02016D0849 — IT — 14.06.2017 — 006.001


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►B

DECISIONE (PESC) 2016/849 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2016

relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC

(GU L 141 dell'28.5.2016, pag. 79)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2016/1341 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2016

  L 212

116

5.8.2016

►M2

DECISIONE (PESC) 2016/2217 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2016

  L 334

35

9.12.2016

►M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/82 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 2017

  L 12

90

17.1.2017

►M4

DECISIONE (PESC) 2017/345 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2017

  L 50

59

28.2.2017

►M5

DECISIONE (PESC) 2017/666 DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2017

  L 94

42

7.4.2017

 M6

DECISIONE (PESC) 2017/667 DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2017

  L 94

45

7.4.2017

►M7

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/975 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017

  L 146

145

9.6.2017

►M8

DECISIONE (PESC) 2017/994 DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2017

  L 149

75

13.6.2017




▼B

DECISIONE (PESC) 2016/849 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2016

relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC



CAPITOLO I

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 1

1.  Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali prodotti e tecnologie originari o meno del territorio degli Stati membri:

a) armi e materiale correlato di tutti i tipi, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica e che sono adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;

▼M1

b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) («comitato delle sanzioni») conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 della UNSCR 2094 (2013) e al punto 25 della UNSCR 2270 (2016), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

▼B

c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 ( 1 );

d) ogni altro prodotto, materiale e attrezzatura connessi a beni e tecnologie a duplice uso; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente punto;

e) talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;

f) qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altri programmi legati alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;

g) qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC;

▼M4

h) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie elencati a norma del punto 4 della UNSCR 2321 (2016);

i) qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso [che deve essere] adottato dal comitato delle sanzioni a norma del punto 7 della UNSCR 2321 (2016).

▼B

2.  Sono altresì vietati:

a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

b) il finanziamento o l'assistenza finanziaria relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti o tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3.  È altresì vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

Articolo 2

Le misure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora:

a) lo Stato membro stabilisca che tale attività sia svolta esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e lo informi anche delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; o

b) il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

Articolo 3

1.  Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione — diretti o indiretti — di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC, di suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o della banca centrale dell'RPDC, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate.

2.  L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.

Articolo 4

▼M4

1.  È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, altri minerali di terre rare, rame, nichel, argento e zinco, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.

▼B

2.  L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 5

È vietata la consegna alla banca centrale della RPDC o a suo beneficio di banconote e monete della RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse.

Articolo 6

1.  Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.

2.  Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di beni di lusso dalla RPDC.

3.  L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dai paragrafi 1 e 2.

▼M4

Articolo 6 bis

1.  È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di statue, siano esse originarie o meno del territorio della RPDC.

2.  Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.  L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 6 ter

1.  Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di elicotteri e navi, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.

2.  Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.  L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

▼M4

Articolo 7

1.  È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

2.  Il paragrafo 1 non si applica al carbone che, come confermato dallo Stato membro approvvigionante sulla base di informazioni credibili, sia originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016) o dalla presente decisione.

3.  Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni totali, in tutti gli Stati membri dell'ONU, di carbone proveniente dalla RPDC la cui quantità non supera i 53 495 894 USD o, se è inferiore, 1 000 866 tonnellate metriche tra la data di adozione dell'UNSCR 2321 (2016), e il 31 dicembre 2016, come pure alle esportazioni totali, in tutti gli Stati membri dell'ONU, di carbone proveniente dalla RPDC la cui quantità non supera i 400 870 018 USD o, se è inferiore, 7 500 000 tonnellate metriche all'anno a partire dal 1o gennaio 2017, purché gli approvvigionamenti:

a) non coinvolgano persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure le persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

b) abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegati alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).

4.  Uno Stato membro che si approvvigiona di carbone direttamente dalla RPDC notifica al comitato delle sanzioni il volume totale di tale approvvigionamento per ogni mese, entro 30 giorni dalla fine del mese in oggetto, tramite il modulo figurante nell'allegato V dell'UNSCR 2321(2016). Lo Stato membro comunica inoltre l'informazione notificata a questo riguardo al comitato delle sanzioni all'altro Stato membro e alla Commissione.

5.  Il paragrafo 1 non si applica a operazioni relative a ferro e minerali di ferro di cui si è accertato che servono esclusivamente per scopi di sussistenza e che non sono collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).

