02016R1011 — IT — 09.01.2024 — 004.001
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/2089 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 |
L 317 |
17 |
9.12.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/2175 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019 |
L 334 |
1 |
27.12.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/168 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2021 |
L 49 |
6 |
12.2.2021 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell'Unione. Il presente regolamento contribuisce in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica:
alle banche centrali;
alle autorità pubbliche, qualora mettano a disposizione dati per gli indici di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione, ovvero forniscano o controllino la fornitura di tali indici di riferimento;
alle controparti centrali (CCP), qualora forniscano prezzi di riferimento o prezzi di regolamento impiegati ai fini della gestione dei rischi della CCP o a fini di regolamento;
alla fornitura dei prezzi di riferimento unici degli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
alla stampa, ad altri mezzi di informazione e ai giornalisti qualora, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblichino o si riferiscano a un indice di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura;
alle persone fisiche o giuridiche che concedono o s'impegnano a concedere crediti nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, soltanto nella misura in cui tali persone pubblichino o rendano disponibili al pubblico i propri tassi debitori fissi o variabili stabiliti da decisioni interne e applicabili unicamente ai contratti finanziari stipulati da tali persone ovvero da società del medesimo gruppo con i rispettivi clienti;
agli indici di riferimento per le merci basati su dati trasmessi da ►C2 contributori di dati ◄ che sono per la maggior parte entità non sottoposte a vigilanza alle quali si applicano entrambe le seguenti condizioni:
l'indice di riferimento è associato agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sola sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, o che sono negoziati in una sola sede di negoziazione di tal tipo;
il valore nozionale totale degli strumenti finanziari collegati all' indice di riferimento non supera 100 milioni di EUR;
ai fornitori di indici quando, in relazione a un indice fornito, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del suo uso ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3;
all’indice di riferimento per valuta estera a pronti designato dalla Commissione in conformità dell’articolo 18 bis, paragrafo 1.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«indice» : qualunque cifra:
a)
pubblicata o messa a disposizione del pubblico;
b)
periodicamente determinata:
i)
per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione; e
ii)
sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati, quotazioni e quotazioni preventivate, o altri valori o studi; |
2) |
«fornitore dell'indice» : la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice; |
3) |
«indice di riferimento (benchmark)» : un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance; |
4) |
«famiglia di indici di riferimento» : un gruppo di indici di riferimento, forniti dallo stesso amministratore e determinati da dati della stessa natura, che fornisce misure specifiche del medesimo mercato o della medesima realtà economica oppure di un mercato o di una realtà economica analoghi; |
5) |
«fornitura di un indice di riferimento» :
a)
la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento;
b)
la raccolta, l'analisi o il trattamento di dati ai fini della determinazione dell'indice di riferimento; e
c)
la determinazione di un indice di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine; |
6) |
«amministratore» : una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento; |
7) |
«uso di un indice di riferimento» :
a)
l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
b)
la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario collegati a un indice o a una combinazione di indici;
c)
il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
d)
la fornitura di un tasso debitore ai sensi dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice o una combinazione di indici e impiegato unicamente quale riferimento in un contratto finanziario di cui il creditore è parte contraente;
e)
la misura della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance; |
8) |
«contribuzione di dati» : la contribuzione a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un amministratore, dei dati non prontamente reperibili che sono necessari alla determinazione di un indice di riferimento e che vengono forniti a tale scopo; |
9) |
«contributore di dati» : la persona fisica o giuridica che effettua una contribuzione di dati; |
10) |
«contributore di dati sottoposto a vigilanza» : un'entità sottoposta a vigilanza che effettua una contribuzione di dati a un amministratore ubicato nell'Unione; |
11) |
«notificatore» : una persona fisica alle dipendenze del contributore e preposta alla contribuzione dei dati; |
12) |
«valutatore» : un dipendente di un amministratore di un indice di riferimento per le merci o qualunque altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione dell'amministratore o sotto il suo controllo e che è responsabile dell'applicazione di una metodologia o valutazione ai dati e ad altre informazioni per ottenere una valutazione definitiva del prezzo di una determinata merce; |
13) |
«valutazione di esperti» : l'esercizio della discrezionalità da parte di un amministratore o contributore rispetto all'uso di dati in sede di determinazione di un indice di riferimento, ivi compresi l'estrapolazione di valori da operazioni precedenti o associate, l'adeguamento di valori per fattori che potrebbero influenzare la qualità dei dati, quali eventi di mercato o il deterioramento della qualità creditizia di un compratore o di un venditore, e l'assegnazione a offerte di acquisto o di vendita di ponderazioni superiori a quelle di una specifica operazione conclusa; |
14) |
«dati» : i dati relativi al valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori, usati da un amministratore per determinare un indice di riferimento; |
15) |
«dati sulle operazioni» : prezzi osservabili, tassi, indici o valori rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato attivo soggetto a domanda e offerta competitive; |
16) |
«strumento finanziario» : qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, o che è negoziato in una sede di negoziazione quale definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), di tale direttiva; |
17) |
«entità sottoposta a vigilanza» :
a)
un ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
b)
un'impresa di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
c)
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
d)
un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
e)
un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE ovvero, se applicabile, un OICVM quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva;
f)
un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
g)
un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
h)
un creditore quale definito all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE ai fini dei contratti di credito di cui all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE;
i)
un ente non creditizio quale definito all'articolo 4, punto 10), della direttiva 2014/17/UE ai fini dei contratti di credito quali definiti all'articolo 4, punto 3, di tale direttiva;
j)
un gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;
k)
una CCP quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
l)
un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;
m)
un amministratore; |
18) |
«contratto finanziario» :
a)
qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE;
b)
qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE; |
19) |
«fondi di investimento» : i FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o gli OICVM quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE; |
20) |
«organo di gestione» : l'organo o gli organi di un amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza, designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'amministratore o un'altra autorità sottoposta a vigilanza e che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono persone che dirigono di fatto l'attività dell'amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza; |
21) |
«consumatore» : una persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; |
22) |
«indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» : un indice di riferimento che, ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è determinato sulla base del tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti nel mercato monetario presso o ad altre banche o altri agenti, diversi dalle banche; |
22 bis) |
«indice di riferimento per valuta estera a pronti» : un indice di riferimento che rispecchia il prezzo, espresso in una data valuta, di un’altra valuta o di un paniere di altre valute, per la consegna alla prima data di valuta possibile; |
23) |
«indice di riferimento per le merci» : un indice di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è costituita da una merce ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ( 6 ), escluse le quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE; |
23 bis) |
«indice di riferimento UE di transizione climatica» : un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento UE di transizione climatica e che soddisfa i requisiti seguenti:
a)
ai fini di cui al punto 1, lettera b), punto ii) del presente paragrafo e dell’articolo 19 ter, le sue attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l’indice si riferisce segua una traiettoria di decarbonizzazione; e
b)
è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2; |
23 ter) |
«indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi» : un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento e che soddisfa i requisiti seguenti:
a)
ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo e dell’atto delegato di cui all’articolo 19 quater, le attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che le emissioni del portafoglio cui l’indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 ( 7 ) («accordo di Parigi»);
b)
è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2; e
c)
le attività collegate alle sue attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ambientali sociali e di governance (environmental, social and governance - «ESG»); |
23 quater) |
«traiettoria di decarbonizzazione» : una traiettoria misurabile, scientifica e temporalmente definita tesa all’allineamento con gli obiettivi dell’accordo di Parigi di ridurre le emissioni di carbonio degli ambiti 1, 2 e 3 di cui all’allegato III, punto 1), lettera e; |
24) |
«indice di riferimento basato su dati regolamentati» : un indice di riferimento determinato applicando una formula ottenuta:
a)
da dati forniti interamente da:
i)
una sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) o dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo o del Consiglio, o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari;
ii)
un dispositivo di pubblicazione autorizzato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52), della direttiva 2014/65/UE o un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 53), della direttiva 2014/65/UE, conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;
iii)
un meccanismo di segnalazione autorizzato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 54), della direttiva 2014/65/UE, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione e che devono essere divulgati conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione;
iv)
una borsa dell'energia elettrica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
v)
una borsa del gas naturale di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
vi)
una piattaforma d'asta di cui all'articolo 26 o 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ( 11 );
vii)
un prestatore di servizi a cui l’amministratore dell’indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati in conformità dell’articolo 10, ad eccezione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), a condizione che il prestatore riceva i dati interamente da un’entità di cui ai punti da i) a vi) del presente punto;
b)
dai valori patrimoniali netti dei fondi di investimento; |
25) |
«indice di riferimento critico» : un indice di riferimento diverso da un indice di riferimento basato su dati regolamentati che soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e che figura nell'elenco redatto dalla Commissione a norma di tale articolo; |
26) |
«indice di riferimento significativo» : un indice di riferimento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1; |
27) |
«indice di riferimento non significativo» : un indice di riferimento che non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 20, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1; |
28) |
«ubicato» : nel caso di una persona giuridica, il paese in cui è situata la sede legale o altro indirizzo ufficiale della persona; e nel caso di una persona fisica, il paese in cui la persona è residente ai fini fiscali; |
29) |
«autorità pubblica» :
a)
qualsiasi governo o altra amministrazione pubblica, comprese le entità incaricate della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
b)
qualsiasi entità o persona che svolge funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, o che detiene responsabilità o funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici, tra cui misure in materia di occupazione, attività economiche e inflazione, sotto il controllo di un'entità ai sensi della lettera a). |
Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.
Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.
TITOLO II
INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO
CAPO 1
Governance e controllo da parte degli amministratori
Articolo 4
Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse
Gli amministratori adottano le misure opportune per individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse tra se stessi, inclusi i loro dirigenti, dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a essi da un legame di controllo, e i ►C2 contributori di dati ◄ o gli utenti, nonché per garantire che, laddove si richiedano valutazione o discrezionalità nel processo di determinazione dell'indice di riferimento, queste siano esercitate in maniera indipendente e leale.
L'amministratore istituisce e applica adeguate politiche e procedure, nonché efficaci disposizioni organizzative, per l'individuazione, la divulgazione, la prevenzione, la gestione e l'attenuazione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l'integrità e l'indipendenza dell'attività di determinazione degli indici di riferimento. Tali politiche e procedure sono periodicamente riesaminate e aggiornate. Esse tengono in considerazione e affrontano i conflitti di interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di determinazione dell'indice di riferimento e i rischi a esso associati, e:
assicurano la riservatezza delle informazioni fornite all'amministratore o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e trasparenza derivanti dal presente regolamento; e
attenuano in particolare i conflitti di interesse causati dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore, dovuti ad altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall'influenza o dal controllo eventualmente esercitati da altre persone sull'amministratore in relazione alla determinazione dell'indice di riferimento.
