02016O0034 — IT — 31.12.2019 — 001.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

INDIRIZZO (UE) 2016/2249 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2016

relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34)

(rifusione)

(GU L 347 del 20.12.2016, pag. 37)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO (UE) 2019/2217 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 28 novembre 2019

  L 332

184

23.12.2019


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 060, 2.3.2018, pag.  57 (2016/2249)

►C2

Rettifica, GU L 043, 17.2.2020, pag.  96 (2019/2217)




▼B

INDIRIZZO (UE) 2016/2249 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2016

relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34)

(rifusione)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.  Ai fini del presente indirizzo:

a) 

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b) 

per «fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema» si intendono i fini ai quali la BCE redige le situazioni contabili elencate nell'allegato I conformemente agli articoli 15 e 26 dello Statuto del SEBC;

c) 

per «entità che redige il bilancio» si intende la BCE o una BCN;

d) 

per «data di rivalutazione trimestrale» si intende l'ultimo giorno di un trimestre;

e) 

per «anno della sostituzione del contante» s'intende un periodo di 12 mesi decorrente dalla data in cui le banconote e le monete in euro acquistano corso legale nello Stato membro la cui moneta è l'euro;

f) 

per «schema di distribuzione delle banconote» si intendono le percentuali risultanti dal calcolo della quota della BCE sull'emissione totale di banconote in euro e dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto alla quota delle BCN sul suddetto totale, ai sensi della decisione BCE/2010/29 ( 1 ) relativa all'emissione delle banconote in euro;

g) 

per «consolidamento» s'intende il procedimento contabile mediante il quale i dati finanziari di entità giuridiche distinte vengono aggregati come se queste costituissero un'unica entità;

h) 

per «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

2.  Le definizioni di altri termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo sono contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente indirizzo si applica alla BCE e alle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema.

2.  L'ambito di applicazione del presente indirizzo è limitato al regime della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema previsto dallo Statuto del SEBC. Pertanto, esso non si applica alla attività di rendicontazione in ambito nazionale delle BCN e ai loro bilanci. A fini di coerenza e comparabilità fra il regime dell'Eurosistema e quelli nazionali, si raccomanda alle BCN di conformarsi alle regole stabilite nel presente indirizzo, per quanto possibile, nello svolgimento della propria attività di rendicontazione in ambito nazionale e nei propri bilanci.

Articolo 3

Caratteristiche qualitative

Si applicano le seguenti caratteristiche qualitative:

1) 

realtà economica e trasparenza: i metodi contabili e la rendicontazione finanziaria rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;

2) 

prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione delle componenti reddituali sono effettuate in modo prudente. Nel contesto del presente indirizzo, ciò implica che le plusvalenze non realizzate non vengano rilevate come reddito nel conto economico, ma vengano iscritte direttamente in un conto di rivalutazione e che le minusvalenze non realizzate siano imputate al conto economico di fine esercizio se eccedono precedenti plusvalenze non realizzate da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione. Le riserve nascoste o le dichiarazioni deliberatamente scorrette di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico non rispondono alla presunzione di prudenza;

3) 

rilevanza: scostamenti dalle regole contabili, compresi quelli che incidono sul calcolo del conto economico delle singole BCN e della BCE, sono ammessi solo se possono essere ragionevolmente ritenuti irrilevanti nel contesto generale e nella presentazione del bilancio dell'entità che redige il bilancio;

4) 

coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti reddituali sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica, nell'ambito dell'Eurosistema, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle situazioni contabili.

Articolo 4

Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

1) 

continuità operativa: i conti sono redatti secondo il criterio della continuità operativa;

2) 

competenza: i redditi e le spese sono rilevati nel periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti e non nel momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;

3) 

considerazione dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio: le attività e le passività sono oggetto di aggiustamenti relativi ad eventi che si manifestano fra la data di riferimento del bilancio e quella in cui il bilancio stesso è approvato dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulla condizione delle attività e passività alla predetta data di riferimento del bilancio. Non hanno luogo aggiustamenti delle attività e passività, ma di esse viene data debita notizia, se non incidono sulla condizione delle attività e delle passività alla medesima data ma sono di rilevanza tale che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di compiere valutazioni e assumere decisioni appropriate.

Articolo 5

Criterio economico e criterio di cassa

1.  Il criterio economico è adottato come base per iscrivere le operazioni in valuta estera, gli strumenti finanziari denominati in valuta estera e i relativi ratei e risconti. Sono state sviluppate due tecniche differenti per attuare tale criterio:

a) 

il «metodo ordinario» di cui ai capitoli III e IV e nell'allegato III; e

b) 

il «metodo alternativo» di cui all'allegato III.

2.  Le operazioni in titoli, ivi inclusi gli strumenti azionari denominati in valuta estera, possono continuare ad essere iscritte in base al criterio di cassa. I relativi interessi maturati, inclusi i premi o gli sconti, sono iscritti su base giornaliera dalla data di regolamento a pronti.

3.  Le BCN, per l'iscrizione in bilancio di operazioni specifiche denominate in euro, di strumenti finanziari e dei relativi ratei e risconti, possono utilizzare sia il criterio economico, sia quello di cassa.

▼M1

4.  Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e per le voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della situazione contabile giornaliera ai fini della rilevazione e rendicontazione contabile dell’Eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio. A fine trimestre e a fine esercizio l’ammortamento e qualsiasi importo derivante da obbligazioni indicizzate sono anch’essi inclusi nel valore contabile dei titoli.

▼B

Articolo 6

Rilevazione di attività e passività

Le attività ovvero le passività finanziarie o di altro tipo sono rilevate nello stato patrimoniale dell'entità che redige il bilancio solo quando:

1) 

è probabile che i futuri benefici economici connessi all'attività o alla passività affluiscano all'entità che redige il bilancio, o defluiscano dalla stessa;

2) 

sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'entità che redige il bilancio;

3) 

il costo o il valore dell'attività per l'entità che redige il bilancio, ovvero l'ammontare dell'obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.



CAPO II

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 7

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale della BCE e delle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema si basa sulla struttura stabilita nell'allegato IV.

▼M1

Articolo 8

Accantonamento per rischi finanziari

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività delle BCN, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per rischi finanziari. La BCN decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base a una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCN stessa.

▼B

Articolo 9

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

1.  Se non specificato altrimenti nell'allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi e i prezzi correnti di mercato.

2.  La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria che sono contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude che le entità che redigono il bilancio rivalutino i propri portafogli più frequentemente a fini interni, a condizione che durante il trimestre rilevino le voci nelle loro situazioni contabili solo al valore di negoziazione.

3.  Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata separatamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, le quote di diritti speciali di prelievo (DSP), comprese le singole consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata separatamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso tipo/numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), mentre le opzioni incorporate non sono separate a fini valutativi. I titoli detenuti per finalità di politica monetaria o ricompresi nelle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.

4.  Le rivalutazioni contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione per le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio; durante il trimestre le operazioni sono segnalate in base ai prezzi e ai tassi di negoziazione.

5.  I titoli negoziabili detenuti per finalità di politica monetaria sono trattati come disponibilità separate e valutati al prezzo di mercato o al costo ammortizzato (tenendo conto di eventuali riduzione durevoli di valore), secondo considerazioni di politica monetaria.

6.  I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza:

a) 

se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza;

b) 

se i titoli sono venduti durante il mese precedente la data di scadenza;

c) 

in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente.

Articolo 10

Operazioni temporanee

1.  Un'operazione temporanea effettuata in base ad un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito ricevuto garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane iscritto nell'attivo del medesimo stato patrimoniale. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione in questione sono considerati dall'entità che redige il bilancio, che è tenuta a riacquistarli, come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2.  Un'operazione temporanea effettuata in base a un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale, come erogazione di un prestito garantito, per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'entità che redige il bilancio che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3.  Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione delle operazioni di prestito titoli per le quali è fornita una garanzia sotto forma di contante sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Le operazioni di prestito titoli per le quali è fornita una garanzia sotto forma di titoli sono iscritte nello stato patrimoniale solo se il contante:

a) 

è scambiato come parte del processo di regolamento; e

b) 

rimane su un conto del prestatore o del prestatario.

Il prestatario, nel caso in cui nel frattempo i titoli siano stati venduti, rappresenta una passività per il ritrasferimento di tali titoli.

4.  Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite non sono iscritte nelle situazioni contabili e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

5.  Le operazioni temporanee, incluse le operazioni di prestito titoli, effettuate in base a un programma di prestito titoli automatizzato, sono iscritte nello stato patrimoniale, come minimo, alla fine del periodo di rendicontazione laddove la garanzia sia fornita in forma di contante depositato su un conto della relativa BCN o della BCE e tale contante non risulti ancora investito.

▼M1

Articolo 11

Azioni negoziabili

1.  Il presente articolo si applica alle azioni negoziabili, sia per le operazioni effettuate direttamente dall’istituzione dichiarante o da un suo rappresentante, con l’esclusione delle attività effettuate per interessi da partecipazione, investimenti in controllate o interessi rilevanti.

2.  Le azioni negoziabili denominate in valuta estera e incluse sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo del costo medio.

3.  La rivalutazione delle azioni negoziabili è effettuata conformemente all’articolo 9, paragrafo 3. Non si opera compensazione tra diverse azioni.

