02016L0801 — IT — 17.11.2021 — 001.001


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DIRETTIVA (UE) 2016/801 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

(rifusione)

(GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2021/1883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2021

  L 382

1

28.10.2021




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DIRETTIVA (UE) 2016/801 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

(rifusione)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

a) 

le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo superiore a 90 giorni e i diritti di cittadini di paesi terzi nonché, eventualmente, dei loro familiari, per motivi di ricerca, studio, tirocinio o servizio volontario europeo, e laddove gli Stati membri lo decidano, per programmi di scambio di alunni o progetti educativi, volontariato in programmi diversi dal servizio volontario europeo o collocamento alla pari;

b) 

le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti dei ricercatori e degli studenti di cui alla lettera a) nonché, eventualmente, dei loro familiari, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo rilascia al cittadino di un paese terzo un'autorizzazione sulla base della presente direttiva.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato nell'ambito del servizio volontario europeo. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi ai fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo, di volontariato diverso dal servizio volontario europeo o di collocamento alla pari.
2.  

La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

a) 

che chiedano protezione internazionale o che siano beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), o che siano beneficiari di protezione temporanea in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio ( 2 );

b) 

la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;

c) 

che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione;

d) 

che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio ( 3 );

e) 

che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi o tra l'Unione e paesi terzi;

f) 

che entrino nell'Unione in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù della direttiva 2014/66/UE;

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g) 

che chiedano di soggiornare in uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato ai sensi della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

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Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«cittadino di paese terzo» : una persona che non è cittadina dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

2)

«ricercatore» : un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato a tale cittadino di paese terzo, il quale è selezionato da un istituto di ricerca e ammesso nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;

3)

«studente» : il cittadino di paese terzo che sia stato accettato da un istituto di istruzione superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità del diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio;

4)

«alunno» : il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione secondaria equivalente al livello 2 o 3 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione, nell'ambito di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo messi in atto da un istituto di insegnamento secondo il diritto o prassi amministrativa dello Stato membro interessato;

5)

«tirocinante» : il cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di istruzione superiore o che sta seguendo un programma di studi in un paese terzo finalizzato al conseguimento di un titolo di istruzione superiore e che sia ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un programma di formazione al fine di acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale;

6)

«volontario» : il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un programma di volontariato;

7)

«programma di volontariato» : un programma di iniziative solidali concrete, basato su uno schema riconosciuto come tale dallo Stato membro interessato o dall'Unione che persegua obiettivi di interesse generale per una causa no profit, in cui le iniziative non siano remunerate, ad eccezione del rimborso spese e/o del denaro per le piccole spese;

8)

«persona collocata alla pari» : il cittadino di paese terzo che sia ammesso nel territorio di uno Stato membro per essere temporaneamente ospitato da una famiglia allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza dello Stato membro interessato in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini;

9)

«ricerca» : lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'essere umano, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

10)

«istituto di ricerca» : qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca;

11)

«istituto di insegnamento» : un istituto di istruzione secondaria pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro interessato o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità del diritto nazionale o della prassi amministrativa dello Stato membro ospitante, sulla base di criteri trasparenti, e che partecipi a un programma di scambio fra scuole o a un progetto educativo per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;

12)

«progetto educativo» : un insieme di azioni educative sviluppate da un istituto di insegnamento di uno Stato membro in cooperazione con istituti simili in un paese terzo, con l'obiettivo di condividere le culture e la conoscenza;

13)

«istituto di istruzione superiore» : qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore riconosciuto o considerato tale in conformità del diritto nazionale che, a prescindere dalla sua denominazione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli di istruzione superiore riconosciuti o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, o qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;

14)

«ente ospitante» : l'istituto di ricerca, l'istituto di istruzione superiore, l'istituto di insegnamento, l'organizzazione responsabile di un programma di volontariato o l'ente che ospita tirocinanti a cui il cittadino di paese terzo è assegnato ai fini della presente direttiva e che si trova nel territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, in conformità del diritto nazionale;

15)

«famiglia ospitante» : la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari condividendo la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra tale famiglia e la persona collocata alla pari;

16)

«lavoro» : l'esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi applicabili o conformemente a una prassi consolidata per conto o sotto la direzione o la supervisione di un datore di lavoro;

17)

«datore di lavoro» : qualsiasi persona fisica o entità giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro;

18)

«primo Stato membro» : lo Stato membro che per primo rilascia a un cittadino di paese terzo un'autorizzazione in forza della presente direttiva;

19)

«secondo Stato membro» : qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;

20)

«programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità» : programmi finanziati dall'Unione o dagli Stati membri che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione o degli Stati membri partecipanti ai rispettivi programmi;

21)

«autorizzazione» : un permesso di soggiorno oppure, se previsto dal diritto nazionale, un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato ai fini della presente direttiva;

22)

«permesso di soggiorno» : un'autorizzazione rilasciata utilizzando il modello di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 che consente al titolare di soggiornare legalmente sul territorio di uno Stato membro;

23)

«visto per soggiorno di lunga durata» : l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della convenzione Schengen ( 5 ) o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen;

24)

«familiari» : i cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.  

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:

a) 

di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra; oppure

b) 

di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.  
La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli a cittadini di paesi terzi cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e gli articoli 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34 e 35.



CAPO II

AMMISSIONE

Articolo 5

Principi

1.  

L'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione attestante che il cittadino del paese terzo soddisfa:

a) 

le condizioni generali stabilite all'articolo 7; e

b) 

le pertinenti condizioni specifiche di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16.

2.  
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti di fornire documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
3.  
Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a un'autorizzazione.

Qualora uno Stato membro rilasci soltanto sul suo territorio i permessi di soggiorno, e ove siano soddisfatte tutte le condizioni per l'ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto.

Articolo 6

Volume di ingresso

La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ad eccezione degli studenti, qualora lo Stato membro interessato ritenga che tali cittadini hanno o avranno un rapporto di lavoro. Su tale base, una domanda di autorizzazione può essere considerata inammissibile o può essere respinta.

Articolo 7

Condizioni generali

1.  

Per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo ai sensi della presente direttiva, il richiedente deve:

a) 

presentare un titolo di viaggio valido come definito a norma del diritto nazionale e, se necessario, una domanda di visto o un visto valido oppure, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto valido per soggiorno di lunga durata; gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;

b) 

ove il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno in questione;

c) 

dimostrare che il cittadino di paese terzo è in possesso o, se previsto dal diritto nazionale, ha richiesto una copertura di un'assicurazione sanitaria per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro in questione; la validità dell'assicurazione è pari alla durata del soggiorno previsto;

d) 

se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per il trattamento della domanda ai sensi dell'articolo 36;

e) 

esibire le prove richieste dallo Stato membro interessato per dimostrare che il cittadino di paese terzo disporrà, durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno. La valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l'altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un'organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari.