▼B

Articolo 8

1.  È vietata la vendita o la fornitura di carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano questi prodotti originari o meno del territorio degli Stati membri.

2.  Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un controllo efficace in materia di consegna e utilizzo.

3.  Il paragrafo 1 non si applica alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aeromobili civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.

Articolo 9

Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi che non figurano nella UNSCR 2270 (2016). L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.



CAPITOLO II

RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI COMMERCIALI

▼M4

Articolo 10

1.  È proibita la fornitura di sostegno finanziario pubblico o privato per gli scambi commerciali con la RPDC, compresa la concessione di crediti all'esportazione, garanzie o assicurazioni ai cittadini o a entità partecipanti in tali scambi della RPDC.

2.  Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha concesso l'approvazione in anticipo, secondo una valutazione caso per caso, la fornitura di sostegno finanziario.

▼B



CAPITOLO III

RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

Articolo 11

1.  Sono vietati gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte della RPDC, suoi cittadini o entità registrate nella RPDC o soggette alla sua giurisdizione, o da parte di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate.

2.  Sono vietati:

▼M5

a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrino i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nell'industria delle armi convenzionali, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo;

▼B

b) la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a), o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;

c) la creazione di imprese in partecipazione con entità nella RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a) o con società controllate o affiliate da esse controllate;

▼M5

d) la fornitura di servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).

▼B



CAPITOLO IV

SETTORE FINANZIARIO

Articolo 12

Gli Stati membri non contraggono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porvi fine.

Articolo 13

Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione, si applica quanto segue:

1) Non ha luogo alcun trasferimento di fondi da o verso la RDPC, eccetto le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 3) e sono state autorizzate in conformità del punto 4).

2) Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:

a) banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;

b) succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;

c) succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC; o

d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC,

salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

3) Possono essere eseguite, previa autorizzazione di cui al punto 4), le seguenti operazioni:

a) operazioni relative a generi alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b) operazioni relative a rimesse personali;

c) operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione;

d) operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione;

e) operazioni relative a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

f) operazioni richieste esclusivamente per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri per scopi di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;

g) operazioni relative a pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti della RPDC o di persone o entità della RPDC, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione.

4) I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3) necessitano della previa autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15 000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.

5) La previa autorizzazione di cui al paragrafo 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC.

6) Nelle attività con le banche e gli istituti finanziari di cui al punto 2, gli istituti finanziari sono tenuti a:

a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione, nonché a rifiutare l'operazione se tali informazioni non sono fornite;

c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;

d) riferire prontamente i loro sospetti all'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, l'UIF, o altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, e in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

▼M4

Articolo 14

1.  È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2), nel territorio degli Stati membri.

2.  Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza delle entità di cui al paragrafo 1 esistenti nel territorio degli Stati membri sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

3.  A meno che sia stato approvato in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2):

a) creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

b) acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

c) stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri.

4.  Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie di corrispondenza ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

5.  È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC a istituti finanziari ubicati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

6.  Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2321 (2016).

7.  Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce, in una valutazione caso per caso, che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in conformità con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).

▼B

Articolo 15

Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, imprese e agenzie pubblici, banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone o entità domiciliate nella RPDC, nonché persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.



CAPITOLO V

SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo 16

1.  Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure i carichi trasportati su aeromobili o navi battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2.  Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

3.  Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

4.  Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

5.  Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

▼M4

6.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU applicabili, compresa l'UNSCR 1540 (2004).

▼B

7.  Gli Stati membri negano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009).

8.  Il paragrafo 7 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.

Articolo 17

1.  Gli Stati membri negano l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente nel rispetto delle autorità e della legislazione nazionali e nell'osservanza del diritto internazionale e, in particolare, dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale.

2.  Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.

3.  Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.

Articolo 18

▼M1

1.  Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC, o battente bandiera della RPDC.

▼B

2.  Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II o III, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

3.  Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.

4.  Il paragrafo 2 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016) o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.

▼M4

Articolo 18 bis

1.  Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.

2.  Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato, in coordinamento con lo Stato di approdo.

3.  Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave.

4.  Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.

5.  L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016).

▼B

Articolo 19

La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e distrutto, in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 1, 2, 3 e 6.

