02016D0036(01) — IT — 01.01.2025 — 002.001
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DECISIONE (UE) 2016/2248 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 2016 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 26) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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DECISIONE (UE) 2020/1735 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 12 novembre 2020 |
L 390 |
60 |
20.11.2020 |
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DECISIONE (UE) 2024/2939 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 14 novembre 2024 |
L 2939 |
1 |
11.12.2024 |
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DECISIONE (UE) 2016/2248 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 novembre 2016
relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36)
(rifusione)
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
per «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato soggetto a un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;
per «aggregato del passivo» si intende l'ammontare delle passività, nel bilancio di ciascuna BCN, specificate nell'allegato I della presente decisione;
per «data di sostituzione del contante» si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro acquistano corso legale in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
per «anno di sostituzione del contante» si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;
per «saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e le altre BCN, risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della Decisione BCE/2010/29;
per «schema di sottoscrizione del capitale» si intendono le quote, espresse in percentuali, del capitale sottoscritto della BCE che risultano dall'applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello Statuto del SEBC, e in quanto applicabili nell'esercizio finanziario pertinente;
per «banconote in euro ritirate» si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del Consiglio direttivo adottata ai sensi dell'articolo 5 della Decisione BCE/2003/4;
per «fase di emissione», in relazione ad un tipo o ad una serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l'ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo;
per «tasso di riferimento» si intende l’ultimo tasso di interesse disponibile applicato alle operazioni di deposito presso la banca centrale offerto dall’Eurosistema ai sensi degli articoli da 21 a 23 dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 2 );
per «attività destinate» si intende l'ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell'aggregato del passivo, all'interno dello stato patrimoniale di ciascuna BCN, specificate nell'allegato II della presente decisione;
per «periodo di riferimento» si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;
per «tasso di cambio giornaliero di riferimento» si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana fra le banche centrali all'interno e all'esterno del Sistema europeo di banche centrali, e che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell'Europa centrale ( 3 );
per «cancellazione» si intende l'eliminazione delle banconote in euro ritirate dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione».
per «schema di emissione» si intende lo schema di sottoscrizione del capitale, rilevato in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;
per «stato patrimoniale armonizzato» (SpA) si intende lo stato patrimoniale armonizzato di cui all'allegato VIII all'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) ( 4 );
Articolo 2
Saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione
Laddove uno Stato membro adotti l'euro, il calcolo dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo comma è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN con data valuta pari alla data di sostituzione del contante.
I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, ai sensi dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, sono calcolati sulla base dello schema di sottoscrizione del capitale, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 3
Metodo di calcolo del reddito monetario
L'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dalle attività destinate, registrate nei libri contabili. In via eccezionale:
l'oro non è considerato produttivo di reddito;
si considerano produttivi di reddito monetario al tasso di riferimento:
i titoli detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della Decisione BCE/2009/16;
i titoli detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della Decisione BCE/2011/17;
gli strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e agenzie riconosciute e gli strumenti di debito, oggetto di acquisti sostitutivi, emessi da società non finanziarie pubbliche, detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9 ( 5 ) oppure della decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) ( 6 ).
Articolo 4
Adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema
Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati mediante un importo compensativo determinato secondo la seguente formula:
dove:
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C |
è l'importo compensativo, |
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K |
è l'importo in euro per ciascuna BCN che risulta dall'applicazione dello schema di sottoscrizione del capitale al valore medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertendo in euro, al tasso di cambio giornaliero di riferimento, l'ammontare delle banconote in circolazione denominate nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che adotta l'euro, |
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A |
è il valore medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento, |
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S |
è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:
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Articolo 5
Calcolo e distribuzione del reddito monetario
Articolo 6
Calcolo e distribuzione del reddito che risulta dalla cancellazione delle banconote in euro
Le banconote in euro ritirate sono cancellate come segue:
alla data di cancellazione, le voci dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» della BCE e delle BCN sono ridotte dell'ammontare complessivo delle banconote in euro ritirate ancora in circolazione. A tal fine, gli ammontari effettivi di banconote in euro ritirate che erano state messe in circolazione sono adattati sulla base dei loro ammontari pro rata, calcolati secondo lo schema di emissione, e le differenze sono compensate tra la BCE e le BCN;
l'ammontare adattato di banconote in euro ritirate è cancellato dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» e spostato nel conto economico delle BCN;
ciascuna BCN costituisce un accantonamento per le banconote in euro ritirate ancora suscettibili di essere sostituite. L'accantonamento è equivalente alla quota della BCN pertinente nella somma complessiva dell'accantonamento calcolato sulla base dello schema di emissione.