2.  
Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire l'indirizzo del cittadino di paese terzo interessato nel loro territorio.

Se il diritto nazionale di uno Stato membro prevede che quando si presenta la domanda si debba indicare un indirizzo, e il cittadino di paese terzo interessato non conosce ancora il suo indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo temporaneo. In tale caso il cittadino di paese terzo indica il suo indirizzo permanente al più tardi al momento del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17.

3.  
Gli Stati membri possono indicare un importo di riferimento che ritengono costituisca «risorse sufficienti» ai sensi del paragrafo 1, lettera e). La valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso.
4.  
La domanda è inoltrata ed esaminata quando il cittadino di paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo chiede di essere ammesso, oppure quando il cittadino di paese terzo soggiorna già in tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorno di lunga durata.

In via di deroga, gli Stati membri possono accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, una domanda presentata ancorché il cittadino del paese terzo interessato non possieda un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata validi, ma sia legalmente presente sul loro territorio.

5.  
Gli Stati membri stabiliscono se le domande devono essere presentate dal cittadino di paese terzo, dall'entità ospitante o da uno di questi.
6.  
Non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che si considera presentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

Articolo 8

Requisiti specifici per i ricercatori

1.  
Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 7, relativamente all'ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di ricerca, il richiedente deve anche presentare una convenzione di accoglienza o, se previsto dal diritto nazionale, un contratto, conformemente all'articolo 10.
2.  
Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente al diritto nazionale, un impegno scritto in base al quale, nel caso in cui un ricercatore rimanesse irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, tale istituto di ricerca si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.

Qualora il diritto di soggiorno del ricercatore sia prorogato conformemente all'articolo 25, la responsabilità dell'istituto di ricerca di cui al primo comma del presente paragrafo è limitata alla data di inizio del permesso di soggiorno a fini di ricerca di lavoro o imprenditorialità.

3.  
Uno Stato membro che ha istituito una procedura di approvazione per istituti di ricerca in conformità dell'articolo 9 esonera i richiedenti dal presentare uno o più documenti o prove di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lettere c), d) o e), all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 7, paragrafo 2, qualora i cittadini di paesi terzi devono essere ospitati da istituti di ricerca approvati.

Articolo 9

Approvazione degli istituti di ricerca

1.  
Gli Stati membri possono decidere di stabilire una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici e/o privati che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva.
2.  
L'approvazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dal diritto o dalla prassi amministrativa degli Stati membri interessati. Le domande di approvazione sono presentate dagli istituti di ricerca secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.

L'approvazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'approvazione per un periodo più breve.

3.  

Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'approvazione qualora:

a) 

l'istituto di ricerca non ottempera più al paragrafo 2 del presente articolo, all'articolo 8, paragrafo 2, o all'articolo 10, paragrafo 7;

b) 

l'approvazione sia stata ottenuta con la frode; o

c) 

l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di paese terzo in modo negligente o fraudolento.

Laddove la domanda di rinnovo sia stata rifiutata o l'approvazione sia stata revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda approvazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di non rinnovo o revoca.

Articolo 10

Convenzione di accoglienza

1.  
L'istituto di ricerca che desidera accogliere un cittadino di paese terzo per motivi di ricerca firma con quest'ultimo una convenzione di accoglienza. Gli Stati membri possono prevedere che i contratti contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3, siano considerati equivalenti a una convenzione di accoglienza ai fini della presente direttiva.
2.  

La convenzione di accoglienza contiene:

a) 

il titolo o lo scopo dell'attività di ricerca o del settore di ricerca;

b) 

l'impegno del cittadino di paese terzo a cercare di completare l'attività di ricerca;

c) 

l'impegno dell'istituto di ricerca ad accogliere il cittadino di paese terzo ai fini del completamento dell'attività di ricerca;

d) 

le date d'inizio e di fine o la durata stimata dell'attività di ricerca;

e) 

informazioni sull'intenzione di esercitare la mobilità in uno o in diversi secondi Stati membri se detta mobilità è nota al momento della presentazione della domanda nel primo Stato membro.

3.  

Gli Stati membri possono anche esigere che la convenzione di accoglienza contenga:

a) 

informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;

b) 

informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore.

4.  

Gli istituti di ricerca possono firmare convenzioni di accoglienza soltanto se l'attività di ricerca è stata accettata dalle istanze competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

a) 

l'oggetto e la durata stimata dell'attività di ricerca e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;

b) 

i titoli del cittadino di paese terzo rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autentica dei titoli di studio.

5.  
La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il cittadino di paese terzo non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.
6.  
Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro interessato.
7.  
Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto di ricerca trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine la conferma che l'attività di ricerca è stata effettuata.
8.  
Gli Stati membri possono stabilire nel rispettivo diritto nazionale le conseguenze della revoca dell'approvazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente al presente articolo, e le conseguenze per le autorizzazioni dei ricercatori interessati.

Articolo 11

Requisiti specifici per gli studenti

1.  

Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo per motivi di studio, il richiedente deve altresì dimostrare:

a) 

che il cittadino di paese terzo è stato accettato da un istituto di istruzione superiore per seguire un programma di studi;

b) 

se richiesto dallo Stato membro, di aver pagato la tassa di iscrizione all'istituto di istruzione superiore;

c) 

se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;

d) 

se richiesto dallo Stato membro, che il cittadino di paese terzo disporrà di risorse sufficienti per provvedere alle spese relative agli studi.

2.  
Per i cittadini di paesi terzi che beneficiano automaticamente di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto di istruzione superiore, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
3.  
Uno Stato membro che ha istituito una procedura di approvazione per istituti di istruzione superiore in conformità dell'articolo 15 esonera i richiedenti dal presentare uno o più documenti o prove di cui al paragrafo 1, lettere b), c) o d), del presente articolo, o all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 7, paragrafo 2, qualora il cittadino di paese terzo deve essere ospitato da un istituto approvato di istruzione superiore.

Articolo 12

Requisiti specifici per gli alunni

1.  

Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo ai fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo, il richiedente deve comprovare:

a) 

che il cittadino di paese terzo non ha raggiunto l'età minima, né ha superato l'età o il grado massimi fissati dallo Stato membro interessato;

b) 

la sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento;

c) 

di partecipare a un programma educativo riconosciuto statale o regionale nel contesto di un programma di scambio di alunni o un progetto educativo messo in atto da un istituto di insegnamento in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale;

d) 

che l'istituto di insegnamento o, per quanto previsto dal diritto nazionale, un terzo si assume la piena responsabilità per il cittadino di paese terzo, durante la sua permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese relative agli studi;

e) 

che il cittadino di paese terzo sarà alloggiato durante la sua permanenza presso una famiglia o una speciale struttura all'interno dell'istituto di insegnamento oppure, ove previsto dal diritto nazionale, qualsiasi altra struttura che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio o del progetto educativo cui partecipa il cittadino di paese terzo.

