02016L2341 — IT — 09.01.2024 — 001.001
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DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37) |
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DIRETTIVA (UE) 2023/2864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
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DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016
relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), nonché l'esercizio di tali attività.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La direttiva non si applica:
agli enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione;
agli enti in cui i dipendenti dell'impresa promotrice non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;
alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.
Articolo 3
Applicazione agli EPAP che gestiscono sistemi di sicurezza sociale
Gli EPAP che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come sistemi di sicurezza sociale e che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate («ring-fenced») e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come sistemi di sicurezza sociale o viceversa.
Articolo 4
Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2009/138/CE
Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare gli articoli da 9 a 14, gli articoli da 19 a 22, l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 58 della presente direttiva alle imprese di assicurazione vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a iii), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti da ii) a iv), della direttiva 2009/138/CE, per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle pensioni aziendali e professionali sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle imprese di assicurazione vita, senza che vi sia la possibilità di trasferimento.
Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le imprese di assicurazione vita non sono disciplinate dagli articoli da 76 a 86, dall'articolo 132, dall'articolo 134, paragrafo 2, dall'articolo 173, dall'articolo 185, paragrafi 5, 7 e 8, e dall'articolo 209 della direttiva 2009/138/CE.
Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle imprese d'assicurazione vita contemplate dalla direttiva 2009/138/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.
Articolo 5
EPAP minori e schemi pensionistici pubblici
Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali EPAP hanno nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 11 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri applicano l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale.
Gli Stati membri possono decidere di applicare uno degli articoli da 1 a 8, 19 e da 32 a 35 agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti ai sensi del diritto nazionale e garantiti da una pubblica autorità.
Articolo 6
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
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1) |
«ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP» : un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:
a)
individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o
b)
con lavoratori autonomi, individualmente o collettivamente, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, e che esercita le attività direttamente connesse; |
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2) |
«schema pensionistico» : un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione; |
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3) |
«impresa promotrice» : un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre uno schema pensionistico o versa contributi a un EPAP; |
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4) |
«prestazioni pensionistiche» : le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni possono essere erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a titolo temporaneo, «una tantum» o una loro combinazione; |
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5) |
«aderenti» : le persone diverse dai beneficiari e dai potenziali aderenti che a motivo delle loro attività lavorative passate o attuali hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico; |
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6) |
«beneficiari» : le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche; |
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7) |
«potenziali aderenti» : le persone che hanno diritto ad aderire a uno schema pensionistico; |
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8) |
«autorità competente» : un'autorità nazionale designata a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva; |
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9) |
«rischi biometrici» : rischi relativi a morte, invalidità e longevità; |
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10) |
«Stato membro di origine» : lo Stato membro in cui l'EPAP è stato registrato o autorizzato e in cui è situata la sua amministrazione principale conformemente all'articolo 9; |
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11) |
«Stato membro ospitante» : lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; |
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12) |
«EPAP trasferente» : l'EPAP che trasferisce tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro; |
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13) |
«EPAP ricevente» : l'EPAP che riceve tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico da un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro; |
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14) |
«mercato regolamentato» : un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE; |
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15) |
«sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF» : un sistema multilaterale di negoziazione o MTF quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE; |
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16) |
«sistema organizzato di negoziazione» o «OTF» : un sistema organizzato di negoziazione od OTF quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE; |
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17) |
«supporto durevole» : uno strumento che permetta agli aderenti o ai beneficiari di conservare le informazioni a loro personalmente dirette in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate; |
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18) |
«funzione fondamentale» : nell'ambito di un sistema di governance, una capacità interna di svolgere compiti pratici, ivi comprese la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e la funzione attuariale; |
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19) |
«attività transfrontaliera» : la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine. |
Articolo 7
Attività degli EPAP
Gli Stati membri stabiliscono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività collegate.
Quando, in conformità dell'articolo 4, una impresa di assicurazione vita gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività direttamente collegate.
Come principio generale, gli EPAP tengono eventualmente conto dell'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle loro attività.
Articolo 8
Separazione giuridica tra imprese promotrici ed EPAP
Gli Stati membri assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'EPAP sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.