Articolo 20

1.  È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II o II, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dagli Stati membri, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.

▼M4

2.  Il paragrafo 1 non si applica laddove il comitato delle sanzioni conceda preventiva approvazione secondo una valutazione caso per caso.

▼M4 —————

▼M4

Articolo 20 bis

È vietato l'approvvigionamento di servizi navali o aerei dalla RPDC.

▼M4

Articolo 21

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del punto 24 della UNSCR 2321 (2016).

Articolo 22

1.  È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

2.  Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia concesso approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.  È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC, incluso con mezzi illeciti.

4.  Il paragrafo 3 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.

▼M5



CAPITOLO V bis

RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 22 bis

1.  È vietata la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti i settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.

2.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

3.  L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 ter

Il divieto di cui all'articolo 22 bis non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 22 quater

1.  È vietata la prestazione di servizi informatici o servizi collegati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.

2.  Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente per essere utilizzati da missioni diplomatiche o consolari o da organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

3.  Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri.

4.  Nei casi non contemplati dal paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione per la prestazione di servizi informatici e di servizi collegati forniti esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

5.  L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dal paragrafo 1.

Articolo 22 quinquies

Il divieto di cui all'articolo 22 quater non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼B



CAPITOLO VI

RESTRIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO

Articolo 23

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a) alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

b) alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c) alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.

2.  Il punto 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

3.  Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

4.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

5.  Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6.  Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.

7.  Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), se il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative nonché quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella RPDC.

8.  Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.  Il paragrafo 1, lettera c), non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite per esercitare attività relative alle Nazioni Unite.

10.  Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

11.  Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate di cui all'allegato I.

▼M4

12.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di membri del governo della RPDC, funzionari di tale governo e membri delle forze armate della RPDC, se tali membri o funzionari sono associati ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).

▼B

Articolo 24

1.  Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC i cittadini della RPDC che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, oppure che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2.  Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari.

▼M4

Articolo 24 bis

1.  Qualora uno Stato membro stabilisca che una persona lavora per conto o sotto la direzione di un istituto bancario o finanziario della RPDC, lo Stato membro espelle la persona dal proprio territorio al fine di rimpatriarla nello Stato di cittadinanza, conformemente al diritto applicabile.

2.  Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza della persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che l'espulsione della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).

▼B

Articolo 25

1.  Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC diplomatici, rappresentanti di governo o altri cittadini della RPDC che agiscono in veste ufficiale i quali, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I, II o III, o di una persona o di entità che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2.  Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

3.  Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

1.  Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nello stato di cittadinanza della persona, i cittadini di paesi terzi che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2.  Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'allontanamento della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o se lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.

3.  Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.



CAPITOLO VII

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 27

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle seguenti persone ed entità:

a) persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;

b) persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;

ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;

iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c) persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013)o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione;

d) entità del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate dalle stesse, che siano associate, in base a quanto accertato dagli Stati membri, a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3.  Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.  Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

a) necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà previa notifica al comitato delle sanzioni e ottiene l'approvazione; o

b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché il vincolo sia stato contratto o la decisione sia stata emessa anteriormente alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio, e non vada a beneficio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà precedentemente notifica al comitato delle sanzioni.

5.  Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

6.  Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui all'allegato II effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

a) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;

b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1,

e purché lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

7.  Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):

a) gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'Unione alle seguenti condizioni:

i) il pagamento sia dovuto:

a) conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'Unione nella RPDC; oppure

b) conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'Unione da una delle parti di tale contratto;

ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1; e

iii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;

b) gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'Unione a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi assicurativi necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RPDC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;

c) tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC;

d) il paragrafo 1 non osta a che la KNIC effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

i) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;

ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

Articolo 28

L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016).

Articolo 29

1.  Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi.

2.  È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto.



CAPITOLO VIII

ALTRE MISURE RESTRITTIVE

▼M4

Articolo 30

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari da parte della RPDC, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relative scienze informatiche, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline, scienza dei materiali avanzata, ingegneria chimica avanzata, ingegneria meccanica avanzata, ingegneria elettrica avanzata e ingegneria industriale avanzata.

