02016D0016 — IT — 26.03.2020 — 003.001


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DECISIONE (UE) 2016/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o giugno 2016

sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/6)

(GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2017/103 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell'11 gennaio 2017

  L 16

57

20.1.2017

►M2

DECISIONE (UE) 2017/1359 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 maggio 2017

  L 190

20

21.7.2017

►M3

DECISIONE (UE) 2020/441 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA BCE/2020/18 del 24 marzo 2020

  L 91

5

25.3.2020




▼B

DECISIONE (UE) 2016/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o giugno 2016

sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/6)



Articolo 1

Istituzione e portata dell'acquisto definitivo di obbligazioni societarie

È istituito il CSPP. Nell'ambito del CSPP determinate banche dell'Eurosistema possono acquistare obbligazioni societarie idonee da controparti idonee sui mercati primari e secondari, mentre le obbligazioni societarie emesse dal settore pubblico, come definite nell'articolo 3, paragrafo 1, possono essere acquistate esclusivamente sui mercati secondari a determinate condizioni.

Articolo 2

Criteri di idoneità per le obbligazioni societarie

Per essere idonei all'acquisto definitivo nell'ambito del CSPP, gli strumenti di debito negoziabili emessi dalle società soddisfano i criteri di idoneità per le attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 1 ), e i seguenti requisiti aggiuntivi:

1. 

L'emittente dello strumento di debito negoziabile:

a) 

ha sede legale in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b) 

non è un ente creditizio come definito all'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);

c) 

non ha un'impresa madre come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) che sia anche un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d) 

non ha una società madre assoggetta a vigilanza bancaria al di fuori dell'area dell'euro;

e) 

non è un soggetto vigilato come definito nell'articolo 2, punto 20), del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ( 3 ) ovvero non fa parte di un gruppo vigilato come definito nell'articolo 2, punto 21), lettera b), del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), incluso, in ambedue i casi, nell'elenco pubblicato dalla BCE sul suo sito Internet ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), e non è una filiazione, come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del Regolamento (UE) n. 575/2013, di alcuno di detti soggetti o gruppi vigilati;

f) 

non è un'impresa d'investimento come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

g) 

non ha emesso un titolo garantito da attività nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 3), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);

h) 

non ha emesso un multi cédula nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 62), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);

i) 

non ha messo un'obbligazione garantita strutturata nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 88), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);

▼M2

j) 

non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (i) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (ii) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario ( 5 ), incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio ( 7 ); e

▼M2 —————

▼B

l) 

non è un emittente idoneo per il PSPP.

▼M3

2. 

Se uno strumento di debito negoziabile ha una scadenza originaria inferiore o uguale a 365/366 giorni, la scadenza residua minima è di 28 giorni al momento del suo acquisto da parte della banca centrale dell’Eurosistema competente;

Se uno strumento di debito negoziabile ha una scadenza originaria maggiore o uguale a 367 giorni, la scadenza residua minima è di 6 mesi e la scadenza residua massima è di 30 anni e 364 giorni al momento del suo acquisto da parte della banca centrale dell’Eurosistema competente.

▼B

3. 

In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), per la valutazione dei requisiti di qualità creditizia dello strumento di debito negoziabile, si tiene conto esclusivamente delle informazioni relative al merito creditizio fornite da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution) accettata nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (eurosystem credit assessment framework).

4. 

Lo strumento di debito negoziabile è denominato in euro.

▼M1

5. 

Sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.

▼B

Articolo 3

Limiti all'esecuzione di acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico

1.  Ai fini della presente decisione, per «obbligazione societaria del settore pubblico» s'intende un'obbligazione societaria che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 ed è emessa da un'impresa pubblica nell'accezione di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio ( 8 ).

2.  Per consentire la formazione di un prezzo di mercato per obbligazioni societarie del settore pubblico, non sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico di nuova emissione o emesse a rubinetto o di obbligazioni societarie del settore pubblico emesse dallo stesso soggetto o da soggetti appartenenti al gruppo dell'emittente con scadenze prossime, immediatamente antecedenti o successive, a quella degli strumenti di debito negoziabili da emettere, anche a rubinetto, nel periodo di tempo determinato dal Consiglio direttivo.

Articolo 4

Limiti all'acquisto

1.  Si applica, nell'ambito del CSPP, un limite relativo alla quota parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite relativo alla quota parte di un'emissione è pari al 70 per cento per codice ISIN per tutte le obbligazioni societarie diverse dalle obbligazioni societarie del settore pubblico.

In casi particolari, inclusi quelli di obbligazioni societarie del settore pubblico o per ragioni inerenti alla gestione dei rischi, può applicarsi un limite relativo alla quota parte di un'emissione inferiore. Il trattamento delle obbligazioni societarie del settore pubblico è coerente con quello ad esse riservato nell'ambito del PSPP.

2.  L'Eurosistema attua, in modo continuativo, procedure adeguate di due diligence e valutazione del rischio di credito sulle obbligazioni societarie idonee.

3.  L'Eurosistema definisce limiti di acquisto supplementari per gruppi emittenti sulla base di un'allocazione di riferimento connessa alla capitalizzazione di mercato del gruppo emittente per assicurare un'allocazione diversificata degli acquisti tra emittenti e gruppi emittenti.

Articolo 5

Banche centrali dell'Eurosistema che effettuano gli acquisti

Le banche centrali dell'Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell'ambito del CSPP sono indicate nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE. L'Eurosistema applica un criterio di specializzazione per l'allocazione delle obbligazioni societarie da acquistare nell'ambito del CSPP basato sul paese in cui ha sede l'emittente. Il Consiglio direttivo autorizza deroghe ad hoc al criterio di specializzazione qualora considerazioni oggettive impediscano l'attuazione di tale criterio ovvero tali deroghe siano consigliabili al fine di raggiungere gli obiettivi complessivi di politica monetaria del CSPP. In particolare, ogni determinata banca centrale dell'Eurosistema acquista esclusivamente obbligazioni societarie idonee i cui emittenti abbiano sede in determinati Stati membri dell'area dell'euro. La distribuzione geografica dei paesi ove hanno sede gli emittenti di obbligazioni societarie idonee in relazione alle banche centrali dell'Eurosistema specificate è indicata in un elenco pubblicato sul sito Internet della BCE.

Articolo 6

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il CSPP, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito riguardanti obbligazioni societarie detenute nei portafogli CSPP dell'Eurosistema:

a) 

i soggetti che soddisfano i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi dell'articolo 55 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e

b) 

ogni altra controparte utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro.

Articolo 7

Operazioni di prestito dei titoli

Le banche centrali dell'Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell'ambito del CSPP rendono disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PSPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del programma stesso.

Articolo 8

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 6 giugno 2016.



( 1 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 5 ) Un elenco degli enti per la gestione o il disinvestimento delle attività rilevanti ai fini del CSPP è pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

( 6 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).