Gli amministratori assicurano che i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento:
dispongano delle competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un'efficace gestione e vigilanza;
non siano soggetti a indebita influenza o conflitti di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull'integrità del processo di determinazione degli indici di riferimento;
non abbiano interessi o relazioni commerciali suscettibili di compromettere le funzioni dell'amministratore interessato;
siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di indici di riferimento mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, tranne qualora tale contributo sia esplicitamente necessario nell'ambito della metodologia dell'indice di riferimento e sia soggetto a norme specifiche; e
siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti coinvolti in attività che potrebbero creare un rischio di conflitti di interesse, o con terzi, laddove le informazioni possano influire sull' indice di riferimento.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 5
Requisiti della funzione di sorveglianza
La funzione di sorveglianza è esercitata con integrità e comporta le seguenti responsabilità, che sono adeguate dall'amministratore in funzione della complessità, dell'uso e della vulnerabilità dell'indice di riferimento:
il riesame, almeno annuale, della definizione e della metodologia dell'indice di riferimento;
la sorveglianza delle modifiche della metodologia dell'indice di riferimento e la possibilità di chiedere all'amministratore di procedere a una consultazione su dette modifiche;
la sorveglianza del sistema dei controlli dell'amministratore, la gestione e il funzionamento dell'indice di riferimento e, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il codice di condotta di cui all'articolo 15;
il riesame e l'approvazione delle procedure per la cessazione dell'indice di riferimento, inclusa la consultazione sulla cessazione;
la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura dell'indice di riferimento, inclusi gli agenti di calcolo o di diffusione;
la valutazione di audit o riesami interni ed esterni e il monitoraggio dell'attuazione delle azioni correttive individuate;
ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il monitoraggio dei dati, dei contributori di dati e delle azioni dell'amministratore nel confutare o convalidare i dati;
ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, l'adozione di misure efficaci in relazione alle violazioni del codice di condotta di cui all'articolo 15; e
la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza, di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, da parte dei contributori, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, o da parte degli amministratori, nonché di dati anomali o sospetti.
L'ESMA opera una distinzione tra le diverse tipologie di indici di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento e tiene conto delle differenze nell'assetto proprietario e di controllo degli amministratori, della natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, nonché del rischio e dell'incidenza di tale indice, anche alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sui requisiti di governance degli indici di riferimento a livello internazionale. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 6
Requisiti del sistema dei controlli
Il sistema dei controlli comprende:
la gestione del rischio operativo;
adeguati ed efficaci piani di continuità operativa e ripristino in caso di eventi catastrofici;
le procedure di emergenza in essere nel caso di un'interruzione del processo di fornitura dell'indice di riferimento.
Un amministratore definisce le misure volte a:
assicurare che i contributori si attengano al codice di condotta di cui all'articolo 15 e rispettino le norme applicabili relative ai dati;
monitorare i dati, tra cui, laddove possibile, i dati prima della pubblicazione dell'indice di riferimento e la convalida dei dati successivamente alla pubblicazione, al fine di rilevare errori e anomalie.
Articolo 7
Requisiti del quadro di responsabilità
Articolo 8
Requisiti per la conservazione delle registrazioni
L'amministratore conserva le registrazioni relative:
a tutti i dati, ivi compreso il loro utilizzo;
alla metodologia impiegata per la determinazione dell'indice di riferimento;
a qualunque esercizio di valutazione o discrezionalità da parte dell'amministratore e, se del caso, dei valutatori nella determinazione dell'indice di riferimento, incluse le motivazioni di detta valutazione o discrezionalità;
a eventuali dati ignorati, in particolare se conformi ai requisiti della metodologia dell'indice di riferimento, e la relativa motivazione;
ad altre variazioni nelle procedure e metodologie standard o deviazioni dalle stesse, comprese quelle avvenute in periodi di tensioni o perturbazioni del mercato;
alle identità dei notificatori e delle persone fisiche alle dipendenze dell'amministratore ai fini della determinazione degli indici di riferimento;
a tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo; e
a conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche tra le persone alle dipendenze dell'amministratore e i ►C2 contributori di dati ◄ o i notificatori in relazione all'indice di riferimento.
Articolo 9
Meccanismo per la trattazione dei reclami
Il meccanismo per la gestione dei reclami garantisce che:
l'amministratore renda disponibile la strategia di gestione dei reclami, alla stregua della quale è possibile presentare reclami per contestare la rappresentatività della determinazione di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al procedimento di determinazione degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione alla determinazione di specifici indici di riferimento e altre decisioni relative al procedimento di determinazione degli indici di riferimento;
i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e che l'esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014; e
la trattazione sia condotta in maniera indipendente dal personale che è stato o è eventualmente coinvolto nell'oggetto del reclamo.
Articolo 10
Esternalizzazione
In caso di esternalizzazione, l'amministratore assicura il rispetto delle seguenti condizioni:
il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;
l'amministratore mette a disposizione delle autorità competenti pertinenti l'identità e i compiti del fornitore di servizi che partecipa al processo di determinazione dell'indice di riferimento;
l'amministratore adotta misure idonee se risulta che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;
l'amministratore conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;
il fornitore di servizi informa l'amministratore di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità del diritto e dei requisiti vigenti;
il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività esternalizzate, e l'amministratore e l'autorità competente pertinente hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, e l'autorità competente pertinente è in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
l'amministratore può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione;
l'amministratore adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al procedimento di determinazione dell'indice di riferimento.
CAPO 2
Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni
Articolo 11
Dati
La fornitura di un indice di riferimento deve attenersi ai seguenti requisiti relativi ai dati:
i dati devono essere sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.
I dati devono essere dati sulle operazioni, ove siano disponibili e idonei. Qualora i dati sulle operazioni non siano sufficienti o idonei a rappresentare in maniera accurata e affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, è possibile usare dati non relativi alle operazioni, ivi comprese stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori;
i dati di cui alla lettera a) devono essere verificabili;
l'amministratore deve elaborare e pubblicare orientamenti chiari per quanto riguarda i tipi di dati, la priorità d'impiego dei diversi tipi di dati e l'esercizio delle valutazioni di esperti, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto alla lettera a) e della metodologia;
laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da ►C2 contributori di dati ◄ , l'amministratore deve ottenere, se del caso, i dati da un gruppo o campione rappresentativo e affidabile di ►C2 contributori di dati ◄ in modo tale da assicurare che l'indice di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;
l'amministratore non deve utilizzare dati ottenuti da un contributore se dispone di indicazioni per ritenere che tale contributore non si attiene al codice di condotta di cui all'articolo 15, e in tal caso deve ottenere dati rappresentativi disponibili al pubblico.
L'amministratore assicura che i controlli relativi ai dati includano:
criteri che determinano chi può effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e un procedimento per la selezione dei contributori di dati;
un procedimento per la valutazione dei dati del contributore e per interrompere la contribuzione dei dati da parte del contributore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al contributore, se del caso; e
un procedimento per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l'integrità e accuratezza.
Nel caso in cui i dati di un indice di riferimento siano forniti da una funzione di front office, vale a dire da reparti, divisioni, gruppi o personale dei contributori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione e collocamento, strutturazione o intermediazione, l'amministratore:
si procura presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti; e
garantisce che i contributori di dati dispongano di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica.
L'ESMA tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, della natura dei dati, delle caratteristiche del mercato sottostante o della realtà economica e del principio di proporzionalità, della vulnerabilità alla manipolazione degli indici di riferimento, nonché indici della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 12
Metodologia
L'amministratore applica una metodologia per la determinazione di un indice di riferimento che:
sia solida e affidabile;
contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento;
sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibili;
sia resiliente e assicuri che l'indice di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile, senza comprometterne l'integrità;
sia tracciabile e verificabile.
Nello sviluppo di una metodologia, l'amministratore dell'indice di riferimento:
tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato, nonché l'adeguatezza dei campioni a rappresentare il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;
determina cosa si intende per mercato attivo ai fini dell'indice di riferimento; e
stabilisce la priorità assegnata alle diverse tipologie di dati.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 13
Trasparenza della metodologia
L'amministratore sviluppa, applica e amministra l'indice di riferimento e la metodologia in maniera trasparente. A tal fine, l'amministratore pubblica o mette a disposizione le seguenti informazioni:
gli elementi chiave della metodologia utilizzata dall'amministratore per ciascuno degli indici di riferimento forniti e pubblicati o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati;
i dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione di una data metodologia, nonché alla frequenza di tale riesame;
le procedure per la consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante proposta dall'amministratore nonché la motivazione di tali modifiche, inclusa una definizione di cosa costituisce una modifica rilevante e le circostanze in cui l'amministratore debba comunicare tali modifiche agli utenti;
una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia di cui alla lettera a) riflettono i fattori ESG per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, tranne per quanto concerne gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute.
Gli amministratori di riferimento si conformano al requisito di cui al primo comma, lettera d), entro il 30 aprile 2020.
Le procedure previste al paragrafo 1, lettera c), forniscono:
un preavviso, con un intervallo di tempo ben definito, che consente di analizzare e commentare l'impatto delle modifiche rilevanti proposte; e
le osservazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nonché la risposta dell'amministratore a dette osservazioni, da rendere accessibili dopo qualunque consultazione, salvo qualora l'autore delle osservazioni abbia avanzato richiesta di riservatezza.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 14
Segnalazione delle violazioni
L'autorità competente dell'amministratore trasmette, se del caso, tali informazioni all'autorità pertinente a norma del regolamento (UE) n. 596/2014.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 3
Codice di condotta e requisiti dei contributori
Articolo 15
Codice di condotta
Il codice di condotta comprende almeno i seguenti elementi:
una chiara descrizione dei dati da fornire e dei requisiti necessari per assicurare la fornitura dei dati a norma degli articoli 11 e 14;
l'identificazione dei soggetti che possono effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e le procedure per verificare l'identità di un contributore di dati e di eventuali notificatori, nonché l'autorizzazione dei notificatori che effettuano la contribuzione di dati per conto di un contributore;
le politiche volte ad assicurare che un contributore trasmetta tutti i dati pertinenti; e
i sistemi e controlli che un contributore è tenuto a istituire, inclusi:
le procedure per effettuare la contribuzione dei dati, compreso l'obbligo per il contributore di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e se i dati sono conformi alle prescrizioni dell'amministratore;
le politiche sull'uso di discrezionalità nella contribuzione dei dati;
eventuali requisiti per la convalida dei dati prima che siano forniti all'amministratore;
politiche sulla conservazione delle registrazioni;
obblighi di segnalazione dei dati sospetti;
requisiti di gestione dei conflitti di interesse.
L'ESMA tiene conto delle diverse caratteristiche degli indici di riferimento e dei contributori, in particolare in termini di differenze di dati e metodologie, e dei rischi di manipolazione dei dati nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 16
Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza
I seguenti requisiti di governance e controllo si applicano ai contributori sottoposti a vigilanza:
il contributore sottoposto a vigilanza assicura che la fornitura dei dati per gli indici di riferimento non subisca gli effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si richieda discrezionalità, questa sia esercitata in maniera indipendente e leale sulla base di informazioni pertinenti, conformemente al codice di condotta di cui all'articolo 15;
il contributore sottoposto a vigilanza si dota di un sistema dei controlli che assicura l'integrità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati nonché la loro fornitura conformemente al presente regolamento e al codice di condotta di cui all'articolo 15.