2.  
Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano a un programma di scambio di alunni o progetto educativo ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.

Articolo 13

Condizioni specifiche per i tirocinanti

1.  

Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di tirocinio, il richiedente deve:

a) 

presentare una convenzione di formazione che preveda una formazione teorica e pratica con un ente ospitante. Gli Stati membri possono richiedere che tale convenzione di tirocinio sia approvata dall'autorità competente e sia basata su termini che soddisfino i requisiti stabiliti dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle prassi dello Stato membro interessato. La convenzione di tirocinio comprende:

i) 

la descrizione del programma di tirocinio, compresi l'obiettivo educativo o le componenti di apprendimento;

ii) 

la durata del tirocinio;

iii) 

le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio;

iv) 

le ore di tirocinio; e

v) 

il rapporto giuridico tra il tirocinante e l'ente ospitante;

b) 

dimostrare che ha ottenuto un titolo di istruzione superiore nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda o che sta seguendo un programma di studi finalizzato al conseguimento di tale titolo;

c) 

se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che, durante la permanenza, il cittadino di paese terzo disporrà di risorse sufficienti per provvedere alle spese relative al tirocinio;

d) 

se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che il cittadino di paese terzo ha beneficiato o che beneficerà di una formazione linguistica, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio;

e) 

se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che l'ente ospitante si assume la piena responsabilità per il cittadino di paese terzo, per la sua permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese di vitto e alloggio;

f) 

ove richiesto dallo Stato membro, se durante l'intero soggiorno alloggia presso l'ente ospitante, dimostrare che l'alloggio risponde alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato.

2.  
Gli Stati membri possono esigere che il tirocinio si svolga nello stesso campo e allo stesso livello del titolo di istruzione superiore o del programma di studi di cui al paragrafo 1, lettera b).
3.  
Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di provare che il tirocinio non sostituisce un posto in organico.
4.  
Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante, conformemente al diritto nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un tirocinante rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto ente si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'ente ospitante cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di formazione.

Articolo 14

Condizioni specifiche per i volontari

1.  

Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di volontariato, il richiedente deve:

a) 

fornire una convenzione stipulata con l'ente ospitante o, in quanto previsto dal diritto nazionale, con un altro organismo promotore del programma di volontariato prescelto dal cittadino di paese terzo nello Stato membro interessato. La convenzione comprende:

i) 

il programma di volontariato,

ii) 

la durata del volontariato,

iii) 

le condizioni di inserimento e di supervisione del volontariato,

iv) 

le ore di volontariato,

v) 

le risorse disponibili per provvedere alle spese di vitto e alloggio del cittadino di paese terzo e una somma minima di denaro per le piccole spese per tutta la durata del volontariato; nonché,

vi) 

se del caso, la formazione che il cittadino di paese terzo riceverà quale ausilio allo svolgimento del volontariato;

b) 

ove richiesto dallo Stato membro, se durante l'intero soggiorno il cittadino di paese terzo alloggia presso l'ente ospitante, dimostrare che l'alloggio risponde alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato;

c) 

dimostrare che l'ente ospitante o, in quanto previsto dal diritto nazionale, un altro organismo promotore del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

d) 

se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che il cittadino di paese terzo ha ricevuto o riceverà una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.

2.  
Fatte salve le norme nell'ambito del servizio volontario europeo, gli Stati membri possono stabilire un limite minimo e massimo di età per i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi a un programma di volontariato.
3.  
I volontari che partecipano al servizio volontario europeo non sono tenuti a presentare le prove di cui al paragrafo 1, lettera c), e, se del caso, lettera d).

Articolo 15

Approvazione di istituti di istruzione superiore, istituti di insegnamento, organizzazioni responsabili di un programma di volontariato o enti che ospitano tirocinanti

1.  
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono decidere di prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di insegnamento, le organizzazioni responsabili di un programma di volontariato o gli enti che ospitano tirocinanti.
2.  
L'approvazione è conforme alle procedure previste dal diritto o dalla prassi amministrativa dello Stato membro interessato.
3.  
Qualora uno Stato membro decida di istituire una procedura di approvazione a norma dei paragrafi 1 e 2, fornisce agli enti ospitanti interessati informazioni chiare e trasparenti concernenti, fra l'altro, le condizioni e i criteri di approvazione, il periodo di validità, le conseguenze della mancata osservanza, compreso il possibile ritiro e mancato rinnovo, nonché le eventuali sanzioni applicabili.

Articolo 16

Condizioni specifiche per le persone collocate alla pari

1.  

Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, con riguardo all'ammissione di un cittadino il cittadino di paese terzo ai fini di un collocamento alla pari, il cittadino di paese terzo deve:

a) 

fornire la convenzione stipulata tra il cittadino di paese terzo e la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi del cittadino di paese terzo in quanto persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che permettano alla persona collocata alla pari di frequentare corsi e il numero massimo di ore di impegni familiari;

b) 

avere un'età compresa tra diciotto e trenta anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione come persona collocata alla pari di un cittadino di paese terzo che ha superato il limite massimo di età;

c) 

dimostrare che la famiglia ospitante o, nella misura in cui sia previsto dal diritto nazionale, un'organizzazione che fa da tramite nel collocamento alla pari si assume la piena responsabilità per quanto riguarda il cittadino di paese terzo, per la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese di vitto e alloggio e le prestazioni in caso di incidente.

2.  

Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso come persona collocata alla pari dimostri:

a) 

una conoscenza di base della lingua dello Stato membro interessato; o

b) 

di avere un'istruzione secondaria, qualifiche professionali o, se del caso, di soddisfare i requisiti per l'esercizio di una professione regolamentata, come previsto dal diritto nazionale.

3.  
Gli Stati membri possono stabilire che il collocamento alla pari sia effettuato unicamente da un'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari in base alle condizioni definite dal diritto nazionale.
4.  
Gli Stati membri possono esigere che i membri della famiglia ospitante siano di nazionalità diversa dal cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari e di non avere legami familiari con il cittadino di paese terzo interessato.
5.  
Il numero massimo di ore delle mansioni settimanali della persona collocata alla pari è di 25 ore. La persona collocata alla pari dispone di almeno un giorno libero a settimana.
6.  
Gli Stati membri possono fissare una somma minima di denaro che la persona collocata alla pari riceverà per le piccole spese.