4.  Le operazioni sono riportate nel bilancio al prezzo dell’operazione.

5.  La commissione per l’intermediazione può essere iscritta come un costo inerente l’operazione da includersi nel costo dell’attività, oppure come una spesa nel conto economico.

6.  L’importo del dividendo distribuito è incluso nel costo delle azioni negoziabili. Alla data di incasso del dividendo, l’importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto.

7.  Gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato delle azioni, con eccezione delle azioni quotate a secco.

8.  I diritti di sottoscrizione sono considerati come attività separate quando avviene l’emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base dell’attuale costo medio delle azioni, del prezzo di battuta delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. In alternativa, il prezzo del diritto di sottoscrizione può basarsi sul suo valore di mercato, sull’attuale costo medio dell’azione e sul prezzo di mercato dell’azione, prima dell’emissione del diritto di sottoscrizione.

▼M1

Articolo 11 bis

Fondi di investimento negoziabili

1.  Il presente articolo si applica ai fondi di investimento negoziabili che soddisfano i seguenti criteri:

a) 

sono acquistati esclusivamente a fini di investimento senza alcuna influenza sulle operazioni quotidiane di acquisto e vendita;

b) 

la strategia di investimento e il mandato del fondo sono stati definiti in anticipo e tutti i termini e le condizioni sono stabiliti contrattualmente;

c) 

la performance dell’investimento sarà valutata come un investimento unico in linea con la strategia di investimento del fondo;

d) 

il fondo è un ente distinto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, e viene gestito in modo indipendente, comprese le decisioni di investimento quotidiane.

Fatti salvi i criteri di cui alle lettere da a) a d), il presente articolo può applicarsi anche ai fondi per benefici a favore dei dipendenti a lungo termine, a meno che non sia applicabile un quadro contabile diverso.

Fatti salvi i criteri di cui alle lettere da a) a c) e in conformità alla caratteristica qualitativa di cui all’ articolo 3, paragrafo 1, il presente articolo può applicarsi anche ai portafogli azionari che non costituiscono una persona giuridica distinta ma che sono gestiti esternamente e replicano rigorosamente la performance di un fondo indicizzato. Ai fini del presente articolo, tali portafogli azionari sono considerati fondi di investimento negoziabili.

2.  I fondi di investimento negoziabili denominati in valuta estera e inclusi sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato secondo il metodo del costo medio netto oppure secondo il metodo del costo medio.

3.  La rivalutazione di fondi di investimento negoziabili è calcolata su base netta e non sulle attività sottostanti. Non si opera compensazione tra diversi fondi di investimento negoziabili.

4.  Le operazioni sono riportate nello stato patrimoniale al prezzo dell’operazione.

5.  La commissione per l’intermediazione può essere iscritta come un costo inerente all’operazione da includere nel costo dell’attività, oppure come una spesa nel conto economico.

6.  L’importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dei fondi di investimento negoziabili. Alla data di incasso del dividendo, l’importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto.

7.  Gli importi maturati sui dividendi dei fondi di investimento negoziabili non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato delle azioni, con eccezione delle azioni quotate a secco.

▼B

Articolo 12

Copertura del rischio di tasso d'interesse sui titoli mediante strumenti derivati

1.  Per copertura del rischio di tasso d'interesse su un titolo mediante uno strumento derivato si intende la designazione di uno strumento derivato tale per cui variazioni del suo fair value (valore equo) compensino le variazioni stimate del fair value del titolo derivanti da oscillazioni del tasso d'interesse.

2.  Gli strumenti coperti e di copertura sono rilevati conformemente alle disposizioni generali, alle regole di valutazione, alla rilevazione delle componenti reddituali e ai requisiti relativi ai singoli strumenti stabiliti nel presente indirizzo e trattati in conformità ad essi.

3.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, 9, paragrafo 4, 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera d), nonché all'articolo 17, paragrafo 2, può applicarsi, per la valutazione dei titoli coperti e degli strumenti derivati di copertura, il seguente trattamento alternativo:

a) 

il titolo e lo strumento derivato sono entrambi rivalutati e iscritti nello stato patrimoniale al loro valore di mercato di fine trimestre. Il seguente approccio valutativo asimmetrico è applicato all'importo netto di plusvalenze ovvero minusvalenze non realizzate sugli strumenti coperti e di copertura:

i) 

una minusvalenza netta non realizzata è iscritta nel conto economico a fine esercizio e se ne raccomanda l'ammortamento nell'arco della vita residua dello strumento coperto; e

ii) 

una plusvalenza netta non realizzata è registrata in un conto di rivalutazione ed è stornata alla successiva data di rivalutazione;

b) 

copertura di un titolo già posseduto: se il costo medio del titolo coperto è diverso dal prezzo di mercato del titolo all'inizio della copertura, si applica il seguente trattamento:

i) 

le plusvalenze non realizzate sul titolo a tale data sono registrate in un conto di rivalutazione mentre le minusvalenze non realizzate sono iscritte nel conto economico; e

ii) 

le disposizioni di cui al punto a) si applicano ai mutamenti del valore di mercato successivi alla data di inizio del rapporto di copertura;

c) 

si raccomanda che il saldo dei premi e degli sconti non ammortizzati alla data di costituzione della copertura, venga ammortizzato nell'arco della vita residua dello strumento coperto.

4.  Se la contabilità di copertura è interrotta, il titolo e lo strumento derivato che siano rimasti iscritti nei libri contabili dell'istituto dichiarante sono valutati come strumenti a sé stanti a partire dalla data di interruzione, conformemente alle disposizioni generali stabilite nel presente indirizzo.

5.  Il trattamento alternativo di cui al paragrafo 3 può essere applicato solo se:

a) 

all'inizio della copertura esiste una documentazione formale relativa alla relazione di copertura e agli obiettivi e alla strategia di gestione del rischio per l'avvio della copertura. Tale documentazione include: i) l'identificazione dello strumento derivato utilizzato come strumento di copertura; ii) l'identificazione del relativo titolo coperto; e iii) una valutazione dell'efficacia dello strumento derivato ai fini della compensazione dell'esposizione alle variazioni del fair value del titolo attribuibili al rischio di tasso di interesse;

b) 

si ritiene che la copertura sia altamente efficace e l'efficacia della copertura deve poter essere misurata in maniera attendibile. Devono essere sottoposte a valutazione tanto l'efficacia attesa che quella retrospettiva. Si raccomanda che:

i) 

l'efficacia attesa sia misurata comparando le variazioni del fair value della voce coperta verificatesi in passato con le variazioni del fair value dello strumento di copertura verificatesi in passato, o dimostrando un'elevata correlazione statistica tra il fair value dello strumento coperto e il fair value dello strumento di copertura; e

ii) 

l'efficacia retrospettiva sia dimostrata quando il rapporto tra l'utile effettivo o la perdita effettiva realizzati sulla voce coperta e la perdita effettiva o l'utile effettivo realizzati sullo strumento di copertura sia compreso tra l'80 % e il 125 %.

6.  Alla copertura di un gruppo di titoli si applicano le seguenti disposizioni: titoli aventi un tasso d'interesse simile possono essere aggregati come un gruppo e coperti come tali solo quando:

a) 

i titoli hanno durata simile;

b) 

il gruppo di titoli soddisfa i termini della valutazione di efficacia attesa e retrospettiva;

c) 

si prevede che il mutamento del fair value attribuibile al rischio coperto per ogni titolo del gruppo sia all'incirca proporzionale al mutamento complessivo del fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo di titoli.

Articolo 13

Strumenti sintetici

1.  Gli strumenti combinati per formare uno strumento sintetico sono riconosciuti e trattati separatamente dagli altri strumenti, in conformità delle disposizioni generali, delle norme di valutazione, della rilevazione delle componenti del reddito e dei requisiti relativi a strumenti specifici stabiliti nel presente indirizzo.

▼C1

2.  In deroga agli articoli 3, paragrafo 2, 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:

▼B

a) 

le plusvalenze e le minusvalenze non realizzate di strumenti combinati per formare uno strumento sintetico si compensano tra loro a fine esercizio. In tal caso, le plusvalenze nette non realizzate sono iscritte in un conto di rivalutazione. Le minusvalenze nette non realizzate sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze nette iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

b) 

i titoli detenuti come parte di uno strumento sintetico non fanno parte delle consistenze di questi titoli, ma fanno parte di una consistenza distinta;

c) 

le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio e le plusvalenze non realizzate corrispondenti vengono ammortizzate separatamente negli esercizi successivi.

3.  Se uno degli strumenti combinati scade, è venduto, estinto o esercitato, l'entità che redige il bilancio cessa il trattamento alternativo di cui al paragrafo 2 e storna immediatamente qualsiasi utile da valutazione non ammortizzato accreditato sul conto economico negli esercizi precedenti.

4.  Il trattamento alternativo specificato al paragrafo 2 può essere applicato solo se:

a) 

i singoli strumenti sono gestiti e sono valutati per il loro rendimento come un unico strumento combinato, sulla base di una strategia di gestione del rischio o di investimento;

b) 

al momento della rilevazione iniziale, i singoli strumenti sono strutturati e designati come uno strumento sintetico;

c) 

l'applicazione del trattamento alternativo elimina o riduce sensibilmente un'incoerenza valutativa (valutation mismatch) che potrebbe aver luogo se venissero applicate le disposizioni generali indicate nel presente indirizzo a livello di singolo strumento;

d) 

è disponibile la documentazione formale che consente la realizzazione delle condizioni previste nelle precedenti lettere a), b) e c).