I contributori sottoposti a vigilanza si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione all'amministratore, inclusi:
controlli relativi a chi può inviare i dati a un amministratore, compreso, se proporzionato, un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore;
una formazione adeguata per i notificatori, riguardante perlomeno il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014;
misure per la gestione dei conflitti di interesse, inclusa la separazione organizzativa dei dipendenti, se opportuno, e l'esame delle modalità di soppressione degli incentivi, creati da politiche retributive, alla manipolazione di un indice di riferimento;
la conservazione, per un periodo di tempo adeguato, delle registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, di tutte le informazioni utilizzate per consentire al contributore di effettuare ciascuna trasmissione, e di tutti i conflitti di interesse potenziali o esistenti, inclusa tra l'altro l'esposizione del contributore agli strumenti finanziari che utilizzano un indice di riferimento;
la conservazione delle registrazioni delle revisioni interne ed esterne.
L'ESMA tiene conto delle differenti caratteristiche degli indici di riferimento e dei contributori sottoposti a vigilanza, in particolare in termini di differenze di dati forniti e metodologie usate, dei rischi di manipolazione dei dati e della natura delle attività svolte dai contributori sottoposti a vigilanza, nonché dell'evoluzione degli indici di riferimento e dei mercati finanziari alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori sottoposti a vigilanza di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO III
REQUISITI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INDICI DI RIFERIMENTO
CAPO 1
Indici di riferimento basati su dati regolamentati
Articolo 17
Indici di riferimento basati su dati regolamentati
CAPO 2
Indici di riferimento per i tassi di interesse e indici di riferimento per valuta estera a pronti
Articolo 18
Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
I requisiti specifici di cui all'allegato I si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in aggiunta ai requisiti di cui al titolo II o in sostituzione degli stessi.
Gli articoli 24, 25 e 26 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Articolo 18 bis
Indici di riferimento per valuta estera a pronti
La Commissione può designare un indice di riferimento per valuta estera a pronti che è amministrato da amministratori ubicati al di fuori dell’Unione se sono soddisfatti entrambi i criteri seguenti:
l’indice di riferimento per valuta estera a pronti fa riferimento a un tasso di cambio a pronti della valuta di un paese terzo non liberamente convertibile; e
l’indice di riferimento per valuta estera a pronti è utilizzato su base frequente, sistematica e regolare per salvaguardarsi da fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio.
CAPO 3
Indici di riferimento per le merci
Articolo 19
Indici di riferimento per le merci
Gli articoli 24, 25 e 26 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.
CAPO 3 bis
Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi
Articolo 19 bis
Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi per specificare:
i criteri per la scelta delle attività sottostanti, compresi, se del caso, eventuali criteri di esclusione delle attività;
i criteri e i metodi per la ponderazione delle attività sottostanti dell’indice di riferimento;
la determinazione della traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica.
Articolo 19 ter
Requisiti degli indici di riferimento UE per la transizione climatica
Entro il 31 dicembre 2022, gli amministratori degli indici di riferimento UE per la transizione climatica selezionano, ponderano o escludono le attività sottostanti emesse da imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione, conformemente ai seguenti requisiti:
le imprese pubblicano gli obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio da raggiungere entro termini specifici;
le imprese pubblicano una riduzione delle emissioni di carbonio che è disaggregata a livello delle controllate operative interessate;
le imprese pubblicano ogni anno informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi;
le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano in modo significativo altri obiettivi ESG.
Articolo 19 quater
Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi
Articolo 19 quinquies
Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica
Entro il 1o gennaio 2022, gli amministratori che sono ubicati nell’Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.
CAPO 4
Indici di riferimento critici
Articolo 20
Indici di riferimento critici
La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni un elenco degli indici di riferimento forniti dagli amministratori ubicati nell'Unione che sono indici di riferimento critici, a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile;
l'indice di riferimento si basa sui dati trasmessi da ►C2 contributori di dati ◄ che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro secondo la procedura di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo;
l'indice di riferimento soddisfa tutti i seguenti criteri:
l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 400 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile, ma inferiore al valore di cui alla lettera a);
l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;
nel caso in cui cessasse la fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
Se un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui alla lettera c), punti ii) e iii), ma non soddisfa il criterio di cui alla lettera c), punto i), le autorità competenti degli Stati membri interessati, di concerto con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'amministratore, possono decidere che tale indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico a norma del presente comma. In ogni caso, l'autorità competente dell'amministratore consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l'autorità competente dell'amministratore decide se l'indice di riferimento dovrebbe essere riconosciuto come critico ai sensi del presente comma, tenendo conto dei motivi del disaccordo. Le autorità competenti o, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore, trasmettono la valutazione alla Commissione. Dopo aver ricevuto la valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al presente paragrafo. Inoltre, in caso di disaccordo, l'autorità competente dell'amministratore trasmette la propria valutazione all'ESMA, che può pubblicare un parere.
Dopo aver ricevuto tale richiesta documentata, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1.
L’ESMA procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell’indice di riferimento almeno ogni due anni e notifica e trasmette la valutazione alla Commissione.
Ai fini del paragrafo 2, l'autorità competente valuta se la cessazione dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati o di un panel di ►C2 contributori di dati ◄ non più rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica possa avere ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro interessato. Ai fini della sua valutazione, l'autorità competente prende in considerazione:
il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari e il valore totale dei fondi d'investimento in essere nello Stato membro;
il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari legati all'indice di riferimento e il valore dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento per la misurazione della loro performance all'interno dello Stato membro e la loro importanza in termini di prodotto nazionale lordo dello Stato membro;
qualsiasi altro dato per valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro.
L'autorità competente procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell'indice di riferimento fornito in tale Stato membro almeno ogni due anni, ne dà notifica all'ESMA e trasmette alla stessa la nuova valutazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di:
specificare le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento, anche in caso di riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento, nell'ottica di raffrontarli con le soglie di cui al paragrafo 1 e di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);
rivedere il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione di indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati è prossimo alle soglie; tale revisione ha luogo almeno ogni due anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;
specificare le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo, tenendo conto di qualsiasi dato che aiuti a valutare in modo oggettivo il potenziale impatto della discontinuità o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
Se del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato.
Articolo 21
Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici
Qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intenda cessare la fornitura di tale indice di riferimento:
ne informa immediatamente la propria autorità competente; e
entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione delle modalità di:
trasferimento dell'indice di riferimento a un nuovo amministratore; oppure
cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l'amministratore non cessa la fornitura dell'indice di riferimento.
Dopo aver ricevuto dall’amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
informa l’ESMA e il collegio istituito a norma dell’articolo 46;
entro quattro settimane dal ricevimento di detta valutazione, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell’indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l’amministratore non cessa la fornitura dell’indice di riferimento senza il consenso scritto dell’ESMA o dell’autorità competente, se del caso.
In seguito al completamento della valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento finché:
la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;
la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure
l'indice di riferimento non sia più critico.
Ai fini del primo comma, l'autorità competente può imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento per un periodo non superiore a 12 mesi.
Al termine di tale periodo, l’autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all’amministratore l’obbligo di proseguire la pubblicazione dell’indice di riferimento. L’autorità competente può, se necessario, estendere tale periodo di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera cinque anni.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 22
Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di indici di riferimento critici
Fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione, nella fornitura di un indice di riferimento critico, l'amministratore adotta gli opportuni provvedimenti per garantire che le licenze dell'indice di riferimento e le informazioni relative a esso siano fornite a tutti gli utenti su basi eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.
Articolo 23
Contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici
L’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento critico informa senza indebito ritardo indugio l’autorità competente di tale contributore sottoposto a vigilanza e, se del caso, l’ESMA. L’amministratore fornisce alla sua autorità competente, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contributore sottoposto a vigilanza, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell’indice di riferimento critico di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.
Nel caso in cui, al termine del periodo di cui al paragrafo 5 e sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 4, l'autorità competente ritiene che la rappresentatività di un indice di riferimento critico sia a rischio, essa ha il potere di:
richiedere alle entità sottoposte a vigilanza selezionate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, incluse le entità che non forniscono ancora dati per l'indice di riferimento critico pertinente, di fornire i dati all'amministratore conformemente alla metodologia dell'amministratore, al codice di condotta di cui all'articolo 15 e ad altre norme. Tali prescrizioni si applicano per un periodo di tempo adeguato non superiore a 12 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione iniziale di rendere obbligatoria la contribuzione ai sensi del paragrafo 5 o, per le entità che non sono ancora contributori, dalla data in cui la decisione di rendere obbligatoria la contribuzione è adottata a norma del presente punto;
estendere il periodo di contribuzione obbligatoria di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi in seguito al riesame previsto al paragrafo 9 di una delle misure adottate ai sensi della lettera a) del presente paragrafo;
determinare le modalità e le tempistiche per la contribuzione dei dati senza imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di negoziare o di impegnarsi a negoziare;
imporre all'amministratore di modificare la metodologia, il codice di condotta di cui all'articolo 15 o altre norme dell'indice di riferimento critico.
Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera cinque anni.
Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), l'autorità competente dell'amministratore riesamina le misure adottate a norma del paragrafo 6. Essa procede alla revoca delle misure se ritiene:
che sia probabile che i contributori proseguano la contribuzione per almeno un anno in caso di revoca della misura il che deve essere dimostrato almeno da:
un impegno scritto del contributore nei confronti dell'amministratore e dell'autorità competente a proseguire la contribuzione dei dati per l'indice di riferimento critico per un periodo minimo di un anno in caso di revoca della misura;
una relazione scritta dell'amministratore all'autorità competente attestante la sua valutazione che la continuità dell'indice di riferimento critico può essere assicurata una volta revocata la contribuzione obbligatoria;
che la fornitura dell'indice di riferimento possa continuare anche dopo che i contributori che hanno l'obbligo di effettuare la contribuzione di dati cessano di contribuire;
che sia disponibile un indice di riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti dell'indice di riferimento critico possano passare a detto sostituto a costi minimi, ciò che dovrà essere dimostrato almeno da una relazione scritta dell'amministratore che descriva le modalità di transizione a un indice di riferimento sostitutivo, la capacità degli utenti di passare a detto indice di riferimento e i costi a loro carico per il passaggio; oppure
che non sia possibile individuare adeguati contributori alternativi e che la cessazione della contribuzione da parte delle pertinenti entità sottoposte a vigilanza indebolirebbe l'indice di riferimento quanto basta per cessare lo stesso.
CAPO 4 BIS
Sostituzione legale di un indice di riferimento
Articolo 23 bis
Ambito di applicazione della sostituzione legale di un indice di riferimento
Il presente capo si applica:
a qualsiasi contratto, o a qualsiasi strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di uno degli Stati membri; e
a qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nell’Unione, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di un paese terzo, e laddove tale diritto non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento.
Articolo 23 ter
Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa dell’Unione
Il presente articolo si applica:
agli indici di riferimento designati come critici da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c);
agli indici di riferimento basati sulla contribuzione di dati laddove la loro cessazione o liquidazione comporti perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione; e
agli indici di riferimento di paesi terzi laddove la loro cessazione o liquidazione comporti perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari o rappresenti un rischio sistemico per il sistema finanziario dell’Unione.
