02016L0801 — IT — 17.11.2021 — 001.001
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DIRETTIVA (UE) 2016/801 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DIRETTIVA (UE) 2021/1883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2021 |
L 382 |
1 |
28.10.2021 |
DIRETTIVA (UE) 2016/801 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2016
relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari
(rifusione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce:
le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo superiore a 90 giorni e i diritti di cittadini di paesi terzi nonché, eventualmente, dei loro familiari, per motivi di ricerca, studio, tirocinio o servizio volontario europeo, e laddove gli Stati membri lo decidano, per programmi di scambio di alunni o progetti educativi, volontariato in programmi diversi dal servizio volontario europeo o collocamento alla pari;
le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti dei ricercatori e degli studenti di cui alla lettera a) nonché, eventualmente, dei loro familiari, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo rilascia al cittadino di un paese terzo un'autorizzazione sulla base della presente direttiva.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;
che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione;
che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio ( 3 );
che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi o tra l'Unione e paesi terzi;
che entrino nell'Unione in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù della direttiva 2014/66/UE;
che chiedano di soggiornare in uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato ai sensi della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«cittadino di paese terzo» : una persona che non è cittadina dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE; |
2) |
«ricercatore» : un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato a tale cittadino di paese terzo, il quale è selezionato da un istituto di ricerca e ammesso nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo; |
3) |
«studente» : il cittadino di paese terzo che sia stato accettato da un istituto di istruzione superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità del diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio; |
4) |
«alunno» : il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione secondaria equivalente al livello 2 o 3 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione, nell'ambito di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo messi in atto da un istituto di insegnamento secondo il diritto o prassi amministrativa dello Stato membro interessato; |
5) |
«tirocinante» : il cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di istruzione superiore o che sta seguendo un programma di studi in un paese terzo finalizzato al conseguimento di un titolo di istruzione superiore e che sia ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un programma di formazione al fine di acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale; |
6) |
«volontario» : il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un programma di volontariato; |
7) |
«programma di volontariato» : un programma di iniziative solidali concrete, basato su uno schema riconosciuto come tale dallo Stato membro interessato o dall'Unione che persegua obiettivi di interesse generale per una causa no profit, in cui le iniziative non siano remunerate, ad eccezione del rimborso spese e/o del denaro per le piccole spese; |
8) |
«persona collocata alla pari» : il cittadino di paese terzo che sia ammesso nel territorio di uno Stato membro per essere temporaneamente ospitato da una famiglia allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza dello Stato membro interessato in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini; |
9) |
«ricerca» : lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'essere umano, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; |
10) |
«istituto di ricerca» : qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca; |
11) |
«istituto di insegnamento» : un istituto di istruzione secondaria pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro interessato o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità del diritto nazionale o della prassi amministrativa dello Stato membro ospitante, sulla base di criteri trasparenti, e che partecipi a un programma di scambio fra scuole o a un progetto educativo per gli scopi stabiliti nella presente direttiva; |
12) |
«progetto educativo» : un insieme di azioni educative sviluppate da un istituto di insegnamento di uno Stato membro in cooperazione con istituti simili in un paese terzo, con l'obiettivo di condividere le culture e la conoscenza; |
13) |
«istituto di istruzione superiore» : qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore riconosciuto o considerato tale in conformità del diritto nazionale che, a prescindere dalla sua denominazione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli di istruzione superiore riconosciuti o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, o qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terziario; |
14) |
«ente ospitante» : l'istituto di ricerca, l'istituto di istruzione superiore, l'istituto di insegnamento, l'organizzazione responsabile di un programma di volontariato o l'ente che ospita tirocinanti a cui il cittadino di paese terzo è assegnato ai fini della presente direttiva e che si trova nel territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, in conformità del diritto nazionale; |
15) |
«famiglia ospitante» : la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari condividendo la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra tale famiglia e la persona collocata alla pari; |
16) |
«lavoro» : l'esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi applicabili o conformemente a una prassi consolidata per conto o sotto la direzione o la supervisione di un datore di lavoro; |
17) |
«datore di lavoro» : qualsiasi persona fisica o entità giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro; |
18) |
«primo Stato membro» : lo Stato membro che per primo rilascia a un cittadino di paese terzo un'autorizzazione in forza della presente direttiva; |
19) |
«secondo Stato membro» : qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro; |
20) |
«programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità» : programmi finanziati dall'Unione o dagli Stati membri che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione o degli Stati membri partecipanti ai rispettivi programmi; |
21) |
«autorizzazione» : un permesso di soggiorno oppure, se previsto dal diritto nazionale, un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato ai fini della presente direttiva; |
22) |
«permesso di soggiorno» : un'autorizzazione rilasciata utilizzando il modello di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 che consente al titolare di soggiornare legalmente sul territorio di uno Stato membro; |
23) |
«visto per soggiorno di lunga durata» : l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della convenzione Schengen ( 5 ) o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen; |
24) |
«familiari» : i cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE. |
Articolo 4
Disposizioni più favorevoli
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra; oppure
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
CAPO II
AMMISSIONE
Articolo 5
Principi
L'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione attestante che il cittadino del paese terzo soddisfa:
le condizioni generali stabilite all'articolo 7; e
le pertinenti condizioni specifiche di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16.