Articolo 14

Banconote

1.  Per l'attuazione dell'articolo 49 dello statuto del SEBC, le banconote di altri Stati membri la cui moneta è l'euro detenute da una BCN non sono contabilizzate come banconote in circolazione, ma come saldi interni all'Eurosistema. La procedura per il trattamento delle banconote di altri Stati membri la cui moneta è l'euro è la seguente:

a) 

la BCN che riceve banconote denominate in valute nazionali dell'area dell'euro emesse da un'altra BCN notifica giornalmente alla BCN emittente il valore delle banconote pagate che devono essere scambiate, a meno che l'ammontare giornaliero sia di modesta entità. La BCN emittente effettua il corrispondente pagamento in favore della BCN ricevente attraverso il sistema TARGET2; e

b) 

la rettifica dei dati relativi all'ammontare delle «banconote in circolazione» è apportata nei libri contabili della BCN emittente al ricevimento della suddetta notifica.

2.  L'ammontare delle «banconote in circolazione» nello stato patrimoniale delle BCN è il risultato di tre componenti:

a) 

il valore non rettificato delle banconote in euro in circolazione, incluse le banconote dell'anno di sostituzione del contante denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro per la BCN che adotta l'euro, che deve essere calcolato secondo uno dei due metodi seguenti:

Metodo A: B = P – D – N – S
Metodo B: B = I – R – N

dove:

B

è il valore non rettificato delle «banconote in circolazione»;

P

è il valore delle banconote prodotte o ricevute dalla stamperia incaricata o da altre BCN;

D

è il valore delle banconote distrutte;

N

è il valore delle banconote nazionali della BCN emittente detenute da altre BCN (notificate ma non ancora rimpatriate);

I

è il valore delle banconote immesse in circolazione;

R

è il valore delle banconote ricevute;

S

è il valore delle scorte di banconote giacenti o conservate nel caveau;

b) 

meno l'ammontare del credito non remunerato nei confronti della banca ECI relativo al programma di custodia di banconote in euro (Extended Custodial Inventory — ECI), nel caso di trasferimento di proprietà delle banconote collegate al programma ECI;

c) 

più o meno l'ammontare delle rettifiche risultanti dall'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote.



CAPO III

RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

Articolo 15

Rilevazione delle componenti reddituali

1.  Per la rilevazione delle componenti reddituali si applicano le seguenti regole:

a) 

gli utili e le perdite realizzati sono imputati al conto economico;

b) 

le plusvalenze non realizzate non sono rilevate come reddito, bensì iscritte direttamente in un conto di rivalutazione;

c) 

a fine esercizio le minusvalenze non realizzate sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

d) 

le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze non realizzate;

e) 

non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze non realizzate relative a un titolo, o a una valuta o a disponibilità di oro, con plusvalenze non realizzate riguardanti altri titoli, valute o oro;

f) 

a fine anno le perdite dovute a riduzioni durevoli di valore (impairment) sono imputate al conto economico e non vengono stornate negli esercizi successivi, a meno che la riduzione durevole di valore non diminuisca e tale diminuzione possa essere collegata ad un evento osservabile avvenuto dopo la registrazione iniziale della perdita.

2.  I premi o gli sconti relativi ai titoli emessi e acquistati sono calcolati e rappresentati come interessi attivi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso interno di rendimento (TIR). Il metodo TIR, tuttavia, è obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.

3.  I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie, ad esempio per interessi maturati e premi o sconti ammortizzati denominati in valuta estera sono calcolati e contabilizzati giornalmente, sulla base degli ultimi tassi disponibili. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie denominati in euro sono calcolati e contabilizzati almeno trimestralmente. I ratei e risconti per altre voci sono calcolati e contabilizzati almeno annualmente.

4.  Le entità che redigono il bilancio segnalano i dati al valore di negoziazione durante il trimestre, a prescindere dalla frequenza del calcolo dei ratei e risconti, ma nel rispetto delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

5.  I ratei e risconti denominati in valuta estera sono convertiti al tasso di cambio della data di registrazione e hanno un impatto sulla posizione in valuta.

6.  In generale, per il calcolo dei ratei e risconti durante l'esercizio si possono applicare gli usi locali, ossia possono essere calcolati fino all'ultimo giorno lavorativo o di calendario del trimestre. Tuttavia, a fine esercizio la data di riferimento obbligatoria è il 31 dicembre.

7.  I deflussi di valuta che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare luogo alla realizzazione di utili o perdite sui cambi.

Articolo 16

Costo delle operazioni

1.  Al costo delle operazioni si applicano le seguenti norme generali:

a) 

per l'oro, gli strumenti valutari e i titoli è adottato il metodo del costo medio giornaliero, al fine di determinare il costo di acquisto di voci vendute, tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi;

b) 

il costo medio dell'attività o della passività è diminuito o aumentato delle minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio;

c) 

nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare riconosciuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, esso è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non incide sul costo medio del titolo o della relativa valuta.

2.  Ai titoli si applicano le seguenti norme specifiche:

a) 

le operazioni sono iscritte al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;

b) 

le commissioni di custodia e gestione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati costi dell'operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;

c) 

i proventi sono iscritti al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;

d) 

ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al prezzo di acquisto, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo costo medio ponderato prima di considerare le vendite effettuate nel giorno di cui trattasi; oppure ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il costo medio modificato.

3.  Per l'oro e le valute estere si applicano le seguenti norme specifiche:

a) 

le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;

b) 

le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza di quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione;

c) 

il regolamento degli importi risultanti dalle operazioni temporanee in titoli denominati in valuta estera o in oro non si ritiene comporti una modifica nella disponibilità di quella valuta o dell'oro;

d) 

gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio del giorno in cui ha luogo il regolamento;

e) 

laddove esista una posizione lunga, gli afflussi netti di valute estere e di oro effettuati nel corso di un dato giorno sono sommati, al tasso medio o al prezzo dell'oro degli afflussi di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo costo medio ponderato. In caso di deflussi netti, il calcolo degli utili o delle perdite realizzati è basato sul costo medio delle rispettive consistenze in valuta o in oro del giorno precedente, cosicché il costo medio rimanga invariato. Anche le differenze in termini di tasso medio di cambio/prezzo medio dell'oro relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite realizzati da negoziazione. Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dinanzi descritto. Pertanto, il costo medio della posizione debitoria è influenzato dai deflussi netti, mentre gli afflussi netti sono portati in diminuzione della posizione al costo medio ponderato esistente, e si traducono utili o perdite realizzati;

f) 

i costi per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputati al conto economico.



CAPO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»

Articolo 17

Regole generali

1.  Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo dei costi medi e degli utili e perdite in valuta.

2.  Gli swap su tassi d'interesse, i futures, i contratti su tassi a termine (forward rate agreement), gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse e le opzioni, ad eccezione delle opzioni incorporate nei titoli, vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione come a sé stante. Tali strumenti vengono trattati separatamente dalle voci iscritte in bilancio.

3.  Gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari «fuori bilancio» sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelli derivanti dagli strumenti finanziari iscritti in bilancio.

Articolo 18

Operazioni a termine in valuta estera

1.  Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite realizzati sulle operazioni di vendita sono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, secondo il procedimento di compensazione giornaliera tra acquisti e vendite.

2.  La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza.

3.  Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio».

4.  La posizione in valuta è influenzata da operazioni a termine dalla data di contrattazione al tasso a pronti.

5.  Le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti nella stessa valuta, compensando le eventuali differenze risultanti per la valuta stessa. I saldi passivi netti sono imputati al conto economico qualora essi eccedano precedenti utili da rivalutazione iscritti nel conto di rivalutazione. I saldi attivi netti sono iscritti nel conto di rivalutazione.

Articolo 19

Swap in valuta

1.  Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti sono rilevati in bilancio alla relativa data di regolamento.

2.  Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti delle operazioni.

3.  Le operazioni di vendita sono rilevate al tasso di cambio a pronti delle operazioni. Pertanto non ne derivano né utili né perdite.

4.  La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzata in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5.  Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio».

6.  Le posizioni in valuta estera cambiano solo come risultato di ratei e risconti denominati in valuta estera.

7.  La posizione a termine è valutata congiuntamente alla relativa posizione a pronti.

Articolo 20

Contratti futures

1.  I contratti futures sono iscritti alla data di negoziazione in conti fuori bilancio.

2.  Il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contanti. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale.

3.  Le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico e incidono sulla posizione in valuta. La medesima procedura si applica al giorno di chiusura della posizione aperta, a prescindere dal fatto che la consegna abbia luogo o meno. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4.  Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 21

Swap sui tassi di interesse

1.  Gli swap su tassi di interesse sono iscritti alla data di contrattazione in conti «fuori bilancio».

2.  I pagamenti di interessi correnti, sia in entrata che in uscita, vengono iscritti in base al principio della competenza. I pagamenti possono essere liquidati su base netta per swap su tassi di interesse, ma gli interessi attivi e passivi maturati sono segnalati su base lorda.