2.  Gli Stati membri sospendono la cooperazione scientifica e tecnica con persone o gruppi patrocinati a titolo ufficiale dalla RPDC o in rappresentanza della RPDC, fatta eccezione per gli scambi di natura medica, a meno che:

a) nei casi di cooperazione scientifica o tecnica nei settori della scienza e della tecnologia nucleari, dell'ingegneria e tecnologia aerospaziale e aeronautica, o delle tecniche e metodi di produzione industriale avanzati, il comitato per le sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una determinata attività non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC; o

b) in tutti gli altri casi di cooperazione scientifica o tecnica, lo Stato membro impegnato nella cooperazione scientifica o tecnica stabilisca che l'attività in questione non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC e notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione.

▼B

Articolo 31

Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che esso contribuisca ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.

▼M4

Articolo 31 bis

È vietato a una rappresentanza diplomatica o a un ufficio consolare della RPDC, nonché ai loro membri della RPDC, possedere o controllare conti bancari nell'Unione, a esclusione di un conto nello Stato membro o negli Stati membri in cui la missione o l'ufficio è ospitato o presso il quale i loro membri sono accreditati.

Articolo 31 ter

1.  È vietato dare in locazione beni immobili alla RPDC o metterli altrimenti a sua disposizione, o l'utilizzo di beni immobili da parte della RPDC o a suo beneficio, per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari.

2.  È inoltre vietato prendere in locazione dalla medesima beni immobili situati al di fuori del territorio della RPDC.

▼B



CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32

Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone o entità designate di cui agli allegati I, II o III;

b) qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

c) qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b).

Articolo 33

▼M4

1.  Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e IV sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

▼B

2.  Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II o III e adotta le relative modifiche.

Articolo 34

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.

2.  Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), modifica di conseguenza l'allegato II o III.

3.  Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i motivi dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

4.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

Articolo 35

1.  Gli allegati I, II e III riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

2.  Gli allegati I, II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. In ordine alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. In ordine alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.

Articolo 36

1.  La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero in conformità delle pertinenti UNSCR.

2.  Le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.

▼M4

Articolo 36 bis

In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della stessa RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.

▼B

Articolo 37

La decisione 2013/183/PESC è abrogata.

Articolo 38

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

A.   Persone



 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione delle Nazioni Unite

Motivi

1.

Yun Ho-jin

alias Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.

2.

Re Je-Son

Nome coreano:

image;

Nome cinese:

image

alias Ri Che Son

1938

16.7.2009

Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE)), l'agenzia centrale che dirige il programma nucleare della RPDC; ha facilitato varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direttore presso l'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell'ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all'interno dell'Istituto congiunto per la ricerca nucleare.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Passaporto: 381420754

Data di rilascio del passaporto: 7.12. 2011;

Data di scadenza del passaporto: 7.12. 2016

Data di nascita: 18.6.1964; luogo di nascita: Kaesong, RPDC

22.1.2013

Alto ufficiale e capo del centro di controllo satellitare presso il comitato coreano per la tecnologia spaziale.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968;

Altra data di nascita: 1965 o 1966

22.1.2013

Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954;

Passaporto: 645120196

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969;

Passaporto: PS381420397

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Vice responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Data di nascita: 12.10.1954;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

È stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC.

▼M7

14.

Choe Song Il

 

Passaporto: 472320665 Data di scadenza: 26.9.2017; Passaporto: 563120356 Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.

▼B

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Data di nascita: 27.5.1961;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

È direttore del Dipartimento per lo sviluppo scientifico presso la National Aerospace Development Administration.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Data di nascita: 15.4.1957;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

▼M7

17.

Jang Yong Son

 

Data di nascita: 20.2.1957; Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

▼B

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Passaporto: 4721202031;

Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017

Cittadinanza: nordcoreana

Data di nascita: 18.10.1976

2.3.2016

Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Passaporto: PS472330208;

Data di scadenza del passaporto: 4.7.2017;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Data di nascita: 21.10.1969;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Siria della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

▼M7

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Passaporto: 199421147 Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014; Passaporto: 381110042 Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016; Passaporto: 563210184 Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018; Data di nascita: 7.11.1966 Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.

▼B

22.

Kim Kyu

 

Data di nascita: 30.7.1968;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Responsabile del Servizio affari esterni della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Data di nascita: 1964;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

È presidente della Tanchon Commercial Bank all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.

▼M7

24.