Qualora uno Stato membro rilasci soltanto sul suo territorio i permessi di soggiorno, e ove siano soddisfatte tutte le condizioni per l'ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto.
Articolo 6
Volume di ingresso
La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ad eccezione degli studenti, qualora lo Stato membro interessato ritenga che tali cittadini hanno o avranno un rapporto di lavoro. Su tale base, una domanda di autorizzazione può essere considerata inammissibile o può essere respinta.
Articolo 7
Condizioni generali
Per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo ai sensi della presente direttiva, il richiedente deve:
presentare un titolo di viaggio valido come definito a norma del diritto nazionale e, se necessario, una domanda di visto o un visto valido oppure, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto valido per soggiorno di lunga durata; gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;
ove il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno in questione;
dimostrare che il cittadino di paese terzo è in possesso o, se previsto dal diritto nazionale, ha richiesto una copertura di un'assicurazione sanitaria per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro in questione; la validità dell'assicurazione è pari alla durata del soggiorno previsto;
se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per il trattamento della domanda ai sensi dell'articolo 36;
esibire le prove richieste dallo Stato membro interessato per dimostrare che il cittadino di paese terzo disporrà, durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno. La valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l'altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un'organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari.
Se il diritto nazionale di uno Stato membro prevede che quando si presenta la domanda si debba indicare un indirizzo, e il cittadino di paese terzo interessato non conosce ancora il suo indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo temporaneo. In tale caso il cittadino di paese terzo indica il suo indirizzo permanente al più tardi al momento del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17.
In via di deroga, gli Stati membri possono accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, una domanda presentata ancorché il cittadino del paese terzo interessato non possieda un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata validi, ma sia legalmente presente sul loro territorio.
Articolo 8
Requisiti specifici per i ricercatori
Qualora il diritto di soggiorno del ricercatore sia prorogato conformemente all'articolo 25, la responsabilità dell'istituto di ricerca di cui al primo comma del presente paragrafo è limitata alla data di inizio del permesso di soggiorno a fini di ricerca di lavoro o imprenditorialità.
Articolo 9
Approvazione degli istituti di ricerca
L'approvazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'approvazione per un periodo più breve.
Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'approvazione qualora:
l'istituto di ricerca non ottempera più al paragrafo 2 del presente articolo, all'articolo 8, paragrafo 2, o all'articolo 10, paragrafo 7;
l'approvazione sia stata ottenuta con la frode; o
l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di paese terzo in modo negligente o fraudolento.
Laddove la domanda di rinnovo sia stata rifiutata o l'approvazione sia stata revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda approvazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di non rinnovo o revoca.
Articolo 10
Convenzione di accoglienza
La convenzione di accoglienza contiene:
il titolo o lo scopo dell'attività di ricerca o del settore di ricerca;
l'impegno del cittadino di paese terzo a cercare di completare l'attività di ricerca;
l'impegno dell'istituto di ricerca ad accogliere il cittadino di paese terzo ai fini del completamento dell'attività di ricerca;
le date d'inizio e di fine o la durata stimata dell'attività di ricerca;
informazioni sull'intenzione di esercitare la mobilità in uno o in diversi secondi Stati membri se detta mobilità è nota al momento della presentazione della domanda nel primo Stato membro.