3.  Le commissioni vengono imputate al conto economico.

4.  Gli swap su tassi di interesse che non siano compensati attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty) sono rivalutati individualmente e, se del caso, convertiti in euro al tasso di cambio a pronti. Si raccomanda che minusvalenze non realizzate riportate nel conto economico a fine esercizio siano ammortizzate negli anni successivi decorrenti, nel caso di swap su tassi d'interesse a termine (forward interest rate swap), dalla data di valuta dell'operazione, e che l'ammortamento sia lineare. Le plusvalenze da rivalutazione non realizzate vengono accreditate su un conto di rivalutazione.

5.  Per gli swap su tassi di interesse compensati attraverso una controparte centrale di compensazione:

a) 

il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contanti. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale;

b) 

le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico e incidono sulla posizione in valuta;

c) 

la componente di interessi maturati è separata dal risultato realizzato e iscritta su base lorda nel conto economico.

Articolo 22

Contratti su tassi a termine

1.  I contratti su tassi a termine sono iscritti alla data di contrattazione in conti «fuori bilancio».

2.  Il pagamento compensativo effettuato da un contraente all'altro alla data di regolamento viene registrato alla data di regolamento nel conto economico. I pagamenti non sono iscritti in base al principio della competenza.

3.  Qualora si detengano contratti su tassi a termine in valuta estera, i pagamenti compensativi incidono sulla posizione in valuta. I pagamenti compensativi sono convertiti in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento.

4.  Tutti i contratti su tassi a termine vengono valutati singolarmente ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertiti in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate a meno che lo strumento non sia liquidato o estinto. Le plusvalenze non realizzate da valutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione.

5.  Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 23

Operazioni in titoli a termine

Le operazioni a termine in titoli sono contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti.

1. 

Metodo A:

a) 

le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;

b) 

le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento; il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;

c) 

alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio» e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine originario è rilevata come utile o perdita da negoziazione realizzato/a;

d) 

nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta in valuta se l'entità che redige il bilancio detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale l'entità che redige il bilancio non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e);

e) 

le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo di mercato a termine per la rimanente durata dell'operazione. Una perdita da rivalutazione di fine esercizio è addebitata al conto economico, mentre un utile da rivalutazione è accreditato al conto di rivalutazione. Le minusvalenze non realizzate rilevate a conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate a meno che lo strumento non sia liquidato o estinto.

2. 

Metodo B:

a) 

le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di regolamento al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento sono stornate le iscrizioni nei conti «fuori bilancio»;

b) 

a fine trimestre un titolo è rivalutato sulla base della posizione netta risultante dallo stato patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo iscritte nei conti «fuori bilancio». L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dallo stato patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 9. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto;

c) 

il risultato economico di una vendita a termine è iscritto nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dal bilancio, o il costo medio degli impegni di acquisto «fuori bilancio» se la posizione iscritta in bilancio è insufficiente al momento della vendita.

Articolo 24

Opzioni

1.  Le opzioni sono rilevate nei conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di esercizio o di scadenza al prezzo di esercizio dello strumento sottostante.

2.  I premi denominati in valuta estera sono convertiti in euro al tasso di cambio della data del contratto o della data di regolamento. Il premio pagato è rilevato come un'attività separata, mentre quello ricevuto è rilevato come una passività separata.

3.  Se l'opzione viene esercitata, lo strumento sottostante è iscritto nello stato patrimoniale al prezzo di esercizio più o meno il valore originario del premio. L'ammontare originario del premio dell'opzione è rettificato sulla base delle minusvalenze non realizzate imputate al conto economico a fine esercizio.

4.  Se l'opzione non è esercitata, l'ammontare del relativo premio, rettificato sulla base delle minusvalenze non realizzate relative alla fine dell'esercizio precedente, è imputato al conto economico convertito al tasso di cambio disponibile alla data di scadenza.

5.  La posizione in valuta è influenzata dal margine di variazione giornaliero per le opzioni analoghe a futures, da qualunque svalutazione di fine esercizio del premio dell'opzione, dalla contrattazione sottostante alla data di esercizio o, alla data di scadenza, dal premio dell'opzione. Le variazioni giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico.

6.  Ad eccezione delle opzioni incorporate nei titoli, ogni contratto di opzione è rivalutato singolarmente. Le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate. Le plusvalenze da valutazione non realizzate vengono accreditate su un conto di rivalutazione. Non vi è compensazione di minusvalenze non realizzate relative ad un'opzione a fronte di plusvalenze relative a qualunque altra opzione.

7.  Per l'attuazione del paragrafo 6, i valori di mercato sono costituiti dai prezzi quotati quando tali prezzi sono messi a disposizione dalla borsa, da un operatore di borsa, da un intermediario o soggetti analoghi. Quando i prezzi non sono disponibili, il valore di mercato è determinato attraverso una tecnica di valutazione. Tale tecnica è utilizzata coerentemente nel tempo e deve essere possibile dimostrare che essa produce stime affidabili dei prezzi che sarebbero ottenuti in reali operazioni di mercato.

8.  Le commissioni vengono imputate al conto economico.



CAPO V

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 25

Schemi di rendicontazione

1.  Le BCN segnalano i dati alla BCE ai fini della rendicontazione contabile dell'Eurosistema conformemente al presente indirizzo.

2.  Gli schemi di rendicontazione dell'Eurosistema contengono tutte le voci specificate nell'allegato IV. In tale allegato è altresì descritto il contenuto delle voci da includere nei vari schemi delle situazioni contabili.

3.  Gli schemi delle varie situazioni contabili pubblicate sono conformi a tutti i seguenti allegati:

a) 

allegato V: la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata dopo la fine del trimestre;

b) 

allegato VI: la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata nel corso del trimestre;

c) 

allegato VII: lo stato patrimoniale consolidato annuale dell'Eurosistema.



CAPITOLO VI

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 26

Stato patrimoniale e conto economico pubblicati

Si raccomanda alle BCN di adattare il proprio stato patrimoniale e il proprio conto economico annuali pubblicati ai modelli riportati rispettivamente nell'allegato VIII e nell'allegato IX.



CAPITOLO VII

REGOLE DI CONSOLIDAMENTO

Articolo 27

Regole generali per il consolidamento

1.  Lo stato patrimoniale consolidato dell'Eurosistema comprende tutte le voci iscritte nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN.

2.  I documenti di rendicontazione contabile risultanti dal processo di consolidamento devono essere coerenti fra loro. Tutte le situazioni contabili dell'Eurosistema sono redatte in modo analogo, applicando gli stessi processi e tecniche di consolidamento.

3.  La BCE predispone lo stato patrimoniale consolidato dell'Eurosistema. Tale stato patrimoniale consolidato deve tenere conto della necessità che vi siano principi e tecniche contabili uniformi, periodi finanziari coincidenti nell'Eurosistema, rettifiche di consolidamento derivanti da operazioni e transazioni interne all'Eurosistema e di qualunque modifica nella composizione dell'Eurosistema.

4.  Tutte le voci dello stato patrimoniale, ad esclusione dei saldi interni all'Eurosistema delle BCN e della BCE, sono aggregate ai fini del consolidamento.

5.  Nel processo di consolidamento i saldi delle BCN e della BCE verso terzi sono iscritti al lordo.

6.  I saldi interni all'Eurosistema sono presentati nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN in conformità dell'allegato IV.



CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1.  Il comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario del SEBC è l'organo del SEBC che riferisce al Consiglio direttivo, tramite il Comitato esecutivo, in merito all'elaborazione, all'applicazione e all'attuazione delle norme per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel SEBC.

2.  Nell'interpretare le disposizioni del presente indirizzo si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione dell'Unione e dei principi contabili generalmente accettati.

Articolo 29

Norme transitorie

1.  Le BCN rivalutano tutte le attività e passività finanziarie alla data in cui esse divengono membri dell'Eurosistema. Le plusvalenze sorte in quella data o in precedenza sono separate da quelle che potrebbero sorgere in seguito, e rimangono presso le BCN. I prezzi di mercato e i tassi applicati dalle BCN nello stato patrimoniale di apertura al momento della partecipazione all'Eurosistema sono considerati quali costo medio delle attività e passività di tali BCN.

2.  Si raccomanda che le plusvalenze sorte prima o all'inizio della partecipazione all'Eurosistema da parte di una BCN non siano considerate come distribuibili al momento della transizione, bensì vengano trattate come realizzabili o distribuibili solo in relazione alle operazioni che abbiano luogo dopo l'ingresso nell'Eurosistema.

3.  Gli utili e le perdite relativi a valuta estera, oro e a variazioni di prezzo, derivanti dal trasferimento delle attività dalle BCN alla BCE devono essere considerati come realizzati.

4.  Il presente articolo fa salve le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC.

Articolo 30

Abrogazione

1.  L'Indirizzo BCE/2010/20 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2016.

2.  I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di correlazione contenuta nell'allegato XI.

Articolo 31

Efficacia e attuazione

1.  Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.  Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a partire dal 31 dicembre 2016.

Articolo 32

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell'Eurosistema.




ALLEGATO I

RENDICONTAZIONE CONTABILE PER L'EUROSISTEMA



Tipo di documento

Interno/pubblicato

Fonte dell'obbligo legale

Finalità del documento

1  Situazione contabile giornaliera dell'Eurosistema

Interno

Nessuno

Principalmente a fini di gestione della liquidità per l'attuazione dell'articolo 12.1 dello Statuto del SEBC. Una parte dei dati della situazione contabile giornaliera è utilizzata per il calcolo del reddito monetario.