CAPO III

AUTORIZZAZIONI E DURATA DEL SOGGIORNO

Articolo 17

Autorizzazioni

1.  
Qualora l'autorizzazione sia rilasciata sotto forma di permesso di soggiorno, gli Stati membri usano il modello previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e inseriscono nel permesso di soggiorno in questione la dicitura «ricercatore», «studente», «alunno», «tirocinante», «volontario» o «persona collocata alla pari».
2.  
Qualora l'autorizzazione sia rilasciata sotto forma di visto per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri indicano nel campo «annotazione» della vignetta visto, la dicitura che essa è rilasciata al «ricercatore», «studente», «alunno», «tirocinante», «volontario» o alla «persona collocata alla pari».
3.  
Per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione in base a uno specifico programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore riconosciuti, l'autorizzazione fa riferimento al programma o all'accordo in questione.
4.  
Qualora l'autorizzazione di mobilità di lunga durata sia rilasciata a un ricercatore sotto forma di permesso di soggiorno, gli Stati membri usano il modello previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e inseriscono nel permesso di soggiorno la dicitura «mobilità-ricercatore». Qualora l'autorizzazione di mobilità di lunga sia rilasciata a un ricercatore sotto forma di visto per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri inseriscono la dicitura «mobilità-ricercatore» nel campo «annotazione» della vignetta visto.

Articolo 18

Durata dell'autorizzazione

1.  
Il periodo di validità dell'autorizzazione per ricercatori è di almeno un anno, o della durata della convenzione di accoglienza qualora questa sia più breve. L'autorizzazione è rinnovata se l'articolo 21 non si applica.

La durata dell'autorizzazione per ricercatori che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità è di almeno due anni, o per la durata della convenzione di accoglienza, qualora questa sia più breve. Se non sono soddisfatti i requisiti generali di cui all'articolo 7 per i due anni o per l'intera durata della convenzione di accoglienza, si applica il primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri conservano il diritto di verificare se i motivi per il diniego di cui all'articolo 21 non si applichino.

2.  
Il periodo di validità dell'autorizzazione per studenti è di almeno un anno, o della durata degli studi qualora questa sia più breve. L'autorizzazione è rinnovata se l'articolo 21 non si applica.

La durata dell'autorizzazione per studenti che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, ovvero che sono oggetto di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, è di almeno due anni, o per la durata degli studi qualora questa sia più breve. Se non sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 7 per i due anni o per l'intera durata degli studi, si applica il primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri conservano il diritto di verificare se i motivi per il diniego di cui all'articolo 21 non si applichino.

3.  
Gli Stati membri possono stabilire che la durata complessiva del soggiorno per motivi di studio non superi la durata massima degli studi quale definita dal diritto nazionale.
4.  
Il periodo di validità di un'autorizzazione per alunni è pari alla durata del programma di scambio dell'alunno o del progetto educativo qualora questa sia inferiore ad un anno, o di massimo un anno. Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per il tempo necessario al completamento del programma di scambio di alunni o del progetto educativo se l'articolo 21 non si applica.
5.  
Il periodo di validità di un'autorizzazione per un collocamento alla pari è per la durata della convenzione stipulata tra la persona collocata alla pari e la famiglia ospitante quando tale durata è inferiore ad un anno, o di massimo un anno. Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per massimo sei mesi, previa richiesta giustificata della famiglia ospitante se l'articolo 21 non si applica.
6.  
Il periodo di validità di un'autorizzazione per tirocinanti è per la durata della convenzione di formazione, qualora questa sia inferiore a sei mesi, o di massimo sei mesi. Se la durata della convenzione è superiore a sei mesi, la durata di validità dell'autorizzazione può corrispondere al periodo in questione in conformità del diritto nazionale.

Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per il tempo necessario al completamento del tirocinio, se l'articolo 21 non si applica.

7.  
Il periodo di validità di un'autorizzazione per volontari è per la durata della convenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), qualora questa sia inferiore ad un anno, o di massimo un anno. Se la durata della convenzione è superiore a un anno, la durata di validità dell'autorizzazione può corrispondere al periodo in questione in conformità del diritto nazionale.
8.  
Gli Stati membri possono stabilire che qualora la validità del documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato sia inferiore ad un anno o inferiore a due anni nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il periodo di validità dell'autorizzazione richiesta non superi il periodo di validità del documento di viaggio.
9.  
Laddove gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno durante il primo anno sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata, la domanda di permesso di soggiorno è presentata prima della scadenza del visto per soggiorno di lunga durata. Il permesso di soggiorno è rilasciato se l'articolo 21 non si applica.

Articolo 19

Informazioni aggiuntive

1.  
Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e al punto 16, lettera a), del suo allegato. Tali informazioni possono riferirsi al soggiorno e, nei casi disciplinati dall'articolo 24 della presente direttiva, alle attività economiche dello studente e includono in particolare l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi nel quadro della mobilità o le informazioni pertinenti su uno specifico programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore.
2.  
Gli Stati membri possono anche stabilire che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano riportate sul visto per soggiorno di lunga durata, in conformità del punto 12 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio ( 6 ).



CAPO IV

MOTIVI DI RIFIUTO, REVOCA O NON RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20

Motivi di rifiuto

1.  

Gli Stati membri rifiutano una domanda se:

a) 

non sussistono le condizioni generali di cui all'articolo 7 o i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16;

b) 

i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati falsificati, o manomessi;

c) 

lo Stato membro interessato consente l'ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l'ente ospitante non lo è.

2.  

Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se:

a) 

l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari non ha ottemperato ai propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

b) 

se del caso, l'ente ospitante o la famiglia ospitante che darà impiego al cittadino di paese terzo non soddisfa le condizioni di occupazione previste dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle pratiche in vigore nello Stato membro interessato;

c) 

l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato o lavoro illegale;

d) 

l'ente ospitante è stato istituito o opera principalmente per agevolare l'ingresso di cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

e) 

se del caso, l'impresa dell'ente ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non viene svolta alcuna attività economica;

f) 

lo Stato membro è in possesso di prove o ha motivi seri e oggettivi per stabilire che il cittadino di paese terzo intende soggiornare per fini diversi da quelli per cui chiede di essere ammesso.

3.  
Qualora un cittadino di paese terzo chieda di essere ammesso ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro in uno Stato membro, tale Stato membro può verificare se il posto in questione non possa essere occupato dai propri cittadini o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi residenti legalmente in tale Stato membro, nel qual caso può respingere la domanda. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.
4.  
Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 21

Motivi di revoca o di non rinnovo di un'autorizzazione

1.  

Gli Stati membri revocano o, se del caso, rifiutano di rinnovare un'autorizzazione se:

a) 

il cittadino di paese terzo non soddisfa più le condizioni generali di cui all'articolo 7, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 6, o le condizioni specifiche applicabili di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 16 o le condizioni di cui all'articolo 18;

b) 

l'autorizzazione o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

c) 

lo Stato membro interessato consente l'ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l'ente ospitante non lo è;

d) 

il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

2.  

Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione se:

a) 

l'ente ospitante, o un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari non ha ottemperato ai propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

b) 

se del caso, l'ente ospitante o la famiglia ospitante che impiega il cittadino di paese terzo non soddisfa le condizioni di occupazione previste dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle pratiche in vigore nello Stato membro interessato;

c) 

l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù del diritto nazionale a causa di lavoro non dichiarato o lavoro illegale;

d) 

l'ente ospitante è stato istituito o opera principalmente per agevolare l'ingresso di cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

e) 

se del caso, l'impresa dell'ente ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non viene svolta alcuna attività economica;

f) 

per quanto riguarda gli studenti, non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 24 o lo studente non compie sufficienti progressi negli studi secondo il diritto o la prassi amministrativa nazionale.