Gli Stati membri possono anche esigere che la convenzione di accoglienza contenga:
informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;
informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore.
Gli istituti di ricerca possono firmare convenzioni di accoglienza soltanto se l'attività di ricerca è stata accettata dalle istanze competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:
l'oggetto e la durata stimata dell'attività di ricerca e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;
i titoli del cittadino di paese terzo rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autentica dei titoli di studio.
Articolo 11
Requisiti specifici per gli studenti
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo per motivi di studio, il richiedente deve altresì dimostrare:
che il cittadino di paese terzo è stato accettato da un istituto di istruzione superiore per seguire un programma di studi;
se richiesto dallo Stato membro, di aver pagato la tassa di iscrizione all'istituto di istruzione superiore;
se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;
se richiesto dallo Stato membro, che il cittadino di paese terzo disporrà di risorse sufficienti per provvedere alle spese relative agli studi.
Articolo 12
Requisiti specifici per gli alunni
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo ai fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo, il richiedente deve comprovare:
che il cittadino di paese terzo non ha raggiunto l'età minima, né ha superato l'età o il grado massimi fissati dallo Stato membro interessato;
la sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento;
di partecipare a un programma educativo riconosciuto statale o regionale nel contesto di un programma di scambio di alunni o un progetto educativo messo in atto da un istituto di insegnamento in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale;
che l'istituto di insegnamento o, per quanto previsto dal diritto nazionale, un terzo si assume la piena responsabilità per il cittadino di paese terzo, durante la sua permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese relative agli studi;
che il cittadino di paese terzo sarà alloggiato durante la sua permanenza presso una famiglia o una speciale struttura all'interno dell'istituto di insegnamento oppure, ove previsto dal diritto nazionale, qualsiasi altra struttura che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio o del progetto educativo cui partecipa il cittadino di paese terzo.
Articolo 13
Condizioni specifiche per i tirocinanti
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di tirocinio, il richiedente deve:
presentare una convenzione di formazione che preveda una formazione teorica e pratica con un ente ospitante. Gli Stati membri possono richiedere che tale convenzione di tirocinio sia approvata dall'autorità competente e sia basata su termini che soddisfino i requisiti stabiliti dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle prassi dello Stato membro interessato. La convenzione di tirocinio comprende:
la descrizione del programma di tirocinio, compresi l'obiettivo educativo o le componenti di apprendimento;
la durata del tirocinio;
le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio;
le ore di tirocinio; e
il rapporto giuridico tra il tirocinante e l'ente ospitante;
dimostrare che ha ottenuto un titolo di istruzione superiore nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda o che sta seguendo un programma di studi finalizzato al conseguimento di tale titolo;
se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che, durante la permanenza, il cittadino di paese terzo disporrà di risorse sufficienti per provvedere alle spese relative al tirocinio;
se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che il cittadino di paese terzo ha beneficiato o che beneficerà di una formazione linguistica, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio;
se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che l'ente ospitante si assume la piena responsabilità per il cittadino di paese terzo, per la sua permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese di vitto e alloggio;
ove richiesto dallo Stato membro, se durante l'intero soggiorno alloggia presso l'ente ospitante, dimostrare che l'alloggio risponde alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato.
Articolo 14
Condizioni specifiche per i volontari
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di volontariato, il richiedente deve:
fornire una convenzione stipulata con l'ente ospitante o, in quanto previsto dal diritto nazionale, con un altro organismo promotore del programma di volontariato prescelto dal cittadino di paese terzo nello Stato membro interessato. La convenzione comprende:
il programma di volontariato,
la durata del volontariato,
le condizioni di inserimento e di supervisione del volontariato,
le ore di volontariato,
le risorse disponibili per provvedere alle spese di vitto e alloggio del cittadino di paese terzo e una somma minima di denaro per le piccole spese per tutta la durata del volontariato; nonché,
se del caso, la formazione che il cittadino di paese terzo riceverà quale ausilio allo svolgimento del volontariato;
ove richiesto dallo Stato membro, se durante l'intero soggiorno il cittadino di paese terzo alloggia presso l'ente ospitante, dimostrare che l'alloggio risponde alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato;
dimostrare che l'ente ospitante o, in quanto previsto dal diritto nazionale, un altro organismo promotore del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che il cittadino di paese terzo ha ricevuto o riceverà una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.