2  Situazione contabile settimanale disaggregata

Interno

Nessuno

Base per la produzione della situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema

3  Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema

Pubblicato

Articolo 15.2 dello statuto del SEBC

Situazione contabile consolidata a fini di analisi monetaria ed economica. Tale situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema è tratta dalla situazione contabile consolidata giornaliera del giorno di riferimento

4.  Situazione contabile mensile disaggregata dell'Eurosistema

Pubblicato

Nessuno

Rafforzamento della responsabilità e della trasparenza dell'Eurosistema mediante un più agevole accesso alle informazioni relative alle attività e passività delle singole banche centrali dell'Eurosistema. Comunicazione armonizzata di informazioni sull'attuazione decentrata della politica monetaria unica della BCE, nonché sulle attività finanziarie non di politica monetaria delle banche centrali dell'Eurosistema

5  Informazioni finanziarie mensili e trimestrali dell'Eurosistema

Pubblicato e interno (1)

Regolamenti statistici in base ai quali le IMF sono tenute a fornire dati

A fini di analisi statistica

6  Stato patrimoniale consolidato annuale dell'Eurosistema

Pubblicato

Articolo 26.3 dello statuto del SEBC

Stato patrimoniale consolidato a fini analitici e operativi

(1)   I dati mensili confluiscono nella pubblicazione dei dati statistici aggregati richiesti alle istituzioni finanziarie e monetarie (IFM) nell'Unione. Inoltre, in quanto IFM, le banche centrali devono fornire con cadenza trimestrale informazioni più dettagliate di quelle trasmesse mensilmente.




ALLEGATO II

GLOSSARIO

Accantonamenti : importi accantonati prima di determinare l'utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. «Riserve»). Gli accantonamenti per passività e oneri futuri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

Ammortamento : riduzione contabile sistematica di un premio o di uno sconto, oppure del valore di un'attività, in un dato arco temporale.

Appropriazione : acquisizione della proprietà di titoli, prestiti o altre attività, ricevuti da un'entità che redige il bilancio a titolo di garanzia come mezzo per far valere il credito originario.

Attività : risorsa controllata da un'entità che redige il bilancio risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l'apporto di futuri benefici economici alla stessa.

Attività finanziaria : qualunque attività sotto forma di: a) contante; b) diritto di natura contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da un'altra impresa; c) diritto di natura contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; ovvero d) strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

Conti di rivalutazione : conti di stato patrimoniale nei quali viene iscritta la differenza fra il valore di acquisto rettificato di un'attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo nel caso di un'attività, ovvero è inferiore nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

Contratto futures : contratto a termine negoziato in un mercato organizzato. Con tale contratto si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento sottostante, a un prezzo prestabilito, per consegna a una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

Contratto in cambi a termine : un contratto stipulato ad una certa data che prevede l'acquisto o la vendita definitiva di un certo importo denominato in valuta estera contro un'altra valuta (solitamente quella nazionale) con consegna convenuta a una certa data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, a un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

Contratto su tassi a termine (forward rate agreement) : contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all'altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

Controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty) : una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

Copertura : il processo di compensazione reciproca dei rischi relativi ad attività o passività finanziarie o di altra natura così da ridurre le conseguenze negative di variazioni avverse dei prezzi, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio.

Corso secco : prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell'operazione facenti parte del prezzo.

Costi dell'operazione : costi identificabili come inerenti una operazione specifica.

Costo medio : costo determinato con il metodo della media ponderata, in base al quale il costo di ogni acquisto è sommato al valore contabile preesistente in modo da determinare un nuovo costo medio ponderato di una posizione in valuta, dell'oro, di uno strumento di debito o di uno strumento azionario.

Data di negoziazione (nota anche come data di contrattazione) : la data nella quale l'operazione è effettuata.

Data di regolamento : data alla quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato iscritto nei libri contabili dell'istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l'impegno.

Data di regolamento a pronti : data alla quale un'operazione a pronti in uno strumento finanziario è regolata secondo le convenzioni principali del mercato per quello strumento finanziario.

Data di scadenza : data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all'avente diritto.

Disponibilità in valuta : la posizione netta nella rispettiva valuta. Ai fini di questa definizione i diritti speciali di prelievo (DSP) sono considerati come una valuta distinta; le operazioni che comportano modifiche della posizione netta in DSP sono operazioni denominate in DSP o operazioni in valuta che replicano la composizione del paniere dei DSP (conformemente alla definizione e alle ponderazioni del relativo paniere).

Importo compensativo : rettifica del calcolo del reddito monetario in linea con la Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) ( 3 )

International Financial Reporting Standards : gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le relative interpretazioni fornite ad esempio dal comitato permanente d'interpretazione e dal Comitato d'interpretazione delle norme internazionali d'informazione finanziaria, adottate dall'Unione europea.

Metodo a quote costanti : svalutazione o ammortamento in un dato periodo di tempo determinato ripartendo il costo dell'attività, diminuito del presumibile valore residuo, pro rata temporis nell'arco della vita utile prevista dell'attività stessa.

Numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, ISIN) : numero di identificazione assegnato dall'autorità rispettivamente competente.

Nuovi accordi europei di cambio (AEC II) : le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria.

Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine (reverse repo) : contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un'attività con l'impegno contestuale di rivenderla a un prezzo concordato, su richiesta della controparte, al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l'operazione viene concordata attraverso una terza parte (triparty repo).

Operazione di rifinanziamento principale (ORP) : operazione di mercato aperto regolare effettuata dall'Eurosistema sotto forma di operazione temporanea. Le ORP sono effettuate mediante aste standard settimanali e di solito hanno scadenza a una settimana.

Operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine (repurchase agreement, repo) : operazione, allo scopo economico di prendere in prestito denaro, in cui un'attività, solitamente un titolo a reddito fisso, è venduta a un compratore senza riserva della proprietà da parte del venditore, con contestuale riconoscimento al venditore del diritto e dell'obbligo di riacquistare un'attività equivalente a un prezzo determinato a una data futura o su richiesta.

Operazione temporanea (reverse transaction) : operazione mediante la quale un'entità acquista a pronti (nel caso del reverse repo) o vende a pronti (nel caso del repo) attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine : operazioni di mercato aperto regolari effettuate dall'Eurosistema sotto forma di operazioni temporanee finalizzate a fornire liquidità con scadenza superiore a quella delle operazioni di rifinanziamento principali al settore finanziario.

Operazioni in titoli a termine : contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con cui si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento con tasso di interesse, solitamente un titolo di debito o un'obbligazione, a un prezzo prestabilito, per consegna a una data futura.

Opzione : contratto che attribuisce al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di comprare o vendere ad un prezzo determinato, durante un periodo di tempo specifico o alla data di scadenza, un ammontare specifico di materie prime, valuta, indici, o debiti.

Opzione analoga a futures : opzione quotata per cui un margine di variazione è pagato o ricevuto su base giornaliera.

Passività : obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

Passività finanziaria : qualsiasi passività che comporti l'obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un'altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

Plusvalenza/minusvalenza non realizzata : utile/perdita risultante dalla rivalutazione di attività rispetto al loro costo di acquisizione rettificato.

▼M1

Portafoglio a specifica destinazione : investimenti a specifica destinazione detenuti nell’attivo di stato patrimoniale in contropartita di un fondo, consistenti in titoli di debito, azioni, depositi a tempo determinato e conti correnti, interessi da partecipazione e/o investimenti in controllate. Corrisponde a una voce identificabile nel lato del passivo dello stato patrimoniale indipendentemente da eventuali vincoli giuridici, regolamentari o di altro tipo.

▼B

Premio : differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è più alto del primo.

Prezzo di esercizio : prezzo determinato su un contratto di opzione al quale l'opzione può essere esercitata.

Prezzo di mercato : prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, solitamente escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato, per esempio la borsa valori, oppure su un mercato non organizzato.

Prezzo di negoziazione : il prezzo che le parti concordano quando concludono un contratto.

Prezzo medio di mercato : valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate dai market-maker riconosciuti o da mercati organizzati riconosciuti, usato per la procedura di rivalutazione trimestrale.

Principi contabili generalmente accettati (Generally acceptectd accounting principles, GAAP) : una serie comune di principi, standard e procedure contabili che gli enti utilizzano per predisporre il bilancio. I GAAP sono costituiti da una combinazione di linee guida autorevoli (fissate da comitati di indirizzo politico) e modalità comunemente accettate per la registrazione e la rendicontazione di informazioni contabili.

Principio della data di regolamento : principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono iscritti nella data di regolamento.

Principio economico : principio contabile in base al quale le operazioni vengono iscritte alla data di contrattazione o di negoziazione.

Programma di custodia di banconote in euro (Extended Custodial Inventory, ECI) : un programma per la costituzione di un deposito fuori dall'area dell'euro, gestito da una banca commerciale, nel quale le banconote in euro sono custodite per conto dell'Eurosistema ai fini della fornitura e del ricevimento di banconote in euro.