Articolo 9
Registrazione o autorizzazione
L'ubicazione dell'amministrazione principale si riferisce al luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche di un EPAP.
Articolo 10
Requisiti di gestione
Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a garantire che:
l'EPAP abbia attuato regole di gestione definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico;
qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, essa si impegni a finanziarle regolarmente.
Articolo 11
Attività transfrontaliera e procedure
L'EPAP notifica della propria intenzione di svolgere attività transfrontaliere all'autorità competente dello Stato membro di origine. Gli Stati membri esigono che l'EPAP alleghi le informazioni seguenti alla notificazione:
il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti che, se del caso, è identificato dall'impresa promotrice;
il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice;
le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.
La decisione motivata di cui al primo comma deve essere adottata entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 12
Trasferimento transfrontaliero
Il trasferimento è soggetto all'approvazione preventiva di:
la maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. La maggioranza è definita conformemente al diritto nazionale. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte dell'EPAP trasferente prima della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4; e
l'impresa promotrice, se del caso.
La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al paragrafo 4 contiene le informazioni seguenti:
l'accordo scritto concluso tra l'EPAP trasferente e l'EPAP ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;
una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali degli EPAP trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun EPAP è registrato o autorizzato;
l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;
una prova della preventiva approvazione a norma del paragrafo 3;
se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente valuta soltanto se:
tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 sono state fornite dall'EPAP ricevente;
la struttura amministrativa, la situazione finanziaria dell'EPAP ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono l'EPAP ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;
gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari dell'EPAP ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;
le riserve tecniche dell'EPAP ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera; e
le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente valuta soltanto se:
nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;
i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;
le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente.
Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente informa anche l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine ulteriore di quattro settimane.
L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica dette informazioni all'EPAP ricevente entro una settimana dal loro ricevimento.
TITOLO II
REQUISITI QUANTITATIVI
Articolo 13
Riserve tecniche
Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o da un altro specialista in tale materia, incluso un revisore, qualora consentito dal diritto nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:
l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'EPAP. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;
i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:
del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'EPAP e in funzione altresì dei rendimenti futuri stimati degli investimenti;
dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata, di obbligazioni governative, di obbligazioni del meccanismo europeo di stabilità, della Banca europea degli investimenti (BEI) o del Fondo europeo di stabilità finanziaria, o;
una combinazione tra i punti i) e ii);
le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;
il metodo e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.
Articolo 14
Finanziamento delle riserve tecniche
Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un EPAP di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'EPAP di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento con relativa tempistica. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:
l'EPAP è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; tale piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;
nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'EPAP, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema a un sistema di ripartizione o a capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;
in caso di liquidazione di uno schema pensionistico durante il periodo di cui alla prima frase del presente paragrafo, l'EPAP è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'EPAP predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti di tale schema ad un altro EPAP, a un'impresa di assicurazione o a un altro organismo appropriato. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.
Articolo 15
Fondi propri obbligatori
Articolo 16
Margine di solvibilità disponibile
Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'EPAP di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:
il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un EPAP che assuma la forma di un'impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell'impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:
l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell'impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;
l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti dall'impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e
le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);
le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;
gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e
qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla distribuzione agli iscritti e ai beneficiari.
Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'EPAP.
Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'EPAP, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;
i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;
il contratto di emissione deve dare all'EPAP la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;
i crediti del mutuante verso l'EPAP devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'EPAP di proseguire le sue attività; e
si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati.
Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni:
sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati;
per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'EPAP sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall'EPAP emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;
i prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'EPAP informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'EPAP non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;
il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'EPAP, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e
il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica.
Su domanda, debitamente documentata, dell'EPAP all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di tale autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio;
eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;
la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.
L'importo di cui alla lettera a) non deve tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali dell'attività vita e e dell'attività relativa agli schemi pensionistici aziendali e professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell'importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.
Articolo 17
Margine di solvibilità richiesto
Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti:
il primo risultato:
un valore corrispondente al 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all'85 %, esistente nell'esercizio precedente tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche;
il secondo risultato:
per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'EPAP moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50 %, esistente, per l'esercizio precedente, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'EPAP, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione.
Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1 %. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15 %.
Per le assicurazioni collegate ai fondi di investimento e coperte dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE e per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di:
un valore corrispondente al 4 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP assuma un rischio d'investimento;
un valore corrispondente all'1 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;
un valore corrispondente al 25 % delle spese nette di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente pertinenti a tali assicurazioni e operazioni, nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;
un valore corrispondente allo 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l'EPAP copra un rischio di mortalità.
Articolo 18
Margine di solvibilità richiesto ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3
I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l'attività diretta nel corso dell'esercizio precedente sono cumulati.
A tale risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'esercizio precedente.
Da tale risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'esercizio precedente, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.
L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 18 % della prima e il 16 % della seconda e si sommano gli importi.
L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.
La base dei sinistri è calcolata come segue:
Articolo 19
Norme relative agli investimenti
Gli Stati membri esigono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:
le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;
nell'ambito del principio della «persona prudente», gli Stati membri consentono agli EPAP di tenere conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governance;
le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
le attività sono investite in misura predominante sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;
l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi di un EPAP. Gli EPAP evitano anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;
le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.
Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'EPAP a un'eccessiva concentrazione di rischio;
gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio.
Qualora a promuovere un EPAP siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere f) e g) agli investimenti in titoli di Stato.
Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli EPAP di:
investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi i cui aderenti sopportano il rischio di investimento in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, o tramite MTF o OTF, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Tuttavia, se è giustificato sotto il profilo prudenziale, gli Stati membri possono applicare limiti più bassi non inferiori al 35 % agli EPAP che gestiscono schemi pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e che forniscono essi stessi la garanzia;
investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;
investire in strumenti che hanno un orizzonte di investimento a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, MTF o OTF;
investire in strumenti emessi o garantiti dalla BEI e forniti nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dei fondi di investimento europei a lungo termine, dei fondi europei per l'imprenditoria sociale e dei fondi europei per il venture capital.
TITOLO III
CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
CAPO 1
Sistema di governance
Articolo 20
Responsabilità dell'organo direttivo o di vigilanza
Articolo 21
Requisiti generali in materia di governance
Articolo 22
Requisiti di competenza e onorabilità nella gestione
Gli Stati membri impongono agli EPAP di garantire che le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, le persone che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali a norma dell'articolo 31 rispettino i requisiti seguenti nell'esercizio delle proprie funzioni:
il requisito di competenza:
per le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, ciò significa chele loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono complessivamente adeguate per consentire loro di garantire una gestione sana e prudente dell'EPAP;
per le persone che svolgono le funzioni fondamentali attuariali o di controllo interno, ciò significa che le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali;
per le persone che svolgono altre funzioni fondamentali, ciò significa che le loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali; e
il requisito di onorabilità: essi godono di buona reputazione e integrità.
Tuttavia, negli Stati membri di origine in cui non sono previste dichiarazioni giurate, i cittadini degli altri Stati membri in questione possono presentare una dichiarazione solenne resa da essi stessi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente nello Stato membro di origine o dello Stato membro di cui sono cittadini o ad un notaio in uno di detti Stati membri. L'autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l'autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.
Gli Stati membri comunicano inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità o gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 a corredo della richiesta di esercitare le attività di cui all'articolo 11 nel territorio di tale Stato membro.
Articolo 23
Politica di remunerazione
Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione di cui al paragrafo 1, gli EPAP rispettano i seguenti principi:
la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, e la performance dell'EPAP nel suo complesso, e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace degli EPAP;
la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP;
la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole dell'EPAP;
la politica di remunerazione si applica all'EPAP e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
l'EPAP stabilisce i principi generali della politica di remunerazione, li riesamina e aggiorna almeno ogni tre anni ed è responsabile della loro attuazione;
la remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono soggette ad una governance chiara, trasparente ed efficace.
Articolo 24
Disposizioni generali
Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica all'autorità competente dell'EPAP se l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:
quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che l'EPAP non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari, o
quando la persona o l'unità organizzativa che svolgono la funzione fondamentale hanno notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili all'EPAP e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'hanno comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP.
Articolo 25
Gestione del rischio
Il sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'EPAP.
Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo proporzionato alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'EPAP, alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi negli EPAP o nelle imprese cui sono state esternalizzati loro compiti o attività almeno nei seguenti settori, ove applicabile:
sottoscrizione e costituzione di riserve;
gestione delle attività e delle passività;
investimenti, in particolare derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
gestione dei rischi operativi;
assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio;
rischi ambientali, sociali, e di governance connessi al portafoglio di investimenti e la relativa gestione.
Articolo 26
Funzione di audit interno
Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione di audit interno efficace. La funzione di audit interno include una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance, comprese, ove applicabile, le attività esternalizzate.
Articolo 27
Funzione attuariale
Qualora l'EPAP stesso copra i rischi biometrici o garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, gli Stati membri impongono agli EPAP di prevedere una funzione attuariale efficace che:
coordini e supervisioni il calcolo delle riserve tecniche;
valuti l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
raffronti le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati tratti dall'esperienza;
informi l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale nel caso in cui l'EPAP disponga di tale politica;
esprima un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui l'EPAP disponga di tali accordi; e
contribuisca all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.
Articolo 28
Valutazione interna del rischio
Tale valutazione dei rischi è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'EPAP o degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP. In presenza di una variazione significativa del profilo di rischio di uno schema pensionistico specifico, la valutazione interna del rischio può essere limitata a tale schema pensionistico.
Gli Stati membri garantiscono che la valutazione interna del rischio di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna dell'EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP, comprenda quanto segue:
una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali dell'EPAP;
una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
una descrizione del modo in cui l'EPAP previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora l'EPAP esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice conformemente all'articolo 24, paragrafo 3;
una valutazione del fabbisogno finanziario globale dell'EPAP, ivi inclusa una descrizione del piano di risanamento ove applicabile;
una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto, ove applicabile, di:
meccanismi di indicizzazione;
meccanismi di riduzione delle prestazioni, tra cui in quale misura possono essere ridotte le prestazioni pensionistiche maturate, a quali condizioni e da chi;
una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE o la copertura da parte di uno schema di tutela delle pensioni, a favore dell'EPAP o degli aderenti e dei beneficiari;
una valutazione qualitativa dei rischi operativi;
nei casi in cui nelle decisioni di investimento siano tenuti in conto fattori ambientali, sociali e di governance, una valutazione dei rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.
Articolo 29
Conti e relazioni annuali
Gli Stati membri stabiliscono che tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio redigano e rendano pubblici conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP e includono un'informativa sulle partecipazioni significative in investimenti. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.
Articolo 30
Documento illustrante i principi della politica d'investimento
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il documento è reso pubblicamente disponibile.
CAPO 2
Esternalizzazione e gestione degli investimenti
Articolo 31
Esternalizzazione
L'esternalizzazione di funzioni fondamentali o di altre attività non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:
un pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'EPAP interessato;
l'incremento indebito del rischio operativo;
un pregiudizio alla capacità delle autorità competenti di controllare che l'EPAP adempia ai propri obblighi;
la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.
Articolo 32
Gestione degli investimenti
Gli Stati membri non limitano il potere degli EPAP di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE, nonché le entità autorizzate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.
CAPO 3
Depositario
Articolo 33
Nomina di un depositario
Articolo 34
Custodia delle attività e responsabilità del depositario
A tal fine, il depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario, in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE, siano registrati nei libri contabili in conti separati aperti a nome dell'EPAP, in modo che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'EPAP o agli aderenti e beneficiari dello schema pensionistico in qualsiasi momento.
Se non è nominato nessun depositario per la custodia delle attività, gli EPAP devono come minimo:
garantire che gli strumenti finanziari siano trattati con la dovuta cura e tutela;
tenere registri che permettano all'EPAP di identificare tutte le attività in qualsiasi momento e senza indugio;
adottare le misure necessarie per evitare conflitti di interesse in relazione alla custodia delle attività;
informare le autorità competenti, su richiesta, circa le modalità di tenuta delle attività.
