per le specie bovina, suina, ovina e caprina, la femmina discende da:
i) una madre e una nonna materna registrate in una sezione supplementare del libro genealogico della stessa razza, come previsto all'articolo 20, paragrafo 1;
ii) un padre e due nonni iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza.
Il discendente di prima generazione della femmina di cui alla frase introduttiva del primo comma, e di un maschio riproduttore di razza pura iscritto nella sezione principale del libro genealogico della stessa razza è anch'esso considerato un animale riproduttore di razza pura ed è iscritto, oppure registrato e idoneo a essere iscritto, nella sezione principale di tale libro genealogico;
b) per la specie equina, l'animale soddisfa i criteri per l'iscrizione nella sezione principale degli animali maschi e femmine che discendono da animali registrati nella sezione supplementare, come da programma genetico, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
2. In deroga al punto 1 del presente capo e al punto 1 a) i) del capo I, uno Stato membro o, ove decida in tal senso, la sua autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può autorizzare un ente selezionatore che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura appartenenti a razze a rischio di estinzione delle specie bovina, suina, ovina o caprina o a una razza ovina «resistente» a iscrivere nella sezione principale del suo libro genealogico un animale che discende in primo e secondo grado da animali iscritti o registrati nella sezione principale o nelle sezioni supplementari di un libro genealogico di quella razza.
Uno Stato membro o, ove decida in tal senso, la sua autorità competente che autorizza un ente selezionatore ad avvalersi di tale deroga garantisce che:
a) l'ente selezionatore abbia giustificato la necessità di avvalersi di tale deroga, in particolare dimostrando la carenza di maschi riproduttori di razza pura della razza in questione a fini riproduttivi;
b) l'ente selezionatore abbia creato una o più sezioni supplementari nel suo libro genealogico;
c) le norme in base alle quali l'ente selezionatore iscrive o registra gli animali nella sezione principale o nelle sezioni supplementari di tale libro genealogico siano stabilite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga pubblicano nell'elenco di cui all'articolo 7 le razze per le quali la deroga è concessa.
PARTE 2
Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri suini ibridi
I requisiti di cui all'articolo 23 sono i seguenti:
a) il suino ibrido riproduttore discende in primo e secondo grado da animali iscritti nei libri genealogici o registrati nei registri suini ibridi;
b) il suino ibrido riproduttore è stato identificato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale riferita all'identificazione e alla registrazione degli animali della specie suina e conformemente alle norme definite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12;
c) la genealogia del suino ibrido riproduttore è stata stabilita conformemente alle norme definite nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12;
d) il suino ibrido riproduttore è accompagnato, se del caso, da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 30.
ALLEGATO III
PROVA DI PERFORMANCE E VALUTAZIONE GENETICA DI CUI ALL'ARTICOLO 25
PARTE 1
Requisiti generali
Quando gli enti selezionatori o gli enti ibridatori o terzi designati da tali enti selezionatori o enti ibridatori ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b) effettuano una prova di performance o una valutazione genetica, essi stabiliscono e utilizzano metodi di prova della performance o di valutazione genetica che siano scientificamente accettabili secondo principi zootecnici consolidati e tengono conto di quanto segue:
a) ove esistano, le norme e gli standard stabiliti dai centri di riferimento dell'Unione europea competenti conformemente all'articolo 29, paragrafo 1; o
b) in assenza di tali norme e standard, i principi concordati dall'ICAR.
PARTE 2
Requisiti relativi alla prova di performance
1. La prova di performance è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti sistemi di prova della performance, stabiliti in conformità dei metodi di cui alla parte 1:
a) prova di performance individuale degli animali riproduttori stessi o degli animali riproduttori sulla base dei loro discendenti, fratelli o collaterali nelle stazioni di controllo;
b) prova di performance individuale degli animali riproduttori stessi o degli animali riproduttori sulla base dei loro discendenti, fratelli, collaterali e altri animali imparentati in azienda;
c) prova di performance sotto forma di indagini eseguite in aziende, punti di vendita, macelli o altri operatori;
d) prova di performance di gruppi contemporanei di animali riproduttori (confronto tra gruppi contemporanei);
e) qualsiasi altro sistema di prova della performance conforme ai metodi di cui alla parte 1.
I sistemi di prova della performance sono stabiliti in modo da consentire un valido raffronto tra gli animali riproduttori. I discendenti, fratelli o collaterali da sottoporre a prova in stazione o in azienda sono selezionati in modo oggettivo e non sono trattati in maniera selettiva. Nel caso di prove effettuate in azienda, sono distribuiti tra le aziende in modo da consentire un valido raffronto tra gli animali riproduttori sottoposti a prova.
Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori che attuano tali sistemi di prova della performance nelle stazioni di controllo stabiliscono, conformemente ai metodi di cui alla parte 1, un protocollo di controllo comprendente le condizioni di ammissione degli animali riproduttori, le informazioni relative all'identità e i pertinenti risultati di prove precedenti degli animali partecipanti, le caratteristiche da registrare, i metodi di prova utilizzati e tutte le altre informazioni pertinenti.
2. Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori definiscono nei propri programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 le caratteristiche da registrare in relazione agli obiettivi della selezione stabiliti in tali programmi genetici.
3. Se devono essere registrate caratteristiche legate alla produzione di latte, sono registrati dati sulle caratteristiche legate alla produzione e alla composizione del latte e su altre caratteristiche pertinenti stabilite secondo i metodi di cui alla parte 1. Possono essere registrati dati aggiuntivi su altre caratteristiche legate al latte o alla qualità del latte.
4. Se devono essere registrate caratteristiche legate alla produzione di carne, vengono registrati dati sulle caratteristiche legate alla produzione di carne e su altre caratteristiche pertinenti stabilite secondo i metodi di cui alla parte 1. Possono essere registrati dati aggiuntivi su altre caratteristiche legate alla carne o alla qualità della carne.
5. Se devono essere registrate caratteristiche diverse da quelle specificate ai punti 3 e 4 della presente parte, tali caratteristiche sono registrate conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Esse possono includere caratteristiche specifiche di specie e razze quali la conformazione del corpo, la fertilità, la facilità di parto, le caratteristiche legate alla salute, la vitalità dei discendenti, la longevità, la qualità della fibra, l'efficacia alimentare del mangime, la docilità, le caratteristiche legate alla sostenibilità e qualsiasi altra caratteristica pertinente in relazione agli obiettivi della selezione fissati nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
6. I dati raccolti in relazione alle caratteristiche di cui ai punti 3, 4 e 5 sono inclusi nella valutazione genetica solo se sono stati ottenuti tramite un sistema di registrazione specificato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
7. Nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12 vengono specificate, per ciascuna delle caratteristiche registrate di cui ai punti 3, 4 e 5, informazioni concernenti i sistemi di prova della performance utilizzati, il protocollo del controllo applicato e, ove pertinente, il metodo usato per la convalida dei risultati della prova.
8. Se la valutazione genetica viene effettuata sulle caratteristiche di cui ai punti 3, 4 e 5, la registrazione di tali caratteristiche garantisce che, al termine delle prove, sia possibile effettuare una stima affidabile dei valori genetici di tali caratteristiche.
9. I dati ottenuti dalle indagini di cui al punto 1, lettera c) della presente parte, possono essere registrati e inclusi nella valutazione genetica solo se vengono convalidati conformemente ai metodi specificati nella parte 1.
PARTE 3
Requisiti relativi alla valutazione genetica
1. La valutazione genetica degli animali riproduttori comprende le pertinenti caratteristiche legate e non legate alla produzione specificate nella parte 2 in relazione agli obiettivi della selezione fissati nei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
2. La valutazione genetica include solo le caratteristiche menzionate nella parte 2 la cui registrazione è effettuata come indicato nel programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.
3. I valori riproduttivi degli animali riproduttori sono stimati conformemente ai metodi di cui alla parte 1 sulla base di:
a) dati sugli animali riproduttori raccolti mediante le prove di performance di cui alla parte 2;
b) informazioni genomiche raccolte sugli animali riproduttori;
c) dati ottenuti mediante qualsiasi altro metodo in conformità dei metodi di cui alla parte 1; o
d) una combinazione delle informazioni e dei dati di cui alle lettere a), b) e c).
4. I metodi statistici applicati per la valutazione genetica sono conformi ai metodi di cui alla parte 1. Tali metodi statistici garantiscono una valutazione genetica non distorta da importanti effetti ambientali né dalla struttura dei dati e tengono conto di tutte le informazioni disponibili sull'animale riproduttore nonché sui suoi discendenti, fratelli, collaterali e altri animali imparentati a seconda del sistema di prova della performance.
5. L'affidabilità dei valori riproduttivi stimati è calcolata conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Al momento di pubblicare i valori riproduttivi stimati degli animali riproduttori, vengono indicate l'affidabilità di tali valori riproduttivi pubblicati e la data della valutazione.