Articolo 15
Approvazione di istituti di istruzione superiore, istituti di insegnamento, organizzazioni responsabili di un programma di volontariato o enti che ospitano tirocinanti
Articolo 16
Condizioni specifiche per le persone collocate alla pari
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, con riguardo all'ammissione di un cittadino il cittadino di paese terzo ai fini di un collocamento alla pari, il cittadino di paese terzo deve:
fornire la convenzione stipulata tra il cittadino di paese terzo e la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi del cittadino di paese terzo in quanto persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che permettano alla persona collocata alla pari di frequentare corsi e il numero massimo di ore di impegni familiari;
avere un'età compresa tra diciotto e trenta anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione come persona collocata alla pari di un cittadino di paese terzo che ha superato il limite massimo di età;
dimostrare che la famiglia ospitante o, nella misura in cui sia previsto dal diritto nazionale, un'organizzazione che fa da tramite nel collocamento alla pari si assume la piena responsabilità per quanto riguarda il cittadino di paese terzo, per la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese di vitto e alloggio e le prestazioni in caso di incidente.
Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso come persona collocata alla pari dimostri:
una conoscenza di base della lingua dello Stato membro interessato; o
di avere un'istruzione secondaria, qualifiche professionali o, se del caso, di soddisfare i requisiti per l'esercizio di una professione regolamentata, come previsto dal diritto nazionale.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI E DURATA DEL SOGGIORNO
Articolo 17
Autorizzazioni
Articolo 18
Durata dell'autorizzazione
La durata dell'autorizzazione per ricercatori che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità è di almeno due anni, o per la durata della convenzione di accoglienza, qualora questa sia più breve. Se non sono soddisfatti i requisiti generali di cui all'articolo 7 per i due anni o per l'intera durata della convenzione di accoglienza, si applica il primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri conservano il diritto di verificare se i motivi per il diniego di cui all'articolo 21 non si applichino.
La durata dell'autorizzazione per studenti che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, ovvero che sono oggetto di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, è di almeno due anni, o per la durata degli studi qualora questa sia più breve. Se non sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 7 per i due anni o per l'intera durata degli studi, si applica il primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri conservano il diritto di verificare se i motivi per il diniego di cui all'articolo 21 non si applichino.
Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per il tempo necessario al completamento del tirocinio, se l'articolo 21 non si applica.
Articolo 19
Informazioni aggiuntive
CAPO IV
MOTIVI DI RIFIUTO, REVOCA O NON RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 20
Motivi di rifiuto
Gli Stati membri rifiutano una domanda se:
non sussistono le condizioni generali di cui all'articolo 7 o i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16;
i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati falsificati, o manomessi;
lo Stato membro interessato consente l'ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l'ente ospitante non lo è.
Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se:
l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari non ha ottemperato ai propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;
se del caso, l'ente ospitante o la famiglia ospitante che darà impiego al cittadino di paese terzo non soddisfa le condizioni di occupazione previste dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle pratiche in vigore nello Stato membro interessato;
l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato o lavoro illegale;
l'ente ospitante è stato istituito o opera principalmente per agevolare l'ingresso di cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
se del caso, l'impresa dell'ente ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non viene svolta alcuna attività economica;
lo Stato membro è in possesso di prove o ha motivi seri e oggettivi per stabilire che il cittadino di paese terzo intende soggiornare per fini diversi da quelli per cui chiede di essere ammesso.
Articolo 21
Motivi di revoca o di non rinnovo di un'autorizzazione
Gli Stati membri revocano o, se del caso, rifiutano di rinnovare un'autorizzazione se:
il cittadino di paese terzo non soddisfa più le condizioni generali di cui all'articolo 7, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 6, o le condizioni specifiche applicabili di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 16 o le condizioni di cui all'articolo 18;
l'autorizzazione o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
lo Stato membro interessato consente l'ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l'ente ospitante non lo è;
il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione.
Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione se:
l'ente ospitante, o un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari non ha ottemperato ai propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;
se del caso, l'ente ospitante o la famiglia ospitante che impiega il cittadino di paese terzo non soddisfa le condizioni di occupazione previste dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle pratiche in vigore nello Stato membro interessato;
l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù del diritto nazionale a causa di lavoro non dichiarato o lavoro illegale;
l'ente ospitante è stato istituito o opera principalmente per agevolare l'ingresso di cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
se del caso, l'impresa dell'ente ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non viene svolta alcuna attività economica;
per quanto riguarda gli studenti, non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 24 o lo studente non compie sufficienti progressi negli studi secondo il diritto o la prassi amministrativa nazionale.
CAPO V
DIRITTI
Articolo 22
Parità di trattamento
Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda i ricercatori:
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/98/UE, escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, non concedendo sussidi familiari ai ricercatori che sono stati autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato per un periodo non superiore a sei mesi;
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/98/UE, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del ricercatore per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato;
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98/UE, limitando l'accesso per quanto riguarda l'assistenza abitativa.
Gli Stati membri possono decidere di non concedere loro la parità di trattamento relativamente alle procedure per ottenere un alloggio e/o ai servizi forniti dagli uffici pubblici per l'impiego a norma del diritto nazionale.
Articolo 23
Insegnamento impartito da ricercatori
I ricercatori possono, oltre alle attività di ricerca, insegnare a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.
Articolo 24
Attività economiche degli studenti
Articolo 25
Soggiorno per motivi di ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti
Gli Stati membri possono respingere una domanda ai sensi del presente articolo se:
le condizioni di cui ai paragrafi 3 e, se del caso, 2 e 5 non sono rispettate;
i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.
Gli Stati membri possono richiedere che l'occupazione che il cittadino di paese terzo sta cercando o l'impresa che sta avviando corrispondano al livello dell'attività di ricerca o degli studi completati.
Articolo 26
Familiari dei ricercatori
CAPO VI
MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI
Articolo 27
Mobilità intra-UE
Articolo 28
Mobilità di breve durata dei ricercatori
In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:
al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure
dopo che il ricercatore è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro.
Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:
la convenzione di accoglienza nel primo Stato membro di cui all'articolo 10 oppure, se così richiesto dal secondo Stato membro, una convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca del secondo Stato membro;
qualora non siano specificate nella convenzione di accoglienza, la durata prevista e le date della mobilità;
a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che il ricercatore dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
la prova che, durante il soggiorno, il ricercatore disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b).
Il secondo Stato membro può richiedere al notificatore di fornire, prima dell'inizio della mobilità, l'indirizzo del ricercatore interessato nel territorio del secondo Stato membro.
Il secondo Stato membro può imporre ai notificatori di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del ricercatore verso il suo territorio entro 30 giorni dalla ricezione della notifica completa nei casi seguenti:
non sono rispettate le condizioni previste nel paragrafo 5 o, se del caso, nel paragrafo 6;
si applica uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o c), o di cui al paragrafo 2 di tale articolo;
è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al paragrafo 1.
Articolo 29
Mobilità di lunga durata dei ricercatori
In relazione ai ricercatori titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e che intendono soggiornare al fine di svolgere una parte della loro ricerca in qualsiasi istituto di ricerca in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo superiore a 180 giorni per Stato membro, il secondo Stato membro:
applica l'articolo 28 e autorizza il ricercatore a soggiornare nel suo territorio in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro e durante il periodo di validità della stessa; oppure
applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7.
Il secondo Stato membro può stabilire la durata massima della mobilità di lunga durata di un ricercatore, per un periodo non inferiore a 360 giorni.