Per un indice di riferimento la Commissione può designare uno o più sostituti, a condizione che si sia verificato uno degli eventi seguenti:
l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui è annunciato che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti; nel caso di un indice di riferimento designato come critico da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità competente rilascia tale annuncio soltanto qualora, dopo l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 23, l’indice di riferimento continua a non rispecchia il mercato o la realtà economica sottostanti;
l’amministratore di tale indice di riferimento, o una persona che agisce per conto di tale amministratore, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, o tale dichiarazione pubblica à stata resa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui è annunciato che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento.
l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che l’amministratore darà avvio alla liquidazione ordinata dell’indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l’indice di riferimento; o
l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento revoca o sospende l’autorizzazione a norma dell’articolo 35 o il riconoscimento a norma dell’articolo 32, paragrafo 8, o richiede la cessazione dell’avallo a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, a condizione che, al momento della revoca, della sospensione o della cessazione dell’avallo, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento, e l’amministratore di tale indice di riferimento darà avvio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato,.
Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto di un indice di riferimento sostituisce tutti i riferimenti all’indice di riferimento in questione nei contratti e negli strumenti finanziari di cui all’articolo 23 bis, qualora tali contratti e strumenti finanziari non contengano:
nessuna clausola di riserva; o
nessuna clausola di riserva adeguata;
Ai fini del paragrafo 3, lettera b), una clausola di riserva è considerata inadeguata se:
non contempla un sostituto permanente dell’indice di riferimento in via di cessazione; o
la sua applicazione richiede un ulteriore consenso da parte di terzi che è stato negato; o
prevede un sostituto dell’ indice di riferimento che non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria.
Il sostituto di un indice di riferimento concordato come un tasso contrattuale di riserva non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, qualora;
ciò sia stato stabilito dall’autorità nazionale pertinente, sulla base di una valutazione orizzontale di uno specifico tipo di accordo contrattuale effettuata a seguito di una richiesta motivata di almeno una parte interessata, e previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi;
a seguito di una valutazione in conformità della lettera a), una delle parti del contratto o dello strumento finanziario si è opposta alla clausola di riserva convenuta contrattualmente al più tardi tre mesi prima della cessazione dell’indice di riferimento; e
a seguito di un’obiezione a norma della lettera b), le parti del contratto o dello strumento finanziario non hanno concordato una alternativa al più tardi un giorno lavorativo prima della cessazione dell’indice di riferimento in questione.
Un atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 include quanto segue:
uno o più sostituti di un indice di riferimento;
l’adeguamento dello spread, compreso il metodo per determinare tale adeguamento, da applicare al sostituto di un indice di riferimento in via di cessazione alla data della sostituzione per ciascun termine specifico, al fine di tenere conto degli effetti della transizione o del passaggio dall’indice di riferimento da liquidare alla sua sostituzione;
le corrispondenti modifiche essenziali per garantire la conformità legate all’uso o all’applicazione di un sostituto di un indice di riferimento e ragionevolmente necessarie in tal senso; e
la data a decorrere dalla quale si applicano il sostituto o i sostituti di un indice di riferimento.
Articolo 23 quater
Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa nazionale
L’autorità nazionale competente di uno Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei contributori di dati può designare uno o più sostituti di un indice di riferimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), a condizione che si sia verificato uno degli eventi seguenti:
l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si annuncia che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti; l’autorità competente rilascia tale annuncio soltanto qualora, dopo l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 23, l’indice di riferimento continua a non rispecchia il mercato o la realtà economica sottostanti;
l’amministratore di tale indice di riferimento, o una persona che agisce per conto di tale amministratore, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, o tale dichiarazione pubblica à stata resa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui è annunciato che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva, o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento.
l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento; o
l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento revoca o sospende l’autorizzazione a norma dell’articolo 35 a condizione che, al momento della revoca o della sospensione, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento e l’amministratore darà inizio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento, o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato.
Il sostituto di un indice di riferimento sostituisce tutti i riferimenti all’indice di riferimento in questione nei contratti e negli strumenti finanziari di cui all’articolo 23 bis, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
tali contratti o strumenti finanziari si riferiscono all’indice di riferimento in via di cessazione alla data in cui la normativa nazionale che designa il sostituto di un indice di riferimento diviene applicabile; e
tali contratti o strumenti finanziari non prevedono clausole di riserva o includono una clausola di riserva che non contempla un sostituto permanente dell’indice di riferimento in via di cessazione.
CAPO 5
Indici di riferimento significativi
Articolo 24
Indici di riferimento significativi
Un indice di riferimento che non soddisfi una delle condizioni stabilite all'articolo 20, paragrafo 1, costituisce un indice di riferimento significativo se:
è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile; oppure
non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi e la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
Articolo 25
Esenzioni dai requisiti specifici relativ agli indici di riferimento significativi
Un'autorità competente può decidere che l'amministratore di un indice di riferimento significativo è comunque tenuto ad applicare uno o più dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 2, qualora lo ritenga opportuno alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore. Sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore, nella sua valutazione l'autorità competente tiene conto dei seguenti criteri:
la vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione;
la natura dei dati;
il livello dei conflitti di interesse;
il grado di discrezionalità dell'amministratore;
l'impatto dell'indice di riferimento sui mercati;
la natura, la portata e la complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento;
l'importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento legati all' indice di riferimento;
le dimensioni, la forma organizzativa o la struttura dell'amministratore.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 6
Indici di riferimento non significativi
Articolo 26
Indici di riferimento non significativi
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO IV
TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI
Articolo 27
Dichiarazione sull'indice di riferimento
Se un amministratore avvia la fornitura di un nuovo indice di riferimento o di una nuova famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione conformemente all'articolo 29, pubblica, entro due settimane e in modo da garantire un accesso equo e semplice, una dichiarazione per ciascun nuovo indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna nuova famiglia di indici di riferimento.
Gli amministratori riesaminano e, ove necessario, aggiornano la dichiarazione per ciascun indice di riferimento o per ciascuna famiglia di indici di riferimento in caso di modifica alle informazioni da fornire a norma del presente articolo e almeno ogni due anni.
La dichiarazione per l'indice di riferimento:
definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dall' indice di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;
contiene specifiche tecniche che individuano in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del calcolo dell'indice di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all'esercizio della discrezionalità e la posizione delle persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità;
informa della possibilità che alcuni fattori, inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell'amministratore, possono richiedere variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento; e
avvisa gli utilizzatori che le variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento possono ripercuotersi sui contratti finanziari e sugli strumenti finanziari legati all'indice di riferimento o alla misurazione della performance dei fondi di investimento.
La dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:
le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi all' indice di riferimento;
il motivo dell'adozione della metodologia dell'indice di riferimento e le procedure per il riesame e l'approvazione della stessa;
i criteri e le procedure usati per determinare l'indice di riferimento, inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, i dati minimi necessari per determinare un indice di riferimento, l'uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell'indice di un indice di riferimento;
i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio delle valutazioni o della discrezionalità da parte dell'amministratore o dei ►C2 contributori di dati ◄ , per assicurare la coerenza nell'uso di tali valutazioni o discrezionalità;
le procedure che disciplinano la determinazione dell'indice di riferimento in periodi di tensione, o in periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti dell'indice di riferimento in detti periodi;
le procedure per trattare gli errori nei dati o nella determinazione dell'indice di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente l' indice di riferimento; e
l'individuazione dei potenziali limiti di un indice di riferimento, inclusi il suo funzionamento nei mercati illiquidi o frammentati e la possibile concentrazione dei dati forniti.
Se non sono disponibili indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi nel portafoglio del singolo amministratore di indici di riferimento, o se il singolo amministratore di indici di riferimento non dispone di indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG o tengono conto di questi ultimi, ciò è indicato nelle dichiarazioni sull’indice di riferimento di tutti gli indici di riferimento forniti da tale amministratore. Per quanto concerne gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, nonché per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, il fornitore di indici di riferimento pubblica una dichiarazione dettagliata in merito al fatto se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, ai sensi delle norme in materia di informativa per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
Entro il 31 dicembre 2021, gli amministratori di indici di riferimento, per ciascun indice di riferimento o, qualora applicabile, per ciascuna famiglia di indici di riferimento, ad eccezione degli indici di riferimento per i tassi di interesse e le valute, includono, nella loro dichiarazione sull’indice di riferimento, una spiegazione sul modo in cui la loro metodologia si allinea con l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio o consegue gli obiettivi dell’accordo di Parigi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni da fornire nella dichiarazione sull’indice di riferimento di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo, nonché il formato standard da utilizzare per i riferimenti ai fattori ESG, per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate e per garantire la fattibilità tecnica della conformità a tale paragrafo.
L'ESMA opera una distinzione tra diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, e tiene conto del principio di proporzionalità.
L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 28
Variazioni e cessazione degli indici di riferimento
Articolo 28 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell'amministratore a cui le informazioni fanno riferimento;
per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
per le persone giuridiche, le dimensioni dell'amministratore per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell'amministratore a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell'amministratore a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO V
USO DI INDICI DI RIFERIMENTO NELL'UNIONE
Articolo 29
Uso di indici di riferimento
Articolo 30
Equivalenza
Per utilizzare nell'Unione, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, un indice di riferimento o una combinazione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'indice di riferimento e l'amministratore devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 36. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per essere inclusi nel registro:
la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo;
l'amministratore sia autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;
l'amministratore abbia notificato all'ESMA il proprio consenso all'uso degli indici di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, l'elenco degli indici di riferimento per i quali ha prestato il proprio consenso all'utilizzo nell'Unione e l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo; e
gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano operativi.
La Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo soddisfano requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi; e
i requisiti vincolanti sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo;
La Commissione può subordinare l’applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di regolamentazione e di vigilanza, che sono stabilite in tale decisione e alla capacità dell’ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Tali atti di esecuzione vengono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
In alternativa, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che:
i requisiti vincolanti in un paese terzo in relazione ad amministratori specifici o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento specifici sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi; e
tali amministratori specifici o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento specifici sono soggette a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.
La Commissione può subordinare l’applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di regolamentazione e di vigilanza, che sono stabilite in tale decisione e alla capacità dell’ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
L’ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo. Nell’istituire tali accordi, l’ESMA verifica se il paese terzo in questione, in conformità di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), è sull’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione. Detti accordi specificano quanto meno:
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, incluso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'amministratore autorizzato del paese terzo richieste dall'ESMA;
il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente di un paese terzo consideri uno degli amministratori autorizzati del paese terzo soggetti alla sua vigilanza in violazione delle condizioni della sua autorizzazione o altra normativa nazionale nel paese terzo;
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 31
Cancellazione della registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo
L'ESMA cancella la registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo rimuovendo tale amministratore dal registro di cui all'articolo 36, qualora abbia fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l'amministratore:
agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati; o
abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2 o 3.
L'ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
l'ESMA ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che l'amministratore in questione si conforma ai requisiti applicabili in quel paese;
l'ESMA ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di cancellare la registrazione dell'amministratore almeno 30 giorni prima della cancellazione.
Articolo 32
Riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo
Allo scopo di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l’ESMA può tener conto di una valutazione di un revisore esterno indipendente o di una certificazione fornita dall’autorità competente dell’amministratore del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato.