6. I riproduttori maschi di razza pura della specie bovina il cui sperma destinato all'inseminazione artificiale sono sottoposti a valutazione genetica. Tale valutazione genetica è effettuata sulle principali caratteristiche legate alla produzione in relazione al programma genetico, conformemente ai metodi di cui alla parte 1, e può essere effettuata su altre caratteristiche pertinenti, legate e non legate alla produzione, conformemente ai metodi di cui alla parte 1. Se, in relazione a tali caratteristiche, è effettuata una valutazione genetica sui riproduttori maschi di razza pura della specie bovina, il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale, sono pubblicati i valori riproduttivi relativi a tali caratteristiche, ad eccezione di quelli inerenti agli animali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g) (tori non sottoposti a prove).
7. Per i riproduttori maschi di razza pura della specie bovina, il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale, il livello minimo di affidabilità dei valori riproduttivi è almeno pari a:
a) nel caso di tori delle razze da latte (incluse le razze a duplice attitudine), 0,5 per le principali caratteristiche legate alla produzione di latte o per i principali indici compositi che combinano i valori riproduttivi stimati per diverse caratteristiche individuali;
b) nel caso di tori delle razze da carne (incluse le razze a duplice attitudine), 0,3 per le principali caratteristiche legate alla produzione di carne o per i principali indici compositi che combinano i valori riproduttivi stimati per diverse caratteristiche individuali.
8. I requisiti relativi ai livelli minimi di affidabilità di cui al punto 7 non si applicano ai riproduttori maschi di razza pura della specie bovina che:
a) sono utilizzati a fini delle prove entro i limiti dei quantitativi necessari all'ente selezionatore per effettuare tali prove conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g) (tori non sottoposti a prove);
b) partecipano a un programma genetico che richieda la prova di performance e la valutazione genetica e abbia come scopo la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza.
9. I riproduttori maschi di razza pura della specie bovina valutati sul piano del genoma sono considerati idonei all'inseminazione artificiale se la loro valutazione genomica:
a) è convalidata conformemente ai metodi di cui alla parte 1 per ogni caratteristica sottoposta a valutazione genomica;
b) è riconvalidata per ognuna di tali caratteristiche a intervalli regolari e in qualsiasi momento qualora subentrino importanti cambiamenti nella valutazione genomica, nella valutazione genetica o nella popolazione di riferimento.
10. L'ente selezionatore, l'ente ibridatore o, su loro richiesta, i terzi da essi designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), pubblicano le informazioni sui difetti genetici e sulle peculiarità genetiche degli animali riproduttori aventi un rapporto con il programma genetico.
ALLEGATO IV
CENTRI DI RIFERIMENTO DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 29
1. Requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a)
I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29 devono:
a) disporre di personale adeguatamente qualificato:
i) che abbia ricevuto un'idonea formazione in merito:
— alle tecniche di prova di performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura, laddove detti centri siano designati in conformità con l'articolo 29, paragrafo 1;
— alla conservazione di razze a rischio di estinzione, laddove detti centri siano designati in conformità con l'articolo 29, paragrafo 2;
ii) che sia stato istruito a rispettare il carattere riservato di alcuni argomenti, risultati o comunicazioni; e
iii) che sia in possesso di adeguate conoscenze in materia di attività di ricerca condotte a livello nazionale, europeo e internazionale;
b) essere in possesso di o avere accesso alle infrastrutture, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti di cui:
i) al punto 2, laddove detti centri siano designati in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1;
ii) al punto 3, laddove detti centri siano designati in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2.
2. Compiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto i), dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 1
I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 1:
a) collaborano con gli enti selezionatori e le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), al fine di facilitare l'applicazione uniforme dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica per gli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 25;
b) informano gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), o le autorità competenti sui metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura;
c) rivedono, su base regolare, i risultati delle prove della performance e delle valutazioni genetiche eseguite dagli enti selezionatori o da terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), sui dati sui quali essi si basano;
d) raffrontano diversi metodi di prova della performance e di valutazione genetica applicabili ai riproduttori di razza pura;
e) su richiesta della Commissione o di uno Stato membro:
i) forniscono assistenza nell'armonizzazione dei diversi metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;
ii) raccomandano i metodi di calcolo da utilizzare per la prova della performance e la valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;
iii) istituiscono una piattaforma per il confronto dei risultati dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura utilizzati negli Stati membri, in particolare:
— mettendo a punto protocolli di prova di performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura realizzate negli Stati membri per migliorare la comparabilità dei risultati e l'efficacia dei programmi genetici;
— realizzando una valutazione internazionale degli animali, sulla base dell'insieme dei risultati delle prove della performance e delle valutazioni genetiche dei riproduttori di razza pura eseguite negli Stati membri e nei paesi terzi;
— diffondendo i risultati di tali valutazioni internazionali;
— pubblicando le formule di conversione e le relative informazioni sulla cui base tali formule sono state elaborate;
f) fornendo dati sulla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura e offrendo formazioni agli enti selezionatori o terze parti designate da dette società ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), che partecipano ai raffronti internazionali dei risultati di tali valutazioni;
g) facilitando la soluzione di problemi emergenti negli Stati membri connessi alla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;
h) cooperando nell'ambito dei propri compiti con organizzazioni riconosciute a livello internazionale;
i) fornendo, su richiesta della Commissione, assistenza tecnica al comitato zootecnico permanente.
3. Compiti di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 2
I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 2:
a) lavorano con gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti o altre autorità degli Stati membri per facilitare la conservazione di razze a rischio di estinzione o la protezione della diversità genetica di tali razze;
b) informano gli enti selezionatori, le terze parti da esse designate conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti o altre autorità sui metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze;
c) su richiesta della Commissione:
i) sviluppano o armonizzano metodi per la conservazione in situ ed ex situ di razze a rischio di estinzione o la preservazione della diversità genetica di tali razze o forniscono assistenza in tale sviluppo o armonizzazione;
ii) sviluppano metodi per la definizione dello status di razze a rischio di estinzione per quanto riguarda la loro diversità genetica o il fatto di essere minacciate di abbandono o forniscono assistenza in tale sviluppo;
iii) incoraggiano gli scambi di informazioni tra gli Stati membri sulla protezione delle razze a rischio di estinzione o sulla conservazione della diversità genetica di tali razze;
iv) forniscono formazioni a sostegno degli enti selezionatori o delle terze parti da esse designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), delle autorità competenti o altre autorità, sulla conservazione di razze a rischio di estinzione e la protezione della diversità genetica di tali razze;
v) cooperano, nell'ambito dei propri compiti, con organizzazioni riconosciute a livello europeo e internazionale;
vi) forniscono, nell'ambito dei propri compiti, assistenza tecnica al comitato zootecnico permanente.
ALLEGATO V
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI CERTIFICATI ZOOTECNICI DI CUI AL CAPO VII
PARTE 1
Requisiti generali
Il titolo del certificato zootecnico:
a) indica se l'animale è un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore o se il materiale germinale proviene da animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori;
b) include un riferimento alla specie tassonomica;
c) specifica se la partita è destinata agli scambi commerciali per l'ingresso nell'Unione;
d) include un riferimento al presente regolamento.
PARTE 2
Certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura e il loro materiale germinale
CAPO I
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli animali riproduttori di razza pura
1. I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
a) nome dell'ente selezionatore o, nel caso di ingresso nell'Unione, dell'animale riproduttore di razza pura, nome dell'organismo di allevamento che ha rilasciato il certificato e, ove disponibile, riferimento al sito web di detta società o organismo di allevamento;
b) nome del libro genealogico;
c) se del caso, classe della sezione principale in cui il riproduttore di razza pura è iscritto;
d) nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura;
e) sesso dell'animale riproduttore di razza pura;
f) numero di iscrizione nel libro genealogico («Libro genealogico n.») dell'animale riproduttore di razza pura;
g) sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito all'animale riproduttore di razza pura ai sensi:
i) della normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali delle specie interessate;
ii) qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, delle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12; o
iii) in caso di ingresso nell'Unione dell'animale riproduttore di razza pura, della legislazione del paese terzo;
h) ove previsto ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità degli animali riproduttori di razza pura utilizzati per la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni e i risultati di tale verifica di identità;
i) data e paese di nascita dell'animale riproduttore di razza pura;
j) nome, recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita dell'animale riproduttore di razza pura);
k) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;
l) genealogia:
Padre Libro genealogico n. e sezione |
Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione |
|
Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione |
Madre Libro genealogico n. e sezione |
Nonno materno Libro genealogico n. e sezione |
|
Nonna materna Libro genealogico n. e sezione |
m) se del caso, i risultati disponibili delle prove della performance e i risultati aggiornati della valutazione genetica, compresa la data di tale valutazione e difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico riguardanti l'animale riproduttore di razza pura;
n) nel caso di femmine gravide, data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicato in un documento separato;
o) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata dall'ente selezionatore che rilascia tale certificato o, nel caso di ingresso nell'Unione di un animale riproduttore di razza pura, dell'organismo di allevamento di emissione, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
2. Qualora i certificati zootecnici siano rilasciati per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, le informazioni di cui al punto 1 del presente capo possono essere contenute in un unico certificato zootecnico, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici.
