02016R0044 — IT — 12.07.2023 — 041.001
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REGOLAMENTO (UE) 2016/44 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2016 (GU L 012 del 19.1.2016, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/44 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2016
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«fondi» : tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
i)
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii)
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii)
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv)
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
vi)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
vii)
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
b) |
«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; |
c) |
«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
d) |
«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; |
e) |
«assistenza tecnica» : qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; |
f) |
«comitato delle sanzioni» : il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011); |
g) |
«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
h) |
«navi designate» : le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento; |
i) |
«punto di contatto del governo della Libia» : il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014). |
Articolo 2
È vietato:
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).
Articolo 2 bis
Occorre un'autorizzazione preventiva per:
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia;
fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni di cui all'allegato VII, o pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato VII, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia.
Articolo 3
È vietato:
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).
In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo;
all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale;
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico.
In deroga al paragrafo 1 e previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni, i divieti ivi previste non si applicano a:
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso;
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico.
Articolo 4
Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutti i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio diretti in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali dei regolamenti(CE) n. 450/2008 ( 2 ) e (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui i beni esportati siano soggetti ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione doganale, a seconda dei casi.
Articolo 5
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
da organizzazioni internazionali;
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda gli allegati II e VI, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato III.
Articolo 6
Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II:
che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili;
che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011), dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;
di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia;
che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:
tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;
tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;
tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;
ostacolano o pregiudicano le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;
in qualità di persone, entità od organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità od organismi elencati negli allegati II o III, oppure
che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.
Articolo 7
Riguardo alle persone, entità e organismi non designati nell'allegato II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designata/o in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designata/o di fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.
Articolo 8
In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicacate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,
a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.
Articolo 9
In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa:
prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II oppure
prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza;
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato III;
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato III della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o nell'allegato III; e
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Articolo 10
Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare, in deroga all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III, laddove lo ritengano necessario per scopi umanitari quali l’inoltro di aiuti umanitari o la sua agevolazione, la fornitura di materiali e beni necessari per il soddisfacimento di bisogni fondamentali della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la relativa produzione, materiale medico ed energia elettrica, ovvero per operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.
Articolo 11
Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:
bisogni umanitari;
combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;
ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;
creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell’infrastruttura pubblica civile; o
agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;
lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l’uso dei fondi o delle risorse economiche in questione; e
lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma delle lettere b) e c) e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.
Articolo 12
L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;
pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 9, paragrafo 1; oppure
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.
Articolo 13
In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
l'autorità competente in questione abbia accertato che:
i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III;
il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2;
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.
Articolo 14
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate nell'allegato III in relazione all'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato II o nell'allegato III;
qualsiasi altra persona, entità o organismo libici, compreso il governo libico;
qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b).
Articolo 18
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e
a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
Articolo 19
Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 20
La Commissione è autorizzata a:
modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
modificare l'allegato V conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 e in base agli accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai punti 11 e 12 dell'UNSCR 2146 (2014);
modificare l'allegato VII per affinare o adeguare l'elenco dei beni inclusi che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani o per aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 22 bis
Articolo 23
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato IV.
Articolo 24
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Articolo 25
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 26
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ELENCO DEL MATERIALE CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4
1. Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:
armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 5 ) («elenco comune delle attrezzature militari»);
munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
3. I seguenti veicoli:
veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica;
veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.
Nota 1: questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio.
Nota 2: ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.
4. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:
apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);
cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;
altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
amatolo;
nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
nitroglicole;
tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
cloruro di picrile;
2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:
giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:
6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
8. Filo spinato a lame di rasoio.
9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.
10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1
A. Persone
6. Nome: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA
Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: 4 aprile 1944 Luogo di nascita: Alrhaybat Alias certo: a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: deceduto) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016, il 25 febbraio 2020, il 18 luglio 2022) Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).
7. Nome: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR
Titolo: Maggiore Generale Designazione: ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775
8. Nome: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795
9. Nome: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI
Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1o gennaio 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: passaporto libico 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) passaporto omanita 03824970, rilasciato il 4 maggio 2014, a Muscat, Oman (Data di scadenza: 3 maggio 2024 b) passaporto libico 428720 c) B/011641 Numero di identificazione nazionale: 98606612 Indirizzo: Sultanato dell’Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell’Oman) Data di inserimento nell’elenco: 26 febbraio 2011 (modificato l’11 novembre 2016, 26 settembre 2014, 21 marzo 2013, 2 aprile 2012, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815
10. Nome: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libano (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835
11. Nome: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855
12. Nome: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875
13. Nome: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI
Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895
14. Nome: 1: MUTASSIM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: a) 1976 b) 5 febbraio 1974 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Almuatesem Bellah Muammer Gheddafi b) Mutassim Billah Abuminyar Gheddafi Alias incerto: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915
15. Nome: 1: SAADI 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 c) Passaporto libico AA862825, rilasciato il 19 maggio 2021, a Tripoli (data di scadenza: 18 maggio 2029) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 28 gennaio 2022, il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012, il 14 marzo 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).