3.  
In caso di revoca, nel valutare l'assenza di progressi negli studi, ai sensi del paragrafo 2, lettera f), lo Stato membro può consultare l'ente ospitante.
4.  
Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
5.  
Qualora un cittadino di paese terzo presenti domanda di rinnovo della sua autorizzazione a instaurare o a continuare un rapporto di lavoro in uno Stato membro, ad eccezione dei ricercatori che continuano il rapporto di lavoro con lo stesso ente ospitante, detto Stato membro può verificare se il posto in questione non possa essere occupato da propri cittadini o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo in tale Stato membro, nel qual caso può rifiutare di rinnovare l'autorizzazione. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.
6.  
Qualora lo Stato membro intenda revocare o non rinnovare l'autorizzazione rilasciata ad uno studente in conformità del paragrafo 2, lettere a), c), d) o e), lo studente è autorizzato a presentare domanda di accoglienza presso un altro istituto di istruzione superiore per seguire un programma di studi equivalente che gli consenta di completare gli studi. Lo studente è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato membro fino alla decisione delle autorità competenti in merito alla domanda.
7.  
Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare o rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.



CAPO V

DIRITTI

Articolo 22

Parità di trattamento

1.  
I ricercatori hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro interessato come previsto dall'articolo 12, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/98/UE.
2.  

Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda i ricercatori:

a) 

ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/98/UE, escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;

b) 

ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, non concedendo sussidi familiari ai ricercatori che sono stati autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato per un periodo non superiore a sei mesi;

c) 

ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/98/UE, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del ricercatore per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato;

d) 

ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98/UE, limitando l'accesso per quanto riguarda l'assistenza abitativa.

3.  
I tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari, quando si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato, nonché gli studenti, hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 12, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/98/UE, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4.  
I tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari, quando non si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato, nonché gli alunni, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, conformemente al diritto nazionale, nonché, se del caso, per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali in materia.

Gli Stati membri possono decidere di non concedere loro la parità di trattamento relativamente alle procedure per ottenere un alloggio e/o ai servizi forniti dagli uffici pubblici per l'impiego a norma del diritto nazionale.

Articolo 23

Insegnamento impartito da ricercatori

I ricercatori possono, oltre alle attività di ricerca, insegnare a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.

Articolo 24

Attività economiche degli studenti

1.  
Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro interessato, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratori subordinati e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 3.
2.  
Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità del diritto nazionale.
3.  
Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 15 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro interessato.

Articolo 25

Soggiorno per motivi di ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti

1.  
Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi, i ricercatori e gli studenti hanno la possibilità di soggiornare sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 17, sulla base del permesso di soggiorno di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per un periodo di almeno nove mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa.
2.  
Gli Stati membri possono decidere di stabilire un livello minimo relativo al titolo che gli studenti devono aver ottenuto per poter beneficiare dell'applicazione del presente articolo. Tale livello non è superiore al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche ( 7 ).
3.  
Ai fini del soggiorno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, su richiesta del ricercatore o dello studente, rilasciano un permesso di soggiorno a tale cittadino di paese terzo conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e lettere c), d) ed e), all'articolo 7, paragrafo 6 e, qualora applicabile, all'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva. Gli Stati membri richiedono, per i ricercatori, una conferma del completamento dell'attività di ricerca da parte dell'istituto di ricerca oppure, per gli studenti, una prova del conseguimento di un diploma di istruzione superiore, di un certificato o di un altro titolo. Se del caso e qualora le condizioni di cui all'articolo 26 siano ancora soddisfatte, il permesso di soggiorno previsto da tale articolo è rinnovato di conseguenza.
4.  

Gli Stati membri possono respingere una domanda ai sensi del presente articolo se:

a) 

le condizioni di cui ai paragrafi 3 e, se del caso, 2 e 5 non sono rispettate;

b) 

i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

5.  
Gli Stati membri possono richiedere che la domanda ai sensi del presente articolo del ricercatore o dello studente e, se del caso, dei familiari del ricercatore sia presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 17 o 26.
6.  
Qualora la prova del conseguimento di un diploma di istruzione superiore, di un certificato o di un altro titolo o la conferma da parte dell'istituto di ricerca del completamento dell'attività di ricerca non siano disponibili prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 17 e siano soddisfatte tutte le altre condizioni, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare sul loro territorio al fine di presentare tali prove entro un periodo di tempo ragionevole conformemente al loro diritto nazionale.
7.  
Dopo un periodo minimo di tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo da parte dello Stato membro interessato, quest'ultimo può chiedere ai cittadini di paesi terzi di dimostrare di avere una reale opportunità di essere assunto o di avviare un'impresa.

Gli Stati membri possono richiedere che l'occupazione che il cittadino di paese terzo sta cercando o l'impresa che sta avviando corrispondano al livello dell'attività di ricerca o degli studi completati.

8.  
Se le condizioni stabilite ai paragrafi 3 o 7 non sono più rispettate, gli Stati membri possono revocare il permesso di soggiorno del cittadino di paese terzo e, se del caso, dei suoi familiari conformemente al loro diritto nazionale.
9.  
I secondi Stati membri possono applicare il presente articolo ai ricercatori e, se del caso, ai loro familiari o agli studenti che soggiornano o hanno soggiornato nel secondo Stato membro interessato conformemente agli articoli 28, 29, 30 o 31.

Articolo 26

Familiari dei ricercatori

1.  
Al fine di consentire ai familiari dei ricercatori di seguire il ricercatore nel primo Stato membro oppure, nel caso di mobilità di lunga durata, nei secondi Stati membri, gli Stati membri applicano le disposizioni della direttiva 2003/86/CE con le deroghe previste dal presente articolo.
2.  
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari non è subordinato al requisito che il ricercatore abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.
3.  
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui agli stessi possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato un permesso di soggiorno.
4.  
In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, uno Stato membro rilascia i permessi di soggiorno ai familiari purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. L'autorità competente dello Stato membro interessato tratta la domanda dei familiari contemporaneamente alla domanda di ammissione o per la mobilità di lunga durata del ricercatore nei casi in cui la domanda dei familiari sia presentata nello stesso momento. Il permesso di soggiorno per i familiari è rilasciato solo se al ricercatore è rilasciata un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17.
5.  
In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità del permesso di soggiorno dei familiari termina, in linea di massima, alla data di scadenza dell'autorizzazione del ricercatore, comprese, se del caso, le autorizzazioni rilasciate al ricercatore a fini di ricerca di lavoro o di imprenditorialità come previsto all'articolo 25. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità dei titoli di viaggio dei familiari sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto.
6.  
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, il primo Stato membro o, nel caso di mobilità di lunga durata, i secondi Stati membri non stabiliscono un termine per l'accesso per i familiari al mercato del lavoro, tranne in circostanze eccezionali, quali livelli di disoccupazione particolarmente elevati.