Programma di prestito titoli automatizzato: (Automated Security Lending Programme, ASLP) : programma offerto da un'istituzione specializzata, ad esempio una banca che predispone e gestisce il prestito titoli tra i partecipanti al programma, sotto forma di operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, operazioni a pronti e a termine combinate o operazioni di prestito titoli. Se il programma è fondato sul prestito, l'istituzione specializzata che offre tale programma è considerata la controparte finale, mentre se il programma è fondato su un rapporto di agenzia l'istituzione specializzata agisce solo in veste di agente, e la controparte finale è l'ente con il quale le operazioni di prestito titoli sono effettivamente condotte.

Reddito monetario : reddito ottenuto dalle BCN nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria. Il reddito monetario è accentrato e distribuito tra le BCN al termine di ogni esercizio finanziario.

Regolamento : atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all'Eurosistema il regolamento comporta l'eliminazione dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

Riduzione durevole di valore (impairment) : una riduzione del valore recuperabile al di sotto del valore contabile

▼M1

Rischi finanziari : rischi di mercato, di liquidità e di credito.

▼B

Riserve : importo accantonato a valere sull'utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un'insussistenza dell'attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data di chiusura del bilancio.

Schema per la sottoscrizione del capitale : quote percentuali di ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nel capitale della Banca centrale europea.

Sconto : differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

▼M1

Sostegno di emergenza alla liquidità (Emergency Liquidity Assistance, ELA) : sostegno fornito a un’istituzione finanziaria solvibile o a un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che fronteggiano problemi temporanei di liquidità. L’ELA è fornito dalle BCN salvo che il Consiglio direttivo non ritenga che, ai sensi dell’articolo 14.4 dello statuto del SEBC, l’erogazione dell’ELA interferisca con gli obiettivi e i compiti del SEBC.

Strumenti azionari : titoli fruttiferi di dividendi, ossia azioni di società e titoli comprovanti un investimento in un fondo di investimento.

▼B

Strumenti azionari : titoli fruttiferi di dividendi, ossia azioni di società e titoli comprovanti un investimento in un fondo azionario.

Strumento sintetico : uno strumento finanziario creato artificialmente mediante la combinazione di due o più strumenti al fine di replicare il flusso di cassa e i modelli di valutazione di altri strumenti. È realizzato normalmente tramite un intermediario finanziario.

Swap su tassi di interesse : contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un'unica valuta o in due valute differenti.

Swap su valute : operazione di acquisto o vendita a pronti di una valuta contro un'altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita o acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

TARGET2 : il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea ( 4 ).

Tassi medi di mercato : tassi di cambio di riferimento in euro che sono generalmente basati sulla regolare procedura di concertazione tra le banche centrali all'interno e all'esterno del sistema europeo di banche centrali (SEBC), che normalmente ha luogo alle ore 14:15 dell'Europa centrale, e che è utilizzata per la procedura trimestrale di rivalutazione.

Tasso a pronti : tasso al quale un'operazione viene regolata alla data di regolamento a pronti. In relazione alle operazioni a termine in cambi, il tasso a pronti è il tasso al quale i punti a termine sono applicati al fine di derivarne il tasso a termine.

Tasso di cambio : il valore di una valuta ai fini della conversione in un'altra.

Tasso interno di rendimento : tasso di sconto che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

Titoli detenuti fino a scadenza : titoli con pagamenti fissi o predeterminabili e con scadenza prestabilita, che il soggetto segnalante intende detenere fino alla scadenza.

Titolo a sconto : attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o acquistata sotto la pari.

Utili/perdite realizzati : utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.




ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL PRINCIPIO ECONOMICO

(compresi i metodi «ordinario» e «alternativo» di cui all'articolo 5)

1.    Contabilizzazione alla data di negoziazione

1.1. La contabilizzazione alla data di negoziazione può essere attuata o mediante il «metodo ordinario» o mediante il «metodo alternativo».

1.2. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), fa riferimento al «metodo ordinario».

1.2.1. 

Le negoziazioni sono registrate in conti «fuori bilancio» alla data di negoziazione.

Le iscrizioni nei conti «fuori bilancio» sono stornate alla data di regolamento e le operazioni sono iscritte in conti dello stato patrimoniale.

1.2.2. 

Le posizioni in valuta estera sono influenzate alla data di negoziazione.

Conseguentemente, anche gli utili e le perdite realizzati derivanti dalle vendite nette sono calcolati alla data di negoziazione. Le acquisizioni nette di valuta estera incidono sul costo medio della disponibilità di valuta alla data di negoziazione.

1.3. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), fa riferimento al «metodo alternativo».

1.3.1. 

Contrariamente al «metodo ordinario», esso non presuppone una registrazione giornaliera in conti «fuori bilancio» delle operazioni concordate che saranno regolate ad una data successiva. La rilevazione dei redditi realizzati e il calcolo dei nuovi costi medi è effettuata alla data di regolamento ( 5 ).

1.3.2. 

Per le operazioni concordate in un determinato anno ma che maturano in un anno successivo, la rilevazione delle componenti reddituali è trattata conformemente al «metodo ordinario». Ciò significa che gli effetti realizzati dalle vendite hanno un impatto sul conto economico dell'esercizio in cui l'operazione è stata concordata e gli acquisti modificano il costo medio della consistenza nell'esercizio in cui l'operazione è stata concordata.

1.4. La tavola seguente mostra le caratteristiche principali delle due tecniche sviluppate per ciascuno degli strumenti in valuta estera e per i titoli.



CONTABILIZZAZIONE ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE

«Metodo ordinario»

«Metodo alternativo»

Operazioni a pronti in valuta — trattamento nel corso dell'anno

Gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» alla data di negoziazione e incidono sul costo medio delle consistenze in valuta estera da tale data.

Gli utili e le perdite derivanti dalle vendite sono considerati realizzati alla data di negoziazione o di contrattazione. Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e sono inserite come voci di stato patrimoniale

Gli acquisti in valuta sono iscritti in bilancio alla data di regolamento, incidendo sul costo medio delle consistenze in valuta estera da tale data.

Gli utili e le perdite derivanti dalle vendite sono considerati realizzati alla data di regolamento. Alla data di negoziazione non è iscritta alcuna voce nello stato patrimoniale.

Operazioni a termine in valuta — trattamento nel corso dell'anno

Trattate come sopra descritto per le operazioni a pronti, con iscrizione al tasso di cambio a pronti dell'operazione.

Gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» alla data di regolamento a pronti dell'operazione, incidendo così sul costo medio della posizione nella valuta straniera da tale data e al tasso di cambio a pronti dell'operazione.

Le vendite in valuta sono iscritte «fuori bilancio» alla data di regolamento a pronti dell'operazione. Gli utili e le perdite sono considerati realizzati alla data di regolamento a pronti dell'operazione

Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e sono inserite come voci di stato patrimoniale

Per il trattamento di fine periodo, cfr. infra.

Operazioni a pronti e a termine in valuta iniziate nell'esercizio 1 con data di regolamento a pronti dell'operazione nell'esercizio 2

Nessuno speciale adattamento è necessario poiché le operazioni sono iscritte alla data di negoziazione, e gli utili e le perdite sono rilevati a tale data

Dovrebbero essere trattate secondo il «metodo ordinario» (*1):

— le vendite in valuta sono iscritte nell'esercizio 1 al fine di annotare gli utili o le perdite in valuta realizzati durante l'esercizio in cui l'operazione è stata concordata,

— gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» nell'esercizio 1 incidendo sul costo medio della posizione in valuta estera da tale data,

— la rivalutazione di fine esercizio della consistenza in una valuta deve tenere in considerazione gli acquisti o le vendite netti con data di regolamento a pronti nel successivo esercizio finanziario.

Operazioni in titoli — trattamento nel corso dell'anno

Gli acquisti e le vendite sono rilevati «fuori bilancio» alla data di negoziazione. Gli utili e le perdite sono anch'essi rilevati a questa data. Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e inserite quali voci di stato patrimoniale, ossia: stesso trattamento delle operazioni a pronti in valuta

Tutte le operazioni sono iscritte alla data di regolamento; tuttavia, si veda infra per il trattamento di fine periodo. Conseguentemente l'impatto sul costo medio in caso di acquisti e sugli utili/perdite in caso di vendite è rilevato alla data di regolamento.

Operazioni in titoli iniziate nell'esercizio 1 con data di regolamento a pronti dell'operazione nell'esercizio 2

Nessun trattamento speciale è richiesto in quanto le operazioni e le conseguenze sono già iscritte alla data di negoziazione

Gli utili e le perdite realizzati sono rilevati alla fine dell'esercizio 1, ossia: stesso trattamento delle operazioni a pronti in valuta, e gli acquisti sono inclusi nel processo di rivalutazione di fine esercizio (*1).

(*1)   Può essere applicato il principio di rilevanza laddove queste operazioni non abbiano un impatto rilevante sulla posizione in valuta estera e/o sul conto economico.

2.    Contabilizzazione giornaliera degli interessi maturati, inclusi premi o sconti

2.1. Gli interessi, premi o sconti maturati relativi a strumenti finanziari denominati in valuta estera sono calcolati e iscritti giornalmente, indipendentemente dall'effettivo flusso di cassa. Ciò significa che la posizione in valuta estera è influenzata nel momento in cui l'interesse maturato è iscritto, contrariamente a quanto accade quando l'interesse è solo ricevuto o pagato ( 6 ).