Quando è presentata una domanda di mobilità di lunga durata:
il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore, all'istituto di ricerca del primo Stato membro o all'istituto di ricerca del secondo Stato membro di trasmettere i seguenti documenti:
un titolo di viaggio valido a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nonché un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro;
a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che il ricercatore dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
la prova che, durante il soggiorno, il ricercatore disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b);
la convenzione di accoglienza nel primo Stato membro di cui all'articolo 10 oppure, se così richiesto dal secondo Stato membro, una convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca del secondo Stato membro;
qualora non sia specificata in nessuno dei documenti presentati dal richiedente, la durata prevista e le date della mobilità.
Il secondo Stati membro può chiedere al richiedente di fornire l'indirizzo del ricercatore interessato nel suo territorio. Se il diritto nazionale del secondo Stato membro prevede che quando si presenta la domanda si debba indicare un indirizzo e il ricercatore interessato non conosce ancora il suo indirizzo futuro, detto Stato membro accetta un indirizzo temporaneo. In tale caso il ricercatore indica il suo indirizzo permanente al più tardi al momento del rilascio dell'autorizzazione di mobilità di lunga durata.
Il secondo Stato membro può imporre al richiedente di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro;
il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata e notifica la decisione per iscritto al richiedente non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro;
il ricercatore non è tenuto a lasciare i territori degli Stati membri al fine di presentare la domanda e non è soggetto all'obbligo di visto;
al ricercatore è consentito svolgere parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda di mobilità di lunga durata, a condizione che:
né il periodo di cui all'articolo 28, paragrafo 1, né il periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro siano scaduti; e
se così richiesto dal secondo Stato membro, la domanda completa sia stata presentata al secondo Stato membro almeno 30 giorni prima dell'inizio della mobilità di lunga durata del ricercatore;
una domanda di mobilità di lunga durata non può essere presentata contemporaneamente a una notifica di mobilità di breve durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata del ricercatore, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda di mobilità di lunga durata sia presentata almeno 30 giorni prima del termine della mobilità di breve durata.
Il secondo Stato membro può rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata qualora:
non siano rispettate le condizioni previste nel paragrafo 2, lettera a);
si applichi uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a) di tale articolo;
l'autorizzazione del ricercatore nel primo Stato membro scada durante la procedura; o
laddove applicabile, sia stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al secondo comma del paragrafo 1.
Il secondo Stato membro può revocare l'autorizzazione di mobilità di lunga durata qualora:
non siano più rispettate le condizioni previste nel paragrafo 2, lettera a), o nel paragrafo 4 del presente articolo; o
si applichi uno dei motivi di revoca di un'autorizzazione di cui all'articolo 21, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), del paragrafo 2, lettera f), e dei paragrafi 3, 5 e 6 di tale articolo.
Articolo 30
Mobilità dei familiari dei ricercatori
Quando il secondo Stato membro applica la procedura di notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, esige la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:
i documenti e le informazioni necessari ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, e paragrafo 6, lettere b), c) e d), relativamente ai familiari che accompagnano il ricercatore;
la prova del soggiorno del familiare nel primo Stato membro in qualità di membro della famiglia del ricercatore ai sensi dell'articolo 26.
Il secondo Stato membro può imporre a coloro che effettuano la notifica di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
Il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del familiare nel suo territorio se le condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte. A tali familiari si applica di conseguenza l'articolo 28, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 9.
Se il secondo Stato membro applica la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), il ricercatore o i suoi familiari presentano una domanda alle autorità competenti del secondo Stato membro. Il secondo Stato membro impone al richiedente di trasmettere i seguenti documenti e informazioni relativamente ai familiari:
i documenti e le informazioni necessari ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii) e v), relativi ai familiari che accompagnano il ricercatore;
la prova del soggiorno del familiare nel primo Stato membro in qualità di membro della famiglia del ricercatore ai sensi dell'articolo 26.
Il secondo Stato membro può imporre al richiedente di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
Il secondo Stato membro può opporsi alla domanda di mobilità di lunga durata del familiare nel suo territorio se le condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte. A tali familiari si applica di conseguenza l'articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), paragrafo 3, lettere b), c) e d), paragrafo 5, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7.
La validità dell'autorizzazione per la mobilità di lunga durata dei familiari dura, in linea di massima, fino al giorno della scadenza dell'autorizzazione del ricercatore rilasciata dal secondo Stato membro.