Articolo 35
Obblighi di sorveglianza
In aggiunta ai compiti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, il depositario nominato per gli obblighi di sorveglianza:
esegue le istruzioni dell'EPAP, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale o al regolamento dell'EPAP;
accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività dell'EPAP relative a uno schema pensionistico il controvalore sia rimesso all'EPAP nei termini d'uso; e
accerta che i redditi prodotti dalle attività ricevano una destinazione conforme alle regole dell'EPAP.
TITOLO IV
INFORMAZIONI DA FORNIRE AI POTENZIALI ADERENTI, AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 36
Principi
Tenendo conto della natura dello schema pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio forniscano:
ai potenziali aderenti almeno le informazioni previste dall'articolo 41;
agli aderenti almeno le informazioni previste dagli articoli da 37 a 40, 42 e 44; nonché
ai beneficiari almeno le informazioni previste dagli articoli 37, 43 e 44.
Le informazioni di cui al paragrafo 1:
sono aggiornate regolarmente;
sono formulate con chiarezza, utilizzando un linguaggio chiaro, comprensibile e succinto ed evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
sono presentate in modo da agevolarne la lettura;
sono disponibili in una lingua ufficiale dello Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica allo schema pensionistico interessato; e
sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta.
Articolo 37
Informazioni generali sullo schema pensionistico
Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, affinché gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni del rispettivo schema pensionistico gestito dall'EPAP, in particolare per quanto riguarda:
il nome dell'EPAP, lo Stato membro in cui l'EPAP è registrato o autorizzato e il nome dell'autorità competente;
i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;
le informazioni sul profilo di investimento;
la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;
le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia nell'ambito dello schema pensionistico, una dichiarazione a tal fine;
i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;
se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno cinque anni o tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a cinque anni;
la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per gli schemi che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;
le opzioni per la riscossione del reddito da pensione a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;
qualora un aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, ulteriori informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.
CAPO 2
Prospetto delle prestazioni pensionistiche e informazioni supplementari
Articolo 38
Disposizioni generali
Articolo 39
Prospetto delle prestazioni pensionistiche
Il prospetto delle prestazioni pensionistiche include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:
i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una chiara indicazione della data di pensionamento prescritta dalla legge, dell'età di pensionamento stabilita dallo schema pensionistico o stimata dall'EPAP, o della data di pensionamento fissata dall'aderente;
il nome dell'EPAP, l'indirizzo di contatto e l'identificazione dello schema pensionistico dell'aderente;
se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dallo schema pensionistico e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento specificata alla lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;
le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;
le informazioni sui contributi versati allo schema pensionistico dall'impresa promotrice e dall'aderente, almeno nel corso degli ultimi dodici mesi, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;
una suddivisione dei costi dedotti dall'EPAP almeno nel corso degli ultimi dodici mesi;
le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema pensionistico nel suo complesso.
Articolo 40
Informazioni aggiuntive
Il prospetto delle prestazioni pensionistiche precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:
ulteriori informazioni pratiche sulle opzioni per gli aderenti previste dallo schema pensionistico;
le informazioni specificate agli articoli 29 e 30;
se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite annue, in particolare in ordine al tasso della rendita, alla natura del prestatore e alla durata della rendita;
informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
CAPO 3
Altre informazioni e documentazione da fornire
Articolo 41
Informazioni da fornire ai potenziali aderenti
Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che non sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano informati, prima della loro adesione a tale schema pensionistico, circa:
le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento;
le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione;
le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento; e
dove sono disponibili ulteriori informazioni.
Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano tempestivamente informati dopo la loro iscrizione, circa:
le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento;
le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione;
le informazioni sul se e sul come i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario sono integrati nella strategia di investimento; e
dove sono disponibili ulteriori informazioni.
Articolo 42
Informazioni da fornire agli aderenti durante la fase di pre-pensionamento
In aggiunta al prospetto delle prestazioni pensionistiche, gli EPAP forniscono ad ogni aderente, a tempo debito prima dell'età di pensionamento quale prevista all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), o su richiesta dell'aderente, le informazioni circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica disponibili per la riscossione del reddito da pensione.