2.2. Gli importi maturati sulle cedole e l'ammortamento di premi o sconti sono calcolati e iscritti dalla data di regolamento dell'acquisto dell'azione fino alla data di regolamento della vendita, o fino alla data di scadenza contrattuale.

2.3. La tavola seguente delinea l'impatto della registrazione giornaliera dei ratei e risconti sulle disponibilità in valuta estera, ad esempio per interessi passivi e premi o sconti ammortizzati:

Iscrizione giornaliera degli interessi maturati in quanto parte del principio economico

I ratei ed i risconti per gli strumenti denominati in valuta estera sono calcolati e iscritti giornalmente al tasso di cambio del giorno di iscrizione.

Impatto sulle disponibilità in valuta estera

I ratei e i risconti incidono sulle disponibilità in valuta estera al momento in cui sono iscritti, se non stornati in seguito. I ratei e i risconti sono compensati quando l'effettivo flusso di cassa è ricevuto o pagato. Alla data di regolamento non vi è quindi effetto sulla posizione in valuta estera, poiché il rateo o il risconto è considerato nella posizione rivalutata alla rivalutazione periodica.

▼M1




ALLEGATO IV



STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE (1)

ATTIVITÀ

Voce dello stato patrimoniale (2)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci dello stato patrimoniale

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (3)

1

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in transito». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a tempo determinato e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e b) swap su luogo e purezza dell’oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

Obbligatoria

2

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

 

2.1

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)   Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce «Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro»

a)   Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

b)   Diritti speciali di prelievo (DSP)

Disponibilità in DSP (lorde)

b)   DSP

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

c)   Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dall’FMI

c)   Altri crediti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

2.2

2.2

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)  Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo«Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)   Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euroValore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

b)  Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo« Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bonds), strumenti del mercato monetario, azioni, fondi di investimento detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

b)  

 

i)  Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)  Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)  Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)  Azioni negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

v)  Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

c)   Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo 11.3 « Altre attività finanziarie»

c)   Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

d)   Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)   Altre attività sull’estero

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

3

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)   Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo « Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, azioni, fondi di investimento detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da residenti dell’area euro

a)  

 

i)  Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)  Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)   Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)  Azioni negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

v)  Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

b)   Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo « Altre attività finanziarie»

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)   Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

4

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

4.1

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)   Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo « Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)   Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

Obbligatoria

b)   Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo « Altre attività finanziarie»

Azioni, fondi di investimento, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell’area dell’euro

b)  

 

i)  Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)  Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)  Titoli di debito non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)  Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

v)  Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

c)   Prestiti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo « Altre attività finanziarie»

c)   Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

Obbligatoria

d)   Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo « Altre attività finanziarie» e la voce 7.1 dell’attivo « Titoli detenuti a fini di politica monetaria» emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e non acquistati a fini di politica monetaria

d)  

 

i)  Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)  Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)  Titoli di debito non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

4.2

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II)

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

Obbligatoria

5

5

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Operazioni temporanee regolari di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

5.2

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Operazioni temporanee di finanziamento regolari, normalmente con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali.

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatoria

5.3

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatoria

5.4

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatoria

5.5

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatoria

5.6

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.

Valore nominale o costo

Obbligatoria

6

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, tra cui il sostegno di emergenza alla liquidità sotto forma di prestiti garantiti. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una BCN prima di entrare a far parte dell’Eurosistema.

Valore nominale o costo

Obbligatoria

7

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

 

 

 

7.1

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli detenuti a fini di politica monetaria (compresi titoli acquistati a fini di politica monetaria che sono emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro ubicazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati a finalità di fine-tuning

a)   Titoli di debito negoziabili

Contabilizzati in funzione di considerazioni di politica monetaria:

i)  Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)  Costo soggetto a riduzione di valore (costo quando la riduzione di valore è coperta da un accantonamento di cui alla voce 13, lettera b), del passivo «Fondi di accantonamento»)

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

b)   Titoli di debito non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o scontisono ammortizzati

Obbligatoria

Obbligatoria

7.2

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo «Titoli detenuti a fini di politica monetaria» e alla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’Unione economica e monetaria (UEM) denominati in euro. Azioni e fondi di investimento

a)   Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

b)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

c)   Titoli di debito non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

d)   Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

e)   fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

8

8

Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

Obbligatoria

9

Crediti interni all’Eurosistema (+)

 

 

 

9.1

Partecipazione al capitale della BCE (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC

Costo

Obbligatoria

9.2

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto del SEBC

Valore nominale

Obbligatoria

9.3

Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatoria

9.4

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+) ,  (*1)

Per le BCN: crediti netti connessi all’applicazione dello schema di distribuzione di banconote, vale a dire inclusa l’emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all’Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) (5)

Per la BCE: crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, ai sensi della Decisione BCE/2010/29

Valore nominale

Obbligatoria

9.5

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)  crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce 10.4 del passivo «Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)»

a)  Valore nominale

Obbligatoria

b)  crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)  Valore nominale

Obbligatoria

c)  Altri crediti interni all’Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (*1)

c)  Valore nominale

Obbligatoria

9

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

Obbligatoria

9

11

Altre attività

 

 

 

9

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN

Valore nominale

Obbligatoria

9

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

Periodi di ammortamento:

— computer e relativo hardware/software e automezzi: 4 anni

— impianti, mobili e attrezzature all’interno dell’edificio: 10 anni

— fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate: 25 anni

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

Raccomandati

9

11.3

Altre attività finanziarie

— Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni e fondi di investimento detenute per ragioni di natura politica/strategica

— Titoli, comprese le azioni e fondi di investimento e altri strumenti finanziari e saldi (ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti), detenuti come portafoglio a destinazione specifica

— Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine con istituzioni finanziarie connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce dell’attivo

— Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita denominate in euro con istituzioni finanziarie dell’area dell’euro diverse dagli enti creditizi connesse alla gestione di portafogli titoli diversi da quelli detenuti a titolo di questa voce

a)   Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

b)   Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

c)   Partecipazioni e azioni non negoziabili e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

d)   Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

e)   Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

f)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

g)   Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

h)   Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

Raccomandata

Raccomandata

Raccomandata

Raccomandata

Consigliato

Raccomandata

Raccomandata

Raccomandata

9

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

9

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all’acquisto di un titolo

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

9

11.6

Varie

a)  Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell’area dell’euro. Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell’esercizio precedente, prima della copertura.

a)  Valore nominale o costo

Raccomandata

b)  Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell’esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i relativi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo «Conti di rivalutazione»).

b)  Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

c)  Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

c)  Valore di mercato

Obbligatoria

d)  Attività nette per il finanziamento delle pensioni.

d)  Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2

Raccomandata

Obbligatoria

e)  I crediti esistenti che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema

e)  Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

 

f)  Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema insolventi

f)  Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell’acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere

Obbligatoria

12

Perdite d’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatoria

(*1)   Voci da armonizzare.

(1)   La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(2)   La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(3)   Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.

(4)   Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(5)   Decisione UE/2016/2248, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2016/36) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 26).



Passivo

Voce di bilancio (1)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (2)

1

1

Banconote in circolazione (*1)

a)  Banconote in euro, più/meno le rettifiche connesse all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in conformità della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) e della decisione BCE/2010/29

a)  Valore nominale

Obbligatoria

b)  Banconote denominate in valute nazionali dell’area dell’euro durante l’anno della sostituzione del contante

b)  Valore nominale

Obbligatoria

2

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima

Valore nominale

Obbligatoria

2.2

2.2

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

Obbligatoria

2.3

2.3

Depositi a termine

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning

Valore nominale

Obbligatoria

2.4

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

Obbligatoria

2.5

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi

Valore nominale

Obbligatoria

3

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con enti creditizi per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito. Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell’Eurosistema

Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

Obbligatoria

4

4

Certificati di debito emessi

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitoria.

Certificati di debito come descritti nell’allegato I dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Tutti gli sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

5

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

 

 

 

5.1

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatoria

5.2

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dall’obbligo di mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo «Conti correnti»); operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi per la gestione di titoli diversi da quelli di cui alla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatoria

6

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine per la gestione di titoli denominati in euro

Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro

Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

Obbligatoria

7

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

8

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

8.1

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

8.2

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

9

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

10

Regolamento interno all’Eurosistema (+)

 

 

 

10.1

Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie (+)

Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro

Valore nominale

Obbligatoria

10.2

Passività connesse all’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN

BCN Passività interne all’Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatoria

10.3

Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema +), (*1)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN.