CAPO VI

MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI

Articolo 27

Mobilità intra-UE

1.  
Un cittadino di paese terzo titolare di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro per motivi di studio nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, o per motivi di ricerca, può entrare e soggiornare al fine di svolgere parte degli studi o delle attività di ricerca in uno o in diversi secondi Stati membri sulla base di tale autorizzazione e di un titolo di viaggio valido alle condizioni stabilite agli articoli 28, 29 e 31 e alle condizioni di cui all'articolo 32.
2.  
Durante il periodo di mobilità di cui al paragrafo 1, i ricercatori possono, oltre alle attività di ricerca, insegnare e gli studenti possono, oltre ai loro studi, lavorare in uno o in diversi secondi Stati membri conformemente alle condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 23 e 24.
3.  
Quando un ricercatore si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 28 o 29, i suoi familiari titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a norma dell'articolo 26 sono autorizzati ad accompagnarlo nel quadro della mobilità del ricercatore nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30.

Articolo 28

Mobilità di breve durata dei ricercatori

1.  
I ricercatori titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro hanno il diritto di soggiornare al fine di svolgere una parte della loro attività di ricerca in qualsiasi istituto di ricerca in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo fino a 180 giorni per ciascun periodo di 360 giorni per Stato membro, fatte salve le condizioni di cui al presente articolo.
2.  
Il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore, all'istituto di ricerca del primo Stato membro o all'istituto di ricerca del secondo Stato membro di notificare alle autorità competenti del primo Stato membro e del secondo Stato membro l'intenzione del ricercatore di svolgere una parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro.

In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:

a) 

al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure

b) 

dopo che il ricercatore è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro.

3.  
Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 7, la mobilità del ricercatore verso il secondo Stato membro può aver luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione.
4.  
Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), la mobilità può avere inizio immediatamente dopo la notifica al secondo Stato membro o successivamente in qualsiasi momento nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione.
5.  
La notifica include il titolo di viaggio valido di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nonché l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro a copertura del periodo della mobilità.
6.  

Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:

a) 

la convenzione di accoglienza nel primo Stato membro di cui all'articolo 10 oppure, se così richiesto dal secondo Stato membro, una convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca del secondo Stato membro;

b) 

qualora non siano specificate nella convenzione di accoglienza, la durata prevista e le date della mobilità;

c) 

a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che il ricercatore dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

d) 

la prova che, durante il soggiorno, il ricercatore disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b).

Il secondo Stato membro può richiedere al notificatore di fornire, prima dell'inizio della mobilità, l'indirizzo del ricercatore interessato nel territorio del secondo Stato membro.

Il secondo Stato membro può imporre ai notificatori di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.

7.  

Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del ricercatore verso il suo territorio entro 30 giorni dalla ricezione della notifica completa nei casi seguenti:

a) 

non sono rispettate le condizioni previste nel paragrafo 5 o, se del caso, nel paragrafo 6;

b) 

si applica uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o c), o di cui al paragrafo 2 di tale articolo;

c) 

è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al paragrafo 1.

8.  
I ricercatori considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
9.  
Le autorità competenti del secondo Stato membro informano per iscritto e senza indugio le autorità competenti del primo Stato membro e il notificatore circa la loro opposizione alla mobilità. Se il secondo Stato membro si oppone alla mobilità ai sensi del paragrafo 7 e la mobilità non ha ancora avuto luogo, il ricercatore non è autorizzato a svolgere una parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro. Qualora la mobilità abbia già avuto luogo, si applica l'articolo 32, paragrafo 4.
10.  
Una volta scaduto il termine per sollevare obiezioni, il secondo Stato membro può rilasciare un documento al ricercatore per attestare che quest'ultimo ha il diritto di rimanere sul suo territorio e di godere dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 29

Mobilità di lunga durata dei ricercatori

1.  

In relazione ai ricercatori titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e che intendono soggiornare al fine di svolgere una parte della loro ricerca in qualsiasi istituto di ricerca in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo superiore a 180 giorni per Stato membro, il secondo Stato membro:

a) 

applica l'articolo 28 e autorizza il ricercatore a soggiornare nel suo territorio in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro e durante il periodo di validità della stessa; oppure

b) 

applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7.

Il secondo Stato membro può stabilire la durata massima della mobilità di lunga durata di un ricercatore, per un periodo non inferiore a 360 giorni.

2.  

Quando è presentata una domanda di mobilità di lunga durata:

a) 

il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore, all'istituto di ricerca del primo Stato membro o all'istituto di ricerca del secondo Stato membro di trasmettere i seguenti documenti:

i) 

un titolo di viaggio valido a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nonché un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro;

ii) 

a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che il ricercatore dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

iii) 

la prova che, durante il soggiorno, il ricercatore disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b);

iv) 

la convenzione di accoglienza nel primo Stato membro di cui all'articolo 10 oppure, se così richiesto dal secondo Stato membro, una convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca del secondo Stato membro;

v) 

qualora non sia specificata in nessuno dei documenti presentati dal richiedente, la durata prevista e le date della mobilità.

Il secondo Stati membro può chiedere al richiedente di fornire l'indirizzo del ricercatore interessato nel suo territorio. Se il diritto nazionale del secondo Stato membro prevede che quando si presenta la domanda si debba indicare un indirizzo e il ricercatore interessato non conosce ancora il suo indirizzo futuro, detto Stato membro accetta un indirizzo temporaneo. In tale caso il ricercatore indica il suo indirizzo permanente al più tardi al momento del rilascio dell'autorizzazione di mobilità di lunga durata.

Il secondo Stato membro può imporre al richiedente di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro;

b) 

il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata e notifica la decisione per iscritto al richiedente non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro;

c) 

il ricercatore non è tenuto a lasciare i territori degli Stati membri al fine di presentare la domanda e non è soggetto all'obbligo di visto;

d) 

al ricercatore è consentito svolgere parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda di mobilità di lunga durata, a condizione che:

i) 

né il periodo di cui all'articolo 28, paragrafo 1, né il periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro siano scaduti; e

ii) 

se così richiesto dal secondo Stato membro, la domanda completa sia stata presentata al secondo Stato membro almeno 30 giorni prima dell'inizio della mobilità di lunga durata del ricercatore;

e) 

una domanda di mobilità di lunga durata non può essere presentata contemporaneamente a una notifica di mobilità di breve durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata del ricercatore, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda di mobilità di lunga durata sia presentata almeno 30 giorni prima del termine della mobilità di breve durata.