16. Nome: 1: SAIF AL-ARAB 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955
17. Nome: 1: SAIF AL-ISLAM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: limitata libertà di spostamento a Zintan, Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975
18. Nome: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (passaporto numero: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (carta d'identità del Mali numero 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 21 marzo 2013) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995
19. Nome: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239, data di rilascio: 4 maggio 2014; scadenza: 3 maggio 2024.) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: 98606491 Indirizzo: a) Sultanato dell'Oman b) (Presunto luogo — Egitto) Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012, il 13 febbraio 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015
20. Nome: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: a) ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035
21. Nome: 1: ERMIAS 2: ALEM 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: approssimativamente 1980 Luogo di nascita: Eritrea Alias certo: Ermias Ghermay, Guro Alias incerto: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015). Data di inserimento nell'elenco: 7 giugno 2018 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)
Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).
Informazioni aggiuntive
È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Alem è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Alem è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Mustafa, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Alem controlla i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Alem ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Alem in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.
22. Nome: 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: approssimativamente (30-35 anni) Luogo di nascita: Massaua, Eritrea Alias certo: Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak Alias incerto: Fitwi Esmail Abdelrazak Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 7 giugno 2018 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)
Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).
Informazioni aggiuntive
Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.
23. Nome: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI
Titolo: n.d. Designazione: Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: 7 maggio 1988 Luogo di nascita: (forse Sabratha, quartiere Talil) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Cittadinanza: libica Passaporto n.: passaporto libico LY53FP76, rilasciato il 29 settembre 2015, a Tripoli Numero di identificazione nazionale: 119880387067 Indirizzo: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-Sabratah Data di inserimento nell’elenco: 7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).
Inserito nell’elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
Informazioni aggiuntive
Ahmad Imhamad è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Imhamad è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Imhamad è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell’ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad Imhamad si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Imhamad è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Imhamad ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di Imhamad e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati.
Numerosi membri dell’ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell’ISIL a Sabratha. Imhamad sarebbe inoltre coinvolto nell’organizzazione nel luglio 2017 dell’omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di Imhamad contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l’insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.
24. Nome: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR
Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: 19 gennaio 1983 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: Mus'ab Abu Qarin n.d. Alias incerto: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Cittadinanza: libica Passaporto n: a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005 b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 7 giugno 2018 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)
Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
Informazioni aggiuntive
Si ritiene che Mus'ab Mustafa svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Alem, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Mustafa, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Mustafa ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed al-Hadi (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Mustafa, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Mustafa ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Mustafa è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Mustafa sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Mustafa ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Mustafa è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.
25. Nome: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF
Titolo: n.d. Designazione: Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya Data di nascita: 2 dicembre 1985 Luogo di nascita: Zawiya, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Cittadinanza: libica Passaporto n.: C17HLRL3, rilasciato il 30 dicembre 2015, a Zawiya Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell’elenco: 7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).
Inserito nell’elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).
Informazioni aggiuntive
Mohammed al-Hadi è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Al-Hadi controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all’immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di al-Hadi è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Al-Hadi ha numerosi legami con il capo dell’unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che al-Hadi collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.
26. Nome: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: Comandante della guardia costiera di Zawiya Data di nascita: approssimativamente (29 anni) Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco: 7 giugno 2018 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)
Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).
Informazioni aggiuntive
Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed al-Hadi (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.
27. Nome: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN
Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita: 29 ottobre 1982 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: S/263963; rilasciato l’8 novembre 2012 Numero di identificazione nazionale: a) 119820043341 b) Numero di identificazione personale: 137803 Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell’elenco: 11 settembre 2018 (modificato il 25 febbraio 2020) Informazioni supplementari: Nome della madre: Salma Abdula Younis. Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.
Inserito nell’elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).
Informazioni aggiuntive
28. Nome: 1: SALAH 2: BADI 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: Alto comandante del fronte armato Al-Somood opposto al governo di intesa nazionale, noto anche come Fakhr o «Orgoglio della Libia», e della brigata Al Marsa basata a Misurata e facente capo allo Scudo centrale Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 16 novembre 2018 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).
Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).
Informazioni aggiuntive:
29. Nome: 1: OSAMA 2: AL KUNI 3: IBRAHIM 4: n.d.
Titolo: gestore del centro di detenzione al-Nasr a Zawiya Designazione: n.d. Data di nascita: 4 aprile 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco: 25 ottobre 2021 Altre informazioni: In qualità di gestore di fatto del centro di detenzione al-Nasr, la persona interessata ha commesso o sostenuto, direttamente e/o tramite subordinati, atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani applicabile o atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia. La persona interessata ha agito per conto o a nome o sotto la direzione di due persone inserite in elenco intrinsecamente legate alle attività di tratta degli esseri umani della rete di Zawiya, ovvero Mohamed Kashlaf (LYi.025) e Abdulrahman al Milad (LYi.026). Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).
Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere a) ed f), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2441 (2018).
Informazioni aggiuntive
In qualità di gestore di fatto del centro di detenzione al-Nasr, la persona interessata ha commesso o sostenuto, direttamente e/o tramite subordinati, atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani applicabile o atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia. La persona interessata ha agito per conto o a nome o sotto la direzione di due persone inserite in elenco intrinsecamente legate alle attività di tratta degli esseri umani della rete di Zawiya, ovvero Mohamed Kashlaf (LYi.025) e Abdulrahman al Milad (LYi.026). Da anni il centro di detenzione al-Nasr a Zawiya forma oggetto di relazioni pubbliche e di rapporti riservati che descrivono le condizioni imposte ai migranti e richiedenti asilo in Libia, tra cui la tortura, la violenza sessuale e di genere e la tratta di esseri umani. Le organizzazioni umanitarie e le vittime della tratta hanno sistematicamente identificato la persona interessata come il gestore di fatto del centro di detenzione. Tre persone che lavoravano nel centro di detenzione al-Nasr sono state condannate a pene detentive per aver torturato migranti nel centro di detenzione.
ALLEGATO III
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
A. Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
▼M27 ————— |
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►M27 1. ◄ |
ABU SHAARIYA |
Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna |
Cognato di Muammar Gheddafi. Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
28.2.2011 |
▼M21 ————— |
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►M27 2. ◄ |
ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir |
Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen |
Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
28.2.2011 |
▼M36 ————— |
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►M27 4. ◄ |
FARKASH, Mohammed Boucharaya |
Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda |
Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
28.2.2011 |
►M27 5. ◄ |
EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou |
|
Ex segretario generale del Congresso generale del popolo. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
21.3.2011 |
▼M38 ————— |
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►M27 7. ◄ |
HIJAZI, Mohamad Mahmoud |
|
Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
21.3.2011 |
►M27 8. ◄ |
HOUEJ, Mohamad Ali |
Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli) |
Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
21.3.2011 |
▼M34 ————— |
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►M27 10. ◄ |
AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug |
|
Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
21.3.2011 |
►M27 11. ◄ |
FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad |
Data di nascita: 4.5.1963 Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013) |
Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
21.3.2011 |
►M27 12. ◄ |
MANSOUR, Abdallah |
Data di nascita: 8.7.1954 Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013) |
Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
21.3.2011 |
▼M5 ————— |
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▼M27 ————— |
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►M27 13. ◄ |
DIBRI, Abdulqader Yusef |
Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia |
Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
28.2.2011 |
►M27 14. ◄ |
QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed |
Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia |
Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
28.2.2011 |
15. |
AL QADHAFI, Quren Salih Quren alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah Egreen |
Sesso: maschile |
Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime del defunto Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. Membro del Fronte popolare di liberazione della Libia, milizia e partito politico fedele al defunto Muammar Gheddafi. Coinvolto in attività volte a compromettere il positivo completamento della transizione politica della Libia mediante l'opposizione alle Nazioni Unite e la compromissione del processo politico facilitato dalle Nazioni Unite, compreso il forum di dialogo politico libico, continua a costituire un rischio per la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia. |
12.4.2011 |
►M27 16. ◄ |
AL KUNI, Colonnello Amid Husain |
Presunto status/luogo: Libia meridionale |
Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
▼M31 ————— |
||||
▼M33 ————— |
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▼M31 ————— |
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▼M42 ————— |
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21. |
DIAB, Moussa alias DIAB, Mousa |
Sesso: maschile |
Moussa Diab è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tratta di esseri umani, il sequestro di persona, lo stupro e l’uccisione di migranti e rifugiati, in cui è direttamente coinvolto. Ha tenuto prigionieri migranti e rifugiati in un campo di detenzione illegale vicino a Bani Walid, dove sono stati trattati in modo inumano e degradante. Diversi migranti e rifugiati sono stati uccisi quando hanno cercato di fuggire dal campo di detenzione. |
21.9.2020 |
22. |
Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович Пригожин) |
Data di nascita: 1o giugno 1961 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con il Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia. In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese. In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico. |
15.10.2020 |
23. |
KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich (Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ) |
Carica: Comandante della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group Nominativo di chiamata: Ratibor Data di nascita: 8 ottobre 1977 Luogo di nascita: Nikolskoye, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Numero di identificazione Wagner Group: M-0271 Sesso: maschile |
Aleksandr Sergeevich Kuznetsov fa parte della struttura di comando del Wagner Group, un’entità militare privata non registrata con sede in Russia. Ha assunto il comando della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group nel 2014. Nel settembre 2019 è stato ferito in Libia durante i combattimenti a fianco dell’esercito di liberazione nazionale libico in qualità di comandante degli operatori militari del Wagner Group. Per la sua posizione e le sue azioni, Kuznetsov è responsabile delle attività del Wagner Group che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia. |