L'autorizzazione relativa alla mobilità di lunga durata dei familiari può essere revocata o se ne può rifiutare il rinnovo qualora l'autorizzazione relativa alla mobilità di lunga durata del ricercatore che essi accompagnano sia revocata o il suo rinnovo sia rifiutato ed essi non siano titolari di alcun diritto di soggiorno autonomo.
Articolo 31
Mobilità degli studenti
Uno studente che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore presenta una domanda di autorizzazione a entrare e soggiornare in un secondo Stato membro al fine di svolgere parte degli studi in un istituto di istruzione superiore in conformità degli articoli 7 e 11.
In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:
al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure
dopo che lo studente è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro.
Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:
la prova che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore e la prova che lo studente è stato accettato da un istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro;
qualora non siano specificate nell'ambito della lettera a), la durata prevista e le date della mobilità;
a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che lo studente dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
la prova che, durante il soggiorno, lo studente disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), alle spese relative agli studi, come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b);
la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto di istruzione superiore, laddove applicabile.
Il secondo Stato membro può richiedere al notificatore di fornire, prima dell'inizio della mobilità, l'indirizzo dello studente interessato nel territorio del secondo Stato membro.
Il secondo Stato membro può imporre al notificatore di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro interessato o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita di tale Stato membro.
Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità dello studente verso il suo territorio entro 30 giorni dalla ricezione della notifica completa, nei casi seguenti:
non sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 5 o 6;
si applica uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o c), o di cui paragrafo 2 di tale articolo;
è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al paragrafo 1.
Articolo 32
Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità
Qualora l'autorizzazione per motivi di ricerca o studio sia rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il ricercatore o lo studente attraversino una frontiera esterna per entrare in un secondo Stato membro nel quadro della mobilità, le autorità competenti del secondo Stato membro hanno il diritto di esigere, quale prova della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro, e:
una copia della notifica conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, o all'articolo 31, paragrafo 2, oppure
se il secondo Stato membro consente la mobilità senza notifica, una prova che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, oppure, per i ricercatori, una copia della convenzione di accoglienza che precisi i dettagli della mobilità del ricercatore o, qualora i dettagli della mobilità non siano precisati nella convenzione di accoglienza, una lettera dall'istituto di ricerca del secondo Stato membro che specifichi almeno la durata della mobilità all'interno dell'Unione e l'ubicazione dell'istituto di ricerca nel secondo Stato membro.
Nel caso dei familiari del ricercatore, le autorità competenti del secondo Stato membro possono richiedere, come prova della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e una copia della notifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, o la prova che essi accompagnano il ricercatore.
Nel caso in cui il ricercatore o, se del caso, i suoi familiari, o lo studente non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per la mobilità:
il secondo Stato membro può esigere che il ricercatore e, se del caso, i suoi familiari, o lo studente cessino immediatamente tutte le attività e lascino il suo territorio;
il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza senza indugio e senza formalità il reingresso del ricercatore e, se del caso, dei suoi familiari, o dello studente. Tale disposizione si applica anche se l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro è scaduta o è stata revocata durante il periodo di mobilità nel secondo Stato membro.
CAPO VII
PROCEDURA E TRASPARENZA
Articolo 33
Sanzioni nei confronti degli enti ospitanti
Gli Stati membri possono prevedere sanzioni nei confronti di enti ospitanti o, nei casi disciplinati dall'articolo 24, di datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 34
Garanzie procedurali e trasparenza
Articolo 35
Trasparenza e accesso alle informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, dei loro familiari. Ciò include, se del caso, il livello di risorse mensili sufficienti, comprese le risorse sufficienti necessarie per provvedere alle spese relative agli studi o al tirocinio, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso, e alle tasse applicabili.
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano gli elenchi degli enti ospitanti approvati ai fini della presente direttiva. Versioni aggiornate di tali elenchi sono pubblicate quanto prima in seguito a eventuali modifiche.