3.  

Il secondo Stato membro può rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata qualora:

a) 

non siano rispettate le condizioni previste nel paragrafo 2, lettera a);

b) 

si applichi uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a) di tale articolo;

c) 

l'autorizzazione del ricercatore nel primo Stato membro scada durante la procedura; o

d) 

laddove applicabile, sia stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al secondo comma del paragrafo 1.

4.  
I ricercatori considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
5.  
Se il secondo Stato membro adotta una decisione positiva in merito alla domanda di mobilità di lunga durata di cui al paragrafo 2 del presente articolo, al ricercatore è rilasciata un'autorizzazione conformemente all'articolo 17, paragrafo 4. Quando viene rilasciata un'autorizzazione di mobilità di lunga durata, il secondo Stato membro ne informa le autorità competenti del primo Stato membro.
6.  

Il secondo Stato membro può revocare l'autorizzazione di mobilità di lunga durata qualora:

a) 

non siano più rispettate le condizioni previste nel paragrafo 2, lettera a), o nel paragrafo 4 del presente articolo; o

b) 

si applichi uno dei motivi di revoca di un'autorizzazione di cui all'articolo 21, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), del paragrafo 2, lettera f), e dei paragrafi 3, 5 e 6 di tale articolo.

7.  
Quando uno Stato membro adotta una decisione in merito alla mobilità di lunga durata, si applica di conseguenza l'articolo 34, paragrafi da 2 a 5.

Articolo 30

Mobilità dei familiari dei ricercatori

1.  
I familiari di un ricercatore titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato dal primo Stato membro hanno il diritto di entrare, e soggiornare, in uno o in diversi secondi Stati membri al fine di accompagnare il ricercatore.
2.  

Quando il secondo Stato membro applica la procedura di notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, esige la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:

a) 

i documenti e le informazioni necessari ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, e paragrafo 6, lettere b), c) e d), relativamente ai familiari che accompagnano il ricercatore;

b) 

la prova del soggiorno del familiare nel primo Stato membro in qualità di membro della famiglia del ricercatore ai sensi dell'articolo 26.

Il secondo Stato membro può imporre a coloro che effettuano la notifica di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.

Il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del familiare nel suo territorio se le condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte. A tali familiari si applica di conseguenza l'articolo 28, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 9.

3.  

Se il secondo Stato membro applica la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), il ricercatore o i suoi familiari presentano una domanda alle autorità competenti del secondo Stato membro. Il secondo Stato membro impone al richiedente di trasmettere i seguenti documenti e informazioni relativamente ai familiari:

a) 

i documenti e le informazioni necessari ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii) e v), relativi ai familiari che accompagnano il ricercatore;

b) 

la prova del soggiorno del familiare nel primo Stato membro in qualità di membro della famiglia del ricercatore ai sensi dell'articolo 26.

Il secondo Stato membro può imporre al richiedente di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.

Il secondo Stato membro può opporsi alla domanda di mobilità di lunga durata del familiare nel suo territorio se le condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte. A tali familiari si applica di conseguenza l'articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), paragrafo 3, lettere b), c) e d), paragrafo 5, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7.

La validità dell'autorizzazione per la mobilità di lunga durata dei familiari dura, in linea di massima, fino al giorno della scadenza dell'autorizzazione del ricercatore rilasciata dal secondo Stato membro.

L'autorizzazione relativa alla mobilità di lunga durata dei familiari può essere revocata o se ne può rifiutare il rinnovo qualora l'autorizzazione relativa alla mobilità di lunga durata del ricercatore che essi accompagnano sia revocata o il suo rinnovo sia rifiutato ed essi non siano titolari di alcun diritto di soggiorno autonomo.

4.  
I familiari considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.

Articolo 31

Mobilità degli studenti

1.  
Gli studenti titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore hanno il diritto di entrare e soggiornare al fine di svolgere parte dei loro studi in un istituto di istruzione superiore in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo massimo di 360 giorni per Stato membro, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.

Uno studente che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore presenta una domanda di autorizzazione a entrare e soggiornare in un secondo Stato membro al fine di svolgere parte degli studi in un istituto di istruzione superiore in conformità degli articoli 7 e 11.

2.  
Il secondo Stato membro può esigere che l'istituto di istruzione superiore nel primo Stato membro, all'istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro o allo studente notifichino alle autorità competenti del primo e del secondo Stato membro l'intenzione dello studente di svolgere parte degli studi in un istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro.

In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:

a) 

al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure

b) 

dopo che lo studente è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro.

3.  
Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 7, la mobilità dello studente verso il secondo Stato membro può aver luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione.
4.  
Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni scritte alla mobilità dello studente ai sensi dei paragrafi 7 e 9, la mobilità è considerata approvata e può aver luogo nel secondo Stato membro.
5.  
La notifica include il titolo di viaggio valido di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nonché l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro a copertura dell'intero periodo della mobilità.
6.  

Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:

a) 

la prova che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore e la prova che lo studente è stato accettato da un istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro;

b) 

qualora non siano specificate nell'ambito della lettera a), la durata prevista e le date della mobilità;

c) 

a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che lo studente dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

d) 

la prova che, durante il soggiorno, lo studente disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), alle spese relative agli studi, come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b);

e) 

la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto di istruzione superiore, laddove applicabile.

Il secondo Stato membro può richiedere al notificatore di fornire, prima dell'inizio della mobilità, l'indirizzo dello studente interessato nel territorio del secondo Stato membro.

Il secondo Stato membro può imporre al notificatore di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro interessato o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita di tale Stato membro.

7.  

Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità dello studente verso il suo territorio entro 30 giorni dalla ricezione della notifica completa, nei casi seguenti:

a) 

non sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 5 o 6;

b) 

si applica uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o c), o di cui paragrafo 2 di tale articolo;

c) 

è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al paragrafo 1.

8.  
Gli studenti considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
9.  
Le autorità competenti del secondo Stato membro informano senza indugio le autorità competenti del primo Stato membro e il notificatore per iscritto circa la loro opposizione alla mobilità. Se il secondo Stato membro si oppone alla mobilità ai sensi del paragrafo 7, lo studente non è autorizzato a svolgere parte degli studi nell'istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro.
10.  
Una volta scaduto il termine per sollevare obiezioni, il secondo Stato membro può rilasciare un documento allo studente per attestare che quest'ultimo ha il diritto di rimanere sul suo territorio e di godere dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 32

Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità

1.  