Articolo 7
Abrogazione
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2016.
ALLEGATO I
COMPOSIZIONE DELL'AGGREGATO DEL PASSIVO
A. L'aggregato del passivo comprende esclusivamente:
Banconote in circolazione
Ai fini del presente allegato, nell'anno di sostituzione del contante per ogni Banca centrale nazionale (BCN) che aderisce all'Eurosistema, l'ammontare delle «banconote in circolazione»:
include le banconote emesse dalla BCN e denominate nella sua unità monetaria nazionale; e
deve essere ridotto del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro fornite in consegna anticipata e non ancora addebitate (parte della voce dell'attivo 6 dello stato patrimoniale armonizzato (SpA)].
Successivamente al relativo anno di sostituzione del contante, ogni BCN intende per «banconote in circolazione» esclusivamente le banconote denominate in euro.
Qualora la data di sostituzione del contante coincida con un giorno di chiusura di TARGET2, la passività di una BCN che derivi dalle banconote in euro che sono state fornite in consegna anticipata ai sensi dell'Indirizzo BCE/2006/9 e sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, fa parte dell'aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti alla voce del passivo 10.4 dell'SpA) fino a che la passività non diventi parte delle passività interne all'Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET2.
Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area euro:
conti correnti, incluse le riserve minime obbligatorie di cui all'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC (voce del passivo 2.1 dell'SpA);
depositi nell'ambito dei depositi overnight dell'Eurosistema (voce del passivo 2.2 dell'SpA);
depositi a tempo determinato (voce del passivo 2.3 dell'SpA);
passività derivanti da operazioni temporanee di fine-tuning (voce del passivo 2.4 dell'SpA);
depositi connessi a richieste di pagamento di margini (voce del passivo 2.5 dell'SpA).
Depositi verso controparti inadempienti dell'Eurosistema che sono stati riclassificati dalla voce del passivo 2.1 dell'SpA.
Passività nette interne all’Eurosistema derivanti da transazioni effettuate mediante TARGET remunerate al tasso di riferimento (voce del passivo 10.2 dello SpA).
Passività nette interne all'Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione (parte della voce del passivo 10.3 dell'SpA).
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Interessi maturati registrati a fine trimestre da ciascuna BCN su passività di politica monetaria la cui scadenza è pari o superiore ad un anno (parte della voce del passivo 12.2 dell'SpA).
Passività nei confronti della BCE che garantiscono un credito relativo ad accordi di swap tra la BCE e una banca centrale non appartenente all'Eurosistema, che producono reddito netto per l'Eurosistema (parte delle passività fuori bilancio).
B. L'ammontare dell'aggregato del passivo di ogni BCN è calcolato ai sensi dei principi contabili armonizzati e delle regole previste nell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
ALLEGATO II
ATTIVITÁ DESTINATE
A. Le attività destinate sono costituite esclusivamente da:
Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria (voce dell'attivo 5 dello stato patrimoniale armonizzato, (SpA)].
Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (voce dell'attivo 7.1 dell'SpA).
Crediti interni all'Eurosistema derivanti dal trasferimento alla BCE di riserve in valuta diverse dall'oro, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC (parte della voce dell'attivo 9.2 dell'SpA).
Crediti netti interni all’Eurosistema derivanti da transazioni effettuate mediante TARGET remunerate al tasso di riferimento (voce dell’attivo 9.3 dello SpA).
Crediti netti interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, compresi quelli risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione (parte della voce dell’attivo 9.4 dello SpA).