Kim Yong Chol

 

Data di nascita: 18.2.1962; Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Rappresentante della KOMID. È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

▼B

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Passaporto: 563120630

Data di scadenza del passaporto: 20.3.2018;

Data di nascita: 25.5.1972;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Data di nascita: 29.10.1945;

Passaporto: P0381230469;

Data di scadenza del passaporto: 6.4.2016;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Ministro del Munitions Industry Department.

27.

Ryu Jin

 

Data di nascita: 7.8.1965;

Passaporto: 563410081;

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Siria della KOMID.

28.

Yu Chol U

 

Cittadinanza: nordcoreana

 

Direttore della National Aerospace Development Administration.

▼M2

29.

Pak Chun Il

 

Passaporto: 563410091;

Data di nascita: 28.7.1954;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

È stato ambasciatore della RPDC in Egitto e fornisce sostegno alla KOMID.

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Passaporto: 381420565, altro passaporto: 654120219;

Data di nascita: 26.3.1968; in alternativa 15.10.1970

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Data di nascita: 20.5.1980;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Son Jong Hyok è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID.

32.

Kim Se Gon

 

Passaporto: PD472310104;

Data di nascita: 13.11.1969

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Lavora per conto del Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica).

33.

Ri Won Ho

 

Passaporto: 381310014;

Data di nascita: 17.7.1964;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Funzionario del ministero della sicurezza dello Stato della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Data di nascita: 30.9.1973;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Funzionario del ministero della sicurezza dello Stato della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID.

35.

Kim Chol Sam

 

Data di nascita: 11.3.1971;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB) che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici.

36.

Kim Sok Chol

 

Passaporto: 472310082;

Data di nascita: 8.5.1955;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Ha svolto il ruolo di ambasciatore della RPDC in Myanmar/Birmania e opera in quanto facilitatore della KOMID. È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e organizza riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar/Birmania per discutere di questioni finanziarie.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Data di nascita: 10.1.1964;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Presidente della seconda accademia delle scienze naturali (SANS).

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Data di nascita: 4.4.1960;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Presidente del secondo comitato economico (SEC).

39.

Son Mun San

 

Data di nascita: 23.1.1951;

Cittadinanza: nordcoreana

30.11.2016

Direttore generale dell'Ufficio affari esterni dell'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE).

▼M7

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Data di nascita: 10.5.1945

Luogo di nascita: Musan, provincia del Nord Hamgyo'ng, RPDC

Cittadinanza: RPDC

Numero di passaporto: 736410010

2.6.2017

Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Cho è ritenuto il responsabile delle operazioni di spionaggio oltremare e della raccolta di intelligence esterna per la RPDC.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Data di nascita: 28.9.1937

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

42.

Choe Hwi

 

Anno di nascita: 1954 o 1955

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Primo vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Data di nascita: 24.10.1957

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

44.

Kim Chol Nam

 

Data di nascita: 19.2.1970

Cittadinanza: RPDC

Numero di passaporto: 563120238

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Presidente della Korea Kumsan Trading Corporation, una società che acquista forniture per l'Ufficio generale per l'energia atomica e serve come mezzo per far entrare denaro nella RPDC.

45.

Kim Kyong Ok

 

Anno di nascita: 1937 o 1938

Cittadinanza: RPDC

Indirizzo: Pyongyang, RPDC.

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

46.

Kim Tong-Ho

 

Data di nascita: 18.8.1969

Cittadinanza: RPDC

Numero di passaporto: 745310111

Sesso: maschile

Indirizzo: Vietnam

2.6.2017

Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank, che è la principale entità finanziaria della RPDC per le vendite collegate a armi e missili.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

Data di nascita: 10.8.1948

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Membro del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

48.

Paek Se Bong

 

Data di nascita: 21.3.1938

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Cittadinanza: RPDC

Numero di passaporto: 290410121

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Vicepresidente del secondo comitato economico, che controlla la produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della Korea Mining Development Corporation, il principale commerciante di armi della RPDC nonché il principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Data di nascita: 9.3.1944

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) ed attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea

51.

Ri Jae Il

Ri, Chae Il

Anno di nascita: 1934

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.

52.

Ri Su Yong

 

Data di nascita: 25.6.1968

Cittadinanza: RPDC

Numero di passaporto: 654310175

Sesso: maschile

Indirizzo: Cuba

2.6.2017

Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.

53.

Ri Yong Mu

 

Data di nascita: 25.1.1925

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti.