Se e nella misura in cui l'amministratore è in grado di dimostrare che un indice di riferimento che fornisce è un indice di riferimento fondato su dati regolamentati o è un indice di riferimento per le merci che non si basa su dati trasmessi da ►C2 contributori di dati ◄ che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, non sussiste per l'amministratore l'obbligo di rispettare i requisiti non applicabili alla fornitura di indici di riferimento fondati su dati regolamentati e di indici di riferimento per le merci, a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente.
▼M2 —————
Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Se ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettate, l’ESMA respinge la richiesta di riconoscimento e ne espone i motivi. Inoltre, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:
se un amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto a vigilanza, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l’ESMA e l’autorità competente del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 5, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta all’autorità competente del paese terzo in questione di esercitare le proprie funzioni in conformità del presente regolamento;
l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell’ESMA nel quadro del presente regolamento non è ostacolato dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l’amministratore, né, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell’autorità competente del paese terzo.
▼M2 —————
L’ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l’amministratore:
agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l’ordinato funzionamento dei mercati;
abbia commesso una grave violazione delle disposizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento;
abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.
Nel caso in cui tali progetti di norme tecniche di regolamentazione siano elaborati, l'ESMA li sottopone alla Commissione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 33
Avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo
Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 o qualunque altra entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione con un ruolo chiaro e ben definito all'interno del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'autorità competente pertinente di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, alla propria autorità competente che la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa, su base obbligatoria o volontaria, requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento;
l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l'attività di fornitura di un indice di riferimento in un paese terzo e gestire i rischi associati;
sussiste un motivo obiettivo per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e per l'avallo dell'utilizzo di tale indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento nell'Unione.
Ai fini della lettera a), per accertare se la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento, l'autorità competente può considerare se la conformità della fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, sia equivalente alla conformità ai requisiti sanciti nel presente regolamento.
TITOLO VI
AUTORIZZAZIONE, REGISTRAZIONE E VIGILANZA DEGLI AMMINISTRATORI
CAPO 1
Autorizzazione e registrazione
Articolo 34
Autorizzazione e registrazione dell'amministratore
Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata, al fine di ricevere:
un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento ai sensi del presente regolamento;
una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento ai sensi del presente regolamento, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico; o
una registrazione, se fornisce o intende fornire solamente indici che sarebbero qualificabili come indici di riferimento non significativi.
L'autorità competente pertinente:
esamina la domanda di autorizzazione e adotta la decisione di concedere o negare l'autorizzazione al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento di una domanda completa;
esamina la domanda di registrazione e adotta la decisione di approvare o negare la registrazione del richiedente entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda completa.
Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione di cui al primo comma, l'autorità competente informa il richiedente. Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare o registrare il richiedente, fornisce le motivazioni della sua decisione.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 35
Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione
L'autorità competente può revocare o sospendere l'autorizzazione o la registrazione qualora l'amministratore:
rinunci espressamente all'autorizzazione o alla registrazione o non abbia fornito indici di riferimento negli ultimi 12 mesi;
abbia ottenuto l'autorizzazione o la registrazione, oppure abbia avallato un indice di riferimento, rendendo false dichiarazioni o con altri mezzi illeciti;
non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato o registrato; o
abbia gravemente e ripetutamente violato le disposizioni del presente regolamento.
L'ESMA aggiorna tempestivamente il registro di cui all'articolo 36.
Articolo 36
Registro degli amministratori e degli indici di riferimento
L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni:
l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;
l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;
l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;
gli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all'articolo 33, le identità dei loro amministratori e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo o delle entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo.
CAPO 2
Cooperazione ai fini della vigilanza
Articolo 37
Delega di compiti fra autorità competenti
Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi proposta di delega 60 giorni prima dell'entrata in vigore della stessa.
Articolo 38
Diffusione di informazioni di un altro Stato membro
Un'autorità competente può divulgare le informazioni ricevute da un'altra autorità competente soltanto se:
ha ottenuto il consenso scritto di tale autorità competente e se le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità competente ha espresso il suo consenso; o
tale divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
Articolo 39
Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco
Quando un'autorità competente riceve da un'altra autorità competente la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, può:
effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;
consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;
nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco o forniscano sostegno.
CAPO 3
Ruolo delle autorità competenti
Articolo 40
Autorità competenti
Ai fini del presente regolamento, l’ESMA è l’autorità competente per:
gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);
gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 32.
Articolo 41
Poteri delle autorità competenti
Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:
avere accesso a qualsiasi documento e altri dati in qualunque forma, e possono riceverne o estrarne copia;
richiedere o esigere informazioni da qualsiasi persona coinvolta nella fornitura, o nella contribuzione, di un indice di riferimento, compresi i fornitori di servizi a cui siano stati esternalizzati le funzioni, i servizi o le attività relativi alla fornitura di un indice di riferimento di cui all'articolo 10, nonché dai loro mandanti e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
chiedere, in relazione agli indici di riferimento per le merci, informazioni ai contributori sui relativi mercati a pronti in base, ove applicabile, a formati standard e relazioni sulle operazioni e avere accesso diretto ai sistemi dei trader;
effettuare ispezioni o indagini in loco, presso luoghi diversi dalle abitazioni private delle persone fisiche;
accedere, fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, ai locali di persone giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che i documenti o altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, conformemente alla legislazione nazionale, tale potere sarà esercitato solo dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione;
esigere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza;
chiedere il congelamento o il sequestro di attivi o entrambe le cose;
chiedere la cessazione temporanea di qualunque prassi che l'autorità competente consideri contraria al presente regolamento;
imporre un divieto temporaneo all'esercizio dell'attività professionale;
adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura degli indici di riferimento, anche imponendo all'amministratore pertinente o a una persona che ha pubblicato o diffuso l'indice di riferimento o a entrambi di pubblicare una dichiarazione correttiva in merito a dati forniti precedentemente o a cifre dell'indice di riferimento.
Le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e i poteri sanzionatori di cui all’articolo 42, in conformità dei loro quadri giuridici nazionali, attraverso le seguenti modalità:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità o con imprese che operano sul mercato;
sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che operano sul mercato;
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
Per l'esercizio di tali poteri, le autorità competenti si dotano di adeguate ed efficaci misure di salvaguardia dei diritti della difesa e dei diritti fondamentali.
Articolo 42
Sanzioni e altre misure amministrative
Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità dell’articolo 41 e il diritto degli Stati membri di infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di infliggere sanzioni e altre misure amministrative adeguate quanto meno alle seguenti violazioni:
qualsiasi violazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 34 qualora si applichino; e
la mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall’articolo 41.
Tali sanzioni o altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
In presenza di una violazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di infliggere almeno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:
l'ordine diretto all'amministratore o all'entità sottoposta a vigilanza responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
una dichiarazione pubblica che indica l'amministratore o l'entità sottoposta a vigilanza responsabile e la natura della violazione;
la revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione di un amministratore;
l'interdizione temporanea, che proibisca a qualsiasi persona fisica ritenuta responsabile della violazione, lo svolgimento di funzioni di gestione per amministratori o ►C2 contributori di dati ◄ sottoposti a vigilanza;
l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; o
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:
500 000 EUR per violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016; o
100 000 EUR per violazioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 11, paragrafo 4, o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016;
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:
per le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016, oppure il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, quale sia l'importo maggiore; o
per le violazioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 11, paragrafo 4, 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016, oppure il 2 % del fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, quale sia l'importo maggiore.
Ai fini della lettera h), punti i) e ii), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 16 ) per le banche e alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 17 ) per le imprese di assicurazioni che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo o, se si tratta di un'associazione, il 10 % dei fatturati aggregati dei membri.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme per le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, ove le violazioni di cui a tale paragrafo sono oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le pertinenti disposizioni del diritto penale unitamente alla notifica di cui al primo comma del presente paragrafo.
Essi ne comunicano tempestivamente alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica.
Articolo 43
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative, le autorità competenti che hanno designato conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, prendano in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:
la gravità e la durata della violazione;
la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria e l'economia reale;
il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
la solidità finanziaria della persona responsabile, indicata in particolare dal fatturato totale annuo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
il livello dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona responsabile, quando possono essere determinati;
il livello di collaborazione della persona responsabile con l'autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;
precedenti violazioni commesse dalla persona in questione;
le misure adottate, successivamente alla violazione, da una persona responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione.
Articolo 44
Obbligo di cooperare
Articolo 45
Pubblicazione delle decisioni
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Laddove un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica sottoposta alla decisione o dei dati personali di una persona fisica sarebbe sproporzionata a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dei suddetti dati, o qualora tale pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'autorità competente agisce in uno dei seguenti modi:
rinvia la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura fino al momento in cui le motivazioni per tale rinvio vengano meno;
pubblica la decisione in forma anonima in conformità del diritto nazionale, ove la pubblicazione anonima assicuri un'efficace protezione dei dati personali in questione;
non pubblica affatto la decisione nel caso in cui sia del parere che la pubblicazione in conformità delle lettere a) o b) sia ritenuta insufficiente ad assicurare:
che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o
la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.
Nel caso in cui decida di pubblicare una decisione in forma anonima di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità competente può posticipare la pubblicazione dei dati pertinenti per un periodo di tempo ragionevole ove sia prevedibile che durante tale periodo le ragioni della pubblicazione in forma anonima vengano meno;
Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell'articolo 42, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all'ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
Articolo 46
Collegi
Laddove un'autorità competente intenda entrare a far parte del collegio, essa presenta una richiesta all'autorità competente dell'amministratore comprovante il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo. L'autorità competente pertinente dell'amministratore esamina la richiesta e notifica all'autorità richiedente entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se ritiene o meno soddisfatti i requisiti in questione. Qualora non consideri soddisfatti i requisiti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA, in conformità del paragrafo 9.
Laddove l'ESMA agisca in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in relazione a un indice di riferimento critico, garantisce uno scambio di informazioni e una cooperazione adeguati con gli altri membri del collegio.
Se un amministratore fornisce più di un indice di riferimento critico, l'autorità competente di tale amministratore può istituire un unico collegio in relazione a tutti gli indici di riferimento forniti dall'amministratore in questione.
L'autorità competente di un amministratore stabilisce disposizioni scritte nel quadro del collegio, in ordine ai seguenti punti:
le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi;
il processo decisionale tra le autorità competenti e il termine entro il quale va adottata ciascuna decisione;
i casi in cui le autorità competenti sono tenute a consultarsi;
la cooperazione da fornire ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 7 e 8.
L'eventuale decisione dell'autorità competente dell'amministratore di adottare dette misure tiene conto dell'impatto sugli Stati membri interessati, in particolare del potenziale impatto sulla stabilità dei loro sistemi finanziari.
Per quanto riguarda la decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore ai sensi dell'articolo 35, ogni volta che la cessazione di un indice di riferimento determini un evento di causa maggiore, eluda o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario, o le regole di un fondo d'investimento collegato a tale indice di riferimento nell'Unione, secondo il significato specificato dalla Commissione mediante gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 6, le autorità competenti nell'ambito del collegio valutano l'opportunità di adottare misure atte a mitigare gli effetti di cui al presente paragrafo, tra cui:
modificare il codice di condotta di cui all'articolo 15, la metodologia o le altre norme dell'indice di riferimento;
istituire un periodo transitorio, durante il quale si applichino le procedure previste all'articolo 28, paragrafo 2.