Articolo 43
Informazioni da fornire ai beneficiari durante la fase di erogazione
Articolo 44
Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai beneficiari su richiesta
Su richiesta di un aderente, di un beneficiario o dei loro rappresentanti, l'EPAP fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:
i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 29 o, se un EPAP è responsabile di più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;
il documento illustrante i principi della politica d'investimento di cui all'articolo 30;
ogni ulteriore informazione circa le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d).
TITOLO V
VIGILANZA PRUDENZIALE
CAPO 1
Disposizioni generali di vigilanza prudenziale
Articolo 45
Obiettivo principale della vigilanza prudenziale
Articolo 46
Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale
Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP siano soggetti a vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda, se del caso:
le condizioni per l'esercizio dell'attività;
le riserve tecniche;
il finanziamento delle riserve tecniche;
i fondi propri obbligatori;
il margine di solvibilità disponibile;
il margine di solvibilità richiesto;
le regole relative agli investimenti;
la gestione degli investimenti;
il sistema di governance; e
le informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari.
Articolo 47
Principi generali di vigilanza prudenziale
Articolo 48
Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti
Le autorità competenti possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'EPAP qualora, in particolare:
l'EPAP non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;
l'EPAP non detenga i fondi propri obbligatori.
Le autorità competenti possono vietare a un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:
se l'EPAP non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema;
se sono venute meno le condizioni di esercizio;
se l'EPAP manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;
in caso di attività transfrontaliera, se l'EPAP non rispetta le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del lavoro dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali.
Articolo 49
Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
Il riesame tiene conto delle circostanze in cui gli EPAP operano e, ove opportuno, delle parti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Il riesame comprende:
una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance;
una valutazione dei rischi cui l'EPAP è esposto;
una valutazione della capacità dell'EPAP di valutare e gestire tali rischi.
Articolo 50
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a:
richiedere all'EPAP, all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, ovvero alle persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni chiave, di fornire in qualsiasi momento informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i relativi documenti;
vigilare sui rapporti tra l'EPAP ed altre società o tra EPAP quando essi esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività a tali società o a altri EPAP e su ogni ulteriore riesternalizzazione, che influiscano sulla situazione finanziaria dell'EPAP o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;
ottenere i seguenti documenti: la propria valutazione del rischio, il documento illustrante i principi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali e tutti gli altri documenti necessari ai fini della vigilanza;
stabilire quali documenti sono necessari ai fini della vigilanza, tra cui:
relazioni interne intermedie;
valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate;
studi attività-passività;
prove della coerenza con i principi della politica d'investimento;
prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;
relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo 29;
svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'EPAP e, se del caso, sulle attività esternalizzate e su tutte quelle oggetto di ulteriore riesternalizzazione per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza;
chiedere all'EPAP in qualsiasi momento informazioni circa le attività esternalizzate e tutte le attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione.
Articolo 51
Trasparenza e responsabilità
Gli Stati membri garantiscono che siano rese pubbliche le seguenti informazioni:
il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e gli orientamenti generali in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali, nonché informazioni in merito alla scelta degli Stati membri di applicare la presente direttiva a norma degli articoli 4 e 5;
informazioni circa la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 49;
i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'applicazione del quadro prudenziale;
l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale e informazioni sulle principali funzioni e attività delle autorità competenti;
le norme in materia di sanzioni amministrative e sulle altre misure applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
CAPO 2
Segreto professionale e scambio di informazioni
Articolo 52
Segreto professionale
Articolo 53
Utilizzo delle informazioni riservate
Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva se ne servano soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per i seguenti scopi:
controllare che gli EPAP soddisfino le condizioni per intraprendere le attività di ente pensionistico aziendale o professionale prima dell'avvio delle loro attività;
facilitare il monitoraggio delle attività degli EPAP, in particolare il monitoraggio delle riserve tecniche, della solvibilità, del sistema di governance e delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari;
imporre misure correttive, ivi comprese le sanzioni amministrative;
se consentito dal diritto nazionale, pubblicare gli indicatori chiave di performance per tutti i singoli EPAP, che possono essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni finanziarie concernenti la propria pensione;
nell'ambito dei ricorsi contro una decisione delle autorità competenti adottata ai sensi delle disposizioni di recepimento della presente direttiva;
nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle disposizioni di recepimento della presente direttiva.
