02016R0044 — IT — 09.11.2017 — 011.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2016/44 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2016

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

(GU L 012 dell'19.1.2016, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/466 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2016

  L 85

3

1.4.2016

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/690 DEL CONSIGLIO del 4 maggio 2016

  L 120

1

5.5.2016

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/819 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2016

  L 136

8

25.5.2016

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1334 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2016

  L 212

3

5.8.2016

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1687 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016

  L 255

12

21.9.2016

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1752 DEL CONSIGLIO del 30 settembre 2016

  L 268

77

1.10.2016

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2017/488 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2017

  L 76

1

22.3.2017

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/489 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2017

  L 76

3

22.3.2017

►M9

REGOLAMENTO (UE) 2017/1325 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2017

  L 185

16

18.7.2017

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2017/1419 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2017

  L 204

1

5.8.2017

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1423 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2017

  L 204

80

5.8.2017

 M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1456 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2017

  L 208

31

11.8.2017

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1974 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017

  L 281

27

31.10.2017

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017

  L 290

17

9.11.2017


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 098, 14.4.2016, pag.  6 (2016/466)

 C2

Rettifica, GU L 217, 12.8.2016, pag.  81 (2016/466)

 C3

Rettifica, GU L 243, 10.9.2016, pag.  16 (2016/466)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2016/44 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2016

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«fondi» :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b)

«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)

«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

e)

«assistenza tecnica» : qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

f)

«comitato delle sanzioni» : il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011);

g)

«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

h)

«navi designate» : le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento;

i)

«punto di contatto del governo della Libia» : il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

Articolo 2

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.  È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell'allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia.

3.  Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale.

4.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

▼M9

Articolo 2 bis

1.  Occorre un'autorizzazione preventiva per:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia;

b) fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni di cui all'allegato VII, o pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato VII, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia.

2.  L'allegato VII comprende i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

3.  Il paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, in modo diretto o indiretto, dei beni di cui all'allegato VII, nonché alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni, da parte delle autorità degli Stati membri al governo libico.

4.  Le autorità competenti interessate non concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 quando vi sono fondati motivi di ritenere che i beni sarebbero utilizzati ai fini del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.

5.  Qualora un'autorità competente elencata nell'allegato IV rifiuti di rilasciare l'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi l'autorizzazione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, e comunica loro le informazioni pertinenti.

▼B

Articolo 3

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2.  In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:

a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo;

b) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale;

c) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico.

3.  In deroga al paragrafo 1 e previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni, i divieti ivi previste non si applicano a:

a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso;

b) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico.

4.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

Articolo 4

Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutti i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio diretti in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali dei regolamenti(CE) n. 450/2008 ( 2 ) e (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui i beni esportati siano soggetti ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione doganale, a seconda dei casi.

Articolo 5

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.

3.  È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.

Articolo 6

▼M10

1.  Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) o al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017).

▼B

2.  Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II:

a) che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili;

b) che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011), dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;

c) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia;

d) che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:

i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;

ii) tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;

iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v) tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;

vi) in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità o organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III, oppure

e) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.

3.  Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II.

4.  Gli allegati II e III riportano, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni

5.  L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 7

Riguardo alle persone, entità e organismi non designati nell'allegato II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designata/o in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designata/o di fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.

Articolo 8

1.  In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicacate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.  In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e

b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.

Articolo 9

1.  In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa:

i) prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II oppure

ii) prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza;

b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato III;

d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

2.  In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato III della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o nell'allegato III; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 10

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l'agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 11

1.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:

i) esigenze umanitarie;

ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile o

v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;

d) lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione e

e) lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.

2.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

Articolo 12

1.  L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;

c) pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 9, paragrafo 1; oppure

d) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

2.  L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

Articolo 13

In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'autorità competente in questione abbia accertato che:

i) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III;

ii) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2;

b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;

c) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Articolo 14

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate nell'allegato III in relazione all'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15

▼M10

1.  È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio, compresi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.

▼B

2.  È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

3.  La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta tornando in Libia.

4.  La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

5.  Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo sono notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione.

▼M10

6.  Sono vietate a bordo delle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative al petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, compresi la vendita, l'uso come credito nonchè la stipula di un'assicurazione per il trasporto. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.

▼B

Articolo 16

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.  Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 17

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato II o nell'allegato III;

b) qualsiasi altra persona, entità o organismo libici, compreso il governo libico;

c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b).

2.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 18

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e

b) a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

3.  Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle autorità libiche competenti e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

Articolo 19

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 20

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

b) modificare l'allegato V conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 e in base agli accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai punti 11 e 12 dell'UNSCR 2146 (2014);

▼M9

c) modificare l'allegato VII per affinare o adeguare l'elenco dei beni inclusi che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani o per aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

▼M7

Articolo 21

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II o nell'allegato VI.

2.  Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato III.

3.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4.  Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decida di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II o l'allegato VI di conseguenza.

6.  L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

▼B

Articolo 22

1.  Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.

Articolo 23

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato IV.

Articolo 24

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 25

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ELENCO DEL MATERIALE CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4

1. Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:

1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 4 ) («elenco comune delle attrezzature militari»);

1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

3. I seguenti veicoli:

3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica;

3.4. veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

3.5. veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;

3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1: questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio.

Nota 2: ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:

4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

4.3. altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a) amatolo;

b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c) nitroglicole;

d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e) cloruro di picrile;

f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;

5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

  gli equipaggiamenti appositamente progettati per discipline sportive;

  gli equipaggiamenti appositamente progettati per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

8. Filo spinato a lame di rasoio.

9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.