▼B

B.   Entità



 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias «KOMID»

Central District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

già LYON- GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon- dong,

Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

3.

Tanchon Commercial Bank

già CHANGGWANG CREDIT BANK; già, KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC nell'ispezione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dell'impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o asserisce di agire per conto di esse. Dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambedue designate dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

alias General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile.

Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Dipende dalla seconda accademia di scienze naturali della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo al produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha collaborato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da aggirare le sanzioni. Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma dei missili balistici iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; e Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae- gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

Indirizzi di posta elettronica: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hotmail.com; e millim@sili-bank.com

Numeri di telefono: 8502-18111; 8502-18111-8642; e 850 2 181113818642

Numero di fax: 8502-381-4410

22.1.2013

La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong,Cina.

22.1.2013

La Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, RPDC;

Nungrado, Pyongyang, RPDC

2.5.2015

La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC.

La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank ed è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma di missili balistici iraniano.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è stata messa in relazione con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma di missili balistici iraniano.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pyongyang, RPDC

7.3.2013

La Second Academy of Natural Sciences è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nel luglio 2009 ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

7.3.2013

La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

28.7.2014

La Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

Navi con numero IMO:

 

 

 

 

a)  Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

b)  Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

c)  Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

▼M3 —————

▼B

g)  Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

h)  Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

i)  Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

j)  Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

k)  Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

l)  Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

m)  Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

n)  O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

▼M3 —————

▼B

p)  Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

q)  RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

r)  Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

s)  Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

t)  Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

u)  Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

v)  South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

▼M3 —————

▼B

x)  Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

y)  Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

z)  Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

aa)  Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

L'Academy of National Defense Science è coinvolta negli sforzi della RPDC per portare avanti lo sviluppo dei programmi di missili balistici e armamenti nucleari.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5342883

2.3.2016

La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

La Daedong Credit Bank ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La KKBC fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank si è avvalsa della KKBC per agevolare trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica)

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Il ministero dell'industria dell'energia atomica è stato istituito nel 2013 allo scopo di modernizzare l'industria dell'energia atomica nella RPDC per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare nordcoreana indipendente. In quanto tale, il MAEI svolge notoriamente un ruolo essenziale nello sviluppo delle armi nucleari della RPDC, è responsabile della condotta quotidiana del programma di armamenti nucleari del paese e sovrintende ad altre organizzazioni legate al nucleare. Fanno capo a questo ministero una serie di organizzazioni e centri di ricerca legati al nucleare, come pure due comitati: un comitato per l'applicazione degli isotopi e un comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, il sito del noto impianto di plutonio della RPDC. Inoltre, nella sua relazione del 2015, il gruppo di esperti ha affermato che Ri Je-son, ex direttore del GBAE designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) per la sua partecipazione o il suo sostegno a programmi legati al nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R& della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il Second Economic Committee e la Second Academy of Natural Sciences — la cui designazione risale pure all'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08.

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

RPDC

2.3.2016

La NADA è coinvolta nello sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

RPDC

2.3.2016

Entità governativa nordcoreana.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RPDC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Office 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società di armi convenzionali della RPDC.

32.

Second Economic Committee (Secondo comitato economico)

 

Kangdong, RPDC

2.3.2016

Il Second Economic Committee è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della KOMID.

▼M2

33.

Korea United Development Bank

 

Pyongyang, Corea del Nord; SWIFT/BIC: KUDBKPPY

30.11.2016

Opera nel settore dei servizi finanziari dell'economia nordcoreana.

34.

Ilsim International Bank

 

Pyongyang, RPDC; SWIFT: ILSIKPPY

30.11.2016

È affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.

35.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, RPDC; SWIFT/BIC: KDBKKPPY

30.11.2016

È posseduta e controllata dall'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

RPDC

30.11.2016

È una società nordcoreana che commercia carbone. LA RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

37.

Korea Foreign Technical Trade Center

 

RPDC

30.11.2016

È una società nordcoreana che commercia carbone. LA RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per finanziare i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

38.

Korea Pugang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

È di proprietà della Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerato nel settore della difesa della RPDC specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang.

39.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company

Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

È una controllata della Korea Ryonbong General Corporation — un conglomerato nel settore della difesa della RPDC specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang — e ha effettuato transazioni legate alla proliferazione.

40.