In assenza di accordo tra i membri di un collegio, le autorità competenti possono rinviare all'ESMA le seguenti situazioni:
un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;
a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, l'autorità competente dell'amministratore ha notificato all'autorità richiedente che i requisiti di detto paragrafo non risultano soddisfatti o non ha risposto alla richiesta entro un termine ragionevole;
le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo sulle questioni di cui al paragrafo 6;
vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità degli articoli 34, 35 e 42;
vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità dell'articolo 23, paragrafo 6;
vi è disaccordo sulle misure da adottare in conformità del paragrafo 8, terzo comma, del presente articolo.
Il termine di cui all'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), è sospeso a decorrere dalla data del deferimento all'ESMA e finché non sia adottata una decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo.
Qualora l'ESMA ritenga che l'autorità competente dell'amministratore abbia adottato misure di cui al paragrafo 8 del presente articolo che potrebbero non essere conformi alla normativa dell'Unione, essa agisce in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
I poteri dell'autorità competente di un amministratore ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, possono essere esercitati finché l'ESMA non pubblichi la sua decisione.
Articolo 47
Cooperazione con l'ESMA
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48
Segreto professionale
CAPO 4
Poteri e competenze dell’ESMA
Articolo 48 bis
Esercizio dei poteri da parte dell’ESMA
I poteri conferiti all’ESMA o a un suo funzionario o ad altra persona autorizzata dall’ESMA a norma degli articoli da 48 ter a 48 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Articolo 48 ter
Richiesta di informazioni
L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:
le persone coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento di cui all’articolo 40, paragrafo 1;
i terzi ai quali le persone di cui alla lettera a) hanno esternalizzato funzioni o attività ai sensi dell’articolo 10;
le persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale alle persone di cui alla lettera a).
A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e su richiesta dell’ESMA, le autorità competenti presentano tale richiesta di informazioni ai contributori di dati per gli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento e condividono senza indebito ritardo con l’ESMA le informazioni ricevute.
Una semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
indica la finalità della richiesta;
specifica le informazioni richieste;
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;
specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l’obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;
indica l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all’articolo 48 septies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.
Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’ESMA:
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
indica la finalità della richiesta;
specifica le informazioni richieste;
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 48 octies laddove le informazioni fornite siano incomplete;
indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 48 septies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente all’articolo 48 duodecies del presente regolamento e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48 quater
Indagini generali
Per adempiere alle funzioni attribuitele a norma del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di competenza dell’ESMA, su qualsiasi forma di supporto;
prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
convocare e chiedere alle persone di cui sopra o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;
sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;
richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:
che la decisione di cui al paragrafo 3 sia autentica;
che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48 quinquies
Ispezioni in loco
Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, verifica quanto segue:
l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 5;
che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48 sexies
Misure di vigilanza dell’ESMA
Qualora constati, conformemente all’articolo 48 decies, paragrafo 5, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l’ESMA adotta una o più delle seguenti misure:
adozione di una decisione che imponga all’interessato di porre fine alla violazione;
adozione di una decisione che infligga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 48 septies;
emanazione di comunicazioni pubbliche.
Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
la durata e la frequenza della violazione;
se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
il livello di collaborazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa;
le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:
una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48 septies
Sanzioni amministrative pecuniarie
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.
L’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è:
in caso di persone giuridiche, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o il 10 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, ove tale importo sia più elevato;
nel caso di una persona fisica, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016.
In deroga al primo comma, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o all’articolo 11, paragrafo 4, è pari a 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o al 2 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di gestione, ove tale importo sia più elevato per le persone giuridiche, e a 100 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016 per le persone fisiche.
Ai fini del punto a), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo.
Articolo 48 octies
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 48 sexies, paragrafo 1, lettera a);
una persona di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1:
a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 48 ter;
a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 48 quater;
a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 48 quinquies.
Articolo 48 nonies
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.
Articolo 48 decies
Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 48 undecies
Audizione delle persone interessate dall’indagine
Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente a norma dell’articolo 48 sexies al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
Articolo 48 duodecies
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta.
Articolo 48 terdecies
Commissioni di vigilanza
Articolo 48 quaterdecies
Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti
In deroga al primo comma, l’autorizzazione degli indici di riferimento critici non può essere delegata.
Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l’ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo:
alla portata del compito da delegare;
ai tempi di esecuzione del compito; e
alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e all’ESMA stessa.
Articolo 48 quindecies
Misure transitorie relative all’ESMA
Tuttavia, le domande di autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e le domande di riconoscimento in conformità dell’articolo 32 ricevute dalle autorità competenti prima del 1o ottobre 2021 non sono trasferite all’ESMA e la decisione di autorizzare o riconoscere è presa dalla pertinente autorità competente.
TITOLO VII
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 49
Esercizio della delega
Articolo 50
Procedura di comitato
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 51
Disposizioni transitorie
Entro il 1o gennaio 2020, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici che richiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34, ha la facoltà di decidere di registrare tale fornitore di indici in qualità di amministratore anche se non si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, alle seguenti condizioni:
il fornitore di indici non fornisce un indice di riferimento critico;
l'autorità competente è ragionevolmente a conoscenza del fatto che l'indice o gli indici forniti dal fornitore di indici in questione non sono largamente utilizzati, ai sensi del presente regolamento, né nello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici né in altri Stati membri.
L'autorità competente notifica all'ESMA la propria decisione adottata ai sensi del primo comma.
L'autorità competente conserva le prove dei motivi alla base della sua decisione adottata in conformità del primo comma, in una forma tale da consentire una piena comprensione delle valutazioni da parte dell'autorità competente dell'indice o degli indici forniti dal fornitore di indici, compresi i dati di mercato, le valutazioni e le altre informazioni, incluse quelle ricevute dal fornitore di indici.
Il primo comma non si applica agli indici di riferimento forniti da amministratori che si trasferiscono dall’Unione in un paese terzo durante il periodo transitorio. L’autorità competente informa al riguardo l’ESMA in conformità all’articolo 35. L’ESMA redige un elenco degli indici di riferimento di paesi terzi ai quali non si applica il primo comma.
Articolo 52
Termine per l'aggiornamento dei prospetti e dei documenti contenenti le informazioni chiave
L'articolo 29, paragrafo 2, non pregiudica i prospetti esistenti approvati ai sensi della direttiva 2003/71/CE prima del 1o gennaio 2018. Per quanto riguarda i prospetti approvati prima del 1o gennaio 2018 ai sensi della direttiva 2009/65/CE, i documenti di base sono aggiornati quanto prima o al più tardi entro 12 mesi da tale data.
Articolo 53
Riesami dell’ESMA
L’ESMA emette un parere destinato a ogni autorità competente che abbia avallato un indice di riferimento di un paese terzo che valuta come l’autorità competente applichi i pertinenti requisiti di cui all’articolo 33 e i requisiti di cui a qualsiasi atto delegato, norma tecnica di regolamentazione o norma tecnica di attuazione pertinenti basati sul presente regolamento.
Articolo 54
Riesame
Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione riesamina e presenta una relazione sul presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:
sul funzionamento e l'efficacia del regime degli indici di riferimento critici, l'amministrazione obbligatoria e la contribuzione obbligatoria di cui agli articoli 20, 21 e 23, nonché sulla definizione di indice di riferimento critico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25);
sull'efficacia del regime di autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all'articolo 46, nonché sull'adeguatezza della vigilanza su taluni indici di riferimento da parte degli organismi dell'Unione;
sul funzionamento e l'efficacia dell'articolo 19, paragrafo 2, in particolare sul suo ambito di applicazione.
Articolo 55
Notifica degli indici di riferimento associati e dei relativi amministratori
Quando un indice di riferimento è associato a uno strumento finanziario contemplato dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento includono il nome dell'indice di riferimento associato e del relativo amministratore.
Articolo 56
Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014
Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:
l'articolo 19 è così modificato:
è inserito il paragrafo seguente:
L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.»;
al paragrafo 7, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:
«Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.»;
l'articolo 35 è così modificato:
ai paragrafi 2 e 3, la frase «e all'articolo 19, paragrafi 13 e 14» è sostituita dalla frase «, all' articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all' articolo 38»;
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
all'articolo 38 sono aggiunti i commi seguenti:
«Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul livello delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), per quanto riguarda le transazioni eseguite dai gestori in cui le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente sono parte di un organismo di investimento collettivo o forniscono un'esposizione a un portafoglio di attività, al fine di valutare se tale livello sia appropriato o se debba essere adeguato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo all'adeguamento delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), qualora stabilisca in tale relazione che tali soglie debbano essere adeguate.»
Articolo 57
Modifiche della direttiva 2008/48/CE
La direttiva 2008/48/CE è così modificata:
all'articolo 5, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:
«Qualora l'accordo di credito si riferisca a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), il nome dell'indice di riferimento e del suo amministratore e le potenziali implicazioni per il consumatore sono resi noti dal creditore o, se del caso, dall'intermediario del credito, al consumatore in un documento separato, che può essere allegato al modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”.
all'articolo 27, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente:
«Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.»
Articolo 58
Modifiche della direttiva 2014/17/UE
La direttiva 2014/17/UE è così modificata:
all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«e bis) qualora siano disponibili contratti che si riferiscano a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) la denominazione dell'indice di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori;
all'articolo 42, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
«Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.»;
all'articolo 43, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), non si applica ai contratti di credito esistenti prima del 1o luglio 2018.»
Articolo 59
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
In deroga al secondo paragrafo del presente articolo, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 20 (a esclusione del paragrafo 6, lettera b)], gli articoli 21 e 23, l'articolo 25, paragrafi 8 e 9, l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, l'articolo 32, paragrafo 9, l'articolo 33, paragrafo 7, l'articolo 34, paragrafo 8, l'articolo 46, l'articolo 47, paragrafo 3, e l'articolo 51, paragrafo 6, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2016.
In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 56 si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INDICI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
Dati accurati e sufficienti
1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), la priorità nell'uso dei dati riguarda in generale:
le operazioni dei fornitori nel mercato sottostante che gli indici di riferimento intendono misurare o, se non sufficienti, le operazioni nei mercati correlati, quali:
le operazioni di terzi nei mercati descritte alla lettera a) osservate da un contributore;
quotazioni preventivate;
quotazioni indicative o valutazioni di esperti.
2. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 11, paragrafo 4, i dati possono essere rettificati.
In particolare, i dati possono essere rettificati applicando i seguenti criteri:
prossimità delle operazioni alla data della fornitura dei dati e impatto di eventuali eventi del mercato tra la data delle operazioni e la data della fornitura dei dati;
interpolazione o estrapolazione da dati sulle operazioni;
adeguamenti volti a rispecchiare le variazioni dell'affidabilità creditizia dei ►C2 contributori di dati ◄ e di altri operatori di mercato.
