02016R0958 — IT — 17.06.2016 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/958 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 160 dell'17.6.2016, pag. 15)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 110, 27.4.2017, pag.  9 (2016/958)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/958 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«esperto» :

persona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto ii), del regolamento (UE) n. 596/2014 che propone ripetutamente decisioni di investimento in relazione a strumenti finanziari e che:

i) si presenta come dotato di competenza o esperienza finanziaria;

ii) presenta la raccomandazione in modo tale da indurre gli altri a ritenere ragionevolmente che possieda competenza o esperienza finanziaria;

b)

«gruppo» : gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).



CAPO II

PRODUZIONE DI RACCOMANDAZIONI

Articolo 2

Identità delle persone che producono raccomandazioni

1.  La persona che produce raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento («raccomandazioni») indica in modo chiaro e visibile in ogni raccomandazione prodotta la propria identità e le seguenti informazioni sull'identità di qualsiasi altra persona responsabile della produzione della raccomandazione:

a) nome e professione di tutte le persone fisiche che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione;

b) se una persona fisica o giuridica che ha partecipato alla produzione della raccomandazione agisce per una persona giuridica in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, nome di quest'ultima persona giuridica.

2.  La persona che produce la raccomandazione che è un'impresa di investimento, un ente creditizio o una persona fisica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto di lavoro o ad altro indica nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, l'identità dell'autorità competente.

3.  La persona che produce la raccomandazione che, pur non essendo una delle persone di cui al paragrafo 2, è soggetta a norme di autoregolamentazione o a un codice deontologico sulla produzione delle raccomandazioni indica nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, un rimando a tali norme o codice.

Articolo 3

Obblighi generali di presentazione corretta delle raccomandazioni

1.  La persona che produce raccomandazioni provvede a che la raccomandazione soddisfi i requisiti seguenti:

a) i fatti sono tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle stime, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;

b) tutte le fonti di informazione di rilevanza sostanziale sono indicate in modo chiaro e visibile;

c) tutte le fonti di informazione sono attendibili o, in caso di dubbio sulla loro attendibilità, questo è indicato chiaramente;

d) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo sono indicati chiaramente e in modo visibile come tali e sono indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli;

e) la data e l'ora in cui è stata ultimata la produzione della raccomandazione sono indicate in modo chiaro e visibile.

2.  Se la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 1, lettera b) o e), è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.

3.  A richiesta dell'autorità competente, la persona che produce raccomandazioni motiva qualsiasi raccomandazione prodotta.

Articolo 4

Altri obblighi di presentazione corretta delle raccomandazioni applicabili alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e agli esperti

1.  Oltre alle informazioni previste all'articolo 3, le persone di cui articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e gli esperti inseriscono nella raccomandazione, in modo chiaro e visibile, le informazioni seguenti:

a) in caso di modifica successiva della raccomandazione già comunicata all'emittente al quale si riferisce direttamente o indirettamente, una dichiarazione in tal senso;

b) una sintesi delle basi della valutazione o della metodologia e delle ipotesi di fondo applicate per valutare lo strumento finanziario o l'emittente ovvero per fissare l'obiettivo di prezzo dello strumento finanziario, e l'indicazione e una sintesi delle eventuali modifiche della valutazione, della metodologia o delle ipotesi di fondo;

c) se la persona che ha prodotto la raccomandazione non ha usato un modello proprio, il luogo in cui sono accessibili direttamente e agevolmente informazioni particolareggiate sulla valutazione o sulla metodologia e le ipotesi di fondo;

d) se la persona che ha prodotto la raccomandazione ha usato un modello proprio, il luogo in cui sono accessibili direttamente e agevolmente informazioni sostanziali sul modello proprio usato;

e) una spiegazione adeguata del significato di ogni raccomandazione formulata, quale la raccomandazione di «acquistare», «vendere» o «mantenere», e della durata dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, e ogni segnalazione di rischio appropriata, compresa un'analisi di sensibilità delle ipotesi;