Oro, compresi i crediti relativi all'oro trasferito alla BCE, in quantità sufficiente affinché ciascuna BCN possa destinare una porzione del proprio oro, corrispondente all'applicazione della propria quota nello schema di sottoscrizione del capitale all'intera quantità di oro destinata da tutte le BCN (voce dell'attivo 1 e parte della voce dell'attivo 9.2 dell'SpA).
Ai fini della presente decisione, l'oro è valutato sulla base del prezzo in euro, per oncia di oro fino, al 31 dicembre 2002.
Crediti che derivano dalle banconote in euro fornite in consegna anticipata ai sensi dell'Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante (parte della voce dell'attivo 4.1 dell'SpA fino alla data di sostituzione del contante e, successivamente, parte dei conti corrispondenti alla voce dell'attivo 9.5 dell'SpA), nella misura in cui tali crediti siano parte dei crediti interni all'Eurosistema derivanti dalle operazioni TARGET2.
Crediti e titoli in essere che derivano dall’inadempimento delle controparti idonee o delle emittenti nel contesto delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, e/o attività finanziarie o crediti, nei confronti di terzi, soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema inadempienti nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema riclassificati dalla voce dell’attivo 5 dello SpA (parte della voce dell’attivo 11.6 dello SpA).
Interessi maturati registrati a fine trimestre da ciascuna BCN su attività di politica monetaria la cui scadenza è pari o superiore ad un anno (parte della voce dell'attivo 11.5 dell'SpA).
I saldi collegati agli interessi cedolari maturati su titoli che hanno subito una riduzione di valore detenuti per finalità di politica monetaria (con l’eccezione degli interessi cedolari maturati su qualsiasi titolo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto b), della presente decisione, che ha subito una riduzione di valore) (parte della voce dell’attivo 11.5 dell’SPA).
Crediti nei confronti di controparti dell'area dell'euro relativi ad accordi di swap tra la BCE e una banca centrale non appartenente all'Eurosistema, che producano reddito netto per l'Eurosistema (parte della voce dell'attivo 3.1 dell'SpA).
Crediti nei confronti delle banche centrali non appartenenti all’Eurosistema collegati alle operazioni di immissione di liquidità (parte della voce dell’attivo 4.1 dell’SPA o parte degli attivi fuori bilancio).
B. Il valore delle attività destinate di ogni BCN è calcolato conformemente ai principi contabili armonizzati e alle regole stabilite nell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
ALLEGATO III
A. Primo adattamento eventuale
Qualora il valore totale medio delle banconote in circolazione nell'anno di sostituzione del contante sia inferiore al valore totale medio in euro delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento (comprese quelle denominate nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro che ha adottato l'euro convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento), il coefficiente «S» che si applica all'anno di sostituzione del contante in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, è ridotto, con effetto retroattivo, in proporzione alla diminuzione della media totale delle banconote in circolazione.
Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora tale deroga venisse applicata, un quarto della conseguente riduzione degli importi compensativi («C») delle BCN applicabile nell'anno di sostituzione del contante deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi della BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.
B. Secondo adattamento eventuale
Qualora le BCN per le quali l'importo compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo paghino una remunerazione netta sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che risulti in una spesa netta quando sommata alla voce «risultato netto della redistribuzione del reddito monetario» nel proprio conto economico alla fine dell'anno, il coefficiente «S» che si applica all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, è ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale occorrenza.
Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora tale deroga venisse applicata, un quarto della conseguente riduzione degli importi compensativi delle BCN («C») applicabile nell'anno di sostituzione del contante è sommato a ciascuno degli importi compensativi della BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.
ALLEGATO IV
DECISIONI ABROGATE CON L'ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE
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Decisione BCE/2010/23 |
GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17 |
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Decisione BCE/2011/18 |
GU L 319 del 2.12.2011, pag. 116 |
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Decisione BCE/2014/24 |
GU L 117 del 7.6.2014, pag. 168 |
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Decisione BCE/2014/56 |
GU L 53 del 25.2.2015, pag. 21 |
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Decisione BCE/2015/37 |
GU L 313 del 28.11.2015, pag. 42 |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 2 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
( 3 ) L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.
( 4 ) Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale).
( 5 ) Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del lunedì 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12).
( 6 ) Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).