Funzione di sorveglianza
3. I seguenti requisiti si applicano in sostituzione dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5:
l'amministratore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse si dota di un comitato di sorveglianza indipendente. I dati dei membri di tale comitato sono resi pubblici, unitamente alle dichiarazioni sui conflitti di interesse e ai processi per l'elezione e la nomina dei relativi membri;
il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e redige i verbali di ogni riunione;
il comitato di sorveglianza di un amministratore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse opera con integrità e detiene tutte le responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
Revisione
4. Gli amministratori di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse nominano un revisore esterno indipendente che riesamina e riferisce sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento. Ogni due anni è condotta una revisione esterna dell'amministratore, per la prima volta sei mesi dopo l'introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni.
Il comitato di sorveglianza può richiedere una revisione esterna di un contributore per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse se insoddisfatto di qualunque aspetto della sua condotta.
Sistemi e controlli dei contributori
5. Il seguente requisito si applica ai contributori per indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 16. L'articolo 16, paragrafo 5, non si applica.
6. Ciascun notificatore del contributore e i rispettivi diretti superiori riconoscono per iscritto di aver letto il codice di condotta e dichiarano di rispettarlo.
7. I sistemi e i controlli dei contributori comprendono:
una sintesi delle responsabilità nell'ambito di ciascuna impresa, incluse linee gerarchiche e livelli di responsabilità, la sede dei notificatori e dei dirigenti e i nomi dei soggetti pertinenti e dei sostituti;
procedure interne per l'approvazione dei dati forniti;
procedure disciplinari relative ai tentativi di manipolazione, o alla mancata segnalazione di effettive o tentate manipolazioni ad opera di parti esterne al processo di contribuzione;
efficaci procedure di gestione dei conflitti di interesse e controlli delle comunicazioni, sia interni ai contributori sia tra i contributori e terzi, volti a evitare influenze esterne improprie sui responsabili dell'invio dei tassi. I notificatori lavorano in sedi fisicamente separate da quelle dei trader di derivati su tassi di interesse;
efficaci procedure per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le persone che svolgono attività associate a un rischio di conflitto di interesse in cui lo scambio di informazioni può compromettere i dati degli indici di riferimento forniti;
norme volte a evitare la collusione tra i contributori e tra i contributori e gli amministratori degli indici di riferimento;
misure volte a prevenire o limitare l'influenza impropria da parte di chiunque sulla modalità con cui le persone coinvolte nella fornitura dei dati svolgono tali attività;
l'eliminazione di eventuali collegamenti diretti tra la retribuzione dei dipendenti coinvolti nella fornitura dei dati e la retribuzione di persone impegnate in altre attività, o i ricavi da esse generati, laddove in relazione a tali attività possa insorgere un conflitto di interesse;
controlli volti a individuare eventuali operazioni temporanee successive alla fornitura dei dati.
8. I contributori per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse tengono registrazioni dettagliate di:
tutti gli aspetti relativi alla contribuzione di dati;
il procedimento che disciplina la determinazione e l'approvazione dei dati forniti;
i nomi dei notificatori e le rispettive responsabilità;
eventuali comunicazioni tra i notificatori e altre persone, inclusi trader e broker interni ed esterni, in relazione alla determinazione o alla contribuzione dei dati;
eventuali interazioni dei notificatori con l'amministratore o con eventuali agenti di calcolo;
eventuali richieste di informazioni relative ai dati e relativo esito;
relazioni sulla sensibilità dei portafogli di negoziazione di swap su tassi di interesse e di qualunque altro portafoglio di negoziazione di derivati con un'esposizione significativa alla fissazione dei tassi di interesse in relazione ai dati.
9. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consente di memorizzare le informazioni in modo da renderle accessibili per la futura consultazione con una pista di controllo documentata.
10. La funzione di controllo della conformità del contributore per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse segnala regolarmente alla dirigenza le sue conclusioni, anche per quanto riguarda le operazioni temporanee.
11. I dati e le procedure sono soggetti a riesami interni periodici.
12. Ogni due anni i contributori per un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono sottoposti a una revisione esterna dei dati oggetto di contribuzione e della conformità al codice di condotta e alle disposizioni del presente regolamento, per la prima volta sei mesi dopo l'introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni.
ALLEGATO II
INDICI DI RIFERIMENTO PER LE MERCI
Metodologia
1. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci formalizza, documenta e rende pubblica qualsiasi metodologia utilizzata dall'amministratore per calcolare un indice di riferimento. Una tale metodologia contiene e descrive, almeno:
tutti i criteri e le procedure usati per elaborare l'indice di riferimento, incluse le modalità d'uso dei dati forniti da parte dell'amministratore, il volume specifico, le operazioni concluse e segnalate, le offerte d'acquisto e di vendita e qualunque altra informazione di mercato, nella sua valutazione o nei periodi o finestre temporali della valutazione, il motivo per cui è utilizzata una data unità di riferimento, le modalità di raccolta dei dati forniti da parte dell'amministratore, gli orientamenti che controllano l'esercizio delle valutazioni da parte dei valutatori e qualunque altra informazione, quali ipotesi, modelli o estrapolazioni dai dati raccolti che sono prese in considerazione nella valutazione;
le procedure e prassi volte ad assicurare la coerenza nell'esercizio della valutazione da parte dei valutatori;
l'importanza relativa assegnata a ciascun criterio usato nel calcolo dell'indice di riferimento, in particolare il tipo di dati usati e il tipo di criterio usato nella valutazione, in modo tale da assicurare la qualità e l'integrità del calcolo dell'indice di riferimento;
i criteri che individuano la quantità minima di dati sulle operazioni richiesta per il calcolo di un particolare indice di riferimento. Se tale soglia non è indicata, sono spiegate le ragioni per le quali non è stabilita la soglia minima, indicando anche le procedure da seguire in assenza di dati sulle operazioni;
i criteri relativi ai periodi di valutazione in cui i dati scendono al di sotto della soglia raccomandata dalla metodologia per i dati sulle operazioni o dalle norme sulla qualità prescritte per gli amministratori, inclusi eventuali metodi alternativi di valutazione come i modelli di stima teorica. Laddove non esistano dati sulle operazioni, tali criteri illustrano le procedure da utilizzare;
i criteri per la puntuale contribuzione di dati e i relativi mezzi, elettronici, telefonici o di altro tipo;
i criteri e le procedure relativi ai periodi di valutazione in cui uno o più contributori inviano dati che costituiscono una quota significativa del totale dei dati per l'indice di riferimento. L'amministratore definisce in tali criteri e procedure anche cosa si intende per quota significativa ai fini del calcolo di ciascun indice di riferimento;
i criteri in base ai quali i dati sulle operazioni possono essere esclusi dal calcolo di un indice di riferimento.
2. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci pubblica o rende pubblici gli elementi chiave della metodologia utilizzata dall'amministratore per ciascuno degli indici di riferimento per le merci forniti e pubblicati o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati.
3. Oltre alla metodologia di cui al paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento per le merci illustra e pubblica tutte le informazioni seguenti:
il motivo dell'adozione di una particolare metodologia, incluse eventuali tecniche di rettifica dei prezzi e una giustificazione del motivo per cui l'intervallo o la finestra temporale di accettazione dei dati forniti costituisce un indicatore affidabile dei valori del mercato fisico;
la procedura per il riesame e l'approvazione interna di una data metodologia, nonché la frequenza di tale riesame;
la procedura per il riesame esterno di una data metodologia, incluse le procedure per acquisire l'accettazione da parte del mercato della metodologia attraverso la consultazione con gli utenti su importanti modifiche dei processi di calcolo degli indici di riferimento.
Modifiche metodologiche
4. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci adottano e rendono pubbliche agli utenti procedure esplicite nonché la motivazione di eventuali modifiche metodologiche proposte. Tali procedure sono coerenti con l'obiettivo preminente che l'amministratore assicuri la costante integrità dei propri calcoli dell'indice di riferimento e attui le modifiche per il corretto funzionamento del particolare mercato al quale si riferiscono le modifiche. Dette procedure stabiliscono:
un preavviso, in un intervallo di tempo ben definito, che consente agli utenti di analizzare e commentare sufficientemente l'impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte dell'amministratore;
che le osservazioni degli utenti, nonché la risposta dell'amministratore a dette osservazioni, siano accessibili agli utenti del mercato dopo un dato periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.
5. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci esaminano regolarmente le metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera affidabile il mercato fisico sottoposto a valutazione e includono un processo per tener conto delle opinioni degli utenti pertinenti.
Qualità e integrità dei calcoli dell'indice di riferimento
6. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci:
specifica i criteri che definiscono le merci fisiche soggette a una data metodologia;
assegna la priorità ai dati forniti nel seguente ordine, compatibilmente con le proprie metodologie:
operazioni concluse e segnalate;
offerte di acquisto e offerte di vendita;
altre informazioni.
Se alle operazioni concluse e segnalate non viene assegnata la priorità, ne sono fornite le motivazioni come disposto al punto 7, lettera b);
adotta misure sufficienti volte all'utilizzo di dati forniti e presi in considerazione in buona fede nel calcolo di un indice di riferimento, il che significa che le parti che inviano i dati hanno eseguito, o sono preparate a eseguire, operazioni che generano tali dati e che le operazioni concluse sono state eseguite in base al principio di libera concorrenza, con particolare attenzione alle operazioni tra consociate;
definisce e impiega procedure per individuare dati anomali o sospetti sulle operazioni e conserva le registrazioni delle decisioni di esclusione di dati sulle operazioni dal processo di calcolo dell'indice di riferimento dell'amministratore;
incoraggia i ►C2 contributori di dati ◄ a inviare tutti i dati di cui dispongono che rientrano nei criteri fissati dall'amministratore per il calcolo. Gli amministratori si adoperano, per quanto ragionevolmente possibile, al fine di assicurare che i dati inviati siano rappresentativi delle operazioni effettivamente concluse dai ►C2 contributori di dati ◄ ; e
utilizza un sistema di misure adeguate in modo tale da assicurare che i contributori si conformino alle sue norme di qualità e integrità per i dati applicabili.
7. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci descrivono e pubblicano per ciascun calcolo, per quanto ragionevole senza pregiudicare la debita pubblicazione dell'indice di riferimento:
una spiegazione concisa, sufficiente a favorire la comprensione, da parte di un sottoscrittore o dell'autorità competente dell'indice di riferimento, della modalità di sviluppo del calcolo, inclusi, quanto meno, l'entità e la liquidità del mercato fisico valutato (in termini di numero e volume delle operazioni inviate), l'intervallo e la media di volume e prezzo, nonché le percentuali indicative di ciascun tipo di dati considerati nel calcolo; sono inclusi i termini riferiti alla metodologia di determinazione del prezzo, quali basati sulle operazioni, basati sullo spread o interpolati o estrapolati; e
una spiegazione concisa della misura in cui e dei fondamenti in base ai quali nel calcolo si è fatto uso di valutazioni, inclusi i dati esclusi che altrimenti sarebbero stati conformi ai requisiti della pertinente metodologia di calcolo, i prezzi sono stati stimati in base a spread, interpolazioni o estrapolazioni, o alle offerte di acquisto o di vendita sono state assegnate ponderazioni superiori a quelle delle operazioni concluse, se presenti.