Articolo 36
Tasse
Gli Stati membri possono imporre ai cittadini di paesi terzi, inclusi se del caso i loro familiari, o agli enti ospitanti il pagamento di una tassa per il trattamento delle notifiche e delle domande presentate in conformità della presente direttiva. L'importo di tali tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37
Cooperazione tra punti di contatto
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 1:
per quanto riguarda le procedure applicate alla mobilità di cui agli articoli da 28 a 31;
se tale Stato membro consente l'ammissione di studenti e ricercatori soltanto tramite istituti di ricerca o istituti di istruzione superiore approvati;
per quanto riguarda i programmi multilaterali per studenti e ricercatori comprendenti misure sulla mobilità e gli accordi tra due o più istituti di istruzione superiore.
Articolo 38
Statistiche
Articolo 39
Relazioni
Periodicamente, e per la prima volta entro il 23 maggio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.
Articolo 40
Recepimento
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
Articolo 41
Abrogazione
Le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE sono abrogate per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto a decorrere dal 24 maggio 2018 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nel diritto nazionale di tali direttive di cui all'allegato I, parte B, della presente direttiva.
Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 42
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 43
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Parte A
Direttive abrogate
(di cui all'articolo 41)
Direttiva 2004/114/CE del Consiglio |
(GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12) |
Direttiva 2005/71/CE del Consiglio |
(GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15) |
Parte B
Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione
(di cui all'articolo 41)
Direttiva |
Termine di recepimento |
Data di applicazione |
2004/114/CE |
12.1.2007 |
|
2005/71/CE |
12.10.2007 |
|
ALLEGATO II
Tavole di concordanza
Direttiva 2004/114/CE |
La presente direttiva |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, lettera b) |
— |
— |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 3, frase introduttiva |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 3, punto 1) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 3, punto 3) |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 3, punto 4) |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 3, punto 5) |
— |
articolo 3, punto 6) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 3, punti 11) e 13) |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 3, punto 7) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 3, punto 22) |
— |
Articolo 3, punto 8) |
— |
Articolo 3, punto 12) |
— |
Articolo 3, punti da 14) a 21) |
— |
Articolo 3, punti 23) e 24) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a g) |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafi 2 e 3 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d) |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 7, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) e articolo 11, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) |
articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
— |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 8 |
Articolo 31 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 12, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, frase introduttiva |
Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 10, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 10, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) e articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 10, lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) |
— |
Articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e f) |
— |
Articolo 13, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 11, frase introduttiva |
Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 11, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 11, lettera b) |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 11, lettera c) |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 11, lettera d) |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 13 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 14 |
Articolo 18, paragrafo 6 |
Articolo 15 |
Articolo 18, paragrafo 7 |
— |
Articolo 18, paragrafi 3, 5, 8 e 9 |
— |
Articoli 16,17 e 19 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) |
— |
Articolo 21, paragrafo 1, lettere c) a d) |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
— |
Articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a e) |
— |
Articolo 21, paragrafo 3 |
— |
Articolo 21, paragrafi da 5 a 7 |
— |
Articolo 22, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, prima frase |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, seconda frase |
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafi 3 e 4 |
— |
— |
Articolo 24 |
— |
Articolo 27 |
— |
Articolo 30 |
— |
Articoli 32 e 33 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
— |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 34, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 19 |
— |
— |
Articolo 35, primo comma |
Articolo 20 |
Articolo 36 |
— |
Articoli 37 e 38 |
Articolo 21 |
Articolo 39 |
Articoli da 22 a25 |
— |
— |
Articoli da 40 a 42 |
Articolo 26 |
Articolo 43 |
— |
Allegati I e II |
Direttiva 2005/71/CE |
La presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 3, frase introduttiva |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 9 |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 10 |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 3, paragrafo 22 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |
— |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) |
— |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 35, secondo paragrafo |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 6, comma 3 |
— |
Articolo 6, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 10, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 7, ultimo comma |
— |
Articolo 7, paragrafo 2 |
— |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 8 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 9 |
Articolo 26 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e d) |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 23 |
Articolo 12 |
Articolo 22, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 13 |
Articoli 28 e 29 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
— |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 34, paragrafo 5 |
Articolo 16 |
Articolo 39 |
Articoli da 17 a 20 |
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Articolo 21 |
Articolo 43 |
( 1 ) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
( 2 ) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
( 3 ) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
( 4 ) Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).
( 5 ) Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
( 7 ) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).