Qualora l'autorizzazione per motivi di ricerca o studio sia rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il ricercatore o lo studente attraversino una frontiera esterna per entrare in un secondo Stato membro nel quadro della mobilità, le autorità competenti del secondo Stato membro hanno il diritto di esigere, quale prova della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro, e:

a) 

una copia della notifica conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, o all'articolo 31, paragrafo 2, oppure

b) 

se il secondo Stato membro consente la mobilità senza notifica, una prova che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, oppure, per i ricercatori, una copia della convenzione di accoglienza che precisi i dettagli della mobilità del ricercatore o, qualora i dettagli della mobilità non siano precisati nella convenzione di accoglienza, una lettera dall'istituto di ricerca del secondo Stato membro che specifichi almeno la durata della mobilità all'interno dell'Unione e l'ubicazione dell'istituto di ricerca nel secondo Stato membro.

Nel caso dei familiari del ricercatore, le autorità competenti del secondo Stato membro possono richiedere, come prova della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e una copia della notifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, o la prova che essi accompagnano il ricercatore.

2.  
Se del caso, qualora revochino l'autorizzazione, le autorità competenti del primo Stato membro ne informano immediatamente le autorità del secondo Stato membro.
3.  
Il secondo Stato membro può esigere di essere informato dall'ente ospitante del secondo Stato membro o dal ricercatore o dallo studente di qualsiasi modifica che incida sulle condizioni in base alle quali è stata autorizzata la mobilità.
4.  

Nel caso in cui il ricercatore o, se del caso, i suoi familiari, o lo studente non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per la mobilità:

a) 

il secondo Stato membro può esigere che il ricercatore e, se del caso, i suoi familiari, o lo studente cessino immediatamente tutte le attività e lascino il suo territorio;

b) 

il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza senza indugio e senza formalità il reingresso del ricercatore e, se del caso, dei suoi familiari, o dello studente. Tale disposizione si applica anche se l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro è scaduta o è stata revocata durante il periodo di mobilità nel secondo Stato membro.

5.  
Qualora il ricercatore o i suoi familiari o lo studente attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso o si oppone alla mobilità delle persone per le quali nel sistema d'informazione Schengen è stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno.



CAPO VII

PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 33

Sanzioni nei confronti degli enti ospitanti

Gli Stati membri possono prevedere sanzioni nei confronti di enti ospitanti o, nei casi disciplinati dall'articolo 24, di datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 34

Garanzie procedurali e trasparenza

1.  
Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui la procedura di ammissione riguardi un ente ospitante approvato di cui agli articoli 9 e 15, la decisione sulla domanda completa è adottata quanto prima e comunque entro 60 giorni.
3.  
Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano richieste e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui ai paragrafi 1 o 2 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. Se le informazioni o i documenti aggiuntivi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.
4.  
I motivi di una decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda o che rifiuti il rinnovo sono forniti per iscritto al richiedente. I motivi di una decisione di revoca di un'autorizzazione sono forniti per iscritto al cittadino di paese terzo. I motivi di una decisione di revoca di un'autorizzazione possono essere forniti per iscritto anche all'ente ospitante.
5.  
Qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, che rifiuti il rinnovo o revochi un'autorizzazione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il giudice o l'autorità amministrativa dinanzi ai quali può essere presentato ricorso, nonché i termini entro cui presentarlo.

Articolo 35

Trasparenza e accesso alle informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, dei loro familiari. Ciò include, se del caso, il livello di risorse mensili sufficienti, comprese le risorse sufficienti necessarie per provvedere alle spese relative agli studi o al tirocinio, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso, e alle tasse applicabili.

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano gli elenchi degli enti ospitanti approvati ai fini della presente direttiva. Versioni aggiornate di tali elenchi sono pubblicate quanto prima in seguito a eventuali modifiche.

Articolo 36

Tasse

Gli Stati membri possono imporre ai cittadini di paesi terzi, inclusi se del caso i loro familiari, o agli enti ospitanti il pagamento di una tassa per il trattamento delle notifiche e delle domande presentate in conformità della presente direttiva. L'importo di tali tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Cooperazione tra punti di contatto

1.  
Gli Stati membri designano punti di contatto che cooperano efficacemente e sono incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all'attuazione degli articoli 28 e 32. Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.
2.  

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 1:

a) 

per quanto riguarda le procedure applicate alla mobilità di cui agli articoli da 28 a 31;

b) 

se tale Stato membro consente l'ammissione di studenti e ricercatori soltanto tramite istituti di ricerca o istituti di istruzione superiore approvati;

c) 

per quanto riguarda i programmi multilaterali per studenti e ricercatori comprendenti misure sulla mobilità e gli accordi tra due o più istituti di istruzione superiore.

Articolo 38

Statistiche

1.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di autorizzazioni rilasciate ai fini della presente direttiva e di notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 31, paragrafo 2, e, nella misura del possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate. Allo stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza e, nella misura del possibile, per periodo di validità delle autorizzazioni.
2.  
Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2019.
3.  
Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

Articolo 39

Relazioni

Periodicamente, e per la prima volta entro il 23 maggio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 40

Recepimento

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 maggio 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 41

Abrogazione

Le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE sono abrogate per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto a decorrere dal 24 maggio 2018 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nel diritto nazionale di tali direttive di cui all'allegato I, parte B, della presente direttiva.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 42

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 43

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.




ALLEGATO I

Parte A

Direttive abrogate

(di cui all'articolo 41)



Direttiva 2004/114/CE del Consiglio

(GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12)

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio

(GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15)

Parte B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione

(di cui all'articolo 41)



Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2004/114/CE

12.1.2007

 

2005/71/CE

12.10.2007

 




ALLEGATO II

Tavole di concordanza



Direttiva 2004/114/CE

La presente direttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 3, punto 1)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 3, punto 5)

articolo 3, punto 6)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3, punti 11) e 13)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 3, punto 22)

Articolo 3, punto 8)

Articolo 3, punto 12)

Articolo 3, punti da 14) a 21)

Articolo 3, punti 23) e 24)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a g)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) e articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 31

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, frase introduttiva

Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 10, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) e articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e f)

Articolo 13, paragrafi da 2 a 4

Articolo 11, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 11, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 11, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 13

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 14

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 15

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafi 3, 5, 8 e 9

Articoli 16,17 e 19

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 21, paragrafo 1, lettere c) a d)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafi da 5 a 7

Articolo 22, paragrafi 3 e 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafi 3 e 4

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 30

Articoli 32 e 33

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 34, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 19

Articolo 35, primo comma

Articolo 20

Articolo 36

Articoli 37 e 38

Articolo 21

Articolo 39

Articoli da 22 a25

Articoli da 40 a 42

Articolo 26

Articolo 43

Allegati I e II



Direttiva 2005/71/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, lettera a)

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 22

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 35, secondo paragrafo

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 6, comma 3

Articolo 6, paragrafi 4 e 5

Articolo 10, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, ultimo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 26

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e d)

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 23

Articolo 12

Articolo 22, paragrafi 1 e 2

Articolo 13

Articoli 28 e 29

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 16

Articolo 39

Articoli da 17 a 20

Articolo 21

Articolo 43



( 1 ) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

( 2 ) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

( 3 ) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

( 4 ) Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).

( 5 ) Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

( 7 ) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).