2016R0559 — IT — 10.09.2016 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/559 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2016 (GU L 096 dell'12.4.2016, pag. 20) |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1615 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 |
L 242 |
17 |
9.9.2016 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/559 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2016
che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Articolo 1
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate:
a) per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016 o dal 13 ottobre 2016, a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni, la cui validità scade rispettivamente il 12 ottobre 2016 o il 12 aprile 2017, sulla pianificazione del volume della produzione di latte; oppure
b) a prorogare la validità di tali accordi stipulati o decisioni adottate durante il periodo che ha inizio il 13 aprile 2016 per un periodo che non vada al di là del 12 aprile 2017.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Articolo 3
L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.
Articolo 4
1. Non appena gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 1 sono conclusi o adottati, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano tali accordi o decisioni all'autorità competente dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:
a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;
b) il periodo di applicazione previsto.
2. Entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 1 ) gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
b) entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).