f) un riferimento alla prevista frequenza di aggiornamento della raccomandazione;

g) l'indicazione della pertinente data e ora di tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati nella raccomandazione;

h) se la raccomandazione differisce da una o più delle raccomandazioni sullo stesso strumento finanziario o lo stesso emittente diffuse dalla persona o dall'esperto nei 12 mesi precedenti, l'indicazione delle modifiche rispetto alla precedente raccomandazione e la data di questa;

i) un elenco di tutte le raccomandazioni su qualsiasi strumento finanziario o emittente prodotte dalla persona o dall'esperto e diffuse nei 12 mesi precedenti, specificando per ciascuna raccomandazione: la data di diffusione, l'identità della o delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'obiettivo di prezzo e il prezzo di mercato al momento della diffusione, la direzione della raccomandazione e il periodo di validità dell'obiettivo di prezzo o della raccomandazione.

2.  Se la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 1, lettera b), e) o i), è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.

Articolo 5

Obblighi generali di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse

1.  La persona che produce raccomandazioni comunica nella raccomandazione qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa comprometterne la correttezza, compresi gli interessi o i conflitti di interesse della persona stessa, ovvero della persona fisica o giuridica che lavora per essa in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro e che ha partecipato alla produzione della raccomandazione, nei confronti dello strumento finanziario o dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente.

2.  Se la persona che produce raccomandazioni di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, le informazioni da comunicare a norma dello stesso paragrafo comprendono anche gli interessi o i conflitti di interesse di tutte le persone appartenenti allo stesso gruppo che:

a) sono conosciute, o che è ragionevole attendersi siano conosciute, da persone che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione, oppure

b) sono conosciute da persone che, pur non avendo partecipato alla produzione della raccomandazione, hanno avuto accesso, o che è ragionevole attendersi abbiano avuto accesso, alla raccomandazione prima che fosse ultimata.

3.  Se la persona che produce raccomandazioni di cui al paragrafo 1 è una persona fisica, le informazioni da comunicare a norma dello stesso paragrafo comprendono anche gli interessi o i conflitti di interesse di tutte le persone strettamente collegate ad essa.

Articolo 6

Altri obblighi di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse da parte delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e degli esperti

1.  Oltre alle informazioni previste all'articolo 5, le persone di cui articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e gli esperti inseriscono nella raccomandazione le seguenti informazioni sui loro interessi e conflitti di interesse nei confronti dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente:

a) se la persona o l'esperto detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,5 % nel capitale azionario totale emesso dell'emittente, calcolata a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 236/2012 e dei capi III e IV del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione ( 2 ), una dichiarazione in tal senso in cui precisa se la posizione netta è corta o lunga;

b)  ►C1  se l'emittente detiene una partecipazione superiore al 5 % del capitale azionario totale emesso della persona o dell'esperto, una dichiarazione in tal senso; ◄

c) se la persona che produce la raccomandazione o altra persona appartenente allo stesso gruppo:

i) è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente, una dichiarazione in tal senso;

ii) ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente, una dichiarazione in tal senso;

iii) è parte di un accordo con l'emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), una dichiarazione in tal senso, a condizione che non ne consegua la divulgazione di informazioni commerciali riservate e che l'accordo fosse in vigore nei 12 mesi precedenti o abbia determinato nel corso dello stesso periodo l'obbligo di pagare o di ricevere un compenso;

iv) è parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione, una dichiarazione in tal senso.