DCB Finance Limited

 

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche; Dalian, Cina

30.11.2016

È una società di copertura della Daedong Credit Bank (DCB), un'entità inserita in elenco.

41.

Korea Taesong Trading Company

 

Pyongyang, RPDC

30.11.2016

Ha trattato con la Siria per conto della KOMID.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

È affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera.

▼M7

43.

Kangbong Trading Corporation

 

RPDC

2.6.2017

La Kangbong Trading Corporation ha venduto, fornito, trasferito o acquistato, direttamente o indirettamente, alla o dalla RDPC, metallo, grafite, carbone, o software, e i relativi profitti o beni ricevuti possono andare a vantaggio del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea. La controllante della Kangbong Trading Corporation è il ministero delle forze armate popolari.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC.

45.

Koryo Bank

 

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC, ed è associata all'«Office 38» e all'«Office 39» del KWP.

46.

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army

Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.

▼B




ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e delle persone e entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

▼M8

I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate

A.   Persone



 

Nome

Pseudonimi

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

 

22.12.2009

Membro dell'Ufficio generale per l'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. Delle fotografie lo hanno collegato al reattore nucleare in Siria prima che fosse bombardato da Israele nel 2007.

2.

CHU Kyu-Chang

JU Kyu-Chang JU Kyu Chang

Data di nascita: 25.11.1928

Luogo di nascita: Provincia del Sud Hamyo'ng, RPDC

22.12.2009

Ex membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC). Ex direttore del dipartimento delle munizioni del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Fonti riferiscono che nel 2013 fosse con KIM Jong Un su una nave da guerra. Direttore del dipartimento per l'industria di costruzione meccanica del partito dei lavoratori della Corea. Eletto supplente del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

3.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Data di nascita: 1934

Luogo di nascita: Manciuria, Cina.

22.12.2009

Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

4.

KIM Yong-chun

Young-chun KIM Yong Chun

Data di nascita: 4.3.1935

N. di passaporto: 554410660

22.12.2009

Maresciallo dell'esercito popolare coreano. Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC). Ex ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale del defunto Kim Jong-Il per la strategia nucleare. Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

5.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Data di nascita: 1931

Luogo di nascita: provincia di Jilin, Cina.

22.12.2009

Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici. Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

6.

PAEK Se-bong

PAEK Se Bong

Data di nascita: 1946

22.12.2009

Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC). Promosso a Maggiore Generale.

7.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong PAK Jae Gyong

Data di nascita: 1933

N. di passaporto: 554410661

22.12.2009

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un.

8.

RYOM Yong

 

 

22.12.2009

Direttore dell'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

9.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

22.12.2009

Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung.

10.

Tenente generale KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC

19.12.2011

Eletto membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, vicepresidente per le relazioni intercoreane. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB). Promosso a direttore del dipartimento del fronte unito nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea.

11.

PAK To-Chun

PAK To Chun

Data di nascita: 9.3.1944

Luogo di nascita: Rangrim, provincia di Jagang, RPDC.

19.12.2011

Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Incaricato dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istituzione decisiva per il programma della RPDC sulle armi nucleari e i lanciarazzi. Fotografia con partecipanti al test della bomba H e al lancio del satellite.

12.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

 

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

13.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

 

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano/generale dell'aeronautica dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante dell'aeronautica dell'esercito popolare coreano e della difesa contraerea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

14.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Data di nascita: 1.1.1942

20.5.2016

Vicedirettore del Munition Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici o su altre armi di distruzione di massa.

15.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

 

20.5.2016

Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla più grande esercitazione di impiego del fuoco di artiglieria a lunga distanza mai realizzata.

16.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

 

20.5.2016

Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito popolare coreano e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

17.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

 

20.5.2016

Ex membro della commissione nazionale di difesa, ora divenuta la commissione degli affari di Stato (SAC), che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente nella seduta fotografica dedicata a coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dei test sui missili balistici basati su sommergibili effettuati nel maggio 2015.

18.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Data di nascita: 20.7.1941

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

20.5.2016

Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

19.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom KIM Rak Gyom

 

20.5.2016

Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). L'UE ha iscritto sul suo elenco le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento nelle attività che contribuiscono materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) in aprile 2016 a fianco di KIM Jong Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato test di lancio di missili balistici.

