02016R0445 — IT — 04.04.2022 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2016/445 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 marzo 2016

sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)

(GU L 078 del 24.3.2016, pag. 60)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2022/504 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 marzo 2022

  L 102

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30.3.2022




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REGOLAMENTO (UE) 2016/445 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 marzo 2016

sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento specifica alcune delle opzioni e discrezionalità conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi esercitate dalla BCE. Si applica esclusivamente con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e della Parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.



CAPO I

FONDI PROPRI

Articolo 3

Articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Fatto salvo l'articolo 90 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente alla parte tre del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:

a) 

l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e

b) 

l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio.



CAPO II

REQUISITI PATRIMONIALI

Articolo 4

Articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: default di un debitore

Indipendentemente dal trattamento nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti creditizi applicano il criterio «in arretrato da oltre 90 giorni» per le categorie di esposizioni indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

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Articolo 6

Articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: compensazione

1.  

Gli enti creditizi possono utilizzare la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) 

anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente avesse adottato un metodo che prendeva in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile; ovvero

b) 

anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente avesse previsto un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che potessero manifestarsi in sede di conversione.

2.  
I metodi adottati dalle autorità nazionali competenti, indicati al paragrafo 1, continuano a essere utilizzati fino all'adozione da parte della BCE del proprio metodo ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7

Articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013: sospensione

In caso di gravi perturbazioni di funzionamento ai sensi dell'articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013, confermate dalla BCE con una dichiarazione pubblica, si applicano le seguenti disposizioni, fino al momento in cui la BCE emetta una dichiarazione pubblica secondo cui il corretto funzionamento è ripristinato:

a) 

gli enti creditizi non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di fondi propri di cui agli articoli 378 e 379 del Regolamento (UE) n. 575/2013; e

b) 

il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.



CAPO III

GRANDI ESPOSIZIONI

Articolo 8

Articolo 395, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: limiti delle grandi esposizioni

Indipendentemente dal trattamento nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il limite del valore di una grande esposizione di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 non è inferiore a 150 milioni di EUR.

Articolo 9

Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni

1.  
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
2.  
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.

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3.  
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate, sempre che tali imprese siano stabilite nell’Unione, sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I al presente regolamento, e purché tali imprese siano soggette alla stessa vigilanza su base consolidata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I al presente regolamento.
4.  
Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II al presente regolamento.
5.  
Le esposizioni elencate all’articolo 400, paragrafo 2, lettere da e) a l) del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate interamente, ovvero, nel caso di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera i), sono esentate fino all'importo massimo consentito, dall’applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.

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6.  
Gli enti creditizi valutano se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013. nonché nel pertinente allegato al presente regolamento applicabile alla specifica esposizione. La BCE può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi di trasmettere la documentazione di cui al pertinente allegato.
7.  
Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione.



CAPO IV

LIQUIDITÀ



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Sezione I

Requisito di copertura della liquidità

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▼M1

Articolo 11 bis

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento delegato (UE) 2015/61: identificazione degli indici azionari principali di uno Stato membro o di un paese terzo

I seguenti indici si qualificano come indici azionari principali ai fini della determinazione dell’ambito delle azioni che potrebbero essere classificate come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61:

a) 

gli indici elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione ( 2 );

b) 

qualsiasi indice azionario principale non incluso nella lettera a), di uno Stato membro o di un paese terzo, individuato come tale ai fini della presente lettera dall'autorità competente del pertinente Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo;

c) 

qualsiasi indice azionario principale, non incluso nella lettera a) o b), che comprenda le imprese leader nella giurisdizione d'interesse.

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Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: attività di livello 2B

1.  
Gli enti creditizi i quali, conformemente al proprio atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, possono includere i titoli di debito societario come attività liquide di livello 2B nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), compresi i punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61.
2.  
Per gli enti creditizi di cui al paragrafo 1, la BCE può rivedere periodicamente il requisito di cui al suddetto paragrafo e consentire una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61, se sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3), di tale regolamento delegato.



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Sezione II

Coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)

Articolo 12 bis

Articolo 428 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio

Salvo che la BCE determini differenti fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio nell’ambito di applicazione dell'articolo 428 septesdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013 differenti, gli enti applicano alle esposizioni fuori bilancio non contemplate nella parte sei, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, i fattori di finanziamento stabile richiesto che corrispondono ai tassi di deflusso applicati dagli enti ai relativi prodotti e servizi nel contesto dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 nel requisito di copertura della liquidità.