13.12.2021 |
B. Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
▼M44 ————— |
||||
2. |
Gaddafi International charity and development Foundation |
Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBIA Tel. Tel. +218 214778301 — Fax +218 214778766; Email: info@gicdf.org |
Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
21.3.2011 |
3. |
Fondazione Waatassimou |
Sede a Tripoli. |
Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
21.3.2011 |
4. |
Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation |
Recapito: Tel. +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email: info@ljbc.net |
Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. Implicata nell'istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei dimostranti. |
21.3.2011 |
5. |
Corpo delle guardie rivoluzionarie |
|
Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. |
21.3.2011 |
6. |
Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank) |
El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel. (218)214870586; Tel. (218) 214870714; Tel. (218) 214870745; Tel. (218) 213338366; Tel. (218) 213331533; Tel. (218) 213333541; Tel. (218) 213333544; Tel. (218) 213333543; Tel. (218) 213333542; Fax (218) 214870747; Fax (218) 214870767; Fax (218) 214870777; Fax (218) 213330927; Fax (218) 213333545 |
Controllata libica della Banca centrale della Libia. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
7. |
Al-Inma Holding Co. for Services Investments |
|
Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
8. |
Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments |
|
Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
9. |
Al-Inma Holding Company for Tourism Investment |
Hasan al-Mashay Street (nei pressi di al- Zawiyah Street) Tel. (218) 213345187 Fax +218.21.334.5188 Email: info@ethic.ly |
Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
10. |
Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments |
|
Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
11. |
LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company) |
9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Maurizio |
Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
12. |
Sabtina Ltd |
530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito. Altre informazioni: Reg. n. 01794877 (UK) |
Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
13. |
Ashton Global Investments Limited |
Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche. Altre informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI) |
Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
14. |
Capitana Seas Limited |
|
Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
15. |
Kinloss Property Limited |
Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche. Altre informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI) |
Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011 |
16. |
Baroque Investments Limited |
c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man. Altre informazioni: Reg. n. 59058C (IOM) |
Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. |
12.4.2011. |
17. |
Sigma Airlines alias Sigma Aviation; Air Sigma |
Indirizzo: Markov Str. 11 050013, Almaty, Kazakhstan Tel.: +77272922305 Sito web: https://airsigma.pro/ Registrata con il nome: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich |
Sigma Airlines è una compagnia aerea cargo commerciale che impiega aeromobili per i quali sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite la risoluzione dell’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. L’ONU ha identificato Sigma Airlines come uno dei fornitori di trasporto aereo cargo commerciale che operano senza rispettare l’embargo dell’ONU sul trasferimento alla Libia di materiale militare. |
21.9.2020 |
18. |
Avrasya Shipping |
Indirizzo: Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turchia Tel.: +90 549 720 1748 Indirizzo di posta elettronica: info@avrasyashipping.com Sito web: http://www.avrasyashipping.com/iletisim |
Avrasya Shipping è una compagnia di navigazione che gestisce una nave, chiamata Cirkin, per la quale sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite l’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. In particolare, la Cirkin è stata collegata a trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a maggio e giugno 2020. |
21.9.2020 |
19. |
Med Wave Shipping |
Indirizzo: Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Giordania; Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Giordania; Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Libano Tel.: +962787064121; +96265865550; +96265868550 Indirizzo di posta elettronica: operation@medwave.co |
Med Wave Shipping è una compagnia di navigazione che gestisce una nave, chiamata Bana, per la quale sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite l’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. In particolare, la Bana è stata collegata a trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a gennaio 2020. |
21.9.2020 |
ALLEGATO IV
ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 13 E ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO V
ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA H, E ALL'ARTICOLO 15 E MISURE APPLICABILI COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI
▼M19 —————
ALLEGATO VI
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4
1. Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY
Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Già: n.d. Indirizzo: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075
2. Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO
Alias: n.d. Già: n.d. Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715
ALLEGATO VII
Beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 bis
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata (NC) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, eal suo allegato I, e quelli validi al momento delle modifiche del presente regolamento e, se del caso, quali modificati.
|
Codice CN |
Descrizione |
|
8407 21 |
motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a scoppio) |
Ex |
8408 10 |
motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a pistone) |
Ex |
8501 31 |
motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza inferiore o uguale a 750 W |
Ex |
8501 32 |
motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW |
Ex |
8903 10 |
imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport |
Ex |
8903 99 |
imbarcazioni con motore fuoribordo |
( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 4 ) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).
( 5 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.