CAPO II
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma degli animali riproduttori di razza pura
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative all'animale riproduttore di razza pura donatore dello sperma;
b) informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi da spedire, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario;
c) per lo sperma destinato al controllo dei riproduttori di razza pura che non sono stati sottoposti a prove della performance o valutazione genetica, numero di dosi di tale sperma che deve essere conforme ai limiti quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), nome e recapito dell'ente selezionatore o della parte terza designata da tale ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), incaricata di svolgere tali prove conformemente all'articolo 25;
d) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico, nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione dello sperma, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
CAPO III
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti degli animali riproduttori di razza pura
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice degli ovociti;
b) informazioni che consentano di identificare gli ovociti, numero di paillettes, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del centro di raccolta o gruppo di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;
c) se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti provenienti tutti dallo stesso animale riproduttore di razza pura;
d) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli ovociti, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
CAPO IV
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni degli animali riproduttori di razza pura
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;
b) informazioni che consentano di identificare gli embrioni, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;
c) se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che provengono dalla stessa filiazione;
d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
PARTE 3
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale
CAPO I
Certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori
1. I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per i suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:
a) nome dell'ente ibridatore o, nel caso di ingresso nell'Unione del suino ibrido riproduttore, nome dell'organismo di allevamento che lo rilascia e, ove disponibile, un riferimento al sito web di detto ente ibridatore o organismo di allevamento;
b) nome del registro suini ibridi;
c) nome della razza, linea o incrocio del suino ibrido riproduttore e degli ascendenti di tale suino;
d) sesso del suino ibrido riproduttore;
e) numero di iscrizione nel registro suini ibridi (Registro suini ibridi n.) del suino ibrido riproduttore;
f) sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito al suino ibrido riproduttore conformemente:
i) alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali della specie suina;
ii) qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, dell'articolo 12; o
iii) in caso di ingresso nell'Unione del suino ibrido riproduttore, alla legislazione del paese terzo;
g) ove previsto ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità del suino ibrido riproduttore e i risultati di tale verifica di identità;
h) data e luogo di nascita del suino ibrido riproduttore;
i) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita del suino ibrido riproduttore);
j) nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;
k) genealogia:
Padre Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio |
Nonno paterno Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio |
Nonna paterna Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio |
|
Madre Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio |
Nonno paterno Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio |
Nonna materna Registro suini ibridi n. Razza, linea o incrocio |
l) se richiesto dal programma genetico, i risultati delle prove della performance o i risultati aggiornati della valutazione genetica o entrambi, inclusa la data di tale valutazione e difetti e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico concernenti il suino riproduttore ibrido o, nella misura in cui ciò sia noto, la sua progenie;
m) nel caso di femmine gravide, informazioni sulla data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicata in un documento separato;
n) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione del suino riproduttore ibrido, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
2. Qualora i certificati zootecnici siano rilasciati per un gruppo di suini ibridi riproduttori, le informazioni di cui al punto 1 del presente capo possono essere contenute in un unico certificato zootecnico, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici.
CAPO II
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei suini ibridi riproduttori
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per lo sperma dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte per quanto concerne il suino ibrido riproduttore donatore dello sperma;
b) informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi, data in cui è stato prelevato, nome, recapito e numero di approvazione del centro di prelievo o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario;
c) per lo sperma destinato alla prova di performance o alla valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, numero di dosi di tale sperma, che deve essere conforme con i limiti quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), nome e recapito dell'ente selezionatore o della parte terza designata da tale ente selezionatore conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), incaricata di eseguire tale prova in conformità dell'articolo 25;
d) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione dello sperma, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o dall'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
CAPO III
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice degli ovociti;
b) informazioni che consentano di identificare gli ovociti, numero di paillettes, data della raccolta, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta e di produzione degli ovociti e nome e recapito del destinatario;
c) se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti provenienti tutti dallo stesso suino ibrido riproduttore;
d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall' ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli ovociti, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente ibridatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
CAPO IV
Certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori
I certificati zootecnici di cui all'articolo 30 per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori devono contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni di cui al capo I della presente parte relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;
b) informazioni che consentano di identificare gli embrioni, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e nome e recapito del destinatario;
c) se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che provengono dalla stessa filiazione;
d) data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente ibridatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente ibridatore o organismo di allevamento o di un operatore di cui all'articolo 31, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).