20.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Data di nascita: 7.1.1945

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Passaporto n.: 745310010

20.5.2016

Generale, direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

21.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

 

20.5.2016

Colonnello generale (tenente generale) dell'esercito popolare coreano, capo delle forze armate popolari coreane, vicecapo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

22.

RI Jong-su

RI Jong Su

 

20.5.2016

Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della Marina coreana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

23.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

 

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

24.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

 

20.5.2016

Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), che sono tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

25.

PAK Yong-sik

PAK Yong Sik

 

20.5.2016

Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro delle forze armate popolari. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), che sono tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

26.

HONG Yong Chil

 

 

20.5.2016

Vice direttore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi così come i programmi di ricerca e sviluppo delle armi. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali — la cui designazione risale pure all'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 della RPDC. Vicedirettore del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente al test di espulsione a terra (ground jet test) del motore per missile balistico intercontinentale di nuovo tipo svoltosi nell'aprile 2016.

27.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Data di nascita: 19.1.1963 oppure 8.5.1966

Passaporti N.: 381320634, PS-563410163

20.5.2016

Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Green Pine ha ripreso buona parte della attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. Le sue esportazioni di armi e di relativo materiale dalla RPDC sono la causa della sua iscrizione nell'elenco delle sanzioni. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata iscritta nell'elenco dall'UNSC.

28.

YUN Chang Hyok

 

Data di nascita: 9.8.1965

20.5.2016

Vicedirettore del centro di controllo satellitare (NADA). La NADA è stata oggetto di sanzioni ai sensi dell'UNSCR 2270 (2016) a causa del suo coinvolgimento nello sviluppo delle scienze e delle tecniche spaziali, compreso il lancio di satelliti e razzi. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

29.

RI Myong Su

 

Data di nascita: 1937

Luogo di nascita: Myongchon, North Hamgyong, RPDC

7.4.2017

Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste, Ri Myong Su occupa una posizione chiave per le questioni di difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

30.

SO Hong Chan

 

Data di nascita: 30.12.1957

Luogo di nascita: Kangwon, RPDC

Passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021

7.4.2017

Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e generale colonnello delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

31.

WANG Chang Uk

 

Data di nascita: 29.5.1960

7.4.2017

Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

32.

JANG Chol

 

Data di nascita: 31.3.1961

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Numero di passaporto: 563310042

7.4.2017

Presidente dell'accademia statale delle scienze, organizzazione dedita allo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche della RPDC. In tale veste, Jang Chol occupa una posizione strategica per lo sviluppo delle attività nucleari ed è responsabile per il supporto o la promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

B.   Entità



 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

 

22.12.2009

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio utilizzabile in missili.

2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

22.12.2009

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009).

3.

Sobaeku United Corp

Sobaeksu United Corp.

 

22.12.2009

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili in missili.

4.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

 

22.12.2009

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dall'UNSC in data 16.7.2009).

5.

Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)

 

 

20.5.2016

Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

A.   Persone



 

Nome

Pseudonimi

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Data di nascita: 24.8.1941

22.12.2010

Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell'Office 39 — responsabile tra l'altro dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RPDC eludendo le sanzioni — ed è stato sostituito da JON Il-chun. Rappresentante della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), nel marzo 2010 è stato eletto direttore generale della State Development Bank. Eletto supplente del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

 

22.12.2009

Ex direttore dell'«Office 39» del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe stato il responsabile dell'«Office 38» per la raccolta fondi destinati a leader e personalità.

3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Data di nascita: 2.9.1965

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

3.7.2015

Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Data di nascita: 5.7.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

3.7.2015

Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Data di nascita: 23.12.1963

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: 745132109

Valido fino al 12.2.2020

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Data di nascita: 12.9.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: PO472132950

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Data di nascita: 18.12.1953

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: PS472220097

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto della KNIC o sotto la sua direzione.

8.

SO Tong Myong

 

Data di nascita: 10.9.1956

3.7.2015

Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC), presidente del comitato di direzione esecutiva della KNIC (giugno 2012); Direttore generale della KNIC, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

B.   Entità



 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

1.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) e le sue succursali

Korea Foreign Insurance Company

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW

3.7.2015

La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti anche in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.

▼B

III. Persone ed entità coinvolte nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

A.

Persone

B.

Entità




ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

▼M4




ALLEGATO IV

Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis



( 1 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).