Articolo 12 ter

Articolo 428 octodecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: determinazione della durata del gravame per le attività che sono state segregate

Se le attività sono state segregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e gli enti non sono in grado di disporre liberamente di tali attività, questi considerano tali attività vincolate per un periodo corrispondente alla durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

Articolo 12 quater

Articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio

Gli enti ai quali la BCE ha concesso l'autorizzazione ad applicare il requisito di finanziamento stabile netto semplificato di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 seguono il metodo di cui all'articolo 12 bis.

Articolo 12 quinquies

Articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: determinazione della durata del gravame per le attività che sono state segregate

Gli enti ai quali la BCE ha concesso l’autorizzazione a calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 seguono il metodo stabilito all’all'articolo 12 ter.

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CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

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Articolo 17

Articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: introduzione di modifiche all'International Accounting Standard 19

1.  

Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, gli enti creditizi possono aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo di cui all'articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 moltiplicato per il fattore applicabile, che corrisponde a:

a) 

0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

b) 

0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

c) 

0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

2.  
Il presente articolo fa salve precedenti decisioni delle autorità nazionali competenti o la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tali decisioni o tale normativa non consentano agli enti di aggiungere l'importo di cui al paragrafo 1 al capitale primario di classe 1.

Articolo 18

Articolo 478, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

1.  

Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:

a) 

60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

b) 

80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

c) 

100 % dal 1o gennaio 2018.

2.  
Il presente articolo non si applica alle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.
3.  
Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura

1.  

Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è:

a) 

60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

b) 

80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

c) 

100 % dal 1o gennaio 2018.

2.  

Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:

a) 

60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 dal 31 dicembre 2016;

b) 

80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

c) 

100 % dal 1o gennaio 2018.

3.  

In deroga al paragrafo 2, laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:

a) 

40 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

b) 

60 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

c) 

80 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;

d) 

100 % dal 1o gennaio 2019.

4.  
I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione.
5.  
Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 è acquisito da un altro ente creditizio o si fonde con esso mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso, senza che sia modificato il trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, la deroga di cui al paragrafo 4 si applica all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato.
6.  
La BCE può rivedere l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 nel 2020, sulla base del monitoraggio della situazione di quegli enti creditizi.
7.  
In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3, che la BCE ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi di non applicare il paragrafo 2 o 3.
8.  
Laddove i paragrafi 2 e 3 non si applichino, gli enti creditizi possono applicare le disposizioni della normativa nazionale.
9.  
Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 20

Articolo 479, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

1.  
Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, la percentuale applicabile degli elementi di cui all'articolo 479, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato in misura corrispondente alle percentuali di seguito stabilite.
2.  

Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:

a) 

40 % nel periodo dal1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

b) 

20 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

3.  
Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 2.

Articolo 21

Articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

1.  

Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il valore del fattore applicabile ai sensi dell'articolo 480, paragrafo 1, del suddetto regolamento è:

a) 

0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

b) 

0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

2.  
Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca fattori superiori a quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Articolo 481, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: filtri e deduzioni aggiuntivi

1.  

Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, ai fini dell'applicazione di filtri o deduzioni prescritte dalle misure nazionali di recepimento e di cui all'articolo 481, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e purché le condizioni previste siano soddisfatte, le percentuali applicabili sono:

a) 

40 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e

b) 

20 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

2.  
Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi applicano il trattamento previsto dalla normativa nazionale all'ammontare residuo dopo l'applicazione del filtro o della deduzione in conformità al paragrafo 1.
3.  
Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca requisiti più rigorosi di quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 23

Articolo 486, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013: limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2

1.  

Ai fini dell'articolo 486 del Regolamento (UE) n. 575/2013, le percentuali applicabili sono:

a) 

60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;

b) 

50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

c) 

40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

d) 

30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

e) 

20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

f) 

10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2.  
Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo basato sui rating interni (metodo IRB)

Le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano dell'esenzione dal metodo IRB ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono, fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che già beneficiavano, al 31 dicembre 2013, di un'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB conformemente all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 561/1566 della Commissione ( 5 ).

Articolo 25

Entrata in vigore

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2016.
2.  
L'articolo 4 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2016 e l'articolo 13 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.




ALLEGATO I

Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento

1. Il presente allegato trova applicazione in riferimento alle esenzioni dal limite per le grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, i paesi terzi elencati nell'allegato I alla Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione ( 6 ) sono considerati equivalenti.

2. Gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

a) 

Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente creditizio e la controparte annulli o riduca il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:

i) 

le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere b), c) ed e,) del Regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte e in particolare se la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio e se i sistemi informatici siano integrati o, almeno, completamente allineati. Inoltre, essi devono considerare se vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

▼M1

ii) 

le esposizioni infragruppo sono giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo;

▼B

iii) 

il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso la controparte infragruppo, e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, siano simili a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;

iv) 

le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni verso imprese del gruppo siano in linea con la sua strategia in materia di rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso.

b) 

Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 81 della Direttiva 2013/36/UE, come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:

i) 

l'ente creditizio abbia processi, procedure e controlli solidi, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi e contrario ai principi di una sana gestione interna della liquidità all'interno del gruppo;

ii) 

l'ente creditizio abbia formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;

iii) 

l'ente creditizio disponga di un quadro di controllo dei rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, che monitori adeguatamente le esposizioni proposte;

iv) 

il rischio di concentrazione che ne deriva sia stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio, e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale;

v) 

sia comprovato che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento del gruppo.

3. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Banca centrale europea può chiedere agli enti creditizi di presentare la seguente documentazione.

a) 

Una lettera sottoscritta legale rappresentante dell'ente creditizio, approvata dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni per un'esenzione ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

b) 

Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, che impediscono il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte do una controparte all'ente creditizio.

c) 

Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:

i) 

non vi sono impedimenti di fatto che ostacolerebbero il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio;

▼M1

ii) 

le esposizioni infragruppo sono giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo;

▼B

iii) 

il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso una controparte infragruppo e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;

iv) 

il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.

d) 

Documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse della controparte e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, e con i principi di sana gestione interna della liquidità all'interno del gruppo.

e) 

Documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni infragruppo e che tale rischio è gestito attivamente.

f) 

Documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento del gruppo.




ALLEGATO II

Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento

1. Gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

a) 

Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, dell'organismo regionale o centrale o della relazione tra l'ente creditizio e l'organismo regionale o centrale annulli o riduca il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono prendere in considerazione se:

i) 

vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla Direttiva 2014/59/UE;

ii) 

le esposizioni proposte siano in linea con il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente creditizio e con il suo modello imprenditoriale o giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;

iii) 

il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso l'organismo centrale dell'ente creditizio, e il processo di monitoraggio e di revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, siano simili a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;

iv) 

le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni nei confronti del suo organismo regionale o centrale siano compatibili con la sua strategia in materia di rischi.

b) 

Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della Direttiva 2013/36/UE, come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:

i) 

l'ente creditizio abbia processi, procedure e controlli solidi al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi;

ii) 

l'ente creditizio abbia formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso il suo organismo regionale o centrale come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;

iii) 

l'ente creditizio disponga di un quadro di controllo dei rischi che monitori adeguatamente le esposizioni proposte;

iv) 

il rischio di concentrazione che ne deriva sia stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale;

2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete sia responsabile della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono valutare se l'atto costitutivo o lo statuto dell'organismo regionale o centrale prevedano espressamente tali responsabilità, ivi inclusi, tra l'altro:

a) 

il finanziamento di mercato per l'intera rete;

b) 

la compensazione della liquidità nell'ambito rete, nei limiti di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

la fornitura di liquidità agli enti creditizi affiliati;

d) 

l'assorbimento dell'eccesso di liquidità degli enti creditizi affiliati.

3. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Banca centrale europea può chiedere agli enti creditizi di presentare la seguente documentazione.

a) 

Una lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente creditizio, approvato dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e dall'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, che impediscono il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all'ente creditizio.

c) 

Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:

i) 

non vi sono impedimenti di fatto al tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all'ente creditizio;

ii) 

le esposizioni dell'organismo regionale o centrale sono giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;

iii) 

il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso un organismo regionale o centrale e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, sia a livello di soggetto giuridico che a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;

iv) 

il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.

d) 

Documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione dell'ente creditizio attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse dell'organismo regionale o centrale e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione dell'ente stesso di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, e con i principi di sana gestione interna della liquidità all'interno della rete (network).

e) 

Documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale e che questo rischio è gestito attivamente.

f) 

Documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento della rete.



( 1 ) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag.1).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

( 5 ) Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).

( 6 ) Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

( 7 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).