11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

▼M8




ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

A.   Persone

6.    Nome: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita:4 aprile 1944Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

7.    Nome: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.    Nome: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

9.    Nome: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto libico: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 21 marzo 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10.    Nome: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:20 settembre 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libano (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.    Nome: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.    Nome: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.    Nome: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.    Nome: 1: MUTASSIM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: a) 1976 b)5 febbraio 1974Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Almuatesem Bellah Muammer Gheddafi b) Mutassim Billah Abuminyar Gheddafi Alias incerto: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15.    Nome: 1: SAADI 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a)27 maggio 1973b)1o gennaio 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012, il 14 marzo 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16.    Nome: 1: SAIF AL-ARAB 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.    Nome: 1: SAIF AL-ISLAM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita:25 giugno 1972Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: limitata libertà di spostamento a Zintan, Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.    Nome: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (passaporto numero: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (carta d'identità del Mali numero 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 21 marzo 2013) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.    Nome: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239, data di rilascio: 4 maggio 2014; scadenza: 3 maggio 2024.) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: 98606491 Indirizzo: a) Sultanato dell'Oman b) (Presunto luogo — Egitto) Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012, il 13 febbraio 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.    Nome: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.

Titolo: n.d. Designazione: a) ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼B




ALLEGATO III

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

A.   Persone



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Cognato di Muammar Gheddafi.

Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Generale Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1.7.1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data di nascita: 1943

Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data di nascita: 4.5.1963

Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data di nascita: 8.7.1954

Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

▼M5 —————

▼B

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi.

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Houn, Libia

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Presunto status/luogo: Libia meridionale

Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

▼M6

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita: 1o giugno 1942

Luogo di nascita: Elgubba, Libia.

Passaporto: D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015.

Agila Saleh è stato il presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi varie volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale («GIN»).

Il 23 agosto 2016 Saleh ha indirizzato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui criticava il sostegno dell'ONU al GIN, che descriveva come l'imposizione di «un gruppo di individui al popolo libico […] in violazione della costituzione e della Carta delle Nazioni Unite». Ha criticato l'adozione della risoluzione 2259(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'accordo di Skhirat, e ha minacciato di portare le Nazioni Unite, che egli ritiene responsabili del sostegno «incondizionato e ingiustificato» a un Consiglio di presidenza incompleto, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, dinanzi alla Corte penale internazionale per violazione della Carta dell'ONU, della costituzione libica e della sovranità della Libia. Tali dichiarazioni compromettono il sostegno alla mediazione delle |Nazioni Unite e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come emerge da tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2259(2015).

Il 6 settembre 2016 Saleh si è recato in visita ufficiale in Niger insieme a Abdullah al-Thani, «primo ministro» del governo non riconosciuto di Tobruk, benché la risoluzione 2259(2015) chieda la fine del sostegno a istituzioni parallele che sostengono di rappresentare l'autorità legittima ma non sono parti dell'accordo, e i contatti ufficiali con esse.

1.4.2016

22.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita: 1o gennaio 1956

Luogo di nascita: Misurata, Libia

Cittadinanza: libica

Passaporto: A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015 con scadenza l'11 aprile 2017

Khalifa Ghwell era il cosiddetto «primo ministro e ministro della difesa» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al «Fronte della fermezza» (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il «presidente» del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto «primo ministro» del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di «primo ministro e ministro della difesa» del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

Il 31 agosto 2016 ha ordinato al «primo ministro» e al «ministro della difesa» del «governo di salvezza nazionale» di tornare al lavoro dopo che la Camera dei rappresentanti aveva respinto il GIN.

1.4.2016

23.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Data di nascita: 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain era il cosiddetto «presidente» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto «presidente» del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto unruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale («GIN»).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.

1.4.2016

▼B

B.   Entità



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)

Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981, 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya

Tel: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867

email: info@laaico.com

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento. del regime.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYA

Tel: (+218) 214778301 —

Fax: (+218) 214778766;

email: info@gicdf.org

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

21.3.2011

3.

Fondazione Waatassimou

Sede a Tripoli.

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

Recapito:

Tel.: +218 21 444 59 26;

+218 21 444 59 00;

fax: +218 21 340 21 07;

http://www.ljbc.net;

email: info@ljbc.net

Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.

21.3.2011

5.

Corpo delle guardie rivoluzionarie

 

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia;

Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Controllata libica della Central Bank of Libya.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334

Email: info@ethic.ly

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.

Altre informazioni:

Reg. n. 01794877 (UK)

Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni:

Reg no 1510484 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni:

Reg no 1534407 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.

Altre informazioni:

Reg. n. 59058C (IOM)

Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011




ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 13 E ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

a) Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

b) Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

▼M11




ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA H, E ALL'ARTICOLO 15 E MISURE APPLICABILI COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI

▼M13

1.    Nome: CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

Informazioni supplementari

Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.

▼M14

2.    Nome: Lynn S

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 31 ottobre 2017 ed è valida fino al 29 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine.

Informazioni supplementari

Inserita nell'elenco il 2 agosto 2017. IMO: 8706349. Il 6 ottobre 2017 la nave, che si trovava nelle acque territoriali del Libano, è salpata verso ovest.

▼M8




ALLEGATO VI

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

1.    Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Già: n.d. Indirizzo:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibiaData di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

2.    Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: n.d. Già: n.d. Indirizzo:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaData di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

▼M9




ALLEGATO VII

Beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 bis

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata (NC) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, eal suo allegato I, e quelli validi al momento delle modifiche del presente regolamento e, se del caso, quali modificati.



 

Codice CN

Descrizione

 

8407 21

motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a scoppio)

Ex

8408 10

motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a pistone)

Ex

8501 31

motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza inferiore o uguale a 750 W

Ex

8501 32

motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

Ex

8903 10

imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport

Ex

8903 99

imbarcazioni con motore fuoribordo



( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 4 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.