Integrità del procedimento di comunicazione
8. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci:
specifica i criteri che definiscono chi può inviare i dati all'amministratore;
dispone di procedure di controllo qualità per valutare l'identità dei contributori e dei notificatori che comunicano i dati, nonché l'autorizzazione di tali notificatori a comunicare i dati per conto del contributore;
specifica i criteri applicati ai dipendenti dei contributori ai quali è consentito inviare dati agli amministratori per conto del contributore; incoraggia i contributori a inviare dati sulle operazioni dalle funzioni di back office e a reperire dati di conferma presso altre fonti laddove i dati sulle operazioni provengano direttamente da un trader; e
attua controlli interni e procedure scritte per rilevare comunicazioni tra contributori e valutatori che cerchino di influenzare un calcolo a beneficio di una posizione di negoziazione (del contributore, dei suoi dipendenti o di terzi), di indurre un valutatore a violare le norme o gli orientamenti dell'amministratore, o per individuare ►C2 contributori di dati ◄ coinvolti nell'invio di dati sospetti o anomali sulle operazioni. Tali procedure includono, nella misura del possibile, disposizioni che consentono di svolgere indagini più approfondite da parte dell'amministratore nella società del contributore. I controlli includono controlli incrociati degli indicatori di mercato per la convalida delle informazioni inviate.
Valutatori
9. In relazione al ruolo di valutatore, l'amministratore di un indice di riferimento per le merci:
adotta e si dota di esplicite norme e orientamenti interni per la selezione dei valutatori, incluso il livello minimo di formazione, esperienza e competenze, nonché di un processo per il riesame periodico delle loro competenze;
dispone di meccanismi atti a garantire che i calcoli siano effettuati in maniera coerente e regolare;
mantiene la continuità e la programmazione dell'avvicendamento in relazione ai valutatori, per assicurare che i calcoli siano effettuati in maniera coerente e da dipendenti in possesso di pertinenti livelli di esperienza; e
istituisce procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità dei calcoli. Detti controlli e procedure interni richiedono quanto meno la costante supervisione dei valutatori per cercare di assicurare la corretta applicazione della metodologia e procedure di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza prima della diffusione degli indici di riferimento al mercato.
Piste di controllo
10. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci si dota di norme e procedure per documentare contemporaneamente informazioni rilevanti, inclusi:
tutti i dati;
le valutazioni effettuate dai valutatori nel calcolo dell'indice di riferimento;
l'esclusione, nel quadro di un calcolo, di una particolare operazione che diversamente sarebbe stata conforme ai requisiti della metodologia di calcolo pertinente, e la motivazione dell'esclusione;
l'identità di ciascun valutatore e di chiunque altro abbia inviato o comunque prodotto le informazioni di cui alle lettere a), b) o c).
11. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci si dota di norme e procedure per assicurare che la pista di controllo delle informazioni pertinenti sia conservata per almeno cinque anni allo scopo di documentare l'elaborazione dei calcoli.
Conflitti di interesse
12. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci definisce adeguate politiche e procedure per l'individuazione, la divulgazione, la gestione o attenuazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, nonché per la protezione dell'integrità e dell'indipendenza dei calcoli. Tali politiche e procedure sono riesaminate e aggiornate periodicamente e:
assicurano che i calcoli dell'indice di riferimento non siano influenzati da interessi o rapporti d'affari commerciali o personali, effettivi o potenziali, tra l'amministratore o le sue consociate, il suo personale, i clienti, gli operatori di mercato o persone a essi connesse;
assicurano che gli interessi personali e le relazioni commerciali dei dipendenti dell'amministratore non compromettano le funzioni dell'amministratore, inclusi doppia attività, viaggi e accettazione di intrattenimenti, omaggi e ospitalità forniti dai clienti dell'amministratore o da altri operatori dei mercati delle merci;
assicurano, in relazione ai conflitti individuati, l'opportuna segregazione delle funzioni interne dell'amministratore in termini di sorveglianza, remunerazione, accesso ai sistemi e flussi informativi;
proteggono la riservatezza delle informazioni fornite o prodotte dall'amministratore, subordinatamente agli obblighi di divulgazione dell'amministratore stesso;
proibiscono a dirigenti, valutatori e altri dipendenti dell'amministratore di contribuire al calcolo di indici di riferimento mediante offerte d'acquisto o di vendita, transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato; e
affrontano efficacemente i possibili conflitti di interesse individuati tra l'attività di fornitura degli indici di riferimento di un amministratore (inclusi tutti i dipendenti che svolgono o che sono comunque coinvolti nelle responsabilità di calcolo degli indici di riferimento) e qualunque altra attività.
13. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci assicurano che le loro altre attività commerciali dispongano di procedure e meccanismi appropriati, volti a ridurre al minimo la probabilità che l'integrità dei calcoli degli indici di riferimento sia compromessa da conflitti di interesse.
14. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci assicurano di essere dotati di linee gerarchiche separate tra dirigenti, valutatori e altri dipendenti, nonché tra i dirigenti competenti e i più alti dirigenti dell'amministratore e il suo consiglio di amministrazione per assicurare:
che l'amministratore dia applicazione in maniera soddisfacente ai requisiti del presente regolamento; e
che le responsabilità siano chiaramente definite e non siano in conflitto né causino la percezione di un conflitto.
15. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci segnalano agli utenti i conflitti di interesse derivanti dalla loro proprietà non appena ne vengono a conoscenza.
Reclami
16. Gli amministratori di un indice di riferimento per le merci adottano e pubblicano una politica sulla gestione dei reclami che definisce le procedure per il ricevimento, l'indagine e le registrazioni dei reclami presentati in merito al processo di calcolo degli amministratori. Detto meccanismo di reclamo assicura che:
i sottoscrittori di un indice di riferimento possono presentare reclami per contestare la rappresentatività del calcolo di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al calcolo degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione al calcolo di specifici indici di riferimento e altre decisioni editoriali relative ai processi di calcolo degli indici di riferimento;
esistano termini predefiniti per la gestione dei reclami;
i reclami formali presentati nei confronti di un amministratore e del suo personale siano trattati da parte dell'amministratore in modo tempestivo ed equo;
la trattazione sia condotta indipendentemente dal personale coinvolto nell'oggetto del reclamo;
l'obiettivo degli amministratori sia quello di portare a termine la trattazione senza indugio:
gli amministratori informino per iscritto chi presenta il reclamo ed eventuali altre parti dell'esito della trattazione entro un intervallo di tempo ragionevole;
vi sia possibilità di ricorso a un terzo indipendente nominato dall'amministratore se il reclamante non è soddisfatto della modalità di gestione del reclamo da parte dell'amministratore pertinente o della decisione dell'amministratore sulla situazione non oltre sei mesi dalla data del reclamo iniziale; e
tutti i documenti relativi ai reclami, inclusi quelli prodotti dal reclamante, nonché le registrazioni dell'amministratore vengano conservati per almeno cinque anni.
17. Le controversie in relazione alle determinazioni dei prezzi giornalieri, che non costituiscono reclami formali, sono risolte dall'amministratore di un indice di riferimento per le merci facendo riferimento alle sue procedure standard appropriate. Se un reclamo determina una variazione di prezzo, i dettagli di tale variazione di prezzo sono comunicati al mercato quanto prima.
Revisione esterna
18. L'amministratore di un indice di riferimento per le merci nomina un revisore esterno indipendente che dispone di adeguata esperienza e capacità per riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore dei criteri metodologici dichiarati e sul rispetto dei requisiti del presente regolamento. La revisione si svolge annualmente e il suo esito è pubblicato tre mesi dopo essere stata completata. Ove del caso, sono condotte ulteriori revisioni intermedie.
ALLEGATO III
Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi
Metodologia per gli indici di riferimento UE di transizione climatica
L’amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica formalizza, documenta e rende pubblica ogni metodologia utilizzata per il calcolo dell’indice di riferimento, fornendo i seguenti elementi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) secondo la definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ):
l’elenco dei principali componenti dell’indice di riferimento;
tutti i criteri e i metodi, compresi i fattori di selezione e ponderazione, i parametri e le variabili proxy utilizzati nella metodologia dell’indice di riferimento;
i criteri applicati per escludere attività o società associati a un livello di impronta di carbonio o un livello di riserve di combustibili fossili che sono incompatibili con l’inclusione nell’indice di riferimento;
i criteri per determinare la traiettoria di decarbonizzazione;
il tipo e la fonte dei dati utilizzati per determinare la traiettoria di decarbonizzazione, per:
emissioni di carbonio di ambito 1, ossia le emissioni generate da fonti controllate dalla società che emette le attività sottostanti;
emissioni di carbonio di ambito 2, ossia le emissioni derivanti dal consumo di elettricità, vapore o altre fonti di energia acquistata generata a monte della società che emette le attività sottostanti;
emissioni di carbonio di ambito 3, ossia tutte le emissioni indirette non contemplate ai punti i) e ii), che si verificano nella catena del valore della società che effettua la comunicazione, comprese le emissioni a monte e a valle, in particolare per i settori con un impatto elevato sul cambiamento climatico e la sua mitigazione;
se i dati utilizzano i metodi per l’impronta ambientale dei prodotti e per l’impronta ambientale delle organizzazioni di cui al punto 2), lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, o gli standard globali come quelli dell’unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima del Consiglio per la stabilità finanziaria;
le emissioni totali di carbonio del portafoglio cui si riferisce l’indice;
Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato lo scostamento tra l’indice di riferimento UE di transizione climatica e l’indice standard.
Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato il rapporto tra il valore di mercato dei titoli presenti nell’indice di riferimento UE di transizione climatica e il valore di mercato dei titoli presenti nell’indice standard.
Metodologia per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi
In aggiunta al punto 1, lettere a), b) e c), l’amministratore di un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi specifica la formula o il calcolo utilizzati per determinare se le emissioni sono in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) ai sensi della definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943.
Modifiche della metodologia
Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi adottano procedure per l’introduzione di modifiche alla loro metodologia. Essi rendono tali procedure pubbliche, cosà come ogni modifica proposta alla propria metodologia e le ragioni di tali modifiche. Tali procedure devono essere coerenti con l’obiettivo prioritario che i calcoli dell’indice di riferimento rispettino l’articolo 3, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter. Tali procedure prevedono:
un preavviso, entro scadenze ben definite, che consenta agli utenti degli indici di riferimento di analizzare e commentare sufficientemente l’impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte degli amministratori;
la possibilità per gli utilizzatori di indici di riferimento di presentare osservazioni sulle modifiche e per gli amministratori di rispondere alle osservazioni, e di rendere tali osservazioni accessibili dopo ogni periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.
Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi esaminano regolarmente, e almeno su base annuale, le loro metodologie al fine di assicurare che i loro indici di riferimento, rispecchino in maniera affidabile gli obiettivi dichiarati, e si dotano di una procedura che consenta di tenere conto di tutte le opinioni degli utilizzatori pertinenti.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).
( 7 ) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
( 9 ) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
( 10 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
( 11 ) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
( 12 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
( 13 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 14 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 15 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 16 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
( 17 ) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).
( 18 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( *1 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;
( 19 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;
( 20 ) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).