ALLEGATO VI
TERRITORDI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 21
1. Il territorio del Regno del Belgio
2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria
3. Il territorio della Repubblica ceca
4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
5. Il territorio della Repubblica federale di Germania
6. Il territorio della Repubblica di Estonia
7. Il territorio dell'Irlanda
8. Il territorio della Repubblica ellenica
9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
10. Il territorio della Repubblica francese
11. Il territorio della Repubblica di Croazia
12. Il territorio della Repubblica italiana
13. Il territorio della Repubblica di Cipro
14. Il territorio della Repubblica di Lettonia
15. Il territorio della Repubblica di Lituania
16. Il territorio del Granducato di Lussemburgo
17. Il territorio dell'Ungheria
18. Il territorio della Repubblica di Malta
19. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
20. Il territorio della Repubblica d'Austria
21. Il territorio della Repubblica di Polonia
22. Il territorio della Repubblica portoghese
23. Il territorio della Romania
24. Il territorio della Repubblica di Slovenia
25. Il territorio della Repubblica slovacca
26. Il territorio della Repubblica di Finlandia
27. Il territorio del Regno di Svezia
28. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2009/157/CE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 2, punti 9 e 12 |
Articolo 2, lettere a), b), e) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d) |
Articolo 6, lettera a) |
Articolo 26, paragrafo 1, e allegato III |
Articolo 6, lettera b) |
Allegato I, parte 1 |
Articolo 6, lettera c) |
Allegato I, parte 2 |
Articolo 6, lettera d) |
Allegato II, parte 1 |
Articolo 6, lettera e) |
Articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 62, paragrafo 2 |
Articolo 8 |
— |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
— |
Direttiva 87/328/CEE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articoli 12 e 13 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 22, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 4 |
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Decisione 96/463/CE |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), punto i) |
Articolo 2 |
— |
Allegato II |
Allegato IV, punti 1 e 2 |
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 2, punti 9, 10, 12 e 17 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 64, paragrafo 7 |
Articolo 4 bis, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 4 bis, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d) |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 1, allegato III, articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V |
Articolo 6, paragrafo 2 |
n.a. |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 7 bis |
Articolo 7, paragrafi 1 e 5 |
Articolo 8 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 9 |
Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 2, punto 1, lettera d) |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 2, allegato III, articolo 30, paragrafi 9 e 10, e allegato V |
Articolo 10, paragrafo 2 |
— |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 62, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 62, paragrafo 2 |
Articolo 12 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
— |
Direttiva 90/118/CEE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articoli 12 e 13, e articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 14 e articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25 |
Articolo 2 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
— |
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 2, punti 9 e 12 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 4 |
Allegato I, parti 1 e 2, allegato II, parte 1, e allegato III |
Articolo 5 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 5 |
Articolo 6 |
Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d) |
Articolo 7 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 8 |
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
— |
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2, punti 9 e 12 |
Articolo 3, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Allegato I, parti 1 e 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, articolo 33, articolo 34, paragrafo 1, lettera c), allegato I, allegato II, parte 1, articolo 30, paragrafi 9 e 10, articolo 32 e allegato V |
Articolo 5 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 5 |
Articolo 6 |
Allegato II, parte 1, capo I, punto 3 |
Articolo 7 |
Allegato II, parte 1, e allegato III, parte 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 1, articolo 30, paragrafo 4, primo comma, articolo 30, paragrafo 6, articolo 32 e allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera d) |
Articolo 9 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 10 |
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12 |
— |
Allegato |
— |
Direttiva 91/174/CEE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 2- |
Articolo 2 |
Articolo 3, articolo 35, paragrafo 1, e articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
— |
Direttiva 94/28/CE del Consiglio |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 34 |
Articolo 4 |
Articolo 36, paragrafo 1, lettere a), c) e d), articolo 37, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5 |
Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d) |
Articolo 6 |
Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d) |
Articolo 7 |
Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d) |
Articolo 8 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 37, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
— |
Articolo 10 |
Articoli 57 e 60 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12 |
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
— |
( *1 ) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;