Per le BCN: passività netta correlata all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all’Eurosistema collegati all’emissione di banconote della BCE, l’importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36)

Valore nominale

Obbligatoria

10.4

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)  passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce dell’attivo 9.5 «Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)»

a)  Valore nominale

Obbligatoria

b)  passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)  Valore nominale

Obbligatoria

c)  altre passività interne all’Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE

c)  Valore nominale

Obbligatoria

10

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti

Valore nominale

Obbligatoria

10

12

Altre passività

 

 

 

10

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

10

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

10

12.3

Varie

a)  Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie». Depositi obbligatori diversi dalla riserva obbligatoria. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell’esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Monete metalliche in circolazione qualora l’emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo «Fondi di accantonamento».

a)  Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine

Raccomandata

b)  Depositi in oro dei clienti

b)  Valore di mercato

Obbligatoria

c)  Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico

c)  Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2

Raccomandata

10

13

Fondi di accantonamento

a)  Per prestazioni previdenziali, per rischi finanziari, come ad esempio previsti oneri futuri, fondi di accantonamento per unità denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro che abbiano perso il loro corso legale ma che siano ancora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se tali banconote non sono mostrate sotto la voce 12.3 del passivo «Altre passività/varie»

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo «Partecipazione al capitale della BCE» (+)

►C2  
a)  Costo/Valore nominale/Valore attualizzato  ◄

Raccomandata

b)  Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria

b)  Valore nominale

Obbligatoria

11

14

Conti di rivalutazione

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo «Partecipazione al capitale della BCE» (+)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

12

15

Capitale e riserve

 

 

 

12

15.1

Capitale

Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti

Valore nominale

Obbligatoria

12

15.2

Riserve

Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo «Partecipazione al capitale della BCE» (+)

Valore nominale

Obbligatoria

10

16

Utile d’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatoria

(*1)   Voci da armonizzare. Cfr. considerando 5, paragrafo

(1)   La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(2)   Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.

▼B




ALLEGATO V



Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione dopo la fine del trimestre

(in milioni di EUR)

Attivo (1)

Saldo al …

Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a

Passività

Saldo al …

Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a

operazioni

rettifiche di fine trimestre

operazioni

rettifiche di fine trimestre

1.  Oro e crediti in oro

2.  Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.  Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.  Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.  Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro

4.  Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.  Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.  Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.  Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.  Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.  Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.  Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.  Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.  Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.  Crediti connessi a richieste di margini

6.  Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

7.  Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.  Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

7.2.  Altri titoli

8.  Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.  Altre attività

 

 

 

1.  Banconote in circolazione

2.  Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.  Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.  Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.  Depositi a tempo determinato

2.4.  Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.  Depositi connessi a richieste di margini

3.  Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.  Certificati di debito emessi

5.  Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.  Amministrazioni pubbliche

5.2.  Altre passività

6.  Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.  Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.  Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.  Depositi, saldi e altre passività

8.2.  Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.  Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dall'FMI

10.  Altre passività

11.  Conti di rivalutazione

12.  Capitale e riserve

 

 

 

Totale attivo

 

 

 

Totale passivo

 

 

 

(1)   La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.




ALLEGATO VI



Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione durante il trimestre

(in milioni di EUR)

Attivo (1)

Saldo al …

Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni

Passività

Saldo al …

Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni

1.  Oro e crediti in oro

2.  Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.  Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.  Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.  Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

4.  Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.  Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.  Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.  Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.  Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.  Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.  Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.  Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.  Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.  Crediti connessi a richieste di margini

6.  Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

7.  Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.  Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

7.2.  Altri titoli

8.  Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.  Altre attività

 

 

1.  Banconote in circolazione

2.  Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.  Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.  Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.  Depositi a tempo determinato

2.4.  Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.  Depositi connessi a richieste di margini

3.  Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.  Certificati di debito emessi

5.  Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.  Amministrazioni pubbliche

5.2.  Altre passività

6.  Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.  Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.  Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.  Depositi, saldi e altre passività

8.2.  Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.  Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.  Altre passività

11.  Conti di rivalutazione

12.  Capitale e riserve

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

(1)   La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.




ALLEGATO VII



Stato patrimoniale consolidato annuale dell'Eurosistema

(in milioni di EUR)

Attivo (1)

Esercizio di di riferimento

Esercizio precedente

Passività

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1.  Oro e crediti in oro

2.  Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.  Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.  Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.  Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

4.  Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.  Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.  Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.  Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.  Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.  Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.  Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.  Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.  Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.  Crediti connessi a richieste di margini

6.  Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

7.  Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.  Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

7.2.  Altri titoli

8.  Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.  Altre attività

 

 

1.  Banconote in circolazione

2.  Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.  Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.  Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.  Depositi a tempo determinato

2.4.  Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.  Depositi connessi a richieste di margini

3.  Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.  Certificati di debito emessi

5.  Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.  Amministrazioni pubbliche

5.2.  Altre passività

6.  Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.  Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.  Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.  Depositi, saldi e altre passività

8.2.  Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.  Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.  Altre passività

11.  Conti di rivalutazione

12.  Capitale e riserve

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

(1)   La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.




ALLEGATO VIII



Stato patrimoniale annuale di una banca centrale (1)

(milioni di EUR) (2)

Attivo (3)

Esercizio di di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di di riferimento

Esercizio precedente

1.  Oro e crediti in oro

2.  Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.  Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.  Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.  Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro

4.  Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.  Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.  Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.  Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.  Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.  Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.  Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.  Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.  Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.  Crediti connessi a richieste di margini

6.  Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

7.  Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.  Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

7.2.  Altri titoli

8.  Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.  Regolamento interno all'Eurosistema

9.1.  Partecipazione al capitale della BCE

9.2.  Crediti derivanti dal trasferimento di riserve valutarie

9.3.  Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE

9.4.  Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*1)

9.5.  Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti) (*1)

10.  Partite in corso di regolamento

11.  Altre attività

11.1.  Monete metalliche dell'area dell'euro

11.2.  Immobilizzazioni materiali e immateriali

11.3.  Altre attività finanziarie

11.4.  Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

11.5.  Ratei e risconti attivi (*1)

11.6.  Varie

12.  Perdite d'esercizio

 

 

1.  Banconote in circolazione (*1)

2.  Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.  Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.  Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.  Depositi a tempo determinato

2.4.  Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.  Depositi connessi a richieste di margini

3.  Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.  Certificati di debito emessi

5.  Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.  Amministrazioni pubbliche

5.2.  Altre passività

6.  Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.  Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.  Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.  Depositi, saldi e altre passività

8.2.  Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.  Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.  Regolamento interno all'Eurosistema

10.1.  Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie

10.2.  Passività connesse all'emissione di certificati di debito della BCE

10.3.  Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*1)

10.4.  Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette) (*1)

11.  Partite in corso di regolamento

12.  Altre passività

12.1.  Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

12.2.  Ratei e redditi percepiti in anticipo (*1)

12.3.  Varie

13.  Fondi di accantonamento

14.  Conti di rivalutazione

15.  Capitale e riserve

15.1.  Capitale

15.2.  Riserve

16.  Utile d'esercizio

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

(*1)   Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5.

(1)   La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(2)   Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

(3)   La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

▼M1




ALLEGATO IX



CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DI UNA BANCA CENTRALE (1) (2)

[milioni di EUR (3)]

Conto economico per l’esercizio che termina il 31 dicembre …

Esercizio

di rendicontazione

Esercizio

precedente

1.1.  Interessi attivi  (*1)

 

 

1.2.   Interessi passivi (*1)

 

 

2.1.  Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie

 

 

2.2.  Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie

 

 

2.3.  Trasferimento a/da accantonamenti per rischi finanziari

 

 

2  Risultato netto di operazioni finanziare, svalutazioni e accantonamenti per i rischi

 

 

3.1.  Provvigioni e commissioni attive

 

 

3.2.  Provvigioni e commissioni passive

 

 

3  3 Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni

 

 

4  Proventi da azioni e partecipazioni (*1)

 

 

5  Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario (*1)

 

 

6  Altri proventi

 

 

Proventi totali netti

 

 

7  Spese per il personale (4)

 

 

8  Spese di amministrazione (4)

 

 

9  Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali

 

 

10  Servizi di produzione di banconote (5)

 

 

11  Altri oneri

 

 

12  Imposte e altri oneri fiscali sul reddito

 

 

(Perdita)/Utile dell’esercizio

 

 

(*1)   Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5.

(1)   Il conto economico della BCE presenta uno schema leggermente differente. Cfr. allegato III della Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 1).

(2)   La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(3)   Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

(4)   Compresi gli accantonamenti amministrativi.

(5)   Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sostenuti in connessione con l’emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico nel momento in cui sono fatturati.

▼B




ALLEGATO X

Indirizzo abrogato e relativo elenco delle modifiche successive



Indirizzo BCE/2010/20

GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.

Indirizzo BCE/2011/27

GU L 19 del 24.1.2012, pag. 37.

Indirizzo BCE/2012/29

GU L 356 del 22.12.2012, pag. 94.

Indirizzo BCE/2014/54

GU L 68 del 13.3.2015, pag. 69.

Indirizzo BCE/2015/24

GU L 193 del 21.7.2015, pag. 147.




ALLEGATO XI

TAVOLA DI CORRELAZIONE



Indirizzo BCE/2010/20

Presente indirizzo

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Articolo 29

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 29

Articolo 31

Articolo 30

Articolo 32



( 1 ) Decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 3 ) Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea del 3 novembre 2016 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. (BCE/2016/36) (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

( 4 ) Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

( 5 ) Nel caso di operazioni a termine in cambi, le consistenze in valuta sono influenzate alla data di regolamento a pronti (vale a dire solitamente alla data della negoziazione + due giorni).

( 6 ) Due possibili criteri sono stati identificati per la rilevazione dei ratei e risconti. Il primo è il «criterio del giorno di calendario» in forza del quale i ratei e i risconti sono registrati ciascun giorno di calendario indipendentemente dal fatto che esso cada di sabato o domenica, o in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo. Il secondo è il «principio del giorno lavorativo» in forza del quale essi sono iscritti solo in giorni lavorativi. Non vi è preferenza per la scelta di una delle due opzioni. Tuttavia, nel caso in cui l'ultimo giorno dell'anno non fosse un giorno lavorativo si pone la necessità di includere tale giorno nel calcolo dei ratei e risconti a prescindere dal principio scelto.