Articolo 54
Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo
Gli articoli 52 e 53 lasciano impregiudicati il diritto d'inchiesta conferito al Parlamento europeo dall'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 55
Scambio di informazioni tra autorità
Gli articoli 52 e 53 non ostano ad alcuna delle seguenti attività:
lo scambio di informazioni tra autorità competenti di uno stesso Stato membro nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;
lo scambio di informazioni tra autorità competenti di diversi Stati membri nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;
lo scambio di informazioni, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità competenti e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro:
le autorità investite della funzione di vigilanza sulle entità del settore finanziario e su altre organizzazioni finanziarie, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;
le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;
gli organismi che intervengono nella liquidazione di uno schema pensionistico e in altre procedure analoghe;
gli organismi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;
le persone incaricate della revisione legale dei conti degli EPAP, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;
la trasmissione, agli organismi incaricati di amministrare la liquidazione di uno schema pensionistico, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.
Gli articoli 52 e 53 non ostano a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:
le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione degli schemi pensionistici e in altre procedure analoghe;
le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli EPAP, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;
gli attuari indipendenti dagli EPAP, che esercitano una funzione di controllo su di essi, nonché gli organismi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.
Articolo 56
Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico
Gli articoli 52 e 53 non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni alle seguenti entità ai fini dell'esercizio delle loro rispettive funzioni:
banche centrali e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;
altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi di pagamento, se opportuno;
il Comitato europeo per il rischio sistemico, l'EIOPA, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).
Articolo 57
Comunicazione di informazioni alle amministrazioni pubbliche responsabili della normativa finanziaria
Tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di controllo prudenziale, prevenzione e risoluzione delle crisi degli EPAP in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dispongono tuttavia che le informazioni ricevute in base all'articolo 55 e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità competenti da cui provengono le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.
Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di informazioni riservate relative alla vigilanza prudenziale sugli EPAP a commissioni parlamentari di inchiesta o a corti dei conti nel loro Stato membro e ad altri organismi di indagine nel loro Stato membro, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le entità devono disporre, a norma del diritto nazionale, della competenza per indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della vigilanza sugli EPAP o della normativa relativa a tale vigilanza;
le informazioni devono essere strettamente necessarie per l'esercizio della competenza di cui alla lettera a);
le persone che hanno accesso alle informazioni devono essere soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva;
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, le stesse devono essere comunicate con l'esplicito consenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati.
Articolo 58
Condizioni per lo scambio di informazioni
Per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 55, la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 56 e la comunicazione di informazioni di cui all'articolo 57, gli Stati membri esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
lo scambio, la trasmissione e la comunicazione di informazioni sono diretti all'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza;
le informazioni ricevute sono soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 52;
qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati.
Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
le informazioni devono essere dirette alle attività di individuazione, indagine ed esame delle violazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a);
le informazioni ricevute devono essere soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 52;
qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati.
Articolo 59
Disposizioni nazionali prudenziali
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 60
Cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EIOPA
Articolo 61
Trattamento dei dati personali
Quanto al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva, gli EPAP e le autorità competenti eseguono i loro compiti ai fini della presente direttiva conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Quanto al trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA nell'ambito della presente direttiva, l'Autorità applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 62
Valutazione e riesame
Il riesame di cui al paragrafo 1 valuta, in particolare:
l'adeguatezza della presente direttiva dal punto di vista prudenziale e della governance;
l'attività transfrontaliera;
l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e il suo impatto sulla stabilità degli EPAP;
il prospetto delle prestazioni pensionistiche.
Articolo 63
Modifica della direttiva 2009/138/CE
La direttiva 2009/138/CE è così modificata:
all'articolo 13, il punto 7) è sostituito dal seguente:
«7) «riassicurazione«, una delle seguenti attività:
l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo, o da un'altra impresa di riassicurazione o da un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività consistente nell'accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; o
la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un'istituzione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 );
all'articolo 308 ter, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
Ove uno Stato membro d'origine continui ad applicare tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, in tale Stato membro le imprese di assicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma tra i seguenti addendi:
il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale rispetto alla loro attività di assicurazione, calcolato senza le attività nel settore delle pensioni aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2341;
il margine di solvibilità rispetto alla loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, calcolato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi all'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE.
Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando se sia opportuno estendere il periodo di cui al primo comma, tenuto conto delle modifiche al diritto dell'Unione o nazionale risultanti dalla presente direttiva.».
Articolo 63 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell’EPAP a cui le informazioni fanno riferimento;
l’identificativo della persona giuridica dell’EPAP, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
le dimensioni dell’EPAP per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni della persona alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l’EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 64
Recepimento
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione redazionale dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 65
Abrogazione
La direttiva 2003/41/CE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal 13 gennaio 2019 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata 2003/41/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 66
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 67
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 65)
|
Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10). |
|
|
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). |
Unicamente l'articolo 303 |
|
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
Unicamente l'articolo 4 |
|
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). |
Unicamente l'articolo 62 |
|
Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1). |
Unicamente l'articolo 1 |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione
(di cui all'articolo 65)
|
Direttiva |
Termine di recepimento |
Data di applicazione |
|
2003/41/CE |
23.9.2005 |
23.9.2005 |
|
2009/138/CE |
31.3.2015 |
1.1.2016 |
|
2010/78/UE |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
2011/61/UE |
22.7.2013 |
22.7.2013 |
|
2013/14/UE |
21.12.2014 |
21.12.2014 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
|
Direttiva 2003/41/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
Articolo 6, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, lettera d) |
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, lettera e) |
Articolo 6, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, lettera f) |
Articolo 6, paragrafo 6 Articolo 6, paragrafo 7 |
|
Articolo 6, lettera g) |
Articolo 6, paragrafo 8 |
|
Articolo 6, lettera h) |
Articolo 6, paragrafo 9 |
|
Articolo 6, lettera i) |
Articolo 6, paragrafo 10 |
|
Articolo 6, lettera j) |
Articolo 6, paragrafo 11 Articolo 6, paragrafi da 12 a 19 |
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
Articolo 8 |
Articolo 8 |
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 9 |
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
Articoli 20 e 9, paragrafo 5 |
Articolo 11 Articolo 12 |
|
Articolo 15, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 13, paragrafi da 1 a 5 |
|
Articolo 15, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 16 |
Articolo 14 |
|
Articolo 17 |
Articolo 15 |
|
Articolo 17 bis, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 16, paragrafo da 1 a 4 |
|
Articolo 17 bis, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 17 ter |
Articolo 17 |
|
Articolo 17 quater |
|
|
Articolo 17 quinquies |
Articolo 18 |
|
Articolo 18 |
Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 |
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 22, paragrafi da 2 a 7 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 |
|
Articolo 10 |
Articolo 29 |
|
Articolo 12 |
Articolo 30 |
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 31, paragrafo 1 Articolo 31, paragrafi da 2 a 7 |
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 32 |
|
Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 33, paragrafo 2 |
|
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 33, paragrafo 3 |
|
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 33, paragrafo 4 Articolo 33, paragrafi da 5 a 8 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 36 |
|
Articolo 9, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 37, paragrafo 1 |
|
Articolo 11, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 37, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 37, paragrafo 3 Articolo 37, paragrafo 4 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
|
Articolo 11, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 40, paragrafo 1, lettera d) Articolo 40, paragrafo 2 Articolo 41 Articolo 42 |
|
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 43 |
|
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 44, lettera a) |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 44, lettera b) Articolo 44, lettera c) Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 |
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 48, paragrafo 1 |
|
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 48, paragrafo 2 Articolo 48, paragrafi da 3 a 5 |
|
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 48, paragrafo 6 |
|
Articolo 14, paragrafi da 3 a 5 |
Articolo 48, paragrafi da 7 a 9 Articolo 49 |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 50 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 Articolo 56 Articolo 57 Articolo 58 |
|
Articolo 20, paragrafo 11, primo comma |
Articolo 59, paragrafo 1 |
|
Articolo 20, paragrafo 11, secondo comma |
Articolo 59, paragrafo 2 |
|
Articolo 20, paragrafo 11, terzo e quarto comma |
|
|
Articolo 21 |
Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 63 |
|
Articolo 22 |
Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67 |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 4 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 6 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
( *1 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37 »;
( 10 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).