2.  La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, inserisce nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al medesimo paragrafo, le informazioni seguenti:

a) una descrizione delle effettive disposizioni organizzative e amministrative interne e delle barriere informative predisposte per prevenire ed evitare conflitti di interesse in relazione alle raccomandazioni;

b) se la remunerazione delle persone fisiche o giuridiche che lavorano per la persona in base a un contratto di lavoro o ad altro e che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione dipende direttamente dalle operazioni su servizi di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE o da un altro tipo di operazioni eseguite dalla persona o da altra persona giuridica appartenente allo stesso gruppo ovvero dalle commissioni di negoziazione ricevute dalla persona o da altra persona giuridica appartenente allo stesso gruppo, una dichiarazione in tal senso;

c) informazioni sul prezzo e sulla data di acquisizione delle azioni, se una persona fisica che lavora, in base a un contratto di lavoro o ad altro, per la persona di cui al paragrafo 1 e che ha partecipato alla produzione della raccomandazione ha ricevuto o acquistato, prima della loro offerta pubblica, azioni dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente.

3.  La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, pubblica trimestralmente la percentuale di tutte le raccomandazioni che, nei 12 mesi precedenti, hanno suggerito di «acquistare», «mantenere», «vendere» o termine equivalente e la percentuale degli emittenti corrispondenti a ciascuna di queste categorie ai quali detta persona ha fornito nei 12 mesi precedenti servizi sostanziali di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE.

4.  Se la comunicazione delle informazioni previste ai paragrafi 1 e 2 è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.

Articolo 7

Diffusione delle raccomandazioni da parte della persona che le produce

La persona che produce raccomandazioni che diffonde una sua raccomandazione vi include la data e l'ora della prima diffusione.



CAPO III

DIFFUSIONE DI RACCOMANDAZIONI PRODOTTE DA TERZI

Articolo 8

Modalità di diffusione delle raccomandazioni

1.  La persona che diffonde raccomandazioni prodotte da un terzo comunica alle persone che le ricevono le informazioni seguenti:

a) la propria identità in modo chiaro e visibile;

b) qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa compromettere la presentazione corretta della raccomandazione, compresi gli interessi o i conflitti di interesse nei confronti dello strumento finanziario o dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente;

c) la data e l'ora di prima diffusione della raccomandazione.

2.  La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, comunica alle persone che ricevono la raccomandazione, oltre alle informazioni previste al medesimo paragrafo, le informazioni seguenti:

a) l'identità dell'autorità competente;

b) i propri interessi o l'indicazione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, a meno che agisca come canale di diffusione delle raccomandazioni prodotte all'interno dello stesso gruppo senza alcuna discrezionalità quanto alla scelta della raccomandazione da diffondere.

Articolo 9

Modalità supplementari per la diffusione di sintesi o estratti delle raccomandazioni

1.  Oltre a comunicare le informazioni previste all'articolo 8, la persona che diffonde una sintesi o un estratto della raccomandazione prodotta da un terzo provvede a che la sintesi o l'estratto:

a) sia chiaro e univoco;

b) sia identificato come sintesi o come estratto;

c) identifichi con chiarezza la raccomandazione originaria.

2.  La persona di cui al paragrafo 1 provvede altresì a mettere a disposizione le informazioni sulla persona che ha prodotto la raccomandazione previste agli articoli da 2 a 6 direttamente nella sintesi e nell'estratto stessi oppure mediante riferimento al luogo in cui le persone che ricevono la sintesi o l'estratto della raccomandazione possono accedervi gratuitamente.

Articolo 10

Modalità supplementari per la diffusione delle raccomandazioni modificate sostanzialmente

1.  Oltre a comunicare le informazioni previste all'articolo 8, la persona che diffonde una raccomandazione prodotta da un terzo che è stata modificata sostanzialmente provvede a che la raccomandazione indichi chiaramente e in modo circostanziato la modifica sostanziale apportata.

2.  La persona di cui al paragrafo 1 adempie gli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 5 limitatamente alla modifica sostanziale e include nella raccomandazione modificata sostanzialmente un riferimento al luogo in cui le persone che la ricevono possono accedere gratuitamente alle informazioni sulla persona che ha prodotto la raccomandazione originaria previste agli articoli da 2 a 6.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).